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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione al popolo

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CAP. VIII. Dell'ottavo precetto.

Non dir falso testimonio.

 

 

1. Primieramente in questo precetto si proibisce di non fare false testimonianze in giudizio. Chi è interrogato dal suo legittimo giudice, è tenuto a dire la verità, e se non la depone, e dice che non ne sa niente, anche pecca. Ma io l'ho taciuta, per non far patire danno al prossimo. Questa scusa non serve, come già vi dissi parlando del secondo precetto; sei tenuto a deporre quel che sai, e non importa, che ne venga danno al prossimo. Questo è danno giusto, mentre è necessario per lo bene pubblico, che i malfattori sieno castigati; ma non possono esser castigati, se i testimoni non depongono quel che sanno.

 

 

2. Pecca all'incontro ancora, e più gravemente, chi depone in giudizio una cosa falsa con danno del prossimo. La bugia è sempre peccato, ancorché si dica per burla, o per utile di alcuno; benché uno potesse evitar la morte con dire una bugia, non è lecito. Narra l'autore della biblioteca per li parochi pag. 179., che Massimiano imperatore mandò a carcerare s. Antimo vescovo di Nicomedia: i soldati andando in cerca per trovarlo, entrarono a caso nella medesima casa del santo, ed ivi chiesero da mangiare. S. Antimo li compiacque, e li trattò bene. Essi poi dimandarono, ove potessero trovare il vescovo Antimo. Il santo rispose: Eccolo, io sono Antimo. I soldati per gratitudine gli dissero: Or noi non vogliamo condurti; diremo che non ti abbiamo ritrovato. Ma il santo rispose: No, figli miei, non voglio che voi mentiate; mi contento più presto di morire, che consigliarvi una bugia. E con essi si accompagnò per andare all'imperatore.


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3. La bugia dunque sempre è peccato. Quando si dice senza danno del prossimo, è solo peccato veniale; ma quando vi è danno grave del prossimo, è peccato mortale; e così s'intende quella scrittura che dice. Os quod mentitur, occidit animam1. E quando la bugia si dice avanti il giudice, è doppio peccato mortale. E quando poi vi si aggiunge il giuramento, come sempre si pratica in giudizio, vi è di più il sacrilegio pel giuramento falso, ch'è un peccato gravissimo, ed è peccato riservato. Tenesio legislatore ordinò, che a lato del giudice assistesse sempre un boia colla scure, acciocché privasse di vita ognuno che in giudizio avesse mentito: Maledictus qui pervertit iudicium, et respondit omnis populus, Amen2. Riferisce Eusebio3, che vi furono tre testimoni, che accusarono falsamente in giudizio Narcisso vescovo. Il primo disse: Se non è vera l'accusa, mi contento morir bruciato. Il secondo disse: Mi contento di morire d'itterizia. Il terzo disse: Mi contento di restar cieco. Fra poco tempo si avverarono sovra di loro tutte queste tre imprecazioni: uno restò cieco, l'altro morì itterico, e l'altro morì bruciato da un fulmine.

 

 

4. In secondo luogo si proibisce in questo precetto la mormorazione. Questo è un peccato ancora molto comune. Raro invenies, dice s. Girolamo, qui non libenter reprehendant vitam alienam4. Trovatemi un uomo, dice s. Giacomo, che non pecchi colla lingua, ed io ve lo do per santo: Si quis in verbo non offendit, hic perfectus est vir5. Mal segno è in quei poveri infermi, ne' quali si vede la lingua nera. Spesso negl'infermi la gravezza del male non tanto si argomenta dal polso, quanto dalla lingua: il polso talvolta non dimostra gran febbre, ma la lingua, quando è nera, e virulenta (come dice Ippocrate) segno di morte. Molti vengono alla chiesa, sentono spesso la messa, dicono il rosario; ma la lingua nera, che tengono nel mormorare del prossimo, segno di morte, segno di morir dannato. Dice s. Bernardo, che la mormorazione è una spada a tre punte, che con un colpo fa tre ferite: ferisce chi la dice col peccato: ferisce l'infamato colla perdita della fama: e ferisce ancora chi sente, perché chi sta a sentire, e dimostra piacer di sentire, anche pecca.

 

 

5. Or veniamo alla spiega di questo peccato. La mormorazione è di due sorte, infamazione e diffamazione. L'infamazione è quando si dice un'infamia falsa del prossimo, oppure quando l'infamia si accresce; e questo, se è in materia grave, è peccato mortale, e vi è l'obbligo di restituir la fama. La diffamazione poi è quando si dice un peccato occulto del prossimo a coloro che non lo sanno; e questo anche è peccato mortale, perché il diffamato, quando il peccato è occulto, ancora possiede la sua buona fama, e tu glie la fai perdere; e quando uno ha perduta la fama, non può comparire più al mondo.

 

 

6. Vi sono poi diversi modi di levar la fama. Il primo è d'infamare alcuno apertamente: Il tale ha fatto questo peccato ecc. Il secondo modo è d'infamarlo indirettamente, dicendo per esempio: Il tale si confessa spesso, ma... non posso parlare. Talvolta è meglio spiegare il male, perché dicendo solamente quel ma, senza dir altro, si farà credere forse maggior male di quello che è. Il terzo modo è di criticare l'intenzione: quegli non potrà criticare l'azione, perché è buona, e che fa? critica l'intenzione: Ma l'ha fatto per ingannar la gente. Il quarto modo è di mormorare co' segni. Chi mormora così, è chiamato dalla scrittura Vir linguosus: Vir linguosus non dirigetur in terra6. Uomo linguoso viene a dire, che tiene più lingue, e mormora non solamente colla lingua, ma colle mani, co' piedi, cogli occhi. Un certo giovine di tal fatta che non sapea parlare senza tagliar i panni addosso al prossimo, in pena di questo vizio prima diventò pazzo, poi si tagliò la lingua cogli stessi suoi denti, e finalmente morì mandando un gran fetore dalla bocca. Volesse Dio, e non ci fossero molti che hanno lo stesso vizio! Venenum aspidum sub labiis eorum7. Par che tengano la bocca piena di veleno, che non sanno parlare senza levar la fama or a questo, ora a quell'altro.

 

 

7. Alcuni altri poi hanno il vizio di pigliare e portare. Sentono, che uno dice male d'un altro, e subito vanno a riferirlo a quell'altro. Questi si chiamano susurroni, che sono maledetti da


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Dio, poiché fanno l'officio del demonio, perturbano la pace delle famiglie e de' paesi intieri, e son causa di tanti odii, e risse. Di questo vizio già ne parlammo, parlando del precetto della carità. State attenti, cristiani miei, state attenti, quando parlate; guardatevi, che la lingua non vi abbia da mandare all'inferno. Nello Specchio degli esempi si narra, che comparve un dannato colla lingua impiagata e bruciata, che se la lacerava co' denti, e disse: Questa lingua maledetta mi ha fatto dannare.

 

 

8. Quando poi il peccato del prossimo fosse già pubblicato, il palesarlo senza giusta causa a chi non lo sa non sarà peccato mortale, ma pure è peccato veniale contra la carità. Ma avvertite, che benché il fatto un tempo sia stato notorio, ma al presente occulto, il manifestarlo anche è peccato grave, perché al presente l'infamato possiede la buona fama.

 

 

9. Or veniamo al rimedio. Chi ha tolta la fama al prossimo, non basta che se ne confessi, ma ha da restituire la fama tolta. Ma qui sta la difficoltà, perché è facile levar la fama, ma è difficilissimo il restituirla. Quando l'infamia è falsa, è tenuto il mormoratore a disdirsi, e manifestare la sua calunnia; ma questo è quello ch'è molto difficile. Riferisce il Menochio1, che un certo cavaliere aveva infamata una signora maritata; questi andò a confessarsi al p. Vittore domenicano; il padre gli disse: Bisogna che vostra signoria si disdica. Rispose il cavaliere: Ciò non posso farlo, perché non posso perdere la mia riputazione. Il confessore tornò a dirgli, che altrimenti non poteva assolverlo: ma quegli ostinato sempre rispondeva, che non potea farlo. Finalmente il padre, vedendo che ci perdea le parole, gli disse, Andate, che siete dannato, e gli voltò le spalle.

 

 

10. Se poi il peccato del prossimo era vero, ma era occulto, come dissi di sopra, anche vi è l'obbligo di restituir la fama; e qui vi è maggior difficoltà; perché se il peccato è stato vero, non si può dire che non è vero, perché sarebbe bugia, e la bugia in niun caso può dirsi. E come si ha da fare? si ha da pigliare il miglior modo che si può, con servirsi di qualche equivoco, dicendo per esempio: Quella cosa che dissi del tale, la dissi per burla, o per passione, me la cacciai da capo. Qualche volta meglio sarà il dir bene di quella persona senza dir altro; specialmente quando si presume, che quella persona più si contenti di ciò, e non si rinnovi presso gli altri la memoria del suo peccato.

 

 

11. Avvertasi non però una cosa necessaria a sapersi: che quando si dice male di alcuno a' suoi superiori, genitori, tutori, o maestri, e si dice a fine che quelli possano riparare un danno pubblico, o di un altro innocente, o dello stesso delinquente, allora quella non è mormorazione, né peccato. Per esempio se una zitella pratica familiarmente con un giovine, o pure se un giovine va ad una casa di male odore, e tu l'avvisi al padre acciocché vi rimedi, ciò non è peccato; anzi talvolta, se lo puoi fare senza pericolo di tuo grave danno, sei obbligato a farlo. Né questa, come ho detto, è mormorazione; dice s. Tommaso2, che la detrazione allora è peccato quando si fa per denigrare la fama del prossimo, ma non quando si fa per impedire i peccati di colui, o il danno di altri.

 

 

12. Abbiamo detto, ch'è peccato il mormorare; ma è peccato ancora il sentir mormorare? Si signore, quando chi sente va provocando il mormoratore a dire, oppur se ne compiace, e dimostra piacer di sentire. Se poi taluno non dimostrasse piacere di sentire, e per un certo timore non riprendesse il mormoratore, allora dice s. Tommaso3, che quando egli non ha certezza, che correggendo impedirebbe la mormorazione, non pecca mortalmente. Ma ciò s'intende di uno che non è superiore, perché il superiore del mormoratore è obbligato sempre a correggerlo, e ad impedire la mormorazione. Del resto quando alcuno sente mormorare, e la mormorazione vede già che è di cosa grave ed occulta, o dee correggere, o cercare di mutar discorso, o partirsi, o almeno dee mostrar sembiante dispiacente di quella mormorazione che si dice.

 

 

13. In terzo luogo in questo precetto si proibisce la contumelia. La contumelia è l'ingiuria che si fa ad una persona in sua presenza. Colla mormorazione si toglie la fama, colla contumelia si toglie l'onore al prossimo. Dice s. Paolo, che questi che in tal modo maltrattano


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il prossimo, sono odiati da Dio: Deo odiabiles contumeliosos1. E quando l'ingiuria comprende cose d'infamia, è doppio peccato, perché offende così l'onore, come la fama del prossimo. E perciò siccome vi è obbligo di restituir la fama al prossimo, così ancora gli si dee restituire l'onore, con cercargli perdono, o con usargli altro atto d'umiltà; e quando alla contumelia fatta, o detta (perché l'ingiuria può esser fatta colle opere, o detta colle parole) vi sono state presenti altre persone, avanti di quelle stesse si ha da fare la restituzione dell'onore. L'aprire le lettere degli altri è una specie di contumelia, e perciò anche è peccato, semprecché non si presume, che il prossimo che manda la lettera, o l'altro a chi si manda, non se ne curi. Così anche manifestare il segreto confidato o promesso, anche è peccato, se non vi è giusta causa di manifestarlo. Quali sieno poi queste giuste cause, quando occorre il caso, dimandatelo al confessore, e così regolatevi.

 

 

14. È peccato ancora il far giudizi temerari? Si signore, quando il giudizio è di cosa grave, ed è veramente temerario, cioè senza certa ragione di farlo, perché quando vi è certo fondamento di fare un tal giudizio, allora non ci è peccato. Il sospettar male poi del prossimo, anche senza fondamento, è peccato veniale; e difficilmente arriva a colpa grave, se non quando uno volesse senza alcuna ragione sospettare d'un peccato gravissimo del prossimo. Ho detto senza alcuna ragione, perché quando vi è qualche motivo di sospettare, allora non vi è peccato. I buoni non però sempre pensano bene del prossimo, i mali pensano male. Stultus... cum ipse insipiens sit, omnes stultos aestimat2.

 

 

15. Abbiamo parlato dell'ottavo precetto. Resterebbe a parlare del nono e del decimo, ove si proibisce di desiderare la roba d'altri, né la donna del prossimo: ma del peccato disonesto e del furto già n'abbiamo parlato nel sesto e settimo precetto; qui solamente si proibiscono i desideri di far questi peccati; onde senza dir altro basta sapere, che quelle cose che sono peccati a farle, son peccati a desiderarle.

Così anche lascio di parlare de' precetti della chiesa, perché delle cose più necessarie ad essi appartenenti già ne abbiamo parlato nella spiega de' precetti del decalogo.

 

 




1 Sap. 1. 11.

 



2 Deut. 27. 19.

 



3 Hist. l. 6.

 



4 Ep. ad Celant.

 



5 Iac. 3. 3.

 



6 Psal. 139. 12.

 



7 Ps. 13. 3.



1 Part. 4.

 



2 2. 2. q. 62. a. 2. ad 1.

 



3 2. 1. q. 71. a. 4.



1 Rom. 1. 30.

 



2 Eccl. 10. 3.






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