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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto II. Dell'amministrazione dell'eucaristia.

8. Come sieno obbligati i parrochi a conservare l'eucaristia, e a dispensarla.

9. Se i regolari, e tutti i sacerdoti, possano dar la comunione; e se i diaconi.

10. Se il viatico può amministrarsi in necessità da' chierici, ed anche dai laici; e se da se stessi ecc.

11. Se il sacerdote possa da sé comunicarsi per divozione.

12. Come debba e possa darsi il viatico.

13. Se possa darsi colle dita posteriori il viatico; e se la comunione.

14. Se in ambedue le specie; e se dell'ostia grande. Se a' fanciulli, e pazzi.

15. Se a' peccatori pubblici, e se a' condannati.

16. Se nella messa de' morti.

17. In qual ora possa darsi la comunione.

18. Se rimangono frammenti ecc.

8. Vediamo a chi sia lecito amministrare l'eucaristia, e che si richieda per lecitamente amministrarla. In quanto al primo punto, conforme i soli sacerdoti possono consagrare questo sagramento, com'è di fede (secondo il trident.4), così a' soli sacerdoti è concesso il dispensarlo. E rigorosamente parlando, il dispensare la comunione spetta a' soli pastori, i quali perciò son tenuti ad aver cura, che l'eucaristia si conservi continuamente nelle loro chiese, e colla dovuta riverenza: cioè in un tabernacolo decente, e col lume sempre acceso di giorno e di notte, sotto obbligo di colpa grave; se non però mancasse il lume per una sola ora, stimano Diana e Quintanadvennas, che non sarebbe grave colpa. Sono poi obbligati i medesimi ad amministrarla non solo a' moribondi, ma anche a' sani, quante volte ragionevolmente ed opportunamente la cercano, come dicono comunemente Soto, Suar., Vasqu., Castr., Fill., Azor., Dicast., Busemb., Salmat., ec.5. Del resto quando la comunione non è per obbligo del precetto pasquale, e non è per viatico, i religiosi per li loro privilegi possono dar la comunione in tutte le loro chiese, ed oggidì (come rettamente attestano Castrop. e Ronc.) per la comune consuetudine che vi è si presume concessa tale facoltà ad ogni sacerdote che celebra6.

9. I diaconi nonperò non possono dispensar la comunione senza la special commissione del vescovo o del parroco, altrimenti incorrono l'irregolarità, come si ha dal cap. 1. de cler. non ord. etc.7. Anticamente solea commettersi universalmente a' diaconi l'amministrare l'eucaristia; ma oggidì ciò non è permesso se non in casi di necessità, secondo il can. 9. del concilio cartaginese, dove si disse, nisi necessitas cogat etc. Quale poi debba essere una tale necessità, Habert e Tournely vogliono, che dee essere estrema, ma comunemente Suar., Laym.,


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Castrop., Lugo, Concina, Salmat., ec., dicono, che basta qualunque necessità notabile, o causa giusta, come parla il p. Concina, v. gr. se il parroco stia occupato in qualche gran festa, o pure il numero de' comunicanti sia grande, ec. Il diacono (s'avverta), amministrando l'eucaristia, dee essere vestito colla cotta e colla stola a traverso1.

10. Quando poi vi fosse urgenza di dare il viatico ad un infermo, e mancasse il parroco, può darlo ogni sacerdote, ed anche il diacono, benché il parroco ripugni, se ripugna ingiustamente, così Toledo, Sa, Dicast., Roncagl., Salmat., Laym., Soto, Holzm. ed altri comunemente2. Anzi in tal necessità vogliono Suar., Valenz., Gaet., Fill., Escob., ec. (e 'l dicono probabile Lugo e Coninchio, contro Gonet., Bon., Salmat. ed altri, la sentenza de' quali per altro è più comune), che ancora il semplice chierico, ed anche il laico, può colle sue mani farsi la comunione; perché allora già da una parte urge il precetto divino di comunicarsi, e dall'altra non v'è precetto espresso che lo proibisca; e se anticamente per la necessità che v'era, i cristiani si portavano il sagramento in casa, ed ivi si comunicavano, perché ora essendovi maggior necessità, qual è quella della morte, ciò non può permettersi3? È vero, che i suddetti autori ciò concedono, quando possa farsi senza scandalo; ma io dico, che questo scandalo, o per meglio dire ammirazione, facilmente può togliersi con ammonire i circostanti, che in tale necessità ciò vien permesso da' teologi. E così parimente i suddetti autori (contro altri) permettono a' laici, mancando i sacerdoti e diaconi, di dare il viatico a' moribondi. Né osta il testo del c. Pervenit, 29. de consecr. dist. 2., dove si vieta a' sacerdoti, commettere a' laici l'amministrazione dell'eucaristia, perché ivi si parla d'un sacerdote, che ciò facea fuori di necessità. Neppure dee ostare in ciò (come dicono) la contraria consuetudine, perché avvenendo questo caso rarissimamente, non può in ciò far prova la contraria consuetudine, ed a questa opinione molto aderisce Laym. Dice Habert, che ciò è ben permesso a' laici almeno colla licenza del vescovo4. Se poi in tempo di peste sia tenuto il parroco ad amministrar la comunione, vedasi ciò che si disse al capo VII. n. 28.

11. È probabile, che fuori del pericolo di morte, se non v'è scandalo, e manca altro sacerdote, ben possono i sacerdoti comunicarsi da loro stessi, anche per sola divozione, come dicono Silvio, Lugo, Bonac., Croix e Salmat., poiché in ciò non v'è alcuna irriverenza, né alcun precetto in contrario. Anzi Vasquez, Dicast. e Leandro, ciò lo concedono anche a' diaconi, per essere stato ciò loro permesso un tempo dal concilio niceno nel can 14.5. In quanto poi a' regolari, come e quando possano amministrar la comunione, si veda quel che si dirà nel capo XX. de' privilegi al n. 123. E dove possano far la comunione pasquale i servi de' monasteri regolari, ed i pellegrini e vagabondi, si osservi quel che si è detto al c. XII. n. 42.

12. Vediamo ora in secondo luogo, che si richiede per lecitamente amministrare l'eucaristia. Ella dee amministrare l'eucaristia. Ella dee amministrarsi colla dovuta riverenza, e secondo il rito consueto della chiesa; onde si noti per 1., che regolarmente parlando, non dee portarsi il sagramento agl'infermi se non con cotta e stola e lumi; onde dicono comunemente Suar., Filliuc. e Ronc., che il dar la comunione senza cotta e stola, per sé è peccato mortale; senza lumi non però, è solo veniale. In caso poi di necessità, probabilmente dicono Fil., Granad., Aversa, Elbel, Gob., Croix, Renzi, Mazzot., ec., esser lecito dare il viatico senza lumi, e senza le vesti sagre; poiché non si presume, che 'l Signore, quando non possono osservarsi le suddette cerimonie, voglia che restino privi i moribondi di tanto bene. E probabilmente dice Pasqualigo, può benanche il vescovo dispensare, che si porti il viatico


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col cappello in testa, quando si ha da andare per le ville e da lungi1. Così anche probabilmente dicono Bonac., Salmat., Gob. e Croix (contro Busemb.), esser lecito in caso di grande urgenza ancora il correre al sacerdote, per giungere a tempo col viatico2. Così anche è lecito di portarlo su d'un cavallo mansueto se 'l luogo è distante, o il tempo è tempestoso, o v'è fretta di giunger presto, come dicono Quintanad., Elbel e Gobat.3: e ciò si legge averlo già concesso s. Carlo Borromeo4. Di più è probabilmente lecito in tempo di peste dare il viatico in un cucchiaio, come dicono Bonac., Busemb., Marcant., Mancino, Gob., Leand., ec. E così anche ammettono Escob., Prepos. e Diana il dare l'ostia con acqua in un cucchiaio all'infermo, che non potesse trangugiarla sola per l'arsura della bocca5. Qui si noti di passaggio, che la s. c. del concilio dichiarò, essere stato proibito da s. Pio V. il portare il sagramento all'infermo (se non può prenderlo) solamente per adorarlo6.

13. Probabilmente anch'è lecito in caso di estrema, o di gravissima necessità, dar la comunione colle dita posteriori, se 'l sacerdote avesse infermo il pollice o l'indice, come dicono comunemente Tournely, Conc., Ronc., Salmat., Bus., Diana e Renzi (contro Bonac.). Anzi tengono Gobat., Arriaga, Croix, Leand., e Mazzot., ciò esser lecito anche fuori di necessità, se 'l sacerdote sta colla chiragra, mentre dicono, che tutta la mano del sacerdote è consagrata; ma più probabilmente ciò lo negano Bonac., Possev., Diana, e Renzi, perché sebbene tutta la mano è consagrata, non però secondo il rito della chiesa, il pollice e l'indice del sacerdote sono specialmente deputati a far quest'officio. È comune poi la sentenza con Suar., Mol., Castr., Bon., Laym. ec., che non può celebrare quel sacerdote il quale tiene il pollice o l'indice infermo, talmente che non possa frangere l'ostia, come si deduce dal c. 11. de corp. viat., dove si dice, non potersi ordinar sacerdote colui che non ha il pollice atto a frangere l'ostia; ed è regola generale, che ciò che impedisce di prendere l'ordine, impedisce ancora di esercitarlo7.

14. Si noti per 2., che giusta la presente disciplina non è mai lecito senza dispensa del papa, anche per dare il viatico, l'amministrar l'eucaristia sotto l'una e l'altra specie, o nella sola specie del vino; così comunemente Suar., Lugo, Tamb., Dicast., Diana, Croix, ec., poiché il precetto del viatico non obbliga, quando non può prendersi secondo il rito della chiesa8. Così anche non è lecito senza causa (benché ciò non ecceda il veniale) dare per la comunione parte dell'ostia grande. Basta non però per causa l'esser quegli, che ha da comunicarsi, o infermo, o nobile, o servo, o tale che non possa aspettare senza incomodo, benché si comunicasse per sola divozione, come dicono comunemente s. Anton., Silve., Bon., Tour., Conc., Salmat., Elbel, ec.9. Né anche è lecito di dare la comunione a' fanciulli prima degli anni della discrezione, ed a' pazzi perpetui; vedasi ciò che si disse al capo XII. num. 42. e 43.

15. Si noti per 3., che dee negarsi la comunione a' pubblici peccatori se non costa pubblicamente della loro penitenza, come si disse al capo XIV. n. 5. Se poi pecchi mortalmente chi dispensa l'eucaristia in peccato mortale, abbiamo detto di sì con Suar., Laym., Roncag., Gonet, Viva, ec. contro altri; e l'abbiamo provato dal catechismo romano e dal rituale10. Si noti di più, che pecca chi nega la comunione a' condannati a morte, se sono a quella già disposti colla confessione, come rettamente dice il p. Concina, checché si dica il Contensone; benché, come attesta il Giovenino, nella Francia e nella Spagna vi sia l'uso di non darsi l'eucaristia a' condannati; ma tra noi l'uso è contrario, e perciò diciamo, che non


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dee negarsi ancorché non restasse al reo che un'ora di vita1.

16. Si noti per 4., che nella messa di requiem senza dubbio può darsi la comunione; poiché nella rubrica del messale de' defunti si dice: Si sint communicandi, eos communicet antequam se purificet. E ciò è secondo il trident.2, dove si dice che 'l concilio optaret, ut singulis missis fideles communicarent. E sebbene da Gavanto e La-Croix si adduce un certo decreto contrario della s. c. del 1701., nulladimeno scrive il dotto Merati, aver egli letto nel direttorio della chiesa genovese, che la stessa s. c. proibì, che detto decreto si pubblicasse, e nel 1711. positivamente, lo sospese3. Ed ultimamente poi a' 2. di settembre 1741. decretò espressamente, che ben si potesse amministrare la comunione nella messa de' morti, ma solo dentro la messa, non già nel principio o nel fine: mentre dichiarò, che non potea darsi in paramenti negri; anzi contro quel che avea insegnato Benedetto XIV.4 col p. Merati, che nella messa de' morti ben potea darsi la comunione delle particole prima consacrate, la s. c. nel medesimo decreto decise, nella messa in paramenti negri doversi dare la comunione solo delle particole nella stessa messa consagrate; dicesi in paramenti negri, perché essendosi detto in altro decreto, che può dirsi la messa de' morti in paramenti violacei, ne nasce non vietarsi la comunione né in principio, né in mezzo, né in fine; si osservino i decreti del catalogo, che stanno in fine di questo capo al n. 88. decr. X.

17. Si noti per 5., che la comunione può amministrarsi, parlando per sé, in ogni ora del giorno, mentre in ciò non v'è alcuna proibizione; così comunemente Azorio, Silv., Castrop., Bonac., Sa, Conc., Ronc., ed altri col p. Suarez, il quale riferisce l'autorità di s. Ambrogio, che attestava a' suoi tempi darsi la comunione circa la fine del giorno. Non si permette però il dar la comunione quando è già entrata la notte, o nell'estrema parte del giorno, se non vi fosse qualche causa speciale; come dicono Suarez, Castrop., Coninch., Sa, Tamb., ec. Ma non mai si permette, fuorché per viatico, dispensar l'eucaristia intempesta nocte, come parlano Bonac. ed I Salmaticesi, cioè dopo che sono passate molte ore della notte. Nella messa di natale, che si dice a mezza notte, neppur 'è lecito dar la comunione, secondo più decreti della s. c. E così neppure nel giorno del venerdì santo. Nel giorno nondimeno di sabbato santo non v'è proibizione di ciò; trovo solamente, che un certo autore (Macro in vocabul. eccles.)dice, che nella messa di sabbato santo in tanto si lascia l'antifona del communio, perché anticamente in tal giorno non si dispensava l'eucaristia; ma il p. Merati con Grangolas, Morette, ed altri, prova da un ordine romano l'opposto, cioè che anticamente nella messa del sabbato santo tutti si comunicavano grandi e piccoli, leggendosi nel detto ordine, omnes communicent; e soggiunge con Gavanto e Durando, che in tanto oggi nella messa si ommettono il communio e 'l postcommunio, in quanto sono stati in loro luogo surrogati i vespri. Dal che si conclude, non esservi fondamento alcuno, per cui debba dirsi proibita la comunione in tal giorno; ed in quanto alla consuetudine, parlando del nostro regno, è certo, che in più chiese, così del regno, come della città, e specialmente nella cattedrale di Napoli, suol dispensarsi la comunione al popolo, dopo che si è celebrata la messa solenne5.

18. Si noti per 6., che se 'l sacerdote s'accorge, dopo aver presa l'abluzione, che sieno rimaste alcune reliquie consagrate, dice la rubrica6 così: Eas sumat sive parvae sint, siva magnae, quia ad idem sacrificium spectant. Ed ancorché il sacerdote sia giunto in sagrestia quando ancora è vestito delle sagre vesti, ben può prendere le suddette reliquie,


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come dicono Gobato, Granado; Diana, ec., a' quali consente Benedetto XIV. nella sua opera de sacrific. missae1; il quale soggiunge, che se poi il sacerdote già si è svestito, allora o dee riporre le reliquie nel tabernacolo, se vi è, o dee riserbarle per l'altra messa che vi fosse nella stessa mattina; altrimenti anche dee sumerle. E così anche dicono comunemente Suarez, Lugo, Gaet., Navarr., Vasq., Silvio, Bonac., Croix, ec. (contro Tambur.), che debbono conservarsi, se si può senza pericolo d'irriverenza, le reliquie, che fossero rimaste d'altra messa, mentre quelle non s'appartengono allo stesso sacrificio; poiché la rubrica non permette di sumere altre reliquie che quelle sole, che ad idem sacrificium spectant2. Se poi fosse restata una particola intiera, dice la rubrica nel luogo citato num. 3., che dee riporsi nel tabernacolo, o almeno riserbarsi a farla sumere dal seguente celebrante (s'intende, quando il primo già ha presa l'abluzione); e se non v'è l'altra messa, si conservi nello stesso calice; e se per l'ultimo non v'è modo di conservarla con decenza, la può sumere lo stesso sacerdote. In oltre le particole che si trovano fuori del corporale, in dubbio se sieno consagrate o no, dicono Bonac., Henriq. e Gobato, che debbono sumersi dopo l'abluzione, e meglio (dico) sarebbe colla stessa abluzione. In oltre se mai accadesse, che portando il viatico restasse qualche reliquia nella patena, o nella pisside, dicono Castr., Tambur. e Burghaber, che può allora sumerla il sacerdote, s'è vestito delle sagre vesti; o pure (come dicono i medesimi aa. con Lugo e Marc.) può darsi subito allo stesso infermo, perché moralmente quella si reputa una sola comunione, e questa asserisce Lugo essere la pratica, cioè che dopo la comunione s'infonde l'acqua nella pisside, e si l'abluzione all'infermo3. Quando poi debba e possa darsi il viatico, si osservi quel che si dirà dal seguente n. 19. e dal n. 46.




4 Sess. 23. can. 1.



5 Lib. 6. n. 230. et 248.



6 N. 240.



7 N. 234.



1 Lib. 6. n. 237.



2 N. 234.



3 N. 237. Qu. 2.



4 Ib. Qu. 3.



5 N. 238.



1 Lib. 6. n; 241. v. Ministrare.



2 N. 242.



3 N. 243.



4 Act. Mediol. p. 4. n. 51.



5 Lib. 6. n. 244. v. 6. Non licet.



6 N. 243. v. 4. Eucharistia.



7 N. 244.



8 N. 245. v. Peccat I.



9 Ibid.



10 N. 235.



1 Lib. 6. n. 246. et 247.



2 Sess. 21. cap. 6.



3 N. 249. dub. 2.



4 De sac. missae l. 3. c. 18. n. 10. 11. et 12.



5 Lib. 6. n. 252.



6 Tit. 6. n. 2.



1 Lib. 3. c. 17. n. 5. et 6.



2 Lib. 6. n. 251.



3 Ibid. v. Hic autem.






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