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S. Alfonso Maria de Liguori Istruzione e pratica pei confessori IntraText CT - Lettura del testo |
Punto VIII. Della consuetudine.
84. Condizioni per la consuetudine.
85. Condizioni per la desuetudine.
86. Se la legge riprova ogni consuetudine futura.
87. L'uso interpreta la legge.
88. Se la legge rivoca ogni consuetudine fatta.
84. Bisogna distinguere la consuetudine che induce legge dalla consuetudine che abroga legge, la quale meglio si nomina desuetudine. Parlando in primo luogo della prima, diciamo che la consuetudine, acciocché abbia forza di legge, ricerca tre cose: l'introduzione fatta dalla comunità, il tacito consenso del principe, e la legittima prescrizione. Per I. dunque si richiede, che la consuetudine sia introdotta, non da persone particolari, ma almeno dalla maggior parte d'una comunità che sia capace di far leggi, benché in atto non abbia questa podestà, perché allora la consuetudine prende virtù di legge dal tacito consenso del principe, come dicono i salmaticesi con s. Tommaso2. Per II. si richiede dal consenso tacito del principe, il quale si presume esservi, quando egli potendo proibire la consuetudine, per lungo tempo la tollera: così l'angelico3. Per III. che vi sia la dovuta prescrizione: per cui vi abbisogna in 1. luogo il tempo lungo almeno di dieci anni, come dicemmo al n. 11. In 2. luogo il tempo continuato, perché se tra 'l tempo della prescrizione la consuetudine s'interrompe dalla maggior parte della comunità, o pure il principe punisce i di lei introduttori, allora anche s'interrompe la prescrizione. In 3. luogo vi si richiedono gli atti ripetuti più volte; e di più che sieno stati liberi, non già posti per timore, né per ignoranza; come se 'l popolo falsamente credesse, che vi fosse la legge, la quale in fatti non vi stesse; mentre dice Laymann4 con Suarez, Abbate, e Molina, che non può il popolo restar tenuto ad un nuovo obbligo, se non certamente intende di volere imporselo. Onde in dubbio se la consuetudine siasi introdotta per obbligo, o per divozione, e se sotto obbligo grave o leggiero, dee ciò argomentarsi dalle circostanze: per esempio se la consuetudine importa peso grave, ed è stata per lungo tempo costantemente osservata, allora si presume introdotta e continuata con animo di obbligarsi a quella gravemente5. E così appunto diciamo doversi tenere la consuetudine di astenersi da' latticini nelle vigilie6, e la consuetudine de' religiosi e delle monache di recitare l'officio7.
85. Ciò vale per la consuetudine, ma per la desuetudine, che abroga la legge, due sole condizioni vi bisognano: 1. che sia ragionevole, cioè non sia contro la legge divina: 2. che sia legittimamente prescritta, come si dice nel testo del cap. Licet, de consuet.8. Ma in ciò bisogna notare per 1; che acciocché la consuetudine o sia la desuetudine abroghi la legge, non basta ma l'intenzione di trasgredire la legge, ma si
richiede ancora l'intenzione espressa di abolire la legge; sicché anche colla mala fede si fa la prescrizione, come dicono Castropal., Bonac., Laymann, i Salmatic. ecc.1. Nel che avverte Laymann, che quelli i quali hanno introdotto la consuetudine contro la legge, sempre peccano fin tanto che la legge non è compitamente prescritta; gli altri all'incontro non peccano servendosi della consuetudine già da coloro introdotta; così Laymann2. Bisogna notare per 2., che sebbene per indurre qualche proibizione positiva (come si è detto), e per introdurre un nuovo ius si ricerca l'intenzione di abrogare la legge; nulladimeno se la legge per molto tempo non si osserva con buona fede, cioè per l'ignoranza della legge, dice Laymann3 con Suarez, Azorio, Glossa ecc. che per lo decennio anche si prescrive la legge, e si prescrive anche ignorante principe, poiché si presume, che 'l principe tacitamente approvi ogni consuetudine che è legittimamente prescritta4. Ciò s'intende nondimeno, sempre che 'l principe positivamente non resiste ad ogni consuetudine contraria alla sua legge5.
86. L'effetto dunque della desuetudine è di abrogare la legge, e ciò quantunque nella legge vi sia la clausula, non obstante quacumque consuetudine, poiché tal clausula riguarda già le consuetudini preterite, ma non le future. Anzi è probabile, come dicono Suarez, Ponzio, Bonacina, e Salmat. ecc., che la consuetudine abroghi ancora quelle leggi, in cui si riprovano tutte le consuetudini future6. Se mai non però si riprovasse nella legge ogni futura consuetudine, come irragionevole, allora bisogna distinguere: se si riprova come contraria alla legge naturale o divina positiva, allora niuna consuetudine può mai valere; altrimenti poi, se si riprova come irragionevole per lo tempo in cui si fa alcuna legge umana; perché allora sopravvenendo qualche nuova causa, può rendersi la consuetudine ragionevole, e valere come insegnano i dd. comunemente7.
87. Possono anche le consuetudini interpretare le leggi; che perciò tali interpretazioni si chiamano usuali; come di sovra si è detto al num. 72. E per queste si richiede minor tempo che per la prescrizione. E regolarmente parlando, tutte le leggi debbonsi interpretare secondo la consuetudine de' luoghi8.
88. Si avverta qui per ultimo, che le leggi generali non derogano mai le particolari consuetudini de' luoghi già prescritte, se non si fa di loro special menzione; o pure se in quelle non si rivoca espressamente ogni consuetudine, come si ha nel cap. 1. de consuet. in 6. Ciò nulladimanco non corre nelle leggi che si fanno da' vescovi, poiché si presume, che i vescovi nel far le leggi ben sappiano tutte le opposte consuetudini9. Di più si avverta, che se la consuetudine è immemorabile non s'intende mai rivocata, sempre che non è nella legge nominatamente rivocata, come più volte ha dichiarato la sacra congregazione10