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S. Alfonso Maria de Liguori
Apologia contro Adelfo Dositeo (Difesa...)

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§ III. - Si risponde a diverse altre opposizioni del p. lettore.

Oppone per . la massima che non è mai lecito l'esporsi al pericolo del peccato mortale, come insegna S. Tomaso: Quicumque committit se discrimini peccati mortalis peccat mortaliter. Quodlib. 9, a. 15. Massima (dice) ricevuta anche da tutti i probabilisti, dicendo tutti che non può mai operarsi lecitamente col dubbio pratico del peccato. Ma chi mai (rispondo) ha negato questa massima? Io non la nego, nego solamente quel che vuole inferirne l'avversario. Egli vuol inferirne che, essendo le due opinioni egualmente probabili, chi s'appiglia alla meno sicura già si espone (dice ) al pericolo di trasgredire la legge ed in conseguenza di offendere Dio. Ma adagio, ché


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in questa conseguenza sta l'equivoco. Altro è il pericolo di trasgredire materialmente la legge, se mai ella esiste; altro è il pericolo di peccar mortalmente quando si opera coll'opinione egualmente probabile. Se allora si operasse in vigor della sola opinione probabile, sicché si operasse col dubbio pratico di peccar mortalmente, certamente in tal caso si peccherebbe mortalmente: ma non quando si opera col dettame certo, formato sopra del principio riflesso che la legge dubbia non obbliga perché non è abbastanza promulgata o perché la legge incerta non può indurre un obbligo certo; poiché allora, quantunque si operi col dubbio speculativo, non si opera col pratico: mentre col principio certo riflesso già formasi il dettame moralmente certo dell'onestà dell'azione, e certamente allora non si pecca.

Seguendo poi egli a parlare con disprezzo de' mentovati fondamenti o siano principi della nostra sentenza, li chiama principi fatti a capriccio e chimere; e soggiunge, esser necessario ch'io confessi «il contrario, qualora non voglia a bello studio accecarmi per non vedere la verità» E poi dimanda: «Perché non dissero questi santi dottori (S. Agostino e S. Tomaso) che nei detti casi essendo la legge dubbia, o non v'è la legge o non poteva indurre obbligazione certa,


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come dite voi, monsignoreRisponde monsignore e dice che non importa che S. Tomaso non abbia approvato in termini espressi il principio che la legge dubbia non obbliga perché non è abbastanza promulgata; bastava aver detto il Santo, come riferimmo di sovra, che la legge, essendo una regola che s'impone all'uomo acciocché si regoli con quella, bisogna che questa legge gli sia promulgata colla di lei notizia, mentre la legge non è altro che ordinatio rationis promulgata, come la definisce lo stesso Santo. Che per ciò, parlando poi della legge naturale, dice che la di lei promulgazione si fa quando Iddio l'inserisce nelle menti degli uomini e la a conoscere ad essi col lume naturale. Or questa notizia (giacché per suo mezzo si fa la promulgazione) dee essere una notizia certa, non già dubbia, come sarebbe quando sono probabili ambedue le opinioni contrarie: la ragione è chiara; perché allora non resta già sufficientemente promulgata la legge, ma solamente vien promulgato il dubbio della legge. E perciò lo stesso Maestro angelico in più luoghi, 1, 2, q. 19, a. 4, ad 3, et quaest. 91, a. 3, ad 3, dice che la legge, essendo la misura con cui ciascuno dee misurarsi, dee essere certissima: Mensura debet esse certissima. Parlando poi dell'altra ragione, che la legge incerta non può


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indurre un obbligo certo, quantunque S. Tomaso non dica queste proprie parole, dice nonperò che le creature sono state considerate da Dio antecedentemente alla legge ordinata al governo di esse: Aeternus divinae legis conceptus habet rationem legis aeternae, secundum quod ordinatur ad gubernationem rerum ab ipso praecognitarum. Quaest. 91, a. 1, ad 1. Se dunque prima è stato contemplato l'uomo e poi la legge, dunque l'uomo prima è stato contemplato libero e poi legato; sicché la libertà dell'uomo, essendo certa, non può esser legata che da una legge certa. Di più dice S. Tomaso: Sicut in corporalibus agens corporale non agit nisi per contactum, ita in spiritualibus praeceptum non ligat nisi per scientiam. Unde nec ex imperio alicujus domini ligatur aliquis, nisi imperium attingat ipsum cui imperatur; attingit autem ipsum per scientiam. Unde nullus ligatur per praeceptum aliquod nisi mediante scientia illius praecepti. De verit., q. 17, a. 5. Se poi sotto la voce di scienza de precetto possa intendersi anche la sola notizia dubbia del precetto, qual è quella che si ha da due opinioni contrarie egualmente probabili, come pretende il p. lettore, lo lascio alla considerazione de' dotti. Come anche lascio loro a vedere se sia ragionevole l'opinione del p. lettore, il quale vuole non


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potersi dare ignoranza invincibile de' precetti naturali, ancorché quelli siano molto rimoti da' primi principi di natura. Di tutto già si è discorso di sovra.

Oppone per . che quando vi sono due opinioni egualmente probabili, una per la legge, un'altra per la libertà, non può darsi ignoranza invincibile della legge e perciò non può mai aversi il dettame moralmente certo dell'onestà dell'azione. Quindi propone per parte mia questo argomento: «È certo (mi fa dire) esser lecito di seguire l'opinione probabile qualora tra due opinioni probabili chi seguita la meno sicura, se per avventura errasse, fosse invincibile la sua ignoranza. Ora così è, che chi erra seguendo tra due opinioni egualmente probabili la meno sicura, il suo errore proviene da ignoranza invincibile. Adunque certamente è lecito di seguire tra due opinioni egualmente probabili la meno sicura. Non è questo, monsignore, l'argomento vostro?» E poi risponde col negar la minore, cioè che chi erra seguendo l'opinione meno sicura, il suo errore provenga da ignoranza invincibile. E lo prova con un passo del p. Segneri, dove dice il Segneri che l'ignoranza non è invincibile sempre che vi è qualche motivo prudente di dubitare dell'onestà dell'azione.

Ma, con licenza del p. lettore mio maestro,


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bisogna avvertire che qui sta un altro equivoco. Noi non diciamo che chi opera coll'opinione egualmente probabile meno sicura è scusato dalla colpa (se mai fosse vera l'opinione più sicura) perché ignora invincibilmente la legge, ma perché ignora invincibilmente la certezza o sia la verità della legge. Onde ben anche può dirsi che, finché dura il conflitto delle due opinioni egualmente probabili, è invincibile l'ignoranza della legge, perché non può certamente affermarsi ch'ella vi sia. Posto ciò che la legge è dubbia, ella certamente non è a sufficienza promulgata e perciò non obbliga; e su questo principio riflesso fondasi poi la certezza morale in seguire l'opinione meno sicura. E questa appunto è la risposta che il p. Gonet a Fagnano, il quale volea che tra le due probabili necessariamente dee seguirsi la più tuta perché allora non v'è più ignoranza invincibile della legge. Ma risponde il p. Gonet: Eum qui, facta sufficienti diligentia ad inquirendam veritatem, agit ex opinione probabili quando alia probabilior ei non occurrit, non agere ex conscientia practice dubia, subindeque nulli peccandi periculo se exponere; quia tunc certificatur moraliter per judicium reflexum, quod habet, dicens: Qui facit totum quod in se est ad inquirendam veritatem, et illam consequi


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non valet, excusatur ratione ignorantiae invincibilis. Quod principium est omnino certum et unanimi fere theologorum omnium consensu firmatum. Manual. to. 3, tract. 3, cap. 16 circa fin. Lo stesso scrive il p. Francesco Henno probabiliorista, Theol. tr. 2, de consc., d. 3, q. 3, art. 7, oppos. 3, dicendo che allora scusa l'ignoranza invincibile, non importando che vi sia il pericolo del peccato materiale. Onde non è l'argomento mio come lo propone il p. lettore. Se egli volea favorirmi in far le mie parti, dovea proporlo così: «La legge per obbligare dee esser promulgata a sufficienza e perciò dee esser promulgata come certa; altrimenti sarà promulgato il dubbio della legge, ma non la legge. Ora quando vi sono due opinioni egualmente probabili contrarie, allora la legge non è promulgata a sufficienza e come certa, e perciò v'è l'ignoranza invincibile della certezza della legge. Onde in tal caso la legge non obbliga, e ben possiamo servirci dell'opinione meno sicura

Gli esempi poi addotti dal p. lettore dell'uomo di corta vista, del quale non può dirsi che abbia ignoranza invincibile del pericolo di cadere in una fossa perché non ravvisa con certezza la fossa, o del cacciatore che dubbia se quel che vede nella selva sia uomo o fiera, scoccando la saetta e


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uccidendo un uomo, non può valergli la scusa che non sapea certamente che quegli fosse uomo; questi esempi, dico, niente concludono a favore della rigida sentenza, perché ivi si tratta di dubbio di fatto e non di diritto. Se in quel luogo vi è la fossa, colui, passando avanti, certamente vi cade, sebbene non avesse avuto alcun sospetto che ivi è la fossa. Chi uccide l'uomo nella selva, ancorché certamente uccide un uomo; onde chi dubita che ivi sia la fossa o che quegli sia uomo, cadendo o uccidendo, non può essere scusato dalla colpa, perché in tali casi io offendo la legge certa che mi proibisce di metter me o il prossimo a probabil pericolo di morte senza precisa necessità. Ma chi poi non ha certezza della legge, trasgredendola, non offende Dio, perché trasgredisce una legge che non obbliga e per conseguenza una legge che propriamente non è legge; mentre dice S. Tomaso che l'obbligare è proprietà essenziale della legge. Il p. Suarez, 1, 2, tom. 3, d. 12, sect. 6, distingue così: altro è quando il dubbio è circa l'operante, altro è quand'è circa l'opera: ed altro è quando si parla del pericolo nell'operare, altro quando del pericolo che essenzialmente è annesso alla cosa. Una morale certezza che il mio operare sia onesto


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mi libera da ogni pericolo di peccato, ancorché errassi, perché nasce l'errore da ignoranza invincibile. All'incontro qualunque probabilità ed anche morale certezza che un cibo non sia avvelenato, che nella via non vi sia il mio nemico, quand'io errassi non mi libera dalla morte. E perciò in materia di medicina e di valore di sacramenti non può seguirsi l'opinione probabile; perché, quantunque ella sia probabile e più probabile, se la medicina è nociva e se il sacramento è invalido, la probabilità non impedisce la morte dell'infermo o la nullità del sacramento. Così dice il p. Suarez, e credo che non può spiegarsi meglio la differenza che passa tra il pericolo del danno, che dipende dal fatto della stessa opera. Del resto io per me non intendo perché da' probabilioristi, diciamo meglio, da' tuzioristi moderni tali paragoni sempre si mettano in campo, dopo che tante volte vi si è risposto e si è dimostrato ad evidenza che non fanno al caso. La sola distinzione di dubbio speculativo e pratico scioglie tutte queste e simili opposizioni.

Per . mi contrasta quel che scrissi nella mia dissertazione, ove io dissi così: «Ma replica l'autor moderno e dice: quando vi sono due opinioni probabili è illecito seguir


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la benigna, se non in vigor della legge ch'è incerta, almeno in vigor del principio tenuto dagli stessi probabilisti, cioè che ad operar lecitamente non basta il giudizio probabile, ma è necessario il giudizio certo dell'onestà dell'azione.» E poi risposi: «Dunque, sempre che non è vietato il seguire l'opinione benigna in vigor della legge per essere ella incerta, allora manca il legame dal quale resti legata la libertà dell'uomo; e perciò, non essendovi allora legge che obblighi, resta la libertà nel suo possesso, e per conseguenza l'azione è certamente onesta, giusta l'assioma di Giustiniano ricevuto da tutti: Cuique facere libet, nisi id a jure prohibeatur. Instit. de jure person. §1. E com'insegna ancora S. Tomaso per principio certo, dicendo: Illud dicitur licitum quod nulla lege prohibetur. In 4 sent., dist. 15, q. 2, a. 4 ad 2.»

Ora a ciò replica il p. lettore nella presente risposta: «Ma quando vi sono due probabili dee osservarsi la legge, benché dubbia, se non in vigore di lei, almeno perché a servirsi dell'opinione men tuta vi bisogna il giudizio certo dell'onestà, il quale non può aversi quando le opinioni sono egualmente probabiliRispondo che quantunque non può aversi questo giudizio certo dalla probabilità dell'opinione men tuta, si ha


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nondimeno dal principio riflesso provato di sovra che la legge dubbia non obbliga; e non essendovi legge che mi obblighi ad astenermi da quell'azione, io son certo che lecitamente opero: risposta mille volte replicata, e questa mi pare che qui possa bastare, per non ripetere sempre le stesse cose e tediare chi legge.

Il p. lettore, dopo aver confutata, come pretende, la mia dissertazione colle ragioni (le quali tutte si sciolgono col dire che noi nell'operare non ci serviamo dell'opinione probabile per lo motivo diretto, perché è probabile, ma per lo principio riflesso certo che la legge dubbia non obbliga), cerca poi di confutarla colle autorità. Ma è una cosa molto difficile a confutare una sentenza colle prove estrinseche quando le sue ragioni intrinseche son certe. Egli comincia a confutarla colle Scritture, con cui ci viene imposta l'osservanza esatta delle leggi divine: Quod praecipio tibi, hoc tantum facito, nec addas quidquam nec minuas. Dominus Deus tuus praecepit tibi ut facias mandata haec... et custodias et impleas ex toto corde. Deuter. 12, 32 et 26, 16. Serva mandata mea, et vives, et legem meam quasi pupillam oculi tui. Prov. 7, 2. Tu mandasti mandata tua custoditi nimis. Psal. 118, 4. Omnia.... probate: quod bonum est tenete: ab omni


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specie mala abstinete. I Thess. 5, 21. Come poi il p. lettore da queste Scritture ricavi che debbano rigorosamente osservarsi anche le leggi incerte, io non lo so. Io non so altro ricavarne se non che siamo obbligati in primo luogo ad usar diligenza per indagar la verità nelle nostre azioni, cioè se quelle siamo proibite o no da qualche legge certa, e, trovando la legge certa o moralmente certa per una opinione molto più probabile che non è la contraria, siam tenuti con tutta l'esattezza ad osservarla; ma non già che siam tenuti ad osservare anche i precetti dubbi, che non sappiamo se Iddio a noi gli ha imposti o no. Io tengo per certo che in tanta varietà di mille e mille dubbi che possono sorgere nelle menti umane, per l'oscurità cagionata alla natura del peccato originale ed attesa la debolezza dell'uomo infetto dal peccato, Iddio non ha voluto obbligare gli uomini ad osservare anche le leggi incerte, che si moltiplicano quanti sono i dubbi che possono occorrere circa le leggi. Se la natura umana avesse quei lumi chiari che avea prima del peccato, scorgerebbe distintamente la verità delle cose. Ma da che ella è restata ottenebrata nelle sue cognizioni per cagion della colpa, non vede se non di rado le verità come sono e sempre dubita. Onde, se avesse il peso di osservare non solamente


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le leggi certe ma anche le dubbie, sarebbe un peso intollerabile e moralmente impossibile alla debolezza umana; poiché dovrebbe osservare non solo le leggi certe, ma (come ho detto) tante altre leggi, quanti sono tutti i dubbi che si rappresentano alla mente; i quali dubbi sono innumerabili per la maggiore o minor cognizione delle menti umane e per la moltitudine degli accidenti e delle circostanze de' casi.

Indi passa il mio oppositore a confutar il mio sistema coi canoni, cioè con quel detto de' canoni: In dubiis tutior via eligenda est. Egli dice che questa massima è stata sempre ricevuta dalla Chiesa e da' sommi pontefici di seguire ne' casi dubbiosi sempre la parte più sicura, citando il card. Petra che lo scrive. Ma noi leggiamo altri autori non meno dotti del card. Petra i quali scrivono il contrario: specialmente Cristiano Lupo in più capi, tom. 9, p. 1, diss. 1, cap. 4, 5, 6, dimostra che i sommi pontefici e la santa Chiesa sempre han permesso l'uso delle opinioni egualmente o sia gravemente probabili. Ed in fatti sappiamo che i pontefici han dispensato ne' voti solenni de' religiosi, contro la sentenza di tanti gravi autori, come di Turrecremata, di Aragonio, di Silvestro, di Soto e di altri. Sappiamo ancora che più pontefici hanno dispensato nel matrimonio


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rato contro la sentenza di S. Bonaventura, di Scoto e di tanti altri. Anzi riferisce Soto che Adriano VI in un certo matrimonio rato dispensò contro il proprio sentimento, fidato solamente alla sentenza di Gaetano: Adrianus VI (son le parole di Soto), vir tum utriusque juris peritissimus, tum et rei theologiae non infime doctus, cum ab illo hujusmodi dispensatio fuisset postulata, oblataque fautrix Cajetani sententia, demiratus est virum theologum hoc sibi in animum inducere potuisse, et ideo, improbis precibus succumbens, respondet se dare quod posset, sed tamen credere nihil posse. In 4, dist. 27, q. 1, a. 4.

È vero poi che i pontefici per lo più hanno ammonito a seguitare le sentenze più sicure, ma non sempre hanno imposto d'abbracciarle, come apparisce da più canoni e specialmente dal cap. Ex parte 18, de censib., ove era il caso che alcuni avendo fatto un voto, dubitavasi se eran tenuti al più o al meno, secondo il tenore della promessa fatta: e fu detto che, atteso tal dubbio, fossero tenuti al meno e non al più: ma secondo la regola del p. lettore, coloro, per non mettersi a pericolo di trasgredire la legge divina per lo voto fatto, doveano condannarsi al più, non al meno.

Inoltre scrissi nella dissertazione: «Se vi


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fosse legge certa (bisogna ch'io ripeta le parole ivi scritte, per vedere se reggono le risposte date dal p. lettore) di dover sempre seguire ne' dubbi le sentenze più tute, quomodo potuisset Ecclesia concedere conjugi, qui dubitat de sua potentia ad copulam, ut possit eam per triennium experiri, semper ac non sit de impotentia certus, ut habetur in cap. Laudabilem, de frigid. etc.? Ideo dicendum quod lex non accedendi ad alienam non obliget, nisi casu quo certe ipsa lex exsistit; alias in dubio possidet conjugis libertasRisponde per prima il p. lettore che in tal caso, concorrendo due leggi, entra la perplessità, la quale scusa il conjuge in accedendo ad non suam. Rispondo. Questa perplessità può aver luogo nel caso che il marito accedit ad reddendum debitum, ma non già si accedit ad petendum, perché allora può astenersi di cercare il debito senza alcuno scrupolo. Di più dice il p. lettore che in tal caso potest conjux reddere et petere, quia suum acquisitum jus est certum, et contra incertum est an impedimentum impotentiae sit perpetuum. Ma questa risposta stabilisce la nostra sentenza: poiché, se fosse vero, come vuole il mio oppositore, che il possesso della legge eterna precede ogni libertà e dritto dell'uomo, e che la legge divina, benché dubbia, certamente obbliga,


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dovrebbe dirsi necessariamente che, quando entra il dubbio della legge che prohibet accedere ad non suam, resta impedita la libertà. Ma la Chiesa non dice così; dice che il conjuge bene potest accedere et experiri per triennium, e perché? perché, finché dura il triennio la legge non accedendi ad mulierem non suam aut dubie suam in tal caso è legge dubbia che non impedisce la libertà che il coniuge ancor possiede di accostarsi. Dopo il triennio però, perché l'impotenza si presume certamente perpetua, allora la legge proibente si rende moralmente certa, e perciò resta impedita la libertà di accostarsi.

Alla massima poi che in dubiis tutior pars eligenda est io già nella dissertazione ho riferite le risposte che danno molti autori a questo detto de' canoni che sempre da' probabilioristi si mette innanzi. Ma perché il p. lettore le disprezza tutte come vane ed arzigogoli, bisogna ch'io qui in breve le ripeta. Primieramente io già riferii nella dissertazione le autorità distese di Giovanni Nyder, di Tabiena, di Gersone e di Silvestro e specialmente di S. Antonino, i quali dicono che quel detto s'intende di consiglio, non di precetto: almeno che non s'intende posto da' canoni, come una legge universale per tutti i casi dubbi. S. Antonino dice così:


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Inducunt illud: In dubio tutior via eligenda est. Respondetur hoc esse verum de honestate et meriti majoritate, et non de salutis necessitate quoad omnia dubia. P. 2, tit. 1, c. 11, §31. Il p. lettore mi oppone ch'io nel riferire quest'autorità ho mancato o in tacere quel che ho letto nella Somma del Santo o in non leggere in fonte le di lui parole, dicendo che, se le avessi lette, vi avrei trovata la mia confusione e vergogna. Ma vediamo ove sta questa mia confusione e vergogna. Egli dunque mi oppone due cose: la prima che dalle parole antecedenti e conseguenti si vede che il Santo nel luogo citato non parla di chi sta (come io supponea) fra due sentenze dubbie o probabili e si appiglia alla benigna per ragion che la legge è dubbia, ma parla di chi fra le due opinioni tiene la benigna per vera ed a quella si appiglia senza esitazione, ma solamente con qualche scrupolo leggiero, che disprezza. La seconda cosa è che S. Antonino tiene per certo che tra le due opinioni dubbie vi è l'obbligo di seguire la più tuta appunto per la regola: in dubiis tutior via est eligenda. E ciò lo prova con rapportare che il Santo, dopo aver riferito il sentimento di un certo Lorenzo, il quale consuluit omnibus quod debeant se ab hujusmodi emptione abstinere, nel §29 scrive poi


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così: In hujusmodi ergo, quia in dubiis tutior via est eligenda (ut dicitur de sponsal., cap. Juvenis), ideo consulendum est unicuique ut ab emptione talium jurium abstineant, sicut concludit praefatus Laurentius. Onde conclude il padre lettore che S. Antonino tiene per certo che, in vigore della suddetta regola de' canoni, nelle opinioni dubbie dee sempre tenersi la più sicura.

Per rispondere bisogna ch'io qui trascriva intieramente la dottrina insegnata da S. Antonino nel luogo citato. Ivi al §28 riferisce il Santo che vi era un gran contrasto in quei tempi tra' savi se fosse lecito un certo contratto di compra. Se opponea da alcuni a questo contratto la dottrina di S. Tomaso, che dice: Error quo non creditur esse mortale conscientiam non excusat a toto, licet forte a tanto. Quodlib. 9, art. 15. Onde S. Antonino nel detto § 28 dice così: Notandum est quod dicit S. Thom. in quadam quaest. de quodlib., quod quaestio in qua agitur de aliquo actu utrum sit peccatum mortale vel non, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturae sacrae aut canonis Ecclesiae vel evidens ratio, nonnisi periculosissime determinatur. Nam si determinetur quod sit ibi mortale, et non sit, mortaliter peccabit contrafaciens; quia omne quod est contra


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conscientiam aedificat ad gehennam. Si autem determinatur quod non sit mortale, et est, error suus non excusabit eum a mortali. Sed hoc secundum videtur sane intelligendum quando erraret ex crassa ignorantia; secus si ex probabili, puta quia consuluit peritos in tali materia, a quibus dicitur illud tale non esse mortale: videtur enim tunc in eo esse ignorantia quasi invincibilis, quae excusat a toto. Et hoc quantum ad ea quae non sunt expresse contra jus divinum vel naturale vel contra articulos fidei et decem praecepta, in quibus ignorans ignorabitur, ut ait Apostolus, et habetur I quaest., 4 § fin. Et si diceretur hic esse usuram, et usura est contra decalogum; respondetur: sed hunc contractum esse usurarium non est clarum, cum sapientes contraria sibi invicem in hujusmodi sentiant. (Si notino queste parole: Sed hunc contractum esse usurarium non est clarum, cum sapientes contraria sibi invicem in hujusmodi sentiant. Onde si parlava già d'un contratto controverso, da alcuni stimato usurario e da altri no.) Cum autem dicitur ignorantia juris naturalis non excusare, intelligitur de his quae expresse per se vel reductive sunt circa jus naturale et divinum, ut contra fidem vel praecepta per evidentes rationes vel determinationem Ecclesiae vel sententiam communem doctorum,


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et non de his quae per multa media et non clare probantur esse contra praecepta et articulos.

Indi al § seguente 29 soggiunge S. Antonino il passo riferito dal mio oppositore: In hujusmodi ergo, quia in dubiis tutior via est eligenda (ut dicitur de spons., cap. Juvenis), ideo consulendum est unicuique ut ab emptione talium jurium abstineant, sicut concludit praefatus Laurentius. Il p. lettore vuole che la parola consuluit non s'intenda per consiglio, ma per un'ammonizione del Santo dell'obbligo di astenersi da quel contratto in vigore della legge generale che in dubiis tutior via est eligenda. Ma io trovo che immediatamente appresso scrive il Santo così: Quod si tale consilium recipere recusaret quis, reputans illa licita esse ex rationibus seu consiliis habitis a sapientibus circa haec, et praedicta jura emere intenderet, relinquendus videtur judicio suo, nec condemnandus ex hoc, aut deneganda absolutio. Or, se fosse vero, come vuole il p. lettore, che S. Antonino tenea doversi in tal caso necessariamente seguire il più sicuro per la regola de' canoni, non potea poi dire che chi non volea ricevere il consiglio non dovea condannarsinegarglisi l'assoluzione. Quel consulendum dunque dee intendersi come un mero consiglio e non già come


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ammonizione di obbligo. E che in fatti il Santo parlava di consiglio e non di precetto consta da quel che scrive poco appresso al § 31, dove dice: Quod autem volentes probare contractum esse illicitum inducunt illud: in dubiis tutior via est eligenda. E poi risponde: Respondetur hoc esse verum de honestate et meriti majoritate, non de salutis necessitate quoad omnia dubia; alioquin oporteret omnes religionem intrare. Da quest'ultimo testo di S. Antonino chiaramente si ricavano le risposte ad ambedue le opposizioni del p. lettore. In primo luogo si ricava che il Santo non tenea già ch'era legge universale in tutti i casi dubbi quella massima- in dubiis tutior via est eligenda-; che ne' dubbi speculativi che occorrono nel caso di due opinioni probabili, come appunto era il caso di quel contratto, tenea che la suddetta regola fosse di consiglio, non già di precetto. Non importa poi che ivi abbia addotto l'esempio o sia l'assurdo, dicendo che, se quella regola che ne' dubbi dee seguirsi la parte più tuta corresse in tutti i dubbi, ognuno sarebbe tenuto a farsi religioso; dal che ne deduce il p. lettore che la riferita risposta del Santo vale solamente per le materie di consiglio, ma non per quelle di precetto. Poiché si risponde non esser necessario che i paragoni si uniformino in tutte le parti col soggetto di


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cui si tratta. Del resto è certo che il Santo risponde con ciò direttamente a coloro che diceano essere illecito il contratto per la mentovata massima de' canoni: Quod autem volentes probare contractum esse illicitum inducunt illud: in dubiis tutior via est eligenda. Ecco che qui parla di materie non solo di consiglio ma anche di precetto, e parla individualmente di quel contratto speculativamente dubbio; e risponde: Hoc esse verum de honestate et meriti majoritate, non de salutis necessitate quoad omnia dubia. Sicché parla qui propriamente di quel contratto, e dice che per questo contratto, supposto già come dubbio, non era già di precetto ma di consiglio quella regola de' canoni.

Inoltre ricavasi da tal passo la risposta alla prima supposizione del p. lettore, cioè che colui il quale volea fare il contratto lo giudicava certamente lecito, non già dubbio, avendo per vera l'opinione che 'l difendea. Ma S. Antonino non intendea certamente parlare d'un'opinione tenuta per vera, bensì d'un'opinione avuta per dubbia: altrimenti all'obiezione di coloro che volean provare esser quel contratto illecito appunto per quella regola di doversi tenere il più sicuro ne' dubbi (volentes probare contractum esse illicitum inducunt illud: in dubiis tutior via


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est eligenda), inettamente avrebbe contrapposta il Santo quella risposta che dal detto de' canoni non era di necessità ma solo di maggior merito: Hoc esse verum de honestate et majoritate meriti non de necessitate quoad omnia dubia; poiché avrebbe dovuto dire che quella regola correa solamente ne' casi dubbi, ma non già quando l'operante sta certo della verità della sua opinione: il Santo nonperò dice ce quel detto de' canoni non era di precetto universale per tutti i dubbi (quoad omnia dubia), ma sol di consiglio per li dubbi speculativi che son probabili dall'una e dall'altra parte, e specialmente per quel contratto di cui parlavasi, il quale era solo probabilmente lecito; giacché molti savi la difendeano, e la Chiesa niente avea determinato in contrario, quantunque ben fosse dubbio per ragione che altri sentivano il contrario, come prima avea notato al §28. Onde poi al §32 soggiunge: Item cum dicunt quod exponere se periculo peccati mortalis est mortale secundum B. Thomam etc. Respondetur: Qui emit praedicta jura potest non dubitare de hoc, sed opinari licitum esse, ex quo per Ecclesiam non est determinatum contrarium, et multi sapientes, et periti licitum asseverant. E ciò era dove si appoggiava il dettame pratico per celebrar lecitamente quel contratto dubbio (come si era


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dichiarato di sovra nella prima obiezione fatta), uscendo dal dubbio pratico e dal pericolo di peccare, cioè perché la Chiesa non avea determinato il contrario e perché molti periti approvavano per lecito quel contratto, non ostante che quello fosse anche probabilmente illecito per l'autorità degli altri savi, come dee necessariamente intendersi, supposta già la prima obiezione fatta di sovra, che, essendo dubbioso il contratto, dovea proibirsi in vigor della detta regola: in dubiis tutior via est eligenda. Ma a quella prima obiezione già il Santo avea risposto che tal regola non correa per questa sorta di dubbi, per cui vi erano sentenze dall'una e dall'altra parte, e perciò era lecito fare il contratto.

Altri autori poi, come Soto, de justit. l. 7, p. 3, a. 2, Abbate, in cap. Significasti, e Suarez, t. 5 in 3 p., d. 40, sect. 6, n. 8, dicono che la regola- in dubiis tutior via est eligenda- non corre per tutti i dubbi, ma solo per li casi proposti ne' testi e per li dubbi di fatto e non di jus; e soggiunge il p. Suarez che questa sentenza è comune, ed indi conclude, al n. 13: Denique infero decisiones illas non extendendas ad omnes casus dubios, obligando omnes ut in conscientia semper teneantur suscipere quod est tutius; quia non semper habent locum rationes quae ibi moverunt pontifices. Praecipue


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mihi est certum non extendi ad dubium juris, quia solum agunt de dubio facti: neque in dubio facti, cum sit longe dissimilis ratio, quia ubi jus non est certum non fit injuria. E cita per sé S. Antonino, vide loc. cit., Silvestro, v. Jejunium q. 10, n. 27, dict. 2 in fin., Navarro, man., c. 27, n. 181, Angles, p.1 de jejun. q. 9, a. 1, dub. 2, concl. 3, Henriq., lib. 14 de irreg., cap. 3, n. 4 in fin.; e così dicono ancora Gersone, Nyder, Tabiena, Silvestro, Pelbarto ed Angelo.

Io non però a quest'opposizione di tal massima, in dubiis tutior pars est eligenda, mi restringo a due risposte che mi pajono incontrastabili. Che dice la massima? In dubiis tutior via eligenda est. Bene. Dunque, sempre che la coscienza sta nel dubbio, l'uomo non può operare senza grave rimorso (e tali appunto erano i casi de' testi, ne' quali non poteasi formare il dettame certo né direttoriflesso per l'onestà dell'azione). Ma che osta la suddetta massima quando l'uomo con qualche principio riflesso formasi il dettame pratico moralmente certo? Allora non si sta più in dubiis. Che poi ben possa formarsi il dettame certo con qualche principio certo riflesso, niuno può dubitarlo, né lo stesso mio oppositore ne dubita (come abbiam veduto di sovra), e gli stessi canoni l'ammettono,


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come specialmente può vedersi nel cap. Dominus, de secund. nupt., e nel can. Quid culpatur 4, dist. 1, ed in altri.

L'altra risposta è questa: la sentenza che questa massima di dovere eleggere la via più sicura sia una legge generale per tutti i dubbi, sicché in tutti i dubbi diretti anche di jus e speculativi, che in pratica potessero risolversi con qualche principio riflesso certo, ella ci obblighi a seguire l'opinione più tuta, non è certa, anzi neppure io la tengo per probabile, ma per improbabilissima, sempreché può il dubbio deporsi col dettame certo riflesso; e così tengono comunissimamente Soto, de just. l. 7, q. 3, a. 2, l'Abbate, incap. Significasti, Covarruvia, in clement. Si furiosus, de hom., S. Antonino, p. 1, tit. 3, cap. 10, §10 post. 6 reg. v. Notandum est, Dilvestro, v. Jejunium q. 10, n. 27, dict. 2 in fin., Navarro, man., cap. 27, n. 181, Angles, p. 1 de jejun., q. 9, a. 1, dub. 2, concl., Henriquez, l. 14 de irreg., cap. 3, n. 4 in fin., Suar. to. 5, in 3 p., d. 40, sect. 5, n. 14 ad 18, et sect. 6, n. 8. Posto ciò, io dico: questa legge che in tutte le sorte di dubbi di fatto e di jus, pratici e speculativi, vi sia questa legge di seguire il più sicuro, almeno è una legge dubbia; e se è legge dubbia, non è legge che obbliga.


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Così scrissi già nella dissertazione; ma il p. lettore mi fa ora questa opposizione: se dunque tal legge (di dover seguire in tutti i dubbi la via più sicura) è dubbia per essere appoggiata a gravi fondamenti, dunque (dice) non è certo il vostro sistema che le leggi dubbie particolari non inducano obbligazione, mentre è probabile esservi la legge generale che nel dubbio obbliga ad attenersi sempre alla sentenza più sicura. Ed indi conchiude: «Adunque tutto il vostro sistema è per terra, senza speranza di poterlo più sostener in piedi.» Ma piano: mettiamo in chiaro gli argomenti, mio e suo, e vediamo dove sta la fallacia. L'argomento mio è questo: la legge dubbia non obbliga (il che lo suppongo altrove già provato): questa legge generale de' canoni di doverci attenere ne' dubbi al più sicuro almeno è dubbia. Dunque non è legge che obbliga. Mi pare che l'argomento, secondo le regole della dialettica, ben conchiuda.

L'argomento poi del p. lettore è questo. «Voi accordate che la legge di cui parliamo per lo meno sia legge dubbia. E se è dubbia, è appoggiata sopra fondamenti ugualmente o quasi ugualmente probabili che quei della sentenza contraria; altrimenti non sarebbe dubbia, ma certamente falsa. Adunque la sentenza vostra non è certa.» Come da tali


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premesse deducasi tal conseguenza, io non lo so. «La legge de' canoni per lo meno è probabile, dunque il vostro principio (che la legge dubbia non obbliga) non è certo.» Chi non vede che il mio oppositore qui esce da' termini? Propone egli poi l'argomento in altra maniera, ma in sostanza dice lo stesso; e finalmente conchiude: «Pensatevi pure e ripensatevi, monsignore, quanto volete, ché non verrete a trovare giammai qualche conveniente risposta all'argomento.» Ma senza molto pensarvi e ripensarvi, rispondo che ne' dubbi la più sicura io non l'ho per probabile, ma per improbabilissima, secondo le ragioni già addotte: ma, dato che non fosse improbabile, al più ella non è che probabile, mentre vi sono tante autorità e motivi che la confutano; e se è solamente probabile, elle non è certa ma dubbia, e come dubbia non obbliga. Come dunque può valere il suo argomento: se quella legge generale per lo meno è probabile, dunque il vostro principio non è certo? Lascio a considerarlo a chi legge. La mia risposta in somma è questa: la stessa ragione la quale mi persuade che le leggi particolari non obbligano quando son dubbie, poiché allora non sono abbastanza promulgate, quella stessa mi assicura che questa legge universale di doverci attenere in tutti i dubbi alle opinioni più


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tute, essendo ella incerta, non m'obbliga: e perciò l'opinione che la massima de' canoni di dover eleggere ne' dubbi il più sicuro sia una legge generale per tutte le sorte de' dubbi, ancorché tal opinione fosse probabile, non inferma la certezza del mio principio, che tutte le leggi divine, sieno generali o particolari, sempreché sono strettamente dubbiose, non inducono obbligo certo. Quel che ho detto poi parlando della supposta legge universale, essendo ella incerta, io l'ho detto per risponder direttamente all'argomento oppostomi dal p. lettore e per mettere avanti l'altra mia ragione, cioè che quantunque la legge di dover seguire il più sicuro in tutti i dubbi fosse una legge dubbia, almeno è una legge che non obbliga. Del resto, come dissi di sovra, io tengo per certo che non vi è questa legge universale per tutti i dubbi, ma solamente per quelli che non posson deporsi praticamente dalla coscienza con qualche principio certo diretto o riflesso. Questa legge universale, replico, non vi è né vi può essere secondo S. Tomaso, il quale insegna che non può esservi una legge che obblighi, prima ch'ella non sia conosciuta e di cui non se ne abbia la scienza. E quando dissi nella mia dissertazione: questa legge generale almeno è dubbia, non intesi dirlo nel senso come l'intende


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il mio oppositore, cioè che è certa o almeno è dubbia, ma nel senso contrario (come apparisce dal contesto), cioè che questa legge generale non v'è (com'io tengo per certo) o almeno è dubbia.

Inoltre mi oppone quel che si trova scritto nella lettera circolare del 1749 da Benedetto XIV per la preparazione dell'anno santo, in lingua italiana, dove il pontefice ammonisce il confessore così: «Nelle materie dubbie non dee fidarsi della sua privata opinione, ma, prima di rispondere, si contenti di vedere non un sol libro, ma ne veda molti: veda tra questi i più rispettabili, e poi prenda quel partito che vedrà più assistito dalla ragione e dall'autorità. Così ci spiegammo nella stessa lettera circolare sopra le usure (ch'è la 143 del tom. 1 del nostro bollario § 8 ec.); e così ora ripetiamo, non dovendo la massima esser ristretta alla sola materia delle usure ec

Ma a questa opposizione già ho risposto nella mia lettera apologetica, data fuori dopo la dissertazione, ed ho detto primieramente che la lettera latina che porta la data dello stesso giorno non dice così, ma dice: Libros consulant quorum doctrina solidior, ac deinde in eam descendant sententiam quam ratio suadet et firmat auctoritas; nec aliud sane docuimus in nostra encyclica super


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usuris etc. Sicché la lettera latina non dice che dee seguirsi il partito più assistito dalla ragione e dall'autorità, ma che debbono consultarsi quei libri che sono di dottrina più solida, e poi s'abbracci quella sentenza che vien persuasa dalla ragione e fermata dall'autorità. Il p. lettore intende queste parole per quella sentenza che vien provata per unica vera; ma io e molti altri meco l'intendiamo per quella sentenza che, secondo la ragione e l'autorità, vien provata per sodamente e veramente probabile, condizione che vien comunemente richiesta dagli autori probabilisti per tutte le opinioni gravemente probabili, cioè che sieno assistite dalla ragione e dall'autorità, altrimenti dovrà sempre seguirsi l'opinione più tuta. Dico di più che certamente dee più attendersi la lettera latina che l'italiana: prima perché l'italiana riguarda la sola Italia, ma la latina riguarda tutto il mondo cristiano; in secondo luogo perché la latina più si uniforma alla lettera fatta prima nel 1745 sovra le usure, citata dallo stesso papa, ove diceasi: Plures scriptores examinent qui magis praedicantur; deinde eas partes suscipiant quas tum ratione, tum auctoritate confirmatas intelligent. Inoltre, ancorché dovesse attendersi l'italiana, dove mai sta dichiarato ch'ella contenga un rigoroso precetto e non già un semplice


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consiglio, essendo indubitato che ogni confessore (ordinariamente parlando) dee consigliare i suoi penitenti nelle opinioni probabili dall'una e dall'altra parte a seguire le più tute? Per ultimo rispondo: ancorché quello non fosse consiglio ma precetto, altro con ciò non resterebbe riprovato che l'uso dell'opinione meno probabile, ma non già l'uso dell'egualmente probabile. Aggiungo: se Benedetto XIV avesse tenuto che non possono seguirsi le opinioni probabili meno tute, ingiustamente nella sua opera de synodo, ristampata da esso ed accresciuta di molte dottrine in tempo del suo pontificato, avrebbe vietato a' vescovi di condannare molte opinioni che oggidì tra gli autori son molto controverse ed universalmente tenute per dubbie, com'è l'opinione che clerici sunt veri domini fructuum beneficiorum suorum; e la ragione che ne adduce, quia id controvertitur inter theologos. De syn., cap. 1, n. 23. Così anche parla delle opinioni che vi sono circa il dare il viatico per nuovo pericolo sopraggiunto a chi nello stesso giorno si è comunicato, conchiudendo: In tanta opinionum varietate doctorumque discrepantia integrum erit parocho eam sententiam amplecti quae sibi magis arriserit. De synod., cap. 4, n. 9, et cap. 11. Così anche parlando della questione se sia sacrilegio


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ricevere il suddiaconato in peccato mortale, conchiude: Dubii pariter causa et nos haeremus: ideo autem rationes attigimus ut videant episcopi non posse indubitanter sacrilegii damnari qui cum conscientia peccati lethalis ordines diaconatu inferiores suscipere non reformidat. Con tutto che l'opinione che sia sacrilegio è di S. Tomaso e di tanti altri, e non può dubitarsi che sia sodamente probabile, pure dice Benedetto che non dee condannarsi di certo sacrilegio. Ingiustamente dunque (dico) egli avrebbe a' vescovi proibito il condannare in questi casi le opinioni benigne per la ragione ch'erano dubbie e controverse: ma per la stessa ragione ch'erano così dubbie e controverse, se egli avesse tenuta per legge universale ed obbligante il detto de' canoni che in dubiis tutior via est eligenda, avrebbe dovuto ammonire i vescovi che, attesa questa legge universale, doveano senza meno condannare tali opinioni.

Inoltre oppone che tante ragioni che assistono alla sua sentenza, l'autorità dell'assemblea di Parigi e tanti editti di vescovi (specialmente della Francia) e di tanti altri uomini dotti, doveano, se non persuadermi, almeno mettermi in dubbio della certezza morale del mio sistema. Rispondo e confesso la verità, che il peso non delle ragioni ma dell'autorità de' contrari per alcun tempo


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mi ha dato a pensare; e ciò mi ha obbligato ad esaminare più volte e con sommo studio tutti i loro fondamenti senza passione e senza impegno di partito, che tengo per certo non averlo avuto mai, poiché altro non sono andato cercando su questa controversia che di trovar la verità per la sicurezza di mia coscienza, che solo m'importa. Tanto più che nel principio de' miei studi ecclesiastici io fui imbevuto del rigido sistema contrario da' maestri che lo seguitavano, i quali non mi diedero a leggere che i principali autori che lo difendono, e quindi per molto tempo fortemente difesi la rigida sentenza. Ma avendo poi esaminate meglio più e più volte le ragioni del principio dell'incertezza della legge (sul quale io fondo, come di sovra, l'uso lecito dell'opinione egualmente probabile) e tutte le opposizioni che da più autori a tal principio sono state fatte, io l'ho trovato così fermo e fondato coll'autorità de' teologi e specialmente di S. Tomaso che senza alcuna esitazione io stimo che il mio sistema sia fermissimo e certo. Venero poi l'autorità de' contrari, ma io tengo e sempre ho tenuto che il motivo estrinseco delle autorità degli autori non debba né possa far peso notabile quando il motivo intrinseco della ragione in contrario è certo e convincente ed all'incontro non è destituito di


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sufficiente autorità di altri dotti che l'approvano.

Io osservo che per la nostra sentenza l'autorità estrinseca, se non è maggiore, come vogliono molti, almeno certamente non è niente minore: poiché non può negarsi che la nostra sentenza almeno per 80 o 90 anni è stata comunque presso gli autori della teologia morale: ed è stata difesa da molti vescovi e cardinali, come dal card. Sfondrati, theol. schol., de act. hum.; dal card. de Lugo, de sacr. poen., d. 22, num. 39; dal card. Toledo (della cui Somma scrisse S. Francesco Sales, epist. 34, lib. 1, che contenea dottrine sicure), istr. sac. lib. 3, c. 20, n. 7; da monsig. Tapia, in cat. mor. l. 8, a. 22; da monsig. Alvarez; da monsig. Ledesma, t. 8, c. 12; da monsig. Angles; da monsig. Bonacina, de peccat., qu. 4, 29; da monsig. Abelly, medull. p. 2, tract. 2, c. 1, §3; da monsig. Zerola; da monsig. Tudesco arcivescovo di Palermo, in c. Capellanus, de feriis; da monsig. Medina, in 1, 2, p. 19, a. 6, conc. 3; e da monsig. Barbosa, to. 1, coll. lib. 2, decr., pag. 408; l'autorità dei quali non so perché abbia minor peso dei vescovi riferiti dal p. lettore. È stata difesa poi da mille teologi e religiosi di tutte le religioni: e tra questi da molti maestri


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domenicani, tra' quali sempre è fiorito lo studio della teologia, come dal m. Bannez, 1, 2, q. 10, a. 1; m. Martinez, 1, 2, q. 19, a. 6; m. Lorca, d. 39; m. Lopez, p. 1, c. 120; m. Montesino, d. 29, q. 5; m. Candido, d. 1, v. Absolv.; m. Medina, t. 1, q. 16, a. 7; m. Alvarez. Inoltre dal p. Gio. da S. Tomaso, 1, 2, vide q. 19; dal p. Gallego, de consc.; dal p. Giambattista Idelfonso, 1, 2, qu. de probab.; dal p. Serra, 1, 2, q. 19, a. 6, d. 4. Inoltre da molti dottori dell'università della Sorbona, come da Gammacheo, 1, 2, q. 19, c. 2; Duvallio, ed act. hum. qu. 4, a. 12; Isamberto; Millart, t. 2, c. 13; Davide Mauden, disc. 2 in 8 praec., n. 11 et 12; Giovanni Ferrerio, tract. de probab.; Lorichio, thesaur. v. Opinio; e da Bertaut, vide de consc. Da altri dottori di altre università, come da Cristiano Lupo, t. 9, p. 1, d. 1, c. 1; Francesco Silvio, 1, 2, qu. 19, art. 5, q. 9, concl. 3; Antonino Perez; Gio. Wiggers, 1, 2, q. 19, q. 6, d. 6; da Pietro Navarro, l. 3, c. 1; dal p. Suarez, t. 5, p. 3, d. 40, sect. 5; dal p. Vasquez (molto lodato dal p. Mabillone), 1, 2, q. 19, c. 3; da Becano (che dal dottor Dupin fu anche molto lodato), de act. hum.; da Lessio (il cui libro de justitia da S. Francesco Sales fu stimato utilissimo), de just. c. 29, d. 8; da Reginaldo (che dallo stesso S. Francesco fu


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assegnato a' suoi confessori), l. 13, n. 90; da Azorio (l'opera del quale da monsig. Bossuet fu posta nel catalogo de' libri utili per acquistar la scienza, come scrisse, del santo ministero), t. 1, l. 2, c. 12. Inoltre da tanti altri autori di non oscuro nome, come dal Ponzio, de matr. l. 10, c. 13; Platellio, qu. 19, a. 5, d. 86; Valentia, d. 2, q. 14, punct. 4; Laymann, l. 1, tr. 1, c. 5; Salonio, de just. q. 63, contr. 2; Aragonio, 2, 2, q. 63, a. 4; Sayro, clav. reg. l. 1, c. 5; Barbosa, collect. Capellanus, de fer.; Cornejo, tr. 8, d. 3, dub. 6; Farinacio, cons. 60, n. 9; Garzia, de benef. p. 11; Lezana, p. 4, verb. Opinio; Salas, tr. 8, sect. 6; Rodriquez, in expos. bullae, §9; Tannero, d. 2, q. 4, d. 3; Bardi, d. sel. ad Cand.; Breserio, l. 3 de consc. c. 6; Coninchio, d. 34, d. 10; Castropalao, p. 1, tr. 1, d. 2; Filliuccio, t. 2, c. 4, q. 4; Gordono, l. 1, q. 9, c. 6; Granado, or. 2, contr. 2, d. 2; Guttierez, l. 1, c. 13; Villalobos, t. 1, tract. 1, diff. 10; Bossio, de cons. p. 1, tit. 1, §17, n. 127; Schilder, de princ. consc., tract. 2, c. 2, §2; Marcanzio, tract. 5, tit. 5, q. 6; Hurtado, de poenit. d. 9, d. 7; Preposito, de poenit. q. 10, n. 8; Possevino, in prax. c. 15; Pesanzio, 1, 2, qu. 19, d. 2, art. 6; Turriano, de just. d. 13, d. 3; Polanco, de prud. conf. c. 1, ed anche da' più moderni,


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come da Roncaglia, lib. 1, q. 1, reg. in praxi; Holzmann, to. 1, pag. 29, n. 131; Elbel, t. 1, pag. 65, n. 185; Amort; de Ferraris, bibl., vide v. Opinio; e da tanti altri che si lasciano per brevità. E tutti questi autori non erano già pecore, come li chiamano gli antichi probabilisti, perché erano in quel tempo uomini stimati di tal dottrina che da' loro libri prendevan norma tutti i vescovi, confessori e predicatori. Né è vero che gli uni come pecore alla cieca andavano appresso degli altri: perché, siccome ne' loro libri si vede, in cento e mille cose discordavano e contraddicevansi tra di loro; solamente nell'uso del probabile erano universalmente concordi in ammetterlo. Né può credersi che in tanti anni, né quali fu comune questa loro sentenza, Iddio abbandonasse la sua chiesa, lasciando che comunemente i pastori e le loro pecorelle seguitassero una dottrina falsa e detestabile, come la chiama il mio oppositore. Dico intanto che le autorità di tanti e tali scrittori non credo che debban credere alle autorità de' moderni che vogliono riprovare una sentenza che per tanti anni è stata comunemente abbracciata da' teologi.

Ma questi autori, mi dice il p. lettore, da voi stesso tengonsi per ingannati, mentre per tal sentenza dell'uso lecito dell'opinione


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probabile valeansi di quel principio che da voi è riprovato: qui probabiliter agit, prudenter agit. signore, tal principio dico che solo non basta per operar lecitamente; perché, non avendosi altro fondamento che la sola probabilità dell'opinione, manca la certezza morale dell'onestà dell'azione. Nondimeno io giudico che neppure gli autori mentovati appoggiavano solamente a tal principio la loro sentenza; e la discorro così. Essi da una parte confessavano già che per operare lecitamente è necessaria la morale certezza che l'azione sia onesta, secondo la Scrittura che dice: Ante omnia opera verbum verax praecedat te, et ante omnem actum consilium stabile. Eccl. 37, 20. E questo è quel che volle dire il cardinal Bellarmino scrivendo ad un vescovo (cosa di cui il p. lettore fa tanta pompa che la mette in fine del suo libro), che dove la coscienza non trova la certezza morale di ben operare (ch'è la verità che solo può e dee cercarsi nelle materie morali), dee tenersi la parte più sicura. All'incontro essi medesimi autori aveano scritto ed assegnati come principi che non obbliga la legge la quale non è sufficientemente promulgata, e che dove possiede la libertà, la legge dubbia non può indurre una obbligazione certa. Dunque se tali principi non gli spiegavano, certamente almeno


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li supponeano. Dice un autore probabilista (Ferraris, bibl. to. 2, v. Conscientia, n. 8) che chi opera secondo l'opinione probabile, oltre il giudizio opinativo diretto, ha almeno virtualmente il giudizio riflesso, col quale certamente giudica di lecitamente operare. È vero che asserivano già come un assioma gli autori riferiti il detto che opera prudentemente chi probabilmente opera: ma se fosse stato loro dimandato come poteva operar prudentemente chi operava senza il dettame certo della coscienza, avrebbe facilmente risposto che il dettame certo formavasi per gli altri principi dichiarati di sopra; sicché l'assioma suddetto era da essi affacciato non già come principio, ma più presto come una conseguenza o sia corollario che ricavavasi dagli altri principi. Oltreché gli autori probabilisti più accurati, anche degli antichi, come Suarez, Lessio ex., ben si sono valuti del principio dell'incertezza della legge per fondare l'uso lecito delle opinioni probabili. Del resto è certo che prima in questa materia le cose non eran così ben discusse, come sono al presente, e perciò parlavasi più confusamente, confondendosi il giudizio diretto col riflesso. E perciò non a caso il p. Eusebio Amort scrive che l'assemblea di Francia, condannando l'uso dell'opinione egualmente probabile, ebbe riguardo al giudizio diretto


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dell'assioma trito che allora correa, qui probabiliter agit, prudenter agit, ma non già al giudizio riflesso.

Dunque, replica il mio oppositore, i vescovi della Francia non hanno avuta la riflessione del giudizio che allora la legge è dubbia? Ma non trattavano essi per appunto di questo? Rispondiamo: non signore, non si trattava allora di questo; si trattava della dottrina contraria, la quale diceva che qualora, esaminate le ragioni per l'una e per l'altra parte, resta l'animo egualmente portato a credere così che l'azione sia lecita come che sia illecita, possa quell'azione lecitamente farsi. Or questa dottrina fu riprovata dall'assemblea, dicendosi: In dubiis de salutis negotio, ubi aequalia utrinque sese offerunt rationum momenta, sequamur id quod est tutius, sive quod est in eo casu unice tutum. Sicché non si parlava che del giudizio diretto, in cui doveva fondarsi l'ultimo dettame pratico, se, offerendosi all'animo ragioni eguali per l'una e per l'altra parte, poteva abbracciarsi la parte meno sicura; e l'assemblea giustamente disse che no, ed in questo senso riprovò la dottrina opposta. Ma non avrebbe, almeno non può dirsi per certo che avrebbe detto esser precetto il seguire la parte più sicura quando, oltre quelle ragioni eguali che formano il giudizio diretto,


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si offerisce qualche altra ragione che rende certo il giudizio riflesso. Io trovo che il p. Gonet (il quale non può dirsi che avesse meno discernimento de' vescovi della Francia) dice che, concorrendo due opinioni egualmente probabili, dee eleggersi la più tuta. Ma sentiamo la ragione; perché? Eccola: Ratio est quia in moralibus et practicis debet (homo) determinari a prudentia, subindeque moveri ex aliquo motivo prudenti intrinseco vel extrinseco: quando autem opiniones sunt aeque probabiles non potest determinari ex aliquo motivo intrinseco seu ex aliqua ratione praeponderante, cum tunc rationes in utramque partem sint aequales. Ergo tunc debet determinari ab aliquo motivo extrinseco prudenti, quod non potest esse aliud quam major securitas.... Unde cum in concursu plurium opinionum homo sit anceps, nesciens in quam partem inclinet, ut prudenter agat, debet eligere securiorem. Man., t. 3, tract. 3, cap. 16, qu. 4. Sicché parla Gonet di chi in tal dubbio non ha motivo bastanteintrinsecoestrinseco a determinarsi per la parte men tuta. Ed ecco come certamente così il p. Gonet come l'assemblea parlavano del giudizio diretto e non del riflesso. Io tengo per certo che se l'assemblea di Parigi, il p. Gonet e gli altri vescovi che mi si oppongono dal p.


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lettore avessero esaminata la questione secondo l'aspetto da me proposto, cioè secondo il giudizio riflesso fondato sulle ragioni da me esposte di sovra, non avrebbero punto riprovata la nostra sentenza. Altro è dire che, quando vi sono ragioni eguali per credere lecita un'azione da una parte ed illecita da un'altra, possa quell'azione lecitamente farsi; e ciò senza dubbio è falso. Altro poi è dire che la legge non obbliga quando vi sono ragioni eguali per credere ch'ella esista o che non esista; perché allora la legge, ancorché vi fosse, non è intimata abbastanza, ma solamente è intimato in tal caso il dubbio della legge. Dicono che i dottori antichi sono stati tutti a noi contrari: ciò si asserisce, ma non si prova. Questi han parlato molto oscuramente e confusamente; e quando han detto doversi seguire le sentenze vere o più consentanee alla ragione possono spiegarsi che han parlato non del giudizio diretto speculativo ma dell'ultimo dettame riflesso e pratico che senza dubbio dee essere moralmente certo. Ecco come parla Gaetano, opusc. to...., tract. 31, resp. 13: ivi dice la certezza morale dell'onestà dell'azione spesso si ha dall'ultimo giudizio pratico; altrimenti i dottori non potrebbero abbracciare molte opinioni che speculativamente son dubbie, senza pericolo di peccare: Doctores alioquin


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passim periculo se exponerent, eo quod innumera sunt dubia quorum alteram partem amplectuntur ut absque scrupolo operentur; et tamen an veritatem speculative evidenter habeant, non pertinaciter asserunt. E poi conchiude: Non est ergo spectandum ad haesitationem magnam vel parvam, ad fidem certam vel incertam de licito vel illicito absolute, sed ad rationem operandi in singulari. Si enim applicatio (ecco il dettame pratico) certa est, quicquid tam in ratione quam in appetitu fluctuet, scrupulus est; quo stante, licite oppositum operamur.

Del resto S. Antonino, come abbiam veduto di sovra, dice che il confessore dee consigliare il penitente a seguir la parte più sicura nelle opinioni dubbie; ma se quegli non volesse seguirla, non dee condannarlonegargli l'assoluzione. Silvestro (verb. Scrupulus) approva quel che dice S. Antonino; ivi cercando: Quomodo se debeat habere scrupulosus in eligenda opinione ubi doctores variant, risponde: Dico, secundum Archiepiscopum, quod tuta conscientia potest quis eligere unam opinionem (di quelle ubi doctores variant) et secundum eam operari, si habeat notabiles doctores, et non sit expresse contra determinationem Scripturae vel Ecclesiae etc. Giovanni Nyder scrive: Inter contrarietatem opinionum unam partem


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tunc videtur securus in conscientia quando illa opinio non est evidenter contra sacram Scripturam vel determinationem Ecclesiae... Contentus esse debet certitudine morali et posse formare bonam conscientiam (ecco l'ultimo dettame pratico) in illa opinione. In consolat. pag. 3, cap. 13. E nel capo 20 soggiunge: Concordat etiam Bernardus claramontensis, dicens: Si sint opiniones inter magnos... debet consulere aliquos, de quorum judicio confidit etc. Ex quo enim opiniones sunt inter magnos, et Ecclesia non determinavit alteram partem, teneat quam voluerit, dummodo judicium in hoc resideat propter dicta eorum saltem quos reputat peritos. Ma già si suppone che colui sappia che altri magni tengono il contrario. Domenico Soto scrive, de just. lib. 6, qu. 1, art. 6 circa fin.: Et quando sunt opiniones inter graves doctores, utramque sequaris, in tuto habes conscientiam.

Parlando poi degli editti de' vescovi della Francia, che accenna l'avversario e stanno riferiti in diversi capi nella terza parte dell'opera della Regola prossima ec., ne' quali dice egli esser condannato il probabilismo, io ho riflettuto che tutte quelle condanne son dirette contro l'apologia de' casisti d'un certo p. Pirot, libro universalmente allora e giustamente riprovato, ove diceasi


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che per assicurar la coscienza bastava seguire non solo ogni opinione, benché meno probabile (indistintamente parlando), ma anche la probabilmente probabile, e qualunque opinione approvata da ogni casista: Quamcumque opinionem probabilem tuta conscientia amplecti posse, atque illam etiam opinionem quae nonnisi probabiliter probabilis sit; atque ad conciliandam opinionibus probabilitatem satis esse non modo quatuor, sed et trium, imo et unius etiam doctoris auctoritatem. Così trovo scritto dal signor Guarnacci (presso lo stesso libro Regola ec., nel luogo citato al capo 5); il quale ivi soggiunge che i vescovi furono obbligati di ricorrere al re Luigi XIV per far reprimere l'audacia di coloro che, ad onta de' decreti d'essi vescovi, seguivano a spargere tali dottrine lasse. Ma vediamo ora quali furono queste condanne de' vescovi. La condanna che l'autore del libro chiama la più solenne fu quella de' cinque vescovi, cioè di Alet, di Pamiens, di Camige, di Baza e di Conserans; questi adunati insieme, parlando del libro, dissero: «L'autoreindiscretamente si abusa della prima (cioè della probabilità) che ardisce sostenere che di due opinioni probabili si può seguire la meno sicura: che di due opinioni probabili si può scegliere quella ch'è meno probabile: che si


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possa seguire il sentimento d'un solo, comeché opposto a quello degli altri; onde si può inferire che quando qualche opinione sia sostenuta da alcuni casisti ed anche da un solo, tanto basta per mettere l'anima in sicurezza, malgrado le ragioni ed autorità contrarie. Ciò onninamente ripugna ec. Per lo che noi condanniamo la maniera di assicurare la coscienza nella guisa (ecco quale fu la condanna) che fa l'autore di questa apologia; e giudichiamo che le massime della probabilità nella maniera che vengono da lui spiegate ed estese sono false ex.» Sicché questi prelati non condannano il probabilismo se non nella guisa e maniera (troppo già lassa) come lo spiegava e l'estendeva l'autore. Similmente monsig. di Gondrin arcivescovo di Sens, fra i 30 articoli che condannava del libro, nel secondo della probabilità condannò i seguenti detti dell'autore: «Che tutte le dottrine probabili, vere o false, conformi o contrarie alla legge naturale, sono egualmente sicure: che non si corra verun pericolo, purché si segua il parere di alcuni casisti: che si può anche preferire l'opinione meno probabile, e ch'ella non sia meno sicura d'una più probabile.» Due vicari generali del card. di Retz arcivescovo di Parigi a rispetto del probabilismo condannarono questa parte del libro: «Allorché un'opinione


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è probabile, ella è sicura. Dico inoltre che la sicurezza non riceve più o meno quando trattasi dell'azione che si pratica con una opinione probabile. Perlocché aggiungo che l'opinione meno probabile non è meno sicura della più probabile. In certi casi il sentimento d'un solo autore può esser preferito all'opinione di più autoriMonsig. Nicolò Vidame di Gerboroi, vescovo di Brevais, scrisse a' parrochi: «Basta che perseveriate nel giusto orrore che palesate contro la dottrina della probabilità ec. Imperocché è certo che questa dottrina, nella guisa che vien sostenuta nell'apologia, è la sorgente più pericolosa ec.» Dello stesso modo parlano gli altri vescovi, condannando tutti il probabilismo nel senso come viene spiegato dall'autore del libro. Vi sono poi tre o quattro altri vescovi che affatto non toccano il punto della probabilità, ma solo condannano il libro. Un solo di essi tocca l'opinione egualmente probabile, non già condannandola, ma dimostrando solo nella prefazione il suo sentimento a quella contrario. Sicché l'autorità appostami de' vescovi di Francia molto poco mi osta, mentre il loro impegno principale fu di condannare propriamente il probabilismo nella guisa ch'era spiegato ed esteso nel libro dell'apologia.


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Replica il mio oppositore: ma quietatevi, perché oggidì universalmente i vescovi, i teologi ed i confessori tutti, in somma tutto il saggio mondo seguita il sistema nostro. A questa replica io ho già risposto nell'ultima mia lettera apologetica. Del resto, che la sentenza rigida oggidì sia comune tra' dotti è una bella lusinga del p. lettore. Quanti vescovi anche al presente tengono il contrario! Solamente coloro che so io eguagliano o avanzano i vescovi de' quali egli fa menzione. Più vescovi ed abati mi hanno scritto che la mia dissertazione è fondata sopra ragioni validissime e principi ammessi anche dagli avversari che debbono persuadere ogni mente che non sia attaccata a' suoi pregiudizi. Un altro abate molto dotto (il p. D. Prospero dell'Aquila, abate verginiano, ultimamente defunto) mi scrisse così:

Illustriss. e reverendiss. sig. sig.

e padr. colendiss.

«Ho letto il suo libriccino sull'uso moderato dell'opinione probabile, e mi è piaciuto tanto che l'ho tornato a leggere. Si è così ben condotta V. S. illustriss. nella dimostrazione dell'argomento ch'io l'ho preferito a tutti gli altri che si raggirano su tal soggetto, ed io non saprei che più desiderarvi. I principi su de' quali ha fondata la sua


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sentenza sono incontrastabili ed ammessi da tutti e due i partiti, così de' probabilisti come de' probabilioristi. Quando la legge non è certa non può certamente indurre obbligo certo. Ed ella l'ha così ben dimostrato tal principio coll'autorità de' canoni, padri e teologi di primo ordine: che non v'ha cosa meglio dimostrata. Trattandosi dunque di due opinioni egualmente probabili, io ancora entro nel suo sentimento, che possa lecitamente seguirsi quella che sta per la libertà, quantunque meno tuta. Son troppo belle le parole del p. Bancel (citato da V. S. illustriss. nella pag. 89): Multa sunt quae tutius est facere, sed simul tutius est non se credere obligatum ad ea facienda, nisi moraliter constet de tali obligatione. Oh quanto poi son degne di esser notate le parole di S. Giangrisostomo, ancor da lei citato! Circa vitam tuam esto austerus, circa alienam benignus. Colla robustezza degli argomenti ho ammirata eziandio la chiarezza che ha impiegato nello spiegarsi; cosa che tra tutte le altre dee lodarsi nel maneggio delle materie difficili. Io non cesso di ringraziarla di tal dono e de' lumi che ho ricevuti nella lettura del suo libro, di cui ne farò certamente tutto il buon uso nell'articolo che sto già stendendo dell'opinione probabile nel terzo tomo del Dizionario teologico, e dove unicamente proporrò la


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lettura della sua dissertazione, facendone quegli elogi che merita. In tanto mi raccomando ec

Ed in fatti nel dizionario, alla parola Probabile, io ho lette co' propri occhi le seguenti sue parole: «Io propongo a leggersi la dotta dissertazione del vescovo di S. Agata D. Alfonso De Liguori sull'uso moderato della opinione probabile. Egli si mette ad esaminare due punti. Il primo, se sia lecito seguire l'opinione meno probabile. Il secondo, se, essendo le due opinioni opposte ugualmente o quasi ugualmente probabili, sia lecito seguire la meno tuta. Tiene nel primo punto la sentenza negativa: nel secondo però sostiene l'affermativa, e l'avvalora con tutt'i generi d'argomenti, e fa vedere ch'è la sentenza la più approvata da' dottori così antichi che moderni. Ripete egli dalla sua origine e da' suoi principi una questione tanto clamorosa nelle scuole, e dopo di averla posta nel suo lume coll'autorità de' padri più rispettabili della nostra Chiesa, la conferma poi colla decisione de' migliori teologi de' nostri tempi. Il mirabile di questa dissertazione si è l'ordine della dottrina e la chiarezza che impiega nello spiegarla. E non ostante le varie cabale e raggiri de' moralisti che han renduta la questione intrigata, pure la tratta con tanta nitidezza che non ho letto io cosa più chiara in tal


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materia, e mi sembra per verità la sua decisione senza replica. Ho stimato di ragionarne così, perché mi preme che se ne faccia di sì fatta dissertazione tutto l'uso, sembrandomi un capo d'opera in tal genere, in cui hanno gli altri teologi scritti gran volumi ed in numero tale che sgomenta ognuno a leggerli con attenzione

Sappiasi però che la riferita nota dell'abate dell'Aquila, benché fosse stata già posta nel Dizionario e già stampata, com'io l'ho letta, nulladimeno poi non è uscita fuori, poiché essendosi dato a rivedere il suddetto libro del Dizionario in Napoli ad un religioso della stessa religione del p. lettore ed egualmente appassionato per lo rigido sistema, si è degnato il medesimo cortesemente di farmi il favore di cassarla intieramente: de che molto se ne lagnò meco poi per lettere (che conservo) il mentovato autore, mentre in verità i revisori non hanno altra facoltà che di riprovare quelle opinioni che sono contro i dommi della Chiesa o contro i buoni costumi, ma non già quelle che son discettabili e presso molti son già pubblicamente controvertite.

È vero, nol nego, che oggidì pochi autori stampano contro il moderno rigido sistema; ma che s'ha a fare? Così corre la moda. Ecco quel ch'è succeduto all'abate


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dell'Aquila, come di sovra ho narrato: e perciò molti, per non esser inquietati dalle ingiurie e da' rimproveri che van fatti per uso contro i seguaci del moderato probabilismo, si guardano di dichiararsi tali. Giovami qui notare quel che ha scritto un dotto vescovo francese, monsig. di S. Ponts, in un suo libro ultimamente dato fuori a questo proposito, dicendo che oggidì tanto si esclama contro la morale rilassata, quando dovrebbesi più presto esclamare contro il rigorismo eccessivo. Dice pertanto (alla pag. 61): «La Chiesa ha avuta la consolazione di veder finire il regno del rilassamento della morale, ma ella ha avuto poi il rammarico di veder sottentrare in sua vece un rigorismo smoderato. Questo secondo errore è quello che in oggi è di moda.» Ed in verità nel secolo passato vi fu abuso in alcuni probabilisti, errando, non già nell'opinare, ma nel mal opinare, col chiamare probabili molte opinioni che erano lasse. E questo appunto è quel modo che da Alessandro VII fu chiamato modus alienus ab evangelica simplicitate, et summa luxuriantium ingeniorum licentia, cioè l'approvar come probabili quelle opinioni che dal pontefice si condannavano, come quelle che affatto non meritavano tal carattere. Che per ciò la Chiesa ha condannate più opinioni, perché eran chiamate probabili, quando non


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erano che improbabili, come sono le proposizioni 27 e 40 proscritte da Alessandro VII e la 1, 3, 5, 35, 44 e 57 proscritte da Innocenzo XI. Tutte queste furono dannate perché in quelle diceasi: Probabile est etc. Con ragione dunque molte opinioni di alcuni casisti antichi sono state condannate; ed aggiungo che molte, a mio parere, resterebbero a condannarsi. Ma in verità oggidì, come saggiamente dice il dotto mentovato prelato francese, è cessato tal rilassamento di opinare; onde il medesimo soggiunge poi così: «Son cessati i maestri della morale rilassata, ma ad essi son succeduti nuovi maestri, le massime de' quali sono molto più insoffribili, ponendo gli uomini nella disperazione. Altro esse far non potrebbero che introdurre la corruzione de' costumi. Il numero di coloro che scusano il lor cattivo costume con questo rigorismo, il quale oggi regna e addosso alla morale, il numero (dico) di costoro è molto maggiore del numero di coloro che han preteso di scusarsi coll'autorità della morale rilassata




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