Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

IntraText CT - Lettura del testo
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

- 308 -


Punto II. Del sagramento del battesimo.

§. I Della materia forma e ministro del battesimo.

7. Di quanti modi è il battesimo.

8. Della materia rimota.

9. Della prossima; e se possa incidersi la madre.

10. 11. e 12. Se possa battezzarsi la prole nell'utero ecc. ed in qual membro ecc.

13. Se si ricerca la trina abluzione.

14. Della forma.

15. Del ministro.

16. Dell'ordine de' ministri.

17. De' forestieri che si battezzano.

18. Della dilazione del battesimo; e del battezzare in casa. E di ciò vedi anche al n. 50.

7. Il battesimo comunemente si distingue in battesimo fluminis, flaminis et sanguinis. Si dice fluminis, cioè d'acqua, e di questo qui si parla, e questo propriamente è il sagramento. Flaminis, cioè dello Spirito santo, che si chiama flamen (soffiamento) alludendosi alla venuta dello Spirito santo sugli apostoli nella pentecoste in ispecie di vento; e s'intende propriamente la conversione dell'anima a Dio, spirata dal divino spirito col desiderio espresso, o tacito del vero battesimo, e questo desiderio anche basta alla salute, quando il battesimo non può aversi realmente. Sanguinis finalmente s'intende la morte tollerata per la fede, o anche per altra virtù cristiana, come insegna s. Tommaso7; ed in fatti la chiesa nel martiriologio a' 28 di febbraio venera come martiri alcuni santi morti nel servire agli appestati. E questo martirio s'equipara


- 309 -


al battesimo; perché anche rimette colpa e pena; sempreché nonperò è accompagnato dalla contrizione de' peccati, o pure dall'amore predominante verso Dio; poiché non basterebbe alla salute il martirio colla sola attrizione senza l'amor predominante, come dee tenersi con s. Tommaso, s. Bonaventura, Scoto, Laymann, Petrocor. ec. contro Wigandt, Viva, ed altri1. Si noti qui di passaggio, che non è lecito offerirsi al martirio senza speciale istinto dello Spirito santo, eccetto che se altrimenti in qualche caso il non offerirsi apportasse un grave scandalo, come dicono comunemente i dd. Onde dice Laymann che peccherebbe chi stando tra gli eretici volesse nella quaresima, senza altra giusta causa, astenersi da' cibi di carne, col pericolo di scoprirsi per cattolico, e d'esser ucciso2.

8. Ma veniamo ora a parlare per I. della materia del battesimo. La materia rimota lecita, è l'acqua consegrata; altrimenti peccherebbe gravemente, chi volesse servirsi di altr'acqua senza necessità, come dicono comunemente i dd. per la Clement., un. de bapt. Del resto nel battesimo privato è probabile, che sia lecito avvalersi dell'acqua, non consagrata; Croix, Gobat., Pasqual. e Quintan.3. La materia rimota valida poi è ogni acqua naturale, benché sia minerale, o marina, o sciolta dal ghiaccio, o mischiata con altra materia, ma di minor quantità, e che ritenga l'uso comune di acqua. All'incontro non è materia valida il vino, il latte, il succo ricavato da' frutti, o erbe, né l'acqua mentre è congelata4. È materia dubbia poi il brodo, la lisciva, e la cervogia5; di più l'acqua distillata, s'intende l'estratta per arte chimica da' fiori, o erbe, perché l'acqua naturale semplicemente distillata con rose, o altri fiori, è vera acqua6; di più la saliva, l'acqua congelata, e l'umore ch'esce dagli alberi7. È anche materia dubbia, una o due goccie d'acqua8. Della materia dubbia non è lecito servirsi, se non in caso di necessità, e con porvi la condizione; ma deve avvertirsi, che quando v'è la necessità, è tenuto il ministro a servirsi della materia dubbia, ancorché l'opinione per lo valore del sagramento fosse di meno, anzi di tenute probabilità, come insegnano comunemente Suar., Gaet., Antoine, Holzmann, Viva, ed altri9; si osservi quel che si dirà al capo XVI. num. 38., parlando dell'assoluzione a' peccatori moribondi, che sono destituiti di sensi.

9. La materia prossima del battesimo è la stessa abluzione, che può farsi in tre modi, per immersione, per aspersione, e per infusione, ch'è il modo che oggidì tra noi si pratica. Se si gitta l'infante nel fiume con proferire la forma, probabilmente è valido il battesimo; ma ciò non è mai lecito, perché non è lecito uccidere alcuno anche affin di battezzarlo, ed ancorché appresso dovesse certamente morire senza battesimo. E così neppure è lecito, come insegna s. Tommaso10, per dare il battesimo alla prole, uccider la madre, o pure inciderla con pericolo prossimo o probabile della sua morte, bench'ella stesse moribonda, e vi desse il consenso. Solamente è lecito incidere la madre, dopo che certamente è morta. E qui avverte La-Croix una cosa circa la pratica, cioè di aprire la bocca della madre subito ch'è morta, acciò la prole (s'è viva) non resti soffocata11. Di più avverta Cangiamila12 con Possev., Gobato ec., che gravemente peccano i parenti, i quali, quando v'è speranza che 'l feto anche viva, trascurano di far fare l'incisione, ed i chirurghi se lasciano di farla, o la differiscono. E soggiunge, che 'l parroco dee fare ogni sforzo, acciocché la madre non sia seppellita prima di farsi l'incisione altrimenti dic'egli, che non sa scusarlo dall'irregolarità, essendo per officio tenuto ad impedire la morte dell'infante; ma in ciò io non m'accordo, perché in tal caso


- 310 -


non essendo certa la vita dell'infante, neppure è certa la morte. Si osservi quanto si è detto al capo VIII. n. 22. Di più dice Cangiamila1, che se si ritrova altri, benché non perito, che abbia l'animo di far l'incisione, anche è obbligato a farla. Se poi la madre fosse già condannata a morte dalla giustizia, vedi ciò che si dice nell'opera2.

10. Si domanda per 1. Se sia lecito in caso di necessità battezzare la prole nell'utero della madre per mezzo di qualche strumento , con cui possa l'acqua giungere all'infante. Lo negano Gotti, Concina, Giovenino, ec., citando s. Tommaso3, il quale dice: Non debet aliquis baptizari priusquam ex utero nascatur. La ragione di questi aa. è perché niuno può rinascere col battesimo, secondo il vangelo (nisi quis renatus fuerit, etc.4), se prima non è nato. Ma molto probabilmente l'affermano Suarez, Pignatel., Tournely, Elb., Holzman, Conc., Croix, ed altri, a cui molto aderisce Benedetto XIV.5, perché tal infante essendo già viatore, è ben capace del battesimo, e chi vive già nell'utero di sua madre, benanche può dirsi nato, come fu detto già del Verbo incarnato: Quod in ea natum est, de Spiritu sancto est6. Poiché, come dice s. Tommaso7: Duplex est carnalis nativitas, prima in utero secunda extra uterum. E più chiaramente ciò apparisce dal cap. 4. de bapt., dove dicesi: In carnali generatione, qua proles ex viro et femina nascitur etc. Notisi, non si dice solo ex femina, ma ex viro et femina nascitur. Dunque ben si dice, che colla sola generazione si nasce: e così può intendersi, che la prole nasce anche dal padre. Né dalla nostra sentenza è alieno l'angelico, mentre nel luogo prima citato8 dice, che in tanto non può battezzarsi nell'utero, in quanto suppone il santo, che antequam nascatur, non potest aliquo modo ablui aqua; dunque si potest ablui può battezzarsi. Ma che possa già esser toccato coll'acqua l'infante nell'utero, dice Benedetto, che costa oggidì dal giudizio de' medici, e delle levatrici; ed in oltre cita Silvestro e Vasquez, i quali dicono (e ciò lo stima probabile anche Laymann, con Ang., Arm., e Prepos. ec.), che ben può battezzarsi l'infante ancora involto nella secondina, che si ha come parte dell'infante, essendo attaccata al di lui ombilico. Onde si conclude, che ne' predetti casi, quando v'è pericolo di morte, dee sempre battezzarsi la prole sotto condizione9. S'avverta poi qui con s. Tommaso10, che in caso di necessità, se l'infante non è uscito ancora dall'utero, e si battezza nel capo, non dee più replicarsi il battesimo, checché si dica Sambovio, mentre lo stesso dice il rituale romano; ma se è battezzato in altra parte, allora dee ripetersi il battesimo sotto condizione11.

11. Si dimanda per 2. Se possa darsi il battesimo, toccando coll'acqua i soli capelli dell'infante. Lo negano Bonac., Concina, ec., ma più comunemente l'ammettono Lugo, Tol., Val., Con., Led., Graffio, ec., perché sebbene i capelli non sono animati, nondimeno non sono puri escrementi, ma vere parti del corpo; com'è anche la cute esteriore del corpo, che neppure è animata, ed in essa ben si il battesimo. Onde in caso di necessità ben si può e si dee dare il battesimo nei capelli sotto condizione: e tanto più dee darsi così ancora su de' piedi, o delle dita, e d'altre parti minime del corpo. Il battesimo poi sopra le vesti è certamente nullo12.

12. Si dimanda per 3. Se sia certamente valido il battesimo dato, non già nel capo, ma sopra il petto, le spalle, o altre parti principali del corpo. La sentenza più comune l'afferma; ma ne dubitano Anacl., Concina e Platello, e ne dubita anche s. Tommaso13. Onde ragionevolmente dicono Tournely, Viva, Salmat., Trull., Lev., ec., che lecitamente può ripetersi sotto la condizione. Si non es baptizatus etc.14.


- 311 -


13. Si dimanda per 4. Se si richiede necessariamente nel battesimo la trina abluzione. In quanto alla validità, è certo che basta una sola, come si ha dal cap. De trina, dist. 4. de consecr., dove s. Gregorio dice, ter, vel semel immergere. Del resto ordina il rituale, che le abluzioni sieno tre; e questo precetto diciamo con s. Tommaso1 ed altri (contro Holzmann), esser grave, essendo la materia grave, poiché in quelle si esprime il mistero della Ss. Trinità. Di più avvertasi con Laymann, Regin., Busemb., ec., che non dee terminarsi la forma prima della terza abluzione2.

14. Per II. Circa la forma del battesimo, nella chiesa latina ella è: Ego te baptizo in nomina Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Nella chiesa greca poi è: Baptizetur servus Christi in nomine Patris etc. Fu dannata da Aless. VIII. la prop. 27., che bastavano un tempo le sole parole in nomine Patris, etc. Avvertasi, che la mutazione, quando è sostanziale (cioè quando corrompe il senso della forma), allora rende invalido il battesimo; ma non già quando è accidentale, cioè quando il senso si conserva. Che perciò è mutazione accidentale, e per conseguenza è valido il battesimo per 1. se si muta l'idioma, o si pronunzia la forma con parole di diversi idiomi, poiché ne' sagramenti non si richiede, che 'l ministro, o il suscipiente intenda le parole, ma basta ch'elle sieno per sé significative. E nel dare il battesimo è meglio (come dicono molti dd.), che in caso di necessità le donne ed i rozzi usino la lingua materna, per non errare, dicendo io ti battezzo in nome ec. Per 2. se in luogo di battezzo, si dice, io ti lavo, o ti netto, o ti purgo ec., tale mutazione non sarebbe più che colpa veniale, come dicono Laymann, Bonacina, e Busembao. Ma se si dicesse, in nome del genitore e del Generato, ec., o pure in vece del Figlio si dicesse di Gesù Cristo, allora sarebbe dubbio il battesimo3. Per 3. se si dicesse, battizzo, in vece di baptizo; ovvero Fili, in vece di Filii, o pure Patria, et Filia, et Spiritu sanctu, in vece di Patris etc., poiché tal battesimo fu dichiarato valido da Zaccaria papa nel c. Retulerunt, de consecr. dist. 4. Per 4. se si traspongono le parole, dicendosi te ego baptizo, o pure, in nomine Filii et Patris, etc.4. Per 5. se si dice, in nomine Patris omnipotentis, et Filii unigeniti, etc., o pure se taluno per importuna divozione vi aggiungesse, ed in nome di Maria Verg. All'incontro sarebbe invalido il battesimo, dicendosi, io ti battezzo ne' nomi del Padre ec.; ovvero in nome della Ss. Trinità, o pure, in nome delle tre divine persone. Se poi si dicesse, in nome del Padre, in nome del Figlio, ec. il battesimo sarebbe dubbio, come tengono Bonac., Tournely, Bus., Salm., ec.5. Per 6. se si lasciasse la parola ego o amen; ma se si lasciasse te, secondo la comune sentenza sarebbe invalido il battesimo. Se poi mancasse la parola et, dicendosi solo, in nomine Patris, Filii, Spiritus sancti, altri dicono, che 'l battesimo sarebbe valido, altri invalido, onde dovrebbe ripetersi sotto condizione; ma se si ponesse l'et, almeno avanti Spiritus sancti, non dubito con La-Croix, che sarebbe valido il battesimo, perché secondo l'uso comune basta per la distinzione de' nomi, che l'et si ponga avanti l'ultimo nome6. È dubbio ancora il battesimo, se si lascia la parola in, la quale vogliono, che sia di essenza, Soto, Nav., Conc., ec., poiché tolta la suddetta particola, resta equivoco il senso, se si dica la forma per autorità della ss. Trinità, o pure invocando le tre divine persone. Ma s'oppongono Bonac., Coninch., Salmat., ec., dicendo, non esser d'essenza, perché anche posto l'in pure resta equivoco il senso7. È certamente poi invalido il battesimo dato solamente in nome di Cristo, come insegnano tutti con s. Tommaso8 dal cap. Si revera 30. de consec. dist. 4. osta il testo degli Atti c. 8.: In nomine


- 312 -


Christi baptizabantur viri; perché ciò s'intendeva in quanto quel battesimo era istituito da Gesù Cristo, non dal Battista: all'incontro si prova dagli stessi atti, che ben si esprimevano i nomi della Trinità, mentre a coloro che dicevano non aver mai inteso esservi lo Spirito santo, fu risposto, in quo ergo baptizati estis? Neppure osta il testo nel cap. A quodam, de consecr. dist. 4., dove disse Nicola papa: Si in nomine ss. Trinitatis, vel Christi, baptizati sunt, rebaptizari non debent. Poiché si risponde con Gonet, Frassen, Tournely, Salmat., Holzmann, ec., che 'l papa disse ciò non ex cathedra, ma obiter, mentre il dubbio d'allora non era circa la forma, ma circa il ministro ch'era stato giudeo1. Oltreché, come spiega la Glossa verb. Trinitati(4), il papa dicendo in nomine ss. Trinitatis, non intendeva d'escludere la di lei esplicita espressione.

15. Per III. Circa il ministro, si noti per 1., esser certo, ch'è valido il battesimo dato da qualunque uomo viatore (o donna), anche eretico, o infedele2. Ma lecitamente non può darsi il battesimo fuori del pericolo di morte, che da' soli sacerdoti. Anzi il ministro ordinario del battesimo è il proprio pastore, cioè il vescovo, o il parroco, i quali per altro possono commetterne l'amministrazione ad altri sacerdoti, ed in mancanza de' sacerdoti anche a' diaconi. Ma i diaconi senza la commissione, anche ne' casi di necessità, non possono battezzare solennemente, e ciò facendo (secondo la sentenza più probabile di Laym., Bonac., Tournely, Hebert, ec.) incorrono l'irregolarità; giacché il diacono non s'ordina a battezzare, se non per commissione del sacerdote. Non si dubita poi che i chierici non diaconi, battezzando solennemente incorrano già l'irregolarità, per lo cap. Si quis 1. de cler. non ord. etc. All'incontro più probabilmente dicono Lugo, Castrop., Bon., Holzm., Laym., Croix, ec. (contro Soto, Suarez, Conc. ec.), che i laici battezzando solennemente non incorrano l'irregolarità; poiché quantunque nel testo citato si parla generalmente, dicendosi, Si quis etc., nonperò tali parole debbono riferirsi al titolo, che tratta solamente de' chierici3. Del resto è certo, che fuori di necessità chi battezza senza commissione del proprio pastore, ancorché non solennemente, commette colpa grave. Basta nondimeno a ciò la licenza presunta, come dicono i Salmaticesi con Miranda ed Henriqu.4.

16. Si noti per 2. Circa l'ordine de' ministri, che nel battezzare (secondo il rituale rom.) il sacerdote dee preferirsi al diacono: il diacono al suddiacono: il chierico al laico: per ultimo l'uomo alla donna; sebbene qualche volta dee preferirsi la donna per ragion di onestà; onde dice Cangiamila, che se 'l parto non è tutto uscito dall'utero, il battesimo dee darsi dalla levatrice5 (e perciò i parrochi debbono bene esaminar le levatrici, come si disse al capo VII. n. 45.), o perché la donna fosse meglio istruita, che l'uomo; e quando l'uomo fosse lo stesso padre del battezzando, allora in ogni conto dee battezzare la donna, mentre a' genitori ciò è proibito fuori del caso di estrema necessità6. È certo poi che pecca gravemente il laico, che battezza alla presenza del sacerdote, cap. 21. de consecrat. dist. 4. Eccetto, che se 'l sacerdote fosse scomunicato, come rettamente dicono Suar., Castrop., Nav., Silve. e Salmat. (contro Scoto e Sairo), perché allo scomunicato è concesso il battezzare nel solo caso di necessità, la quale non v'è, sempre che altri v'è presente7. Ma se 'l laico battezzasse avanti i chierici, ancorché diaconi, probabilmente non peccherebbe più che venialmente8. Senza dubbio poi peccano gravemente i genitori, che fuori di estrema necessità fan battezzare i figli da' predicanti, ancorché lo facessero per timore dell'editto del principe9.


- 313 -


Si è detto di sopra al n. 15., che quando l'infante è prossimo a morire, e non vi è sacerdote, lecitamente può e dee battezzarlo il laico. È bene qui per tanto notare i segni che danno gli autori1 per conoscere la morte prossima dell'infante i quali sono: 1. Se l'infante nasce senza piangere e vagire, come sogliono comunemente i bambini, per l'intemperie dell'aria nuova che respirano. 2. Se l'infante poco respira, e comparisce livido, specialmente nella faccia. 3. Se nasce con molta fatica, e sforzo della levatrice. 4. Se nasce innanzi al settimo mese: e lo stesso dicesi d'ogni feto abortivo. 5. Se tiene il cranio molto molle, colle cuciture molto aperte, o con altre parti disgiunte. Lo stesso dicesi di tutti i parti illegittimi, di cui si teme, che sieno uccisi da' parenti, o almeno sieno esposti ne' paesi dove non vi è ruota.

17. Si noti 3., che né i vescovi né i parrochi possono battezzare, stando fuori delle loro diocesi o parrocchie, senza la commissione de' propri pastori. Onde peccano certamente i parenti, che portano i figli senza la loro licenza a farli battezzare da altri2. I pellegrini e i vagabondi, che non hanno domicilio proprio, possono battezzarsi in qualunque chiesa, come dicono Barbosa, Salm. e Croix, dal cap. Nec numerus, quaest. 3. Ma qui si dimanda, se i forestieri debbano prendere il battesimo e gli altri sagramenti dal parroco del domicilio proprio, se poco è distante, o possano anche prenderli dal parroco del luogo dove si trovano, e v'hanno già il quasi domicilio. Si noti qui, che 'l domicilio si contrae da chi abita in un paese, non di passaggio, ma per la maggiore, ovvero per una notabile parte dell'anno, per causa di qualche negozio, o ufficio di medico, mercante, oste, servidore, e simile: così Laym., Navarro, e 'l cardinal Lambertini3 colla comune, come asserisce. Or veniamo al quesito. Si risponde, esservi due sentenze probabili. La prima di Ledesma, Ang., Rodr., Henriqu., ec., tiene, doversi prendere i sagramenti dal parroco del domicilio proprio, poiché altrimenti (come dicono) lo straniero avrebbe due parrocchie di abitazione. Ma questa ragione niente convince; onde è più probabile e più comune la seconda sentenza di Barbosa, Sanch., Silvestr., Castr., Ponzio, Croix, Bonac., Salmat., ec., con più decisioni della ruota, la quale dice, che ben anche possono prendersi i sagramenti dal parroco del quasi domicilio, giacché per lo quasi domicilio ben si fa ciascuno suddito del luogo dove abita, come si ha dal c. fin. de paroch.4.

18. Si noti per 4., che peccano gravemente quel che per molto tempo differiscono il battesimo agl'infanti. Laym. e Castrop. stimano grave la dilazione oltre il mese senza causa, e con causa di due mesi. Ma la sentenza più comune, e più probabile, ordinariamente giudica grave la dilazione oltre li 10. od 11. giorni5. Si noti per 5., esser proibito sotto colpa grave il battezzare in casa gl'infanti, eccettuati i figli regum, vel principum, come si dice nella Clement. un. de bapt. Ed a questi bambini rettamente dicono Soto, Castrop., Tol., Conc., Croix, ec., che 'l battesimo dee conferirsi solennemente; poiché non debbono tralasciarsi le cerimonie, se non nel solo caso di necessità. In nome de' principi alcuni dd. intendono tutt'i baroni; ma più probabilmente Suar., Tournely, Roncaglia, Tambur., Elbel, ecc., intendono quei solamente, che han dominio assoluto; lo stesso tiene la Glossa nella citata Clement. (post. verb. Aliquos), adducendo il c. Fundamenta 17. §. Proind. de elect., dove si dice, rex, princeps, marchio, dux etc.; dunque i principi si distinguono da' baroni. Dove non però sta introdotta già la consuetudine di battezzare in casa i figli de' baroni, almeno de' magnati, ben dice la Croix, che non dee facilmente condannarsi; vedasi su ciò quel che si dirà al n. 30. Si


- 314 -


noti per 6., ch'è nullo il battesimo, se uno applica la materia, e l'altro la forma, come insegnano i dd. comunemente con s. Tommaso1; e ciò, ancorché si adopri la forma de' greci, Baptizetur servus Christi, etc., perché sempre vi si sottintende la parola per me2. Si noti per 7., che se più ministri conferissero all'infante nello stesso tempo il battesimo, peccherebbero senza dubbio in ciò gravemente: ma in quanto al valore del sagramento, bisognerebbe distinguere con s. Tommaso3; se ciascuno intendesse battezzare come concausa, cioè dipendentemente dall'altro, il battesimo sarebbe nullo; altrimenti poi, se ciascuno intendesse battezzare da sé; siccome parimente avviene nella consegrazione dell'eucaristia che fanno i sacerdoti novelli celebrando insieme col vescovo4.

§. II. Di coloro che possono battezzarsi.

19. Pena de' ribattezzanti.

20. De' feti abortivi e de' figli degl'infedeli.

21. Se i genitori ripugnano.

22. Se sia lecito vendere i figli agl'infedeli.

23. Del battesimo sotto condizione.

24. Degl'infanti esposti.

25. De' battezzati da' laici.

26. De' battezzati dagli eretici.

27. Se il battesimo è dubbio.

28. Disposizione per lo battesimo.

29. Delle cerimonie, e I. dell'acqua consegrata.

30. II. Della chiesa.

19. Si noti per 1., che validamente si battezzano gl'infanti ed i pazzi perpetui; quei pazzi però, che un tempo hanno avuto l'uso di ragione, non possono battezzarsi, se prima non hanno richiesto il battesimo5. Si noti per 2., che quando si ripete il battesimo senza giusta causa, tanto il ribattezzante, quanto il ribattezzato, incorrono l'irregolarità; per lo cap. 2. De apost.. Se poi corra lo stesso per li ribattezzati sotto condizione, ma senza giusta causa, vi sono due sentenza probabili; lo negano Suar., Castrop., Laym., Nav., Bon., Anacl., Pontas, Tournely, Holzmann, Salm., e Croix, perché chi ribattezza sotto condizione, in verità non ribattezza. L'affermano poi Soto, Filliuc., Concina, Renzi, Barb., Sayro, e 'l card. Lambertini col catechismo romano; perché, come dicono questi, una tal condizione si appone in frode della legge, e perciò si ha come non apposta6.

20. Si noti per 3., che i feti abortivi, sempreché non costa, che sieno inanimati (come si hanno da stimare quelli che non hanno alcuna disposizione d'organi), debbono sempre battezzarsi (s'intende sotto condizione), massimamente per esservi oggidì l'opinione tra' periti moderni con applauso ricevuta, che 'l feto viene informato dall'anima o nella stessa concezione, o almeno pochi giorni dopo7. Si noti per 4., che, come ordina il rituale romano, nel solo caso di necessità possono battezzarsi più persone colla stessa forma, dicendosi, ego vos baptizo etc.8. Si noti per 5., circa i figli degl'infedeli, che 'l battesimo loro dato è ben valido, ancorché si amministri loro contro la volontà de' genitori, come insegna Bened. XIV. nella sua Istruzione al viceger., ed altri comunemente coll'autorità di s. Agostino, checché si dicano Durando e Caterino9. Ma di più si noti circa questo punto, che se i genitori partono dalla fede all'infedeltà, lecitamente possono togliersi loro i figli; ed in ciò basta che uno solo di essi sia stato prima fedele, come dicono comunemente Suar., Laym., Roncaglia, Antoine, Salm., e Croix. Del resto, conforme è lecito battezzare i figli degli eretici contro il loro consenso; e ciò ancorché dovessero quelli restare appresso i loro genitori, secondo la sentenza più probabile di Laym., Croix, Aversa, Gobat., ec.; così all'incontro è illecito battezzare i figli degl'infedeli senza la volontà de' padri, fuorché ne' seguenti casi. 1. Se il figlio è già capace di ragione, e cerca il battesimo, come insegna s. Tommaso10. Ed avvertasi, che allora la chiesa ben può e dee separare il battezzato da' suoi genitori, come dicono


- 315 -


Castrop., Laymann, Salm., e Bened. XIV. nel luogo citato n. 29. secondo il cap. De Iudaeis dist. 45. Ed in caso si dubiti, se 'l figlio che cerca il battesimo, abbia o no ancora l'uso di ragione, dopo il settennio dee battezzarsi, ma prima del settennio deve aspettarsi, come dice Benedetto XIV.; e frattanto dee rimuoversi da' genitori, e custodirsi in luogo sicuro1. 2. Dee battezzarsi il figlio degl'infedeli, sempre che sta in pericolo di morte. 3. Se il figlio sta fuori della cura de' padri, né v'è timore che ritorni ad essi. E lo stesso corre de' figli perpetuamente pazzi, o da' genitori abbandonati, o esposto. 4. Se i genitori son fatti schiavi de' cristiani, o pure i loro figli son presi in guerra. 5. Se almeno uno de' genitori consente, che si battezzi l'infante, ancorché l'altro positivamente rilutti2.

21. Ma qui si dimanda per 1. Se quando ripugnano amendue i genitori infedeli, sia lecito battezzare l'infante. Si risponde, non esser lecito, se 'l figlio dee restare in lor potere, come ha deciso la s. c. per ragion del pericolo certo che allora vi sarebbe della perversione. Ma all'incontro in caso che l'infante si toglie dalle mani de' padri, è abbastanza probabile la sentenza di Scoto, Frassen, Tournely, Estio, Pichler, Manstrio, Holzmann, e d'altri (contro Gonet, Concina, Salm., ec.), che lecitamente può battezzarsi, mentre i genitori non possono aver diritto sopra de' figli in danno della loro salute eterna: e conforme può togliersi da' genitori un figlio per liberarlo dalla morte del corpo, tanto più può togliersi per liberarlo dalla morte dell'anima. Avvertasi non però in quanto agli ebrei, che Giulio II. per giusti fini proibì di battezzare i loro figli contro la loro volontà, avanti che i figli giungano all'uso di ragione3.

22. Si dimanda per 2. se sia lecito vendere a' parenti infedeli i loro figli già battezzati. Lo nega Hurtado; ma comunemente l'affermano Suar., Laymann, Castr., Vasq., Bon., Con., Fill., ec., perché ciò è spediente per conservare la pace comune; altrimenti gl'infedeli difficilmente restituirebbero i cristiani cattivi; ed alla chiesa più incombe, che i fedeli conservino la fede, che gl'infedeli l'abbraccino4.

23. Si noti per 6., che secondo la regola generale, per dare il battesimo sotto condizione a chi già è battezzato, si richiede un ragionevole e prudente dubbio del valore del primo battesimo, o che 'l dubbio sia negativo o positivo5, secondo si spiegò al cap. I. n. 12. Avvertasi non però che quando vi è almeno un testimonio oculare del battesimo dato, non può ripetersi, se non quando vi sieno testimoni contrari, che positivamente attestino l'opposto; così comunemente Suar., Laym., Castr., Bon., Holzm., Salm., ec., col card. Lambertini. Avvertasi di più, che non deono battezzarsi (neppure sotto condizione) gli adulti, che son nati da genitori cristiani, e sono educati tra' fedeli, ancorché non vi sia alcun testimonio del battesimo loro conferito, come sta espresso nel c. Veniens, 3. de presb. non baptiz., dove si dice: Et certe de illo, qui natus de christianis parentibus, et inter christianos est fideliter conversatus, tam violenter praesumitur, quod fuerit baptizatus, ut haec praesumtio pro certitudine sit habenda, donec evidentissimis forsitan argumentis contrarium probaretur. Giustamente non però dicono Laymann e Busemb., che dee darsi il battesimo sotto condizione anche agli adulti educati tra' fedeli, quando vi sono tali congetture, che facciano presumere verisimile, ch'essi non sieno stati battezzati: poiché tale presunzione già fa dubitare del battesimo dato. Anzi la s. c., come porta il p. Zaccaria6, più volte ha decretato, doversi battezzare sotto condizione quelle persone, per cui non apparisce alcun vestigio del battesimo ricevuto, né del matrimonio de' genitori7.

24. Si noti per 7., circa gl'infanti


- 316 -


esposti, ch'essi (o sieno esposti colla cartella, o senza, del battesimo ricevuto) debbono battezzarsi sotto condizione, sempreché non costi del vero battesimo loro dato; perché prudentemente può sempre dubitarsene; così Natale, Aless., Petrocor., Concina, Roncaglia, Holzmann, Tournely, Henno, ed altri col card. Lambertini, che adduce in conferma di ciò il concilio di Milano, e la dichiarazione della s. c., ed anche il rituale romano, dove dicesi: Infantes expositi, si de eorum baptismo non constat, sub conditione baptizentur1.

25. Si noti per 8., che gl'infanti battezzati dalle levatrici, o da altri laici, allora solamente debbono ribattezzarsi, quando v'è probabile sospetto d'errore, come dicono comunemente Suar., Laym., Bonac., Conc., Holz., Salm., Croix, ec., checché si dicano alcuni altri; e così dichiarò anche la s. c.2. Ma non già quando il parroco, esaminando il laico, lo trova abbastanza istruito, come dicesi nel catechismo romano. In tal caso non però debbono supplirsi le cerimonie della chiesa, secondo ordina il rituale romano. Nel caso poi, che si ripete il battesimo, negli adulti non dee premettersi la confessione, ma solamente la contrizione3.

26. Si noti per 9., che i battezzati dagli eretici non debbono ribattezzarsi, se non quando si sa, o almeno prudentemente si dubita, che in alcune parti non osservino le cose richieste dalla chiesa cattolica per lo valore del sagramento, secondo dichiarò la s. c.4. Il che specialmente accade ne' battezzati da' predicanti luterani e calvinisti, come avvertono Tournely, Gobat., Dicast., ecc., poiché alcuni di loro adoprano acque distillate: altri usano battezzare, uno proferendo la forma, o l'altro applicando la materia: altri infondono l'acqua solamente sulle vesti: altri più universalmente mancano nell'intenzione5.

27. Si noti per 10., che pecca il ministro, se non battezza (s'intende sotto condizione) quando v'è dubbio ragionevole del battesimo dato. All'incontro, quando vi è un testimonio oculare del battesimo conferito, non può più ripetersi6. Basta poi apporre la condizione mentalmente, purché non vi sia scandalo in occultarla; ma sempr'è più sicuro esprimerla, se non sei battezzato ecc. E quando si ribattezza colla condizione, non si richiede padrino7.

28. Per la disposizione a ricevere il battesimo, si richiede per 1., l'intenzione almeno abituale negli adulti (perché ne' bambini, e pazzi, come si è detto, supplisce la chiesa). Onde validamente si il battesimo a chi lo riceve, non già per mera violenza, ma per meto grave: e così anche a' pazzi, o a' dormienti, che prima l'han richiesto, mentre stavano in senno. Per 2., si ricerca la scienza delle cose della fede, secondo quel che si disse al capo IV. n. 3. Per 3., si richiede il dolore de' peccati; e basta l'attrizione senza la carità predominante, come insegnano comunissimamente Gonet, Cano, Soto, Suarez, Valenza, Salmat., ed altri con s. Tommaso8, il quale dice: Ad hoc ut homo se praeparet ad gratiam in baptismo, praeexigitur fides, sed non caritas, quia sufficit attritio praecedens, etsi non contritio9.

29. Le cerimonie finalmente che debbono praticarsi nel battesimo, sono 1. l'acqua consegrata, quando il battesimo è solenne, come s'è detto al n. 8. Peccherebbe poi gravemente, chi senza necessità battezzasse senza l'unzione del crisma, e dell'olio de' catecumeni, o pure ungesse il battezzando col crisma dell'anno antecedente, come dicono comunemente i dd., giusta il can. Si quis de alio, dist. 4., e giusta il rituale rom., dove si ordina di più che se stesse per mancare l'olio benedetto, e non potesse aversi, si rifonda nel benedetto altr'olio semplice d'ulive, ma in minor quantità. Perloché se


- 317 -


per aver l'olio nuovo dovesse quello aspettarsi per tempo notabile (v. g. per 10. o 11. giorni), allora può darsi il battesimo, e poi supplirsi appresso le unzioni; e ciò benché non vi fosse precisa necessità: Cum propter aetatis imbecillitatem (dice il rituale, parlando de' bambini) infinita pene pericula illis impendeant. Se poi non v'è necessità, o altra causa grave, e fra detto tempo può facilmente aversi l'olio nuovo, dee differirsi il battesimo1.

30. II. Che 'l battesimo si dia nella chiesa, ond'è colpa grave darlo in casa. Se n'eccettua per 1., se l'infante fosse figlio di re, o di principe, secondo quel che s'è detto al n. 18. Per 2. se l'infante non può portarsi alla chiesa senza pericolo dell'infamia de' genitori, o d'altro grave danno; ed in tal caso Croix, Govat., e Giordano, dicono, che 'l battesimo può darsi in casa anche solennemente. Per 3., se vi sia pericolo imminente della morte del bambino, v. gr. se la madre con gran difficoltà s'è sgravata, o se l'infante nasce senza pianto, o nel settimo, o ottavo mese2. In questo terzo caso non però, se 'l bambino vive, debbono supplirsi le cerimonie nella chiesa, come dice s. Tommaso3, secondo il capo 1. De sacram. non iter. E ciò sotto colpa grave, come dicono Pignat., Croix, ed Aversa, contro Passer.4. Se poi, intendendosi, che 'l battesimo sia stato nullamente dato, debbansi ripetere le cerimonie; altri più comunemente lo negano, come Suar., Bonac., Busemb., ecc. Ma altri l'affermano con s. Anton., Castrop., e Salmat. Amendue queste sentenze son probabili, e perciò dee consigliarsi la seconda, come più sicura5. il rituale avverte poi i parrochi a procurare, quanto è possibile, che non s'impongano a' bambini nomi ridicoli, o di falsi dei, o d'idolatri, ma di santi. Si noti qui per ultimo, che 'l libro de' battezzati fa piena fede in ogni tribunale: e perciò ordina di più il rituale a' parrochi, che notino il giorno e l'ora della nascita, i genitori dell'infante, ed i padrini; di più notino, se 'l battesimo è stato conferito senza condizione, o senza cerimonie; e di più, se l'infante è stato esposto, e dove si è ritrovato esposto6. III. Si richiedono i padrini, e di ciò si parlerà in tutto il §. seguente.

§. III. De' padrini, e del loro officio.

31. Obbligo de' padrini.

32. Qualità del padrino.

33. Quando da' padrini, e da chi si contrae la cognazione.

34. Se i genitori ecc.

35. Se i padrini debbono essere designati.

36. Di quale sesso ecc.

37. A chi si vieti far il padrino.

38. Quando in ciò pecchi il parroco.

31. I padrini son quei che tengono il battezzato alla fonte, e lo prendono nella loro cura; onde debbono istruirlo nelle cose della fede, e de' costumi, se gli altri non lo fanno. Del resto dice s. Tommaso7, che ordinariamente possono i padrini presumere, che gl'infanti sieno bastantemente istruiti da' loro genitori8.

32. Acciocché uno possa esser padrino, dicono i Salmaticesi con Laym., Sanch., Navar., ec., non richiedersi alcuna certa età; ma probabilmente tiene la Croix, che si ricerca almeno l'età di sette anni. Senza meno poi si richiede: 1. l'uso di ragione: 2. che sia battezzato: 3. che il padrino abbia intenzione d'esser tale: 4. ch'egli per sé, o per mezzo del procuratore tenga l'infante mentre si battezza, o lo prenda dalle mani del battezzante; ed in ciò non basta il tatto morale, ma vi bisogna il fisico, secondo la sentenza comunissima di Sanch., Castrop., Bon., Salm., ec., colla dichiarazione della s. c.9: 5. che il padrino sia designato da' parenti, o almeno dal parroco; ma il parroco non può (almeno lecitamente) mutar il padrino designato da' parenti10.

33. Si dimanda per 1. Se nel battesimo privato si contrae la cognazione spirituale così dal battezzante, come


- 318 -


dal padrino. In quanto al battezzante, non si dubita che sì. Ma in quanto al padrino, lo negano più comunemente, e più probabilmente Soto, Sanch., Castr., Bon., Tourn., Salm., ec. (contro Suarez, Laym. ec.) perché secondo il tridentino1 l'impedimento si contrae da' soli suscettori dal sacro fonte (de sacro fonte suscipiant); e questo fonte solamente per lo battesimo solenne è stato istituito, non già per lo privato2. Si dimanda per 2. Se contrae chi fa il padrino nel battesimo dato sotto condizione. Si risponde, che se del primo battesimo si ha solamente un dubbio negativo, allora è certo che contrae, perché non avendosi alcuna ragione per lo valore di quello, la presunzione sta per lo valore del secondo. Altrimenti poi, se del primo v'è dubbio positivo, cioè ragione probabile, che sia stato valido; così Sanch., Diana, e Renzi3. Si dimanda per 3. Se contrae, chi per errore tiene al battesimo un bambino in vece d'un altro che intendeva. Lo negano Sanch., Tournely, ec. per lo c. 2. De cogn. spir., dove dicesi, che la moglie la quale per ignoranzia tiene al battesimo il figlio del marito, Non privatur iure petendi debitum. Ma più probabilmente l'affermano Ponzio, Castr., ed altri, purché il padrino non abbia espressa intenzione di non tenere altr'infante, se non quello che intende. E rispondo al testo opposto, che ivi la legge toglie l'impedimento petendi debitum, perché non era giusto privare la coniuge del suo dritto senza sua colpa; ma questa ragione non corre nel nostro caso4. Si dimanda per 4. Quando alcuno tiene il bambino in nome d'un altro, chi di lor contrae il solo procuratore; così Soto, Concina, e Toledo. Altri, che non contrae né l'uno né l'altro; così Filliuc., Sa, ecc. Ma la sentenza comunissima, e più vera, di Sanchez, Castrop., Fagnan., Nav., Tournely, Croix, e d'altri con Ponzio (il quale porta così deciso dalla s. c.) è, che il solo principale contrae; perché secondo il trident. quegli contrae la cognazione, ch'è stato da' genitori designato a tenere il battezzato. Né importa, che 'l principale sta assente, perché secondo la regola di legge, qui per alium facit, per se facere videtur5.

34. Si dimanda per 5. se i genitori che battezzano, o prendono dal battesimo i figli come padrini, contraono l'impedimento di cercare il debito. È certo che nol contraono se battezzano in necessità, come insegnano comunemente i dottori con s. Tommaso6. È certo per 2. che peccano gravemente i genitori che senza necessità battezzano i figli7. È certo per 3. che non contraono i genitori che battezzano per ignoranza, dal c. 2. De cogn. spir. La questione dunque si è, se i genitori contraono l'impedimento se battezzano il figlio senza necessità. L'affermano Sanchez, Petroc., Conc. con s. Tommaso8, perché la stessa legge che stabilisce, contrarsi la cognazione tra il battezzante, ed i genitori del battezzato, induce anche l'impedimento tra i genitori che senza necessità battezzano la prole. Ma abbastanza probabilmente lo negano Suarez, Pont., Concina, Viva, Salmat. ec., colla glossa nel suddetto cap. 2. verb. Debitum, perché in niuna legge si trova ciò espresso, e niuna pena s'incorre, che non è espressa in iure, come convengono tutti; anzi nel medesimo testo si dice, che tali coniugi non sunt separandi, e si aggiunge, nec alter alteri debitum debet subtrahere. vale a dire, che 'l testo parla di rendere, ma non di cercare; mentre se l'uno non potesse cercare, l'altro non sarebbe tenuto a rendere, mentre quegli ha perduto il ius di cercare9.

35. Si dimanda per 6. se i padrini per contrarre la cognazione, debbano esser designati, e da chi. Circa ciò il trident.10 stabilì: Si alii ultra designatos baptizatum tetigerint, cognationem spirituale nullo pacto contrahent. Qui


- 319 -


si dubita per 1. se quando molti tengono l'infante, ma niuno è designato, tutti contraggano. Altri dicono che allora niuno di loro contrae; così Croix, Gob., Diana ec. Ma io seguito la sentenza contraria ch'è comunissima, di Navarr., Laym., Castr., Bon., Salm., Viva ec., con una dichiarazione della s. c., colla quale si disse, che tutti contraono, perché sebbene il concilio vuole che il parroco battezzi co' padrini designati da' parenti del bambino, nondimeno non irrita il ius antico del cap. fin. De cogn. spir. in 6., per cui tutti quelli che toccano, contraono la cognazione dicendosi ivi: Si tamen plures accesserint, spiritualis cognatio inde contrahitur. E ciò corre, come dicono Castropal., Corneio, Salmatic. ec., contro La Croix, ancorché vi sieno presenti i padrini già designati. Ma se alcuno de' padrini designati già toccasse, gli altri non designati certamente non contraono, come sta espresso nel concilio. Se poi i parenti designassero più di due padrini, e tutti toccassero (nel che peccherebbe gravemente il parroco in ammetterli contro il precetto del concilio) allora giustamente dicono Suar., Sanchez, e Croix, che se toccano successivamente, i soli due primi contraono, ma se toccano nello stesso tempo, Suarez tiene che niuno contrae; ma più probabilmente dicono Sanchez, Ponzio, Castropal., Salmat., Croix ec., che tutti i designati contraono, perché il concilio non irrita il ius antico, se non quando toccano altri non designati, oltre i due designati; ma non già se toccano altri designati oltre i due. E ciò tanto più corre come ha dichiarato la s. c., se de' molti designati non si sa chi prima ha toccato1.

36. Si noti per 1. Che 'l concilio prescrive, che de' due padrini uno sia maschio, l'altro femmina; onde sarebbe colpa il designare due maschi, o due femmine; ed io la giudico mortale con Bonac. ed altri (contro Sanch. e Croix), se fossero amendue i padrini di diverso sesso, che non è l'infante; perché così si moltiplicherebbero le cognazioni, contro il fine del concilio; ed in ciò la materia è grave. Se poi si designasse un solo padrino, non importa, che sia di sesso diverso, come dicono più probabilmente Suar., Filliuc., Gobat. ed Aversa (contro Laym., mentre il concilio dice, sive vir, sive mulier2.

37. Si noti per 2. ch'è illecito il fare il padrino I. ai monaci ed alle monache, ed a' regolari di qualunque ordine, come dichiara il rituale rom.3 dicendosi ivi: Admitti non debent monachi, vel sanctimoniales, neque alii cuiusvis ordinis regulares e saeculo segregati. S'intende ciò nel tenere al battesimo, ma non già nel battezzare. II. È proibito agli eretici, apostati e persone infami. Onde peccano quei che chiamano gli eretici per padrini de' loro figli. All'incontro lecitamente possono i cattolici tenere al battesimo i bambini degli eretici, purché non s'approvi con ciò il loro rito; Layman, Croix, Gobat. ec.4. III. È proibito al coniuge fare il padrino all'altro coniuge, ed a' genitori a rispetto de' figli fuorché in caso di necessità. IV. È proibito essere i padrini di più di due, dicendo il tridentino5, che 'l padrino sia uno; sive vir, sive mulier, vel ad summum unus et una. Non è proibito poi a' due coniugi il tenere una prole aliena, come insegnano comunemente i dd., con s. Tommaso6, il quale dice: Nihil prohibet, quin vir et uxor simul aliquem de sacro fonte levarent7.

38. Si noti per 3. che pecca il parroco. 1. Se ributta i padrini designati da' parenti, o pure ammette padrini da essi non eletti. 2. Se ne ammette più di due. 3. Se battezza senza padrino8. Nel battesimo privato non però non v'è obbligo di esservi i padrini, secondo la sentenza comune; ma del resto è probabile, che anche nel privato possano i padrini lecitamente usarsi9.




7 2. 2. q. 124. n. 5.



1 Lib. 6. n. 95. ad 100.



2 N. 101.



3 N. 102.



4 N. 102. et 103.



5 N. 103.



6 N. 104.



7 Ibid. dub. 2. 2. et 4.



8 N. 104. dub. 5. et n. 107. Qu. 4.



9 N. 103. ad 3. in fin.



10 3. p. q. 68. art. 11. ad 3.



11 Lib. 6. n. 106. v. Omnino.



12 Embryologia l. 2. c. 12. n. 1.



1 Lib. 6. cit.



2 Cit. n. 106. v. Omnino.



3 3. p. q. 68. a. 11.



4 Io. 5.



5 De syn. l. 7. c. 5. n. 2.



6 Matth. 1.



7 4. dist. 6. q. 1. ad 2.



8 3. p. q. 68. a. 11.



9 Lib. 6. n. 107.



10 Cit. Art. 11. ad 4.



11 Lib. 6. cit. n. 107. v. Hic autem.



12 Ibid. Qu. 3.



13 3. p. q. 68. a. 11. ad 4.



14 Lib. 6. n. 107. Qu. 4.



1 3. p. q. 66. art. 8.



2 Lib. 6. n. 107. Qu. 5.



3 N. 108. et 109.



4 N. 110.



5 N. 111.



6 Ibid. v. Quoad.



7 Ibid. v. dub. 2.



8 3. p. q. 66. a. 6.



1 Lib. 6. n. 112. dub. 3.



2 N. 113.



3 N. 116.



4 N. 115. v. Notandum.



5 Embriol. l. 4. c. 2. n. 2.



6 Lib. 6. q. 117.



7 Ibid. dub. 1. et 2.



8 Ibid. dub. 3. et 4.



9 Ibid. dub. 5.



1 Cangiamila Embryol. l. 4. c. 6. n. 2. cum Gobato et Quintanad.



2 Lib. 6. n. 114.



3 Notif. 32. n. 9.



4 Lib. 6. n. 115.



5 N. 118. v. Not. 2.



1 3. p. q. 67. a. 6.



2 Lib. 6. n. 119.



3 Cit. a. 6. ad 3.



4 Lib. 6. n. 120.



5 N. 121.



6 N. 122.



7 N. 124.



8 Ibid. in fin. ad 6.



9 N. 126. v. Quaer.



10 3. p. q. 68. a. 10.



1 Lib. 6. n. 128.



2 N. 129. ad 131.



3 N. 132.



4 N. 133.



5 N. 134.



6 Apud Croix lib. 6. p. 1. ad n. 310.



7 Lib. 6. n. 134. v. Hic tamen.



1 Lib. 6. n. 135.



2 Ap. p. Zach. adn. ad Croix l. 6. p. 1. n. 323.



3 Lib. 6. 6. n. 136.



4 Ap. p. Zach. ad Croix l. 6. p. 1. n. 323.



5 Lib. 6. n. 137.



6 Ibid.



7 Ibid. in fin. Resp. 2.



8 In 4. d. 6. q. 1. art. 3. ad 5.



9 Lib. 6. n. 139.



1 Lib. 6. n. 141.



2 N. 142.



3 3. p. q. 71. art. 3. ad 3.



4 Lib. 6. n; 144.



5 Ibid. v. ad 6. Si baptismus.



6 N. 145.



7 3. p. q. 67. a. 8.



8 Lib. 6. n. 147.



9 N. 148.



10 N. 146.



1 Sess. 24. c. 2. de ref.



2 Lib. 6. n. 149.



3 N. 151.



4 N. 152.



5 N. 153.



6 Supp. q. 56. a. 1. ex c. Ad limina c. 30. q. 1.



7 Ex c. de his 7. q. 1.



8 Supp. q. 56. a. 1.



9 Lib. 6. n. 150.



10 Sess. 24. c. 2.



1 Lib. 6. n. 154.



2 N. 155.



3 Tit. de patrinis in baptismo.



4 Lib. 6. n. 156.



5 Sess. 24. c. 2. de ref.



6 In 4. dist. 42. q. 1. a. 3. q. 2. ad 4.



7 Lib. 6. n. 157.



8 N. 154. v. Sed notandum.



9 N. 158.






Precedente - Successivo

Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) © 1996-2006 EuloTech