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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione al popolo

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§ III. Del voto.

 

 

22. Circa l'obbligo del voto ho poche cose da avvertire al popolo, che debbono sapersi da tutti, perché l'altre cose appartengono a sapersi da' superiori, o da' confessori. Che cosa è voto? È una promessa fatta a Dio, deliberata, d'un bene possibile, e migliore. Per 1. si dice promessa, la quale s'intende fatta con animo di obbligarsi; perché se mancasse l'animo di obbligarsi, il voto non tiene. In dubbio poi se vi sia stato o no l'animo di obbligarsi, si presume rettamente che sì, perché ogni atto si presume rettamente fatto. In caso non però, che il dubbio fosse, se il voto è stato voto o semplice proposito, dee esaminarsi, se colui che ha fatto un tal voto intendeva, che, trasgredendolo poi, avrebbe commessa colpa grave; perché in tal caso quello ha da tenersi per vero voto.

 

 

23. Per 2. si dice deliberata, perché al voto vi bisogna il perfetto uso di ragione,


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e di più la libera volontà. Onde i voti de' fanciulli, specialmente fatti prima dell'età di sette anni, non obbligano, se non costa, ch'essi aveano allora il perfetto uso di ragione. E così anche non obbliga il voto fatto da taluno per timore incusso da altri, a questo fine di estorquere il voto.

 

 

24. Per 3. si dice di un bene possibile, e migliore. Possibile, altrimenti essendo di cosa impossibile, il voto non tiene. Se poi è possibile in parte, e l'adempimento può dividersi, il voto è valido circa la parte possibile, purché sia la parte principale. Si dice di più migliore, perché quando il voto fosse di un bene inferiore, o pur indifferente, neppure è valido, se non quando per le circostanze il bene si rendesse migliore.

 

 

25. Avvertasi, che se alcuno adempisce l'opera del voto, benché del voto non si ricordi, non è tenuto ad altro, perché ognuno ha la volontà almeno generale di soddisfare prima le cose di obbligo, e poi quelle di mera divozione. Chi sta in dubbio di qualche voto fatto, è più sicuro che l'adempia, ma in rigore non è tenuto a soddisfarlo. All'incontro chi è certo del voto, e non è certo di averlo adempito, è tenuto a soddisfarlo, perché allora possiede l'obbligo del voto.

 

 

26. Se uno ha fatto un voto, e poi differisce di soddisfarlo, per quanto tempo si stima che pecchi mortalmente non soddisfacendolo? Dicono molti dottori, che se lo differisce per due anni, al più per tre, commette colpa grave. Ciò s'intende, quando il voto è di qualche cosa non perpetua, ma a tempo, come di visitare un santuario, di far dire alcune messe, e simili. Ma quando il voto è di cosa perpetua, dicono, che allora pecca gravemente, se lo differisce anche per sei mesi. Ma per carità prego tutti, e specialmente le donne (ordinariamente parlando) a non fare più voti. Si fanno tanti voti, e poi passano anni ed anni, e non si adempiono. Quando volete offerire a Dio qualche cosa, non fate voto, ma fatene proposito senz 'obbligo. E chi mai vede, che difficilmente adempirà qualche voto già fatto, se lo faccia commutare dal vescovo, o da qualche confessore al quale il vescovo ha data questa facoltà.

 

 

27. Come si toglie l'obbligo del voto. Per 1. si toglie colla mutazione della materia, cioè quando vi concorre qualche circostanza notabile, e tale, che se fosse stata preveduta da chi ha fatto il voto, quegli non l'avrebbe fatto. Per 2. si toglie coll'irritazione, parimente come dicemmo di sovra parlando del giuramento: la quale irritazione si fa dal padre, o dal marito, o altra persona, che ha la potestà dominativa. Ed a far ciò non vi bisogna causa: il padre, o il marito a suo arbitrio, senza causa, può irritare il voto fatto dal figlio, o dalla moglie, ed allora questi restano sciolti dall'obbligo del voto. Per 3. si toglie l'obbligo del voto colla dispensa, o commutazione del medesimo, che si può avere dal papa, o dal proprio vescovo; ma per la dispensa, o commutazione, vi bisogna la giusta causa, altrimenti sarebbe nulla. Cinque voti poi non possono dispensarsi che solamente dal papa, come sono il voto di castità, di religione, e de' tre pellegrinaggi a Gerusalemme, alle chiese di san Pietro e s. Paolo in Roma, ed a s. Giacomo in Galizia: questi si chiamano i cinque voti riservati. Ciò s'intende nondimeno, purché tali voti sian fatti amore virtutis, non già se fossero voti penali, o condizionati: per esempio se uno facesse voto di farsi religioso, in pena se torna a giuocare, o pure se resta libero da qualche infermità, in tal caso il voto è riservato, ma ben può essere dispensato, o commutato dal vescovo, perché non è fatto per amor della religione.

 

 




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