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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto II. Della coscienza dubbia.

12. Dubbio negativo e positivo.

13. e 14. Speculativo e pratico.

15. e 16. Se la legge è dubbia.

17. Se il voto è dubbio.

18. Se il superiore comanda una cosa di colpa dubbia.

19. In dubbio per lo digiuno e per la comunione.

20. Dell'impedimento e debito dubbio.

12. La coscienza dubbia è quella che rimane irresoluta, e sospende l'assenso per l'una e per l'altra parte. Ma bisogna qui distinguere per 1. il dubbio negativo dal positivo. Il negativo è quando manca il motivo sufficiente ad assentire ad alcuna delle parti, e quest'è quello che propriamente s'intende per dubbio, il quale si definisce: Suspensio assensus circa aliquod obiectum. Il positivo poi è quando v'è grave ragione per dar l'assenso ad ambe le parti, o almeno ad una di esse, benché con formidine dell'opposto; sicché il dubbio positivo è lo stesso che l'opinione probabile di cui parleremo nel punto seguente.

13. Bisogna distinguere per 2. il dubbio speculativo dal pratico. Lo speculativo è quando si dubita della verità della cosa, v. gr. se la guerra sia giusta; se il dipingere sia opera servile; se vaglia il battesimo con acqua distillata, e simili. Il dubbio pratico poi è quando si dubita dell'onestà dell'azione, se per esempio è lecito in pratica il dipingere nella festa, o il militare nella guerra dubbiamente giusta. Sicché bisogna sempre distinguere il vero dal lecito; poiché il dubbio speculativo riguarda il vero, il pratico riguarda il lecito. Posto ciò, diciamo, che col dubbio pratico non è mai lecito operare, perché l'uomo operando dee esser moralmente certo dell'onestà della sua azione; altrimenti, perché s'espone al pericolo di peccare, già pecca, secondo il detto dell'Ecclesiastico, Qui amat periculum, peribit in illo3, e commette quello stesso peccato di cui dubita. Onde se dubita che sia furto, commette furto; se dubita che sia mortale, fa mortale. Chi poi sa, che un'azione è peccato, ma ignora s'è mortale o veniale; altri dicono, che sempre pecca mortalmente; ma più probabilmente dicono Navarro, Valenzia, Granado, e La-Croix, che pecca solo venialmente, purché non avverta al pericolo di peccar gravemente, né all'obbligo di esaminar l'azione; e purché l'azione non sia in sé certo peccato mortale, e la sua malizia non si apprenda almeno in confuso4.

14. Col dubbio all'incontro speculativo è lecito operare, quando l'operante per altre ragioni praticamente giudica esser lecita l'azione; perché altre son le ragioni per giudicare della verità della cosa, v. gr. che la guerra sia giusta, che 'l dipingere non sia opera servile; altre le ragioni per giudicare dell'onestà dell'azione, cioè che sia lecito il militare nella guerra dubbiamente giusta, e 'l dipingere nella festa; deponendo il dubbio per altro principio certo, com'è quello: Melior est conditio possidentis, o altro. Ond'è che ne' dubbi dee vedersi chi possiede il precetto, o la libertà. E per conoscere chi possiede, bisogna indagare per chi sta la presunzione; essendo indubitato, che la presunzione sta per quella parte che trasferisce all'altra l'obbligo di provare il fatto; poiché il fatto non praesumitur, nisi probetur, come si ha dalla l. 2.


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de probation., e dalla l. In bello, de captivis.

15. Dal che s'inferisce per 1. che se possiede la libertà, dee provarsi per certo, esservi il precetto che obblighi; altrimenti un precetto dubbio non può imporre un peso certo, e ligare la libertà certamente da Dio donata all'uomo di fare ciò che gli aggrada, fuori di quelle cose che gli stanno chiaramente vietate, o imposte, come sta espresso nell'Ecclesiastico: Deus ab initio constituit hominem, et reliquit illum in manu consilii sui. Adiecit mandata et praecepta sua. Si volueris mandata servare, conservabunt te1. All'incontro, se la legge certamente è stata fatta, e promulgata, e poi si dubita se sia stata abolita o rivocata, o dispensata, dee ella osservarsi, perché allora la legge possiede.

16. E lo stesso dee dirsi quando si dubita, se la legge sia stata o no ricevuta; perché essendo ella giusta, dee presumersi, che già sia stata ricevuta, attesa l'altra massima di morale, che ordinarie praesumitur factum, quod iure faciendum erat. Alla quale è consimile l'altra regola da' dottori accettata, che quando si dubita se alcun atto è posto o no, egli non si presume posto se non si pruova, come già di sovra si è accennato; ma quando l'atto è certamente posto, e solo si dubita se quello è stato valido (v. gr. quel matrimonio, quella confessione, quel voto, o contratto), semper standum pro valore actus, come si ha dalla l. Quoties ff. de reb. dub., dove dicesi, che le leggi in dubbio favoriscono il valor dell'atto. Consimile ancora è quell'altro assioma, che Nemo praesumitur malus, nisi probetur2.

17. S'inferisce per 2., che ciò che si è detto della legge, dee dirsi anche del voto, il quale è una legge particolare che la persona s'impone. Onde se alcuno dubita, e non sta certo del voto fatto, non è obbligato al voto, come insegnano colla comune Cabassuzio, Suarez, Rebellio, Prado, Sanchez, Castrop., Anacleto, i Salmaticesi, ed altri3. E lo stesso dicesi, quando si dubita se alcuna cosa sia compresa o no nel voto fatto, o nella legge pubblicata; poiché allora per quella parte di cui si dubita, il voto o la legge non possiede. E ciò apparisce chiaramente dal cap. Ex parte 18 del censib., dove avendo alcuni fatto un voto, e dubitandosi se eran tenuti al più o al meno secondo la promessa fatta, fu detto che fossero tenuti solamente al meno. All'incontro se il voto fosse certo, e si dubitasse solamente se è stato adempiuto, dee soddisfarsi, stando allora il possesso pel voto. Dicono nondimeno Cardenas, De Lugo, Roncaglia, Laymano, i Salmaticesi, La-Croix, ed altri, che se taluno probabilmente giudica di aver soddisfatto il voto (o sia la penitenza del confessore, o l'officio divino), non è tenuto ad altro perché Dio è contento della probabile soddisfazione delle sue leggi4. Né osta (dicono), che l'obbligo del voto stia in possesso, perché rispondono, che, posta la probabile soddisfazione del voto, il possesso dell'obbligo diventa dubbio, e perciò l'uomo resta nella sua libertà. Ma avendo io fatto miglior riflessione in quest'ultima edizione dell'opera, non posso approvare la mentovata sentenza, perché la ragione riferita non mi persuade. Quando il voto è dubbio, tengo per certo, che non v'è obbligo di soddisfarlo, perché allora possiede la libertà; ma quando questa libertà è stata già ligata dall'obbligo del voto certo, non so intendere come colla soddisfazione probabile del voto resti ella totalmente sciolta dall'obbligo del voto. Solamente potrebbe ammettersi la detta sentenza quando la probabilità fosse tale che fondasse una certezza morale per la soddisfazione. E lo stesso dee dirsi dell'obbligo dell'officio divino e della penitenza sacramentale. Quando poi alcuno avesse fatto il voto, ed indi adempisse l'opera promessa, ma senza ricordarsi del voto; diciamo che in tal caso non è tenuto a soddisfarla di nuovo, sempreché può certamente giudicare,


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che ricordandosi del voto, avrebbe già per quelle applicata l'opera eseguita, come diremo appresso colla comune de' dottori al cap. X., n. 120 in fin.

18. S'inferisce per 3. che quando il superiore comanda, il suddito è tenuto ad ubbidire, sempreché la cosa precettata non è certamente illecita; poiché altrimenti, se solo si dubita che sia illecita, possiede l'autorità che ha il superiore di precettare, della quale in dubbio non può essere spogliato; così comunemente s. Bonaventura, s. Antonino, Gaetano, Silvio, Cabassuzio, Tournely, Azorio, Sanchez, Castrop. i Salmaticesi, ecc. E si prova dal can. Si quid culpatur, dist. 23, q. 1., dove s. Agostino dice, che il suddito rettamente ubbidisce al principe che gl'impone di militare, sempreché la guerra non è certamente ingiusta. Solamente si limita la suddetta dottrina del dovere ubbidire a' precetti dubbiamente ingiusti, quando l'ubbidire recasse seco il pericolo del grave danno proprio spirituale o temporale; oppure se la cosa precettata fosse anche probabilmente illecita, e fosse insieme assai molesta e difficile; così Lessio, Soto, Tournely, Prado, Sanchez, Holzmann, Busemb., Castrop., i Salmaticesi, ed altri molti1.

19. S'inferisce per 4., che chi dubita se ha passato gli anni 21 non è tenuto al digiuno. Se poi dubita se sia giunto agli anni 60, nella quale età probabilmente ciascuno è dispensato dal digiuno, come si dirà nel capo XII, n. 25, parlando del digiuno ecclesiastico, allora è tenuto, perché ancora possiede il precetto del digiuno. Lo stesso dicesi, se alcuno dubita dell'età richiesta per l'ordine sacro, e per il beneficio, perché possiede il precetto della chiesa2. Parimente quando taluno è nel giovedì, e dubita se sia già passata la mezza notte, ben può mangiar carne dopo la diligenza. Altrimenti poi se tal dubbio avviene nel sabbato3. Se poi alcuno possa o non comunicarsi stando in dubbio se ha inghiottito qualche cosa dopo la mezza notte; altri lo negano, ma molti altri come Laymann, Emanuel , Busemb., La-Croix, Sporer ecc., probabilmente l'ammettono, perché la legge del digiuno richiesto per la comunione non è positiva di comunicarsi ciascuno digiuno, ma proibiva, cioè che non possa comunicarsi chi non è digiuno, come si raccoglie da' canoni riferiti nel libro4. Onde sempreché non si è fatto certamente il caso della proibizione, cioè della certa frazione del digiuno, la persona possiede la libertà di comunicarsi.

20. S'inferisce per 5. che, sopravvenendo il dubbio d'impedimento al matrimonio contratto in buona fede, fatta la diligenza, e restando il dubbio, può il coniuge così rendere come cercare il debito coniugale5. S'inferisce per 6., che chi è certo del debito, e dubbio della soddisfazione, è tenuto a pagare. All'incontro chi è dubbio del debito, ed è possessore di buona fede, non è tenuto a pagar niente, se non ha certezza morale di possedere ingiustamente; mentre il possesso (purché sia lecito e legittimo) un ius talmente certo al possessore di ritenere ciò che possiede, che contra d'esso non può prevalere se non un ius certo del prossimo. Onde disse s. Agostino6: Possessor rectissime dicitur, quamdiu se possidere ignorat alienum. Così Castrop., Laymann, de Lugo, Roncaglia, Cardenas, Molina, Sanchez, card. Sfondratus, Sporer, ed altri molti7. Altrimenti poi dee dirsi, se il possesso fosse incerto, cioè dubbio, o cominciato con dubbia fede: perché allora dee farsi la restituzione secondo la rata de dubbio8 E così anche io stimo, che debba farsi qualche restituzione nel caso (checché altri si dicano), che il possessore, sopravvenendo il dubbio del debito, abbia trascurato in tempo opportuno di far la dovuta diligenza, perché allora ha defraudato


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il prossimo almeno della speranza che quegli aver potea di trovarsi vero il suo credito; e secondo tale speranza è obbligato a restituire1.




3 Eccli. 10, 25



4 L. 1. n. 22. et 23.



1 Eccl. 15. 14.



2 Lib. 1. n. 26. et 27.



3 Lib. 1. n. 28.



4 N. 29.



1 L. 1. n. 31, et fusius l. 4. n. 47. v. Limitant.



2 Lib. 1. n. 32.



3 N. 32.



4 Lib. 1. n. 38. in fin. v. Et quod.



5 Lib. 1. n. 33. et fusius lib. 6. n. 905.



6 Can. Si virgo 34. q. 1.



7 L. 1. n. 34. et 35.



8 N. 36. v. Praefatae, et l. 3. n. 625.



1 N. 35.






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