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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto II. Dell'uccisione del prossimo.

9. 10. Dell'uccisione per autorità pubblica.

11. Per difesa propria.

12. Dell'invasor dell'onore.

13. Delle robe.

14. Della pudicizia.

15. e 16. Per difesa del prossimo.

17. Del prevenir l'aggressore.

18. Dell'adultero ecc.

19. Dell'uccisione dell'innocente.

20. Dell'aborto.

21. Se incorrono la scomunica le pregnanti ecc.

22. Della dubbia animazione del feto.

23. e 24. Se possa la madre prendere la medicina con pericolo d'aborto.

9. A niuno è lecito uccidere un altro uomo, se non già o per autorità pubblica, o per difesa propria. Per l'autorità pubblica possono certamente uccidersi i rei condannati, ed anche i proscritti (volgarmente fuorgiudicati), purché si stia nel territorio del principe, proscribente. Del resto neppure a' satelliti è lecito di uccidere il malfattore, che fugge o resiste, benché condannato già a morte, se di ciò non abbiano special mandato dal principe. Questo mandato per altro ben può darlo il principe, quando il reo fosse già condannato, o convinto, o bastantemente diffamato d'alcun delitto capitale, e lasciandolo fuggire, si potessero da lui temere mali maggiori, come dicono Laymann, La-Croix, Elbel, ed altri5. All'incontro non può comandar il principe l'uccisione d'un reo, che già sta ritenuto in carcere, e non ancora è stato condannato, quantunque costasse per privata scienza, che merita la morte; purché (limitano i Salmaticesi) il di lui delitto non fosse notorio, o vi fosse pericolo di sedizione trattenendosi la giustizia, o pure v'intervenisse disonore del principe nel condannarlo giuridicamente6.

10. Si notino qui due cose. La prima che non possono i chierici, benché abbiano la podestà laicale, condannare alcuno alla morte se non ne hanno l'espressa dispensa dal papa. Per altro i vescovi che hanno il dominio temporale d'alcun paese, nelle cause di sangue ben posson commettere la loro podestà a' secolari; così Bonac., Trullench. e Salm. con s. Tommaso7. La seconda, che il giudice è tenuto sotto colpa grave a concedere al condannato a morte il tempo di confessarsi, ed anche di comunicarsi, purché (parlando della comunione) non si tema altrimenti grave danno; poiché allora obbliga il precetto divino, stando il reo veramente in articolo di morte; sicché ben può egli comunicarsi anche non digiuno, come dicono Suarez, Lugo, Navar., Salmat.,


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ec. Se poi il reo si ostinasse a non volersi confessare, dopo l'ammonizione ben può eseguirsi la giustizia. Bonac., Trullench., Salmat., ec.1.

11. In oltre per la propria difesa anch'è permesso l'uccidere l'ingiusto aggressore della vita, purché si faccia cum moderamine inculpatae tutelae, cioè che non s'inferisca più danno al prossimo di quello ch'è necessario per evitare il proprio. Ciò è lecito per ogni legge umana e divina, come dicono s. Tommaso2; ed erra positivamente l'autore moderno del catechismo, dicendo che s. Tommaso con s. Agostino negano esser lecito l'uccidere l'aggressore per difesa della propria vita; s. Tommaso espressamente ivi dice il contrario, scrivendo: Nec est necessarium ad salutem, ut homo actum moderatae tutelae praetermittat ad evitandam occisionem alterius. Dice solo (e così spiega s. Agostino), che nell'uccidere non può intendersi la morte altrui, ma solo la difesa propria. Lo stesso dice il catechismo romano3, e tutti i dd., e si ha espresso nel cap. Si vero, 3. de sent. excomm., dove si dice: Cum vim vi repellere omnes leges omniaque iura permittant. osta il dire, che deesi preferire la vita spirituale del prossimo alla vita temporale propria: perché quest'ordine di carità (come rispondono il Petrocorense, il Lessio e gli altri dottori comunemente) allora corre, quando la vita propria è assolutamente necessaria alla salute spirituale del prossimo, che sta in estrema necessità (per esempio, se 'l bambino sta in pericolo prossimo di morir senza battesimo, allora v'è l'obbligo di dar la vita per battezzarlo): ma non quando l'aggressore stesso volontariamente si mette al pericolo di dannarsi, poiché allora la sua perversa volontà non può togliere agli altri il ius che hanno di difender la loro vita4.

12. E quest'è la ragione ancora, per cui dicono comunemente Navar., Azor., Molin., Less., Vasq., Laym., Lugo, Roncaglia, Tapia, Cardenas, Filliuc. ed altri molti, contro d'alcuni pochi, esser permesso ad un nobile secolare l'uccidere, non per vendetta, ma solo per difendersi da chi volesse gravemente offenderlo nell'onore, e non già colle sole parole (perché alle parole con altre parole può ripararsi, per esempio rispondendo, ch'egli è un bugiardo ec.), ma anche co' fatti, v. gr. con calci, schiaffi o simili ingiurie gravi reali, che fatte una volta non possono più risarcirsi, se non col ripercuotere, il che all'incontro è certamente illecito, come si ha dalla propos. 30. dannata da Innocenzo XI., perché allora non sarebbe più difesa, ma vendetta. Onde fatta che è l'ingiuria, non è più lecito ferire il percuziente, se non fosse solo per impedire altre nuove percussioni, che oltre la contumelia apportassero grave lesione al corpo, e non vi fosse altro modo per difendersi da quelle. Si è detto poi, ad un nobile secolare, perché non è lecito ciò a' plebei, né a' chierici, o religiosi, a' quali non è ignominia la fuga, e perciò son tenuti a fuggire, sempre che possono senza pericolo della vita5. Del resto anche parlando de' secolari, saggiamente dice Silvio, che in pratica rarissimo è il caso, in cui sarà mai lecito di avvalersi della predetta sentenza, dicendo: Etiamsi honor sit bonum praestantius quam divitiae, aut nullum, aut rarissimum arbitramur esse casum, quo pro defensione solius honoris liceat aggressorem interficere6.

13. Per la stessa ragione dicono anche comunemente s. Anton., Suar., Soto, Gaetan., Less., Bon., Lugo, Roncaglia, i Salmat. ed altri, esser lecito ancora uccidere il ladro d'una roba di gran momento, sempreché essendo avvisato il ladro a non rapirla, o pure a lasciarla se non vuole essere ucciso, quegli ostinatamente ricusa. Lo stesso scrive s. Antonino dicendo: Item licita est defensio cum moderamine, non solum pro persona, sed etiam pro rebus sibi depositis et commodatis, et etiam pro


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rebus amicorum et propinguorum suorum, eos scilicet adiuvando1. Lo stesso tiene Silvio, dicendo, esser lecito uccidere l'aggressore delle robe, si sint magni momenti, et non possint aliter aut defendi, aut recuperari quam per mortem diripientis. E di questa sentenza è certamente ancora s. Tommaso2, il quale per provare, che sia lecito il difender la vita coll'uccisione dell'aggressore, rapporta il testo dell'esodo3: Si effringens fur domum, seu suffodiens inventus fuerit, et accepto vulnere mortuus fuerit, et accepto vulnere mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis. E poi soggiunge il santo: Sed multo magis licitum est defendere propriam vitam, quam propriam domum. osta (come dicono) quel che sta nell'esodo dopo le parole citate: Quod si orto sole hoc fecerit, homicidium perpetravit, et ipse morietur. Perché risponde Cornelio a Lapide in detto luogo, non dirsi ciò perché il giorno non v'è pericolo di morte, ma perché di giorno può meglio conoscersi il ladro, e ricuperarsi la roba in giudizio; di più perché di giorno può meglio discacciarsi il ladro, chiamando i vicini in aiuto. Lo provano ancora dal cap. Dilecto, de sentent. excom. in 6., dove si dichiara lecito il difendere i beni così colla spada temporale, come colla spirituale4. Si è detto nonperò, se la roba è di gran momento, perché non basta il valore, non solo di un aureo (cioè ducato), come dicea la propos. 31. dannata da Innocenzo XI., ma né anche di otto e dieci ducati. Dicono Molina, Vasq. ed i Salmaticesi, esser già gran somma quella, la cui perdita apporta notabile danno. Cardenas dice, che la somma di 40. ducati è grande a rispetto d'ognuno. Ma Viva ed Elbel con Natale Alessand.5 stimano a tal proposito gran somma quella sola che tolta, mancherebbe a taluno il sostentamento per sé e per li suoi. Neppure poi mi accordo all'opinione di alcuni dd., che possa un nobile difendersi colle armi dal ladro, che volesse per violenza togliergli qualche cosa anche minima, per riguardo dell'ingiuria; perché questa in tale occasione non mi pare ingiuria talmente grave, per cui possa darsi la morte al ladro, come ben dicono Diana ed i Salmaticesi6. All'incontro, secondo la sentenza più probabile di Lugo, Lessio, Busem., Tanner, Malder. (contro i Salmat., Bonac., ec.) lecitamente può il padrone uccidere il ladro, che vuole impedirgli di ripigliarsi la roba furata (ma del valore descritto già di sopra), quando non v'è altro modo di ricuperarla; poiché allora il ladro anch'è vero invasore7. E ciò ch'è permesso a' laici per difender i loro beni, esser lecito ancora a' chierici e religiosi dicono comunissimamente Lugo, Becano, Lessio, Tanner, Salmat., Elbel, Busemb., ec. per lo cit cap. Dilecto8. Né questi allora incorrono l'irregolarità, come si prova9. E quella difesa che può fare il padrone per sé, può farla ancora per li suoi servi; Navar., Lugo, Laym., Sporer, Salmat., Elb., ec.10.

14. Se poi è lecito l'uccidere l'invasore delle robe, tanto più è lecito il difendersi colle armi dall'invasore della pudicizia, quando non v'è altro mezzo, come dicono i dd. anche comunemente col p. Cuniliati, autore moderno, il quale anche per questa sentenza adduce il testo di s. Antonino, che scrive: Quia mulier utitur iure suo naturali, quo licet vim vi repellere; et magis tenetur saluti suae providere, quam alienae, nam exponit se periculo consentiendi actui peccati, permittendo se opprimi propter difficultatem resistentiae voluntatis11. E sebbene, quando il fatto è già succeduto, non è lecito il castigar l'invasore; nonperò bene avverte il cardinal de Lugo, esser lecito, ed io aggiungo ancora spediente, che la donna offesa (purché lo faccia immediatamente dopo l'oltraggio ricevuto, e non per vendetta) procuri d'insultare


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il suo oltraggiatore con pugni e schiaffi (ed anche come dicono altri, con qualche ferita, ma non grave, né pericolosa) acciocché faccia conoscere la sua costanza, e il disgusto inteso, e così quegli un'altra volta non ardisca oltraggiarla di nuovo1.

15. Siccome è lecito difender la vita propria, così anche la vita del prossimo innocente, anche colla morte dell'ingiusto aggressore, come insegna s. Tommaso2, e gli altri comunemente. Né osta il dire, che 'l prossimo può cedere al diritto di difendersi, perché sebbene può egli cedere al diritto di difendersi, non può cedere però alla sua vita, della quale non ne ha il dominio. I magistrati ed ancora i satelliti a ciò condotti son tenuti per giustizia a difendere la vita degl'innocenti, ed anche con pericolo della loro vita, quando si tratta di ben comune, come sarebbe di toglier via i ladroni pubblici: così Lessio e i Salmaticesi. Dicono poi i Salmaticesi con Navar., Bonac., ec., che ancora i privati son tenuti ad uccidere l'aggressore dell'innocente, se 'l possono senza grave incomodo; ma più probabilmente ciò lo negano Lessio e Lugo, perché praticamente non può succedere l'uccidere un uomo senza grave incomodo e senza un grave orrore, qual'è l'imbrattarsi le mani di sangue umano. Ne eccettuano nulladimeno i dd. se l'assalito fosse persona necessaria al ben pubblico, o fosse genitore, figlio, o fratello3.

16. Così anche dicono comunissimamente Lessio, Filliuc., Bonac., Lugo, Salmat., Trullench., ec., esser lecito l'uccidere l'aggressore della pudicizia, o dell'onore del prossimo, se quegli vuole offenderlo co' fatti, come si è detto al n. 12. Ma in quanto alla pudicizia, ciò non s'intende quando la donna vi acconsentisse espressamente o tacitamente; eccettoché s'ella (come dicono Lessio, Salmat., Sporer ed altri) fosse tua stretta parente, e tu non potessi in altro modo che con ferir l'aggressore evitare il tuo disonore4. E così ancora dicono s. Antonino, Lessio, Navar., Bonac., Lugo, Molina e Salmat., esser lecito il difender la roba di gran valore dell'innocente colla morte dell'invasore, quando non v'è altro mezzo; poiché in tutti questi casi vale sempre la stessa ragione mentovata al principio, che l'ordine della carità in preferir la vita del prossimo ai beni temporali corre solo quando il prossimo sta in estrema necessità, ma non quando egli volontariamente vuol soggiacere al pericolo di sua morte5. Si avvertano poi qui la proposizione 18. dannata da Aless. VII. e le altre 30. 31. 32. 33. dannate da Innoc. XI.

17. Si questiona per I. Se sia lecito alcuna volta il prevenir l'aggressore della vita, ed ucciderlo. Vi sono due sentenze opposte, ma queste ben si conciliano da Soto, Azorio, Covarr., Roncaglia, Busemb., Salmat., ec., i quali dicono, che se alcuno è moralmente certo, che 'l nemico è determinato ad ucciderlo, per esempio sa certo, che abbia già apparecchiate l'armi a questo fine, o pure che abbia commessa già l'uccisione all'assassino, allora ben può prevenire, se in altro modo non può sfuggire le insidie, e 'l pericolo della sua morte. Altrimenti poi, se di ciò ne avesse solo qualche sospetto; mentre non è giusto il privare il nemico di vita per un semplice dubbio timore6.

18. Si questiona per II. Se sia lecito all'adultero per difesa della sua vita uccidere il marito che l'assalisce. L'adultero è obbligato certamente a fuggire se può, poiché in tal caso il fuggire anche al nobile non è vergogna; almeno non è vergogna grave. Ma se non potesse egli fuggire senza pericolo della vita, altri dd. lo fan reo, se uccide, altri no. Noi distinguiamo con Suarez, Laymann, Castropal., Coninch., Salmat., Roncaglia, Sporer, ec. così: se egli ha preveduto già il prossimo pericolo dell'assalimento del marito, e temerariamente voglia eseguire la sua


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prava intenzione, allora non può scusarsi dall'omicidio, e dalla irregolarità, perché allora l'adulterio è prossimo pericolo dell'omicidio, come si dirà parlando delle censure al capo XIX. Altrimenti poi se 'l pericolo fosse rimoto, procedendo l'adultero con cautela1.

19. Si questiona per III. Se qualche volta sia lecito uccidere l'innocente. Direttamente non è lecito mai; ma indirettamente è lecito in certi casi. Per 1. Se 'l tiranno minaccia l'eccidio della città se non si uccide l'innocente, non è già lecito l'ucciderlo, ma è permesso il consegnarlo al tiranno, quando colui ricusa di presentarglisi, come dicono probabilmente Molina, Lessio, Laymann, Lugo, Filliuc., Busemb. contro Soto, ec., perché allora egli è obbligato a presentarsi per evitare il danno comune; onde quando ricusa si fa reo, e come reo ben può la repubblica consegnarlo2. Per 2. Se taluno fuggendo a cavallo non può scampar la morte dal nemico che lo perseguita, se non colla morte del bambino che si trova in una stretta via, ben può quegli fuggire, purché il bambino sia battezzato, Sanch., Less., Lugo, Fill., Busemb., Salmat., Prado ed altri comunemente3. Per 3. è lecito nella guerra indirizzare i cannoni o altri stromenti verso il luogo de' nemici, quantunque gl'innocenti avessero a patirne la morte; Lessio, Busemb., ec.4.

20. Si questiona per IV. Se mai sia lecito esser causa dell'aborto. Procurare l'aborto di proposito, certamente è sempre illecito, ancorché il feto fosse inanimato; perché se non si offende la vita d'alcuno, si offende almeno la natura della generazione. E qui deve avvertirsi, che Sisto V. nella sua bolla, Effrenatam, oltre le pene della privazione de' privilegi chiericali e beneficii e dell'inabilità a riceverli, impose la scomunica papale ipso facto, e l'irregolarità a tutti quei che scientemente procurano l'aborto del feto (o sia animato o inanimato) colla loro cooperazione, consiglio o favore. Ma poi venne Gregorio XIV., e colla sua bolla. Sedes Apostolica, del 1591. restrinse la suddetta scomunica ed irregolarità solamente all'aborto del feto animato5; e circa la scomunica concesse la facoltà di assolverla a' vescovi, e agli altri da essi specialmente a questo caso deputati: il che non esclude che possano assolverla anche gli altri, a' quali il vescovo dia la facoltà generale di assolvere tutti i casi dal papa a lui riservati, come dicono molto probabilmente Bonac., Viva, Elbel, Spor.6. Possono ancora assolverla i regolari, come si dirà al cap. XX. num. 102. parlando de' privilegi. Ma qui dee notarsi per 1., che dicendosi nella bolla di Sisto scienter, non incorrono la scomunica e l'irregolarità quei che son causa dell'aborto per ignoranza crassa, come dicono comunemente i dd.7; si osservi ciò che si dirà parlando delle censure. Si dee notare per 2., che circa il tempo in cui debba giudicarsi fatta l'animazione del feto, vi sono diverse opinioni8; ma la comunissima vuole che non si faccia l'animazione prima di 40. giorni dopo la concezione, se la prole è maschio, e di 80. s'è femmina; così Silvest., Azor., Elbel., Busemb. e Salmat. con s. Tommaso9 (il quale per le femmine stende il tempo anche a 90 giorni); e questa sentenza dice il continuatore di Tournely10 esser di quasi tutt'i teologi, ed aggiunge alla pag. 419. in fine, con Navarro e Silvio, che questa è tenuta dalla s. penitenziaria, quando si tratta di pene e d'irregolarità.

21. Ma qui si dubita per 1. in quanto alla scomunica, se l'incorrano le donne pregnanti che procurano d'abortirsi. Molti l'affermano, come Bonac., Viva, Sporer, ec. per quel che si dice nella bolla di Sisto al §. 5.: Ad mulieres ipsas quae pocula scienter sumserint. Ma è molto probabile, e secondo la ragione intrinseca più probabile la sentenza negativa con Lugo, Avila, Lezana, de Leone, Salmat. ec., perché la


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suddette parole della bolla s'intendono solamente per le pene temporali, non per le spirituali; e ciò si ricava dalle parole che sieguono al §. 7. dove dicesi: Insuper, ut huius delicti gravitati non solum temporalibus, sed etiam spiritualibus poenis prospiciamus, omnes qui, vel quae uti principales vel ut sociae opem, consilium, favorem dederint etc. Ed a questi soli cooperanti par che sia imposta la scomunica, non già alle pregnanti, mentr'elle qui non si esprimono come s'esprimono antecedentemente nell'altre pene. Né qui la scomunica s'impone a tutti coloro che procurano l'aborto, ma solo a' principali, o soci, che danno aiuto, consiglio, o favore: il che non può intendersi della donna, di cui non può dirsi ch'ella dia a se stessa aiuto o consiglio, ec.1.

22. Si dubita per 2. in quanto all'irregolarità se l'incorrano quei che hanno procurato l'aborto, in dubbio se 'l feto è stato animato o no. L'affermano i Salmaticesi. Viva ed altri per ragione del cap. Ad audientiam, de homic. e d'altri simili testi, dove si dice, che in dubbio se alcuno sia concorso o no all'omicidio, si ha per irregolare. Ma a me sembra certa la sentenza contraria, che tengono Proposito, Giballino, Moia, Pelliz., Marcanzio, Verde, Tambur., Elbel, Diana, Sporer, ed altri col dotto autore dell'istruzione per li novelli confessori. E la ragione par che sia convincente, perché da una parte noi abbiamo nel cap. Is qui, de sent. exc., che l'irregolarità non s'incorre s'ella non è espressa in legge. Dall'altra, nel caso nostro non v'è in alcun luogo espresso che s'incorra l'irregolarità, poiché quantunque ne' testi suddetti furono dichiarati irregolari alcuni, di cui si dubitava se fossero o no stati causa dell'omicidio, nondimeno ivi era certo l'omicidio succeduto; ma nel nostro caso, essendo dubbia l'animazione del feto, è dubbio ancora l'omicidio: sicché siamo nel caso, dove non si trova espressamente imposta l'irregolarità da alcuna legge. Altrimenti all'incontro dee dirsi di coloro de' quali si dubita, se sian concorsi o no all'aborto colla loro opera reale2. Se poi si dubitasse del concorso solamente verbale fatto col mandato o consiglio, si osservi quel che si dirà parlando dell'irregolarità al capo XIX. E ciò che qui si dice per irregolarità, dee dirsi anche per la scomunica. Ma in quanto all'irregolarità non però non può esser dispensata che dal papa. Se 'l vescovo poi possa dispensare quei che han procurato l'aborto dall'inabilità a ricever beneficii: l'affermano Elbel, Sporer e Roncaglia contro Anacleto, con cui non lo neghiamo3. Si osservi ciò che si è detto al cap. II. num. 63.

23. Si dubita per 3. (ritornando al quesito della proposta questione IV.), se sia lecito alla madre prender la medicina direttamente a cacciar fuori il feto inanimato. In ciò da una parte è certo, che parlando per sé, non è lecito (come si è detto da principio) il procurare direttamente di espellere il feto anche inanimato (purché non fosse certamente già corrotto) per qualsivoglia causa, quantunque la madre stesse altrimenti in pericolo di morte, o per la ragion de' parenti offesi per la sua gravidanza, come ingiustamente permettea la proposizione 34. dannata da Innoc. XI., o pure per ragione del pericolo sperimentato dalla madre negli altri sgravidamenti, come dicono colla sentenza come Sanchez, Azorio, e 'l Petrocorese. Dall'altra parte è certo appresso tutti, che sia lecito dare il rimedio alla madre direttamente a guarirla dal morbo, quantunque col pericolo dell'aborto, quando il morbo è mortale. Posto ciò dicono molti dd., che in tal caso è lecito espellere il feto, che certamente non sia animato, anche direttamente, perché allora (come dicono) si ha il feto come aggressore della vita della madre. Altri dd. all'incontro più comunemente ciò lo negano. Ma dice bene il p. Busembao che occorre a servirsi dell'opposta opinione del discacciamento diretto, quando secondo tutti


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può senza colpa discacciarsi il feto indirettamente1?

24. Si dubita per 4. Se sia lecito alla madre del feto animato prender la medicina direttamente per guarire, ma col pericolo della prole. Quando si giudica moralmente certo, che morendo la madre muoia anche la prole, niuno dubita, che ciò sia lecito. Corre la difficoltà, quando vi è qualche speranza, che ancor morendo la madre possa la prole sopravvivere, e battezzarsi. Lo permettono anche in tal caso, Holzmann, Prado, e' Salmaticesi, dicendo, che l'obbligo di dar la vita temporale, affin di procurare la vita eterna al prossimo, allora v'è, quando la salute spirituale del prossimo è certa, ma non quando è dubbia. Ma a questa opinione io non so accordarmi; perché altro è il dovere esporsi a morire per ottenere la salute spirituale al prossimo, e qui corre la regola dei contrari, che la salute del prossimo dev'esser certa; altro è per difender la propria vita mettere positivamente il prossimo a pericolo della morte eterna; poiché quando è eguale il pericolo, così della madre come di quella della prole di morire senza battesimo, mi sembra certo, che per l'ordine della carità debba evitarsi più il pericolo della prole che della madre. Onde stimo doversi tenere in ogni conto col Petrocorense, Elbel, e Tournely (il quale cita Silvio, Comitolo, Habert, e chiama comune questa sentenza) che il dar la medicina alla madre col pericolo del feto animato è lecito nel solo caso, che non vi è più alcuna speranza ragionevole della vita della prole, sì che possa darsele il battesimo dopo la morte della madre; poiché allora solamente par che la carità non obblighi la madre (posta in estrema necessità) ad astenersi dalla medicina per qualche sola rimotissima speranza che vi fosse della vita della prole. Del resto per questa ragione appunto dicono i Salmaticesi, che i medici non debbono esser tanto scrupolosi in dare i rimedi alle madri, perché è rarissimo il caso, e moralmente impossibile, come dicono e come sentono ancora Sanchez, Lugo, e Roncaglia, che morendo la madre sopravviva la prole; e lo stesso mi han confermato più medici dotti che ho consultati su questo punto, poiché stando la madre aggravata da qualche morbo mortale, si corrompono gli umori, ed infettano l'alimento della prole, e così la prole muore probabilissimamente nel mentre e forse anche prima che muoia la madre2. Non è poi lecito incidere la madre con pericolo probabile della sua morte, per dare il battesimo alla prole, ancorché vi fosse il di lei consenso. Se non però il pericolo della madre per la perizia del chirurgo fosse rimoto, allora potrebbe incidersi, e sarebb'ella tenuta a soffrir l'incisione. Se poi con tale incisione possa giungersi a dare il battesimo al bambino, senza pericolo grave della madre lo vedano i periti; del resto a me pare difficile3.




5 Lib. 3. n. 376. et 380. v. Decius.



6 N. 377.



7 N. 378.



1 Lib. 3. n. 378. et 379.



2 2. 2. q. 64. a 7.



3 De 5. praec. n. 8.



4 Lib. 3. n. 380.



5 N. 381.



6 Sylv. in 2. 2. q. 64. a. 7. q. 9.



1 S. Antonin. 3. p. tit. 4. c. 3. §. 2.



2 2. 2. q. 64. a. 7.



3 Exod. 22. 2.



4 Lib. 3. n. 383.



5 Nat. Al. theol. de 5. praec. art. 2. prop. 6.



6 Lib. 3. n. 383. Quaer. 2.



7 Ib. Quaer. 3.



8 Lib. 3. n. 384. et lib. 1. n. 41.



9 Lib. 7. n. 389.



10 Lib. 3. n. 385.



11 Cuniliat . de 5. praec. c. 2. §. 3. S. Anton. tit. 7. c. 8. et 3. p. tit. 4. c. 3. §. 2.



1 Lib. 3. n. 386.



2 2. 2. q. 60. a. 6. ad 2.



3 Lib. 3. n. 390. v. Sed etc.



4 N. 391. v. Quando autem.



5 N. 392.



6 N. 387.



1 Lib. 3. n. 398. v. in ordine.



2 N. 393.



3 Ib. et n. 569. infr.



4 Cit. n. 393.



5 N. 395.



6 N. 397.



7 N. 395.



8 N. 394. Qu. III.



9 In 3. dist. q. 5. a. 2.



10 Tr. de dec. c. 2. de 5. praec. a. 3. d. 1.



1 Lib. 3. n. 395. Qu. V.



2 N. 396.



3 Ibid.



1 Lib. 3. n. 394. v. Quaer. igitur 1.



2 Ibid. v. Quaer. II. et n. 400.



3 Lib. 6. n. 106. v. Omnino.






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