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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto III. Della cresima.

39. Della materia rimota.

40. Se il crisma debb'essere benedetto; e se da' sacerdoti può ecc.

41. Della materia prossima: e se sia materia l'estensione delle mani che fa il vescovo ecc.

42. Se colla mano destra, o con istromento ecc.

43. Della forma.

44. Del ministro.

45. Se possa esser il sacerdote semplice. Se il cresimando è forestiere.

46. Dell'obbligo di dar la cresima.

47. Dell'obbligo di riceverla.

48. Se chi prende gli ordini ecc.

49. Se a' pazzi, ed infanti ecc.

50. Delle cerimonie.

51. Del padrino.

52. D'altre cerimonie.

53. Degli effetti della cresima.

39. È di fede, che la cresima è vero sagramento, come si ha dal decreto di Eugenio IV. nell'istruzione agli armeni, e dal tridentino1. E ciò si pruova dalla tradizione de' padri. Diciamo ora ciò che importa sapere circa la materia, la forma, il ministro, la necessità, e le cerimonie di questo sacramento. E per I. circa la materia. La materia rimota della cresima è il crisma composto dal balsamo, e dall'olio d'ulive, benedetto dal vescovo per questo sagramento, a differenza dell'olio del battesimo e degl'infermi, come distinse Innoc. III. nel cap. Cum venisset unic. de sacr. unct. Se poi un olio di questi sia materia valida per l'altro sagramento lo negano Suarez, Laym. ed Enriq. Ma probabilmente l'affermano il Bellarm., Castr., Bonac., e Barbosa2. Non si dubita poi, che l'olio sia necessario de necessitate sacramenti. Il balsamo è certo che si richiede de necessitate praecepti; ma se sia necessario per lo valore del sacramento, lo negano probabilmente Soto, Navar., Giovenino, Contin. di Tournely ecc., ricavandolo dal c. Pastoralis, de sacram. non iter., dove Innoc. III. interrogato s'era valida una cresima data col solo olio, rispose: Nihil esse iterandum, sed caute supplendum, quod incaute fuerit praetermissum. Nonperò più probabilmente e più comunemente l'affermano il Bellarm., Gonet, Petrocor., Concina, ed altri con s. Tommaso3, e col catechismo rom. n. 7. E si prova primieramente dal cit. cap. unic. de sacra unct., dove il papa chiama questo sagramento crismazione, non certamente per altro che per lo crisma ch'è composto d'olio e balsamo. Si prova in oltre dal decreto d'Eugenio IV. approvato dal concilio fiorentino, dove fu espresso che la materia della confermazione era chrisma confectum ex oleo et balsamo. Oppone Habert che questo decreto non fu del concilio, mentre fu fatto dopo essersi il concilio sciolto colla partenza de' greci. Ma ben risponde il Petrocorense, per 1. che gli stessi greci avevano dato il consenso, che si continuasse il concilio, affin di unire alla chiesa gli armenti: per 2. che tal decreto fu ricevuto da tutte le chiese cattoliche. Ma noi rispondiamo meglio, dicendo, che quando il papa insegna dogmi, e parla come dottor della chiesa, tutte le sue definizioni da sé sono infallibili, come si è provato nell'opera4. Si risponde poi al testo opposto che intanto il papa disse, nihil iterandum, perché, come dice ivi la glossa, Non dicitur iteratum, quod prius actum non fuit. Del resto la prima opinione è probabile, come può vedersi nel decreto della s. c. del concilio presso il p. Ferrari5. Ed essendo certo, che la cresima senza il balsamo almeno è dubbia, e come dubbia dee almeno ripetersi sotto condizione. Basta poi il balsamo di qualunque regione6.

40. Il crisma dee esser benedetto dal vescovo per necessità di precetto; ma si dubita, se anche per necessità di sagramento. L'affermano Concina, Petrocor., Salm. ecc., con s. Tommaso7 per lo citato decreto di Eugenio, dove dicesi, che la materia della cresima, est chrisma ab episcopo benedictum. Ma specolativamente parlando, è probabile la sentenza che lo nega, di Gaetano, Barbosa, Gotti, Giovenino, Tournely, ec., perché, conforme il papa può commettere la facoltà di cresimare ad un


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semplice sacerdote (secondo diremo al num. 44.), così può anche commettergli la facoltà di benedire il crisma. Il decreto poi d'Eugenio altro non prova, che la necessità del precetto. Si è detto specolativamente parlando, perché in pratica, trattandosi di valore di sagramento, dee tenersi la prima sentenza1. È precetto poi grave per lo can. Litteris de consecr. dist. 3., che non si usi il crisma benedetto prima dell'anno. Ma in questo precetto della chiesa ben può dispensare il papa, come infatti ha dispensato papa Benedetto XIV. nella costit. 102. Onde non si dubita, che la cresima data col crisma antico sia ben valida3.

41. Per la materia prossima poi della cresima si richiede, per 1. l'unzione nella fronte, 2. in forma di croce, 3. per mano del ministro; e queste tre cose sono tutte d'essenza del sagramento come insegnano comunemente i dottori4. Ma essendo che nel pontificale si dice, che 'l vescovo prima di ungere dee dire l'orazione, extensis manibus versus confirmandos, vogliono molti autori moderni, Merbes., Tournely, Genetto, Habert, Gioven., Concina, Gotti ecc., che tale estensione spetti al valore del sagramento; per quel che si legge nel c. 8. degli atti: Tunc imponebant manus super illos, et accipiebant Spiritum sanctum. Ma più comunemente ciò lo negano Gonet, Suarez, Laym., Petrocor., Frassen, Antoine, Holzm., Viva, Croix, ed altri col p. Berti, che a lungo difende la nostra sentenza5; e diciamo, che basta quell'estensione di mani che fa il vescovo in ungere il cresimando. E ciò si prova dal decreto d'Eugenio, dove si dice: Loco manus impositionis dari in ecclesia confirmationem. E più chiaramente dal cap. un. §. Per frontis, de sacr. unct., dove il papa disse: Per frontis chrismationem manus impositio designatur, quae alio nomine confirmatio dicitur. Dunque il papa ha per certo, che nella stessa cresimazione già si ha l'imposizione delle mani. Il pontificato poi non dice, super confirmandos, come avrebbe dovuto dire, se avesse con ciò inteso parlare d'imposizione, conforme dice parlando dell'ordinazione tam pontifex, quam sacerdotes, tenent manus dexteras extensas super illos; ma dice versus confirmandos, il che non dinota altro che la solita cerimonia ordina la chiesa a' suoi ministri nel dire le orazioni; poiché lo stender le mani è lo stesso che aprirle e sollevarle in alto. Onde si scorge che la sentenza contraria non ha alcun sodo fondamento: e perciò dico, che solamente può consigliarsi come più tuta. Tanto più che il pont. Benedetto XIV. nella lettera enciclica citata di sopra6 ha dichiarato, che la nostra sentenza ben può seguirsi in pratica; mentre parlando della mentovata questione, dice così: Unicuique licet sequi partem quae magis ei placuerit. Volendo significare che può eseguirsi la sentenza contraria affermativa, come più tuta a riguardo del valore del sacramento; ma può anche lecitamente seguirsi la nostra, come moralmente certa; altrimenti trattandosi della materia del sagramento, non avrebbe potuto dire, esser lecito seguire la parte negativa, se non l'avesse avuta per moralmente certa. Del resto il vescovo poi che volesse porla in pratica, può (come avverte Habert) distribuire in diverse classi i confirmandi, e dopo circa ciascuna classe premettere la suddetta orazione7.

42. Il vescovo dee ungere col pollice della mano destra, onde peccherebbe, se ungesse con quello della sinistra; e secondo la sentenza più comune, peccherebbe gravemente; ma Escob., Trullench., Nugnez, Dicast., Aversa, Diana e Tambur., tengono per probabile, che ciò non sarebbe più che colpa veniale; ed in verità non costa, che tal cerimonia sia materia grave. Onde probabilmente dicono i suddetti autori che lecitamente cresimerebbe il vescovo colla


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sinistra; se tenesse inferma la destra1. L'opinione poi d'alcuni, che possa darsi la cresima (siccome può darsi l'estrema unzione) per mezzo di qualche stromento, giustamente è ributtata dalla sentenza comune; perché allora vi mancherebbe l'imposizione delle mani, la quale all'incontro non è necessaria nell'estrema unzione. Circa la quantità poi del crisma si ricerca, e basta quella quantità ch'è sufficiente ad ungere la fronte con formare il segno di croce; Suarez, Castrop., Bonac. e Salmat.2.

43. II. Circa la forma quale sia, vi sono quattro sentenze. 1. Quei che vogliono, che la sola estensione delle mani che fa il vescovo prima di ungere, sia l'unica materia della cresima, dicono, che la sola orazione recitata allora dal vescovo è la forma. 2. Altri poi i quali vogliono, che così la prima imposizione di mani, come la stessa unzione sieno materie parziali, dicono, che la forma costa così dell'orazione suddetta, come delle parole che dice il vescovo mentre unge: Signo te signo crucis, et confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris etc. 3. Altri vogliono che le materie sono parziali (come si è detto), ma la forma è una, cioè quella che si dice nell'unzione. 4. Altri finalmente i quali colla vera sentenza tengono, che la materia totale è l'unzione, che involve già (come dicemmo) l'imposizione delle mani, dicono giustamente, che la totale forma sono le suddette parole: Signo te, etc., che la concomitamo, così comunemente i dd. con s. Tommaso3 e col catech. rom.4 dove si dice, che l'autorità della chiesa cattolica non patisce che di ciò si dubiti: Non patitur nos ea de re quicquam dubitare. E così infatti dichiarò Eugenio IV., dicendo nel suo decreto: Forma autem est signo te signo crucis etc.5. Spiega poi l'angelico6 che per , signo te, significasi che il confermato è notato per soldato di Gesù Cristo. Per , confirmo, si dinota che riceve la forza a combattere. Per finalmente in nomine Patris etc., si dinota da chi riceve questa forza. Sicché sono d'essenza così le parole signo te, come confirmo, ed in nomine Patris etc.7. Altra poi è la forma greca, signaculum doni Spiritus sancti, la quale anch'è valida, come ha dichiarato Urbano VIII.8.

44. III. Circa il ministro della cresima, è certo che il solo vescovo è il ministro ordinario di questo sagramento, come ha dichiarato il tridentino9: Si quis dixerit, sanctae confirmationis ordinarium ministrum non esse solum episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem, anathema sit. Ma per concessione del papa è certo ancora, che può esser ministro della cresima un semplice sacerdote, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella sua costit. Eo quamvis a' 24. maggio 1745. E ciò fu prima praticato da Eugenio IV. e da s. Gregorio Magno10. Se poi i vescovi ancora possano delegare i sacerdoti semplici a dar la cresima, dice il medesimo Benedetto nella sua celebre opera de synodo11, esser questa una gran questione, in cui vi sono forti ragioni per l'una e per l'altra parte; ma infine conclude rettamente, che oggidì tal facoltà è riserbata al solo sommo pontefice, così per la consuetudine, come per la dichiarazione fatta da Nicola I. E sebbene il confermare sia atto dell'ordine episcopale, il cui valore non dipende dall'arbitrio del papa, nulladimeno il delegare l'esercizio di quest'atto s'appartiene non all'ordine, ma alla giurisdizione, la quale ben può dal papa esser limitata, com'è in fatti limitata a' vescovi la facoltà di dispensare ne' cinque voti riserbati alla sede apostolica.

45. Qui si noti per 1. che il vescovo il quale cresima i sudditi non suoi in altra diocesi, pecca gravemente, ed incorre la sospensione da' pontificali; ed ancorché confermasse i sudditi suoi, come dichiarò la s. c. del tridentino12. Se poi nella sua diocesi cresimasse i sudditi alieni, per sé ciò sarebbe illecito,


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ma in questo si presume (secondo l'uso comunemente ricevuto) il consenso interpretativo degli altri vescovi, purché non costasse della contraria volontà di taluno; così Castrop., Laym., Sa, Croix, ec. Tanto più ciò corre poi, se 'l vescovo dee confermare un ordinando che porta la dimissoria del suo ordinario, perché allora si presume il di lui consenso anche di presente, come dicono comunemente i suddetti aa. con altri1.

46. Si noti per 2. che pecca anche gravemente il vescovo (secondo la sentenza comune), che trascura di dar la cresima a' sudditi per lungo tempo v. g. per otto o dieci anni, come dicono La-Croix e Dicast. Che perciò è tenuto il vescovo a girare intorno almeno per li paesi principali della sua diocesi, purché non sia a ciò moralmente impossibilitato; ed a sue spese, se non v'è giusta consuetudine in contrario; Castrop. ed i Salmat. Dice Bonac., che 'l vescovo anch'è obbligato a cresimare i moribondi, che di ciò lo richiedono; ma probabilmente da quest'obbligo lo scusano Lugo, Escob., Croix, Salmat. ec., così per ragione del grand'incomodo che vi sarebbe, come per l'uso che v'è in contrario2.

47. Per IV. Circa la necessità di questo sagramento, altri dicono, che ciascuno ha obbligo grave di prender la cresima, perché altrimenti cagionerebbe a se stesso grave danno, privandosi della forza che questo sagramento conferisce contro le tentazioni: così s. Bonav., s. Antonin., Merbes., Tournely, Concina, Habert, ecc. Ma quest'obbligo grave molto più comunemente lo negano Soto, Navar., Suarez, Laymann, Frassen, Wigandt, Castrop., Roncaglia, Anacl., Salm., Croix, ec., per ragione che non costa, esservi di ciò alcun precetto grave, né naturale, né positivo. Lo stesso sente Soto3, il quale parlando dell'estrema unzione e della cresima, dice: Neutrum est simpliciter necessarium, nec est praeceptum de isto vel de illo recipiendo. Lo stesso dice s. Tommaso4, il quale dice, che la cresima è necessaria, non già per la salute, ma per la perfezione della salute; onde in altro luogo poi5 espressamente asserisce, che 'l morire senza questo sagramento sarebbe pericoloso, non quia damnaretur (nisi forte propter contemptum), sed quia detrimentum salutis pateretur. E lo stesso sente finalmente il catechismo romano al §. 17., dicendo ivi che la chiesa optat, che tutti i battezzati prendano questo sagramento: il desiderio della chiesa certamente non è precetto. Tutti nondimeno convengono in dire, che peccherebbe gravemente 1. chi fermamente credesse d'esser in gran pericolo di perdere la divina grazia senza questo sagramento e tralasciasse di prenderlo. 2. Chi tralasciandolo desse grave scandalo per le circostanze che concorressero. 3. Chi lo trascurasse per disprezzo; ma non s'intende disprezzo il trascurarlo per pigrizia, come vogliono Habert e Concina; disprezzo sarebbe l'ometterlo per lo poco conto che se ne faccia, come dicono comunemente Suarez, Laym., Coninch., Roncaglia, Salmatic. e., secondo quel che dice s. Tommaso in simil caso, riferito al cap. III. n. 54.6. Ma si avverta, che dopo avere ciò scritto ritrovo nel bollario di Benedetto XIV. di felice memoria nella bolla, Etsi pastoralis etc.7, dichiararsi ivi, che quelli i quali prendon la cresima da' sacerdoti greci, nullamente la prendono; onde soggiunge il pontefice che i medesimi debbono ammonirsi da' vescovi, commetter colpa grave se ricusano, o trascurano, potendo, di prender la cresima da' vescovi. Le parole son queste: Monendi sunt ab ordinariis locorum, eos gravis peccati reatu teneri, si cum possunt ad confirmationem accedere, renuunt ac negligunt. Ond'è, che la seconda opinione di sopra addotta, di non esservi obbligo grave di prender la cresima, oggidì non è più probabile.


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48. Dicono poi Bonac., Toleto, Renzi ecc., che peccano gravemente quei che prendono la prima tonsura senza prima cresimarsi, per ragione del tridentino1, dove si dice: Prima tonsura non initientur, qui sacramentum confirmationis non susceperint. E porta Renzi una dichiarazione della s. c., dove si disse, che 'l tonsurato senza aver presa la cresima, come malamente promosso non possa prendere gli altri ordini, né ricever beneficii, se non ha la dispensa dal papa. Ma comunissimamente ciò lo negano Soto, Castrop., Azorio, Escob., Val., Salmatic., e Cabassuz. con Nav., Suarez, Coninch., Vict. ec., i quali dicono lo stesso degli altri ordini. E rispondono al concilio che i precetti semplicemente fatti in modo imperativo, per sé non importano obbligo grave, se non vi sono altre circostanze, come dicono Gaet., Nav., Sa, Sairo, ec., e secondo dicemmo al capo II. n. 15.2. Del resto basta che taluno probabilmente sia cresimato per esser disobbligato dal ricevere tal sagramento, siccome porta Benedetto XIV.3 aver dichiarato il sinodo de' maroniti congregato per ordine di Gregorio XIII.

49. Dicono più autori, come Bonac., Escob., Holzm., Salmat. ec.4, non esservi alcuna colpa in dare la cresima a' bambini, mentre già questo era l'uso antico, e così anche oggidì praticano i greci; e secondo attesta Vivaldo, nella Spagna, sogliono cresimarsi gl'infanti di due o tre anni. Ma ciò oggi non può dirsi più, mentre Benedetto XIV. nella costit. 129. Eo quamvis, al §. 6., dell'anno 1745. (vedi al tom. I. del suo bollario) dichiara, presentemente non esser lecito cresimare alcuno, se non è giunto all'uso di ragione, con queste parole: Nihilominus, abrogato prorsus a romana ecclesia huiusmodi more, consultissimis pontificum decretis cautum est, ut renatis fonte baptismatis conferretur sacramentum confirmationis in ea solum aetate, in qua fideles intelligerent, tantum inter se differre baptismum et confirmationem, quantum in naturali vita distat generatio ab incremento. Nulladimeno lo stesso Benedetto molti anni dopo, essendo già pontefice nella detta sua opera de Synodo5, dice, che sebbene il catechismo asserisce non essere spediente, che la cresima si conferisca avanti il settennio, non però non proibisce, che in niun caso si dia a' bambini. E soggiunge il medesimo Benedetto, che ciò considerando Silvio, Suarez, Silvestro, Roncaglia, Giovenino, Gotti, ed altri, affermano, anche secondo la presente disciplina, potersi lecitamente dar la cresima a' bambini avanti il settennio per qualche causa, come se 'l vescovo dovesse star molto tempo lungi dalla diocesi, o pure se 'l fanciullo fosse in pericolo di morte, o per altra causa. E parlando de' pazzi perpetui, dice Benedetto nel luogo citato assolutamente, che loro può darsi la cresima6.

50. Per 5. Circa finalmente le cerimonie di questo sagramento, per 1. si richiedono le vesti sagre, cioè (come prescrive il pontificale) l'amitto sopra il rocchetto, o sopra la cotta, se il vescovo è religioso; di più, la stola e 'l piviale di color bianco. E peccherebbe gravemente il vescovo, se cresimasse senza niuna di dette vesti, ma non già se ne omettesse solamente alcuna, come dicono Sporer, Renzi, Tambur., e Diana. Di più si richiedono il bacolo e la mitra; ma il bacolo basta che stia esposto in qualche luogo, o pure lo tenga il chierico, siccome si vede designato nella figura apposta nel pontificale; ed in quanto alla mitra, dichiarò la s. c. bastare al vescovo, che confermi colla stola, onde non è necessario, che la mitra la tenga in testa7. Per 2. si richiede il cereo, e che il vescovo dia la guanciata al confermato dopo detta la forma; ma l'omissione di queste due cose non è più che veniale8. Per 3. si richiede che diasi la cresima nella chiesa, ma ciò non sotto colpa grave, come dicono comunemente i dd. (contro Nugnez)


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Anzi Suarez, Bonac., Barb., Sa, Enriquez ec.1 scusano da ogni colpa il vescovo, che cresima in qualche luogo decente. Ciò non ostante, se non vi fosse qualche causa, io non saprei scusarlo da colpa veniale, così per la consuetudine che vi è di darsi questo sagramento nella chiesa, come concedono anche Bonac. e Barbosa; come per quel che dicesi nel pontificale: Hoc sacramentum potest conferri minus solemniter quacumque die, hora et loco, ex causa ad arbitrium episcopi. Si dice ad arbitrium, ma ex causa. Sempre non però lecitamente può il vescovo confermare nel suo oratorio domestico, come rettamente dice Castrop.2. Per 4. si richiede il digiuno così del confirmante, come del confirmato, secondo il can. Ieiunii, de consecrat. dist. 5., e secondo ancora il pontificale, dove si dice: Confirmandi deberent esse ieiuni. Ma comunemente dicono i dottori, che ciò è stato ricevuto come di consiglio, non di precetto; onde l'uso è, che questo sagramento diasi anche dopo pranzo; così Laym., Castropal., Conc., Salm., Cabassuz., Croix, ec. E così parimente secondo la consuetudine è lecito oggidì amministrarlo in qualsivoglia giorno festivo, o feriale; Suar., Granad., Busemb., Salmat. e Croix3.

51. Per 5. si richiede il padrino (da designarsi da' genitori del fanciullo, o dal vescovo in loro difetto); e ciò senza dubbio sotto colpa grave, sempre che può aversi; ma se mai non potesse aversi, dicono Holz., Gobat. ed Illsunc, che lecitamente può darsi la cresima senza padrino. Questo padrino poi per 1. dee esser unico, come comunemente sentono Castropal., Bonac., Reb., Salmat. e Busemb. (contra Toledo, che ne ammette due); mentre così sta determinato dal cap. fin. de cogn. spir. È vero che ciò sta ivi determinato così per la cresima, come per lo battesimo, e 'l tridentino in quanto al battesimo ne ha permessi due; ma il concilio non gli ha permessi in quanto alla cresima, onde circa la cresima resta fermo il ius antico. Per 2. questo padrino dee egli esser prima cresimato, come sta prescritto nel cap. in baptismate 102. dist. 4., dicendosi ivi: In baptismate, vel in chrismate, non potest alium suscipere in filium, qui non est baptizatus, vel confirmatus. E nel pontificale, dove si dice: Nullus, qui non sit confirmatus, potest esse in confirmatione patrinus4. E ciò anche sotto precetto grave, essendo grave la materia, come ben dice il p. Concina colla comune5. Se poi tenesse alla cresima un padrino non confermato, dicono Soto, Navar., Sa ed altri, che ben anche contrae la cognazione, asserendo, che le parole citate non potest del testo sopra riferito, non dinotano invalidità dell'atto, ma solamente proibizione; e questa opinione giustamente la chiamano probabile i Salmaticesi e La-Croix. Ma più probabilmente ciò lo negano colla glossa nel suddetto testo Suarez, Tol., Sanchez, Bonac., Renzi, ed altri molti; e Renzi ne adduce anche una dichiarazione della s. c. del concilio; poiché come prova Sanchez, la parola non potest in tal caso rende l'atto affatto nullo6. Per 3. il padrino della cresima dee esser diverso da quello del battesimo secondo la sentenza comune; n'eccettua La-Croix con Silvest., e col sinodo coloniese, se non vi fosse qualche causa in contrario. Per 4. nella cresima il padrino, giusta il rito del pontificale, dee essere dello stesso sesso del quale è il confermando. Per 5. il padrino non dee esser monaco, come dicono Sanchez, Bonac., Salm., ed altri comunemente, secondo il can. Monachi 104. de consecr. dist. 4., dove si dice: Monachi sibi compatres commatresque non faciant. N'eccettuano Castrop., Barb., Gob., Sporer ec. se il confirmando fosse anche religioso. N'eccettuano anche Suarez, Dicast. ec., se 'l padrino fosse di religione mendicante; ma giustamente a ciò contraddice il p. Concina, mentre come sta riferito al n. 37., già è proibito dal rituale


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ad ogni regolare di fare il padrino: è vero, che ivi si parla del solo battesimo; ma la stessa ragione corre nella cresima, e come dicemmo al capo II. num. 78., negli equiparati ben si stende la legge da caso a caso, in cui talmente corre la stessa ragione, che se la legge non si stendesse, potrebbe esser ripreso il legislatore o d'ingiustizia, o d'imprudenza. In quanto poi al modo di tenere alla cresima, secondo il pontificale dovrebbe il confirmando, mettere il piede sul piede destro del padrino, ma ben dice il p. Concina, che oggi secondo la consuetudine ricevuta, ed anche approvata dalla s. c. de' riti a' 29. di settembre 1749., basta che il padrino ponga la mano destra sulla destra spalla del confirmando1.

52. Per 6. secondo il pontificale si richiede, che dopo l'unzione si leghi la fronte del cresimato con una fascia di lino; ma questa cerimonia oggidì nelle nostre parti anch'è andata in disuso, mentre fatta l'unzione subito si asterge la fronte del confermato, e si rimanda. Per 7. Il parroco dee notare nel libro il nome del confermato, e del padrino, così per riguardo della cognazione contratta, come per poter prender gli ordini. Dicono Barbosa ed altri, che nella cresima è lecito mutare il nome. In fine il vescovo la benedizione a' cresimati, e perciò gli ammonisce nel mentre li cresima, che non si partano prima della benedizione; ma probabilmente dice Tamburino, che questa ammonizione non obbliga, ed in fatti (secondo dice La-Croix) questa è la pratica, che i confermati ricevuto che hanno il sagramento, si partono, ne' i vescovi gli obbligano a restarsi2.

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Gli effetti poi di questo sagramento sono tre: 1. il carattere; 2. la grazia, cioè la forza speciale che si riceve a combattere contro i nemici; 3. la cognazione spirituale che si contrae tra 'l confermato e 'l padrino che lo tiene alla cresima3.




1 Sess. 7. cap. 1.



2 Lib. 6. n. 162.



3 3. p. q. 72. a. 2.



4 Lib. 1. ex n. 110.



5 Bibl. v. Confirmatio, n. 10.



6 Lib. 6. n. 162.



7 3. p. q. 72. a. 3.



1 Lib. 6. n. 163.



2 Vide in bullar. tom. 1. pag. 54.



3 Lib. 6. n. 163. ad 3.



4 N. 164.



5 Berti de theol. disc. l. 32. c. 4. resp. ad 1.



6 Litt. encycl. ad ep. rit. graeci 1. mart. 1756.



7 Lib. 6. n. 164. v. Quaeritur.



1 Lib. 6. n. 165.



2 N. 166.



3 In 4. d. 7. q. 1. a. 3. q. 2.



4 De confirm. n. 12.



5 Lib. 6. n. 167.



6 3. p. q. 72. a. 4.



7 Lib. 6. n. 168. v. Hinc. not.



8 N. 169.



9 Sess. 7. can. 3.



10 Lib. 6. n. 170.



11 Tom. 1. l. 7. c. 8. ex n. 3.



12 Sess. 6. cap. 5.



1 Lib. 6. n. 172.



2 N. 175.



3 In 4. d. 17. q. 1. n. 11.



4 In 4. d. 7. q. 1. a. 1. q. 2.



5 3. p. q. 72. a. 8. ad 4.



6 Lib. 6. n. 181. et 182.



7 Tom. 1. in ordine 57. §. 3. n. 4.



1 Sess. 23. cap. 4.



2 Lib. 6. n. 183.



3 De syn. l. 7. c. 9. n. 5.



4 Lib. 6. n. 178.



5 Lib. 7. c. 10. n. 5.



6 Lib. 6. n. 180.



7 N. 184.



8 Ibid. v. Not. II.



1 Barbosa de pot. episc. 2. p. all. 30. n. 13., et Salm. tr. 3. c. 4. n. 32.



2 Lib. 6. n. 184. Not. 3.



3 Ibid. Not. 4.



4 N. 185.



5 N. 186.



6 Ibid. dub. 2.



1 Lib. 6. n. 187.



2 N. 188.



3 N. 169.






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