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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto II. Dell'astinenza dalle opere servili.

§. I. Delle opere proibite nella festa.

7. Opere servili, liberali e comuni.

8. Liberali fatte per lucro.

9. Trascrivere.

10. Dipingere.

11. Andare a caccia e pescare.

12. Opere forensi.

13. Mercati, vendite e contratti.

7. Tre sorte d'opere a tal proposito si distinguono dagli autori. Opere del corpo, che col corpo si esercitano, e si ordinano ad utile del corpo, come sono il cucire, lo zappare e simili; e queste si dicono servili perché solamente da' servi si fanno. Opere dell'anima, che principalmente dall'anima procedono, e s'appartengono alla cultura della mente, come il leggere, studiare, suonare ecc., e queste chiamansi liberali, perché da' liberi soglion farsi. Opere finalmente comuni ovvero medie, che insieme si fan da' servi e da' liberi, com'è il viaggiare, l'andare a caccia ecc. Or nella festa le sole opere servili sono vietate, ma non le liberali, né le comuni1.

8. Ond'è permesso lo studiare, l'insegnare, scrivere, cantare, suonare, e simili; e ciò anche per fine di lucro, come dicono Soto, Navarr., Suar., Salmat., ecc. contro altri), e s. Tommaso2 che dice: Nullius spiritualis actus exercitium est contra observantiam sabbati; puta si quis doceat verbo vel scripto. Perché l'intenzione dell'operante non può mutare la natura dell'opera da liberarle in servile3.

9. Così anche più probabilmente è permesso il copiare le scritture; Suar., Bonac., Salm., Sa, Castropal. ecc., comunissimamente, perché così lo scrivere, come il trascrivere s'ordina all'istruzion della mente. E perciò più dd. permettono anche il copiare le note di musica, ed i conti, ed ancora il comporre i caratteri per la stampa, ma non già l'imprimere i fogli4.

10. Il dipingere voglion più comunemente i dd. esser opera servile, poich'ella richiede un'operazione materiale. Ma la sentenza opposta non è improbabile, come dicono Laym., Sa, Castropal., Ronc., Anacleto, Holzm. ecc., mentre il dipingere (purché non vi sia una fatica notabile nell'apparecchio de' colori, o delle tele) par che più presto sia opera liberale che servile, avendovi più parte la mente che le mani. Almeno è dubbio, se sia liberale o servile. E se non è liberale, almeno è opera comune, usandosi il dipingere così da' servi, come da' liberi. Lo scolpire poi non si dubita che sia arte servile5.

11. L'andare a caccia collo schioppo o colla rete, alcuni dicono essere opera servile; ma dalla sentenza più comune e più probabile ciò si nega, ancorché si facesse per lucro. Più presto sembra servile il pescare, quando vi fosse una gran fatica; poiché altrimenti non si sarebbe stato bisogno della dispensa del papa nella pescagione delle sardelle (o simili pesci piccoli), come si ha nel cap. 3. De feriis. Ma se 'l pescare è con poca fatica, probabilmente viene scusato dalla consuetudine, come dicono Castropal., Filliuc., Sanchez, Holzmann, ecc.6.

12. Oltre le opere servili son proibite nella festa anche l'opere forensi, sotto il nome delle quali s'intendono per 1. tutte le azioni che spettano al foro circa le decisioni delle cause; come sono il citar le parti, il formar i processi, l'esaminar i testimoni, il pronunziare o l'eseguir le sentenze. Tali opere dunque son vietate nella festa, purché non le richieda la necessità o la pietà, come si prescrive nel cap. ult. De feriis. Non è poi punto vietato lo scomunicare, il dispensare o fare altro esercizio di giurisdizione, che non esige strepito giudiziale7.

13. S'intendono per 2. sotto le opere forensi, i mercati che si proibiscono nella festa; purché non sieno di cose necessarie all'uso giornale, come sono i cibi e le bevande; ed anche le candele, le scarpe e simili cose, delle quali


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il prezzo sia già determinato. Del resto oggidì son permesse dalla consuetudine le fiere universali (ed in molti luoghi anche le particolari); e così anche le vendite dell'altre robe, eccettuate quelle che si fanno nelle botteghe pubbliche, come dicono Navarro, Sanchez, Castropalao, Salmaticesi, La-Croix, ecc., poiché queste sole son proibite dalla legge canonica per ragione dello scandalo1. E più dottori permettono ancora a' mercanti il vendere qualche merce a porte chiuse quando i compratori ne avessero necessità2. Così anche per consuetudine in più luoghi si permettono (almeno colla licenza generale dell'ordinario) i contratti di locazioni, permutazioni, negoziazioni e simili, che non ricercano strepito giudiziale3.

§. II. Delle cause che permettono l'uso delle opere servili nella festa.

14. Scusa per I. la dispensa del papa o del vescovo, o del parroco.

15. Per II. La consuetudine.

16. e 17. Per III. la pietà; per IV. la carità.

18. a 21. per V. la necessità

22. Se per un gran lucro

23. Se per evitar l'ozio.

24. Per VI. l'utilità.

25. Per VII. la parvità di materia.

26. Chi fa faticare a dieci servi ecc.

14. Queste cause sono I. la dispensa del papa in tutta la chiesa o del vescovo nella sua diocesi, o del vicario capitolare vacando la sede (ma non già del vicario del vescovo); purché vi sia giusta causa parlando delle feste comuni, ovvero del prelato regolare a rispetto de' suoi religiosi, e domestici. I parrochi possono anche dispensare (benché il vescovo sia presente) in caso particolare, ma solamente a tempo, ed in quelle cose, in cui la consuetudine permette loro il dispensare, cioè nel digiuno, e nel faticar la festa, come comunemente attestano Suar., Sanchez, Viva, Salm., Sporer, ecc.4.

15. II. La consuetudine. Onde si scusa l'andare in sedia portata dagli uomini5. Il guidare i cocchi o gli animali carichi di robe, Ronc., Viva, Salm., Mazz. ecc.6. L'adacquare le erbe da mangiare; e 'l rivoltare o separare le biade7. Così anche per consuetudine si permette nella festa l'uccidere e scorticare gli animali, quando ciò non può farsi nel giorno precedente, come accade nelle città grandi; ma non già ne' paesi, se non fosse tempo festivo, o concorressero più feste. Così anche è lecito per consuetudine l'apparecchiare e cuocere i cibi quantunque superflui; Azor., Castropal., Viva, Mazzotta ecc.8. In più luoghi si permette ancora per consuetudine macinare il grano9. E così anche il calzare le scarpe, e 'l far la barba; anzi circa la barba alcuni dd. dicono, esservi per tutto la consuetudine; ma altri di ciò ne dubitano. Del resto probabilmente altri dicono permettersi universalmente il far la barba a' rustici faticatori che solamente nelle feste han tempo di farsi radere; e dicono di più, che possono essere scusati i barbieri, se ricusando di radere nelle feste, dovessero perdere un lucro notabile10. Parlando di consuetudine, dicono più autori che la consuetudine dubbia non può scusare, ma bensì la probabile, come quando ella viene attestata da un dottore esimio: così i Salmat., Salas, Granado, Viva, Mazzotta, ecc.11.

16. III. La pietà. Onde si permettono l'opere che prossimamente spettano al culto divino, come il suonar le campane, il portar le statue de' santi nelle processioni, ed anche probabilmente (almeno per consuetudine) l'ornare gli altari e le chiese, il cuocere le ostie, lo scopare i templi, il comporre le macchine per li sepolcri o per l'esposizione del Venerabile. Il far poi i palchetti per vedere le processioni non è lecito nella festa se non quando vi fosse altro tempo12.

17. Qui si dubita se sia lecito il faticar nella festa per la sola pietà, come il rappezzar le vesti de' poveri, il coltivare i campi delle chiese, o pure


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il fabbricarle, o portar le pietre per la loro edificazione. Altri lo permettono, perché nel cap. Conquestus, de feriis, già si permettono le opere forensi, si necessitas, vel pietas suadeat; onde stimano, lo stesso potersi dire delle opere servili, poiché negli equiparati, dove corre la stessa ragione, corre anche la stessa legge. Altri nonperò più probabilmente lo negano, se non vi sia un'attuale e grave necessità, o pure se non v'è la licenza del vescovo con qualche causa; perché le opere suddette solo rimotamente concorrono al culto divino. Del resto dicono i Salmaticesi con Suar., Soto, Gaetano, Castrop., Sanch., Bonac., Trullench. ecc., che a' nostri tempi, essendo i luoghi pii quasi tutti poveri, ben possono esercitarsi le dette opere affin di sovvenirli1. IV. La carità. Onde si permette il far le cause de' poveri, il soccorrerli, ecc.2.

18. V. La necessità, propria o aliena dell'anima o del corpo, s'intende quando non può lasciarsi qualche opera servile senza grave danno, o incomodo. Perciò possono scusarsi i garzoni o servidori che sono costretti da' padroni a faticar nella feste, per lo timore d'una grave indignazione o d'un grave incomodo, v. gr. d'essere licenziati senza poter trovare facilmente di breve altro padrone. E lo stesso dicesi delle mogli e figli costretti a faticare dal padre; Suarez, Az., Pal., Salm. ecc.3. Così anche sono scusati i poveri che nella festa debbono faticare per alimentare se stessi o la famiglia: come anche per risarcire le vesti proprie, o de' loro congiunti4.

19. Per ragione anche della necessità si permette il faticare agli speziali di medicina, ed ai cuocitori di calce, di mattoni, di sapone, o vetro, e così anche ad altri la di cui opera incominciata una volta non può lasciarsi senza grave danno5. Perciò anche si permette il ferrare i cavalli di coloro che han da viaggiare, e l'accomodare gli aratri che debbon servire nel giuorno seguente6. Così anche l'accomodare le fontane, i ponti, le vie pubbliche, e simili. Così anche è lecito a' sartori in giorno festivo cucir le vesti (se non vi è altro tempo) per causa di nozze, di funerali e simili, come per esempio se un forestiere avesse bisogno di vesti decenti per quel luogo dove si trova: o ben anche se gli altri aspettassero le vesti promesse, e non portandole, essi sartori avessero a soffrirne grave incomodo. Lo stesso dicesi de' calzolari7.

20. Si permette anche a' panattieri pubblici il fare il pane ne' giorni di festa, sì per la consuetudine, come per la necessità del popolo; mentre v'è sempre pericolo, che ad ogni mancanza del pane il popolo faccia qualche commozione. Se poi la consuetudine permetta a tutti di fare il pane ne' giorni festivi, di ciò ne dubita giustamente Tamburrino; se non fosse, che vi concorressero più feste, e 'l pane cotto prima di quelle si rendesse poco atto, o pure se il pane fosse necessario all'uso di quel giorno: e lo stesso dee dirsi de pastillis, cioè delle paste lavorate8.

21. Così anche per evitare il danno si permette il raccogliere le biade, o il fieno, e (almeno per consuetudine) ancora i frutti, quantunque non necessari all'uso del giorno, acciocché meglio si conservino, specialmente se v'è pericolo che sian rubati, o contaminati dalla pioggia; che perciò in molti luoghi raccogliersi in tutti i giorni le ulive, le castagne o altri frutti selvaggi. Comunemente poi è lecito nelle feste far tutte quelle opere che son necessarie all'uso quotidiano della famiglia, come scopar la casa, accomodar i letti, lavare gli utensili di cucina, ecc.9.

22. Qui si dubita per 1. se la perdita di un gran lucro possa scusare chi fatica nella festa. Molti lo negano, come i Salmat., Roncaglia ecc. , perché dicono non esser lo stesso patire alcun danno, che perdere qualche lucro. Ma molti altri dottori anche gravi, come Suarez, Castropal., Gaetano, Sanch., Navarr.,


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Armilla, Holzm., Bonac., Viva, Elbel, Mazzotta ecc., probabilmente lo scusano, perché la l. un. c. de sentent. la perdita d'un lucro s'equipara ad un grave danno. Almeno può dirsi, che in tale circostanza il precetto della festa, ch'è umano, non obbliga con tanto incomodo1. E per la stessa ragione dicono molti dd., che per non perdere un lucro straordinario, può essere alcuno scusato anche dal sentir la messa; così Suarez, Castropalao, Mazzotta, ecc. Tuttavia all'incontro non sappiamo approvare l'opinione d'alcuni, che possa taluno partirsi nel sabbato per andar a caccia in qualche luogo, benché ivi non possa poi ascoltar la messa nella domenica. Altrimenti non però dicono molti autori di colui che si partisse il giovedì; ed altrimenti di coloro che per officio viaggiano, o portano le merci2.

23. Si dubita per 2. se sia permesso faticar nella festa affine di evitare l'ozio. Altri dd. il negano, altri l'affermano, come Laym., Silvio, Sa, Mazzotta ecc., quando la persona altrimenti stesse in pericolo di peccare, poiché (dicono), se scusa la necessità che riguarda il bene del corpo, tanto più dee scusare la necessità che riguarda il bene dell'anima. Questa sentenza io la stimo probabile nel solo caso, che la tentazione non potesse in altro modo superarsi, se non con applicarsi la persona alla fatica; ma questo caso non so se moralmente possa avvenire, almeno sarà rarissimo3.

24. VI. Scusa a faticar nella festa l'utilità del pubblico splendore o allegrezza; che perciò è lecito nelle vittorie, nascite o venute de' principi, il comporre teatri, fuochi, vesti ecc., purché non s'abbiano potuto prevenire ne' giorni antecedenti; mentre la consuetudine tali cose le permette, per esser questi segni di letizia moralmente necessari alla pace de' popoli4.

25. VII. La parvità della materia scusa almeno dal peccato grave. Ma qui si dimanda per 1. Quale sia la materia grave in faticare nella festa. Altri assegnano lo spazio di tre ore, ma quest'opinione è troppo larga; altri di una sola ora, è questa è troppo stretta; altri più comunemente lo spazio di due ore, e molti altri più delle due, per esempio due e mezza, come Valenza, Granado, Henriquez, Basseo, La-Croix, ecc. con Viva il quale asserisce, questa essere la sentenza più comune; anzi Viva e Mazzotta dicono che scusa anche maggiore spazio di tempo se vi concorre qualche sorta di necessità, la quale per altro sola non basterebbe a scusare5.

26. Si dimanda per 2. se pecchi gravemente un padrone che comandasse a dieci servi il faticare ciascheduno per mezz'ora. Se la fatica è nello stesso tempo, è sentenza comune che non pecca gravemente. Il dubbio sta se la fatica è successiva: altri vogliono che sia peccato mortale, nulladimeno è molto più comune la sentenza opposta con Sanchez, Bonac., Salmat., Roncaglia, Trullenchio, Viva ecc., che non ecceda la colpa veniale; ed abbastanza probabile, poiché un tal padrone non può peccare più che i medesimi servi, de' quali ciascuno in quella fatica certamente non peccherebbe più che venialmente. Altrimenti poi sarebbe se 'l padrone ordinasse allo stesso servo che faticasse più volte nel medesimo giorno, perché il tempo di quelle più ben si unisce a costituir materia grave6. Si avverta qui in fine, che nelle opere forensi la gravità della materia non tanto si prende dalla quantità del tempo, quanto dalla qualità dell'opera.




1 Lib. 3. n. 272.



2 2. 2. q. 122. a. 4. ad 3.



3 Lib. 3. n. 278. v. Quaer. 1.



4 N. 279.



5 N. 280.



6 N. 283.



7 N. 284. et 287.



1 Lib. 3. n. 285. et 286.



2 N. 303. in fin.



3 N. 286. v. An autem.



4 N. 288.



5 N. 275.



6 N. 276.



7 N. 290.



8 N. 298.



9 N. 277.



10 N. 290.



11 Ibid. v. Notandum.



12 N. 291. et 292.



1 Lib. 3. n. 293.



2 N. 294.



3 N. 296.



4 N. 297.



5 N. 300.



6 Ibid.



7 N. 303.



8 N. 299.



9 N. 298. v. Permittunt.



1 Lib. 3. n. 301. Castr. tr. 3. de leg. d. 5. p. 3. §. 2. n. 3. et Suar. eod. vit. l. 6. c. 7. ex n. 9.



2 Lib. 3. n. 301. v. Ob. Eamdem.



3 N. 302.



4 N. 304.



5 N. 305.



6 N. 306.






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