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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto I. Del digiuno ecclesiastico.

§. I. Dell'obbligo del digiuno.

2. Dell'astinenza dalle carni.

3. e 4. Da' latticini.

5. Dal lardo.

6. Delle tre bolle di Benedetto XIV.

7. Se i dispensati posson cibarsi di pesci.

8. Della carne porcina.

9. Dell'unica comestione.

10. Del dividere il pranzo.

11. Degli elettuari ecc.

12. Delle pozioni.

13. Del vino della birra.

14. Del sorbetto.

15. Della cioccolata.

16. a 19. Della colazione della sera.

20. Se uno si ciba di carne più volte, o più volte mangia altro cibo.

21. Della materia parva, ivi appresso. Se l'ora della refezione sia precetto grave.

2. Tre sono le condizioni che richiede il digiuno ecclesiastico, l'astinenza


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dalla carne, l'unica comestione, e l'ora della refezione. La prima condizione dunque è l'astinenza dalla carne. Principalmente il digiuno consiste nell'astenersi dal mangiare le carni di quegli animali, che in terra nascono, e respirano, secondo la regola di s. Tommaso1: o che comunemente son reputati carni, e non pesci, secondo la sentenza comune degli altri. Quindi dicono Bonac., Regin., Concina, Tambur., Holzmann, Elbel, ec., non esser vietate le carni delle testuggini, rane, lumache (volgarmente maruzze), locuste (o sieno grilli), e conchiglie. Lo stesso dicono Holzmann ed Elbel delle lontre (volgarmente dette lutrie), castori, beveri, e delle anitre d'un certo genere. All'incontro gli uccelli, benché alcuni di loro si nutriscano nell'acque, nondimeno tutti si reputano per vere carni, come le folaghe, mallardi, corvi marini, e simili2. Da tal precetto sono esenti i pazzi ed i fanciulli non anche giunti all'uso di ragione. Se poi ne siano esenti i fanciulli, che anche prima del settennio hanno il perfetto discernimento, si veda ciò che si disse al capo II. n. 42.

3. Nella quaresima poi agli adulti si proibiscono sotto colpa grave, non solamente le carni, ma anche l'ova ed i latticini, come si ha dalla prop. 32. dannata da Alessandro VII., la quale dicea: Non est evidens, quod consuetudo non comedendi ova et lacticinia in quadragesima obliget. Qui si dimanda per 1. Se nelle vigilie fuor di quaresima sieno universalmente vietati i latticini. Alcuni (ma pochi) l'affermano, per lo can. Denique 6. dist. 4., dove s. Gregorio scrisse: Par autem est, ut ieiunemus a caseo et ovis. E di tale opinione par che sia ancora s. Tommaso3, dicendo che la chiesa proibisce a' digiunanti così la carne, come l'ova. Ma noi diciamo colla sentenza comune, che nelle vigilie non si vietano i latticini, se non in quei luoghi dove vi sia la consuetudine; così Navarr., s. Antonino, Laym., Sanchez, Concina, ed altri co' Salmatic., i quali adducono in ciò anche il concilio toletano. Né osta il detto canone Denique, perché ivi s. Gregorio parla della sola quaresima: e della stessa parla s. Tommaso; ma parlando poi degli altri digiuni nel cit. art. 8. ad 3., dice: Et ideo in quolibet ieiunio interdicitur esus carnium; in ieiunio autem quadragesimali interdicuntur etiam ova. Dunque fuor di quaresima non si vietano l'ova. Neppur osta quel che dicesi nella bolla, In suprema, del ss. p. Benedetto XIV., In quadragesima aliisque diebus quibus carnium et lacticiniorum esus est prohibitus, dispensari contigerit etc. Poiché come ha scritto saggiamente un dotto autore moderno (il p. de Petio teatino in addit. ad Fel. Pot.), per le suddette parole non è riprovata la sentenza contraria, mentre per quelle non apparisce fatta alcuna particolare definizione circa ciò; e le parole, lacticiniorum esus est prohibitus, possono intendersi relative al solo tempo della quaresima, non agli altri; e che 'l pontefice non abbia inteso di dichiarare nella suddetta bolla, esser vietati i latticini anche nelle vigilie, apparisce chiaro da ciò che ha scritto nell'opera de synodo4, dove avverte i vescovi a non proibire i latticini, ne' digiuni fuori di quaresima in quei luoghi dove si mangiano; se dunque dice, che i vescovi non debbano ciò proibire, dunque è certo, ch'egli nella sua bolla non ha inteso di spiegare, ch'era ciò proibito5.

4. Si dimanda per 2. Se dove l'astinenza de' latticini sta in uso, sieno a quella tenuti i paesani sotto colpa grave. Lo negano Sanchez, Villal., Tamb., ec., perché non costa (come dicono), se tale consuetudine sia stata da essi introdotta e prescritta con animo d'obbligarvisi gravemente, com'era necessario. Ma l'afferma la sentenza comune, che noi seguitiamo con Less., Laym., Concina, Salmat., Ronc., Viva, ed altri con s. Tommaso6; perché , siccome


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abbiam detto al cap. II. n. 84. in fine, essendo tale astinenza di grave peso, e vedendosi ella costantemente osservata, ben si presume, che sia stata introdotta e continuata con animo di obbligarvisi; altrimenti facilmente sarebbe cessata; e posto che la presunzione sta per l'obbligo, per quello ancora sta il possesso, non per la libertà1. E lo stesso diremo per la stessa ragione dell'obbligo delle monache di recitar l'officio: vedi nell'esame degli ordinandi.

5. Si dimanda per 3. Se a coloro cui son permessi i latticini, sia permesso ancora il lardo. L'affermano Silvestr., Ostiense, Abbate, ec., e 'l p. Viva lo chiama probabile (citando Laymann, ed Azorio; ma ho ritrovato, che Laymann ciò affatto lo riprova, ed Azorio solamente non lo condanna). Tamburino con Diana, ed Henriq., l'ammette sol quando è liquefatto. Ma io stimo doversi seguire la sentenza comune di Sanchez, Bonac., Concina, Ronc., Elbel, Milante, e d'altri, che affatto lo negano, perché il grasso è vera carne2.

6. Si dimanda per 4. Se i dispensati alla carne, o a' latticini, possano nel giorno del digiuno cibarsi di pesci. Ma qui prima di tutto bisogna notare più cose che dal ss. p. Benedetto XIV. sono state ordinate e dichiarate circa il digiuno in tre sue bolle. Per 1. nella bolla Non ambigimus, del 1741., a' 3. di maggio dichiarò il pontefice, che niuno potesse esser dispensato a cibarsi di carne sine legitima causa, et de utriusque medici consilio; cioè del medico, e del parroco, o del confessore, e di più dichiarò, che per dispensarsi ad un popolo intiero vi bisogna causa gravissima, e la dispensa debba ottenersi ogni volta dalla sede apostolica; e che allora anche i dispensati alle carni sian tenuti all'unica comestione, e a non mischiare nello stesso pasto insieme licitas atque interdictas epulas, cioè carne e pesce, come spiegò più chiaramente poi nella bolla Libentissime. Per 2. nella bolla In suprema, dello stesso anno a' 22 di agosto, dichiarò, che agli stessi due precetti stesse obbligato ciascun privato, che fosse dispensato; e non solo nella quaresima, ma anche negli altri giorni di digiuno. Per 3. nella bolla Libentissime, del 1754. a' 10. di giugno, dichiarò che i dispensati alle carni nella piccola colazione della sera dovessero eo cibo eaque potione uti, quibus utuntur ieiunantes rectae meticulosae conscientiae. Per 4., che dovessero i medesimi osservare la stess'ora prescritta a' digiunanti. Per 5., che i cibi vietati a' dispensati alle carni sono i pesci (anche nelle domeniche di quaresima); sicché non possono insieme nello stesso pasto cibarsi di carne e pesce: Epulas interdictas (son le parole della bolla) esse pisces, adeoque utrumque simul adhiberi non posse; soggiungendo ivi, che ben erano poi permessi i pesci a' dispensati ai soli latticini.

7. Posto ciò, si dubitava da alcuno, se nella mensa privata fosse lecito a' dispensati alle carni cibarsi di qualche pesce. Su questo punto scrisse il mentovato autor moderno (il p. de Petio), che la proibizione intendevasi propriamente fatta per li conviti a ragion dello scandalo, ma non già per taluno, che nella mensa, privata volesse cibarsi di qualche pesce moderatamente, senza scandalo, e non per golosità. Ma con tutte queste limitazioni, affatto non mi pare probabile tal opinione, mentre per 1. la bolla parla generalmente. Per 2. nella costituzione Fraternitas, inserita nella bolla Libentissime, il papa ordina a' medici, che non diano la licenza delle carni ad alcuno (o ne' conviti, o fuor de' conviti, come certamente s'intende) se non colle due condizioni dell'unica comestione, e del non mischiare carne e pesce. Per 3. ivi stesso dicesi, che solo a quei che son dispensati a' latticini è permesso il pesce; dunque è vietato a' dispensati alle carni3. All'incontro probabilmente dice Franzoia4, che colui ch'è dispensato solo a poter cibarsi di minestre condite


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col brodo di carne, può lecitamente cibarsi non solo di latticini e d'ova, ma anche di pesce. La ragione si è, come penso, perché la proibizione del pontefice di non mischiar carne e pesce dee strettamente intendersi, cioè quando si prende propriamente vivanda di carne, ma il brodo di carne ha più ragione di condimento, che di vivanda.

8. Si dimanda per 5. Se a' dispensati alle carni nella quaresima sia proibita la carne porcina. L'afferma assolutamente il p. Concina, per un certo decreto che adduce di Clemente XI. dato in Roma nel 1702. a' 24. di febbraio. Ma comunemente lo negano Lugo, Sanchez, Croix, Tambur., Salmat., con Trullench., Villalob., ecc., perché sarebbe (come dicono) una cosa troppo scrupolosa, e forse più molesta dello stesso digiuno, il dover ciascuno ch'è dispensato esaminare quali carni gli sian nocive, e quali no. Né osta a ciò l'editto (non già decreto) mentovato di Clemente, dove furono ordinate due cose, l'una, che i dispensati fossero tenuti all'unica comestione, l'altra, che non si permettessero loro le carni insalubri; non osta, dico, perché la proibizione non fu generale, ma particolare per lo solo stato romano, come attestano Viva, ed altri, e come dichiarò lo stesso Benedetto XIV., essendo arcivescovo di Bologna, nella notific. al tom. 1. n. 24. Ed indi nella bolla, Non ambigimus, facendo menzione del nominato editto, bene universale il precetto dell'unica comestione per li dispensati alle carni, ma non già il precetto dell'astenersi dalle carni non salubri; onde s'argomenta chiaramente, non aver voluto il pontefice, che fosse universale anche questo secondo precetto. Ma parlando in particolare della carne porcina, non parmi che possa assolutamente dirsi nociva, mentr'ella, come scrive il celebre medico Hoffmanno, tiene una massima convenienza col sangue umano. E Riverio1 parlando della carne porcina dice: Galenum eam humanae carni similem esse asserit; et si bene coquatur omnium ciborum potissime nutrire. Ma dirà alcuno: perché tale carne fu vietata agli ebrei, se non perché nociva? Si risponde, che nella Palestina (regione così adusta) in tanto poté esser ivi proibita come nociva, perché ivi i porci (secondo Calmet sul Levit. 11. 8.) son più soggetti alla lebbra: il che non corre per l'altre parti: siccome la carne di lepre anche fu proibita, ma tra noi la lepre per certo non si stima carne nociva. In oltre dice s. Tommaso2, che delle carni vietate a' giudei altre furon proibite per la troppa umidità, o siccità, altre perché immonde, come le carni del porco; ed in fatti la ragione propria assegnata da Mosè di tal proibizione è, perché quelle erano carni immonde agli ebrei: Horum carnibus non vescimini, quia immunda sunt vobis, son le parole della scrittura nel suddetto luogo, Lev. 11. 8. E si chiamano immonde, perché, come scrisse Plutarco, nullum animal ita gaudet coeno, ac sordidis locis. Di più dice Natale Alessandro, e lo stesso scrisse prima Tertulliano3, che la carne porcina fu proibita a' giudei, per mortificar la loro gola, e frenar l'incontinenza.

9. La seconda condizione del digiuno è l'unica comestione. Si dubitava prima, se i dispensati alle carni fossero a quella tenuti, per ragione che cessando l'astinenza della carne, mancava l'essenza del digiuno; ma oggi (come abbiam veduto) sta dichiarato da Benedetto XIV., che 'l digiuno consiste in due precetti, onde ancorché cessi il primo dell'astinenza della carne, non però il secondo (benché meno principale) dell'unica comestione; eccettoché, se la dispensa della carne fosse concessa per infermità, o debolezza delle forze, come dicono comunemente i dd., e come sta dichiarato dallo stesso pontefice nella bolla, In suprema, dove dicesi; Dummodo nulla certa et periculosa affectae valetudinis ratio intercedat, vel aliter necessario fieri exigat4.


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10. Si permette nondimeno per 1. dividere il pranzo, per qualche negozio che incidentemente si frammette. Senza causa per altro non è lecito interrompere il pranzo, e poi tornare a mensa; ma ciò s'intende moralmente, poiché ancora senza causa, e quantunque la persona avesse terminato il suo pranzo, ben può ritornare a cibarsi, se i compagni seguono a desinare, o se esce a tavola qualche altra vivanda che non si prevedea; così Sanchez, Salmat. e Villal. Anzi Filliuc., Tambur. ed Elbel, concedono generalmente il prendere altro cibo per un quarto e mezzo dopo. È certo poi, che per lo spazio d'un'ora, quando non v'è causa, il pranzo ben s'interrompe; ma quando occorre qualche affare, ben può interrompersi per un'ora; anzi Lenzana, Diana, Fagund., Tambur. ec., lo concedono sino a due: il che giustamente dice Holzmann esser lecito, quando la persona non ha preso il cibo bastante. Ed io non dubito di asserire, per quel che dicono Lessio, Filliuc., i Salmat. ecc., che quando alcuno non ha preso il cibo bastante, e non può tolerare il digiuno senza notabile incomodo, può sempre tornare a cibarsi, perché la chiesa non intende d'obbligare niuno a passar la giornata senza la sufficiente refezione1. Probabilmente poi dicono La-Croix, Fagund. e Tambur. esser lecito prolungare il pranzo sino a due ore; ed Elbel con Gobato l'ammette sino a tre o quattro almeno per li germani, a riguardo della loro costumanza2. Protrahere prandium (dice il p. Cuniliati) ad plures horas, si non fiat in fraudem ieiunii, non est mortale3.

11. Per 2. Si permette di prender qualche cosa per modo di medicina, come sono gli elettuari (che sono certe conserve composte di zucchero e ginepro, o cedro e simili), delle quali parla s. Tommaso4, e dice così: Electuaria assumuntur ad digestionem, unde non solvunt ieiunium nisi forte aliquis in fraudem electuaria in magna quantitate assumat per modum cibi. Sicché è lecito prender questi elettuari per ogni giusta causa, cioè per aiutar la digestione, per confortar lo stomaco, per conservar la voce, per togliere il fetor della bocca, e per altre simili cause. Così anche si permette il prender qualche poco di cibo (v. gr. un'oncia) per toglier la debolezza, come dicono comunemente Azorio, Lessio, Tol., Laym. ec. Alcuni poi questo lo permettono quante volte si ha da bere, affinché non noccia la bevanda, ma ciò, come ben dicono altri, appena può permettersi una o due volte tra la giornata5.

12. Per 3. si permettono tutte le bevande che han ragion di pozione, ancorché nudriscano in qualche modo, come insegna s. Tommaso: Non autem intendit ecclesia interdicere abstinentiam potus... licet aliquo modo nutriat6. Onde si permettono tutte le pozioni che prendonsi per modo di bevanda, come sono quelle di caffè, e dell'erba thè, salvia, ec., ma non già di latte, o brodo, perché sebbene queste si sorbiscono, tuttavia non han ragione di bevanda ma di cibo, ed appartengono più al nutrimento, che al veicolo del cibo. E lo stesso dicesi del sugo delle frutta, come di pomi, pera, melloni d'acqua (contro quel che improbabilmente ha scritto un moderno), ed anche dell'uve masticate o frescamente premute7.

13. Dico dell'uve frescamente premute, non già del vino, perché quantunque gli antichi cristiani si astenessero anche dal vino, oggidì il vino non è proibito, ancorché si bevesse a sedare la fame, come comunemente tengono Azorio, Sanchez, Lessio, Navar., Laym., Bonac. ecc., con i Salmaticesi, i quali per ragion della consuetudine presente questa sentenza la chiamano certa. Ed anche a' suoi tempi s. Gregorio nel cit. cap. Denique, dist. 4. permette il vino senza alcuna distinzione, dicendo: Vinum quoque ita bibere permittitur, ut ebrietatem omnino fugiamus.


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E lo stesso dicesi della cervogia o sia birra (che si compone d'acqua d'orgio, e d'altri ingredienti) la quale anche si ha per mera bevanda1.

14. Lo stesso diciamo del sorbetto, o sia limonata, che si compone di zucchero, e sugo di limone, cedro, o cannella (purché la quantità di queste cose sia piccola, e si mescoli con una gran quantità d'acqua); come tiene la sentenza comune con Wigandt, Concina, Roncaglia, Bannez., Elbel, Salmat., Viva, Croix ecc., mentre (come dicono), semprecché si mischia piccola quantità di tali materie con una gran quantità d'acqua, si ha per mera bevanda. Né dee stimarsi che congelandosi tal pozione, ella muti natura; perché la mutazion di natura importa la privazione del primo essere, ma l'acqua congelata posta ch'è in bocca, subito si liquefa, e torna al suo essere. E che la congelazione non muti la natura della pozione, l'abbiamo anche dalla rubrica del messale (al capo 10. n. 11.), approvata da s. Pio V., dove si dice, che quando nel celebrar la messa si congelano dopo la consegrazione le specie del vino, non debbono già di nuovo consegrarsi (il che dovrebbe farsi necessariamente, se la congelazione mutasse la natura delle specie), ma debbono liquefarsi col fuoco, e sorbirsi2.

15. Molto poi si questiona tra' dd., se la pozione della cioccolata franga il digiuno. Molti lo negano, come il cardin. Brancazio, Escob., Hurtad., Holzmann, Viva ecc., purché la porzione dell'acqua sia in molta quantità eccedente; dicendo, che da ciò si prende la ragione di bevanda; e perciò dicono, esser lecito prenderla quante volte piace tra 'l giorno. Altri poi l'affermano, come Sanchez, Silvio, Laym., Ronc., Concin., e Tambur., dicendo, che quella sola pozione ha ragione di bevanda, che serve al veicolo dell'alimento; ma non quella ch'è alimento in se stessa, com'è il latte, e 'l brodo, e così anche la cioccolata; onde concludono, ch'ella rompa il digiuno, purché non si prendesse in parva materia. Dico il mio sentimento: io non già tengo la cioccolata per pozione, mentr'ella certamente nutrisce; e non pare che sia semplice bevanda. Ma all'incontro dico, esser lecita per due motivi: il primo, perché la cioccolata, se non ha ragione di bevanda, comunemente almeno per molti ha ragione di medicina; e siccome abbiam detto con s. Tommaso, che si posson prendere gli elettuari, benché nutriscano, così la cioccolata: ed in ciò conviene anche il p. Concina. Il secondo motivo più universale, perché oggidì tal pozione è usata da tutti, come attestano i Salmaticesi, Viva, Holzmann, Tambur., e Roncaglia, il quale, stante questa consuetudine, ha per certo, che possa lecitamente pigliarsi. Ma così per ragione di medicina, come della consuetudine, stimo co' Salm., e mons. Milante, che non si permetta più che per una tazza al giorno. V'è poi una gran confusione d'opinioni circa la quantità in cui possa prendersi, per non offendere il digiuno. Il p. Concina dice, che può ammettersi già per ragion di medicina, ma solamente con porne nell'acqua parum pulveris, il che è troppo rigore, e da niuno finora detto. Altri, come i Salmaticesi con Leone e Turriano, permettono sino a due once. Ciò che pare a me più ragionevole con monsignor Milante, è, che si possa ammettere secondo l'uso comune sino ad un'oncia e mezza, con quella quantità d'acqua che ne capisce ne' vasi usuali, perché questa è quella quantità che comunemente si usa3.

16. Per 4. si permette nella sera la picciola refezione, secondo la consuetudine che oggidì v'è ne' luoghi, tollerata già da' prelati; poiché s. Tommaso4, parlando appunto del digiuno, dice: Ex hoc ipso quod praelati dissimulant, videntur annuere. Ed in ciò dee certamente starsi più all'autorità degli autori moderni, benché minori di numero che degli antichi, i quali non poteano già niente attestare delle consuetudini future. Non ha dubbio che anticamente


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il digiuno era più rigoroso, ma secondo la presente disciplina oggi da per tutto si ammette la colezione della sera. In questa dee considerarsi che cosa permette la consuetudine così circa la qualità come circa la quantità de' cibi. Circa la quantità (checché si dica il p. Concina che non permette altro che tre once di cibo), altri permettono la quarta parte della solita cena; ma questa regola non mi piace, perché o può essere troppo indulgente (almeno a rispetto d'alcuni), o pure è troppo oscura e scrupolosa. Meglio dunque è l'attenersi alla sentenza d'altri comunemente oggidì abbracciata come attestano Castropal., Roncaglia, Salmatic., Viva, Bonac., Holzm., Tambur., Elbel, Diana, Sporer, Milante, Croix, Felice Pot., Mazzotta ecc., la quale permette universalmente a tutti (anche a coloro che abbisognano di poco cibo, siccome anche comunemente dicono) la quantità di otto oncie; e qualche cosa di più, cioè due altre oncie, ch'è materia parva come si dirà al n. 20 vers. Si è detto) a chi avesse bisogno di maggior nutrimento1. Nella vigilia poi di natale comunemente si ammette la colezione doppia, cioè di 16 oncie, per ragione d'una tal solennità; ma non già nel sabato santo, né nella vigilia di pentecoste. Alcuni come i Salmaticesi, permettono nella vigilia di Natale il cibarsi a sazietà di erbe, frutti, e dolci, dicendo tal esser la consuetudine; ma io molto dubito di tal consuetudine nelle nostre parti; tanto più che 'l p. Mazzotta, Pasqual., e Renzi affatto lo negano. Se poi alcuno in detta vigilia volesse anticipar la colazione nella mattina per cenare poi la sera, ragionevolmente avverte Sanchez (contro il sentimento d'altri) che non può eccedere le otto once, perché allora non è ancora incominciata la festività, che non comincia prima del vespro2.

17. Circa poi la qualità de' cibi, è certo che son permessi i frutti, il pane, l'erbe, e i dolci. Ma si dimanda per 1. se non son permessi i pesci. Molti autori, come Spor., Marcanzio, Pasqual., Elbel, Tambur., Vivald. e Burghaber dicono, che secondo l'odierna consuetudine è lecito nella sera cibarsi de' pesci anche freschi, e grandi, com'è lecito nella mattina. Del resto fra noi è ricevuta la consuetudine di mangiare i pesciolini anche freschi, e, come dicono il p. Viva e 'l p. Mazzot. con Bonac., anche picciola parte (v. g. due o tre once) di pesce grande. Lo stesso conferma monsignor Milante3, il quale attesta, che oggidì anche le comunità regolari danno la sera i pesci piccioli freschi nella quaresima; ed in quanto poi ai pesci maggiori, dice così: Attenta praesenti disciplina, sine ullo scrupulo posse etiam magnos pisces permitti existimo, cum debito moderamine4.

18. Si domanda per 2. se sia lecito di prender otto oncie di pane, otto con acqua ed olio. Alcuni l'ammettono, ma questa opinione è giustamente ributtata da' Salmat., Viva, Roncaglia, Tambur., e da altri comunemente; perché il pane per la cozione e fermentazione nell'acqua, acquista una certa diversa natura, poiché diventa una sostanza coll'acqua sì che da quella non può più separarsi; almeno ciò non è ammesso dalla consuetudine. Appena dunque può permettersi con Tamburino l'infondere il pane nell'acqua o nel vino, e subito cibarsene, perché allora non v'è fermentazione, o pure con Roncaglia il prendere 4 once di pane cotto nell'acqua, o al più cinque, come dicono i Salmaticesi. E lo stesso può dirsi de' legumi cotti in acqua. Probabilmente poi Castrop., Laym., Bonac., Azor., Viva, Mazzotta, e Salmat., permettono il cibarsi d'una minestra cotta con olio o aceto, o vin cotto, avvertendo non però con Viva, che l'olio, l'aceto e 'l vin cotto ben entrano nel peso delle 8 once, mentre tali cose non han ragione di bevanda5.

19. In quanto poi a' dispensati alle carni, essendo stato richiesto il nostro pontefice Benedetto XIV., se essi potessero


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nella colazione della sera cibarsi anche di carne, rispose (come si legge nella bolla Libentissime) così: Non licere, sed opus habere eo cibo aeque uti potione, quibus utuntur homines ieiunantes rectae meticulosae conscientiae. Prima di ciò dicevano più autori, che a' dispensati alle carni o latticini, poteva permettersi nella sera un poco di cacio; e ciò parea probabile secondo l'uso che v'è n'era appresso molti, purché non s'eccedesse la quantità d'un'oncia, o di un'oncia e mezza (di cacio dico ma non di ova); ma dopo essendosi scritto su di ciò da un confessore alla penitenzieria, ed essendone stato richiesto il medesimo papa, rispose il cardinale penitenziere, avere il papa dichiarato oretenus, esser proibito anche il formaggio; e questa dichiarazione sta appresso di me nel suo proprio originale. Alcuni poi han voluto dire, che la suddetta dichiarazione avea bisogno di promulgazione per obbligare; ma secondo quel che abbiamo detto al capo II. n. 73. 74. quando la dichiarazione è dello stesso legislatore, che spiega la sua mente, ella non ha bisogno di promulgazione 1. Che poi sia vietato il cacio nella colazione della sera, è stato confermato dal presente pontefice Clemente XIII. in una sua lettera enciclica nel 1759., dove sono state dichiarate due cose, cioè 1. non licere per diem potiones lacte permixtas sumere; 2. Tantummodo ad unicam comestionem posse carnem adhibere, vel ea quae ex carne trahunt originem, come sono l'ova e 'l cacio; indi soggiungesi, nella colazione, i dispensanti aequiparandos esse iis quibuscum nulla est dispensatio*.

20. Se taluno poi guasta il digiuno, bisogna che spieghi al confessore in che modo l'ha guastato, se con desinare più volte o pure con cibarsi di carne; poiché quante volte uno mangia carne o latticini, tante volte pecca; ma se mangiasse cibi permessi ma più volte in quantità notabile, non è più obbligato al digiuno; così tengono comunemente Azor., Gaet., Suarez, Tol., Castrop., Sanch., Laym., Anacl., Roncaglia, Holzm., Salmat., ec. (contro Silvio, Wigandt, Concina ed altri); perché l'essenza del precetto di astenersi dalle carni consiste nell'astinenza; onde sempre dura l'obbligo di astenersene: ma l'essenza del precetto del digiuno consiste nell'osservare l'unica comestione, come insegna s. Tommaso3: Ecclesiae moderamine statutum est ut semel in die ieiunantibus comedatur. Onde distrutta ch'è l'essenza del precetto colla seconda comestione, il precetto è già sciolto, né può più osservarsi. Almeno dopo la seconda comestione un tal precetto è dubbio, e come dubbio non obbliga4. Si fa poi la questione se chi senza colpa s'è cibato due volte in quantità notabile, debba astenersi da altro cibo. Laym., Bonac., Castropal., Holzm., Sporer ec., lo negano per la stessa ragione. Io non riprovo quest'opinione; ma parmi più probabile l'opposta di Azorio, Valenza, Sa, e


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Navar., perché, sebbene chi rompe il digiuno inavvertentemente, materialmente già lo scioglie, nondimeno par che, avvertendo poi all'obbligo, sia tenuto ad osservarlo, acciò non lo sciolga formalmente1.

Si è detto in quantità notabile; ciò s'intende più delle due once, ch'è materia parva, come dicono Sanchez, Viva, Salmat., Vivaldo, Turrian., Leone, Tambur., Leand., Spor., Busemb., Elbel ed altri2. Ma se uno prendesse più volte nel giorno materia parva, che giungesse poi alla grave, peccherebbe mortalmente, come si ha dalla propos. 29. dannata da Aless. VII. Si noti che anche nel cibarsi di carne può darsi parvità di materia, ma questa è assai più limitata: dicono i Salmat., Diana e Roncaglia, che la quantità di carne che eccede l'ottava parte d'un'oncia, cioè mezza quarta, è materia grave3. Permettono poi i Salmat. con Diana il mangiar due biscotti composti con ova o butiro (chiamati ciambelle); ma ciò meglio dicono Ledesma e Villalob. che solo può scusarsi come materia leggiera4.

21. Qui per ultimo si fa la questione, se l'ora della rifezione nel giorno di digiuno sia di precetto grave o leggiero. Dee premettersi che prima quest'ora della rifezione era il tempo dopo la caduta del sole: dipoi fu anticipato all'ora di nona: e dal secolo XIV. fu anticipato all'ora di sesta, cioè a mezzogiorno. Or si questiona, se l'anticipare notabilmente la rifezione a quest'ora sia colpa grave. L'affermano Azorio, Silvio, Sanchez, Nat. Aless., Franzoia, Antoine, Cuniliati, e Navarro, Covar., Albul., ed altri appresso i Salmat. e Concina con 24 dottori, che asserisce, esser per questa sentenza5. Ciò si prova dal can. Solent, 50. dist. del concilio cabaloniense (malamente citato per calcedonense come avverte Silvio), dove si dice: Nullatenus ieiunare credendi, qui ante manducaverint, quam vespertinum celebretur officium. Dal che si ricava chiaramente che in quel tempo (in cui la rifezione era assegnata all'ora di nona) l'ora spettava alla sostanza del digiuno. Quindi san Tommaso scrisse: Cum ecclesia instituit certum tempus comedendi ieiunantibus, qui nimis notabiliter anticipat, ieiunium solvit6. Altri poi negano, esser colpa grave oggidì l'anticipazione della rifezione, come sono Lessio, Toledo, Bonac., Laym. ed i Salmaticesi con molti altri che si possono vedere alla nostra morale7. Dicono questi che secondo la presente consuetudine l'ora non appartiene alla sostanza del digiuno. Ma questa ragione (sia detto con pace di tanti autori) non persuade, poich'essi medesimi (come dicono i Salmaticesi con Layman8) non negano che anticamente il precetto di osservare l'ora era grave, e s'apparteneva alla sostanza del digiuno. Posto ciò, finché non si prova, che la consuetudine odierna abbia derogato all'antico precetto grave, quello possiede; ma questa consuetudine non si prova, almeno non è certa, essendovi tanti gravi dottori che la negano. Onde, benché prima aderii alla seconda sentenza, fatta però miglior riflessione, ora non la giudico probabile. Si dubita poi, quale sia la notabile anticipazione vietata sotto colpa grave, poiché quest'ora del digiuno dee misurarsi moralmente, come dice s. Tommaso: Ad ieiunium requiritur hora determinata, non secundum subtilem examinationem, sed secundum grossam aestimationem; sufficit enim quod sit circa horam nonam9. Per tanto altri dicono, che l'anticipazione notabile sia più di un'ora e ciò asseriscono i Salmaticesi a mettersi da tutti, ma lo riprova Natale d'Alessandro. Altri poi comunemente assegnano per grave l'anticipazione


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d'un'ora intiera. Così Natale d'Alessandro, Silvio, Azor., Concina, Holzm., Cuniliati, Antoine, e Franzoia, ne' luoghi citati. Alcuni aa. asseriscono che i mendicanti hanno il privilegio da Leone X. di anticipar la rifezione due ore nell'inverno, e tre nella state; ma Natale d'Alessandro e Franzoia dicono, che di tal privilegio non se ne dimostrano i documenti, e fattane l'inquisizione, non si sono ritrovati. Dicono poi Azorio, Silvestro, Paludano e Navarro, che può scusare quest'anticipazione da colpa la causa di negozio urgente, di debolezza di complessione, di dover predicare, o insegnare, o leggere a mensa, d'incominciare il viaggio, di servire agli ospiti, di usare urbanità con gli amici; ma non so persuadermi, che ciascuna di queste cause basti a scusare dal precetto che anche al presente è grave, siccome abbiamo dimostrato.

§ II. Delle cause che scusano dal digiuno.

22. I. Della dispensa, e chi può dispensare.

23. II. Dell'impotenza fisica.

24. Dell'impotenza morale.

25. De' giovani e de' vecchi.

26. 27. III. Della fatica.

28. a 30. De' viaggianti.

31. Degli artefici opulenti.

32. Se l'artefice può digiunare senza grave incomodo.

33. Chi senza causa imprende qualche fatica.

34. IV. Della pietà, e chi per questa causa sia scusato.

22. Quattro sono le cause, che scusano dal digiuno: la dispensa, l'impotenza, la fatica , e la pietà. Parliamo di ciascuna in particolare. I. Scusa la dispensa. Può dispensare nel digiuno per 1. il papa con tutto il popolo cristiano. Per 2. i vescovi, ma questi coi soli sudditi, e solamente in particolare, poiché per la dispensa ad un'intera università circa la qualità de' cibi, dee quella ottenersi dalla sede apostolica, come dichiarò Benedetto XIV. nella bolla Non ambigimus. Si dubita se 'l vescovo per qualche causa particolare possa dispensare o commutare il digiuno universale per una volta, occorrendo qualche causa urgente, v. gr. se vi fosse pericolo che altrimenti non si osservi il digiuno. Molti autori l'affermano, come Azorio, Sanchez, Gaetano, Laym., Salmat. ec. Ma Benedetto XIV nella bolla Prodiit, §.10. disse, che l'opinione contraria è più comune, e più fondata, e così aver egli risposto ad alcuni vescovi d'Italia, dando ad essi la licenza per quell'anno di trasferir la vigilia di s. Mattia, che accadea nell'ultimo giorno di carnovale1. Per 3. possono ancora i parrochi dispensare dal digiuno con alcuno de' loro sudditi, come si disse al cap. 11 num. 64. E ciò, anche essendo presente il vescovo, come dicono comunemente Sanchez, Azor., Concina, Salmat. ec., perché tale giurisdizione compete a' parrochi per la consuetudine, la quale ben conferisce la giurisdizione, giusta il k. Cum contingat, de fori compet. E lo stesso possono i vicari de' parrochi ch'esercitano gli atti parrocchiali, purché il parroco non ripugni; Sanch., Pal., Salmat. ec.2. Per 4. i prelati de' regolari anche locali ed i loro vicari possono dispensare co' sudditi, e con se stessi. Ma tutti questi superiori nominati, fuori del papa, non possono dispensare se non con giusta causa, altrimenti la dispensa è nulla3. In quanto al suddito poi, dice s. Tommaso4. che se la causa che l'esime dal digiuno è evidente, può il suddito esimersi da sé, specialmente quando non potesse facilmente ricorrere al prelato (s'intende per maggior quiete di sua coscienza); ma se la causa è dubbia deve allora senza meno ricorrere ai superiori.

23. II. Scusa l'impotenza, o sia fisica, o morale. Per l'impotenza fisica sono scusati per 1. gl'infermi, a cui il digiuno può recar notabile danno; e così anche i convalescenti, o deboli che non posson prendere l'alimento bastante in una volta. Per 2. le donne pregnanti, o che allattano, le quali anzi non è permesso il digiunare (se non forse uno o due volte, e la donna fosse robusta); ma all'incontro in giorno di digiuno è permesso loro il cibarsi anche


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di carne, se alcuna è debole, o se 'l bambino è infermo1. Per 3 sono scusati i poveri che non hanno il pasto sufficiente per una sola rifezione; così dicono tutti con s. Tommaso2, il quale scusa coloro, qui non possunt simul habere, quod eis ad victum sufficiat. Onde molto probabilmente dicono Sanchez con Angles, Roncaglia ed i Salmaticesi che quelli i quali non hanno altro che pane ed erbe, o legumi non sono obbligati all'unico pranzo; giacché tali cibi sono di poco alimento, ed intanto loro bastano usualmente in quanto se ne cibano più volte il giorno3.

24. Per l'impotenza morale, poi sono scusati tutti quei che non posson digiunare senza un grande incomodo, o difficoltà estrinseca. Che perciò sono scusati per 1. Quelli a cui il digiuno cagiona un gran dolore di testa; Sanchez, Abul., Navar., Holzm., Elbel ec. Per 2. Quei che digiunando, nella notte poi non possono prender caldo o sonno; Castrop., Less., Sanch., Laym., Salm. ec. Dicono alcuni che questi tali sono perciò tenuti a fare la colazione nella mattina, per poter cenare poi nella sera; ma probabilmente da ciò gli scusano Filliuc., Elbel, Viva, Tambur., Fagund. ed altri molti; perché il differire il pranzo sino alla sera è mezzo oggidì straordinario, e di notabile incomodo, e perciò s'è notato già l'antica disciplina. Per 3. I soldati, o che si trovino in campo, o negli ospizi; Roncaglia, Concina, Pasqual., Salmat. e gli altri comunemente. Per 4 Le mogli, se per digiunare avessero a patire una grande indignazione da mariti; et viri si aliter fiant impotentes ad reddendum coniugale debitum, Sanchez, Caietan., Navarr., Laym., Salmat., Concina etc. Dictum est, impotentes ad reddendum, non vero excusantur, si tantum fiant minus potentes ad reddendum, vel impotentes ad petendum, nisi casus esset, quod vir, abstinendo a petitione nequiret amovere ab uxore periculum incontinentiae, aut suspicionem, quod ipse aliam diligat mulierem4.

25. Per 5. Sono scusati i giovani sino all'età di 21 anni non compiti. Per 6. i vecchi sessagenari. Ma se fosser validi? Lo negano Bonac., Laym., Filliuc. ec. Ma molti probabilmente l'affermano, come Sanchez, Castropal., Azor., Ronc., Holzm., Anacl., Salmatic., Mazzotta, Elbel, Viva ed altri: sì per ragion della consuetudine universale, sì perché altrimenti sarebbe cosa molto scrupolosa alla persona, il dover esaminare s'ella sia abbastanza robusta o no per soffrire il digiuno: sì ancora perché (e questa ragione è più forte) i vecchi per difetto di calore e di robustezza non posson prendere il cibo tutti insieme, e benché taluni sembrano validi, non però la loro robustezza in tale età non è ferma; poiché le forze sono più tenui, talmente che se cadono in qualche morbo, con difficoltà se ne rianno perfettamente; onde scrisse Galeno, che circa il vitto si debbano regolare i vecchi come i convalescenti5. Ed a scusare il sessagenario dal digiuno basta che l'anno sessagesimo sia incominciato, così dicono Castropalao, Angles, Sa, Naldo, Viva, Busemb., Mazzotta ecc., perché nelle cose favorabili l'anno principiato si ha per compito6. Altri poi hanno scusato dal digiuno anche le donne quinquagenarie; ma questa opinione (se non vi fosse qualche particolar circostanza d'infermità, o debolezza) è riprovata da molti, da Laym., Tamb., Elbel, e Croix; onde Diana con ragione dubita della di lei probabilità7. Chi poi facesse voto di digiunare, e dicesse espressamente, sino alla morte, o pure in tutto il tempo della vita; checché altri si dicano noi diciamo che costui sarebbe tenuto a digiunare il 60. anno. Ma altrimenti poi dee giudicarsi (come tengono Elbel ed Anacleto) di colui che senza tale espressione e non avvertendo all'età sessagenaria facesse il voto; perché allora già sopravviene una notabile mutazione, la quale posto che non è prevenuta, bene scusa dal voto, secondo si disse al


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capo V. num. 36. parlando de' voti. E lo stesso noi diciamo con la medesima distinzione de' digiuni di regola, che son di precetto a' religiosi1.

26. III. Scusa la fatica. Prima di tutto, su ciò bisogna avvertire la propos. 30. dannata da Alessandro VII., la quale dicea: Omnes officiales, qui in republica corporaliter laborant, sunt excusati ab obligatione ieiunii etc. Questa proposizione con ragione fu condannata, perch'ella era troppo generale, e secondo lei sarebbe scusato ognun che fatica o per officio o per divertimento, o la fatica sia compatibile o incompatibile col digiuno, e ciò è falso. Del resto anche oggidì niuno dubita, che tutte le arti che non possono esercitarsi senza molt'agitazione del corpo scusano dal digiuno. Quindi sono da quello scusati i zappatori, gli agricoltori, scarpellini, cavatori di pietre, segatori di marmi o di legni, tessitori, vasai, lanaiuoli, tintori, lavatori, facchini o sian baioli, calessieri, marinai che remano, falegnami, ferrari, fabricatori, corrieri, scarpari, fornai, panattieri, cuochi che apparecchiano molte vivande a molte persone, torcolieri che faticano al torchio nelle stampe, servi che si occupano in fatiche maggiori, ma non già le serve che filano, o attendano ad altre fatiche leggiere, venditori di merci che girano per la città, apparatori di chiese che portano le scale. Ma tutti questi (s'intende) allora sono scusati, quando per la maggior parte del giorno stanno applicati alla fatica2.

27. I barbieri ordinariamente non sono scusati, se non fosse che taluno (come dicano comunemente Sanchez, Lessio, Castropal., Concina, Mazzotta ec.), per la qualità della fatica o per debolezza della complessione, digiunando, non potesse esercitare il suo mestiere. Lo stesso diciamo con Roncaglia, Concina, e Salmat., de' sartori. E lo stesso de' notai, scrittori, pittori, e degli orologiai; parlando di quei che fanno orologi piccioli, poiché per li grandi vi vuole gran fatica3. Altri poi assolutamente scusano i molinai, gli orefici e gli scultori. Ma in questi debbon parimenti considerasi le circostanze, avendosi sempre mira alla regola comunemente ricevuta, che chi non può esercitar la sua arte (quantunque per sé non faticosa) senza grande incomodo, per ragion di sua debolezza, o d'altra causa particolare, non è obbligato al digiuno4.

28. Sono scusati anche dal digiunare quei che per la maggior parte del giorno fanno lungo viaggio a piè, come sono i vetturali e mulattieri. S'avverta non però, che se taluno d'essi, essendo compito il viaggio, e non avendo ancor presa quantità notabile di cibo già si ristorasse abbastanza, questi non può desinare la seconda volta, se non fosse che nel giorno seguente dovesse proseguire il cammino. Inoltre ciascuno se comodamente può è tenuto a differire il viaggio, per non rendersi scusato dal digiuno, come insegna s. Tommaso5, seguito da Lessio, Laym., Tol. ec., e secondo quel che diremo appresso al num. 33. Ma se alcuno già avesse incomiciato il viaggio e sopravvenisse fra quel tempo il giorno di digiuno non è tenuto ad interrompere il cammino a fin di digiunare, come dicono comunemente Sanchez, Laym., Abul., Sporer. ec.6. Dice nonperò s. Tommaso, che in tutti i suddetti casi d'impotenza, o di fatica che scusi, prima di rompere il digiuno, videtur recurrendum ad superioris dispensationem; nisi forte ubi est ita consuetum, quia ex hoc ipso quod praelati dissimulant videntur annuere7.

29. Si domanda per 1. Qual cammino basti per iscusare. Pasqualigo stima, che basti il cammino di sette miglia; ma questa opinione è rigettata dagli altri, i quali almeno richiedono il viaggio di 4. o 5. leghe (cioè di 12. o 15. miglia mentre la lega si computa per 3. miglia, o sia per un'ora di cammino, come dice La-Croix): così Castrop., Viva,


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Salm., Diana, e Trullenchio, ma Croix con Bonac., Filliuc., ec., richiede almeno 5. leghe. Se non però la via fosse disastrosa, o chi viaggia fosse debole, o non assuefatto a camminare, sicché non potesse poi digiunare senza grave difficoltà, allora dicono Sanch., Salm., Ronc., e Croix, che potrà bastare a scusarlo anche il viaggio di sei miglia1.

30. Si domanda per 2. Se sia scusato dal digiuno chi viaggia a cavallo o in calesse. Sta dannata già la propos. 31. da Aless. VII., la quale diceva: Excusantur absolute omnes illi qui iter agunt equitando, utcunque iter agant, etiamsi iter necessarium non sit, et etiamsi iter unius diei conficiant. Del resto comunemente i dd. scusano coloro che per più giorni in tal modo viaggiano; Laymann e Viva richiedono il viaggio di otto giorni, ma ciò sembra troppo rigoroso. Per altro ben avverte il p. Viva, non essere scusato chi con tutto 'l viaggio può senza grave incomodo digiunare. Ed all'incontro anche ben dicono Azor., Sanch., Tol., Ronc., Sal., Croix, ec., che ancora il viaggio di un giorno può scusare alcuno, che dovesse farlo con gran fatica (come accade a' cursori), o che fosse debole di forze, o il tempo fosse aspro, o la via faticosa, o il viaggio straordinario. Ma il viaggio di otto o dieci leghe non lo stimano già straordinario Sanch., Tol., Salmat., Corell., ec. (contro Macado, Diana, ec.). Ragionevolmente poi dice il p. Viva, che se 'l viandante non avesse cibi quaresimali bastanti, più presto dee cibarsi di latticini, ed osservare il digiuno, che cibarsi di cibi leggieri, insufficienti a sostenerlo, e poi mangiare più volte2.

31. Si domanda per 3. Se gli artefici opulenti, che esercitano arti faticose, sieno obbligati al digiuno. L'afferma il p. Concina con Durando ed Armilla. Ma lo nega la sentenza comune con Silve., Sanch., Navar., Less., Ronc., Tol., Viva, Salmat., Elbel, ed altri molti; perché ridonda in bene del pubblico, che gli artefici non tralascino l'opere a cui attendono per proprio mestiere; poiché se ne' giorni di digiuno dovessero in quelle occuparsi solo i poveri, la repubblica ne patirebbe. E di ciò tutti gli aa. citati ne apportano un'espressa dichiarazione di Eugenio IV del 1440., dove disse: Artifices laboriosas artes exercitantes, et rustici, sive divites sive pauperes, non tenentur ieiunare sub praecepto peccati mortalis etc.3.

32. Si dimanda per 4. Se sian tenuti al digiuno quegli artefici, che faticando posson digiunare senza grave incomodo. Altri, Come Tambur., Pasqual. e Leand., assolutamente lo negano sì per la consuetudine contraria, come perché le leggi non riguardano i casi straordinari. Altri nonperò più comunemente e con più ragione l'affermano, Bon., Regin., Conc. e Viva, sempreché digiunando non ne ricevano incomodo grave; purché ciò sia manifesto, giacché in dubbio la presunzione sta per l'esenzione dal digiuno. Questa seconda sentenza speculativamente par che sia più probabile, mentre la legge generalmente obbliga ognuno, che senza grave incomodo può già digiunare; ma in pratica difficilmente si ritrova chi da tali fatiche non rimanga lasso, o almeno indebolito a faticare nel giorno seguente4. Lo stesso diciamo correre per quell'artefice, che nella quaresima sta un giorno o due senza faticare: perché, sebbene è sentenza comune con Azor., Sanch., Bonac., Ronc., Croix, ec., che in quei due giorni non è tenuto a digiunare (nel primo per la fatica del giorno antecedente, nel secondo per la fatica del susseguente), nondimeno se colui può senza grave incomodo digiunare, è obbligato, come giustamente dicono Bon. e Viva, contro Sanch. ed Elbel5.

33. Si domanda per 3. Se pecca chi senza giusta causa imprende una fatica, che lo scusi dal digiuno. Alcuni lo negano, come Ronc. Bonac., ec., purché non si ponga a faticare in frode del precetto, cioè affin d'esentarsi dal digiuno. Altri, come i Salmat., Pasqual., ec. lo scusano, ancorché imprendesse


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tal fatica a posta per non digiunare, dicendo, che costui lecitamente si serve del suo diritto di esimersi dall'obbligo. Ma noi teniamo, che pecca, ancorché non fatichi in frode del digiuno; e così tengono Castrop., Sanch., Laymann, Croix ed altri, poiché (come dicemmo al capo II. n. 24) ogni legge richiede, che senza giusta causa non si ponga impedimento alla sua osservanza. E lo stesso insegna espressamente s. Tommaso1, dicendo, che pecca chi s'applica a qualche affare per cui diventa poi impedito di sentir la messa, e ne adduce la ragione: Qui enim vult aliquid, cum quo aliud esse non potest, ex conseguenti vult illo carere. Si è detto che pecca; del resto se alcuno s'occupasse nella fatica, ma con animo di digiunare, costui non peccherebbe, se dopo quella rompesse il digiuno poiché tutti comunemente, Laymann, Conc., Silv., Sanch., Castr., ec., convengono in dire, che quantunque alcuno in frode del precetto, o per altro mal fine avesse già fatta qualche grave fatica, dopo quella non è tenuto al digiuno; perché allora già si trova fatto moralmente impotente a digiunare. Inoltre dice Sanch., che se alcuno facesse qualche fatica per qualche fine onesto, v. gr. per visitare i parenti, per divertirsi con la caccia, o col giuoco delle palle, costui neppure peccherebbe. Ma a ciò, universalmente così detto, giustamente contraddicono Abelly e Sporer, quando il cammino o la fatica s'imprendesse per pura dilettazione. A chi poi fa qualche gran fatica per ritrarne un gran guadagno, dicono probabilmente Navar., Gaet., Laym, Sanch., Spor., Elb., che costui non peccherebbe, ancorché non faticasse per proprio officio2; a ciò fa quel che si è detto al capo VI num. 22., poiché secondo la l. un. c. de sentent., la perdita di un gran lucro si reputa un grave danno.

34. IV. Scusa la pietà, quando per esempio dovesse la persona esercitarsi in qualche opera pia di maggior valore, che non il digiuno. E ciò l'ammettono Sanch., Bonac., Armil., Gabr., Sal. ec. (contro d'altri), ancorché l'opera non si esercitasse per officio, o per obbedienza, ma per vera divozione: purché non potesse comodamente differirsi ad altro tempo3. Quindi scusano i dd. per 1. quei che assistono con gran fatica a molti infermi; Castrop., Bonac., Salm., ec. Per 2. quei che fanno qualche pellegrinaggio, che ridondasse in molta gloria del Signore, o in grand'edificazione comune, o in gran profitto dell'anima propria, come Sanch., Castrop., Silv., Holzm., Salm., ec. Purché non possano comodamente differirlo, come già si è detto, e come ben limitano Less., Laym., Sal., Holzm. con s. Tommaso4 che dice: Si peregrinatio, aut operis labor commode differri possit, aut diminui absque detrimento corporalis salutis, non sunt ecclesiae ieiunia praetermittenda. Ma se il pellegrinaggio fosse già incominciato, e tra quello occorresse qualche giorno di digiuno, non dee perciò interrompersi; Laym., Abul., Sanch., Salmat., Spor., ec. Per 3. Scusano i predicatori, che nella quaresima predicano giornalmente, per ragione dello studio, e dell'agitazione del corpo, e specialmente ciò varrebbe per li missionari, che predicano con maggior agitazione; così dicono comunemente Wigandt, Gaet., Nav., Tol., Salm., ec. Del resto io dico che i sacri oratori, i quali debbono predicare più coll'esempio che colle parole, dovrebbero quando è possibile osservare il digiuno. Né mi accordo poi (generalmente almeno parlando) agli aa., i quali scusano anche quei predicatori, che predicano per tre o quattro volte la settimana. Per 4. Molti dd. scusano anche i cantori, che digiunando perdessero la voce, ed i lettori di scienze (Sanchez vi aggiunge ancora di grammatica), che con grande studio avessero a far le lezioni. E lo stesso dicono degli avvocati e dei giudici, che dovessero star molto applicati per soddisfare al lor obbligo, poiché questi per la consumazione degli spiriti abbisognano di


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cibo, se non maggiore, almeno più frequente. Così anche Castrop., Ronc., Salm., Sanch., Spor., Viva, ec., scusano i confessori che dovessero fare una fatica straordinaria per soddisfare al concorso de' penitenti. Ma ben avverte Tamburino, che tutti costoro allora sono scusati, quando col digiuno non potessero adempire il loro officio, e tal impotenza fosse manifesta; perché in dubbio possiede l'obbligo di digiunare. In oltre avvertono Laym., Nav., Gaet., Silv., Tol., e Sporer, che se taluno non avesse già causa bastante ad essere scusato dal digiuno quaresimale, ma all'incontro egli stimasse in buona fede di aver giusta causa di soddisfare al precetto con solo due o tre digiuni la settimana, non si dee dal confessore obbligare costui agli altri, quando v'è pericolo che poi li lasci tutti1.




1 2. 2. q. 147. a. 8.



2 Lib. 3. n. 1011.



3 2. 2. q. 147. a. 8.



4 Ult. ed. l. 11. c. 5. n. 13.



5 2. 2. q. 147. a. 8. ad 3.



6 Opus nostrum l. 11. c. 5. n. 13.



1 Lib. 3. n. 1009. dub. 3.



2 N. 1010.



3 N. 1014. et 1015.



4 In Bus. l. 3. 4. 6. c. 3. anim. 2. v. At hic.



1 Inst. med. l. 2. c. 17.



2 1. 2. q. 102. a. 6. ad 1.



3 Lib. 2. contra Marcionem c. 18.



4 Lib. 3. n. 1015. in fine.



1 Lib. 3. n. 1020. Qu. 3. et 4.



2 Ib. Qu. 5.



3 Tract. 12. c. 1. §. 1. n. 4.



4 2. 2. q. 147. a. 6. ad 3.



5 Lib. 3. n. 1018. et 1019.



6 S. Th. l. c. ad 2.



7 L. 3. n. 1021.



1 Lib. 3. n. 1022.



2 Ibid. Qu. 2.



3 N. 1023.



4 2. 2. q. 147. a. 4. ad 3.



1 Lib. 3. n. 1025.



2 Ibid. v. In vigilia.



3 In propos. Alex. VII. exerc. 23.



4 Lib. 3. n. 1026. et 1028.



5 N. 1029.



1 Lib. 3. n. 1027. v. Hic notandum.



* In questo capo n. 19. si disse, che nella colazione della sera non era permesso a' dispensati cibarsi di latticini; ivi si riferì già la dichiarazione di Benedetto XIV., e si accennò anche la bolla del regno. pontefice Clemente XIII. che principia Appetente, sotto li 20. di dicembre 1759., dove il papa, avendo inteso l'abuso di prendere fuori del pranzo alcune pozioni di latte, l'ha condannato; ed indi ha dichiarato che il sentimento di Benedetto XIV. fu di non esser permesso a' dispensati ad operare la carne o i latticini se non se nella sola unica comestione, e che fuori di quella si dovessero portare in tutto a guisa di coloro che non hanno dispensa. Qui per maggior intelligenza si trascrivono le parole della bolla, che nel luogo riferito di sovra furono solamente accennate. Nova infrigendis ieiunii legibus vel opinionum commenta, vel a vera ieiunii vi et natura abhorrentes consuetudines humani pravitate ingenii sint invectae, ea omnia radicitus convellenda curetis. In quibus profecto abusum illum censemus omnino numerandum, cum nonnulli, quibus ob iustas et legitimas causas abstinentia carnium dispensatum fuerit, licere sibi putant potiones lacte permixtas sumere: contra quam praedictus praecessor noster censuit, tam dispensatos a carnium abstinentia, quam quovis modo ieiunantes, unica excepta comestione, in omnibus aequiparandos iis esse, quibuscum nulla est dispensatio, ac propterea tantummodo ad unicam comestionem posse carnem, vel quae ex carne trahunt originem adhibere.. E quali sieno quelle cose che traggono origine dalla carne si ha nel can. Denique, dist. 4. ove dicesi: Quae trahunt originem sementinam a carnibus, ut sunt ova et lacticinia. in modo che a' dispensati nella colazione non è permesso altro cibo se non quello che si permette a' non dispensati.



3 2. 2. q. 147. a. 6.



4 Lib. 6. n. 1030.



1 Lib. 6 n. 1030. Qu 2



2 N. 1025. et 1029. v. 3. In confess.



3 N. 1029. v. In confess.



4 Ibid.



5 Azor. t. 1. l. 7. c. 11. q. 4. Sylv. t. 3. in 2. q. 147. a. 7. concl. 3. Sanch. dec. l. 4. c. 11. n. 51. Nat. Al. l. 4. a. reg. 13. Ant. de ieiun. q. 2. Franz. in Bus. p. 213. an. 3. Cun. tr. 12. e. 1. § 2. n. 2. apud Salm. tr. 23. c.2. n. 86. conc. tom. 5. p. 275. q. 7.



6 In 4. dist. 15. q. 3. a. 4. q. 3.



7 Lib. 3. n. 1016. v. quaer.



8 Salm. l. c. n. 9. Laym. 1. 4. tr. 8. c. 1. n. 11.



9 2. 2. a. 147. a. 7. ad 2.



1 Lib. 3. n. 1032. ad 2.



2 Ibid. ad 3.



3 Ibid. ad 4.



4 2. 2. q. 147 a. 4.



1 Lib. 3. n. 1033.



2 2.2. q. 147. a. 4. ad 4.



3 Lib. 3. n.1033. ad 2.



4 N. 1034.



5 N. 1036.



6 Ibid. in fin.



7 N. 1037.



1 Lib. 3. n. 1038..



2 N. 1041.



3 Ibid. v. Barbitonsores.



4 Ibid. v. Alii.



5 2.2. q. 147. a. 4. ad 3.



6 Lib. 3. n. 1047.



7 S. Th. 2.2. q. 147. a. 4. ad. 3.



1 Lib. 3. n. 1047. dub. 1.



2 Ibid. dub. 2.



3 N. 1042.



4 N. 1043.



5 N. 1044.



1 1. 2. q. 71. a. 5.



2 Lib. 3. n. 1046.



3 N. 1046. et 1048.



4 2.2. q. 147. a. 4. ad 3.



1 Lib. 3. n. 1049. in fin. v. Hic. autem.






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