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S. Alfonso Maria de Liguori Istruzione e pratica pei confessori IntraText CT - Lettura del testo |
Punto II. Dello stato chiericale.
30. Circa lo stato de' chierici posson considerarsi quattro cose principali: i loro privilegi, i loro obblighi, gli offici, ed i beneficii, co' quali li provede la chiesa, affinché possano sostentarsi. De privilegi si parlerà al punto II. nel capo XX., trattandosi de' privilegi. Degli obblighi e degli offici si parlerà nell'esame degli ordinandi. Qui parleremo solamente de' beneficii ecclesiastici che a' chierici si conferiscono.
§. I. A chi possano e debbano conferirsi i beneficii.
31. Di quanti modi sono i beneficii.
32. In quanti modi si acquistano. Del iuspatronato.
33. Se debbansi a' più degni anche i beneficii semplici.
34. Se i padroni debban presentare i più degni.
35. Se nelle prelature ecc.
36. Se sia valida l'elezione del meno degno.
37. Se l'elettore sia tenuto alla restituzione.
38. Se pecchi il degno concorrendo col digniore.
39. Se gli esaminatori non dinunziando ecc.
40. e 41. Della pluralità de' beneficii.
31. Il beneficio ecclesiastico si definisce: Est ius perpetuum auctoritate ecclesiae constitutum exercendi officium spirituale in aliqua ecclesia, et percipiendi propter ipsum fructus ex bonis ecclesiae. Bisogna poi distinguere i beneficii semplici da' doppi. I semplici son quelli che sono istituiti solo a recitar le ore canoniche, o al servigio dell'altare, come sono i canonicati e le cappellanie erette con autorità del papa, o del vescovo, ed anche i prestimonii, che si danno a' chierici, affin di proseguire gli studi e simili. I doppi poi son quelli che o hanno qualche giurisdizione, come sono i vescovadi, e le parrocchie, ed anche i decanati, prepositure, arcidiaconati, e simili, che tengono qualche giurisdizione sul clero; o hanno qualche preeminenza, ma senza giurisdizione, v. gr. di luogo distinto in coro, o nelle processioni, come sono le dignità di primicerio, o di cantore, o di sagrestano maggiore, e questi si chiamano propriamente personati; o finalmente hanno qualche officio ecclesiastico, come di tesoriere, economo, custode, sagrestano inferiore, e questi tengono qualche amministrazione, ma senza giurisdizione, e senza preminenza alcuna3.
32. In tre modi s'acquistano i beneficii: 1. Per la collazione libera del papa, o del vescovo. 2. Per l'elezione e conferma susseguente del prelato. 3.
Per la presentazione del padrone, ed istituzione, o sia elezione che siegue del superiore, quando il beneficio è di iuspatronato. Il iuspatronato poi altro è il laicale, altro l'ecclesiastico. Ed in ciò bisogna sapere, che se il padrone laico non presenta fra quattro mesi, e l'ecclesiastico fra sei, la collazione si devolve al prelato, che doveva dare l'istituzione, come si ha dal c. Quoniam, de iurepatr., e dal c. un §. Verum, eod. tit. in 6.1. E si noti, che 'l tempo suddetto corre, ancorché vi sia lite circa la presentazione; purché la lite non sia tra 'l padrone e 'l vescovo, come dicono Azor, Salmat., ec., dal cit. cap. Quoniam. può non però il vescovo prorogare il detto termine per altri sei mesi ma non più, come notano Barbosa, ed i Salmaticesi, per lo c. 2. De concess. praeb.2. Se sono presentati più d'uno dal padrone laico, il vescovo può eleggere chi vuole, perché l'una e l'altra presentazione è valida, ma se dal padrone ecclesiastico, dev'eleggere il primo presentato, per lo c. Cum authentice, de iurepatr. Se poi fossero presentati più soggetti da diversi padroni, allora se 'l padronato è ecclesiastico, il vescovo dee preferire il più degno, come si prova chiaramente dal trident.3, dove dicesi così: Episcopus ex dignis eligat digniorem, quem patronus ei praesentet. S'intende qui per patronus l'ecclesiastico, di cui qui si parla, e s'intende o uno, o più, che avessero il ius del patronato. E così hanno spiegata la mente del concilio Sisto V. e la s. c., come portano i Salmaticesi4 con Garzia, Barbosa, ecc. Se poi il padronato è laicale, basterà che 'l presentato sia idoneo come dichiara il concilio nello stesso luogo: Quod si iuspatronatus laicorum fuerit, debeat praesentatus examinari, et nonnisi idoneus repertus fuerit, admitti. Onde allora il vescovo deve ammettere colui che ha più voci, come dicono comunemente Less., Busemb., con Laym. e i Salmat. con Sanch.5. E ciò corre senza dubbio anche per li beneficii curati, di cui chiaramente parla il concilio in detto luogo, checché si dicano i Salmaticesi.
33. Ma veniamo al punto proposto, cioè a chi possano e debbano conferirsi i beneficii. In ciò bisogna discifrare molti dubbi. Si dimanda per 1. Se tutti i beneficii debbano conferirsi a' più degni. In quanto a' cardinalati, e vescovati, è certo che debbono eleggersi i più degni, come costa dal trident.6, e dalla propos. 47. dannata da Innocenzo XI. E lo stesso corre per li beneficii curati, come si ha dal concilio nel cit. c. 1. e nel cap. 18. La maggior dignità si prende poi dal maggior utile della chiesa, o de' fedeli: ma ceteris paribus dee preferirsi il più santo, o il più prudente, al più dotto, come dice s. Tommaso7: il più nobile o più potente, l'originario, il più vecchio, il più povero, e 'l sacerdote a chi non è sacerdote8. Il dubbio è circa i beneficii semplici, se pecca il vescovo, eleggendo il meno degno. La prima sentenza di Soto, Navarr., Sa, Sanchez, ec., stimata probabile da' Salmat., Carden., ec., nega, che pecchi (s'intende gravemente, perché comunemente non lo scusano almeno da colpa veniale), mentre dicono, che i beneficii sono principalmente istituiti in utile della comunità, onde picciolo è il danno, se si preferisce non già l'indegno, ma il degno al più degno. N'eccettuano solo i canonicati, a cui stia annesso anche l'officio di penitenziere, o d'istruttore. Questa sentenza non la stimo improbabile, ma stimo, che certamente sia più probabile la contraria, la quale è anche più comune con s. Tommaso9, Less., Lugo, Castrop., Holzm., Croix, Ronc., Viva, Salm., ec. La ragione, perché i beneficii, come comunemente i dd. dicono, non solo sono istituiti in utile della chiesa, ma ancora (benché meno principalmente) in premio de' meriti. Onde per due capi il vescovo pecca
gravemente conferendoli ai meno degni, 1. perché offende la giustizia distributiva, atteso il diritto che vi hanno i più degni, poiché il vescovo non è padrone, come parla s. Tommaso, ma semplice distributore de' beneficii; 2. per lo danno che cagiona alla sua chiesa, mentre dove non si preferissero i più degni, pochi attenderebbero a rendersi più degni, e questo non è poco detrimento del ben comune1. Limitano nondimeno Navarr., Soto, Less., Lugo, ec., 1. se si posponesse il più degno per una o più volte a qualche beneficio semplice; ed anche a qualche canonicato, ma che non avesse annessa giurisdizione, o funzione di gran momento. 2. Se la maggioranza della dignità fosse picciola. 3. Se 'l beneficio fosse tenue. 4. Se si eleggesse alcuno della famiglia del fondatore, come dice Tournely con Silvio. 5. Se l'eletto dovesse tra breve rinunziare il beneficio, Holzmann, con Pichler2.
34. Si dimanda per 2. Se i padroni sono anch'essi tenuti a presentare i più degni. In quanto a' beneficii curati, è certo, che i padroni ecclesiastici, ed i padroni de' vescovati (che sono i monarchi), a ciò sono obbligati, come dichiarò il trident.3. E lo stesso dee senza dubbio tenersi con Lugo, Sanch., Croix, Viva, Roncaglia, Salmat., ecc., in quanto a tutti i beneficii curati, mentre il concilio4 dice, che qualunque padrone de presentare alle cure sempre i più degni. E ciò si conferma dalla detta proposizione 47. dannata da Innocenzo XI., dove si parla di qualunque cura. Se poi il beneficio è semplice, siccome abbiam detto, esser più probabilmente obbligati i vescovi ad eleggere i più degni, così diciamo de' padroni, che debbono presentarli. N'eccettua Lugo solamente coloro, che provvedono le cappellanie, contro Azor., Molina, e Vasq., che ciò permettono a' soli fondatori5. Si dimanda per 3. Se anche le rinunzie de' beneficii debbon farsi a' più degni. Qui vi sono molte diverse sentenze, che si possono osservare nell'opera6; ma la più equa sembrami quella del cardinal de Lugo, il quale dice, che in ciò la ragion della colpa dee misurarsi dal danno che in tal rinunzia ne avverrebbe alla chiesa; onde poi conclude, che di rado son lecite le rinunzie de' beneficii curati, e specialmente de' vescovadi, perché queste ordinariamente si fanno col peso della pensione, e perciò non si fanno con tanta inquisizione de' meriti7.
35. Si dimanda per 4. Se peccano gravemente i religiosi, ch'eleggono i meno degni alle prelature. Lo negano alcuni pochi; ma comunissimamente e giustamente l'affermano Lugo, Viva, Croix, Ronc., Salm., ec., perché i prelati parimente che i vescovi debbon attendere ai beni della comunità, ed i meno degni facilmente diventano indegni, perché meno diligentemente attendono a mantener l'osservanza8.
36. Si dimanda per 5. Se l'elezione del meno degno sia valida, quando il beneficio è curato, lo negano Sanchez, Castrop., Salm., ec. Ma più probabilmente l'affermano Lugo, Filliuc., Vasq., Holzmann, Anacl., Croix, ec. E si prova dalla bolla di s. Pio V., dove sebbene concedesi l'appellazione al digniore, nondimeno ivi si dichiara, che l'appellazione non già impedisce, che si eseguisca l'elezione fatta del meno degno; dunque si ha per valida. Ne' osta ciò che si dice nel trident.9: Provisiones praeter supradictas formas factae, subreptitiae censeantur. Poiché per formas non s'intende l'elezione, come vogliono i contrari, ma propriamente il rito prescritto nella collazione delle cure, cioè l'editto, il concorso, e l'esame10.
37. Si dimanda per 6. Se chi elegge al beneficio il meno degno sia tenuto alla restituzione. Anche parlando de' beneficii semplici che si provvedono senza concorso, l'affermano Silve., Gaet., Bannez, i Salmaticesi, ed altri; de' quali
dicono che la restituzione del danno si deve al solo digniore. Altri tengono, che si deve anche alla chiesa. Ma più comunemente Cano, Navarr., Tol., Less., Sanch., Lugo, Castrop., Croix, lo scusano dalla restituzione, così al digniore, il quale non ha alcun diritto rigoroso sopra i beneficii che principalmente sono istituiti per lo bene pubblico, e meno principalmente in premio de' meriti; come alla chiesa (la quale non intende d'obbligare gli elettori, se non solo a non eleggere gl'indegni (nel quale caso certamente sarebbon tenuti di restituire alla chiesa il danno). E questa sentenza la stimiamo più probabile, per ciò che s'è detto al capo 1. n. 20., e al capo X. n. 35., dove si disse, che 'l possessore di buona fede non è tenuto a restituire, sempre che non è certo del suo debito1. E perciò parimente non è tenuto a niente chi senza frode distoglie il vescovo dal conferire il beneficio al digniore, come dicemmo al citato capo X. n. 63.2. Ma il maggior dubbio si è, se quando il beneficio si provede, per concorso, sia tenuto l'elettore ch'elegge il meno degno, di restituire il danno al digniore. È comunissima la sentenza affermativa con Sanchez, Tournely, Less., Lugo, Castrop., Holzm., Croix, ec., perché il digniore per ragion del concorso acquista vero ius al beneficio, per lo patto che allora v'interviene tra l'elettore e i concorrenti, il quale patto (come dicono), bastantemente si spiega nell'editto. Ciò non ostante anche scusano l'elettore, non già dal peccato ma dalla restituzione, Soto, Navarr., Ledesma, Enriq., e altri., dicendo che 'l patto, che si suppone, non è patto rigoroso che obblighi per giustizia commutativa, ma più presto una spiegazione dell'obbligo che ha il vescovo secondo la giustizia distributiva di preferire il più degno, la quale non obbliga a restituzione. Questa seconda sentenza io non m'avanzo ad approvarla per probabile; ma neppure ardisco di dannarla per improbabile, mentre non saprei affermar per certo, che 'l patto mentovato obblighi strettamente per giustizia commutativa; e se veramente non costasse di tal patto, non sarebbe certo l'obbligo di restituire. Del resto gli stessi dd. contrari, come Sanch., Lugo, Roncaglia, e Garzia, scusano da ogni restituzione, se l'eccesso della dignità fosse picciolo3.
38. Si dimanda per 7. Se pecchi il degno, concorrendo con altri che stima più degni di sé. Lo negano Less., Soto, Azor., Gaetan., Vasq., Salmat., ec., probabilmente, poiché questa par che sia la mente della stessa chiesa, che concorrano tutti i degni; altrimenti, se a' soli digniori fosse lecito il concorrere, pochi concorrerebbero, e forse gli stessi digniori atterriti dallo scrupolo se n'asterrebbero, e ciò ridonderebbe in danno della chiesa. All'incontro l'affermano Sanch., Castrop., Nav., Lugo, ec., sempre che 'l degno certamente conoscesse, che l'altro è più degno di sé; perché se mai fosse poi eletto, già egli sarebbe causa di tale ingiusta elezione. Specolativamente parlando, questa seconda sentenza sembra più probabile; ma in pratica par che non possa mai aver luogo, mentre in niun caso il degno può esser certo che 'l vescovo non abbia qualche ragione, a lui nascosta, ad escludere l'altro ch'egli reputa più degno4. Ma qui occorre l'altro dubbio, se questo degno, conoscendo certamente, che l'altro è più degno, pecchi, se accetti il beneficio e sia tenuto alla restituzione del danno. L'affermano Nav. e Castrop. Ma Soto, Sanchez, Turriano, Salm., ec., più probabilmente dicono, che né pecca né è tenuto alla restituzione. Non pecca perché accettando il beneficio, non già coopera all'ingiusta elezione, come suppongono i contrari; mentre il vescovo, avendoglielo già conferito, già ha consumato il suo peccato, onde si ha per accidente, ch'egli poi l'accetti, o no. Né è tenuto alla restituzione; perché, fatta la provista al meno degno, ella è ben valida (come già dimostrammo al
n. 36.); onde il beneficio non è più tra' beni comuni, e perciò il digniore non v'ha più diritto. E di questa sentenza è anche s. Tommaso1, il quale, parlando de' vescovadi, dice, che l'elettore è obbligato a preferire il migliore; ma parlando poi dell'eletto, dice: Non requiritur, ut reputet se aliis meliorem, sed sufficit quod nihil in se inveniat, per quod illicitum ei reddatur assumere praelationis officium. Tanto più che niuno, come poco anzi dicemmo, può esser certo, che la sua elezione sia ingiusta2.
39. Si dimanda per 8. se peccano gli esaminatori non dinunziando al vescovo quale sia tra gli esaminati il più degno. Lo negano Lugo, Castrop., Croix, dicendo ch'essi ben soddisfano con far noti solamente al vescovo coloro che sono idonei, mentre al solo vescovo spetta il dichiarare poi, chi sia il più degno. Ma più probabilmente e più comunemente l'affermano Azorio, Ronc., Diana, Salmat. ecc., perché sebbene il giudizio s'appartiene al solo vescovo, non però a questo fine il concilio ha istituito il concorso, e gli esaminatori, acciocch'essi propongano il più degno, e così il vescovo possa meglio giudicare ed eleggere3.
Gli esaminatori poi debbono giurare di esser fedeli nel loro officio4; altrimenti il concorso è nullo per decreto della s. c. del conc. ai 2. dec. 1628.
40. Si dimanda per 9. se possano mai conferirsi lecitamente più beneficii alla stessa persona. Ma qui bisogna distinguere i benefizi compatibili dagli incompatibili. I compatibili sono tutti i semplici, che non richiedono residenza. Gl'incompatibili poi altri son di primo genere, altri di secondo. Gl'incompatibili di primo genere son tutti i beneficii doppi, notati al principio al num. 31., cioè primieramente tutti i beneficii curati e quelli che sono uniformi sub eodem tecto, cioè che convengono alle stesse funzioni nel medesimo luogo e tempo; di più tutte le dignità, personali, ed offici ecclesiastici ch'ivi notammo. Gli incompatibili poi di secondo genere sono i canonicati e tutti gli altri beneficii che richiedono residenza. Ma qui prima di venire al punto, è bene avvertire, che se alcuno riceve due benefizi incompatibili, ricevuto c'ha il secondo, de iure già vaca il primo; e s'egli presume di ritener l'uno e l'altro, ipso facto vien privato d'ambedue, come si ha dal tridentino5. Questo è certo per li benefizi incompatibili di primo genere; si dubita se lo stesso corre per gli altri di secondo genere. L'affermano il continuatore di Sporer e i Salmaticesi6 con Azorio, Gonzal., Fagnan., ec. E lo provano dallo stesso concilio ne' luoghi citati, e da una dichiarazione fatta dalla s. c. E lo stesso dicono i Salmaticesi con altri anche de' benefizi semplici, ancorché non richiedano residenza7. Nulladimeno Laym., Busemb., ed altri appresso i Salmaticesi, lo negano con Navarro, il quale dice che non costa di detta dichiarazione; ed in quanto al tridentino, rispondono, che 'l concilio nel secondo luogo, dove solamente parla della vocazione, parla de' soli benefizi curati, ma non degli altri8. Ma come dicono gli stessi Salmaticesi ed Abelly, il papa ben può in ciò dispensare, ma solo nel caso di evidente necessità o utilità; altrimenti (come tengono il Bellarm., Panorm., Tol., Salm. ec.) chi ricevesse più benefizi di tal sorta, anche colla dispensa del papa non sarebbe sicuro in coscienza9.
41. Del resto la pluralità de' benefizi anche semplici è certamente proibita da' canoni, purché il primo beneficio basti alla sostentazione, come ha dichiarato il tridentino10, dove si dice così: Mandat ut unum tantum beneficium singulis conferatur. Quod si unum non sufficiat ad sustentationem liceat aliud simplex sufficiens , dummodo utrumque personalem residentiam non requirat, eidem conferri. Ma il maggior dubbio
che qui si fa è, se la pluralità anche de' semplici sia vietata, non solo dalla legge canonica, ma ancora dalla divina. Altri assolutamente lo negano come Innoc., Lugo, Filliuc., Valenza ec. Altri assolutamente l'affermano, come Panorm. e Tournely con altri e specialmente col Bellarm., il quale tiene che 'l papa non può dispensarvi senza urgentissima causa; e ciò sì perché non può uno sufficientemente servire a due chiese; sì perché questa si presume essere stata la volontà de' fondatori, che ciascuno non abbia altra cura che d'una sola chiesa. Ma la sentenza comune che dee tenersi con s. Tommaso1 seguitato da Azor., Less., Laym., Abelly, Holzm., Salmat. ecc., dice che la pluralità de' benefizi è veramente illecita, anche per la legge naturale, sicch'essi neppure colla dispensa del papa posson lecitamente ritenersi, quando uno basta alla sostentazione. E ciò non tanto per la prima, quanto per la seconda ragione addotta; ed anche perché si pervertirebbe l'ordine ecclesiastico, per gl'inconvenienti notati da Giovanni XXII. nell'Estrav. Execrabilis, de praebend., cioè, che permettendosi la pluralità, taluno ne avrà de' superflui, e gli altri forse più meritevoli di lui anderan mendicando: di più, che quando le chiese non hanno rettor particolare, facilmente manca loro il dovuto onore, o servizio: di più, che chi ha più beneficii, non può attender come deve a difendere i diritti di ciascheduno: di più, perché colla copia delle rendite si fomenta la cupidigia, e 'l lusso. Nulladimeno diciamo colla medesima sentenza, che ciò non è talmente illecito, che 'l papa per giuste cause non possa dispensarvi2. Queste cause poi sono: I. La necessità, cioè, come s. Tommaso insegna3, si sit necessitas in pluribus ecclesiis eius obsequio. II. L'utilità, se 'l beneficiato può meglio esso solo, benché assente, giovare colla sua autorità, dottrina, o prudenza, che altri presente, come dice lo stesso angelico nel luogo citato: Ipse possit plus deservire ecclesiae, et tantumdem absens, quam alius praesens. III. La prerogativa de' meriti, cioè di coloro che giovano alla chiesa colla dottrina, coll'istruire, o collo scrivere; dicendosi nel cap. De multa, §. fin., de praebend., così: Nullus plures dignitates, aut personatus habere praesumat. Circa sublimes tamen, et litteratas personas, quae maioribus beneficiis sunt honorandae, etc.
§. II. Delle qualità e degli obblighi de' beneficiati, ed in quanti modi si perdono i beneficii.
42. Qualità de' beneficiati. Dell'intenzione di prendere l'ordine fra l'anno ecc.
43. Chi riceve la parrocchia con animo dubbio, o condizionato.
44. Chi riceve il beneficio con animo di lasciarlo.
45. Obblighi de' beneficiati. In quanto a' frutti ecc. Se può vivere di quelli.
46. A chi dee dispensare i superflui.
48. Se a' parenti.
49. Se il pensionario è tenuto a dispensare il superfluo.
50. Della residenza de' canonici.
52. Cause scusanti e I. dell'infermità.
53. II. Della necessità.
54. Se lo scomunicato ecc.
55. Se l'irregolare ecc.
56. III. Dell'utilità. Di chi assiste ecc. Del penitenziere, e del teologo.
57. Degli esaminatori, visitatori, ecc.
58. In quanti modi si perdono i beneficii, specialmente per la rinunzia, e per la legge; precisamente se v'è simonia.
59. Delle pensioni.
60. Quali atti ed officii si vietano a' chierici.
61. Dell'alienazione de' beni ecclesiastici.
62. Delle solennità richieste.
42. Parlando in primo luogo delle qualità, il beneficiato dev'esser chierico almeno di prima tonsura. Di più dev'essere non illegittimo (col quale nondimeno può il vescovo dispensare agli ordini minori, e al beneficio semplice). Di più non irregolare, non facinoroso, né scomunicato. Di più, che abbia la scienza competente, e l'età legittima, cioè per lo beneficio semplice l'anno 14. (e basta incominciato, secondo la comune, colla dichiaraz. della s. c. appr. Fagn. in c. Super, de praebend. n. 25.); per quello poi che richiede l'ordine del suddiaconato, l'anno 21. principiato; per quello che richiede il diaconato, l'anno 22.; per quello che richiede il sacerdozio,
l'anno 24.; per lo beneficio curato si richiede l'anno 25, incominciato, come si ha dal c. Licet, 24. de elect. in 6. Per lo vescovado finalmente si ricerca l'anno 30. compito dal c. Cum in cunctis. 7. eod. tit. Si noti di più, che nelle cattedrali per le dignità che non richiedono il sacerdozio, vi bisogna l'anno 22. principiato, ma questo non si ricerca nelle collegiate, secondo il decreto della sacra con appresso Fagnano nel citato cap. 7. de elect. Questi beneficiati poi son tenuti tra quell'anno a prender l'ordine sagro; e se mancasse una sola ora, la provista del beneficio sarebbe nulla, e non potrebbe ritenerlo il beneficiato, purché non l'avesse prescritto in buona fede per tre anni, come dicono Lessio e Busemb.1. Chi dunque prende il beneficio, a cui sta annesso l'ordine sagro, è tenuto ad aver intenzione di ordinarsi fra l'anno. E se il beneficio è curato, chi non ha l'animo di prendere il sacerdozio, non solo pecca mortalmente, com'è certo, ma di più è privato ipso iure del beneficio, sicché resta obbligato a restituire tutti i frutti esatti; eccetto che se dentro l'anno mutasse intenzione, come ben dicono Less., Nav., Sanch., ed i Salmatic. (contro Soto e Tol.), e come chiaramente si ha dal cap. Commissa, de elect. in 6., dicendosi ivi: Nisi voluntate mutata promotus fueris, etc. Può nondimeno in ciò dispensare il vescovo sino a' 7. anni, acciò il beneficiato attenda agli studi; sostituendo frattanto un vicario al suo beneficio2. Ma ciò deve intendersi (come dice Laym.), che non possa concedersi tale dispensa senza necessità grave o grande utilità della chiesa, come appare dal cap. Cum ex eo, De elect. in 6.
43. Qui si dubita per 1. se pecca gravemente, e sia tenuto a restituire i frutti, chi riceve il beneficio curato con animo dubbio, o condizionato di prendere il sacerdozio tra l'anno. Vi sono diverse sentenze. Altri lo negano assolutamente; altri l'affermano, se l'animo è dubbio; ma s'è condizionato, anche lo negano, perché l'animo condizionato (come dicono) è vero animo; così Lessio, Sanchez, Salmatic. ecc. Ma noi l'affermiamo con Soto, Azorio, e Concina, o l'animo sia dubbio, o condizionato; perché sempre che manca l'animo assoluto di ricevere il sacerdozio, sempre v'è la frode, per la quale il testo, nel cit. c. Commissa, obbliga a restituire i frutti, dicendosi ivi: Teneris ad restitutionem fructuum, cum eos receperis fraudulenter. Del resto ciò non impedisce, che 'l beneficiato, dopo che ha ricevuto il beneficio, coll'animo assoluto, non possa indi lasciarlo, mutando intenzione3.
44. Si dubita per 2. se chi riceve un beneficio semplice, pecchi accettandolo con intenzione di lasciarlo appresso. È certo (come già di sopra s'è accennato), che pecca gravemente, se al beneficio vi sta annesso l'ordine sagro, e quegli non intende di ordinarsi: così comunemente Castropal., Sanchez, Salmatic., Busemb., ec. Ma il dubbio è se quando al beneficio non v'è annesso l'ordine, pecchi chi lo riceve con animo di rinunziarlo, e poi d'ammogliarsi. L'affermano Toledo, Lessio, ed i Salm., dicendo, che ciò sarebbe un grave disordine. Altri all'incontro come Castrop. e Garzia lo scusano da ogni colpa. Ma altri più comunemente, come Sanchez, Navarr., Laym., Vasquez e Busemb., dicono che pecca solo venialmente non riconoscendovi in ciò un disordine così grave, che induca peccato mortale. E questa sentenza parmi più probabile, almeno per la massima di s. Antonino, ricavata da s. Tommaso, che niun difetto dee condannarsi di colpa grave, se un'evidente ragione non lo persuade4. Le parole di s. Antonino si sono riferite al capo III. n. 58.
45. Parlando poi in secondo luogo degli obblighi de' beneficiati, questi sono molti. V'è l'obbligo di portare l'abito e tonsura, l'obbligo di recitare l'officio, e di restituire i frutti omettendolo; ma di questi se ne parlerà nell'Esame degli ordinandi dal n. 60. e 48.
Resta solo qui a discifrare l'obbligo di ben amministrare i frutti de' beneficii, e l'obbligo della residenza. Ed in quanto all'amministrazione de' frutti, si noti per 1. esser certo (checché si dicano alcuni autori, i quali par che amino più il rigore, che la ragione) che 'l beneficiato ben può vivere con essi, ancorché avesse beni propri; così comunemente Fagnan., Habert, Petrocor., Anaclet., Holzm., ed altri con s. Tommaso1: essendo giusto che viva dell'altare, chi serve all'altare. Quis militat (dice l'apostolo) suis stipendiis unquam? Ma se ne deve eccettuare coll'angelico il caso in cui vi fosse alcun povero in grave necessità, o schiavo in mano de' barbari; perché allora il beneficiato, avendo già il superfluo al suo stato, è tenuto di sovvenirlo2. Del resto fuori di tal caso, se 'l chierico vivesse colle rendite proprie, ben può prendersi quel che spende dalle rendite del beneficio e disporne a suo arbitrio, come dicono Lessio, Anacl. ed altri3.
46. Si noti per 2. che se i frutti del beneficio superano il sostentamento del chierico, anch'è certo, ch'egli è tenuto o dispensarli a' poveri, o pure impiegarli in altro uso pio, come ammettono comunemente i dottori, mentre dal tridentino altro non si ordina, se non che i beneficiati non li dissipino, ma li applichino in opere pie. Ma in ciò anche deve eccettuarsi con Lugo e Lessio il caso se vi fossero poveri dice il p. Viva, che i vescovi e parrochi son tenuti di più a cercarne la notizia4. Ma non essendovi poveri di tal fatta, dice Holzm. con s. Tommaso5, ed altri che può il beneficiato benanche riserbare i frutti in avvenire a bene della chiesa, o de' poveri futuri6.
47. Si noti per 3. non esservi obbligo di preferire i poveri del luogo, come dicono i dottori comunemente, mentre i canoni parlano generalmente de' poveri. Limitano ciò i Salmat. ed Holzmann, se nel paese vi fossero poveri in estrema o grave necessità, ma questa limitazione più comunemente vien negata da Molina, Azor., e Bonac. con Navarr. Purché (deve intendersi) i frutti diansi ad altri poveri egualmente bisognosi; e purché non apparisca altra essere stata la volontà de' fondatori, ed aggiunge Molina, purché altro non richiegga il ben comune della diocesi, v. gr. se dovesse sovvenirsi qualche collegio povero di educandi7.
48. Si noti per 4. che sotto nome di poveri vengono anche i parenti, se veramente son bisognosi, in modo che non possan vivere secondo il loro stato; il che sta espresso anche nel tridentino8. E ciò corre, quantunque vi fossero altri poveri più bisognosi, come dicono comunemente Toledo, Molina, e Viva (contro Laym.), perché il sostentamento de' congiunti s'appartiene allo stato proprio dello stesso beneficiato; che per ciò dicesi universalmente con Azorio, Castrop., Tol. e Croix, che 'l chierico può liberamente de' frutti del beneficio alimentare sé ed i suoi9.
Si noti per 5. che se il beneficiato vende i frutti del beneficio per tutta la sua vita, o per una, o per più paghe, il contratto è nullo, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella sua bolla 29. Universalis ecclesiae, a' 29. agosto 1741. che sta nel suo bollario al tom. 1.
49. Si questiona, se 'l pensionario è tenuto similmente di dare a' poveri i frutti della pensione superflui al suo mantenimento. Altri come Sanch., Molina, Salmat. ec., distinguono secondo è la pensione, laicale, o ecclesiastica (siccome si spiegherà al num. 59): lo negano s'è laicale, ma l'affermano, s'è ecclesiastica, dicendo che allora la pensione passa colla stessa natura e peso de' frutti del beneficio. Nulladimeno è abbastanza probabile la sentenza di Lugo, Vasquez, Covarruv., Azor. ec., che universalmente lo negano; e così riferisce Azorio essere stato deciso dalla
ruota romana. La ragion'è, perché, essendosi già detratta la pensione da' frutti del beneficio, già si trovano questi piamente impiegati, onde non v'è obbligo di doverli impiegare di nuovo in opere pie. E lo stesso dice Manstrio con Bonacina, delle commende de' cavalieri di s. Giovanni, s. Giacomo ec., a' quali Gregorio XIII. diè la facoltà di poterne testare; ma in ciò contraddicono Azorio, Navarr. ecc.1. Se poi i beneficiati sian tenuti alla restituzione, spendendo in usi vani i frutti del beneficio, vedasi ciò che si disse al capo X. num. 6. e 7. dove si parlò insieme de' diversi peculii de' chierici, e della loro facoltà in disporne. Si avverta qui solamente di più che la materia grave in ciò dev'esser maggiore di quella del furto, come i dd. comunemente parlano; Coninchio e Castropal. ricercano la terza o almeno la quarta parte de' frutti del beneficio; ma ciò Lugo, La-Croix ecc. lo riprovano, e dicono, che bastantemente è grave la vigesima parte, cioè il due per cento, se detta parte giunge a somma notabile2.
50. In quanto poi alla residenza, della residenza de' parrochi e de' vescovi già ne parlammo al capo VII. num. 14. e seg., ed al num. 62. e seg. Resta qui a parlare della residenza de' canonici, circa la quale si noti per 1. che i canonici, i quali hanno le porzioni nelle cattedrali, o nelle collegiate, questi hanno tre mesi dal tridentino3 a poter stare assenti, ed in questo tempo lucrano sì bene i frutti delle prebende, ma non già le distribuzioni; le quali (si avverta qui di passaggio) non possono rimettersi dagli altri consoci, quamvis, remissione exclusa, his careant, come si dice nel concilio4. Del resto in quanto ai frutti della prebenda per detti tre mesi, egli non li perde, benché inutilmente, e senza alcuna giusta causa, il canonico stesse assente, come molto probabilmente dicono Sanchez, Pelliz. ed altri; mentre il concilio senza alcuna limitazione permette a' canonici l'assentarsi per detto tempo. Si avverte nonperò che per decreto della s. c. del concilio, appresso Giordano Pax5, i canonici non possono stare assenti ne' mesi conciliari fuori della diocesi senza licenza del vescovo. E qui si noti di più che i vescovi non possono congiungere i tre mesi dell'anno antecedente con quelli del susseguente, come ha dichiarato Bened. XIV. nella sua bolla, Ad universae6; ma ciò ben posson farlo i canonici, purché (dice il p. Concina) non vi sia scandalo, né manchi il culto divino.
51. Ordina poi il tridentino nello stesso luogo, che 'l canonico, il quale manca alla residenza oltre i tre mesi, nel primo anno sia privato della metà de' frutti; e se siegue a star assente, sia privato di tutt'i frutti di quell'anno; e crescendo poi la contumacia, dice che si proceda secondo le costituzioni, cioè alla privazione degli stessi beneficii. Tiene Bonacina7, che i canonici assenti per lo tempo dell'assenza non sieno privati ipso facto di detti frutti, dicendo, che 'l decreto del concilio è penale, e perciò richiede la sentenza. Noi non dubitiamo, che sia penale in quanto alla restituzione della metà de' frutti di tutto l'anno; ma circa i frutti corrispondenti al tempo dell'assenza dopo i tre mesi conciliari, diciamo con i Salmaticesi8, che non possono esigersi o ritenersi, mentre nel concilio si dice: Privetur dimidia parte fructuum, quos ratione etiam praebendae, et (nota) residentiae, fecit suos. Se dunque il canonico fa suoi i frutti per ragion della residenza, per conseguenza chi non risiede, non li fa suoi. E ciò l'ha spiegato poi più chiaramente Benedetto XIV. nel breve (apposto già nel bollario) spedito al cardinal Delfino a' 19. di gen. 1748., dove ha detto, che i canonici non canentes in choro nullo pacto ex praebendis et distributionibus facere fructus suos, atque ideo restitutioni
obnoxios esse. Or se chi non canta non acquista i frutti, tanto meno chi non assiste al coro1.
52. Le cause poi, che scusano totalmente i canonici dall'assistenza al coro, sono tre: Infirmitas, rationabilis corporis necessitas, et evidens ecclesiae utilitas, come dicesi nel c. un. de cler. non resid. in 6. Talmente ch'essendovi quelle cause, i canonici non son privati né de' frutti, né delle distribuzioni. Scusa dunque per I. l'infermità, s'intende grave, o che probabilmente può farsi grave. Dal che sono scusati i vecchi, se non possono senza grave incomodo andare, o assistere al coro. I ciechi non però son tenuti d'assistere, se possono senza incomodo grave andare alla chiesa, e così anche i sordi, i quali poi debbono supplire, recitando sotto voce la parte che non sentono2.
53. Scusa per II. la necessità del corpo; s'intende, che scusa il timore d'ogni grave danno. Sono perciò scusati quei che prendono rimedi o bagni, o vanno a guarirsi in aria più salubre3. Qui si noti per 1. che se taluno è ingiustamente scomunicato, o sospeso, o pure se ingiustamente se gli nega l'assoluzione, e perciò non assiste al coro, questi non perde né i frutti, né le distribuzioni. Si noti per 2. che se la chiesa fosse polluta o interdetta, i canonici ancorché non assistano lucrano gli uni e l'altre, purch'essi non avessero data causa all'interdetto, o alla violazione della chiesa4.
54. Qui si dubita per 1. se lo scomunicato, anche assistendo al coro, sia ipso iure privato delle distribuzioni de' frutti. L'afferma il p. Concina con altri; ma non improbabilmente lo negano Sanchez, Bonac., Castropal., Salmatic. ecc., perché quantunque quegli pecchi assistendo e meriti d'esserne privato, nondimeno una tale privazione ipso facto non si trova da alcuna legge imposta5.
55. Si dubita per 2. se ne sia privato l'irregolare. Ma questo dubbio dipende da un altro, cioè se la collazione del beneficio fatta all'irregolare sia per sé invalida. Se l'irregolarità è incorsa dopo la collazione, è certo appresso tutti, che no; sicché allora il canonico irregolare che assiste non è privato né de' frutti, né delle distribuzioni. La questione è dunque, se sia nulla la provista, quando l'irregolarità s'è incorsa prima di quella. Lo negano Castropal., Ronc., Elbel, Salmatic. ec. Ma più probabilmente l'affermano Bonac., Tournely, Concina, Holzm., ed altri comunissimamente. E si prova 1. dal cap. 2. de cler. pugn. in duello, dove si dice che col chierico irregolare si può dispensare, acciocché riceva il beneficio, dunque senza dispensa n'è incapace. Si prova per 2. dal tridentino6, dove dicesi: Non fiat provisio nisi iis qui aetatem et ceteras habilitates integre habent, alias irrita sit. Né vale a dire, che qui s'intende delle abilità di legge naturale, non positiva; si risponde, che l'età certamente è di legge positiva, e perciò per tò ceteras inhabilitates, debbonsi intendere tutte le inabilità di legge naturale, come positiva. Onde è molto più probabile la seconda sentenza, che l'irregolare non può lucrare i frutti del beneficio7.
56. Scusa per III. L'utilità della chiesa; s'intende, purché sia grave a giudizio del vescovo o del capitolo: s'intende all'incontro non solo della chiesa propria, ma anche della chiesa universale (non già particolare) o della diocesi, come comunissimamente dicono Concina ed i Salmatic. con Pelliz., Castropal., Bon. ec., contro Holzm., il quale non ammette il bene della chiesa universale, ma irragionevolmente, mentre il bene di questa è più eccellente, e ridonda anche alla particolare. E perciò non è privato de' frutti, né delle distribuzioni: 1. il canonico, che assiste in Roma o appresso il principe per difendere i diritti del beneficio (ma non già il dritto proprio al beneficio);
o ch'è mandato dal capitolo per negozi della chiesa, o mandato dal vescovo in sua vece per visitare la chiesa degli apostoli; o pure se 'l vescovo lo porta seco (potendone addurre anche due) alla detta visita; o pure s'è fatto vicario capitolare; se poi è fatto vicario del vescovo lucrerà i frutti, ma non le distribuzioni1. 2. Il canonico penitenziere nel mentre che si recita l'officio, ed egli sente le confessioni2, o pure aspetta nel confessionale chi viene a confessarsi, come dicono Castrop., Bonac., Concina, Roncaglia, Salmat. ecc., con una dichiarazione della s. c. E lo stesso dice probabilmente il p. Concina del canonico, che fosse surrogato al penitenziere, o d'altri che fossero mandati dal vescovo ad aiutare il medesimo in tempo di gran concorso. Lo stesso dicono del canonico curato, mentr'esercita i suoi ministeri, Castrop., Salmat., e Concina il quale ciò ammette (contro Bonac.), ancorché la chiesa di cui ha cura, fosse diversa, ma della stessa diocesi. 3. il canonico teologo, che in tempo dell'officio insegna, o predica, o sta applicato alla predica da farsi3.
57. Lucrano poi i frutti, ma non le distribuzioni (se non fosse altra la consuetudine, come dicono Pichler e Concina) 1. I canonici esaminatori, esaminando, mentre si recita l'officio. 2. I visitatori della diocesi. 3. I due canonici che 'l vescovo può occupare in suo aiuto. 4. I canonici che insegnano nelle scuole (o pure studiano colla licenza del vescovo per 5. anni) la teologia, come si ha nel cap. fin. §. Docentes, de magistris; il che lo stendono comunemente i dottori con una dichiarazione della s. c. alla grammatica: Castropal., Roncaglia e i Salmat., i quali giustamente lo stendono ancora alla logica e filosofia. E ciò corre anche per li parrochi, che insegnano, ma non già che studiano, come dicono i medesimi autori4.
58. Si noti per ultimo, che in quattro modi si perdono i beneficii. 1. per la morte del beneficiato. 2. Per la sentenza del giudice. 3. Per la rinunzia. 4. Per la disposizione della legge. Ma circa questi due ultimi modi bisogna notare più cose. E I. in quanto alla rinunzia, o sia resignazione de' beneficii bisogna distinguere più sorte di rinunzie che vi sono. Altra è la rinunzia espressa, altra la tacita, v. g. per la professione religiosa, e simile. Altra poi è la pura, senza alcun patto, o condizione, altra la condizionata, cioè fatta in favore d'alcuno. E questa può essere o semplice, o pure qualificata, cioè colla pensione, ovvero col patto di riavere il beneficio, chiamato ius regressus. Acciocché poi vaglia questa rinunzia condizionata, si ricercano molte cose. 1. Che il beneficio sia già fatto del resignante. 2. Che si faccia liberamente, non per minacce, ecc. 3. Che si faccia in mano del papa. 4. Che dal papa s'accetti; e se la rinunzia è pura, per esser valida, necessariamente dev'essere accettata almeno dal collatore, come si ha dal c. Admonet, de renunc.5. 5. Che si accetti ancora dal resignatario. 6. Che si faccia colla clausula non aliter etc. 7. Che vi sia il consenso de' padroni. 8. Che 'l rinunziante, s'è infermo, sopravviva alla rinunzia fatta per 20. giorni. 9. Che la rinunzia si pubblichi nella corte romana6. Lo stesso poi che si dice della rinunzia, corre anche per la permutazione de' beneficii. II. In quanto all'ultimo, ch'è la disposizione della legge, in vigor di questa ipso facto si perdono i beneficii per lo matrimonio, per la professione religiosa, per l'accettazione di un altro beneficio incompatibile, come si disse al num. 40. Di più si perdono i beneficii per lo delitto di simonia, e specialmente per la simonia commessa dagli esaminatori sinodali ne' beneficii curati, i quali, se ricevono qualche cosa a riguardo dell'esame, così essi, come quelli che han dato, si rendono inabili a ricevere alcun beneficio in avvenire, e per lo passato restano privati ipso facto di tutti i beneficii che aveano;
e ciò prima d'ogni sentenza, come sta espresso nel tridentino1; mentre dice il concilio, che dalla detta simonia absolvi nequeant, nisi dimissis beneficiis. S'incorre ancora la privazione de' beneficii, anche prima ottenuti, per la collazione simoniaca di qualche beneficio. Ma qui bisogna distinguere le diverse sorte di simonia: mentale, convenzionale, reale e confidenziale. La mentale è, come si disse al capo VII. num. 40., quando alcuno dà il temporale con animo d'obbligare a rendere lo spirituale, o pure e converso, ma senza patto alcuno. La convenzionale è, quando v'è il patto, ma da niuna delle parti eseguito; a queste due simonie non v'è alcuna pena. La reale poi è, quando il patto s'è già eseguito; ed a questa per la bolla di s. Pio V. Cum primum, del 1566., oltre la scomunica papale ipso facto, vi è la pena della nullità della collazione di quel beneficio (in modo che per l'estrav. di Pio IV. In sublimi, data a' 4. maggio 1562., il simoniaco, se non volesse lasciare il beneficio, non può essere assoluto); e di più v'è la pena della privazione de' beneficii prima ottenuti, e dell'inabilità a riceverne altri in avvenire. Ma secondo la sentenza più comune, e più probabile di Navarr., Suarez, Lessio, Sanchez, Laym., Anacl., Roncaglia, Croix ecc., le suddette pene non s'incorrono se la simonia non è compita da ambedue le parti; e questo è lo stile della curia come attestano Navarro ed altri2. Ed ancorché vi sia la simonia compita, le suddette ultime pene della privazione ed inabilità non s'incorrono se non dopo la sentenza condannatoria, come dicono comunissimamente Bonac., Castrop., Sanchez, Laym., Fil., Salmat. ecc.3, poiché non si trova alcuna legge dove stiano imposte dette pene ipso facto. Né osta la bolla di s. Pio, perché (come dicono i suddetti dd.) ella s'intende valere per lo foro esterno, dicendosi ivi, quicumque convictus fuerit; almeno in tal senso è stata solamente ricevuta. La simonia confidenziale finalmente è, quando alcuno rinunzia ad una altro benefizio col patto che quegli poi lo ceda, o rinunzi allo stesso rinunziante, o ad un altro, o pure col peso di dargli certa parte de' frutti. Per questa simonia confidenziale vi sono le stesse pene; e di più per la bolla di s. Pio Intolerabilis, §. 3., basta che la simonia sia stata compita per una sola parte4. Ma in quanto alla privazione de' beneficii ottenuti, ed inabilità ad ottenerli, imposte espressamente nella bolla citata Cum primum, vi bisogna almeno la sentenza declaratoria del delitto, come dicono comunemente Gaet., Lessio, Sanchez, Castropal., Soto, Mol., Salmat., ec., contro Vasquez, Bonac.5. Si osservi anche ciò che si è detto al capo IV. n. 51. e 52.
59. È bene qui di notare ancora alcune cose della pensione, di cui ne' numeri antecedenti s'è fatta menzione. La pensione è il ius d'esigere alcuna parte de' frutti del beneficio alieno. Ella è di tre modi: temporale, spirituale, e media. La temporale o sia laicale è quella che si dà a' secolari o pure a' chierici, ma per qualche officio tutto temporale, v. gr. di procuratore, avvocato, cantore ecc. La spirituale o sia ecclesiastica, è quella che si dà per qualche titolo spirituale, come di predicatore, di coadiutore del parroco, ecc. La media poi è quella che non si dà per emolumento temporale, ma è fondata in qualche titolo spirituale, come quella che si dà per sostentamento al parroco vecchio, al chierico povero ec.6. Si noti per 1. che la pensione sul beneficio, di qualunque sorta ella sia, dee designarsi dal papa. Se poi il vescovo possa assegnar le pensioni in certi casi necessari, v. gr. per comporre le liti, o per compensare l'ineguaglianza nella permutazione de' beneficii, o per sovvenire alla povertà (come si è detto) d'alcun chierico; altri l'ammettono con Busemb. Per lo cap. 21. de praebend. cap. 3. de collus., et cap. Aquaeductus, de rerum permut. Ma Lessio ed i Salmaticesi lo
negano, dicendo, che ciò è riserbato al solo papa, secondo lo stile della curia romana, il quale fa legge1. Si noti per 2. che la pensione dev'essere moderata, sì che non ecceda la terza parte della rendita del beneficio2. Si noti per 3. che quando il beneficio è patronato, si richiede già (come abbiam detto nel n. antecedente) il consenso del padrone per la rinunzia, quando è condizionata, ma non per la pensione; così Lessio, Busemb. ed altri3. Si noti per 4. che 'l pensionario, se riceve la pensione come chierico (non già come laico), è obbligato per la bolla di s. Pio V. a recitare l'officio della b. Vergine; ed omettendolo, non fa suoi i frutti. Quelli non però che dicono l'officio maggiore, sono scusati da tal peso; ed i cavalieri degli ordini militari soddisfano colle preci imposte dalla religione, com'è comune appresso i dd.4.
60. Si noti di più (parlando de' chierici in generale) per 1., che son vietate a' chierici le arti vili, come di oste, di macellaio, o di giocolatore. È vietato ancora il mestiere di chirurgo, dove vi è bisogno d'incisione, o adustione, purché non vi manchi alcun altro idoneo5. Ma ciò è vietato solamente a' chierici in sacris, come si ha dal c. Sententiam, Ne cler. vel mon., non già a' beneficiati, come giustamente dicono Bonac., Mol., Tournely, Pontas, ec.6. Per 2. son vietati agli ordinati in sacris, ed a' beneficiati, gli offici di giudice in causa di sangue, ed anche nelle cause civili nel foro secolare, c. Sed nec 4. Ne cler. vel mon. etc., e di avvocato nel foro secolare, c. Multa 1. eod. tit. e c. Clerici, de post., dove si vieta a' ministri dell'altare, beneficiati e monaci, In placitis secularibus disputare, excepta defensione orphanorum aut viduarum, come si è detto cap. Multa. E se n'eccettua ancora, se difendessero qualche causa propria, o de' consanguinei, dentro il quarto grado, che non trovassero chi li difenda. I chierici non però solamente in minoribus lecitamente posson patrocinare gli altri in ogni foro nelle cause civili, ed anche i rei nelle criminali7. Ed a' monaci anch'è permesso il patrocinare le cause del monastero colla licenza del prelato, c. Ex part. de postul. Per 3. È vietato a' chierici il coabitare con donne, purché non sia madre, sorella, o zia, o tale che con quella non vi sia alcun pericolo o scandalo. Di più il portar armi, se non fosse in viaggio, come dice Busemb.8: l'andare a caccia clamorosa, vedasi ciò che si è detto al capo X. n. 72., ed il negoziare, vedasi nello stesso cap. num. 193. e seq.
61. Si noti per ultimo, esser proibito a' chierici e religiosi l'alienazione de' beni ecclesiastici di qualunque luogo pio senza l'assenso pontificio, come si ha dall'estrav. Ambitiosa, de reb. eccl. non al. Sotto nome di alienazione viene anche il permutare, il dare in pegno, e 'l transigere quando si rilascia parte della roba già posseduta dalla chiesa, perché allora è vera alienazione; altrimenti poi il vescovo ben può transigere, se la chiesa non la possedea, così Delbene e Barbosa con Rebuff., Quaranta, ec. Sotto nome di beni ecclesiastici vengono gli stabili, i nomi de' debitori, l'annue rendite, i ius, le servitù sui beni alieni, le greggie e gli armenti, gli alberi fruttiferi, e le gran somme donate a far compra di stabili: di più vengono i beni mobili preziosi, che posson conservarsi, come librerie, gemme, vasi d'oro o d'argento. Sotto nome di luogo pio viene ogni luogo eretto con autorità del vescovo, come sono i seminari, spedali e confraternite. Se non però vi fosse qualche feudo donato alla chiesa con facoltà di alienarlo ad arbitrio dell'amministratore, ben questi può alienarlo senza l'assenso pontificio, come probabilmente dicono Armil., Bonac., Covar., Croix, ec., poiché allora la facoltà si ha dal padrone della roba. Ma così all'incontro, se 'l padrone
ne proibisce l'alienazione, non può alienarsi il fondo anche coll'assenso pontificio, se non sopravvenisse causa tale, che facesse presumere anche il consenso del donante1.
62. Le solennità poi richieste per l'alienazione de' beni ecclesiastici sono le seguenti: 1. La consulta comune. 2. Il consenso del vescovo, o del capitolo, o del clero, o del prelato regolare; ed anche del padrone, se s'aliena qualche roba del beneficio. 3. La sottoscrizione di essi consenzienti. 4. L'assenso del papa, o della s. c., secondo il decreto di Urbano VIII. de' 7. settembre 1624. Ma quando il prezzo fosse tenue, per lo cap. Terrulas, 12. q. 2., si concede al vescovo di dar licenza d'alienare; si dubita poi quale sia il prezzo tenue; altri dicono, esser la somma minare di cento ducati; ma Delbene colla comune (come dice La-Croix), e come si ricava dalla glossa del testo citato, dice, esser la somma che non eccede 25. scudi aurei, che fanno 40. scudi romani. Soggiunge non però Fagnan. nel cap. Nulli, de reb. eccles. etc. n. 26., in ciò non esservi cosa di certo, ma la somma rimettersi all'arbitrio del giudice. E molti dicono, che in caso di necessità, o di evidente utilità il vescovo può dar licenza per ogni alienazione2; ma ciò si deve intendere, quando non vi sia tempo di ricorrere alla s. c. Se poi le alienazioni fatte senza le solennità, ma con giusta causa, sieno non solo illecite, ma anche invalide; molti lo negano, ma altri più probabilmente con Fagnano l'affermano, specialmente se manca l'assenso pontificio. Dice La-Croix con molti altri, che quando vi fosse la prescrizione di 30. o 40. anni, allora ben si presume esservi stato il suddetto assenso3. Avvertasi, che la locazione de' fondi ecclesiastici, se fruttificano in ogni anno, non può farsi oltre il triennio. Il beneficiato nondimeno, come dicono comunemente, ben può affittare i beni del suo beneficio per tutta la sua vita4.