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S. Alfonso Maria de Liguori Istruzione e pratica pei confessori IntraText CT - Lettura del testo |
51. Se per dispensare vi bisogni sempre la giusta causa.
52. Se la dispensa è obrettizia ecc.
53. Può cercarsi anche dal terzo.
56. In dubbio se vi bisogna dispensa.
57. Se il superiore è tenuto a dispensare.
58. Dispensa data con mala fede, o con buona, ma senza causa.
51. Scusa benanche dalla legge la dispensa del legislatore, o di chi ha simile podestà, purché vi sia giusta causa, altrimenti pecca il dispensante; ma non più che venialmente (se egli è il primario superiore), come probabilmente dicono Sanchez, Castropal., Laymann, i Salmaticesi, Ponzio, ecc. Ed in dubbio se la causa sia giusta o no, non pecca affatto, come ben dicono Sanchez ed i Salmaticesi con Granado e Diana (checché si dica Bonacina). Chi poi cerca da un tal superiore la dispensa senza giusta causa, probabilmente non pecca avvalendosene; Suarez, Salmat., Castropal., Ponzio, ecc.5.
52. Si noti qui per 1., che quando la supplica della dispensa è obrettizia, o subrettizia (cioè quando si espone una falsità, o si tace la verità) la dispensa è nulla, allora quando si tace quel che de stylo curiae doveva esprimersi: o quando la causa finale, o sia motiva (non già l'impulsiva), che si espone, è falsa. In dubbio poi, se la causa falsamente
allegata sia stata finale o impulsiva, dicono Sanchez, Ponzio, Castropal., i Salmat. ecc., che la dispensa si ha per valida, poiché in dubbio le leggi favoriscono il valor dell'atto1. E lo stesso dicono i dd. citati, se siansi esposte più cause, altre vere, altre false; ma una di quelle sia stata già sufficiente per la dispensa2.
53. Si noti per 2., che la dispensa può impetrarsi per alcuno anche dagli altri, benché quegli ne fosse ignorante, ed anche invito. Avvertendosi nondimeno, che quelle cose le quali si ottengono dalla s. penitenzieria debbono domandarsi o dal penitente, o dal confessore, o almeno da' consanguinei sino al quarto grado come si ha dal cap. De motu de praebend. in 6. Sempre non pertanto la dispensa dee poi accettarsi dal principale, acciocché possa avere il suo effetto3.
54. Si noti per 3., che ben può taluno servirsi della dispensa tacita, purché giustamente possa presumere il consenso de praesenti del superiore; ond'è, che se il superiore vede trascurarsi la legge, e tace, potendo facilmente e senza incomodo correggere, giustamente si presume allora che dispensi; Suarez, Sanchez, Castropal., Salmat. ecc.4. Si è detto de praesenti; perché solamente la licenza presunta de futuro da' dd. si ammette, ma non già la dispensa; benché ciò non ostante dice Elbel, e cita Suarez, Silvestro, Filliuccio, ecc., ch'essendovi qualche necessità urgente, in cui non possa ricorrersi al superiore per la dispensa, ben può lecitamente operarsi colla dispensa presunta de futuro5.
55. Si noti per 4., che altre cause per sé scusano dal precetto, e queste non richiedono dispensa, sempreché sieno almeno probabilmente giuste. Altre poi sono sufficienti per la dispensa, ma han bisogno di quella: tali cause sono o la dignità del postulante, o del superiore, v. g. acciocché sia stimato benigno, l'utilità comune, ed anche privata, e simili6.
56. Si noti per 5. che in dubbio (o il dubbio sia positivo, o negativo), se 'l caso ha bisogno o no di dispensa, il suddito può servirsi della sua libertà; benché sempre sarà miglior consiglio ricorrere al prelato, acciocché lo dichiari, o dispensi, essendo che ne' casi dubbi il prelato, anche inferiore, ben può dispensare, quantunque non ne abbia la concessione speciale dal superiore, come dicono Laymann, Castropal., Sa, Diana, ed i Salmaticesi7. Se n'eccettuano nulladimeno le dispense d'impedimenti di matrimonio; poiché in queste si tratta del valore, non solo del contratto, ma anche del sagramento, e perciò in esse non possiamo operare col dubbio; anzi neppure coll'opinione probabile circa il fatto (se pure circa il fatto può darsi opinione probabile), mentre ne' dubbi di fatto non si presume, che la chiesa dispensi in tali impedimenti, come si presume nelle opinioni probabili de iure; né gli sposi possono esporsi al pericolo di contrarre le nozze senza la grazia del sacramento, agli aiuti della quale non possono rinunziare. Onde ne' casi dubbi debbono almeno ricorrere al vescovo, il quale ben può dispensare negli impedimenti dubbi, come dicono comunemente Merbesio, Cabassuzio, Tournely, Sa, Pichler, Castropalao, Salmatic., Roncaglia, Holzmann, ecc.8.
57. Si domanda per 1. Se essendovi giusta causa, il superiore è tenuto a dispensare. Dee distinguersi: se la causa è tale, che solamente renda permessa la dispensa, non è tenuto; altrimenti poi, se la rende necessaria ad evitare qualche grave danno, o a procurare qualche grand'utile comune, ed anche privato, come dicono Coninchio, Sanchez, i Salmatic., ecc. con s. Tommaso9. Ma quando la dispensa si nega, ancorché si neghi ingiustamente, il suddito resta con tutto ciò obbligato alla
legge; purché la causa non fosse tale che affatto dalla legge l'esimesse, come sarebbe se vi fosse necessità di contrarre un matrimonio senza le pubblicazioni, e 'l vescovo ingiustamente negasse la dispensa, siccome dicono Soto, Sanchez, Coninch., Salmatic., Castropal., ed altri1.
58. Si dimanda per 2. Se vaglia la dispensa, quando il superiore la dà con mala fede, stimando, non esservi causa, ma infatti la giusta causa vi sia. Si risponde: se dispensa il legislatore, certamente vale. Il dubbio si è, se dispensa il prelato inferiore. Altri dicono, che non vale, poiché all'inferiore è data la facoltà di dispensare solamente colla causa; ma è più comune e più probabile la sentenza contraria, perché il valore della dispensa non dipende dalla cognizione, ma dall'esistenza della causa; conforme vale l'elezione di colui che già è capace del benefizio, benché l'elettore lo stimasse incapace, come si ha dal cap. Nihil, de elect.2. Altrimenti poi dee dirsi con Castropal., Ponzio, Suarez, Laymann, Salas, Soto, e Navarro (contro Sanchez, Busemb., Salmatic. ecc.), se la dispensa è stata fatta in buona fede, ma senza giusta causa; poiché senza questa l'inferiore non ha alcuna facoltà di dispensare nella legge del superiore. Ciò nondimeno s'intende, quando si vede, che la causa certamente non era bastante; del resto in dubbio il possesso sta per lo valore della dispensa, come ben avvertono gli stessi autori citati per la nostra sentenza3.
59. Si domanda per 3. Se vale la dispensa concessa per timore. Si risponde: sempreché vi è la giusta causa di dispensare, purché non costi (mentre non basta il dubbio), che 'l superiore non abbia avuto animo di dispensare, la dispensa è valida: perché il timore non toglie il volontario. Ed è benanche lecito l'ottener tal dispensa per via di timore, se il timore è giustamente incusso, v. g. di ricorrere al superiore maggiore, se l'inferiore nega la dispensa4.
§. 1. Di coloro che possono dispensare.
60. e 61. Si podestà ordinaria in che può dispensare il papa.
62. e 63. In che i vescovi.
64. I parrochi.
66. Di podestà delegata, ognuno che l'ha dall'ordinario. Se muore il delegato.
67. Clausula Donec dispensetur
68. Suddelegazione.
69. Con se stesso.
60. In ciò bisogna distinguere la facoltà ordinaria dalla delegata. Di podestà ordinaria ben può dispensare il papa in tutte le leggi canoniche, anche fatte dagli apostoli, come particolari prelati delle chiese: conforme sono il digiuno quaresimale, l'osservanza delle domeniche, la proibizione al bigamo d'ordinarsi ecc., secondo insegna s. Tommaso5 il quale dice, che 'l papa può dispensare in tutte le cose che spettano ad determinationem divini cultus, ma non già nelle leggi tràdite da Gesù Cristo, conforme sono le leggi circa la materia e forma de' sacramenti, e circa l'obblazione della messa6.
61. Se poi il papa possa anche dispensare in alcuni precetti divini; si risponde, che in quelle cose, nelle quali il ius divino nasce dalla volontà umana, come sono i voti, ed i giuramenti, è certo appresso tutti, che 'l papa (purché vi sia giusta causa) può dispensare; perché allora, non è che 'l papa tolga il ius divino, ma toglie il fondamento dell'obbligo, o pure, come dice s. Tommaso7, determinat quid sit Deo acceptum. Il dubbio sta, se possa dispensare in quelle cose che assolutamente dipendono dall'arbitrio divino. Vi sono tre sentenze. La prima ch'è dell'abate, e di altri pochi, l'afferma universalmente; ma questa comunemente si riprova. La seconda ch'è di Navarro, Cano, Sanchez, ecc., l'afferma solamente in alcuni casi particolari, come nel matrimonio
rato, residenza de' vescovi, nel dare a' sacerdoti semplici la facoltà di amministrare gli ordini, e la cresima, e simili; perché in queste cose vi può essere tal causa che preponderi all'indecenza considerata dal precetto; ma lo nega in altre cose nelle quali in ogni caso deve evitarsi l'indecenza, come nel precetto di non fornicare, di non mutare le materie e forme de' sacramenti (almeno in quanto alla sostanza), e simili. La terza sentenza più comune e più probabile di Suarez, Silvestro, Castropal., e Covarruvia con s. Tommaso1, lo nega universalmente, perché l'inferiore niente può nelle leggi del superiore. Nulladimeno molto probabilmente dicono Soto, Suarez, Navarro, Coninchio, Valenzia, Durando, ecc. che il papa in qualche caso particolare ben può, non già dispensare, ma dichiarare, che la legge divina allora non obbliga, poiché una tale podestà nel papa par che sia necessaria per lo buon governo della chiesa, a riguardo di tante varie circostanze che possono occorrere2.
62. I vescovi anche di podestà ordinaria possono dispensare in tutti gli statuti vescovili e sinodali della diocesi. E lo stesso può il vicario capitolare sede vacante: ma non il vicario del vescovo, come dicono i Salmaticesi e Sanchez con molti comunemente3, perché nella general commissione non viene la facoltà di dispensare, se specialmente non si commette. Possono ancora i vescovi dispensare nelle loro diocesi agli statuti del concilio provinciale non riservati4. Di più alle leggi pontificie comuni, come sono le irregolarità, impedimenti di matrimonio, voti riservati, e simili; sempre non però che il pericolo è imminente, e non è facile di ricorrere al papa, come si dirà al capo XX. de' privilegi. Di più in quelle leggi papali, che son fatte specialmente per le loro diocesi5. Di più possono dispensare ne' casi, in cui v'è giusto dubbio, se vi sia bisogno di dispensa o no6. Di pi in tutte quelle cose che comunemente accadono; come ne' voti (purché non sieno riservati), ne' digiuni, nelle osservanze delle feste, nell'astinenza della carne, e simili. Ed in tutte queste cose possono delegarne la dispensa anche agli altri, poiché tal facoltà compete a' vescovi de iure ordinario, essendo ella perpetuamente annessa al loro officio7.
63. Possono ancora i vescovi dispensare a tutti gli statuti canonici, in cui vi fosse la clausula donec dispensetur, colla quale già s'intende data loro questa facoltà8. Se poi i vescovi possano dispensare in tutte le leggi canoniche, in cui non sia riserbata espressamente la dispensa; alcuni dd. l'ammettono, come Soto, s. Antonino, Covarr., Sporer, ed Elbel; e si fondano sovra il testo del cap. Nuper, de sent. excomm., dove disse il pontefice: Quia tamen conditor canonis absolutionem sibi specialiter non retinuit, eo ipso concessisse videtur facultatem aliis relaxandi. E la Glossa ivi soggiunge: Est hic argumentum, episcopos posse dispensare, ubi specialiter dispensatio non est inhibita. Questa opinione un tempo non mi parve improbabile; ma fatta miglior riflessione, ora giudico, doversi tenere la sentenza contraria negativa, la quale oggidì è molto più comune con Suarez, Bonac., Castrop., Salmat., Ponzio, Salas9, Silvio, Cont. Tournely, Antoine, e Benedetto XIV.10, ed altri molti con san Tommaso, che insegna: In lege humana publica non potest dispensare, nisi ille a quo lex auctoritatem habet, vel is cui ipse commiserit11. E la ragione si è, che l'inferiore niente può nella legge del superiore, come sta espresso nella Clement. 2. de elect., dove dicesi: Lex superioris per inferiorem tolli non potest. Né affatto conclude il
citato testo del c. Nuper per la prima sentenza; poiché molto differisce la facoltà di assolvere le censure dalla facoltà di dispensare alle leggi canoniche, come saviamente dice il Suarez. È vero, che le leggi in cui s'impongono le censure, anche son leggi; ma è comune appresso tutti, ed è certo per consuetudine ricevuta, che le censure non riservate, particolarmente le scomuniche, ben possono assolversi da' vescovi, e da' parochi, ed anche da' confessori approvati, come prova Suarez nel luogo citato n. 9. con Soto, Navarro, ed altri. Onde in ciò ben vale la ragione addotta nel testo, cioè, che non avendo il legislatore riserbata a sé l'assoluzione dalla censura, par che ne abbia data la facoltà di assolverla agli altri. Ma nelle dispense delle leggi pontificie non vi è questa consuetudine comunemente ricevuta di potersi elleno concedere da' vescovi, sempre che non siano espressamente riserbate al papa; ma circa di esse corre l'assioma generale e certo, il quale nasce dalla natura della cosa, che l'inferiore non può dispensare nelle leggi del superiore, come sta espresso nel c. Dilectus, de temp. ord., dove dicesi, che circa le leggi delle ordinazioni il vescovo non può dispensare, perché appunto ciò non gli è stato concesso: Cum illi huiusmodi dispensatio a canone minime sit permissa, son le parole del testo. Si noti, non si dice, cum non sit prohibita, ma cum minime sit permissa. Né già vi era prima alcuna proibizione a' vescovi di dispensare in tal materia, ma solamente vi era, che tal dispensa loro non era stata mai permessa, onde la Glossa giustamente deduce: Argumentum, quod episcopi dispensare non possunt, nisi in casibus sibi concessis a iure. Né vale a dire, che i vescovi hanno la loro giurisdizione immediatamente da Dio, secondo la sentenza di Soto, Vasquez, Victoria, Tournely, Natale Alessandro, e d'altri, e perciò possono dar la dispensa, dove quella non è loro specialmente vietata; perché si risponde, che sebbene la suddetta sentenza sia bastantemente probabile, nonperò niuno nega, che tal giurisdizione è sempre subordinata al pontefice. In oltre opponiamo contra la prima opinione, che se valesse la ragione de' fautori di quella, non solo i vescovi, ma anche i parochi potrebbero dispensare in tal modo nelle leggi pontificie; mentre anche a' parochi è permesso l'assolvere dalle censure non riserbate, come parla il testo: A suo episcopo, vel a proprio sacerdote poterit absolutionis beneficium obtinere. In quanto poi all'assioma ammesso da molti dd. (come si è detto al n. 33. circa la fine) che, quidquid potest papa in tota ecclesia, potest episcopus in sua dioecesi, nisi specialiter id ei prohibeatur, dice il p. Suarez, nel luogo citato num. 5., che o non si dee ammettere, o solamente dee ammettersi in quelle cose che spettano al comun governo dell'anime, e che sono moralmente necessarie; ma per sé non si appartengono a quest'ordine le dispense delle leggi canoniche. Ciò però non esclude, come scrive Bonacina nel luogo di sovra citato, che i vescovi possano dispensare in quei casi, che sono frequenti, e spesso abbisognano di dispensa; o pure (dice) quand'occorre qualche grave necessità, o grave utilità, e non si può allora comodamente ricorrere alla sede apostolica, secondo si è notato nel numero antecedente 57.
64. I parochi par che finalmente de iure ordinario, per ragion della consuetudine, possano dispensare co' loro parrocchiani, anche presente il vescovo, nelle frequenti necessità; ma solamente di quelle cose in cui v'è l'uso ch'essi dispensino, come nel digiuno, e nell'astinenza dalla fatica in giorno di festa; così Suarez, Silvestro, Sanchez, i Salmaticesi, Viva, ed altri comunemente1.
65. I prelati regolari, anche di podestà ordinaria, concessa loro a iure, possono dispensare dalle regole ne' casi particolari, purché non sia loro espressamente vietato in qualche materia.
E per ragion di privilegio anche i prelati inferiori possono dispensare in tutte le cose leggiere, o proprie di quel convento, o che frequentemente occorrono. Peirino, Castropal., ed altri1.
66. In quanto poi alla podestà delegata di dispensare, dee notarsi per 1., che chiunque ha la podestà ordinaria, può delegarla ad altri, come dicono comunemente Suarez, Castropal., Basilio, i Salmaticesi, ed altri2. E si dice podestà ordinaria quella ch'è annessa all'officio, come si dirà al capo XX. parlando de' privilegi al n. 34. Se poi spiri o no tal podestà colla morte del delegante; si risponde che sì, quando è fatta per modo di commissione in qualche caso particolare, e quando la cosa è ancora intiera; ed allora la dispensa dee strettamente interpretarsi, perché si ha allora come odiosa, dal cap. 1. §. De filiis presbyt., purché non sia stata fatta per moto proprio del superiore, o pure non sia inserita in corpore iuris, come nel decretale, ecc., o vero purché non si conceda per ben comune, o a qualche comunità. Se poi la dispensa è fatta per modo di grazia, allora non ispira colla morte del delegante; né strettamente, ma largamente allora come favorabile dee interpretarsi3. Sicché, nel dubbio se vi sia causa bastante o no per la dispensa, ben può il delegato dispensare, come dicono Gaetano, Silvestro, Sanchez, i Salmatic., Tapia, Granado ecc.4, perché la grazia deesi largamente interpretare.
67. Dee notarsi per 2., che in quelle leggi dove vista la clausula, donec dispensetur, possono i prelati inferiori sempre dispensare, ancorché non ne abbiano espressamente la facoltà del superiore; Gaetano, Suarez, Bonac., Salmat., Castrop., ecc.5.
68. Dee notarsi per 3., che 'l delegato non può suddelegare, se non quando no ha la facoltà espressa, o pure quando è delegato dal principe, o dal pontefice: Cap. fin. §. 1. de offic. et potest. deleg., o vero quando è delegato dal prelato ordinario ad universitatem causarum, lib. 1. §. An ab eo ff. Quis et a quo6. Ma vedasi circa ciò quel che sta notato al capo XVI. n. 82.
69. Dee notarsi per 4., che chi ha la facoltà universale di dispensare cogli altri, può dispensare con se stesso; così comunemente Gaetano, Laymann, Castropal., Salmat., Bonac. ecc. con s. Tommaso 2. 2. q. 185. ar. 8. in fin.7.
§. II. In quanti modi può cessare la dispensa.
70. e 71. Cessa la dispensa I. per la cessazione della causa.
72. II. Per la rivocazione.
73. III. Per la rinunzia.
70. La dispensa cessa in tre modi. I. Per la cessazione della causa. II. Per la rivocazione del dispensante. III. Per la rinunzia del dispensato.
71. E per I. cessa la dispensa per la cessazione della causa. Ciò nondimeno s'intende per 1. se cessa la causa motiva, o sia finale, e se cessa totalmente, poiché se cessa la sola causa impulsiva, o la motiva, e non cessa totalmente, anche dura la dispensa. S'intende per 2. purché la dispensa non abbia già sortito l'effetto, e purché ala dispensa non vi sia stata aggiunta qualche commutazione di gravame. In dubbio poi se sia cessata la causa motiva, o sia cessata totalmente, vale la dispensa, poich'ella possiede8. S'intende per 3., se la dispensa sia stata concessa sotto la condizione, almeno tacita, se dura la causa: conforme si presume così data quando la causa non si giudicava perpetua; poiché se la dispensa è data assolutamente, conforme si presume data quando si concede per causa stimata perpetua (v. g. per l'onestà de' costumi, per la scarsezza de' ministri, per la povertà de' parenti e simili), allora è probabile, che ancora cessata la causa finale, non cessa la dispensa; perché tolto ch'è una volta assolutamente per la dispensa l'obbligo della legge, egli non torna se non di nuovo
è imposto dal superiore; così Suarez, Ponzio, Castropal., Sa, Salmatic., Laymann, Perez, ecc. contra Bonacina, Trullenchio, ecc.1. E quando la dispensa è data assolutamente, ella neppure cessa per esserne fatto già uso una volta: v. gr. chi ha la dispensa nel voto di castità, a potersi casare, morto il coniuge anche dura la dispensa per fare altro matrimonio, purché quella non sia stata data per quel solo caso2.
72. Per II. cessa la dispensa per la rivocazione del dispensante; il quale (dee qui notarsi) peccherebbe non rivocandola, se fosse cessata totalmente la causa finale. Come all'incontro anche peccherebbe (benché solo venialmente) se la rivocasse senza causa; ma sarebbe già valida la rivocazione3. Qui si domanda, se cessa la dispensa per la morte del dispensante. Si risponde: se la dispensa è data assolutamente, o pure donec revocetur, o pure ad arbitrium sedis apostolicae, vel episcopi, allora non cessa. Cessa all'incontro, s'è data colla clausula donec nobis placuerit, o vero ad arbitrium nostrum, purché all'affare non siasi già dato principio4.
73. Per III. cessa la dispensa per la rinunzia del dispensato, purché sia accettata dal superiore e; altrimenti il suddito sempre può avvalersene; come può, ancorché non ne avesse mai fatto uso per innanzi5.