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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto III. Dell'obbligo di sentir la messa.

§. I. Come debba adempirsi quest'obbligo.

27. Dell'intenzione.

28. Dell'attenzione.

29. Chi nella messa dice l'officio ecc.

30. Chi celebra.

31. Chi si confessa.

32. Chi dormiglia, o raccoglie le limosine.

33. Della parva materia.


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34. Chi sente due mezze messe.

35. Del luogo donde può sentirsi la messa.

36. e 37. Degli oratorii, e dove possa celebrare il vescovo.

38. Se il vescovo può dispensare a celebrar nelle case private.

27. Questo precetto di sentir la messa in tutte le feste, si ha dal can. Omnes fideles, e can. Missas, de consecr. dist. 1. Ed obbliga tutti i fedeli che hanno l'uso di ragione. Per adempire quest'obbligo si richiedon due cose, l'intenzione e l'attenzione. Per 1. si richiede l'intenzione, cioè che la persona intenda di sentir la messa; poiché non soddisferebbe al precetto, chi v'assistesse per solo fine di veder la chiesa, di aspettar l'amico ecc., o vi stesse tenuto per violenza: dico per violenza, perché se taluno sentisse la messa per solo timor del padre o della madre adempirebbe già l'obbligo, quantunque peccherebbe per la mala volontà di lasciar la messa se potesse. In oltre basta aver l'intenzione di adempire l'opera comandata, e non importa che non s'abbia l'intenzione di soddisfare al precetto; onde chi già avesse ascoltata la messa ben ha soddisfatto, benché non avesse saputo esser quello giorno di festa (e lo stesso dicesi de' voti, giuramenti, e della penitenza sacramentale; purché l'opera promessa nel voto o ingiunta per penitenza, non si applichi per altro fine1). Anzi soddisfa, sebbene avesse avuta espressa intenzione di non voler adempire il precetto, secondo la sentenza comunissima, e più probabile di Suarez, Lessio, Sanch., Castropal., Tournely, Pontas, Valenzia, Vasquez,

La-Croix, i Salmat. ecc.2. La ragione è, perché chi volontariamente già adempie l'opera comandata, necessariamente ancora già soddisfa al precetto. Né osta la parità che adducono i contrari; cioè che siccome chi deve ad un altro cento scudi, e consapevole del debito gli dona cento, non resta egli liberato dal debito; così non resta liberato chi non vuole soddisfare al precetto. Ma la risposta è chiara: nel debito de' danari (e lo stesso dicesi nel debito del voto) l'obbligo dipende dalla propria volontà, onde ben può taluno, non ostante il pagamento, voler rimanere obbligato: ma nel caso nostro l'obbligo della messa dipende dalla volontà della chiesa, onde non può la persona da sé imporselo; e per tanto quando già l'adempisce, non può volere non adempirlo.

28. Per 2. si richiede l'attenzione (almeno virtuale o sia in confuso); cioè che la persona avverta ed attenda ad assistere come deve al sacrificio che si fa; onde non soddisfa certamente, chi vi assiste dormendo, o fuori dei sensi o ignorando ciò che si fa. Si questiona qui da' dottori, se nel sentir la messa si richieda l'attenzione interna. Molti autori lo negano, come Suar., Lessio, Lugo, Conin., Silv., Medina, Hurtad., Henriq., Renzi, La-Croix e più altri; mentre dicono, che per adempiere il precetto della messa non è necessario orare, ma basta assistervi colla presenza morale, intendendo con quella di onorare il Signore. Ma la sentenza più comune con s. Tommaso, Laym., Bonac., Spor., Salmatic., ed altri molti, vuole, che sia necessaria l'attenzione interna con attendere o a Dio (considerando per esempio la sua bontà, amore ecc.), o a' misteri della messa, o pure alle parole ed azioni del celebrante; bastando per altro (come dicono comunemente), che al principio la persona abbia intenzione di attendere internamente, non la rivochi con distrarsi volontariamente ed avvertitamente dalla messa: dico avvertitamente, perché se alcuno si distrae volontariamente, ma non avverte che si distrae dalla messa (lo stesso corre nella recitazione dell'officio), anche soddisfa, perché costui benché volontariamente si distrae, non si distrae però volontariamente dalla messa. Questa seconda sentenza io la stimo più probabile, e questa dee consigliarsi; ma non giudico improbabile la contraria, almeno dico, che stante l'autorità di tanti dd., che sono per la prima sentenza, si rende cosa molto


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dubbia, se vi sia questa legge della chiesa che obblighi i fedeli a sentir la messa anche coll'attenzione interna1.

29. Del resto comunemente si ammette, che ben soddisfa chi nella messa esamina la coscienza per confessarsi, o legge qualche libro spirituale (ma non già d'istorie, benché spirituali2); o pure recita l'officio, o la penitenza sacramentale, o altra orazione d'obbligo; perché ben può soddisfarsi nello stesso tempo a due precetti, quando le cose comandate non sono incompatibili, come dicono comunissimamente Suar., Bonac., Castropal., Sanch., Filliuc., Sa, Busemb., Salmatic. ecc. contro alcuni pochi3. Così anche soddisfano quei che servono la messa, assentandosi per addurre le cose necessarie, come l'ostie, il vino, l'incenso ecc., essendo tali cose ordinate allo stesso sacrificio; ma ciò s'intende, purché non s'esca dalla chiesa, o almeno non per lungo tempo4.

30. È probabile ben anche, che 'l celebrante possa ascoltare un'altra messa che si sta celebrando, perché mentr'egli celebra, già fa orazione. Così anche probabilmente soddisfa chi nella messa patisce qualch'estasi, che lo fa uscire da' sensi, perché allora l'anima già attende a Dio5.

31. Se poi soddisfi chi si confessa nel sentir la messa; molti dd. anche l'ammettono, purché in qualche modo il penitente attenda anche alla messa; così Castrop., Reginaldo, Molfeo, Hurtado, La-Croix, Elbel, Pichler, dicendo questi, che colla confessione già si onora Dio; e lo stesso dicono del confessore per mentre sente le confessioni. Ma noi seguitiamo la sentenza contraria di Lugo, Tambur., Bonac., Escob., Salmatic. ecc., per la ragione, che chi si confessa sta presente come reo, ma non già come offerente il sacrificio col sacerdote. Dicono tuttavia Lessio e La-Croix assolutamente, che ben soddisferebbe un servidore o un garzone, che non avesse altro tempo da confessarsi, poiché almeno per costui si presume allora la convivenza della chiesa6.

32. Soddisfa ancora, o almeno non manca in materia grave, chi nel sentir la messa (o in dir l'officio) oppresso dal sonno dormitat, cioè dorme leggiermente, purché avverta a ciò che si fa7. Probabilmente soddisfa ancora chi va per la chiesa raccogliendo le limosine, purché attenda alla messa. Chi poi confabulasse per una parte notabile della messa (checché si dica Busembao) diciamo colla comune che questi non soddisfa, perché il confabulare è distrarsi anche esternamente, il che certamente impedisce l'adempimento del precetto8.

33. Si dimanda per 1. Quale sia la parva materia nel precetto di sentir la messa. Altri stimano, esser parva materia l'omettere sino all'evangelio exclusive. Molti altri anche inclusive, come Azor., Lugo, Suarez, Laym., Castrop., Sa, Bonac., Holzm., Elbel, i Salmat., ecc., ed ancorché si omettesse il Credo, come dice Lugo con altri. La prima sentenza è più comune, e pare più probabile, ma la seconda non la stimiamo improbabile, perché secondo s. Isidoro la messa anticamente cominciava dall'offertorio. e' comune poi la sentenza con Suarez ed altri, che non sia materia grave l'omettere quel che si dice avanti l'epistola, e quel che si dice dopo la comunione, ancorché si lasciasse l'uno e l'altro. Come anche è comune all'incontro, che sia materia grave l'omettere dalla consacrazione sino al Pater noster, anche escluso il Pater noster; o pure il lasciar d'assistere alla consacrazione ed alla sunzione. Se poi sia grave il lasciare o la consecrazione o la sunzione, altri più comunemente l'affermano, anzi dicono esser grave, benché si lasciasse la consecrazione di una sola specie. Molti altri nondimeno, come Lugo, Suar., Hurtad., Fagund., Escob., Tam., Elbel, ecc. lo negano, poiché non costa (come dicono) se l'essenza del sacrificio consista nella consecrazione (secondo si vuole più comunemente), o pure nella sunzione (come


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vogliono Ledesma, Pignatelli ed altri con Alberto Magno). Tuttavia noi stimiamo più probabile la sentenza, che l'essenza del sacrificio consista nell'una e nell'altra insieme, così nella consecrazione come nella sunzione1. Dicono poi alcuni dottori, ch'essendo probabile, che l'essenza del sacrificio consista nella consacrazione, perciò dicono, ancora esser probabile, che se taluno giungesse all'ultima messa dopo la consecrazione, ma prima della sunzione, non sarebbe obbligato a sentire il restante. Ma noi teniamo il contrario col continuatore di Tournely e col p. Zaccaria2. La ragione si è, perché essendo ancor probabile l'opinione, che l'essenza del sacrificio consista nella sunzione, diciamo, che colui è tenuto a sentire il resto con assistere alla sunzione: poiché chi non può soddisfare certamente al precetto imposto di sentir la messa, che possiede, è obbligato almeno a soddisfarlo probabilmente se può; essendo che un tal obbligo di soddisfarlo probabilmente, vien naturalmente incluso nel precetto di soddisfarlo con certezza; dovendo soddisfarsi il precetto come meglio si può.

34. Si domanda per 2. Se soddisfa chi sente due mezze messe da due sacerdoti. Chi le sente nello stesso tempo, certamente non soddisfa; e l'opinione contraria fu dannata da Innocenzo XI. nella prop. 53. Ma se in diverso tempo molti ammettono che soddisfi, come Navar., Laym., Soto, Bonac., Sa, Castrop., ecc., per ragione, che tale assistenza, non già fisicamente, ma moralmente ben si termina ad un'intiera messa; sicché quelle due metà bastano all'unità dell'ossequio comandato dalla chiesa. Questa non neghiamo esser probabile, purché si assista così alla consacrazione, come alla sunzione dello stesso sacerdote; altrimenti poi non la stimiamo probabile con Suarez, Lugo, Azor., Coninch., Tambur., Sporer, ec. quando si ascoltasse una parte di messa colla consacrazione da un sacerdote, e 'l resto d'un'altra messa da un altro sacerdote, perché queste due parti non vagliono a costituire un intiero sacrificio3.

35. Si domanda per 3. In qual luogo si adempisce il precetto di sentir la messa. Si risponde, in qualsivoglia chiesa pubblica, ancorché non sia la parrocchia, come oggidì è certo per la comun consuetudine. E ben soddisfa, chi l'ascolta nel coro dietro l'altare, o per alcuna finestra che porge nella chiesa, ancorché non si veda il sacerdote, purché almeno per mezzo d'altri possa avvertirsi ciò che si fa. Ed ancorché si stia dietro a qualche muro o colonna del tempio: ed anche fuori della chiesa, purché stiasi unito al popolo che sta di dentro. Ammettono anche altri (e non improbabilmente), come Lugo, Escobar, Mazzotta, Sporer, Elbel, Dicastillo e Gobato, e non dissente Tournely, potersi adempire l'obbligo della messa con sentirla da qualche finestra della casa, benché vi sia la via per mezzo; purché si guardi l'altare, e poca sia la distanza, perché così anche moralmente si assiste: ammettono Lugo ed Escobar la distanza anche di 30. passi, ma questa giustamente non è ammessa da Tamburino e Gobato4.

36. Si è detto chiesa pubblica, perché negli oratorii privati non soddisfano tutti quei che vi sentono la messa, se non i padroni o loro congiunti che abitano nella stessa casa, e vivono a loro spese, benché alcuni dd. ammettono i fratelli e le loro mogli, ancorché facciano mensa separata), ed anche i servidori che da essi padroni sono alimentati, quantunque costoro abitino fuori di casa, come ammettono Pellizzario, Quarti, Diana,

La-Croix, Castropal., Tambur. e Mazzotta (contro Barbosa, Lezana, ecc.). Ma non già soddisfano i famigliari che non son necessari, come parla l'indulto5; e tanto meno gli estranei, come dichiarò Clemente XI. contro l'opinione di alcuni6.

37. Circa gli oratorii privati è bene avvertire qui più cose. Si avverta per


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1., che ne' medesimi non può celebrarsi in alcune feste principali, e queste sono Pasqua, Pentecoste, Natale, Epifania, Giovedì santo, Ascensione, Annunciazione, ed Assunzione di Maria, S. Pietro e Paolo, e 'l giorno di Tutti i Santi; così dal decreto della s. c. Ma questa limitazione non s'intende fatta per quegli oratorii che si concedono per ragione d'infermità1. Avvertasi per 2., che 'l nostro pont. Benedetto XIV. nella bolla, Cum duo nobiles, dell'anno 1740., ha dichiarato, che non possa celebrarsi la messa negli oratorii privati, se non vi assiste attualmente alcuna delle persone, a cui direttamente sta concesso l'indulto2. Avvertasi per 3., che nella bolla Magno, dello stesso pontefice de' 2. di giugno 1751. sta dichiarato, che attesa la formola solita di tali indulti in detti oratorii privati, non può celebrarsi una sola messa, essendosi ivi spiegato, che la parola una missa si deve intendere per unica3. Avvertasi per 4., non esser lecito amministrare il sacramento della penitenza negli oratorii privati senza licenza del vescovo, e senza giusta causa, come sta espresso nella citata bolla, Magno, al §. 20. Se poi si richieda la licenza del vescovo anche per la comunione; altri dicono di no, ma più comunemente altri l'affermano; ed ho trovato, che lo stesso Benedetto XIV. nell'epistola enciclica diretta a' vescovi della Polonia nel medesimo giorno di sopra 2. di giugno 1751. proibì darsi la comunione negli oratorii privati senza la licenza del vescovo. Avvertasi per 5., che tutto ciò corre per gli oratorii privati concessi dal papa per privilegio ad alcune persone, ma non già per quelli che son benedetti dal vescovo, e designati ad usi sacri ne' seminari, conservatorii, o spedali, o anche nelle case private; purché in queste l'oratorio o sia cappella abbia la porta alla via pubblica; poiché in tali oratorii ciascuno può celebrare e sentir la messa in qualsivoglia giorno, mentre questi son vere chiese pubbliche. E lo stesso corre degli oratorii de' religiosi e di quelli che si erigono ne' palagi de' vescovi e cardinali4. I vescovi poi possono celebrare, e far celebrare in tutte le case (anche fuori di diocesi) dove si trovano per causa o della visita, o di viaggio, o per la dimora fuor di diocesi che loro è permessa a iure, o dalla s. sede per qualche causa speciale; così si ha dalla bolla d'Innocenzo XIII., confermata da Benedetto XIII.5.

38. Se abbiano poi i vescovi la facoltà di dispensare a far celebrare qualche volta la messa nelle case private; si risponde che sebbene oggi per lo concilio di Trento6, e più espressamente per lo decreto di Clemente XI. sia tolta a' vescovi la facoltà che prima aveano in vigor del c. Missarum 11. de consecr. dist. di celebrare anche nelle case laicali; nulladimeno è molto probabile la sentenza, ed è comunissima con Navarro, Suar., Lugo, Castropal., Vasq., Coninch., Salm., Croix ecc., che ciò s'intende della licenza perpetua per modum habitus, ma non già a tempo per modum actus, intervenendovi qualche giusta causa particolare, e transitoria d'infermità o d'altro. Alcuni dd. ammettono ciò solamente per alcune volte l'anno; ma altri, come Holzmann, Elbel e Pasqualigo, il concedono per quante volte occorre qualche causa speciale, dicendo, che solamente è vietato a' vescovi il dar la licenza per modo d'abito, e per quante volte piaccia di servirsene al dispensato: e ciò viene anche approvato da Gallemarte nel citato luogo del tridentino: e non è irragionevole7.

Appendice circa gli oratorii privati.

È bene qui notare la forma de' brevi pontificii, con cui soglion concedersi gli oratorii privati; ed è la seguente: Clemens XIII. tibi N. N. dioecesis neapolitanae, qui (ut asseris) ex nobili genere


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procreatus existis, ut in privato domus tuae solitae habitationis oratorio existente in civitate N. et dioecesi N. ad hoc decenter (muro extructo) ornato, ab omnibus domesticis usibus libero, per ordinarium loci prius visitando et approbando, ac de ipsius, ordinarii licentia, eius arbitrio, duratura, unam missam pro unoquoque die, dummodo in eadem domo, celebrandi licentia, quae adhuc duret, alteri concessa non fuerit, per quemcumque sacerdotem ab eodem ordinario approbatum secularem, seu de superiorum suorum licentia regularem, sine tamen quorumcumque iurium parochialium praeiudicio, ac paschatis resurrectionis, pentecostes, et nativitatis Domini nostri Iesu Christi, nec non aliis solemnioribus anni festis diebus exceptis, in tua et familiae tuae, nec non hospitum tuorum nobilium praesentia celebrare facere valeas indulgemus. Non obstantibus etc. Volumus autem, quod familiares servitio tuo tempore dicto actu non necessarii ibidem missae huiusmodi interessentes, ab obligatione audiendi missam in ecclesia diebus festis de praecepto minime libera censeantur. Datum Romae etc.

Esaminiamo ciascuna delle sovraddette clausule. Clausula I. Tibi dioecesis neapolitanae. Qui si domanda per 1. Se il privilegiato, trasferendo il domicilio in altra diocesi, possa avvalersi del privilegio. L'affermano molti dottori1, poiché dicono, esser tal privilegio concesso non al luogo, ma alla persona per la sua nobiltà; onde perseverando già la stessa causa in altra diocesi persevera ancora il privilegio. Soggiungono poi, che quel tibi dioecesis neapolitanae non si appone tassativamente, ma dimostrativamente, cioè tibi qui es dioecesis neapolitanae, e ciò affinché il privilegio non possa usurparsi da alcun altro forse dello stesso nome. Ma ciò non ostante dee tenersi il contrario col p. Fortunato da Brescia2, il quale cita altri autori per sé. La ragione si è, perché presentemente negli esemplari de' brevi di tal privilegio, a differenza degli antichi, il nome della città non solo si applica alla persona, ma anche agli stessi oratorii, dicendosi: In privato domus tuae solitae habitationis oratorio existente in civitate N., ed alle volte vi si aggiunge anche il nome della diocesi. Dunque siccome il privilegio si limita circa la persona, così anche si limita circa il luogo. Oltreché, come ben dice il p. da Brescia3 (ed asserisce questa esser sentenza comune), quantunque ciò fosse dubbio, dee strettamente interpretarsi; poiché, generalmente parlando, i privilegi essendo favorevoli debbono largamente interpretarsi, ma non già quelli che derogano al ius comune, come è questo dell'oratorio privato; contro quel che dice Tamburrino4. Vedasi ciò che si dirà nel trattato de' privilegi al cap. XX. n. 7.

Clausula II. Qui (ut asseris) de nobili genere procreatus existis. Si avverta dunque, che non verificandosi la condizione della nobiltà, è certamente nullo il privilegio, mentre quella è posta come causa finale5. Se basti poi la nobiltà per ragion di privilegio, o di dignità, o sia grado acquistato, lo concedono alcuni6: ma lo nega il p. da Brescia, dicendo, che richiedesi la nobiltà propriamente di genere, giacché principalmente per questa il papa concede il privilegio: del resto sempre in ciò dee farsi distinzione da luogo a luogo.

Clausula III. Ut in privato domus tuae solitae habitationis oratorio in civitate N. existente ad hoc decenter (muro extructo) ornato, ab omnibus domesticis usibus libero.

Qui si domanda, se 'l privilegiato possa servirsi di tal privilegio, stando per breve tempo nella casa della sua villa. L'affermano Pignatello e Pasqualigo; ma giustamente anche lo nega Roncaglia7, attese le parole dell'indulto, dove dicesi: In privato domus tuae solitae


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habitationis, etc. La parola solitae esclude la casa di breve abitazione.

Indi qui si noti per 1. Che per le parole muro extructo, come probabilmente dicono alcuni autori1, non è necessario che vi sian quattro mura, le quali dividano l'oratorio, dagli altri luoghi; ma basta che per lo quarto muro si adatti un tappeto, o una tela che si chiuda e s'apra quando bisogna. Secondo poi l'uso di Napoli io ben so che per questi oratorii privati si approvano dall'arcivescovo gli armari di legno. Dico non però, che sempre dee osservarsi il decreto della s. c. dei riti fatto nell'anno 1661. a' 3. di dicembre, in cui si disse così: Habens indultum erigendi oratorium in propria domo, si quis voluerit ibi aedificare altare ligneum, non indiget facultate apostolica, dummodo altare cum sacro lapide parieti colligatum amovibile non sit, et altaris portatilis imaginem non praeseferat. Si noti per 2. in quanto alla parola ornato, che il luogo dell'oratorio, come dicono tutti, dee esser talmente adattato e distinto, che si discerna dagli altri luoghi destinati ad usi profani. Anzi ben dice Pasqualigo, che in questi oratorii privati conviene che l'ornamento sia più splendido che nelle chiese, dove il luogo da per sé chiama venerazione. Si noti per 3. in quanto alle parole, ab omnibus domesticis usibus libero, quel che dicono gli autori2, cioè che siccome nella chiesa in qualche caso di necessità può dormirsi, mangiarsi e far altre cose simili, tanto più ciò si permette nell'oratorio; e siccome facendosi tali azioni nella chiesa senza necessità non è più che colpa veniale, purché non si facciano per modo d'abito, come dice il p. Suarez con altri3; lo stesso tanto più dee dirsi dell'oratorio privato. Nel caso nondimeno che si trattasse l'oratorio per modo d'abito, come luogo profano, vogliono i dottori4, che quel luogo diventi inetto, e cessi il privilegio; almeno, come dicono altri5, vi bisogna nuova approvazione dell'ordinario. Se poi sia illecito sovra il tetto dell'oratorio dormire e fare simili azioni profane, lo negano gli autori quasi comunemente6, dicendo, esser ciò di sola convenienza, ma non di precetto; mentre chi dorme sul tetto della chiesa, dorme già fuori della chiesa. È vero nonperò, che s. Carlo Borromeo ciò lo proibì nella sua diocesi. Del resto dice il p. Gattico7, che ciò può permettersi in alcuna casa, dove per la strettezza non potesse altrimenti provvedersi.

Clausula IV. Per ordinarium loci prius visitando et approbando, ac de ipsius ordinarii licentia eius arbitrio duratura. Si noti per 1. Che l'ordinario, avendo approvato una volta l'oratorio, non può appresso impedire, che ivi si celebri, come porta deciso Barbosa8. Ciò nondimeno s'intende, quando non v'è giusta causa; perché essendovi giusta causa, ben può sospendere la celebrazione in vigor delle suddette parole, eius arbitrio duratura.

Clausula V. Unam missam pro unoquoque die, dummodo in eadem domo, celebrandi licentia, quae adhuc duret, alteri concessa non fuerit. Già si è detto di sovra al n. 37., che per le parole unam missam, s'intende unicam, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella sua bolla, Magno. Per le parole poi, dummodo in eadem domo, ecc., avvertasi, che quantunque uno de' padroni avesse ottenuto l'oratorio nel suo appartamento separato, ma della stessa casa, invalidamente l'altro padrone impetrerebbe il privilegio.

Clausula VI. Per quemcumque sacerdotem ab eodem ordinario approbatum secularem, seu de superiorum suorum licentia regularem. Qui si noti, non esser necessaria alcuna approvazione speciale per celebrare negli oratorii privati, perché oggidì ordinariamente i sacerdoti sogliono ivi celebrare in virtù


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d'una generale approvazione, che vi è secondo la consuetudine1.

Clausula VII. Sine tamen quorumcunque iurium parochialium praeiudicio. Per questa clausula negli oratorii privati non posson dinunziarsi matrimoni e cose simili. Se poi in essi possano amministrarsi i sacramenti della penitenza e dell'eucaristia, vedasi ciò che si è detto di sovra al detto n. 37. circa fin.

Clausula VIII. Paschatis resurrectionis, pentecostes, et nativitatis Domini nostri Iesu Christi, nec non aliis solemnioribus festis diebus exceptis. Si avverta con Gavanto2, che sotto il nome di pasqua e pentecoste vien solo il primo giorno, non già gli altri due. Quali altri giorni poi si comprendano sotto le parole, solemnioribus festis, già si è detto allo stesso n. 37.

Clausula IX. In tua et familiae tuae, nec non hospitum tuorum nobilium praesentia celebrare facere valeas etc. Anche di sovra al detto n. 37. si è notato, che per le parole, in tua et familiae tuae praesentia, s'intende, che non può celebrarsi, se non assiste una delle persone, a cui principalmente è stato concesso l'indulto, siccome Benedetto XIV. ha dichiarato. Sotto la parola familiae vengono tutti i consanguinei ed affini, almeno sino al quarto grado; purché abitino nella stessa casa, e vivano a spese del privilegiato, come vogliono più comunemente i dottori3.

Clausula X. Volumus autem, quod familiares servitio tuo tempore dicto actu non necessarii ibidem missae huiusmodi interessentes ab obligatione audiendi missam in ecclesia diebus festis de praecepto minime liberi censeantur. Acciocché dunque i servi godano del privilegio, si richiede per 1., che non solo vivano a spese del padrone, come si è detto, ma ancora che attualmente stiano al suo servizio, come si ha dal c. Sicut nobis, de verb. sign. in 6. Per 2. non basta che stiano al continuo servizio del padrone, ma richiedesi, che sieno attualmente necessari in tempo della messa. Tiene Pignatelli4, che i servi utili anche possano riputarsi in qualche modo necessari; almeno dice il p. Gattico, se son necessari al conveniente decoro del padrone: il p. da Brescia nega e l'uno e l'altro, per lo principio di sovra già posto, che questo privilegio dee strettamente interpretarsi, come derogante al ius comune; solamente egli ammette col detto p. Gattico un solo servo, che si reputi moralmente necessario per le cose che possono occorrere in tempo che si dice la messa.

Si domanda poi se godano del privilegio quei servi, che vivono già a spese, o sia col salario del padrone, ma abitano fuori di sua casa. Altri lo negano, ma più comunemente altri l'affermano5; e non improbabilmente, sempre che il servo continuamente serve in casa del padrone ed attualmente, come si è detto, è necessario in tempo della messa.

§. II. Delle cause che scusano dall'obbligo di sentir la messa.

39. Scusa l'impotenza, cioè degl'infermi, scomunicati, carcerati, custodi ecc.

40. De' servi, figli e mogli costrette ecc.

41. Scusa il grave incomodo.

42. Scusa l'uso.

43. Se per lo scandalo ecc. o per un gran lucro o per confessarsi può lasciarsi la messa.

39. Scusa dal precetto della messa qualsivoglia causa d'impotenza o reale o mortale, cioè che apportasse grave danno o grave incomodo spirituale o temporale alla persona propria o del prossimo. Onde per 1. Sono scusati gli infermi, che uscendo di casa possono patirne notabil nocumento, o grave dolore, o dilazione al guarimento. Nel dubbio poi ben può l'infermo acchetarsi al giudizio del medico, o del superiore, o d'altro uomo prudente; ed anche al giudizio proprio, se egli può


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ciò prudentemente giudicare; e quando si tratta di grave danno, anche perseverando il dubbio, l'infermo probabilmente è scusato, poiché in tale dubbio prevale il precetto naturale di conservar la sanità1. Per 2. Sono scusati gli scomunicati e i carcerati, i quali non son tenuti a procurar l'assoluzione o la libertà per sentir la messa, come dicono molti dd. Ma io non gli scuserei, come meglio dicono altri, se potessero ottener l'assoluzione o la libertà con incomodo leggiero: ovvero se essi a posta trascurassero di ottenerle, per non rendersi obbligati ad ascoltar la messa2. Per 3. Sono scusati i custodi delle città, e degli eserciti, o delle case, o delle greggi, o de' bambini (non potendo lasciarli senza pericolo, né portali seco senza notabil disturbo della chiesa); di più coloro, che probabilmente temono d'esser carcerati andando alla chiesa, e quelli che debbono necessariamente assistere agl'infermi, per dar loro i rimedi o il cibo a tempo opportuno, o che non possono lasciarli senza gran loro disturbo3.

40. Per 4., sono scusati i servi, quando fosse necessaria la loro opera per evitare un grave incomodo de' padroni. Debbono tuttavia questi servi procurare (se possono) di sentir la messa con qualche incomodo leggiero, v. g. con diminuir qualche poco il sonno, con uscire più presto di loro di casa, ecc. Ma se l'opera loro non fosse necessaria per quel tempo in cui debbono sentir la messa, non sono scusati, se non in caso, che altrimenti avessero a patirne grave indignazione, o grave incomodo, v. gr. d'esserne mandati, e non potessero facilmente e presto trovare altro padrone. Lo stesso dicesi de' figli costretti da' genitori, e dette mogli costrette da' mariti a lasciar la messa, o a faticar la festa; essi sono scusati se temono un grave incomodo, o indignazione4.

41. Per 5. sono scusati i naviganti, e i viaggianti, se col sentir la messa dovessero patirne grave incomodo5. Per 6. scusa la notabile distanza della chiesa. In ciò debbon ponderarsi le circostanze della persona; del tempo, e del luogo, ma ordinariamente parlando, come dicon Suar., Castrop., Filliuc., i Salmat., Trullench., Croix, Mazzotta, ed altri, scusa la distanza di tre miglia, o sia il viaggio a piè d'un ora e un quarto; e meno, se 'l tempo fosse piovoso o nevoso, o vi fosse altra causa scusante6.

42. Per 7. scusa l'uso secondo i luoghi di non uscir di casa per sei settimane nel tempo susseguente al parto, o per un mese di tempo di lutto per la morte del marito, ed anche di sorella, o figlia, come dicono il p. Suarez, ed il Mazzotta. Ma quelle persone che già escono di casa, elleno per dette cause non sono scusate dalla messa. Per niun conto poi può esser lecita la consuetudine di non far uscire le zitelle a sentir la messa, acciocché non compariscano in pubblico. Sono bensì scusate le donne, che non hanno le vesti, o servi, o compagne convenienti al loro stato; ma queste sono obbligate, se possono, a sentire la messa prima di farsi giorno, o in qualche chiesa rimota di poco concorso. Lo stesso dicesi di qualche zitella inhoneste praegnante. Alcuni dd. scusano le zitelle, se vi fosse una sola messa, e dovessero in quella farsi le pubblicazioni per le loro nozze; ma ciò non può ammettersi, se non solo ne' luoghi, dove tale fosse l'uso, o pure nel caso che la donzella avesse da ciò a patirne un rossore insoffribile; il che difficilmente occorre7.

43. Per 8., può anche scusare una donna il pericolo d'esser disonestamente desiderata; ma diciamo, ch'ella non sarebbe obbligata perciò ad astenersi dalla messa più che per una o due volte8. Per ultimo può probabilmente scusare la perdita d'un gran lucro, come si disse in caso simile al num. 22. E così anche possono scusarsi i vetturali, calessieri, molinari, o altri che per sentir


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la messa dovessero soffrirne grave danno, o la perdita d'un lucro straordinario1. Così anche può scusarsi chi lasciasse la messa per impedire qualche grave peccato, o danno, o per confessarsi, ed altrimenti dovesse restar lungo tempo in peccato mortale. Ma non è lecito il lasciar la messa per qualche opera non di precetto, ancorché di maggior merito2. Se poi il pellegrino sia tenuto a sentir la messa, ch'è di precetto speciale nel luogo dove si trova, ancorché vi dimorasse per un sol giorno, si osservi quel che si è detto al cap. II. n. 41.

44. Si avverta, che il ss. p. Bened. XIV. nel breve, Cum sicut, dato a' 22. di dicembre 1748., ne' due regni di Napoli e della Sicilia ha permesso di faticare nelle feste, eccettuandone la dom. di Pasqua, di Pentecoste, e tutte le altre domeniche; di più il giorno della Circoncisione, dell'Epifania, Ascensione, Corpo di Cristo, Natale, Purificazione, Annunziazione, Assunzione, Nascita, e Concezione della B. V. Maria immacolata; di più il giorno di s. Pietro e Paolo, di tutt'i Santi, e del padrone principale di qualunque città, o luogo della diocesi. Nelle altre feste vuole che i fedeli sien tenuti solamente a sentir la messa.




1 L. 1. n. 163.



2 Lib. 1. n. 164., et fusius lib. 4. n. 617.



1 Lib. 3. n. 313.



2 N. 314.



3 N. 309.



4 Ibid. v. Satisfaciunt.



5 N. 315.



6 N. 314.



7 N. 316.



8 N. 317.



1 Lib. 3. n. 310.



2 Ibid. Qu. 2.



3 N. 311.



4 N. 312.



5 N . 319.



6 N. 359. Not. III. in fin. decr. Clem.



1 Cit. n. 359. v. Ex quo, et ex al. dec. s. cong. quod affert p. Zach. ap. Croix l. 6. p. 2. ad n. 271.



2 Lib. 3. n. 319. v. Nomine Tua.



3 Ibid. v. Nota.



4 Lib. 6. n. 357.



5 N. 358.



6 Sess. 22. in decr. de cel. miss.



7 Lib. 6. n. 350.



1 Barbosa de iur. eccles. lib. 2. c. 8. n. 16. Pasqual. de sacr. miss. qu. 629. La-Croix l. 6. p. 2. n. 269. cum Silv. Bonac. et aliis.



2 P. Fortunatus a Brixia de or. dom p. 62.



3 Loc. cit. c. 3. annot. l. p. 91.



4 Tamb. meth. cel. Miss. l. 1. c. 6. §. 4. n. 31.



5 Vide Tamb. loc. cit. §. 4. n. 5.



6 Pasq. et Cler. cum Pign. t. 6. cons. 98. n. 100.



7 Ronc. de sacr. miss. c. 5. q. 3. v. Quarto.



1 La-Croix l. 6. c. 2. n. 266. Tamb. l. c. n. 8.



2 Sa V. Ecclesia, n. 3. et Tamb. n. 8.



3 Suar. de relig. tom. 1. l. 3. c. 5.



4 Pasqual. q. 618. n. 8. cum aliis.



5 Tambur. ex Castropal.



6 Ronc. de sac. miss. c. 5. q. 3. v. Primo, cum Pign. et Croix n. 266. cum Quart. et Tamb. n. 9. v. Illud vers. ex Sanch. et Glossa in c. un de cons. eccl. in 6.



7 Gat. de orat. dom. c. 33. n. 6.



8 Barb. in Tr. sess. 22. dec. de obs. in cel. n. 19.



1 Tamb. loc. cit. n. 23.



2 Gavant. part. 1. tit. 10. §. Sciendum.



3 Pignatell. cons. 98. n. 95. Pasqual. q. 590. Ronc. de sacr. miss. c. 5. q. 3. v. Sexto Croix l. 3. p. 1. n. 626. P. a Brix. p. 8. cont. Fel. et Tamb.



4 Pignatell. cons. 98. n. 107.



5 Pelix. manual. tract. cap. 2. sect. 2. q. 22. Mazzott. Gattic. et Castropal. Quart. et alii apud Croix lib. 6. d. 2. n. 272. contra Bonac Barbo. Lex. etc. apud. Croix.



1 Lib. 3. n. 325.



2 Ibid. v. Excommunicatus.



3 N. 326.



4 N. 327.



5 N. 328.



6 N. 329.



7 N. 330.



8 N. 331.



1 Lib. 3. n. 332.



2 Ibid. v. Non excusatur.






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