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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto II. Del precetto della confessione e comunione annuale.

35. Del precetto della confessione annuale; se obbliga chi ha sole colpe veniali; e se debba prevenire che prevede ecc.

36. Se chi ha trascurata la confessione nell'anno passato debba farla quanto prima; e quanti peccati faccia chi la tralascia.

37. Se chi si confessa nell'anno seguente soddisfi al passato.

38. Pene de' trasgressori.

39. Del precetto della comunione pasquale.

40. Chi l'ha trascurata s'è tenuto a farla quanto prima; e s'è tenuto a prevenire ecc.

41. Se gli scomunicati, carcerati ecc.

42. La comunione dee farsi nella parrocchia.

43. Sono esenti da tal obbligo i sacerdoti, i pellegrini, ed i servi de' monasteri. Quando debbano e possano comunicarsi i fanciulli.

44. Quando i pazzi.

35. E I. in quanto alla confessione, dee sapersi, che nel concilio lateranense sotto Innocenzo III. fu ordinato, che ogni fedele, giungendo all'uso di ragione, debba confessare tutti i suoi peccati almeno una volta l'anno, così nel cap. Omnis, de poenit. et rem. dove: Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata, saltem semel in anno, fideliter confiteatur proprio sacerdoti. Si dice per 1. Omnis fidelis, s'intende ogni battezzato, ancorché eretico. Si dice per 2. Postquam ad annos etc. s'intende ognuno che sia giunto a conoscere Dio, almeno crasso modo, e che l'ha offeso co' suoi peccati, e s'ha meritato il castigo. Onde (come dicemmo al capo II. n. 37.) sono obbligati a questo precetto i fanciulli che han peccato anche prima de' sette anni, se già hanno acquistato l'uso della ragione, poiché il conc. obbliga universalmente ciascuno ch'è già arrivato agli anni della discrezione. Si dice per 3. Omnia sua peccata. Qui si fa la questione, se sono obbligati a confessarsi tra l'anno coloro, che in quell'anno non han fatti peccati mortali. L'affermano Silv., ed altri con s. Bonav. Ma lo nega la sentenza comune, e più vera, con s. Anton., Cano, Suar., Gaet., Lugo, ec., perché la chiesa, ordinando la confessione, ordina quella che dee farsi secondo l'istituzione di Gesù Cristo, ma il Signore non comanda, che la confessione de' soli mortali, come ha dichiarato il Trident.2. E ciò si ricava dallo stesso testo citato, dove si dice, Omnia sua peccata fideliter confiteatur. Dicendo omnia, certamente intende de' soli mortali, giacch'è certo appresso tutti, che non v'è obbligo di confessare i veniali3. Si dice per 4. Saltem semel in anno. Quest'anno propriamente si dovrebbe intendere da gennaro a dicembre; ma secondo la comune consuetudine s'intende da una pasqua all'altra, come dicono Suar., Lugo, Conc., Holzmann ec.4. Qui si fa un altro dubbio: quando taluno prevede, che non avrà più comodità di confessarsi in tutto l'anno, se debba prevenire, e confessarsi prima che l'anno termini. Lo nega Holzmann, ma noi l'affermiamo con Lugo e Busemb.5, perché avendo costui peccato mortalmente, già ha contratto l'obbligo di confessarsi in quell'anno; onde se prevede, che appresso non può adempirlo, è obbligato a prevenire. Si dice per 5. Fideliter confiteatur, e perciò non si soddisfa colla confessione invalida, e tanto meno colla sacrilega, essendo stata dannata la proposizione


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14 da Alessandro VII., la quale dicea: Qui facit confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto ecclesiae. La ragione, perché la confessione nulla non è vera confessione. Si dice per 6. Proprio sacerdoti; s'intende non solo il parroco, ma ogni sacerdote approvato alle confessioni, come spiega la Glossa, e l'intendono Fagnano, Cabassuz. ed altri comunemente; e ciò oggidì non si mette più in dubbio per la consuetudine universale, che ve n'è; che perciò la s. c. del 1584. dichiarò, che se un vescovo ordinasse, che niun confessore nella pasqua sentisse le confessioni de' penitenti senza la licenza de' loro curati, di tal decreto non se ne dovesse aver conto1.

36. Si dimanda per 1. Se chi avendo già l'obbligo di confessarsi, ha lasciato passare l'anno, sia quanto prima tenuto a far la confessione. Lo negano s. Antonino, Soto, Silve., Tol., ec., dicendo, che sebbene v'è il precetto divino di confessarsi più volte in vita, nondimeno in quanto alla confessione annuale il precetto è ecclesiastico, e questo è addetto all'anno, onde terminato l'anno cessa il precetto. Ma l'afferma la sentenza più comune che noi seguiamo con Gonet., Suar., Navar., Lugo, Tour., ec., col card. Lambertini2: sì per lo precetto divino lasciato a determinarsi dalla chiesa, e la chiesa ha determinato, che obblighi almeno una volta l'anno, come tiene la sentenza più probabile, e più comune: sì per lo precetto ecclesiastico, il quale è imposto a confessarsi nell'anno, non già a finire l'obbligo, ma a sollecitarlo3. Quanti peccati poi faccia colui, che passato 'l anno non si confessa; dicono Silve., Laym., Vale., ec., che commette un sol peccato continuo: ma più probabilmente dicono Bonac. Suarez, Lugo, Vasq., ec., che pecca tante volte, quante ne ha le occasioni, e le trascura; giacché tal peccato non persevera in alcuno effetto, ma nel solo mal proposito, per cui già si moltiplica i peccati, quando persevera per lungo tempo, come dicemmo al capo III. num. 52.

37. Si dimanda per 2. Se facendo il peccatore nel seguente anno la confessione omessa nell'antecedente, soddisfi al precetto dell'uno e dell'altro anno. Altri l'affermano, altri lo negano. Ma la sentenza più vera di Castropalao, Viva, Hurtad., Salm., ec., distingue così: se 'l penitente manifesta il quella confessione peccati gravi così del primo, come del secondo anno, allora ben soddisfa all'obbligo dell'uno e dell'altro, perché già adempie il fine del precetto di riconciliarsi con Dio per li peccati di quell'anno. Non così poi, se si confessa di peccati gravi del solo primo anno, e nel secondo anno dopo la confessione cade in altri mortali; perché allora dee confessarsi di nuovo, per soddisfare al precetto di quel secondo anno; mentre comunemente dicono Suarez, Laym., Castrop., Salm., Lugo, ec., che se uno si confessa soli veniali in principio dell'anno, e poi nell'anno stesso cade in colpa grave, è obbligato di nuovo a confessarsi. Sicché quella confessione de' mortali del solo primo anno non è soddisfattiva del precetto del secondo4.

38. Di legge comune per lo suddetto testo nel can. Omnis, a chi trasgredisce il precetto della confessione, o della comunione, stanno imposte due pene, cioè la proibizione di entrar nella chiesa, e la privazione della sepoltura. Ma queste pene non s'incorrono, se non dopo la sentenza del giudice. Gl'impuberi sono da queste universalmente scusati, come dicono comunemente i dd.5. In quali altre occasioni poi e tempi siavi il precetto della confessione, ne parleremo trattando del sagramento della penitenza.

39. In quanto al precetto della comunione pasquale, si avverta, ch'egli è insieme divino, ed ecclesiastico: Divino, per ciò che disse il Signore in san Giovanni: Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in vobis6. E poi ecclesiastico,


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per ciò che si dice nel citato can. Omnis: Suscipiens reverenter ad minus in pascha eucharistiae sacramentum. E nel tridentino1, dove: Si quis negaverit, omnes fideles teneri singulis annis, saltem in paschate, ad communicandum iuxta praeceptum s. matris ecclesiae, anathema sit. Per l'adempimento di questo precetto, l'anno si computa da pasqua a pasqua, secondo la consuetudine comune oggidì praticata. Il tempo pasquale comincia dalla domenica delle palme, e termina nella domenica in albis, come dichiarò Eugenio IV. nel 1440., nella sua bolla, fide digna; benché i vescovi per privilegio o per consuetudine ben possono prorogarlo, come già sogliono2.

40. Siccome si è detto della confessione, diciamo ancora della comunione, che se taluno non ha potuto far la comunione nel tempo pasquale, è tenuto a farla quanto prima; perché urge il precetto così divino (determinato dalla chiesa ad osservarsi in ogni pasqua), come l'ecclesiastico, che assegna il tempo pasquale, non a terminare, ma a sollecitare l'adempimento3. Si dubita poi, se taluno prevedendo di non potersi comunicare nella pasqua, sia tenuto ad antecipare la comunione. Circa la confessione abbiamo detto che sì, perché avendo alcuno già peccato gravemente, ha già contratto l'obbligo di confessarsi tra l'anno; onde, prevedendo, che non può confessarsi appresso, è tenuto, prima che l'anno termini, a prevenire. Ma ciò non corre per la comunione, come rettamente dicono Suar., Azor., Holzm., ec. (contro Laym. e Habert); perché l'obbligo di comunicarsi, secondo la sentenza comune, oggidì non comincia se non cominciato il tempo pasquale, onde prima di detto tempo non è ancora contratto l'obbligo; e se alcuno previene, non soddisfa già al precetto4; talmenteché se mai questi prevenisse per l'impedimento che prevede, e l'impedimento poi cessasse, anch'è obbligato a comunicarsi nella pasqua, come ben dicono Lugo, Salm., ec. (contra Tamb.5). Non ha dubbio poi, che quando è già principiato il tempo pasquale, se alcuno prevede, esser impedito di comunicarsi appresso, è obbligato a far la comunione, prima che termini il detto tempo6.

41. Si noti per I., che gli scomunicati e carcerati son tenuti, potendo, a procurar l'assoluzione, o la libertà, per poter adempire la comunione pasquale, essendo ella di precetto divino, come si è detto7. Si noti per II., che niuno può prender nella pasqua la comunione fuori della sua propria parrocchia (o almeno della cattedrale, come per probabile ammettono Bonac., e Busemb. contro Lugo; ma non so, se ciò sia abbastanza probabile, dove non v'è l'uso comune, che faccia presumere il consenso del vescovo); se non ne ha la licenza dal curato, o dal vescovo, o dal suo vicario; basta nondimeno in ciò la licenza presunta, o sia interpretativa, come dicono Suar., Lugo, Salm., Busemb., purché vi sia una moral certezza del consenso8. Han detto poi alcuni, esser lecito far la comunione pasquale nelle chiese regolari, per ragione de' loro privilegi; ma comunemente ciò è riprovato da Suarez, Lugo, Salm., Tamb., ec., con un decreto della s. c. Né in ciò vagliono i detti privilegi, mentre spesso han dichiarato i pontefici, che in quanto alla comunione pasquale, sempre si conservi illeso il ius de' parrochi9. Anzi appresso Benedetto XIV.10 vi è un decreto della s. c. de' 9. di luglio 1644., e poi confermato agli 11. di giugno 1650., che possa il vescovo proibire ai regolari, che nel giorno di pasqua non diano la comunione neppure a chi si comunica per divozione. E sebbene a' 31. di giugno 1687. la medesima s. c. ad istanza de' parrochi di Lovanio, i quali volevano, che i pp. gesuiti non avessero data la comunione in tutto il tempo pasquale, fu risposto, che poteano darla, excepto die paschatis; pure si ha da intendere (come l'intende il suddetto


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pontefice), presupposto, che non vi sia la proibizione del vescovo.

42. Si noti per III., che da tal obbligo sono esenti, 1. I sacerdoti, i quali soddisfanno al precetto in ogni luogo, dove celebrano, giusta la comune sentenza; ma se non celebrassero, ben sono obbligati a comunicarsi nella parrocchia. 2. I pellegrini, i quali si trovan lungi dalla parrocchia propria, posson far la comunione in qualunque chiesa; né son tenuti a farla nella parrocchia del luogo, dove si trovano; così comunissimamente Gaet., Soto, Azor., Suar., Lugo, Sanch., Bonac., Castrop., Salm., ec. (contro Barb., Tourn., e Ronc.). La ragione è, perché essi non hanno allora il proprio pastore, che debba riconoscerli, onde cessa affatto il fine di comunicarsi in parrocchia1. 3. I servi de' monasteri che vivono dentro la stessa clausura, e sotto l'ubbidienza de' loro prelati, come sostiene fondatamente il card. Lambertini2 con Wigandt, e più decreti della s. c. contro Castrop., Bon., Salmat., Roncaglia, ec., i quali n'esentano generalmente tutti coloro che abitano ne' monasteri. E sebbene la compagnia di Gesù ha il privilegio per tutti i domestici che abitano nelle loro case; nulladimeno porta il p. Zaccaria3, aver più volte dichiarato la s. c., che questo privilegio non si stende all'altre religioni4.

43. Si noti per IV., che a' fanciulli prima dell'uso di ragione, ed a' pazzi perpetui, sia proibita la comunione per lo concilio lateranense. Ma si dimanda, se i fanciulli, subito che son giunti all'uso di ragione, e son capaci della confessione, possano e debbano comunicarsi. L'affermano Palud., s. Anton., ec. Ma comunemente, e più probabilmente, lo negano gli altri, perché la comunione, richiedendo maggior riverenza, richiede ancora maggior discernimento; almeno perché quest'obbligo così è stato interpretato dal comune uso della chiesa; del resto molto probabilmente dicono Soto, Suarez, Laym., Castrop., ec., con s. Tommaso5, che sebbene tali fanciulli non sien tenuti, posson nondimeno ammettersi alla comunione, sempreché sappiano distinguere il pane celeste dal terreno: Quia (dice il s. dottore) possunt aliquam devotionem concipere. E ciò si conferma dal can. penult. 26. q. 6., dove dicesi: Cui poenitentiae sacramentum conceditur, neque eucharistiae sacramentum denegari debet, si desideret. Ed a quei fanciulli che sono in punto di morte, non solo si può, ma dee darsi la comunione, come dicono comunemente i suddetti dd. con Bened. XIV.6, perché in tal punto, avendo coloro già l'uso di ragione, son tenuti per precetto divino a comunicarsi. Fuori non però del pericolo di morte, dicono comunemente i dd., che (regolarmente parlando), l'obbligo della comunione ne' fanciulli non comincia se non dopo il nono o decimo anno, e non può differirsi oltre l'anno 12. o al più 14.; così Suarez, Laym., Antoine, Croix, ec. S. Carlo ordinò a' parrochi, che avessero istruiti per la comunione tutti i fanciulli, giunti che fossero al 10. anno7.

44. Si dimanda qui per ultimo, se possa darsi la comunione a' pazzi. Già si è detto, che a' pazzi perpetui si deve in ogni conto negar la comunione, anche in articolo di morte, come si dice nel rituale romano (de euchar). Agli altri poi, che son pazzi, ma non sono stati sempre fuor di senno, può darsi (come dice lo stesso rituale) quanto hanno già qualche luce d'intervallo; o pure come dice san Tommaso8, se un tempo stando in sé han dimostrata divozione al sagramento: Si prius, quando erant compotes mentis, apparuit in eis devotio huius sacramenti, nisi timeatur periculum expuitionis, son le parole del santo; e lo stesso dice il catechismo rom.9. Dal che ben concludono molti dd., che basta per dare la comunione al pazzo in punto di morte, che per lo passato egli


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un tempo sia piamente vivuto1. A' semifatui poi dicono Castrop., Wigandt, Laym., Holzmann, Salmat. ec., che solamente in tempo di morte, e del precetto pasquale, può darsi la comunione; sempre che la sappiano discernere dal cibo terreno. Lo stesso asseriscono Laymann, Castrop., e Salmat., de' muti e sordi dalla nascita, purché costi da' segni, ch'essi intendono, contenersi nel sagramento una persona divina2.




2 Sess. 14. c. 5.



3 Lib. 6. n. 667.



4 N. 662.



5 N. 671.



1 Lib. 6. n. 564.



2 Lambert. notif. tom. 3. pag. 97.



3 Lib. 6. n. 668. et vide etiam n. 297.



4 N. 669.



5 N 674.



6 Io. 6. 54.



1 Sess. 13. can. 6.



2 Lib. 6. n. 296.



3 N. 297.



4 N. 298.



5 N. 297. v. Dicit.



6 N. 298. in fin.



7 N. 299.



8 N. 300. ad 4.



9 Ibid. v. Cum.



10 De syn. l. 9. c. 16. n. 3.



1 L. 6. n. 240. ad 9. v. Huic.



2 Tom. 2. notif. 55.



3 Apud Croix lib. 6. p. 1. n. 624.



4 Lib. 6. n. 240. ad 10.



5 3. p. q. 80. a. 9.



6 De synod. l. 7. c. 12. n. 3.



7 Lib. 6. n. 301.



8 3. p. q. 80. a. 9.



9 P. 2. c. 4. n. 64.



1 Lib. 6. n. 302.



2 N. 303.






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