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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto IV. De' contratti.

§. I. Del contratto in genere.

122. In quanti modi si costituiscono i contratti.

123. Chi contrae senza animo di contrarre, o d'obbligarsi.

124. De' contratti turpi.

125. De' contratti fatti per dolo o per errore.

126. Per meto.

127. Senza solennità.

122. Il contratto in quattro modi si costituisce 1. col solo consenso, com'è nella vendita, locazione ed altri: 2. colle parole, com'è nella stipulazione: 3. colla scrittura, com'è nel censo: 4. colla tradizione, com'è nella donazione, mutuo, deposito, e comodato3.

123. Si noti per 1., che se alcuno contrae esternamente, ma senza animo di contrarre, non resta obbligato (se non fosse che l'altro contraente, essendo il contratto oneroso, già avesse adempita la sua parte, come si è detto in questo capo X. n. 93.). E chi contraesse senza animo di volersi obbligare, probabilmente neppure resta obbligato4.

124. Si noti per 2., che i contratti turpi, v. gr. di assassinio, di fornicazione, ec., prima di commettersi il delitto, essendo essi affatto nulli, non obbligano; ma dopo che son commessi, è sentenza più comune, e molto probabile, tenuta da Soto, Gaetano, Lessio, Sanchez, Lugo, Molina, i Salmaticesi, La-Croix ec. (benché la contraria di Adriano, Comitolo, Tournely, e Concina sia abbastanza probabile, per molte leggi che vi sono che riprovano tali contratti), che sia tenuto a pagare il prezzo chi l'ha promesso, e chi l'ha ricevuto non sia obbligato a restituirlo,


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così per la ragione di sopra mentovata, che quando uno de' contraenti ha posta la sua parte, l'altro è tenuto a por la sua; come anche perché l'opera mala già posta, benché non meriti prezzo come mala, è nonperò estimabile come utile all'uno, ed onerosa a chi la pone1. E lo stesso tiene Cuniliati2. Si veda quel che si dirà al capo XIII. num. 67. Si quis autem donum aliquod mulieri traderet ad copulam extorquendam, non posset illa, copula non concessa, donum retinere; secus vero, si donum datum fuisset tantum ad voluntatem mulieris alliciendam3.

125. Si noti per 3., che il contratto fatto per dolo o per errore circa la sostanza, è invalido, ancorché l'errore non avesse dato causa al contratto, cioè quando, ancorché la parte avesse conosciuto l'errore, pure avrebbe contratto. All'incontro quando l'errore è circa la qualità della cosa, e non ha data causa al contratto, egli è certamente valido. Ma se poi l'errore fosse stato circa la sola qualità, ed avesse dato causa al contratto, Conc., Praep. Med. ec. dicono, che 'l contratto è nullo; ma la sentenza più comune, e che pare più probabile, vuole, che sia valido, poiché tal contratto non può dirsi invalido né per la legge naturale, essendovi già il pieno consenso circa la sostanza, né per legge positiva, come osta dal testo di Giustiniano4, dove si dichiara già valido un tal contratto, benché si dia l'azione alla parte ingannata di rescinderlo. Ma ciò nonostante, quando l'errore fosse stato invincibile, et res adhuc esset integra, è probabile con Lessio, Laymann, Castrop. ec., che l'ingannato non è tenuto in coscienza di stare al contratto, essendo la mente tacita di tutti i contraenti di non volersi obbligare a quei contratti, dove trovansi ingannati5.

126. Si noti per 4., che i contratti fatti per meto (purché il meto sia grave ed ingiusto) parimente possono rescindersi, non solo dal giudice, ma anche dalla parte che ha patito il meto, di propria autorità; e ciò ancorché la roba sia passata in mano del terzo possessore di buona fede. E se mai la parte lesa cercasse di rescindere il contratto e l'altra ricusasse, bene ella può allora compensarsi occultamente il danno patito6. Del resto tali contratti son validi per se stessi, benché fossero gratuiti, secondo la sentenza comunissima, e più probabile che tengono Lessio, Azorio, Lugo, i Salmaticesi, ed altri molti7. Nulladimeno se n'eccettuano 1. il matrimonio, ed anche gli sponsali, come si dirà al capo XVIII.: 2. la professione religiosa: 3. il voto: 4. la promessa o tradizione di roba di chiesa: 5. l'elezione del prelato: 6. l'autorità del tutore estorta per meto: 7. la giurisdizione ecclesiastica per meto acquistata: 8. l'assoluzione dalle censure: 9. la rinunzia de' beneficii. Parlando poi per gli altri contratti già si è detto, che chi patisce il meto, ha l'azione di rescinderli; s'intende quando il meto è grave, ma non già quando è leggiero secondo la sentenza più probabile; benché la contraria di Lessio, Navarro, Soto, Sanchez, Castrop., Salmat. ec., non la stimiamo improbabile; ma n'eccettuano sempre questi dd. il matrimonio, e la professione religiosa, che non possono invalidarsi per causa del meto leggiero patito8.

127. Si questiona poi fra' dd. se obblighi in coscienza il contratto celebrato senza le dovute solennità. Molti l'affermano, come Soto, s. Antonino, Sa, Molina, ec., dicendo, che la legge umana toglie bensì l'azione di tali contratti, ma non l'obbligo naturale, per cui basta il solo consenso. Molti altri poi lo negano, come Lessio, Lugo, Bonac., i Salmat. ec., e dicono, che la legge umana per ovviare al pericolo delle frodi ben può togliere anche l'obbligo naturale. Ma essendo abbastanza probabili tutte queste due sentenze, stimo,


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che in pratica deve abbracciarsi in ogni conto la terza sentenza di Sanchez, Cabassuzio, Bannez, Beia, ec. (alla quale si uniforma poi anche Soto), cioè che avvenendo tal dubbio, dee preferirsi il possessore, finché non sia condannato dal giudice a restituire1. E qui si noti la l. Et si inutiliter, c. de fideicom., dove si dice, che se l'erede consegna la roba lasciata per fedecommesso nel testamento non solenne, non può ripeterla, per la seguente ragione (come ivi si dice): Cum non ex sola scriptura, sed ex conscientia relicti fideicommissi defuncti voluntati satisfactum esse videatur. Onde nell'argomento si dice: Agnoscens minus solemnem voluntatem, et solvens, non repetit.

§. II. Della promessa e della donazione.

128. Della promessa.

129. Chi non possa donare; e se uno riceve doni dall'indebitato.

130. Delle donazioni tra' coniugi e tra' padri e figli.

131. Della donazione non accettata; e s'è fatta per nunzio, o per lettera.

132. S'è per causa pia, e se l'erede possa accettare.

133. Tradizione. Adempimento. Donazione prodiga. Causa finale.

134. Cause per la rivocazione della donazione; specialmente s'è inofficiosa.

135. Della donazione causa mortis.

128. In quanto alla promessa è probabile, che se la semplice promessa, se non v'è stata volontà espressa di obbligarsi sotto colpa grave, ella non obblighi che a colpa leggiera; mentre una tal promessa non già obbliga per giustizia, ma per sola fedeltà, o sia onestà, come dice s. Tommaso2; e di questa sentenza sono anche Gaetano, Bannez, Ledesma, Henriquez, ed i Salmaticesi con altri3. Ed è certo poi, che non obbliga affatto, quando la cosa promessa si rende o molto nociva, o impossibile, o pure illecita, o inutile; ovvero quante volte sopravvenisse tale mutazione di cose, che se fosse stata preveduta, non si sarebbe fatta la promessa; così espressamente san Tommaso4 con altri comunemente5.

129. In quanto poi alla donazione, debbono notarsi molte cose. Si noti per I., che sono impediti di donare le seguenti persone: 1. quei che son privi di ragione: 2. i muti e i sordi dalla nascita: 3. i pupilli, ed anche gl'impuberi (se non per causa pia): 4. i condannati a morte: 5. gli amministratori di comunità, eccettuate le donazioni rimuneratorie, e le limosine6. In oltre non possono donare gl'indebitati; e si avverta, che quelli che ricevono i doni dagl'indebitati, son tenuti a restituirli, quando i debitori; perché tali donatori col ricevere son causa positiva del danno de' creditori, giacché il contratto della donazione non consiste nella sola volontà del donante, ma anche dell'accettante; ond'essi, come causa positiva del danno de' creditori, sono obbligati alla restituzione7.

130. Si noti per II., che le donazioni tra' coniugi non han vigore, se non sono confermate con giuramento, o pure colla morte del donante, dopo fatta in vita la tradizione del dono. Son valide nondimeno, se son fatte causa mortis, o se sono rimuneratorie, o se son fatte dal marito ch'è prodigo, o dalla moglie per fare ottenere al marito qualche dignità8. Lo stesso ch'è tra' coniugi, dicesi della donazione fatta dal padre a' figli di famiglia. È valida non però tale donazione, s'è fatta per causa di matrimonio, o degli studi (ed allora non si presume, che 'l padre voglia che si computi la roba donata nella legittima), o pure se 'l figlio è solamente naturale; o se 'l padre dona il frutto del peculio avventizio9.

131. Si noti per III., che la donazione prima d'essere accettata, non partorisce obbligo alcuno (eccetto che se fosse fatta ad infanti, poiché allora la legge accetta per essi). Questa sentenza è comune appresso tutti i nostri autori come Lugo, Cont. di Tournely, Habert,


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Concina, Wigandt, Franzoia, Cuniliati, ed i Salmaticesi con molti altri1, e si prova dalla l. Absenti, ff. De donat., dove dicesi: Si nesciat (donatarius), rem, quae apud se est, sibi esse donatam, donatae rei dominus non fit, etiamsi per servum eius, cui donabatur, missa fuerit: nisi ea mente servo eius data fuerit, ut statim eius fiat. La ragione si è, perché non può contrarsi alcun obbligo tra le parti senza il consenso d'ambedue; mentre, come ben discorre il dottissimo card. Lugo, niuno per legge di natura senza il suo proprio consenso può acquistare alcun ius in altrui; sicché prima dell'accettazione della donazione non si trasferisce alcun ius nel donatario sovra di quella, e perciò restando libero il donante da ogni obbligo, prima che la donazione sia accettata, può egli rivocarla a suo arbitrio. Né osta per 1. la l. Si argentum, §. fin. Si autem, c. De don., perché ivi non si dice altro, se non che la donazione vale, benché la cosa donata non sia ancora tradita. Non osta per 2. la l. Nec ambigi, ff. De don., dove dicesi, che la donazione ben vale tra gli assenti; poiché si risponde (come spiega la Glossa), che ciò s'intende, quando la donazione è accettata per epistola, come si ha nella l. 4. Etiam per interpositam, c. Eod. tit., o vero per mezzo del servo, secondo si è detto nella citata l. Absenti. Non osta per 3. il ius canonico nel cap. Qualiter, de pact., e cap. Si tibi absenti, de praebend. in 6., perché nel primo testo non si dice altro, se non che la donazione vale per nudo patto, ancorché non vi sia la stipulazione; e ciò non può negarsi. Nel secondo testo poi si parla de' beneficii, dicendosi, che se il vescovo conferisce il beneficio al chierico assente, benché quegli nol sappia, non può rivocarne la provista: ma altra è la conferenza del beneficio, dove il vescovo non può altro che conferirlo; onde fatta la provista, non può rivocarla: altra è la donazione, la quale non ha alcun vigore prima d'essere accettata. E ciò corre, ancorché la donazione fosse giurata2; mentre il giuramento segue la ragione dell'atto, cioè della donazione che per sé è rivocabile, sempre che non è stata accettata. Ond'è, che se mai la donazione è stata fatta per nunzio, ella può rivocarsi, finché non sia accettata avanti dello stesso nunzio; e se è stata fatta per lettera, finché non ritorna la risposta d'accettazione3. E perciò in tal caso (secondo la sentenza più probabile di Lopez, Tiraquello, Decio, e d'altri) il donatario non può accettare una tale donazione, se ne ha l'avviso dopo la morte del donante; perché allora non può unirsi (come si è detto) il consenso del donante con quello del donatario a far valido il contratto. E secondo questa sentenza, se il nunzio per sua colpa non ha portata al donatario la roba donata, o pure non ha eseguita la donazione a lei commessa di fare, egli sarà obbligato dopo la morte del donante, non solo a restituir la roba all'erede, ma anche il danno fatto al donatario. Ma ciò non ostante, non giudico improbabile la sentenza contraria di Lessio, Sanchez, Lugo, Salmatic. e Viva, i quali dicono, che 'l donatario anche dopo la morte del donante può accettar la donazione, per ragione che la volontà del donante virtualmente persevera nella lettera, o nel messo inviato, ovvero nella commissione data a lui di far la donazione. E posto che le suddette sentenze sieno ambedue probabili, dico, che se il donatario in buona fede ha accettata la donazione, e se ha già ricevuta la cosa donata, lecitamente può ritenerla. E tanto più, se allorché è stata accettata la donazione, né il nunzio, né il donatario sapeano la morte del donante, perché allora l'accettazione è certamente valida, come dicono Sanchez, Lugo, ed i Salmaticesi, per la l. Inter causas, ff. Mandati etc. All'incontro il donatario è obbligato


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alla restituzione, se ha ricevuta la roba con mala o con dubbia fede; essendo che conforme si è detto al num. 8. di questo capo, e dicesi nell'opera1, col dubbio anche positivo, o sia coll'opinione probabile non può acquistarsi il legittimo possesso2.

132. Quel che si è detto poi di sopra, cioè che la donazione non obbliga prima dell'accettazione, ciò corre ancorché fosse fatta per cause pie (avvertendo nondimeno, che le donazioni pie possono accettarsi da qualunque persona); così insegnano più probabilmente Sanchez, Castropal., Covarruv., Rebellio, Salmat., ec. Ma se n'eccettua, se la donazione è fatta direttamente a Dio, perché allora è voto; ed in dubbio si presume già voto; nel quale è probabile poi, che possa dispensare il vescovo, ancorché la donazione fosse stata accettata per parte della causa pia3. Se poi essendo morto il donatario (parlando generalmente d'ogni donazione) prima dell'accettazione, il suo erede possa accettarla; dicon di sì Molina, Suar., Sanch., ec. Ma più probabilmente lo negano Lessio, Castrop., Salmatic., e Rebellio, perché l'erede succede ne' diritti reali del defunto, non già ne' personali, com'è questo4. E lo stesso dicono i legisti con Sabellio5.

133. Si noti per IV., che 'l dominio della cosa donata non s'acquista se non dopo la tradizione. Per V., che la donazione fatta principalmente affin di obbligare il donatario a qualche cosa, ella non varrà, se manca per lo donatario di adempire il fine. Altrimenti poi, s'è fatta per allettare a dar quella cosa6. Per VI., che la donazione prodiga non è valida7. Per VII., che la donazione fatta per causa presente o passata non è valida, se manca la causa primaria: altrimenti se manca la secondaria8.

134. Si noti per VIII., che la donazione inter vivos per molte cause può rivocarsi, cioè 1. Per l'enorme ingratitudine del donatario9. 2. Se al donante fosse nata prole, di cui prima era privo; s'intende quando la donazione fosse d'una gran parte de' beni, e quando fosse fatta ad estranei; perché se poi fosse fatta ad alcuno ascendente, o pure a cause pie, allora può rivocarsi solo per quanto è necessario, che i figli abbiano la loro legittima10. Se poi per la nascita d'altri figli possa il padre rivocar la donazione, è probabile che sì, benché altri lo negano. Ma se 'l padre non la rivoca, non può rivocarsi da' figli11. 3. Se la donazione è inofficiosa, cioè se lede la legittima de' figli; ed allora, s'è stata fatta dal padre ad estranei con tal animo pravo, si rivoca in tutto, ma se senza tal animo, o è fatta ad altri figli, si rivoca solo in parte. Il donatario nondimeno niente è obbligato a restituire prima della sentenza del giudice. Se poi possa ledersi la legittima de' figli con impiegare i beni in opere pie, il permettono Navarro, Cardenas, Rodriquez, Lopez, Vega, ec., purché restino a' figli gli alimenti. Ma lo negano Sanchez, Lessio, Concina, Salmatic., ec., e questa sentenza pare più probabile, perché le leggi civili debbono osservarsi, dove non son rivocate dalle canoniche, come abbiam detto al capo II. n. 18. e 37.12.

135. Si noti per ultimo, che tutte le donazioni causa mortis son sempre revocabili fino alla morte. E si suppongono fatte causa mortis, sempre che son fatte dal donante o per lo tempo dopo sua morte, o a considerazione di sua morte. In dubbio poi s'intendono fatte inter vivos, e perciò irrevocabili13. Queste donazioni causa mortis, quando son fatte agli assenti, non vagliono, se non si destina il nunzio, o l'epistola; ma se vi sono i testimoni, vagliono come fedecommessi14.


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§. III. Del comodato, precario e deposito.

136. Del comodato e precario.

137. Del deposito.

138. Se dee preservarsi la roba del padrone.

139. In quali casi il depositario non è tenuto a restituire.

136. Qui poco v'è che notare. Il comodato è quando si in prestito qualche cosa a tempo determinato, il precario, sino che 'l padrone lo richiegga; e questo precario cessa per la morte di chi lo riceve, ma non per la morte di chi lo , finché gli eredi non lo ripetano. Il comodato poi non può ripetersi prima del tempo determinato, se non fosse che altrimenti il comodante ne patisse danno. Le spese ordinarie nel comodato toccano a farsi dal comodatario, le straordinarie dal comodante1.

137. Il deposito poi è, quando si qualche cosa a tenerla custodita; onde il depositario non può servirsene senza la volontà almeno presunta del padrone: altrimenti è tenuto a restituire il valore dell'uso, se la cosa non sia consuntibile coll'uso2.

138. Si noti qui per 1., che in caso d'incendio, naufragio, ec., il depositario non è obbligato a preferire la conservazione del deposito alla roba propria, se non fosse di molto maggior valore; perché allora deve preferire la roba depositata; ma può sì bene compensarsi il valor della sua. All'incontro il comodatario è sempre obbligato a preferire la conservazione della roba data in prestito, altrimenti almeno è tenuto a soddisfare il prezzo al padrone3. Se poi il comodatario, o depositario sia tenuto alla restituzione, quando la roba perisse per sua colpa, non già teologica, ma solamente giuridica, è probabile, che non sia tenuto alla restituzione, come dicono Lugo, Cabassuzio, Roncaglia, e Salmaticesi4: vedi ciò che si è detto al n. 41.

139. Si noti per 2., che 'l depositario non è obbligato a restituire il deposito, se sa per certo, che la roba è rubata, o s'egli avesse causa certa di compensazione; o pure se prudentemente temesse, che il padrone sia per abusarsene contro la giustizia (come della spada per uccidere il nemico), o anche contro la carità, come dice Lessio, con s. Tommaso5 contro Sanch. e Bonac.6.

§. IV. Del mutuo e dell'usura.

140. Del mutuo e del quando del restituirsi.

141. Del mutuo dato a' minori.

142. Del dato a' figli di famiglia.

143. Dell'usura.

144. Del mutuo dato colla speranza del lucro.

145. Del lucro dato gratis.

146. Del dato per timore, ecc.

147. Del patto di non ripetere la sorte, se non tra lungo tempo.

148. Del danno emergente.

149. Del lucro cessante.

150. Condizione 1. che ne sia ammonito il mutuatario.

151. Condizione 2. che non si esiga più della speranza.

152. Condizione 3., che il mutuo sia causa del danno e del lucro cessante.

153. Se il danno o lucro dev'esser certo.

154. e 155. Del pericolo.

156. De' monti di pietà.

157. e 158. Della pena convenzionale..

159. Se per esiger la benevolenza ecc.

160. De' patti obbligatorii ecc.

161. Del patto di restituire nella stessa quantità.

162. Di dare il dovuto per giustizia, o per carità.

163. Obbligo degli usurarii, o per carità.

163. Obbligo degli usurarii, e degli eredi.

164. De' cooperanti.

140. Parlando del mutuo, il mutuo è quando si una roba consuntibile coll'uso, con obbligo di restituirla nella stessa specie e bontà a tempo prefisso. Ma se non è prefisso tempo, ella dee restituirsi quando è richiesta (passato non però qualche spazio conveniente); anzi dee restituirsi anche senza richiesta, se dal mutuante non si richiede o per dimenticanza, o per riverenza, o per la distanza del luogo7.

141. Si noti qui per 1., che 'l mutuo dato alle università, minori, e chiese o ad altra causa pia, non può ripetersi, se non si prova, esser quello andato in loro utile; eccettoché se si desse a qualche chiesa con consenso del prelato, e del capitolo8.

142. Si noti per 2., che i figli di famiglia, i quali non hanno beni castrensi o quasi, non sono obbligati a restituire il danaro preso a mutuo; per la


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l. 1. c. De s. c. Macedon. E ciò vale non solo per lo foro esterno, ma anche per l'interno della coscienza; eccettoché se ne avessero promessa la soddisfazione con giuramento (il quale per altro ben può rilasciarsi da' superiori ecclesiastici). Ma in caso che l'avessero preso con saputa del padre non contraddicente, o pure se 'l mutuo fosse andato in utile del padre, cioè in cose ch'egli avrebbe dovuto somministrare al figlio, allora è tenuto il padre a soddisfare1. Ciò nondimeno che si è detto del denaro, non corre per la roba presa a mutuo dal figlio di famiglia. E non v'è altro che dire del mutuo.

143. Parlando poi dell'usura, l'usura è quel lucro di prezzo stimabile che si esige dal mutuo per l'uso della cosa mutuata. Ella per legge positiva e naturale è illecita, poiché nelle altre cose l'uso è distinto dal dominio, ma nelle cose distruggibili coll'uso, l'uso dal dominio non si distingue, mentre l'uso importa la distruzion della cosa; e perciò essendo che nel mutuo necessariamente si trasferisce il dominio nel mutuatario, se 'l mutuante n'esigesse qualche lucro, l'esigerebbe da una cosa che non è più sua, e ch'è per sé sterile, com'è il danaro, il frumento, ecc.2.

144. Sicché per la mera ragione del mutuo, non può esigersi alcun lucro. Anzi neppure è lecito dare il mutuo colla speranza di qualche lucro; sebbene s. Tommaso3 par che permetta l'aspettare alcun lucro, quando il lucro si aspetta, o si esige, non per obbligo di patto, ma per sola benevolenza; ciò nondimeno diciamo doversi intendere, quando il mutuo si principalmente per cattivare la benevolenza, e meno principalmente si spera qualche lucro. Ma dare il mutuo principalmente per lo lucro sperato (quantunque sperato per mera benevolenza), come sarebbe, se altrimenti senza tale speranza il mutuo non si darebbe, diciamo, essere affatto illecito, dicendosi nell'evangelio: Mutuum date, nihil inde sperantes4. E ciò sta espresso nel testo del c. Consuluit, de usur., dove si dice, doversi stimare usurario chi il mutuo con intenzione del lucro, benché senza patto, alias non traditurus, parole del testo, ed appunto adducesi ivi per ragione il suddetto testo del vangelo5. Onde ben dice s. Raimondo6: Qui sub tali spe mutuavit, quidquid postea (etiam gratis oblatum) ultra sortem acceperit, usura est. E notisi qui la proposizione 42. dannata da Innocenzo XI., che dicea, Usura non est, dum ultra sortem exigitur aliquid tamquam ex benevolentia debitum. Proposizione giustamente riprovata, perché la benevolenza non può mai obbligare a dar quel lucro, potendo ella dimostrarsi in molti altri modi7.

145. Se poi il mutuatario desse qualche cosa veramente gratis, ben può ritenersela il mutuante. Ma che dee dirsi nel caso che si dubiti, se 'l mutuatario l'ha data gratis, o per mezzo del mutuo? Si risponde, che se 'l mutuante in buona fede l'ha ricevuta, e poi sopravvenendo il dubbio non può chiarirsene, allora lecitamente può ritenerla. Ma non già, se l'ha ricevuta col dubbio (checché si dicano alcuni), perché niuno col dubbio può cominciare legittimamente a possedere8. Del resto se 'l mutuatario non fosse povero, né stretto di mano, né avesse dato per essere stato spinto da qualche dimanda, o minaccia del mutuante; allora può moralmente presumersi che abbia dato quel dono meramente gratis, precisamente se l'ha dato dopo la restituzione della sorte mutuata9.

146. Dicono poi molti dd., come Laymann, Soto, Lugo, Castrop., i Salmatic., ed altri, che se 'l mutuatario ha data qualche cosa oltre la sorte per non comparire ingrato, o per timore che non gli sia negato il mutuo in avvenire, ben possa ritenersela il mutuante, per ragion che il mutuatario a dar quel dono non viene allora spinto da qualche opera estrinseca del mutuante, ma solo da'


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suoi motivi intrinseci, che rendono tutta spontanea quella donazione1.

147. Qui si noti di più la propos. 42. dannata da Alessandro VII., la quale dicea: Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere, si se obligat ad non repetendam sortem usque ad certum tempus. Nel mutuo è intrinseco l'obbligo che ha il mutuante di aspettare la restituzion della sorte per qualche tempo conveniente, onde con ragione fu dannata la suddetta proposizione, la quale parlava generalmente dell'aspettazione di qualunque tempo. Ma se 'l mutuante si obbligasse ad aspettare per un tempo lungo e straordinario (v. gr. per tre o quattro anni), dicono Molina, Serra, Ledesma, Trull., Henriq., e Sporer, ch'egli potrebbe esigere qualche cosa, perché un tal obbligo è estrinseco al mutuo, e perciò degno di prezzo; almeno perché (dicono i Salmatic. con Prado, Bann., Arag., ec.) obbligandosi il mutuante ad aspettare per tanto tempo, è moralmente impossibile, che non ne patisca qualche danno, o notabile incomodo. E se può alcuno lecitamente esiger qualche cosa, e s'obbliga a dare il mutuo tra un lungo tempo, come dice Molina colla sentenza più comune, perché nol può chi s'obbliga a non ripetere il suo se non dopo un tempo straordinario2?

148. Quattro poi sono i titoli ordinari per cui il mutuante può esigere qualche interesse più della sorte. Il I. titolo è del danno emergente che patisce il mutuante per causa del mutuo, poiché allora, come dice s. Tommaso3, non è ch'egli venda l'uso del danaro, ma si rifà del danno che soffre4.

149. Il II. titolo è del lucro cessante, cioè, che venisse a mancare al mutuante per ragione del mutuo. Della giustizia di questo titolo alcuno ha dubitato, come Soto; ma irragionevolmente, mentr'egli comunemente è approvato da' dd. ed anche da s. Tommaso5, il quale dice, che in due modi uno può essere danneggiato, o con esser privato di quel che aveva, o con impedirsegli d'acquistare quel che già stava in via ad acquistare. E sebbene l'angelico in altro luogo6 dice, che 'l mutuante non può pattuire, che gli si renda il lucro sperato, perché non deve vendere quel che ancora non ha; nulladimeno saviamente avverte il dotto Silvio7, con ciò doversi intendere, che il mutuante non può esigere tutto il lucro che spera, ma solo secondo il valore di detta speranza. E s. Tommaso ivi stesso lo dice chiaramente appresso, scrivendo: Tenetur tamen aliquam recompensationem facere. In oltre ben si ricava la giustizia di questo titolo dal cap. Naviganti, de usur., dove dicesi: Si tamen eas res tempore contractus non fuisset venditurus. Ma di questo titolo oggi non può più dubitarsi, avendo dichiarato il n. ss. p. Benedetto XIV. nella bolla, Vix pervenit, che uno de' titoli giusti per esigere l'interesse del mutuo è questo del lucro cessante, cioè (come si spiega nella bolla) se 'l danaro altrimenti si sarebbe impiegato sive ad proventus annuos conquirendos, sive etiam ad licitam negotiationem exercendam, honestaque lucra percipienda8.

150. Per esiger nonperò quest'interesse per ragione o del danno emergente, o del lucro cessante, vi si richiedono tre condizioni. La prima, che il patto dell'interesse procede al contratto (eccetto che se 'l mutuante fosse costretto contro sua voglia a mutuare, o che 'l mutuatario, giunto il termine, non restituisse il mutuo); e di più, che anche prima del contratto sia il mutuatario ammonito del detto titolo. Né basta il presumere, ch'egli avrebbe acconsentito all'interesse promesso, se fosse stato già ammonito del giusto titolo, perché al contratto non basta la volontà imperativa, ma vi vuole l'attuale. Se nondimeno i contraenti acconsentissero al contratto in ogni miglior modo lecito che può farsi, allora probabilmente dicono


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Lessio, Tournely, i Salmatic., e La-Croix, che può esigersi l'interesse promesso. Del resto il n. pont. Benedetto XIV. nella suddetta bolla vuole, che si ammonisca a' mutuanti, che, affin di liberarsi da ogni macchia d'usura, si spieghi antecedentemente il contratto da farsi, con tutte le sue condizioni e 'l lucro che si domanda. Ecco le sue parole: Qui ab omni usurae labe se immunes praestare volunt, admonendi sunt, ut contractum instituendum antea declarent, et conditiones inserendas explicent, et quem fructum ex pecunia postulent1.

151. La seconda condizione è, che per ragione del lucro cessante non si esiga più del valore della speranza di detto lucro sperato, dedotte sempre le spese, e 'l prezzo della fatica, la quale avrebbe dovuto impiegarsi per ottenere tal guadagno, non già in tutto, ma in parte, cioè per quanto il mutuante avrebbe pagato ad un altro per liberarsi da detta fatica2.

152. La terza condizione è, che 'l contratto del mutuo sia vera causa del danno, o della cessazione del lucro; poiché se 'l mutuante si procurasse quel lucro con altro danaro che tiene, o per altra industria, alla quale non avrebbe potuto attendere mettendo il danaro a negoziazione, allora non può esiger niente. Ma se 'l mutuante desse a mutuo il danaro destinato al negozio, e non avesse allora intenzione di sostituire al negozio il danaro che tiene in cassa riserbato per li bisogni della famiglia, o per la providenza de' casi fortuiti (come dice il p. Cuniliati), o per altro suo fine, allora probabilmente può esiger l'interesse per causa del lucro cessante del danaro mutuato, come dicono Lessio, Molina, Lugo, Laymann, Castrop., Valenza, i Salmaticesi, ec., perché allora in verità la mutuazione è causa, che cessi il lucro sperato da quel danaro; né il mutuante è tenuto in grazia del mutuatario esporre al negozio il danaro non destinato a quello, ma ad altri suoi fini. Nondimeno io ciò non l'ammetterei nel caso che 'l mutuante, quando il mutuo, avesse già intenzione di sostituire al negozio quel danaro riservato3.

153. Aggiunge il p. Concina a queste tre condizioni la quarta, cioè, che il danno, o lucro cessante sia certo, cioè per esser pronte le occasioni di lucrare. Ma meglio dicono altri comunemente con Silvio, Navarr., Maldero, Salas., Decoquer, Salmatic., ecc., che ben può dedursi in patto l'interesse da pagarsi per causa di detti titoli incerti, purché sieno probabili, e purché non si esiga più del valore del pericolo del danno, o della speranza del lucro; mentre il sottoporsi a tal pericolo del danno incerto, e 'l privarsi della speranza del lucro incerto, certamente son degni di prezzo4.

154. Il III. titolo è il pericolo di non poter ricuperare la sorte. Questo titolo è fortemente negato da alcuni, ma comunemente, e giustamente è ammesso anche dagli autori probabilioristi, come sono Fagnano, Petrocorense, Cabassuzio, Tournely, Wigandt, oltre poi Silvest., Silvio, Less., Molina, Lugo, Salmat., ed altri, purché il pericolo sia straordinario, non già comune. La ragion è, perché l'addossarsi tal pericolo è cosa certamente degna di prezzo, come insegna s. Tommaso5, il quale dice: Res extra periculum plus aestimatur, quam existentes in periculo. E ciò si conferma da quel che fu espresso nel concilio lateranense sotto Leone X. sess. 20., dove si condannò il ricevere alcun lucro dal mutuo, purché (si noti) non vi fosse pericolo della sorte, o di spesa per ricuperarla, dicendo il concilio, che l'interesse che esigesi, allora è usura, quando nullo sumtu, nullove periculo conquiri studetur. Si conferma ancora dalla dichiarazione fatta dalla s. c. de propaganda fide, approvata da Innocenzo X., e riferita da più gravi autori, come da Cabassuz., Tournely, La-Croix, Bancel, e prima di Hurtado, che ne adduce la copia autentica


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per mano di notaio apostolico in quella si disse, potersi nel mutuo ricever l'interesse oltre la sorte, ratione periculi probabiliter imminentis1.

155. Oppongono i contrari il testo del c. Naviganti, de usur., dove si legge, che il patto di esiger qualche cosa oltre la sorte si deve stimare usurario, quando il mutuante prende sopra di sé di quella sorte il pericolo; le parole del testo sono: Eo quod (mutuans) suscipit in se periculum, usurarius est censendus. Ma si risponde per 1. da molti, che nel testo citato si presume tolta per errore de' scrittori la particola non, avanti la parola, censendus; come dicono molto probabilmente Tournely, Cabassuzio, Laymann, Castrop., il p. Cuniliati, ec., per ragione del contesto delle parole che ivi immediatamente sieguono: Ille quoque... non debet ex hoc usurarius reputari etc., parlando d'altro caso; altrimenti ciò non accorderebbe colle parole suddette usurarius est censendus... Ma (checchessia di ciò) si risponde per 2. con Fagnano, che questo vale per lo foro eterno, il quale presume in tal contratto l'animo usurario, ma non già per l'interno. Si risponde per 3., che ciò corre, quando il mutuante in vigor dello stesso mutuo volesse obbligare il mutuatario a transigere tal pericolo; poiché se 'l mutuatario offerisce l'assicurazione, il mutuante è obbligato ad accettarla: ma non quando non intende a ciò obbligarlo2.

156. Qui è ben sapere, che dallo stesso concilio lateranense mentovato di sopra furono approvati i monti detti della pietà, ne' quali si esige un certo lucro oltre la sorte per le spese degli officiali del monte, e per la conservazione de' pegni; i quali si vendono dopo il tempo prefisso alla restituzione del mutuo, e 'l restante si a' padroni, se si trovano; altrimenti s'applica o a' poveri, o nell'aumento dello stesso monte. Dicono alcuni, che i mutui di questo monte non debbono darsi che solamente a' poveri; ma crederei, che questo corra solamente quando il monte è povero, in modo che mancasse poi il sovvenimento a' poveri, per cui principalmente tali monti si sono istituiti3.

157. Il IV. titolo è della pena convenzionale, cioè il patto che se 'l mutuatario non soddisfa il pagamento della sorte nel termine determinato, abbia a pagare una certa somma oltre la sorte. Questo titolo anche comunemente è stimato giusto da Scoto, Lessio, Tournely, Cabassuzio, Errico di s. Ignazio, Wigandt, Salmat. ec., come si ricava dalla l. Si pacta, c. de pactis, e dal c. Dilectus, de arbitr., poiché tal pena non s'impone, né dee imporsi per fin di lucrare dal mutuo, ma per rendere puntuale il mutuatario a restituire nel tempo prefisso. Per esiger nonperò detta pena vi si richiedono tre condizioni. Per 1. che la dilazione del mutuatario in soddisfare la sorte nel tempo determinato sia notabile, e sia colpevole. Per 2. che la pena sia moderata, e proporzionata alla colpa. Per 3. che 'l mutuatario s'obblighi a restituir la sorte in tempo che veramente egli può restituirla, altrimenti il patto si presume usurario4.

158. Si dubita poi, se la suddetta pena debbasi prima della sentenza del giudice. Altri dicon di no; ma è più probabile che sì con Lessio, Tournely, Silvestro, Salmat. ec., perché tal pena ha ragione di patto, non di pena5. E qui si avverta, che 'l patto chiamato legis commissoriae, cioè, che non restituendosi nel termine prefisso il mutuo resti il pegno al mutuante, questo patto (per sé parlando) è usurario, e 'l mutuante non ostante il patto dee restituire il di più che vale il pegno oltre la sorte, ed in oltre anche i frutti esatti da quello, se 'l pegno è di cosa fruttifera; e perciò il patto di esigersi dal mutuante i frutti del fondo dato in pegno, detto antichriseos (volgarmente a godere)è per sé illecito. Se n'eccettua, se fosse dato tal pegno per la dote promessa (ma non anche costituita), affin


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di sostenere i pesi del matrimonio1. E se 'l vassallo in pegno il feudo al padrone, c. 1. de feudis.

159. Per discernere poi quali patti nel mutuo sian leciti o no, bisogna attender la regola insegnata da s. Tommaso2, che ogni peso che s'impone di prezzo stimabile, è usura; ma non già poi, se si esige per patto una cosa, che non si acquista con danaro, com'è la benevolenza3; purché non si esiga qualche beneficio in particolare, come dovuto per causa di detta benevolenza e gratitudine, essendo stata dannata la propos. 42. da Innocenzo XI., la quale dicea, non esser usura l'esiger alcuna cosa, tamquam ex benevolentia et gratitudine debitam; come sarebbe per esempio, se 'l mutuante obbligasse il mutuatario a conferirgli qualche officio; la ragion è perché la gratitudine può dimostrarsi in molti altri modi, come in lodare, onorare il benefattore, ec., onde l'obbligo di render qualche cosa in particolare, è peso di prezzo stimabile, e perciò è usura.

160. Così anche è illecito l'obbligare il mutuatario a comprare in futuro dal mutuante le cose necessarie, o ad affittargli la casa, a vendergli il grano, e dargli in prestito il danaro, o altra cosa. Si è detto in futuro, perché il richiedere queste cose dal mutuatario nello stesso tempo ch'egli cerca il mutuo, ciò non è illecito, come dice s. Tommaso con altri comunemente4.

161. È illecito ancora il patto, che 'l danaro, o altra cosa mutuata si renda in altra specie, perché questo sarebbe peso anche stimabile di prezzo. Qui si dubita poi, se è lecito il patto, che si renda la cosa mutuata in certo tempo determinato nella stessa specie e quantità, per esempio, se si mutua il grano ad agosto col patto di renderlo nella stessa quantità a maggio. Si risponde: quando il dubbio è uguale, che a maggio il grano (e lo stesso corre per le altre cose) possa crescere o mancare; o pure se 'l mutuante sta determinato di conservar il grano sino a maggio; allora certamente è lecito il patto, dedotte nonperò sempre le spese, e 'l pericolo della conservazione. Ma se la roba non può mancar di prezzo a maggio, ed all'incontro il mutuante non era per conservarlo (checché sentano Soto e Molina, dicendo, che la natura del mutuo è, che si renda la roba nella stessa quantità), diciamo con Lessio, Salmaticesi, Azor., Bonacina, ec., che tal patto è usurario; poiché nell'obbligare il mutuatario a rendere il grano precisamente a maggio, quando vale più, si scorge l'animo di lucrare; onde allora nella restituzione della sorte si dee da quella dedurre il valore dell'aumento. Nel mutuo nonperò del danaro è sempre lecito il patto, che quello si renda nella stessa specie, almeno se 'l discapito non è moralmente certo5.

162. È comune poi tra' dd., non esser illecito nel mutuare, l'esiger qualche cosa che per giustizia è dovuta: come sarebbe, che 'l mutuatario cessi dalla vendetta, o dall'ingiusta vessazione, o che si paghi qualche debito prima contratto6. Abbiamo detto per giustizia dovuto, perché non corre lo stesso, se la cosa era dovuta per la sola carità. Onde diciamo con Azorio, Bonacina, Sporer, Salmaticesi ec. (checché si dicano il p. Concina, ed altri), che dandosi il mutuo al medico, o all'avvocato, ch'era obbligato a medicare, o patrocinare solo per carità, non è lecito pattuire, ch'egli sia tenuto a farlo; perché, posto il patto, si aggiunge il peso di giustizia, ch'è degno di prezzo7. Così anche diciamo con Lugo, Laym., Bonac., ec., contro d'altri, non esser lecito al mutuante obbligare il mutuatario a condonargli l'ingiuria, che solo per carità dovrebbe rimettergli, ma per giustizia potrebbe chiederne la soddisfazione8.

163. Per ultimo, parlando dell'obbligazione degli usurai e degli altri che positivamente e gravemente cooperano


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contro la volontà de' mutuatari, essi sono obbligati a restituire tutte le usure esatte, ma non già l'acquisto fatto colle usure, perché questo è frutto d'industria, che tocca alla persona che la fa1. È probabile poi, che gli eredi degli usurari non sian tenuti in solidum alla restituzione delle usure, ma ciascuno per la sua rata, come si ricava dal c. Tua nos, 9. de usur. e dalla l. 1. c. de delict. lib. 4. tit. 17.2.

164. I servi dell'usurario, che cooperano in cosa non ingrata al mutuatario, come in portare i pegni, o il danaro, o pure in iscrivere i conti, o cercare amichevolmente il pagamento dell'usure, questi sono scusati dalla restituzione; ma non quelli che firmano le polizze, o forzano con minacce o altri mezzi al pagamento3. E lo stesso dice Cuniliati4 con Habert, Tournely, e Antoine.

165. Parlando finalmente di coloro che danno il consiglio, o il danaro all'usurario, questi sono scusati dalla restituzione, secondo dice Lugo, Toledo, Silvestro, ed altri comunemente, quando ciò fanno in grazia del mutuatario5. Si noti per ultimo, che gli usurari pubblici sono infami, e il lor testamento è nullo, né possono ammettersi alla comunione, né seppellirsi in luogo sacro; e chi n'è consapevole, e li seppellisce, resta ipso facto scomunicato6.

§. V. Della compra e vendita.

166. Determinazione del prezzo e roba.

167. Della caparra.

168. Quando si trasferisca il dominio.

169. Della compra condizionata.

170. Se il pericolo e il frutto della roba spettino sempre al compratore.

171. Del patto d'esigere i frutti sino al pagamento.

172. Se si compra con danaro alieno; o si vende una roba aliena.

173. Del prezzo giusto.

174. Come il prezzo cresce o manca.

175. Della merce ultronea; e quando può vendersi più caro.

176. e 177. Delle vendite sub hasta.

178. Se per la dilazione, e anticipazione del prezzo ecc.

179. Della compra delle polizze.

180. Del patto di retrovendere.

181. E di ricomprare.

182. Del contratto moatra ed antichryseos.

183. e 184. Del monopolio.

185. a 187. Del vizio della roba.

188. Chi sa che tra breve il prezzo crescerà, o mancherà ecc.

189. Delle venditrici e sensali, ecc.

190. Se la roba è venduta a due.

191. Se la roba perisce, ecc.

166. Si noti per I., che acciò il contratto di compra sia valido, si ricerca la determinazione così del prezzo (con rimetterla almeno ad un terzo), come della roba, almeno in misura, per esempio se si vende il vino di quella botte a tanto il barile, o pure in isperanza, v. gr. se si vende un tratto di rete7.

167. Qui si domanda, se data la caparra, possa chi l'ha data recedere dal contratto, solamente con perder quella. Si risponde che sì, poiché questa è la consuetudine. Ma altrimenti sarebbe, se si desse la caparra solo per maggior cautela. Del resto in dubbio rettamente dice il p. Concina (contro La-Croix), che può recedere il dante con perder la caparra, poiché regolarmente ogni contratto intende farsi secondo l'uso che corre8.

168. Si noti per II. che il contratto della compra si perfeziona col solo consenso: ma il dominio della roba non si trasferisce se non colla tradizione di quella. Anzi neppure colla tradizione si trasferisce, se 'l compratore non paga, o almeno non offerisce il prezzo, ovvero ne dia il pegno, o sicuranza, (detta volgarmente la pieggeria); o almeno ne dia la fede o sia promessa, come si ha dal testo del §. Venditae, instit. de rerum divis.9; si veda ciò che si è detto al n. 107.

169. Si noti per III., che quando la compra è condizionata, adempita ch'è la condizione, il contratto si fa valido sin dal tempo della compra; sicché i frutti spettano al compratore; eccettoché se la condizione fosse rimessa ad arbitrio del compratore10.

170. Si noti per IV. che quantunque il pericolo e comodo della roba regolarmente spettino al padrone di quella,


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nulladimeno nella compra di cosa determinata, ancorché la roba non sia stata consegnata al compratore, o pure è stata consegnata, ma senza fede del prezzo (ne' quali casi, come si è detto di sopra, il dominio resta al venditore), il pericolo tuttavia e 'l comodo spettano al compratore, come sta espresso ne' testi seguenti §. Cum autem 3. Instit. de emtione, et vendit. l. Id quod, 7. de peric. et commod., ac l. Post perfectum. 1. c. eod titul. Se ne eccettua non però, se espressamente siasi convenuto il contrario, o se la roba non fosse stata consegnata, e 'l venditore sia stato in mora di consegnarla, o pure se la roba per sua colpa sia perita, o deteriorata1. Ma fuori di detti casi eccettuati, siccome il pericolo della roba spetta al compratore, così gli spettano ancora i frutti di quelli2. E le leggi civili contrarie in tal punto son riprovate dal ius canonico, come favorabili al lucro usurario; secondo dicono i Salmaticesi3.

171. Si dubita poi, se 'l venditore possa da principio convenire di esigersi i frutti della roba sin tanto che si paga il prezzo, quando il dominio è già trasferito colla tradizione della roba, e fede del prezzo. Alcuni lo negano, ma è comune e più probabile la sentenza che l'afferma con Sanchez, Molina, Bonacina, Petrocorense, ec., perché allora il venditore lecitamente può riserbarsi il dominio utile della roba sin che si soddisfa il prezzo4.

172. Si noti per V., che se alcuno compra una cosa con danaro alieno, ma in nome suo, la cosa è sua per la l. Si eo, c. de rei vind. N'eccettuano i dd., se il danaro fosse di chiesa, o d'alcun minore, o soldato5. All'incontro se uno vende la roba aliena, quantunque circa la roba sia invalida la vendita, nondimeno acquista già il dominio del danaro. Se poi egli avesse venduto in mala fede, è tenuto a restituire tutti i danni al compratore; ma se in buona fede, non è tenuto né a' danni, né all'evizione, ma dee restituire il prezzo al compratore (quando già fosse ritornata la roba per l'evizione in mano del padrone), ancorché abbiaci fatto il patto di non esser tenuto a niuna evizione, come si ha dalla l. Emtorem. §. Qui autem. ff. de actionib. emt. Se n'eccettua nondimeno per 1. se si fa patto espresso di non restituirsi il prezzo. Per 2. se 'l venditore in niente sia fatto diziore, perché forse egli ha donato il prezzo ricevuto. Per 3. se 'l compratore sapeva esser la roba aliena, o ad altri obbligata per la l. si fundum, c. de evict. Ma ciò va per lo foro esterno; del resto in coscienza, se 'l prezzo in pena non si è aggiudicato al fisco, il venditore dee sempre restituirlo al compratore6.

173. Si noti per VI., che quando al prezzo sta fatta la tassa dalla repubblica, a quella debbono star tutti, anche gli ecclesiastici; se non fosse che si mutassero le circostanze, o che la maggior parte de' cittadini con saputa de' superiori non osservassero più la tassa7. Fuori poi di tassa ogni roba ha il suo prezzo infimo, medio, e supremo, e ciascuno è giusto. In ciò si avverta per 1., che 'l prezzo si stima secondo il tempo della tradizione della roba, e secondo il luogo dove si vende. Si avverta per 2. che 'l prezzo delle cose preziose e straordinarie ha maggior latitudine delle vili ed ordinarie. Mettiamo l'esempio di tal differenza: il vino che vale 5. può comprarsi 4. e 6. Se vale dieci, può comprarsi 8. e 12. Se cento, 95. e 105. Così parlando delle cose ordinarie; ma parlando delle cose straordinarie, e di gran prezzo, una villa che per esempio è stata venduta per 20. mila, può comprarsi per 12. mila8. Si avverta per 3., che se nel prezzo v'è lesione ultra dimidium, la parte lesa può rescindere il contratto in giudizio; ma se infra dimidium, l'altra parte anch'è obbligata in coscienza


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a rifare il danno sino al prezzo giusto. Se nonperò ambedue le parti ignorassero il giusto prezzo, allora è giusto quello che si conviene1. Si avverta qui per ultimo, che ordinariamente parlando non si fede alle bugie de' venditori; onde questi regolarmente non son tenuti alla restituzione, se 'l prezzo non eccede il supremo, o se non avvertissero per certo, che i compratori abbian dato loro fede2.

174. Si noti per VII., che 'l prezzo cresce o per lo concorso de' compratori, o per la penuria delle merci. E così all'incontro manca o per la scarsezza de' compratori, o per l'abbondanza delle merci. Questa regola dee con ispecialità avvertirsi, per la risoluzione di molte questioni che appresso si mentoveranno3. Si noti ancora qui, che la comune estimazione del paese, dov'è la roba, rende giusto qualsivoglia prezzo4.

175. Si noti per VIII. in quanto al compratore, ch'egli può comprare a minor prezzo dell'infimo la roba che poco gli serve, o che compra in grazia del venditore. Onde dicono alcuni, che la merce ultronea per sé manca di valore sino alla metà, ma più probabilmente secondo la più comune sino alla terza parte col p. Cuniliati. La ragione per cui la merce ultronea manca di prezzo, è perché in tali vendite ultronee è più scarso il numero de' compratori5. E per la stessa ragione quegli che compra molte merci tutte insieme, può similmente comprarle a minor prezzo dell'infimo6. All'incontro il venditore, non può vendere più del prezzo supremo, per ragione che la roba fosse utile al compratore, o molto da lui desiderata7. Ma ben può esigere di più se vi sono altri titoli, come per 1. se vi è suo danno, o lucro cessante (purché ne ammonisca il compratore); e ciò quantunque vi sia la tassa del prezzo, e quantunque il venditore si offerisca a vendere. Per 2. se 'l venditore ha un affetto speciale alla roba che vende8. Per 3., se son cose singolari, come gemme, pitture, fiere, e simili. Se poi possa queste vendere quanti plurimi, altri dicono che sì; ma più probabilmente si nega, nisi sit usus mulieris honestae9. Per 4. se vende la roba a minuto, per ragione della maggior fatica che ci vuole, e del discapito (detto volgarmente sfraudo) della roba che v'interviene10.

176. Si noti per IX., che le robe che si vendono sub hasta, o sono pubblicamente esposte per sensali, si possono vendere e comprare ad ogni prezzo che si trova, come si ha dalla l. 2. c. de rescind. vend., purché non vi sia frode: o per parte del venditore, se per esempio egli celasse il vizio della roba o se v'intromettesse offerenti finti: o per parte del compratore, se questi con dolo, minacce, o preghiere importune impedisse ad altri l'offerire11.

177. Qui si dubita per 1. se può alcuno con semplici preghiere lecitamente procurare, che gli altri non offeriscano. Alcuni lo negano, ma comunissimamente lo permettono Tournely, Lugo, i Salmaticesi, Castrop., p. Navarro, Vega, Tapia, Conrado, ec.12.

178. Si dubita per 2. se può il compratore convenire con altri a più non offerire. Questo caso poco da' dottori si trova discettato. Diana13 col p. Navarro ed altri, sembra che ancora lo permettano, sempre che egli abbia già offerito almeno il prezzo infimo che vale la roba. Ma io col cardinal de Lugo14, e con altri dotti da me consigliati, stimo il contrario, nel caso che la roba si esponga a vendersi sub hasta per sentenza del giudice: la ragione è perché, essendo allora il venditore obbligato a dar la roba a chi più offerisce, gli fa ingiustizia il compratore, se offerendo il


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solo prezzo infimo, o anche medio, impedisce al venditore di sperare il prezzo medio, o supremo, al quale ha ius, cioè di non essere impedito a conseguirlo; poiché siccome il venditore, se non si trova altr'offerente, sta in pericolo di dar la roba a prezzo minore, ed anche minore dell'infimo; così all'incontro vuol l'equità che non sia privato della speranza d'ottenere il maggior prezzo, se forse interverranno più offerenti, che per emulazione accrescano il prezzo. Ciò vuol l'equità, e ciò par che assolutamente si richieda il ius della licitazione.

179. Si noti per X. che precisamente per la dilazione o anticipazione della paga del prezzo, non può il prezzo accrescersi o diminuirsi; se non vi fosse altro titolo di pericolo o di danno, o di lucro cessante; de' quali titoli sempre deve esserne ammonito il compratore, come si è detto al n. 150. Ed avvertasi qui, che i mercadanti nel vendere che fanno a credito per maggior prezzo, difficilmente sono scusati per lo solo titolo di lucro cessante; perché vendendo a credito, vendono in maggior copia, e così rinfrancansi il lucro, che loro cessa coll'aspettare1. Più presto può scusare il titolo della comune estimazione, che probabilmente rende giusto il prezzo di tali vendite a credito, come dicono Lugo, Lessio, Cano, Molina, Toledo, Sanchez, Castrop., Bonacina, ed i Salmaticesi, perché in tali vendite vi è maggior copia di compratori, e più scarsezza di venditori; perché sempre v'è insito il pericolo comune di perder la sorte. E lo stesso dicono de' compratori, che pagando anticipatamente danno minor prezzo, perché in tali compre v'è all'incontro moltitudine di venditori, e scarsezza di compratori, ed anche qualche pericolo di non aver la roba, o di non averla come la vogliono2.

180. E per la stessa ragione dicono probabilmente Navarro, Gaetano, Sanchez, Tournely, Anacleto, Azorio, Lugo con s. Bernardino da Siena, ed altri, che le polizze di credito, ancorché sieno liquide, posson comprarsi a minor prezzo; poiché altro è avere il danaro, altro il comprare l'azione al danaro, la quale comunemente si stima di minor valore, perché in pratica tali azioni non sono esenti da qualche pericolo dell'esazione, o almeno di molestia e di spesa. Dico nonperò, che debbono eccettuarsi le polizze de' banchi, chiamate fedi di credito, per cui non v'è alcun morale pericolo: purché la persona non istesse lontano, e vi fosse incomodo, o pericolo per rispetto di chi si manda ad esigere3.

181. Si noti per XI. che 'l patto di retrovendere è lecito, quando vi sono le dovute condizioni, cioè 1. che si minori il prezzo, il quale può diminuirsi sino alla quarte parte: anzi altri dicono sino alla terza; ed allora ben vale il patto, che 'l compratore sia tenuto a retrovendere per lo stesso prezzo, benché si avanzasse il prezzo della roba. 2. Che il pericolo della roba stia appresso il compratore. 3. Che 'l fondo si retrovenda co' frutti, o senza frutti, come si trova allorché si consegna4.

182. Così anche secondo la sentenza più probabile di Lessio, Lugo, Molina, Castrop., Silvestro, p. Nav., Bonacina, Azorio ed altri, è lecito il patto di ricomprare, cioè che 'l venditore sia obbligato a ricomprar la roba a richiesta del compratore colle seguenti condizioni, cioè 1. Che non vi sia animo usurario. 2. Che si accresca il prezzo nella prima vendita. 3. Che 'l venditore sia tenuto a ricomprare collo stesso prezzo: ma se la roba deteriorasse, debba solamente pagare quel ch'ella vale al tempo della ricompra; ed all'incontro, se la roba avanza, avanzi a beneficio del venditore. Ed in questo modo ella è vera compra, non mutuo, come i contrari suppongono; mentre fra tanto che non si fa la ricompra, il pericolo spetta al compratore; il che non è così nel mutuo5.

183. Il contratto detto di moatra è certamente illecito, come costa dalla


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propos. 40. dannata da Innocenzo XI. Questo contratto è quando taluno vende col patto espresso, o tacito, che se gli rivenda poi la roba a minor prezzo1. E così anche è illecito ed usurario il contratto chiamato Antichryseos, volgarmente detto a godere, cioè quando l'uno a godere qualche fondo fruttifero, e l'altro a godere l'uso del danaro2. Ma si osservi il c. 1. de feudis.

184. Si noti per XII., esser proibito il monopolio, quando si fa ne' seguenti due modi, cioè I. Quando alcuno impedisce che s'introducano nel paese altre merci, acciocch'egli solo venda le sue con danno de' cittadini. II. Quando una o più persone si comprano tutte le merci, acciocché le vendano più del prezzo supremo, di quello con cui si venderebbero in piazza, se non si facesse il monopolio. Del resto se alcuno o più persone si comprano le merci, dopo che i cittadini se ne sono già convenientemente provveduti, per venderle con qualche moderato lucro, ciò è ben lecito, come comunemente i dd. insegnano. E probabilmente dicono Lugo, Mol., Lessio ed Holzm., che tali mercadanti non peccherebbero contro la giustizia, se vendessero anche al prezzo supremo; e neppure contro la carità; purché non inducessero gli altri a vendere a prezzo più caro3. Ond'è che se tra loro cospirassero di non vendere a minor prezzo che al supremo, quantunque è probabile con Lessio, Viva, Holzm., Molina, Bonac., Salmaticesi ed altri (contro Tournely, Sporer ec.) che non peccherebbero contro la giustizia, nulladimeno non possono scusarsi dal peccato grave contro la carità, com'è certo appresso tutti. E specialmente poi per questa ragione non peccano contro la giustizia, ancorché convenissero di non vendere che al prezzo supremo, perché tal patto essendo illecito e contro la carità non induce obbligazione, come si ricava dal testo reg. iur. 69. in 6., dove dicesi in multis promissis fidem non expedit servare4.

185. Se poi fatto il monopolio ingiusto tra alcuni di vendere a maggior prezzo del supremo, sia lecito agli altri vendere per lo stesso prezzo; l'ammettono i Salmat., con Bonac., Medina ed altri, dicendo, che quel prezzo già è fatto comune. Ma a quest'opinione ributtata già da Rebellio, Tapia, Dicastil. e Concina, io non posso accordarmi; perché tal prezzo, per ingiustizia avanzato, sempre è ingiusto; né dee tenersi per giusta estimazione quella ch'è provenuta dall'ingiustizia5.

186. Si noti per XIII., parlando del vizio della cosa che si vende, che 'l vizio può essere circa la sostanza, circa la quantità, e circa la qualità. Se 'l vizio è circa la sostanza, il contratto è nullo, o almen l'ingannatore dee rifare il danno, ancorché si avesse fatto donare dalla parte l'eccesso del prezzo ingiusto6. E qui si noti, che se la roba è più perfetta di quella che comunemente si vende, ella senza ingiustizia può vendersi al prezzo comune benché mischiata con altra d'inferior condizione; come sarebbe il vino con acqua: purché il compratore non lo prenda per conservarlo, perché essendo mischiato con acqua, facilmente si corrompe. Lo stesso dicono de' speziali di medicina, che vendono a minor prezzo una roba per un'altra; purché sia quella certamente di utile eguale, e si diminuisca il prezzo; così Soto, Lugo, ed i Salmaticesi7. Ecco come dice s. Antonino: Cum aliqui sophisticant ea quae vendunt, ut se servent indemnes, et cum aliquo lucro congruo, quia si venderent puras res, emptores non vellent dare iustum pretium, quia alii vendunt alia sic mixta minori pretio; videntur posse excusari, dummodo non fiant mixturae, quae noceant corporibus in his quae venduntur in cibum et potum, et praecipue in medicinalibus8. E lo conferma s. Tommaso: Cum usus rei est conveniens emtori, si venditor propter


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huiusmodi vitium subtrahat quantum oportet de pretio, non tenetur ad manifestandum vitium1.

187. Se 'l vizio è circa la quantità, anche dee rifarsi il danno: ma quando mai la tassa fosse ingiusta, o ingiusto il prezzo per monopolio de' compratori, allora non è improbabile, come dicono Lugo, Laym., Castrop., Salmat. ec., che 'l venditore possa servirsi della misura scarsa, sino a procacciarsi il prezzo giusto, ma solamente l'infimo2.

188. Se finalmente il vizio è circa la qualità, allora bisogna distinguere: quando il vizio è patente, non v'è obbligo di manifestarlo, e non manifestandolo il venditore, il contratto è valido; purché a lui non costi l'ignoranza del compratore; e purché la qualità non passi in sostanza, com'è quando il compratore si fosse spiegato di non voler la roba, se non con tali qualità. Se poi il vizio è occulto, allora certamente il venditore è tenuto a manifestarlo: purché non si protesti di vendere come volgarmente dicesi, a sacco d'ossa rotte, e come (senza tal protesta) si pratica comunemente nelle fiere; avvertendo non però, che allora non può vendersi la roba più che al prezzo supremo, avendosi già riguardo al vizio occulto3.

189. Si dubita poi, se alcuno possa vendere al prezzo corrente la roba, la quale sa che fra breve valerà meno. È molto probabile che lecitamente possa, come contra d'alcuni dicono comunissimamente Gaetano, Lessio, Soto, Castropal., Tournely, Salmat., Bonacina con s. Tommaso, il quale dice: Venditor qui vendit rem secundum pretium quod invenit, non videtur contra iustitiam facere, si quod futurum est, non exponat4. La ragione si è, perché nella vendita non s'intende il prezzo futuro, ma il presente: il quale si stima non già secondo la notizia particolare, ma secondo la comune presente estimazione (E così parimente è lecito comprar le merci al prezzo corrente, benché tra breve sappiasi per notizia particolare, che abbia ad avanzarsi). E chi vende così, probabilmente dicono ancora Lessio, Bonac., Tournely, Roncaglia, Cuniliati ed i Salmatic. che neppure pecca contro la carità, se non fosse che il compratore avesse perciò a cadere in grave necessità; ovvero se colui potendo vendere a chi subito sta per consumare la roba, volesse venderla a chi vuol conservarla. S'avverta non però, che ciò corre, quando il mancamento o aumento del prezzo si fa per notizia particolare, perché se la notizia fosse comune già da sé il prezzo varia5.

190. Si noti per XIV. che chi riceve roba a vendere, benché a prezzo determinato, non può ritenersi l'avanzo che ne ricava, ancorché la vendesse in luogo più lontano, e con sua maggior fatica; se non fosse però 1. ch'egli v'impiegasse una tal diligenza straordinaria, il cui prezzo corrispondesse al lucro ricavato. Per 2. s'egli migliorasse la roba. Per 3. Se quel lucro fosse di poco momento. Per 4. se vi fosse patto tacito di non render più del prezzo determinato, come sarebbe quando il padrone non gli assegnasse alcuno stipendio. Per 5. se fatta la diligenza ordinaria esso stesso sensale si comprasse la roba al prezzo che ne trova, e poi la vendesse a prezzo maggiore. E lo stesso dicesi relativamente per colui, al quale fosse commessa la compra di qualche roba6. I sartori che s'offeriscono a comprare i panni, non possono esigere più del prezzo che pagano, se non fosse che il mercadante veramente a lui o per amicizia particolare, o perch'egli frequenta la sua bottega, gli rilasciasse qualche cosa del prezzo comune7.

191. Si noti per XV. che la roba venduta a due si acquista da colui al quale è già tradita dopo il pagamento del prezzo, o dopo data la fede, come si è detto al n. 168. Ma se questi la comprasse in mala fede, sapendo ch'era venduta ad altri, allora è tenuto a renderla al


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primo compratore, come dicono comunemente i dd. Ma non prima della sentenza, se non fosse 1., ch'egli avesse indotto il venditore a vendergliela. 2. Se 'l primo compratore fosse luogo pio, minore, o università. 3. S'egli fosse donatario, perché allora è tenuto a restituirla al compratore, se la cerca tra un anno, per la l. 1. ff. fraud. etc.1.

192. Si noti per XVI. che se la roba venduta è determinata, come tale casa, tale botte ec., quando perisce, perisce al compratore, purché il venditore non sia stato in mora di consegnar la roba. Ma se non è determinata, come dieci pecore di questa greggia, o determinata solo a misura, come questa botte di vino a tanto il barile, allora avanti la tradizione o la misurazione perisce al venditore, purché il compratore non sia stato in mora colpevole a non ricever la roba, o a non farla misurare, così per la l. Lector, ff. de peric. Ma l'aumento o decremento della roba sempre spetta al compratore, come dicono Lessio, Bonac., i Salmat.2. Quando poi la roba è stata già consegnata, il di lei pericolo spetta sempre al compratore, ancorché non abbia pagato il prezzo, né n'abbia data fede, come dicemmo di sopra al n. 170.

§. VI. Della negoziazione.

193. La negoziazione a chi sia proibita, e quando è colpa grave; se il chierico negozia per mezzo d'altri, o per utile altrui.

194. Il comprar le pecore per li pascoli propri, ec.

195. Vendere a maggior prezzo per comprare a minore. Comprare le lane ecc. Se vi è necessità.

196. Se al chierico è lecito l'officio di tutore, fattore ecc.

193. La negoziazione è propriamente quando si compra una roba per rivenderla a maggior prezzo, senza che sia mutata. Questa è vietata sotto colpa grave a' religiosi e a' chierici ordinati in sacris, ma non a' minoristi, se non fossero beneficiati; come dicono comunemente i dd. dal can. Placuit, 3. c. 21. q. 26.3. Pecca perciò gravemente il chierico o monaco, che negozia frequentemente, ancorché senza scandalo e benché in materia non turpegrave, come dicono Lessio, Lugo ed i Salmaticesi con altri, contra alcuni pochi. Quantunque probabilmente lo scusano dal mortale, se fosse solo per due o tre volte in materia non grave, o per una sola volta in materia grave4, come ricavasi dal cap. fin. De vita et hon. cler., dove dicesi: Non insistant etc. E così anche lo scusano comunemente Laym., Castrop., Salmatic. ec., se negoziasse per mezzo d'altri, purché (come dice Lugo e i Salmat.) non fosse grande la sua sopraintendenza5. Ma Benedetto XIV. nella bolla Apostolicae dell'anno 1741. ha dichiarato che quel chierico che negoziasse sub alieno laici nomine, cioè, secondo ha spiegato de synod.6, che negoziasse i suoi danari per mano d'un laico, incorre le stesse pene come negoziasse per se stesso. E ciò apparisce dalla stessa bolla dove il papa soggiunge, che i beni acquistati così dal chierico alieno nomine soggiacciano alla pena dello spoglio. Ha dichiarato poi che se 'l negozio fosse già stato incominciato da' laici, e non potesse lasciarsi senza danno se non seguisse a perfezionarsi dal chierico, allora può il chierico seguitarlo, ma solo per qualche tempo, e per mezzo d'un altra persona laica, e con licenza della s. c. Di più si nota, che dal regnante Clemente XIII. nella sua bolla Cum primum, a' 27 settembre 1759. di nuovo espressamente è stato proibito a' chierici il negoziare per mezzo d'altri. Ed inoltre sta ordinato, che ancorché vi fosse la necessità della famiglia, il chierico non possa negoziare senza la dispensa della sede apostolica, se sta dentro l'Italia, o pure del vescovo, se sta fuori d'Italia. In oltre sta detto che dubitandosi di qualche contratto di negozio, se al chierico sia lecito o no, expeditissima erit via scribendi ad s. c. concilii, quae dubia decernet.

194. Non è vietato a' chierici comprar le pecore per pascerle ne' pascoli propri, e poi venderle o venderne i parti,


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la lana, ec.; ciò è comune con Lessio, Lugo, Laym., Roncaglia, Castropal. e Salmaticesi. Ma diciamo poi non esser lecito far ciò con affittare i pascoli alieni, essendo proibito dal concilio calcedonense1 l'affittare i pascoli altrui, per venderne i frutti. Se poi sia permesso il comprare i pascoli altrui per ingrassare gli animali propri, e venderli, lo negano Laym. e Sporer; ma lo concedono i Salmaticesi e Viva, purché non vi sia scandalo; e quest'opinione parmi molto probabile, mentre ciò non si trova da alcuna legge proibito2.

195. È lecito poi a' chierici vendere più caro per comprare a minor prezzo. E così anche è lecito vender la roba a maggior prezzo, quando si è comprata, non già per venderla, ma per conservarla. Di più anch'è lecito il comprar maggior roba, per assicurare che non manchi la provvista della casa, e poi vendere il resto che avanza. Di più il comprare i colori per vender le pitture, le lane per vendere il panno; purché non si lavori per altri operai condotti, come dicono Lugo, Salmat., Molina ec.3. Di più è lecito al chierico anche propriamente il negoziare, quando ciò fosse necessario per lo sostentamento proprio e de' suoi, come si ha dal cap. Multa, ne cler. vel mon. Ed in ciò basta la grave necessità di conservare lo stato decente, secondo più probabilmente e più comunemente dicono Castrop., Sporer, La-Croix e Mazzotta, contra Laymann, che ammette il solo sostentamento della vita4.

196. È proibito poi a' chierici far l'officio di tutore, di tabellione, o d'altro pubblico ministro, per cui sia tenuto poi a dar conto dell'amministrazione. E se alcun chierico ha esercitato alcuno di detti offici, egli non può ordinarsi, finché non renda i conti, o almeno ne dia la sicuranza. Ma ciò non s'intende dell'amministrazione de' luoghi pii, pupilli, e vedove. In oltre è proibito a' chierici far l'officio di fattore de' secolari; ciò non però corre nel caso (come si dice nel cap. Sed nec 4., ne cler vel mon.), che per far dett'officio il chierico trascurasse il suo proprio ministerio ecclesiastico: Si quis ab ecclesiastico (son parole del testo) fiat ministerio alienum, pro eo quod, officio clericali neglecto, fluctibus seculi se immergit. Ed in tal caso il chierico incorrerebbe anche la sospensione dal suo officio ecclesiastico, ma ferendae sententiae5.

§. VII. Del censo.

197. Si spiega il censo.

198. Condizioni richieste da Nicola V.

199. Condizioni richieste da s. Pio V.

200. Se sia lecito il censo personale.

201. Se sia lecito il censo redimibile per parte del compratore.

202. Se perisca il censo perendo il fondo.

203. Se possa costituirsi il censo col danaro prima dovuto.

197. Il contratto di censo, o sia vendita d'annue entrate, è quando uno per certa somma (v. g. di ducati cento) esige annualmente la pensione del tanto per cento su qualche fondo fruttifero. Questo contratto è ben lecito, purché vi sieno le debite condizioni; poiché è vera compra, per la quale chi il danaro, compra non già la pensione, ma il ius a percepire parte de' frutti di quel fondo6.

198. Circa poi le condizioni richieste vi sono due bolle, l'una di Nicola V., l'altra di s. Pio V. In quella di Nicola (che si osserva nel regno di Napoli) si richiede per I. che 'l censo si sostituisca sopra una cosa certa specialmente, e generalmente sopra l'altre robe; II. che vi sia il patto di retrovendere per lo stesso prezzo; III. che la pensione non ecceda il dieci per cento7.

199. In quella di s. Pio si richiede di più I. che 'l censo sia sopra un corpo stabile e fruttifero; basta per altro che sia un officio perpetuo, o qualche altro censo. II. Che 'l prezzo sia di pecunia numerata. III. Che non vi sia patto di pagare anticipatamente la pensione. IV. Che non s'obblighi il venditore a sostituire altro fondo, se si perde l'assegnato. V. Che il venditore non sia privato di alienare il corpo obbligato


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Che non si convenga a pagare alcuna pena o interesse per lucro cessante, non soddisfacendosi la pensione. VII. Che non si crei nuovo censo dalle pensioni non pagate. VIII. Che 'l compratore non possa a suo arbitrio ripetere il prezzo, e che 'l venditore possa sempre redimere il censo; del resto de iure naturali è sentenza comunissima, potersi pattuire che 'l censo sia irredimibile. IX. Che non si venda il censo ad altri per maggiore o minor prezzo, se non fosse che 'l censo diventasse non liquido1. Ma circa questa bolla di s. Pio avvertono comunemente gli autori, ch'ella non è stata ricevuta in più regni, cioè nelle due Sicilie, nella Spagna, Germania, Francia, Fiandra; anzi asserisce il continuatore di Tournely, che neppure in Roma. E dov'ella non è stata ricevuta, è sentenza comune che non obblighi2.

200. Si dubita poi per 1. Se sia lecito il censo personale. Altri lo negano, ma molti altri gravi dottori, più comunemente e più probabilmente l'affermano, parlando in quanto al ius naturale, come Soto, Less., Merbesio, Tournely, Habert, Wigandt, Cuniliati, Castrop., Ronc., ec., purché siccome nel censo reale si compra il ius a percepire i frutti del fondo, così nel personale si compra il ius a percepire i frutti dell'industria, o fatiche di taluno, addetto già a tale impiego; come d'un pittore, mercadante ec.3. Si è detto in quanto al ius naturale, poiché secondo la bolla di s. Pio poc'anzi mentovata si richiede (dov'ella è stata ricevuta) necessariamente il corpo stabile.

201. Si dubita per 2. S'è lecito questo contratto, convenendosi, che 'l censo sia redimibile non solo per parte del venditore, ma anche del compratore. Altri come Lessio, Laym., Castrop. ec., l'ammettono, purché si osservino le condizioni che altrove (al n. 182.) abbiamo assegnate nel patto della ricompra de' fondi. Ma altri, come Soto, Covarruv., i Salmaticesi ecc., lo negano; e questa sentenza dee senza dubbio consigliarsi, mentre tutti poi convengono, che in tal contratto v'è pericolo almeno d'intenzione usuraria4.

202. Si dubita per 3. Se, precisa la bolla di s. Pio, perendo il fondo senza colpa del venditore, debba ancora perire il censo. Lo negano i Salmaticesi, Soto, Castropalao ecc., dicendo che in tal caso è tenuto il venditore a sostituire altro corpo. Ma noi teniamo l'opposto con Lessio, Lugo, Roncaglia ec., perché nel contratto di censo non già si obbliga principalmente la persona, ed accessoriamente la roba, come suppongono i contrari, ma la sola roba, vendendosi il ius sui frutti di quella, onde mancando il fondo, niente più si deve. E con ciò diciamo che sebbene è lecito il patto di pagar la pensione (purché sia diminuita) anche negli anni sterili, non è lecito all'incontro il patto di pagarla, ancorché il fondo si perda5.

203. Si dubita per 4. Se possa costituirsi il censo, dando per prezzo il danaro prima dovuto dal venditore. Secondo la bolla di s. Pio non si può, perché ivi si richiede la pecunia numerata. Ma parlando de iure naturae, non è improbabile che sì, con Navarro, Lessio, Valenzia ecc., essendo che 'l censo ha ragione d'ogni altra compra, che già può farsi col prezzo del danaro dovuto6.

§. VIII. Del cambio, locazione, enfiteusi, feudo o libello.

204. Del cambio e delle sue diverse sorte.

205. Chi riceve monete false.

206. Della locazione.

207. Del successore del locatore.

208. In caso di sterilità, ecc.

209. Se può affittarsi il ius di mendicare.

210. Se il corriere va per due persone allo stesso luogo ecc.

211. Se debbasi il salario al servo infermo.

212. Dell'enfiteusi.

213. Del feudo.

214. Del libello.

204. Il cambio è un contratto col quale il camsore cambia il danaro al camsario con certo lucro. Il cambio è di quattro sorte: minuto, per lettere, reale, e secco. Il minuto (o sia manuale) è lecito, e questo è quando si danno monete


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maggiori per minori, o al contrario. Parimente è lecito il cambio per lettere, e questo è quando il camsore riceve il danaro dal camsario per pagarlo dopo in altro luogo. Il pagamento poi per tale cambio ha stabilito s. Pio V. che non si differisca più del tempo tassato. Il reale all'incontro è quando il camsore qui il danaro per riceverlo dopo altrove dal camsario per mezzo del suo fattore; e questo anche è lecito. Il secco finalmente (o finto come ancora si chiama), col quale solamente si finge il luogo diverso del pagamento, e frattanto dal camsore si esige il lucro; questo senza dubbio è illecito1. A questa sorta di cambio secco si riduce ancora il cambio detto colla ricorsa, che insomma (per dire in breve) viene ad essere un cambio di una duplicata finzione2. Il cambio poi chiamato francofurtense, questo è lecito, purché veramente vi sia il lucro cessante per lo mercadante3.

205. Si avverta, che se taluno ha ricevuta a caso una moneta falsa, non la può spendere; e se mai l'ha spesa, secondo la sentenza più vera è obbligato alla restituzione. Dicono nondimeno La-Croix e Sporer, che ciò debba intendersi, quando la materia della moneta è falsa, ma non già quando è falso solamente l'impronto4.

206. La locazione è un contratto con cui taluno per qualche mercede ad un altro la sua roba, o la sua persona in uso. Si noti su questo contratto per 1. che se la cosa rendesi inutile all'uso, il conduttore non è più tenuto alla pensione promessa5. Si noti per 2. che le spese ordinarie di poco momento spettano al conduttore; ma le straordinarie (purché siano utili) spettano al locatore. Ma in caso che 'l conduttore si fosse obbligato alle migliorazioni, s'intende obbligato di farle a sue spese6. Si noti per 3. che se perisce la roba il conduttore non è tenuto a niente; purché il locatore non provi la di lui colpa. Si noti per 4. che il locatore non può ripetere la roba prima del tempo, se non in quattro casi, cioè 1. se il conduttore non paga la pensione per due anni: 2. se la roba si rende necessaria al locatore: 3. se altrimenti il fondo non possa ripararsi: 4. se 'l conduttore se n'abusa, v. gr. affitta la casa a meretrici7.

207. Si noti per 5. che 'l successore universale, cioè l'erede, non può sciogliere la locazione fatta dal testatore; ma ben può scioglierla il successore particolare, come il legatario, donatario, o compratore, conforme si ha dalla l. Emtorem, c. de legat. N'eccettuano alcuni dottori, se 'l campo fosse già coltivato, o seminato; ma io non so come questa limitazione possa aver luogo, quando la legge (come sta espresso nella l. Qui fundum 25., ff. de locat., dove si parla del legatario) già al conduttore l'azione per li danni che patisce contro l'erede8.

208. Si noti per 6. che il danno della sterilità, per sé parlando, spetta al conduttore; ma parlando per equità, quando non v'è colpa del conduttore, e la sterilità è grande (come se in qualche anno il fondo non fruttasse neppure la metà della pensione, secondo dicono Lessio, Lugo ec.), ben si deve il rilascio, siccome si ha dal cap. Propter, de locat., e dalla l. 8. c. eod. tit. E se non fruttasse niente, niente si deve9.

209. Si dubita per 1. Se sia lecito affittare il ius di mendicare. Alcuni dicon di sì; ma noi non l'ammettiamo colla più comune, se non in caso che 'l povero non potess'egli andar mendicando da per sé10.

210. Si dubita per 2. Se il nunzio andando ad un luogo possa da due persone ricever la mercede duplicata. I vetturali è certo che possono, per l'uso che vi è. In quanto agli altri poi è probabile, come dice il p. Concina, ond'è lecito dargli la sola metà; ma è probabile ancora con Lessio, Laym., Castropal. e Croix, che possono esigere l'intiera mercede da ciascuno de' mandanti,


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essendo che per accidente l'opera è utile a tutti due1.

211. Si dubita per 3. Se 'l padrone debba il salario al servo condotto per un anno, quando il servo in alcuni mesi stesse infermo. Diciamo colla comune (contro alcuni pochi), che no, se non fosse altro l'uso in qualche luogo. E diciamo con Lugo, Azorio ed altri, che neppure è tenuto alle spese dell'infermità, se non fosse che 'l servo stesse in grave necessità2.

212. Il contratto dell'enfiteusi è, quando il padrone un corpo stabile ad un altro in perpetuo, o almeno per 10. anni a migliorarlo; sicch'egli ritiene il dominio diretto, e 'l dominio utile passa all'enfiteuta, col peso di pagare l'annuo canone: il quale canone non pagandosi per 3. anni, il padrone può ripigliarsi la roba, s'ella è di chiesa. Il suddetto canone poi sempre si deve, ancorché il fondo perisse in parte (ma non se perisse in tutto), ed ancorché vi fosse grave perdita de' frutti, se non fosse una pensione grande, quasi eguale a' frutti, poiché allora per equità dev'ella diminuirsi3.

213. Il feudo è simile all'enfiteusi, dandosi un fondo nobile o rustico al vassallo coll'obbligo di render la fedeltà e l'ossequio personale al padrone diretto4.

214. Il libello poi finalmente è quando l'enfiteuta, o feudatario a un terzo il medesimo colle stesse condizioni; e questo contratto si chiama ancora subenfiteusi, e subinfeudazione5.

§. IX. Della sponsione e giuoco.

215. Della sponsione; o sia scommessa, se sia lecita.

216. Se una parte dicesse di sapere il fatto per certo.

217. Del giuoco de' figli di famiglia e de' religiosi.

218. Delle frodi.

219. De' giuochi proibiti: se siam proibiti a' laici, e se il vincitore possa ritenere il lucrato.

220. Se chi perde sia tenuto a pagare; e se vi è giuramento di pagare e di non ripetere.

221. De' giuochi proibiti a' chierici.

222. A' religiosi.

223. A' vescovi.

215. La sponsione (detta volgarmente scommessa) è quando taluni, contendendo dell'evento di un fatto, scommettono qualche somma a favore di colui per cui si troverà la verità. Queste scommesse non sono proibite (almeno gravemente) se non si facciano sotto condizioni peccaminose, come se alcuni scommettessero a chi beve più vino; o pure se uno scommettesse di perder un tanto, se non fa un tal peccato; perché allora si espone con ciò a maggior pericolo di peccato: altrimenti poi se taluno scommettesse di non peccare6.

216. Per essere giuste le suddette scommesse, deve esservi l'uguaglianza così del premio, come del dubbio circa l'evento. Ma se mai uno dicesse, che sa per certo una cosa, e l'altro con tutto ciò pure volesse scommettere; allora dicono altri, che può ritenersi il premio, perché allora l'altro cede al suo diritto. Ma noi sentiamo il contrario con Lugo e La-Croix, quando quell'altro anche tenesse per certa la sua asserzione, poiché allora egli non ha animo di cedere: ma è indotto a così scommettere dal solo suo inganno, per cui non ha ius l'altra parte di ritenersi il premio. Altrimenti poi direi, se colui già ne dubitasse, perché allora cessa l'inganno, ed egli veramente vuol cedere al suo diritto7.

217. Parlando poi del giuoco, bisogna distinguere il giuoco in generale dal giuoco proibito. Circa il giuoco in generale, si noti per 1., che la somma vinta al figlio di famiglia dee restituirsegli, purché non sia de' suoi beni castrensi, o quasi castrensi; o pure se vi sia il consenso de' genitori, o sia la somma di poco momento, ovvero sia qualche parte moderatamente riservata dagli alimenti che gli somministrava il padre. E lo stesso dicasi delle mogli, e de' religiosi. All'incontro questi son tenuti a restituire il danaro lucrato dagli altri (se non fosse piccola somma), ancorché gli altri avessero saputo, ch'essi erano sudditi, e non aveano danaro


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proprio1. Qui poi si fa la questione, se quei religiosi che hanno la licenza generale dal superiore di spendere il lor peculio a loro arbitrio, pecchino contra il voto di povertà, perdendolo al giuoco; e se vincitori sian tenuti alla restituzione. Più autori, come Suarez, Lugo, Hurtad., Rebel, Salas, Medina, ec., dicono, esser probabile, che no; sì perché allora il superiore toglie l'impedimento del voto, sì perché almeno allora la licenza si presume data dalla religione, la quale, benchinvita circa il modo, non è però circa la sostanza. Nulladimeno noi diciamo con Navarr., Lessio, Sanch., Salmat., essere assolutamente più probabile, e da tenersi l'opposto, perché tal licenza né si presume data da' prelati, né i prelati (benché volessero) possono darla, essendo essi semplici amministratori, non già padroni, de' beni del monistero2.

218. Si noti per 2., che se 'l giuocatore si serve di frodi ingiuste, v. gr. segnando le carte, o mutando i tanti, ec., allora dee restituire il guadagnato ed anche il valore della speranza che aveva l'altra parte di guadagnare. Si è detto frodi ingiuste, perché del resto è lecito l'avvalersi di quelle astuzie che permette la regola, e l'uso del giuoco, come guardar le carte che l'altro fa vedere per sua negligenza, o conoscer le carte che esternamente per qualche segno causale si fan conoscere da se stesse3.

219. Circa poi il giuoco proibito, dee notarsi, che tutti i giuochi di fortuna (i quali son chiamati lusus alearum), come sono i giuochi di dadi, di bassetta, primiera e simili, questi son vietati così dalla legge canonica, c. 1. Episcopus, dist. 35. e cap. Clerici, de vita et honest., come dalla civile, l. Alearum de rel. sumt. fun. Indi bisogna distinguere in questa materia i laici dagli ecclesiastici. In quanto a' laici, è comune tra' dd., che tai giuochi non sieno lor proibiti sotto colpa grave perché il citato canone Episcopus è stato derogato dalla consuetudine, e le leggi civili in ciò son pure penali, dando (in pena de' vincitori) l'azione a chi perde di ripetere la somma perduta4. Dal che per altro s'inferisce, che chi vince, può ritenersi il lucrato, finché per sentenza del giudice non sia obbligato a restituire, secondo la comune5. E ciò, ancorché abbia giuocato con intenzione di ripetere, se perdeva6.

220. All'incontro è sentenza più comune, e più probabile con Sanch., Lessio, Lugo, Viva, Nav., Tolet., Laymann, Molina, Salmat., ec. (contra Sairo, Bannez, ed altri), che chi perde non è tenuto a pagare; perché dandogli già la legge il beneficio di ripetere, glie lo ancora a non pagare, come si ricava da un altro testo della l. Creditori, c. de pactis, dove dicesi: Frustra solvitur quod statim repetendum est7. Se poi volesse transigersi, ben può farlo, ancorché non avesse animo di andare in giudizio8, ed ancorché avesse rinunziato al beneficio della legge, perch'essendo fatta la legge per lo ben comune, la sua rinunzia è nulla. Purché (si limita) dall'una e dall'altra parte non siasi promesso con giuramento, non solo di pagare, ma anche di non ripetere; poiché la legge vieta bensì di giuocare a tali giuochi, ma non già di pagare il perduto; onde allora niuno de' giuocatori può neppure cercare la rilassazione del giuramento, mentre vi è il pregiudizio del terzo9. E se quegli che ha perduto, avesse già pagato, non può compensarselo, se non ricorre al giudice, ancorché non avesse giurato di non ripetere10. Ma se egli cercasse la rescissione del contratto, e l'altro la negasse, vedi ciò che si è detto al n. 125.

221. In quanto poi agli ecclesiastici, non dee dubitarsi, che i chierici (s'intendono gli ordinati in sacris, o i beneficiati, mentre per gli altri la proibizione almeno è andata in desuetudine; peccano mortalmente, giuocando a giuochi


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di mera fortuna spiegati di sopra, quando vi giuocano frequentemente, e per lungo tempo, benché in poca quantità; perché tali giuochi notabilmente disconvengono allo stato ecclesiastico; e lo stesso dicesi, se giuocano in gran quantità, benché di rado; almeno quando in ciò vi fosse grave scandalo degli altri, come vuole Laymann1. Si è detto a' giuochi di mera fortuna; poiché i semplici giuochi di carte, ne' quali il vincere dipende così dalla sorte, come dall'industria, siccome sono i giuochi chiamati di spasso, v. gr. l'ombre, il tressette e simili, questi non sono proibiti gravemente a' chierici, almeno secondo l'odierna consuetudine, se non vi fosse scandalo, o special proibizione in alcun luogo2.

222. Parlando poi de' religiosi, se questi sono riformati, o di stretta osservanza, come cappuccini, teresiani, gesuiti, alcantarini, e simili; eglino giuocando a' giuochi di fortuna, ancorché per una volta, non sono scusati da peccato grave; e tanto meno sono scusati i superiori che lo permettono. E lo stesso io giudico doversi dire, se giuocano a qualunque giuoco di carte, anche di spasso (come di sopra s'è detto), almeno se giuocassero più d'una volta; sì per lo scandalo che darebbero a' secolari, sì per l'abuso che introdurrebbero. In quanto poi agli altri religiosi di meno osservanza, siccome si è detto de' chierici, così dicono ancora i dd. che allora peccherebbero gravemente, quando giuocassero a' giuochi di mera sorte, o frequentemente, o in molta quantità; oltre del peccato contro il voto della povertà, come si dirà nel capo XIII. n. 13. e 14. Se poi il giuoco fosse di semplice spasso (come di sopra s'è spiegato), Peyrino, Dicast., i Salmat., ec., gli scusano da colpa grave, ed anche da leggiera, come dicono, se giuocassero per ricreazione; ma una tale ricreazione a me pare sempre indecente allo stato religioso, né parmi che l'uso possa mai renderla onesta3.

223. Se un vescovo poi giuocasse a giuochi di fortuna, anche per una volta, o frequentemente a' giuochi di spasso colle carte, io non so come possa scusarsi di scandalo grave. E lo stesso dico per un prelato, che frequentemente, e di proposito assistesse a' giuochi di fortuna. Ma in quanto a' chierici e religiosi, che v'assistono, quantunque ciò anche sia proibito da' canoni4, nulladimeno comunemente i dd. gli scusano da colpa grave5.

§. X. Della società.

224. Condizioni della giusta società.

225. Dee prima detrarsi il capitale al padrone.

226. Come debba farsi la distribuzione del lucro e della perdita.

227. Il danno della sorte spetta al padrone.

228. Della società degli animali a capo salvo: e del patto a supplir gli animali mancanti.

229. De' tre contratti.

230. Se il figlio negoziando con danaro del padre ecc.

231. Della società tra' fratelli.

232. In quanti modi termini la società.

224. Il contratto di società si fa, quando due persone conferiscono il danaro, o la fatica, per dividersi poi il lucro, o il danno. Le condizioni della società son tre: I. che facciasi in materia onesta II. che vi sia uguaglianza tra l'estimazione della fatica, e la comodità del danaro: III. che ciascun de' soci sopporti i danni, e le spese, che avvengono per cagion del negozio; ma la perdita della sorte spetti al solo padrone6.

225. Dal che s'inferisce per 1., che se uno conferisca il danaro, e l'altro la fatica, in fine della società, prima dee restituirsi la sorte al padrone, e 'l resto poi dividersi, come rettamente insegnano Lugo, Bonac., Cabassuzio, Petrocorense, ec. (checché si dicano altri); perché siccome, perendo la sorte, tutta perisce al padrone, così la medesima (quando esiste) tutta a lui si deve. Né vale a dire, che conferendo l'uno la fatica, e l'altro il danaro, è giusto che in fine il tutto si divida; perché si risponde, che in tale società chi conferisce la sorte, non già conferisce il danaro, ma la comodità di quello; onde siccome


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se uno conferisse la sua nave e il nocchiero la fatica, in fine la nave spetta certamente tutta al padrone, che ha conferita la sola comodità di quella; così quando alcuno conferisce la sorte, quella al solo padrone s'appartiene1.

226. S'inferisce per 2. Che nel farsi la divisione, prima (come già si è detto) dee detrarsi il capitale in beneficio del padrone, indi dee dividersi il lucro, secondo la proporzione del valore della fatica posta da un socio, e 'l valore, non già della sorte (come dice Cabassuzio), ma della comodità della sorte conferita dall'altro, giusta la comune estimazione del lucro che può rendere la pecunia applicata a negozio, come ben dicono Castrop., Ronc., e Rebellio. Nel che può talvolta avvenire, che 'l valore dell'industria talmente avanzi il valore dell'uso del danaro, che rendasi giusto il patto (il quale per sé sarebbe ingiusto), che si divida anche la sorte. Avvertasi all'incontro, che in alcuni luoghi il valor dell'industria è così picciolo per l'uso del paese, o per lo numero degli operai, che giustamente si addossi all'operario il pericolo in parte anche della sorte, benché detto pericolo spetti per sé al solo padrone di quella2.

227. S'inferisce per 3., che 'l danno della sorte spetta tutto al padrone, quantunque la sorte perisca prima che l'operario ponga la sua fatica (come non bene n'eccettuano alcuni aa.); perché, come più volta si è spiegato di sopra, non si conferisce la sorte, ma il solo uso di quella. Onde, posto che perisca la sorte in principio della società, il padrone non viene a conferire niun uso del suo danaro; e perciò l'operario non è tenuto a niente, ancorché non metta niente di sua fatica3.

228. S'inferisce per 4., esser ingiusta la società degli animali col patto, che si chiama a capo salvo, cioè che in fine si rendano prima gli animali dello stesso numero, e dello stesso valore, quantunque quelli fossero morti o deteriorati, e poi il resto si divida; questo contratto è ingiusto, perché il danno della sorte (come si è detto) spetta tutto al padrone, e niente al pastore. E così anche diciamo con Tamburino, Silvestro, Angelo, ec. (contra Azorio, Roncaglia, ec.), non esser lecito il patto (per sé parlando) di supplire durante la società le pecore mancanti dai parti che nascono, perché gli agnelli, come frutti della società, non debbono già sostituirsi, ma dividersi; onde tal patto ridonderebbe in danno del pastore4. Si avverta qui all'incontro, che mancando gli animali consegnati, tocca al pastore di provare, che sien periti senza sua colpa, come notano Pontas, Tournely, ec., dalla l. Cum duobus, 52. §. Damna. ff. Pro socio5.

229. Qui poi per 1. si fa quella gran questione così agitata tra' dd. se sia lecito esigere il lucro certo, senza pericolo della sorte, per mezzo de' tre contratti, cioè della società, dell'assicurazione della sorte, e dell'assicurazione del lucro; cedendo all'incontro chi mette il danaro alla maggior parte del lucro, che probabilmente gli spetterebbe senza le suddette assicurazioni. Molti dd., come Merbesio, Concina, Habert, Tournely, ec., lo negano, perché (come dicono) tal convenzione, posto che viene assicurata la sorte, e 'l lucro, non sarebbe più di società, la quale di sua natura porta il peso di soggiacere al pericolo; ma passerebbe in mutuo, da cui non può esigersi alcun lucro. Ma altri più comunemente l'ammettono, come Navarro, Toledo, Lessio, Lugo, Laymann, Castrop., Bonac., Escob., Sporer, Molin., Maior., Silvest., p. Nav., Armil., Medin., Lopez, Madon., Azor., Roncaglia, Salmat., ec., dicendo, che i suddetti tre contratti, se si facessero separatamente, già sarebbero giusti; e così vagliono ancora, facendosi unitamente. Né esser vero, soggiungono, che un tal contratto passi in mutuo; perché nel mutuo chi riceve il danaro, può spenderlo a suo arbitrio, ma qui il socio dee necessariamente impiegarlo al


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negozio, onde vien mutata essenzialmente la natura del mutuo. E sappiasi che questo trino contratto fu approvato già per lecito dalle facoltà teologiche di Colonia, di Treveri, Salmantica, Moguntina, e da altre, come si rapporta in un libro stampato in Parigi nel 1745. sotto il titolo: Exam. theolog. sur la societé du prét à rente. osta la bolla che oppongono di Sisto V. Detestabilis, dove si condanna ogni contratto di società, col quale sors ipsa seu capitale semper salvum sit. Poiché rispondono Lessio, e' Salmaticesi, che ciò s'intende, quando un socio obbliga l'altro a contrarre così. Ma Lugo e Roncaglia dicono assolutamente, che s'intende, quando resta salva la sorte in vigor dello stesso contratto di società, ma non quando vi si aggiungono gli altri due contratti di assicurazione. E riferisce Lugo da Filliuccio, e Comitolo, così avere inteso gli em. cardinali Toledo e Sanseverina, che ebber cura di formare la bolla, quando furono di ciò interrogati. Di ciò ne riferisce ancora Lugo una decisione della ruota romana del 1602. appresso Cherubino. Ed attestano i Salmaticesi, e Roncaglia, che tal contratto oggidì si pratica da per tutto, ed in quanto alla bolla dicono, o ch'ella non è stata ricevuta, o non è stata ricevuta in altro modo. Del resto diciamo, che un tal contratto non è lontano da ogni pericolo di usura; ond'è più sicuro l'astenersene. Almeno conviene, che tal contratto non si faccia mai senza il consiglio de' teologi1.

230. Si questiona per 2. Se un figlio negoziando con danaro del padre, possa prendersi la parte del lucro corrispondente alla sua fatica. Il concede Roncaglia, sempreché il figlio negozia in nome suo; perché dice, che allora detratto il valore degli alimenti che riceve dal padre, potrebbe prendersi quanto il padre darebbe ad un altro per simil fatica. Ma a questa opinione non possiamo accordarsi, poiché quantunque ella sia probabile, nondimeno anch'è probabile la contraria di Lugo, Molina, Silvestro, ed altri, cioè che 'l figlio faticando in casa del padre non può compensarsi secondo lo stipendio che spetterebbe ad un estraneo; purché le fatiche non fossero eccedenti2; onde trattandosi di compensazione, per cui vi bisogna il ius certo e liquido, non può farsela il figlio senza consenso del padre3.

231. Si noti, che tra' fratelli non s'intende fatta la società, se tutti i fratelli non s'impiegano in alcun negozio; o pure, se negoziando uno di loro, gli altri non conferiscono i beni propri oltre i comuni; poiché se uno conferisce i beni propri, e gli altri i soli beni comuni, ben egli può compensarsi secondo la quantità maggiore che de' suoi beni o di sua fatica impiega al negozio. Se poi uno de' fratelli stando lontano dagli altri negoziasse in comune co' beni comuni, s'intende durar la società sin tanto che gli altri fratelli non cercano la divisione4.

232. Si noti finalmente che la società può terminare in più modi: I. quando termina il negozio, e 'l tempo prescritto. II. per consenso mutuo de' soci anche tacito, verb. gr. se l'altro comincia a negoziare a parte solo per sé. Del resto niun socio può rinunziare al contratto, se non fosse che deve attendere al ben pubblico, o pure se l'altro nuocesse alla società, ovvero non osservasse i patti. III. colla morte d'uno de' soci, perché la società non passa agli eredi, se non solamente per li negozi già cominciati, o purché non vi fosse il patto giurato col socio defunto, come dice Bonacina. IV. coll'esilio, o colla professione religiosa. V. se uno de' soci per infermità, o altra causa necessaria, non potesse più adempir la sua parte. VI. se si perde il danaro conferito. VII. se le cose si mutano in modo che la società diventa non più idonea5.


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§. XI. Dell'assicurazione, fideiussione, pegno, ipoteca, tutela e testamenti.

233. Dell'assicurazione.

234. Della fideiussione.

235. Del pegno e dell'ipoteca.

236. Della tutela e curatela; e se i pupili possono obbligarsi e donare.

237. De' testamenti. Se costa della volontà del testatore ecc. Se v'è un solo testimonio ecc.

238. Del legato alle vergini. Se le ultime volontà possano mutarsi dal papa o dal vescovo.

239. Dell'obbligo di lasciare i beni a' figli, fratelli, o altri parenti poveri.

240. In quali casi il padre possa disereditare i figli.

233. Il contratto dell'assicurazione è quando alcuno prende sopra di sé per qualche giusto prezzo il pericolo di alcuna roba, obbligandosi a pagarla, se si perde. Acciocché sia giusto questo contratto, bisogna che sia incerto l'evento, almeno secondo la presente notizia1.

234. La fideiussione, o sia sicuranza (detta volgarmente pieggieria) è quando alcuno s'obbliga a soddisfare per lo debitore, se quegli non potesse soddisfare come deve. Onde dee farsi prima la discussione del principale; e se 'l principale non fosse tenuto a niente, a niente ancora è tenuto il fideiussore. Per la fideiussione è sempre lecito esiger il prezzo, benché non vi sia alcun pericolo, dome dicono comunemente i dd. contro alcuni pochi, perché l'addossarsi un tal peso è da sé degno di prezzo2.

235. III. Il pegno e l'ipoteca son simili, mentre il pegno è, quando il debitore al suo creditore una roba mobile; l'ipoteca poi, quando un corpo stabile per sicuranza del debito. Il creditore non può servirsi del pegno senza consenso del debitore; e s'egli se ne serve, dee computar nella sorte i frutti che ne ricava. Del resto ben si presume il detto consenso, quando l'uso non è di danno del padrone, secondo dice p. Viva, come sarebbe il libro dato in pegno, e simili. Le cose sagre, come calici, pianete, ec., non possono darsi in pegno, se non per sovvenire a' poveri, o alle chiese. Di più si avverta, che il contratto antichryseos, volgarmente a godere, è illecito (come si è detto al n. 182.), se non vi fosse giusto titolo di danno, o lucro cessante, o di pena convenzionale3.

236. IV. La tutela e curatela son certi quasi contratti, per cui i tutori e' curatori si obbligano ad aver cura de' loro pupilli e minori, così in quanto all'educazione, come all'amministrazione de' beni. E qui si noti, che i pupilli, e minori non possono obbligare i loro beni (eccettuati i castrensi, o quasi), se sono stabili, senza l'autorità del giudice; e se mobili, senza il consenso del tutore o curatore. Si dubita nondimeno, se obbligandosi essi, restino almeno obbligati naturalmente. Diciamo, che sì con Lessio, Lugo, Navarr., Sanch., Laymann, Castrop., Salmat. ed altri (contra Bonac.), sempre che il pupillo sia almeno prossimo alla pubertà, e 'l contratto sia non già collo stesso tutore o curatore, ma con estranei; poiché nella l. Novatio, ff. de novat., ciò sta espresso, dicendosi ivi, che debbono soddisfarsi i creditori, dummodo obligatio civiliter teneat, aut naturaliter, ut puta (notasi) si pupillus sine auctoritate tutoris promiserit. In oltre si avverta, che i pupilli e minori non possono donare, se non quelle cose che gli altri di simili condizioni soglion donare; ma i donatari non son tenuti a restituire le cose ricevute, se non dopo la sentenza del giudice, poiché tali donazioni già son valide per legge naturale4.

237. V. Circa i testamenti anche i moralisti ne scrivono a lungo, ma perché son cose, le quali più s'appartengono al foro, che alla coscienza, io lascio qui di parlarne, rimettendomi a ciò che n'ho detto nella morale5. Qui solamente noterò alcune cose più speciali, che giova sapere a' confessori. Si noti per 1., che quando all'erede costa la volontà del testatore circa le disposizioni pie, egli è tenuto in coscienza di adempirle, ancorché non vi fossero prove esterne. Ma quando ciò non gli costa, non è obbligato di credere ad un


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solo testimonio, benché probatissimo che glie l'attestasse; poiché almeno debbono esservi due testimoni; così si ha dal cap. Relatum, 1. de testam. et cap. Licet, de testib., dove si dice: Nulla tamen est causa, quae unius testimonio, quamvis legitimo, terminetur. E questa è regola certa, come dice Laymann, e ricevuta da tutti comunemente1.

238. Si noti per 2., che il legato lasciato alle vergini, debetur etiam corruptae, si eius corruptio esset occulta, secondo la comune sentenza2. Si noti per 3., che il legato lasciato alle zitelle originarie, non si dee dare alle nate in quel luogo a caso, come dicono Sanch., Trullench. e Barbosa appresso il p. Ferrari3. Si noti per 4., che le disposizioni pie solo dal papa posson mutarsi, quando v'è giusta causa, come sta espresso nella Clement. Quia contigit, de domib. relig. Ma non già da' vescovi, i quali (secondo probabilmente dicono Laymann, Bonac., Salmat. e Trullench.) solamente allora che sopravvenisse una causa tale, che se foss'ella stata nota al testatore, altrimenti avrebbe egli disposto, possono interpretare la di lui volontà ed applicare il legato ad altro uso pio4.

239. Si noti per 5., che i testatori sono in coscienza gravemente obbligati a lasciare i loro beni, non solo agli eredi necessari, come sono i figli e i genitori, o avi in quanto alla legittima; ma anche a' fratelli e sorelle, quando questi sono in necessità o estrema, o grave, come dee tenersi con Lugo, Bonac., Silvestro, Diana ec. contra i Salmaticesi. La ragione è, perché noi già in vita siam tenuti ad amare e soccorrere i fratelli poveri sotto obbligo grave, com'insegnano comunemente Laym. Silve., Ang. cogli stessi Salmaticesi, per ragione del vincolo del sangue, talmente che se uno offende il suo fratello, fa due peccati, uno contro la giustizia, e l'altro contro la pietà. Or se l'obbligo di pietà ci stringe in vita, perché poi non in morte? Ho detto in necessità estrema o grave, perché se i fratelli fossero bensì poveri, ma non in necessità, o pure se fossero congiunti in grado più rimoto, ancorché stessero questi in grave necessità, allora probabilmente non vi sarà obbligo grave, ma vi sarà almeno il leggiero5.

240. Si noti per 6., che 'l padre può esereditare i figli per giuste cause, come se questi avesser tentato di ucciderlo, o d'impedirli il testare, o gli avessero fatta altra ingiuria grave; ma non già, se si fossero ammogliati con persone indegne. All'incontro è molto probabile, che 'l padre possa esereditare la figlia ch'essendo minore di 25. anni abbia vivuto lascivamente6. Ciò nondimeno s'intende, se la figlia (o il figlio) abbia come vivere, perché quando quella è povera, il padre sempre è tenuto a dare gli alimenti necessari alla vita7.




3 N. 708.



4 Lib. 3. n. 710. et l. 6. n. 833.



1 Lib. 3. n. 712.



2 Tr. 9. c. 5. §. X. n. 4.



3 Lib. 3. n. 712. Qu. II.



4 Instit. lib. 4. tit. 13. de except.



5 N. 714. v. Contractus, et 715.



6 N. 717. qu. 2.



7 N. 716. v. Quaer. 1.



8 N. 716. qu. 1. et seq.



1 Lib. 3. n. 711.



2 2. 2. q. 88. a. 3. ad 1.



3 Lib. 3. n. 720. v. In bac.



4 2. 2. quaest. 110. art. 3. ad 5.



5 Lib. 3. n. 720. v. Notandum.



6 N. 721.



7 N. 722.



8 N. 723.



9 N. 724.



1 Lugo de contract. d. 23. n. 38. Tournely de promiss. p. 557. Hab de contr. t. 4. p. 3. c. 18. q. 1. Concina t. 2. l. 9. diss. 5. c. 5. n. 13. Wig. tr. 8. c. 4. n. 53. v. Dixi 3. Franz. de praec. dec. c. 3. animad. 2. Antoine eod. tit. c. 2. q. 1. Cun. decal. c. 2. §. 1. n. 2. Salm. de contr. c. 4. n. 68. cum Soto, Less., Pal., Sanch., Laym. etc.



2 Lib. 3. n. 727.



3 N. 728.



1 Lib. 3. n. 729. et 730. Qu. II.



2 Ibid. et n; 761. v. Quaer. 2.



3 N. 726.



4 N. 731.



5 T. 1. lit. D. §. 60.



6 N. 734. et 735.



7 N. 735. et fusius lib. 6. n. 851.



8 Lib. 3. n. 737.



9 N. 738.



10 N. 739.



11 N. 740. ad 6. in fin.



12 N. 740.



13 N. 741.



14 N. 742.



1 Lib. 3. n. 744. et 745.



2 N. 748.



3 N. 752.



4 N. 749.



5 2. 2. q. 62. a. 5. ad 1.



6 Lib. 3. n. 753.



7 N. 754. et 755.



8 N. 756.



1 Lib. 3. n. 757.



2 N. 759.



3 2. 2. q. 78. a. 2. ad 3.



4 Luc. 6.



5 Lib. 3. n. 762



6 De usur. §. 3.



7 L. 3. n. 762.



8 N. 669. et 761.



9 N. 761.



1 Lib. 3. n. 763.



2 N. 760.



3 2. 2. q. 78. a. 2. ad 1.



4 Lib. 3. n. 768.



5 2. 2. q. 62. a. 4.



6 2. 2. q. 78. a 2. ad 1.



7 2. 2. q. 77. a 1. q. 5.



8 Lib. 3. n. 768.



1 Lib. 3. n. 769. et 773.



2 N. 769. v. II. Conditio.



3 N. 771.



4 N. 770.



5 Opusc. 73. cap. 6.



1 Lib. 3. n. 765.



2 Ibid. v. Obiiciunt II.



3 N. 765. v. Circa.



4 N. 766.



5 N. 767.



1 Lib. 3. n. 775. e 776.



2 2. 2. q. 77. a. 2.



3 Lib. 3. n. 774.



4 N. 780. et 781.



5 N. 782.



6 N. 774. et 777.



7 N. 777.



8 N. 778.



1 Lib. 3. n. 784.



2 N. 790.



3 N. 789.



4 Tr. 10. c. 2. §. 7. n. 4.



5 L. 3. n. 785.



6 N. 792.



7 N. 794.



8 Ib. v. Quaeritur.



9 N. 795. et 796.



10 N. 797.



1 Lib. 3. n. 798



2 Ibid. v. Ita.



3 Tract. 14. c. 2. n. 17.



4 Lib. 3. n. 798. v. Diximus.



5 N. 799.



6 Castrop. tract. 32. d. 5. p. 28. §. 1. n. 1. et Salm. tract. 14. c. 2. n. 31. cum aliis.



7 Lib. 3. n. 803.



8 N. 804.



1 Lib. 3. n. 805. v. Quod. si.



2 Ibid. v. Hic. etiam.



3 N. 801. v. Not. 2.



4 N. 808. infr. Not. 1.



5 N. 802.



6 Loc. cit. in fin. v. 2. Emtor.



7 N. 806.



8 N. 807. qu. 1.



9 N. 808.



10 N. 809.



11 Lib. 3. n. 808. v. Notandum



12 Tournely tom. 1. p. 446. Lugo de contract. d. 26. n. 45. Salm. eod. tit. c. 2. n. 58. cum Pal., Trull., Tapia et Dicast. ac Diana p. 1. tr. 8. r. 76. cum p. Navar., Regin., Vega, Conrado et Arago.



13 P. 1. tract. 8. r. 76.



14 Disp. 26. n. 45. in fine.



1 Lib. 3. n. 810.



2 N. 811.



3 N. 829.



4 N. 812.



5 N. 813.



1 Lib. 3. n. 813. vers. Nota



2 Vide Salmatic. c. 3. n. 46.



3 Lib. 3. n. 816.



4 N. 817.



5 Ibid. v. Sed hic.



6 N. 819.



7 N. 820. dub. 1. et n. 821.



8 S. Ant. p. 2. tit. 1. c. 17. §. 4.



1 2. 2. q. 77. a. 2.



2 Lib. 3. n. 822.



3 N. 823.



4 2. 2. q. 77. a. 3. ad 4.



5 Lib. 3. n. 824.



6 N. 825.



7 N. 826.



1 Lib. 3. n. 827.



2 N. 828.



3 N. 831.



4 Ibid. v. Non peccat.



5 N. 833.



6 Tom. 2. l. 9. c. 6. n. 4. et 5.



1 Cap. Prevenit 21. q. 3.



2 Lib. 3. n. 835.



3 N. 836.



4 N. 837.



5 N. 838.



6 N. 839.



7 N. 845.



1 Lib. 3. n. 846. et 847.



2 N. 849.



3 N. 840.



4 N. 843.



5 N. 847.



6 N. 846. v. Ut census.



1 Lib. 3. n. 850. ad 854.



2 N. 854. v. Quaeritur.



3 Ibid.



4 N. 855.



5 N. 857. ad 2.



6 N. 863.



7 N. 858.



8 N. 858.



9 N. 860.



10 N. 861.



1 Lib. 3. n. 862.



2 N. 864.



3 N. 865. et 866.



4 N. 867.



5 N. 868.



6 N. 869. et 870.



7 N. 879.



1 Lib. 3. n. 872. ad 876.



2 Lib. 3. n. 873. et lib. 4. n. 31.



3 Lib. 3. n. 882. Cuniliati c. 8. §. 3. n. 3.



4 Lib. 3. n. 885.



5 N. 887.



6 N. 889.



7 N. 890.



8 N. 894.



9 N. 8. 1. et 892.



10 N. 895.



1 Lib. 3. n. 897. ad 898.



2 N. 900.



3 N. 901.



4 C. Clerici, de vita et hon. cler.



5 Lib. 3. n. 902. et 903.



6 N. 904. ad 906.



1 L. 3. n. 907.



2 Ib. Qu. 2.



3 Ib. Qu. 3.



4 N. 909. Qu. 2.



5 Ibid. v. Hic. operae.



1 Lib. 5. n. 908. v. Haec. est.



2 N. 544. et 488. ad v. 3. in fin.



3 N. 910.



4 N. 907. Qu 5.



5 Ibid. Qu. 6.



1 L. 3. n. 911.



2 N. 912.



3 N. 913.-916.



4 N. 917. et 918.



5 N. 919.



1 Lib. 3. n. 923. et 924.



2 N. 930. dub. 6.



3 Bibl. v. Civitas. n. 71.



4 Lib. 3. n. 931.



5 N. 946.



6 N. 948.



7 N. 341.






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