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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Capo VII - Avvertenze sul quarto precetto.

Punto I. Dell'obbligo de' figli.

1. Dell'amore a' genitori.

2. Della riverenza.

3. Dell'ubbidienza.

1. I figli son tenuti di portare a' loro genitori (come anche i sudditi a' lor superiori) amore, riverenza, ed ubbidienza. Onde peccano gravemente per I. contro l'amore, 1. se gli abborriscono, o desiderano loro male (nel che peccano doppiamente, contro la giustizia, e contro la pietà). 2. Se loro impediscono con modi ingiusti di far testamento. 3. Se senza giusta causa gravemente li contristano. 4. Se non li soccorrono in grave necessità temporale o spirituale, specialmente se trascurano di far loro prendere i sagramenti in pericolo di morte3.

2. Per II. peccano gravemente contro la riverenza. 1. Se li percuotono anche leggiermente, o fan segno di percuoterli. 2. Se in presenza li contraffanno (o, come suol dirsi, loro fan gabbo). 3. Se mandano loro imprecazioni in lor presenza, o gl'ingiuriano, chiamandoli pazzi, ubbriachi, bestie, scellerati, fattucchieri, ladri. Il chiamarli poi vecchi, ignoranti, storditi, e simili, non dee condannarsi assolutamente di colpa mortale, se non quando quelli gravemente se ne contristassero4. Si è detto in loro presenza, perché se 'l figlio contraffacesse i genitori o mandasse loro imprecazioni (senza animo pravo) stando da lungi, non saprei condannarlo di colpa grave5.

3. Per III. peccano gravemente contro l'ubbidienza, 1. Se contro la loro volontà prendono mogli indegne con disonore della famiglia (si osservi in ciò quel che si dirà parlando de' sponsali al capo XVIII). 2. Se rubano in materia grave le robe di casa; del che si osservi ciò che si dirà parlando del furto al capo X. n. 32. 3. Se disubbidiscono a' genitori in cose gravi e giuste ad essi comandate (con precetto espresso, e seriamente dato, come dicono Roncaglia, Holzmann, e Sporer), v. g. di non giuocare a' giuochi proibiti, non uscir di notte, non conversare con donne, e mali compagni, e simili6. Si è detto in cose giuste, perché circa poi l'elezione dello stato non sono i figli obbligati di ubbidire a' genitori, come dice san Tommaso7: Non tenentur nec servi dominis, nec filii parentibus obedire de matrimonio contraendo, vel virginitate servanda.

Onde i genitori, come diremo nel punto seguente, se impediscono i figli dal prendere un decente stato, o se li forzano a prendere qualche stato contro loro voglia, peccano gravemente.




3 N. 333.



4 N. 334.



5 Ibid. v. Absolute.



6 N. 535.



7 2. 2. q. 104. a. 5.






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