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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto III. Di coloro che possono far leggi.

37. Chi può far le leggi civili, e chi le ecclesiastiche.

38. e 39. Dichiarazioni delle ss. congregazioni, e decisioni della rota romana.

37. Le leggi civili solo da coloro che possono farsi che hanno dominio supremo, come sono i re, le repubbliche, e gli altri principi che non riconoscono superiore. Le altre università suddite possono solamente fare alcuni statuti, a cui s'obblighino i cittadini per ragion di contratto; ed anche alcuni precetti, ma temporali, revocabili dal principe. Queste leggi civili già dicemmo che ben obbligano anche in coscienza, come si è provato nella nostra morale, semprecché non sieno state espressamente corrette dal ius canonico, il quale vuole, che quelle si osservino; c. 1. De novi op. etc. sup. de priv.3. Le leggi poi ecclesiastiche posson farsi per 1. dal papa per tutta la terra. Per 2. da' concili generali, purché sieno congregati per ordine del papa, e confermati dalla sua autorità (nella nostra morale abbiamo stesa una lunga dissertazione, dove abbiamo dimostrato, che tutte le definizioni fatte ex cathedra dal papa sono infallibili, e la sua potestà è sopra i concili, i quali dalla sua conferma acquistano la loro fermezza ed infallibilità; vedi al lib. 1. dal n. 110., dove Suarez, Bannez, e Bellarmino dicono, la sentenza, che le definizioni del papa sieno infallibili, esser prossima alla fede: onde scrive poi il Bellarm., che la contraria per conseguenza è prossima all'eresia). Per 3. da' concili nazionali, o provinciali, cioè da' vescovi col loro arcivescovo, o da' sinodali del vescovo co' suoi parrochi. Per 4. da' vescovi in quanto alle loro diocesi; cap. 2. De maior. etc. et cap. 2. De constit. in 6., ma col consiglio de' sacerdoti della sua diocesi, come si ha dal cap. Quanto, De iis quae fiunt a prael. Da chi poi i vescovi abbiano immediatamente tal facoltà di far leggi; altri dicono dal papa; altri da Dio, ma subordinata sempre al papa4, e molti autori, come Soto, Panorm., Abul., Cabassuz., Sanch., Ponzio, Covarr., Hurtado, Perez, Enriquez, ec., tengono, che 'l vescovo tanto può nella sua diocesi, quanto il papa in tutta la chiesa; purché non sieno cose che spettino allo stato della chiesa universale, come sono le definizioni di fede, o le cose di gran momento, per esempio gl'impedimenti dirimenti del matrimonio, e simili5. Ma si veda quel che si dirà su questa materia al punto VI. §. 1. n. 58. I capitoli poi delle cattedrali non possono far leggi (se non solo circa i loro capitoli) vivendo il vescovo, ma bensì vacando la sede6.

38. Qui si dubita fra' dd. per 1. Se l'epistole pontificie, responsi, o sieno dichiarazioni non inserite in corpore iuris,


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abbiano forza d'obbligare. Si risponde che sì, sempre che sono autentiche, come fu dichiarato dal papa Nicola I., parlando appunto di queste epistole decretali nel can. Si romanorum, 1. dist. 19., purché sufficientemente siano promulgate, come scrive Bonacina1, dicendo, che 'l interpretazione della legge autoritativamente fatta non ha forza di legge, se non è promulgata, poiché la promulgazione è di ragion di legge, e cita in ciò Salas, ed altri; e di poi nel n. 12. soggiunge così: Ex quo licet inferre, epistolas pontificias non habere vim legis, nisi publicentur eo modo, quo publicari solent leges. Lo stesso dice Castropalao2: Debet autem haec declaratio (pontificia) publicari ea solemnitate, qua leges, alias non erit authentica, quae legis obligationem non habebit, sed solum erit declaratio doctrinalis. Lo stesso insegna il p. Suarez nella sua celebre opera de legibus, dove parlando dell'epistole pontificie, prima3 disse: Ordinariae epistolae, sive responsa pontificia sunt potius, non constitutiva, sed declarativa, et habent vim legis obligantis ad illam interpretationem tenendam, vel ad servandum antiquum ius secundum illam interpretationem. Indi poi parlando delle interpretazioni autentiche, che sono lo stesso che le dichiarazioni che fanno i legislatori delle loro leggi proprie, o di quelle de' loro antecessori4, dice così: Ut autenthica sit interpretatio, oportet, ut habeat legis conditiones, ut sit iusta, sufficienter (nota) promulgata etc. Unde consequenter fit, ut haec lex interpretativa alterius exposita sit dubiis, et obscuritatibus, ac subinde ut etiam propter illam aliae interpretationes necessariae sint. Sicché tali dichiarazioni, o siano interpretazioni autentiche de' pontefici, ancorché non siano nuove leggi, nondimeno per obbligare han bisogno di promulgazione, come fossero nuove leggi; mentre rendono certi alcuni obblighi, che prima erano dubbi. E ciò bastantemente fu anche espresso dallo stesso citato canone, Si Romanorum, dove Nicola I. riferisce e conferma il decreto di s. Leone papa, che diceva: Ne quid vero sit, ut quid a nobis praetermissum forte credatur, omnia decretalia constituta tam beatae recordationis Innocentii, quam omnium decessorum nostrorum, quae de ecclesiasticis ordinibus, et canonum (si noti) promulgata sunt disciplinis, ita a vestra dilectione custodiri mandamus. Nulladimeno su questo punto ben avverte Roncaglia5, parlando di tutte le costituzioni pontificie, e dice, che inducono obbligo di legge, non solo quelle che sono state solennemente promulgate, ma ancora tutte l'altre che per uso e sentimento della chiesa universale già si hanno da più secoli per bastantemente promulgate, ed autentiche.

39. Si dubita per 2. se le dichiarazioni delle sacre congregazioni abbiano vigor di legge. Ne' casi particolari per cui si fanno, non ha dubbio che obbligano come leggi. In quanto poi ad altri casi simili, molti dd. probabilmente anche l'affermano, purché sieno munite col sigillo e colla sottoscrizione del cardinal prefetto, e purché sieno fatte consulto pontificie, come prescrisse Sisto V. nella sua bolla 74., a rispetto della s. c. del concilio. Molti altri nondimeno anche probabilmente dicono, che tali dichiarazioni, benché sieno di molta autorità, tuttavia non obbligano universalmente, se non sono promulgate per tutta la chiesa, in modo che il papa dichiari volere, ch'elle si osservino da tutti i fedeli; così Sanchez, Tournely, Bonac., Vasquez, Cardenas, Terillo, Vega, Villalob., Tapia, Lezana, i Salmaticesi, e Mazzotta. E la ragione si è, perché tutte le dichiarazioni (come si è detto al dubbio 1., e come diremo appresso parlando dell'interpretazione al numero 73. e 74.), sempreché son fatte da altri che dal proprio legislatore, son nuove leggi, o almeno son tali, che


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hanno bisogno di nuova promulgazione, secondo quel che si è detto al n. 5., la quale promulgazione non si fa nelle dichiarazioni delle sagre congregazioni1. Almeno dice Laymann, che in dubbio se queste dichiarazioni non promulgate abbiano o no forza di legge, non obbligano: Praesumendum non est, habere vim legis, praesertim cum authentice non promulgentur2. Del resto, siccome si è detto con Roncaglia nel precedente dubbio 1. delle costituzioni pontificie, così anche può dirsi delle dichiarazioni della s. c. del concilio, che quelle dichiarazioni, le quali sono state coll'uso di molti anni, o vero per mezzo degli autori universalmente promulgate per la chiesa, elle ben obbligano tutti alla loro osservanza.

40. Le decisioni della rota romana tanto meno han forza di leggi universali. Se poi le regole della cancelleria obblighino da per tutto; lo negano Lessio, Valerio, Diana, ed altri, per la stessa ragione, perché elle non sono promulgate: onde dicono, che vagliono solo per direzione della curia di Roma. Ma La Croix con Gomez, Azorio, ed altri, l'afferma, per la pratica che asserisce esservene in contrario, almeno in quanto a quelle regole, la cui materia è comune, e non ristretta alla sola curia romana3.




3 Lib. 1. n. 105. in fin.



4 Lib. 1. n. 104.



5 L. 6. n. 580. v. Sed



6 L. 1. n. 10. circa fin.



1 T. 2. de leg. disp. 1. q. 1. p. 4. n. 11. et 12.



2 Tr. 5. de leg. d. 4. p. 3. §. 1. n. 2.



3 Suar. de leg. l. 4. c. 14. n. 3.



4 Suar. de leg. l. 6. c. 1. n. 3.



5 Roncaglia de leg. q. 1. c. 2. q. 7. resp. II. vers. Quoad decretum.



1 Lib. 1. n. 106. v. Secunda.



2 Laym. de leg. c. 7. §. 7. in fin cum Sanch. et Rodriq.



3 Vide La-Croix lib. 1. n. 575.






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