Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

IntraText CT - Lettura del testo
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

- 39 -


Capo II - Avvertenze sul trattato delle leggi.

Punto I. Della natura della legge.

1. 2. 3. Distinzioni della legge.

4. Condizioni.

5. 6. 7. ed 8. Promulgazione.

9. Accettazione.

10. e 11. Se la legge per 10. anni non fosse accettata.

12. e 13. Se la maggior parte non l'accetta ecc.

1. Si definisce la legge: recta agendorum ratio; la retta ragione di ciò che dee farsi. La legge non si distingue dal precetto se non in quanto che la legge si alla comunità, il precetto a' particolari. Si divide poi la legge in eterna, naturale e positiva. La legge eterna è la ragione della divina sapienza, che prescrive agli uomini le regole d'operare, obbligandoli ad osservarle. La naturale è la stessa legge eterna, poiché in quanto ella si considera uscita da Dio, si chiama eterna: in quanto si considera manifestata all'uomo col lume della natura, si chiama naturale, di cui sono già tutti i precetti del decalogo. La legge positiva poi è quella che non è dettata dalla natura, ma è conforme alla legge naturale, ed in questo principalmente da quella differisce, che le cose proibite dalla naturale son proibite perché male, ma le cose che si vietano dalla positiva son male perché proibite.

2. La positiva si divide in oltre in divina ed umana. Alla positiva divina spettano tutti i precetti dell'antico testamento ceremoniali e giudiziali, che son poi cessati colla morte di Gesù Cristo, restando solamente i morali, quali sono i precetti del decalogo. A lei spettano ancora tutti i precetti del testamento nuovo circa i sagramenti. La positiva poi umana si suddivide nella legge delle genti (detta ius gentium), nell'ecclesiastica e nella civile.

3. La legge delle genti è quella che col consenso di tutte le genti è stata costituita, e ricevuta, com'è per esempio la legge della guerra giusta, la legge che le robe, le quali non han padrone, s'acquistano dal primo occupante, e simili. La legge ecclesiastica è quella ch'è stata ordinata dalla chiesa per lo governo spirituale della repubblica cristiana, ed ella si comprende nel decretale, nel sesto decretale, nelle clementine, e stravaganti, ed in tutte le altre bolle de' pontefici che obbligano assolutamente tutti i fedeli. I canoni poi compresi nel decreto di Graziano non inducono altr'obbligo di quello che importano in se stessi. La legge civile finalmente è quella ch'è stata ordinata da' principi per lo buon governo temporale de' popoli; ed ella è varia secondo la varietà dei luoghi. La legge civile comune si comprende ne' digesti, instituti, codice, ed autentico, o sieno novelle.

4. Le condizioni della legge, acciocché obblighi, sono ch'ella sia: 1. Onesta, cioè, che si uniformi alla religione. 2. Giusta, che non offenda il diritto de' sudditi. 3. Possibile moralmente, cioè non molto difficile ad osservarsi secondo i luoghi e' tempi. 4. Utile al ben pubblico, e che 'l bene sia notabile. 5. Necessaria a riparare qualche male che frequentemente accade. 6. Fatta dal legislatore con volontà di obbligare. 7. Che sia manifesta, cioè chiara, come si dice nel cap. Abbates, de verb. sign. Ne per obscuritatem captionem contineat; e come dice anche s. Isidoro in can. 2., dist. 4. Altrimenti essendo la legge oscura, potrebbe diversamente interpretarsi, e cagionando inganno, far più danno che utile.

5. In ultimo luogo la legge per obbligare dev'essere promulgata, come insegnano comunemente tutti i dd. con


- 40 -


s. Tommaso1 e Scoto2, e come si ha dal c. In istis dist. 4., dove si dice: Leges tunc constitui, cum promulgantur. Onde giustamente l'angelico dice nel luogo citato, che la legge non è altro che ordinatio promulgata. La ragione si è, perché essendo la legge una regola comune, secondo cui tutta la comunità dee vivere, non può ella comunemente osservarsi, se almeno alla maggior parte della comunità non è denunziata3.

6. Quindi è che le leggi cesaree, e de' principi (almeno soggetti in qualche modo all'imperatore), benché supremi, si debbono promulgare in ciascuna provincia o sia città metropolitana. E queste leggi non obbligano, se non dopo due mesi dalla promulgazione, come si ha dall'autentica Ut factae novae, Coll. 5.

7. Qui si dubita per 1. se le leggi pontificie per obbligare tutt'i fedeli debbano promulgarsi in tutte le provincie. La prima sentenza l'afferma, e questa la tengono più gravi autori, come Beccano, Natale, Alessandro, il continuatore di Tournely, Cabassuzio, e la chiamano probabile Silvio, Anacleto, Roncaglia, ed altri con Angelo e Medina. Si cita per questa sentenza anche Gaetano; ma Gaetano altro non dice che le leggi canoniche non obbligano gl'ignoranti. Si cita anche Lessio; ma Lessio parla delle leggi che irritano i contratti. Si cita ancora Soto; ma Soto parla più presto delle leggi inabilitanti, o rivocatorie de' privilegi4. I fautori di questa prima sentenza fondansi principalmente sovra l'autentica poco anzi mentovata, ut factae novae, dicendo, che dove non v'è special disposizione di legge canonica, dee starsi alla civile, come si ricava dal cap. 2. de nov. op. nunc. in cui si dice: Sacrorum statuta canonum principum constitutionibus adiuvantur. Di più dicono, esser cosa troppo dura l'obbligare i fedeli di tutto il mondo cristiano ad una legge pubblicata solamente in Roma. Ma anche secondo questa prima sentenza se ne debbono eccettuare le bolle inserite nel bollario, perché queste son già corpo di leggi, ed in ciò convengono tutti come dice il cardinal Petra.5. La seconda sentenza assai comune e più probabile lo nega, e tiene che le leggi pontificie obbligano colla sola promulgazione che suol farsi in Roma; così Suarez, Bonac., Laymann, Azorio, Castrop, Cardenas, Ferraris, ed i Salmaticesi con Valenza, Navar., Menoch., Vasq., Ponzio, Diana, Salas6. La ragione che adducono è questa: Non ha dubbio, che la legge per aver forza d'obbligare dee esser promulgata, acciocché possa venire a notizia de' sudditi; ma in quanto al modo della promulgazione, questo dipende dall'arbitrio ed attenzione del legislatore. Quindi ho osservato (come anche l'attestano per certo i Salmaticesi) che tra tutti i dd. anche tra' contrari non v'è chi neghi che di natura sua acciocché la legge obblighi non è necessario che sia pubblicata in ciascuna provincia, ma basta che si promulghi nella curia del legislatore; come in fatti anche in Ispagna (scrivono i Salmaticesi) le leggi regie, perché il re non è tenuto ad osservar le leggi cesaree, si promulgano solamente in Madrid. E così similmente molte delle bolle pontificie, secondo l'uso già ricevuto, si promulgano solamente in Roma ne' luoghi ivi a ciò destinati; ed in vigore di tali constituzioni si giudicano poi tutte le cause ecclesiastiche. All'incontro la sede apostolica, quando vuole che alcuna legge non obblighi, se non dopo la pubblicazione fatta nelle provincie, l'esprime siccome l'espresse nell'interdetto della chiesa, che fu imposto dal concilio lateranense IV contra i medici


- 41 -


che assistono agl'infermi, prima che quelli si confessino, come sta nel cap. Cum infirmitas, de poenit. et rem. E così anche fu espresso dal concilio di Trento sess. 24. cap. 1., circa l'invalidità de' matrimoni clandestini.

8. Posto ciò, quando il papa determina, che le sue bolle si promulghino solamente in Roma, non è punto verisimile ch'egli non intenda di obbligare l'altre provincie, ma solamente la romana. Quando il papa vuole obbligare i soli romani, suol fare editti particolari (e questi li fa in lingua italiana); ma facendo statuti generali per tutta la chiesa, e pubblicandoli solennemente colle clausule obbligatorie, certamente dee presumersi che voglia obbligare tutti i fedeli, subito che loro ne perverrà la notizia; la quale da Roma non è difficile a pervenire, poiché in Roma vi capitano quasi tutte le nazioni, e tutti i prelati vi tengono i loro agenti, che ad essi ordinariamente avvisano le nuove bolle che si promulgano. In oltre che le leggi pontificie obbligano subito che solennemente son promulgate, ciò si ricava chiaramente dal cap. 1. Ad haec, de postul. prael., dove si dice: Non fit necessarium, cum constitutio solemniter editur, aut publice promulgatur, ipsius notitiam singulorum auribus per speciale mandatum inculcare, sed solum sufficit ut ad eius observantiam teneatur, qui noverit eam solemniter editam, aut publice promulgatam. Si noti solemniter editam, aut publice promulgatam. Dunque chi ha la notizia certa d'una bolla già solennemente promulgata in Roma, è ben tenuto ad osservarla. Lo stesso ben si ricava dal cap. Quia cunctis 1. §. Nec obstaret, de conces. praeben. in 6., dove si disse: Lex, seu constitutio, vel mandatum multos adstringunt, nisi postquam ad notitiam pervenerint eorundem, aut nisi post tempus, infra quod ignorare minime debuissent. Dunque ciascuno dee osservar quelle leggi, di cui gli è pervenuta la notizia, quando sono state elle già promulgate, nel modo come può promulgarle il legislatore. Ed è certo, che il papa può obbligare alle sue bolle tutti i fedeli colla sola promulgazione fatta in Roma, siccome ogni principe (secondo abbiam veduto di sovra ammettersi da tutti) può obbligare alle sue leggi tutti i suoi regni colla sola pubblicazione fatta nella sua corte.

9. Ma quel che più avvalora la nostra sentenza, son le due clausule che sogliono opporsi in quelle bolle che si promulgano in Roma, e si affiggono ne' luoghi soliti. Una clausola dice così: Ut autem praesentes litterae ad omnium notitiam facilius deveniant, et nemo illarum ignorantiam allegare valeat; volumus illas ad valvas etc. affigi et publicari, sicque publicatas omnes et singulos quos illae concernunt, perinde arctare et afficere, ac si unicuique eorum personaliter intimatae fuissent. L'altra clausola dice: Volumus autem, ut praesentium litterarum transumtis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur observantia ac si unicuique forent exhibitae vel ostensae. Or queste clausule ben dimostrano per certo, che la mente de' pontefici è di volere obbligare a tali statuti tutti i fedeli indipendentemente dalla loro pubblicazione nelle provincie particolari. E Silvio e Roncaglia ne' luoghi di sovra citati, benché danno per probabile la prima sentenza, nondimeno tengono poi per certo, che tutte le bolle pubblicate in Roma colle mentovate clausule obblighino per sé senz'altra pubblicazione. Del resto giustamente dice Roncaglia, che dalle parole riferite di tali clausule può addursi fermo argomento per la probabilità della prima sentenza, rispetto alle bolle, dove mancano le dette clausule, poiché niente dee supporsi nelle leggi apposto in vano, e quelle clausule sarebbero affatto superflue, se tutte le bolle pubblicate in Roma anche senza le suddette clausule obbligassero prima d'ogni altra pubblicazione nelle provincie; purché (n'eccettua) in alcun luogo non fossevi


- 42 -


la consuetudine di ricevere indifferentemente le bolle pubblicate in Roma in qualunque modo.

10. Dimanda poi Silvio nel luogo citato di sovra vers. Petes, se i vescovi son tenuti a promulgare, o a fare osservare tutte le leggi pontificie, già promulgate in Roma. E risponde così: Teneri curare ut observentur, quando pontifex significat, se velle quod sua lex obliget, etiam absque alia promulgatione alibi facta. Non tenentur tamen curare ut promulgentur, nisi vel mandatum pontificium ad eos dirigatur, vel rationabiliter iudicent promulgationem in suis diaecesibus esse necessariam. Nihilominus qui legis notitiam habent ad eam obligari videntur, nisi illa recepta non fuerit, vel per non usum eius obligatio desierit. Ceterum, si pontifex non significet, non esse opus alia promulgatione, neque mandatum dirigat ad ordinarios, probabile est, quod ipsi non tenentur legem promulgare, vel curare ut observetur, nisi fructum notabilem ex talis legis promulgatione in suis dioecesibus expectent. Possunt enim tunc interpretari, mentem pontificis esse, quod lex in diversis provinciis tunc observari vel promulgari curetur quando ordinarii existimaverint ita esse pro suis locis expediens et utile.

11. In oltre probabilmente dicono Suarez e Laymann1 con Molina e Soto, che le leggi pontificie, le quali infermano qualche contratto valido per sua natura, come fu la bolla di s. Pio V. circa i contratti censuali, o pure che tolgono la giurisdizione, v. gr. nel sagramento della penitenza, circa queste può benignamente interpretarsi, esser la mente del papa, che non voglia che abbiano effetto se non dopo che sono state promulgate nelle diocesi; altrimenti elle ridonderebbero in danno di molti che ne fossero invincibilmente ignoranti. Il contrario poi corre per le pene fulminate contra i chierici mal ordinati e' vescovi mal ordinanti, secondo dichiarò Sisto IV. Come anche altrimenti corre nelle leggi irritanti qualche atto per difetto di solennità, le quali leggi dopo che hanno avuta la forza di obbligare, vagliono anche a rispetto degl'ignoranti, come dicono Sanchez e Laymann con Navarro ed altri2.

12. Si dubita per 2. se si richiede anche lo spazio di due mesi dalla promulgazione, affinché obblighino le suddette leggi. Altri lo negano: ma probabilissimamente l'affermano molti altri e gravi dottori, come Soto, Valenza, Sa, Silvestro, Bonac., Tapia, Menochio, Reginaldo, Granado co' Salmaticesi, ed altri. La ragione è perché già si richiede il tempo acciocché la legge venga a notizia della comunità, come si dice nel cap. 1. de concess. praeb. in 6. dove: Lex et mandatum nullos adstringunt... nisi post tempus intra quod ignorari minime debuissent. Onde quando nella legge non è tassato il tempo, dee starsi alla tassazione de' prudenti, fatta già nella suddetta autentica, acciò niuno stenda il detto tempo a suo arbitrio oltre il dovere3. E così appunto spiega la glossa nel citato testo la parola post tempus (dicendo): Quod est duorum mensium a tempore publicationis, postea vero non valebit allegare ignorantiam, ut in auth. Ut factae novae const. collat. 5. E così apparisce praticato dalla chiesa, come può osservarsi nella bolla, Sicut ad sacrorum, di Pio IV., circa il tempo, in cui cominciò ad obbligare il concilio di Trento.

13. Si dubita per 3. se la legge per obbligare dev'essere accettata dal popolo. È certo che peccano quei che non accettano le leggi così ecclesiastiche come civili, semprecché son giuste, come si ha dalla propos. 28. dannata da Alessandro VII: Populus non peccat, etiamsi absque ulla causa non recipiat legem a principe promulgatam. Ma il dubbio si fa, se obbliga la legge, la quale non è ancora accettata. In ciò bisogna distinguere le leggi civili dall'ecclesiastiche.


- 43 -


In quanto alle civili dicono alcuni, ch'elle non obbligano se non sono accettate, perché i principi dal popolo ricevono la podestà legislativa: così Valenza Becano, Navarro, Azorio, Bonac.; e quest'opinione la chiamano probabile i Salmaticesi1 e La-Croix2. Ma altri più probabilmente dicono l'opposto, come Suarez, Ponzio, Laymann, Silvestro, Diana, ed altri3; mentre dicono che la legge del superiore, semprecchgiusta, obbliga per se stessa. Ma in quanto alle leggi ecclesiastiche niuno dubita che 'l papa possa obbligare i fedeli indipendentemente dalla loro accettazione, essendo certo che 'l papa ha la podestà legislativa non dal popolo, ma da Gesù Cristo che gli ha detto in persona di s. Pietro: Pasce oves meas etc. Quodcumque ligaveris super terram etc. E lo stesso corre per le leggi che fanno i vescovi nelle loro diocesi, i quali anche da Gesù Cristo, o immediatamente, o almeno mediatamente (come si dirà nel num 33. circa la fine) hanno tal podestà.

14. Ciò non ostante dicono più dottori, come Valenza, Filliuc., Covar., Bonac., ed altri con Cabassuzio, appartenersi al soave reggimento della chiesa, che non obblighino i fedeli quelle leggi che da essi non sono ricevute. Ma più volentieri noi ci atteniamo alla sentenza contraria di Suarez, Laymann, Castropal., Salmat. ec., per la ragione accennata di sopra, che quando il precetto è giusto son tenuti i sudditi ad ubbidire: né allora dee presumersi che 'l superiore per non disturbargli voglia esimerli dall'obbligazione del precetto4.

15. Si limita non però la suddetta sentenza per 1. se la legge per lo spazio di dieci ani non è stata mai accettata, come dicono i dd. comunemente; anzi, ancorché fosse stata un tempo accettata, e poi per dieci anni continui fosse andata in desuetudine, è probabile ch'ella più non obblighi, come insegnano Lessio, Azorio, Navarro, Castropal., Sa, ecc. (contro d'altri che voglion la desuetudine per 40 anni); poiché già così sta disposto per le leggi civili, né per l'ecclesiastiche vi è disposizione in contrario, ed i canoni che si oppongono, richiedenti la prescrizione di 40 anni, parlano de' beni immobili, e giussi reali della chiesa, ma non già delle leggi5.

16. Limitano per 2. Suarez, Lessio, Castropal. Tapia, Salmat., Busemb. ecc., se la maggiore e più sana parte del popolo non abbia ricevuta la legge; perché allora, quantunque la desuetudine non sia stata ancora prescritta, ed i primi non accettando la legge abbiano peccato, nondimeno gli altri non son tenuti ad osservarla, presumendosi che 'l principe, non premendo per l'osservanza, né castigando i trasgressori, non voglia obbligar ciascuno ad osservare quel precetto che dalla maggior parte non è osservato6. Si è detto, gli altri; perché ciò non corre mai per coloro che hanno introdotto l'uso contro la legge, mentre quella non è ancora prescritta, come bene avverte Castropalao7.

17. Limitano per 3. Salas, Castropal. e Suarez (contro altri), se la legge sia contraria alla consuetudine che sta in vigore, o se la legge è di difficile osservanza. Ma giustamente i Salmaticesi ammettono la suddetta opinione nel solo caso che vi fossero le circostanze, che se dal principe fossero state avvertite, non avrebbe egli fatta la legge8. Se poi il popolo supplicasse per la rivocazione della legge, e 'l principe dopo la supplica non premesse per l'osservanza, probabilmente si presume, non voler egli, che la legge per allora obblighi, come dicono molti autori9.




1 1. 2. q. 90. a. 4.



2 Dist. 3. q. 4. a. 2.



3 Lib. 1. n. 96.



4 Becan. de leg. q. 5. n. 5. Nat. Alex. theol. etc. l. 4. art. 3. reg. 25. Cont. Tourn. tom. 2. de leg. sect. 4. pag. 140 Cabassunt. theor. iur. l. 1. c. 4. n. 4. cum Angel. Medin. etc. Silvius tom. 2. in 1. 2. q. 96. art. 4. concl. 3. Less. l. 2. c. 22. n. 89. Sot. de iust. l. 1. q. 1. a. 4.



5 Card. Petra in prooem. §. 4. n. 50. et 54.



6 Suar. de leg. l. 3. c. 16. n. 8. Bonac. eod. tit. d. 1. q. 1. p. 4. n. 16. vers. Concedo. Laym. l. 1. tr. 4. c. 3. n. 4. Azor. p. 1. l. 5. c. 3. vers. In hac quaest. Castrop. de leg. tom. 3. d. 1. punct. 11. n. 4. Carden. in 1. crisi d. 9. c. 20. art. 12. Ferrar. bibl. tom. 4. v. Lex. art. 2. n. 5. p. 440. Salm. tr. 11. de leg. c. 1. ex. n. 86.



1 Suar. de leg. l. 5. c. 33. n. 8. Laymann eod. tit. c. 2. n. 7. cum Molina et Soto.



2 Sanch. de matr. l. 3. d. 17. n. 9. d. 42. n. 2. Laym. loc. cit.



3 Ibidem v. Qu II. et vide Salmant. de leg. c. 1. n. 91. et 92.



1 Salm. de leg. cap. 1. n. 102.



2 Lib. 1. n. 591.



3 Ap. Salm. de leg. c. 1. n. 102.



4 Lib. 1. n. 139. v. Lim. 3.



5 Lib. 1. n. 139., et idem sentit Roncaglia de leg. pag. 1. q. 4. r. IV.



6 Lib. 1. n. 139.



7 Tract. 3. d. 3. p. 2. §. 1. in fin.



8 Lib. 1. n. 139. in fin. v. Limitant.



9 N. 139. in fin.




Precedente - Successivo

Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) © 1996-2006 EuloTech