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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto IV. Del sagrificio della messa.

59. Si rimette a quel che si è detto nell'Esame degli ordinandi. È lecito ricever lo stipendio anche a' ricchi.

60. Chi riceve per una messa più stipendi.

61. Quale si stima il giusto stipendio.

62. Può esigersi maggior della tassa, ma può proibirsi il minore. Chi si contenta del minore se possa diminuir le messe.

63. Chi lascia di dire la messa promessa per picciolo stipendio.

64. Chi conviene dello stipendio.

65. Chi ne ritiene parte, o pure fa celebrare da un sacerdote di minor probità e a chi debba restituirsi la parte ritenuta.

66. Se la limosina è data pingue per riguardo speciale della persona.

67. De' cappellani.

68. degli amministratori di chiese.

69. Se il celebrante rimette la parte ritenuta; e se l'esecutore testamentario ecc.

70. Chi raccoglie le limosine ecc.

71. Chi permuta le messe.

72. Per chi debbano applicare i curati.

73. Per chi gli altri beneficiati, ed i cappellani delle monache ecc. E se possano qualche volta applicare ad altri o astenersi. Se stanno infermi. Della messa conventuale.

74. Della prescrizione delle messe.

75. Se 'l cappellano possa mutar la chiesa, l'altare ecc. Se non celebra nell'altare privilegiato. Se celebra per mezzo d'altri.

76. Della riduzione.

77. Mancando le rendite, se può il vescovo diminuir le messe.

78. Se può farlo il cappellano. Delle messe gregoriane.

79. Se il religioso può applicare contra la volontà del prelato.

80. Se basta l'applicazione abituale.

81. Dell'applicazione in confuso.

82. Della condizionata.

83. Se nel giorno de' morti ecc. Dell'altare privilegiato.

84. 85. e 86. Pecca gravemente chi celebra con fretta.

87. Delle risoluzioni della s. c. de' riti.

88. Catalogo de' decreti della s. c.

59. Dell'eucaristia come sagrificio se n'è parlato bastantemente nell'Esame degli ordin. al n. 142. Solamente noteremo qui più diffusamente alcune cose speciali circa lo stipendio, e circa l'applicazione della messa. E per prima circa lo stipendio, che 'l ricevere lo stipendio nel celebrar le messe sia lecito, da niuno si dubita; mentre, come dice san Tommaso4, Sacerdos non accipit pecuniam quasi pretium consecrationis, sed quasi stipendium suae sustentationis. E perché anche i ricchi son degni di mercede, quando pongono qualche opera degna di prezzo, perciò anche i sacerdoti non poveri lecitamente possono esigere lo stipendio, come comunemente (contro Gaetan. e Silvest.) insegnano Soto, Gersone, Suar., Tournely,


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Concina ed altri1. Che poi non sia simonia dir la messa principalmente per lucrare lo stipendio, ne parlammo al capo IV. n. 45., e dicemmo che no, per la stessa ragione di san Tommaso di sopra riferita, perché tale stipendio non si riceve come paga della cosa spirituale, ma come sostentamento della persona che impiega l'opera sua corporale nel celebrar la messa.

60. Si notino per 1. le due proposizioni dannate da Alessandro VII. La prima n. 8. dicea: Duplicatum stipendium potest sacerdos pro eadem missa licite accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet celebranti correspondentem; idque post decretum Urbani VIII. E la ragione si è di questa prima condanna, perché l'applicazione del frutto specialissimo è molto incerta, poiché, sebbene molti dd. l'ammettano, molti nondimeno, come Laym., Lugo, Suar., Vasq., Tamb. ecc., la negano. La seconda proposizione dannata n. 10. dicea: Non est contra iustitiam pro pluribus sacrificiis stipendium accipere, et sacrificium unum offerre; neque etiam est contra fidelitatem, etiamsi promittam cum iuramento danti stipendium, quod pro nullo alio offeram. E la ragione della condanna di questa seconda è, perché, sebbene è più probabile la sentenza di Gonet, Habert., Petrocor., Pignatel., Tournely, Conc., Cano, Salm. ecc., e per essi è anche s. Tommaso2, che la messa sia di valore infinito così intensivamente, come estensivamente perché il sagrificio dell'altare è lo stesso che quello della croce, il quale fu già di valore infinito; pure perché è finita la capacità dell'uomo per cui si offerisce, ciascuno secondo la sua capacità ne riceve il frutto. Ma ciò non ostante anch'è probabile la sentenza contraria di s. Bon., Scoto, Palud., Ronc., Soto ecc., i quali dicono, che la messa ha valore così intensivamente, come estensivamente finito; di modo che quando è applicato a molti, meno giova a ciascuno, che quando ad uno solo si applica3.

61. Si noti per 2., che la tassa del giusto stipendio della messa non dee computarsi quanto è il vitto d'un giorno, come dicono Gaetano e Soto, mentre il sacerdote in dir la messa non vi impiega se non piccola parte del giorno: ma è quello che viene determinato o dal sinodo, o dalla consuetudine, o dal vescovo del luogo, come dicono comunemente Suar., Busemb., Conc., Tamb. ecc.; e così ha dichiarato la s. c.4. Ed a questa tassa debbono stare anche i regolari, come ancora dicono comunemente Vasq., Mol., Concina e Viva, con un'altra dichiarazione della s. c.5. Per lo che rettamente dice Roncaglia, che se 'l testatore lascia messe da celebrare, senza tassar la limosina, debbono quelle soddisfarsi secondo la tassa comune, o tassarvi dal vescovo secondo l'uso del luogo, come anche ha dichiarato la sacra congr.; avendosi per altro riguardo alla ricchezza, o pure alla tenuità dell'eredità6.

62. Si noti per 3. che quantunque i sacerdoti non possano esigere lo stipendio maggiore della tassa, nulladimanco non proibisce la consuetudine, né può proibire il vescovo di riceverlo maggiore, se spontaneamente viene loro offerto, come rettamente dicono Lessio, Lugo, Suarez, Bonac. ecc., con un decreto della s. c.7. All'incontro ben può il vescovo proibire, che non si riceva stipendio minore del giusto prezzo, almeno infimo, qual'è nelle nostre parti il valore d'un carlino o sia d'un giulio, come dichiarò la s. c. del concilio, e come insegnano più probabilmente Suarez, Bonacina, Roncaglia, ed il cardinale Lambertini8, contro Soto e Navarro, i quali citano s. Tommaso per essi9. E nel caso che il vescovo ciò proibisse, sono obbligati i sudditi ad ubbidire, ancorché l'opinione di Soto fosse probabile, poiché in dubbio se il superiore ecceda o non nella sua podestà, il suddito è tenuto ad


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ubbidire1; si osservi ciò che si disse al capo XIII. num. 17.; nel caso nonperò che il sacerdote avesse accettato quel tenue stipendio minore del giusto (checché si dicano alcuni autori), non può egli diminuire il numero delle messe, né già applicare una messa per due persone, che avessero dato mezzo stipendio per ciascheduna, come decretò Innoc. XII. nella sua bolla Nuper, confermata dal decreto della s. c. emanato per ordine di Urbano VIII. Vedasi il decreto al n. 88. decr. II. notato in fine di questo capo. Ciò nondimeno s'intende quando il sacerdote accetta di celebrare un certo numero di messe per un tale stipendio, ma non già quando non avvertisse alla tenuità della limosina, come avvertono Laym., Barbosa, Roncaglia, Tournely, ecc. Il sacerdote poi, il quale promette all'erede di subito dir le messe per lo testatore, avendogli credito per lo stipendio, egli è ben tenuto a celebrare prima del pagamento; Salm., Tapia, Villal. ec.2.

63. Ma resta qui in dubbio, se chi promette una messa per un picciolo stipendio, pecchi poi gravemente non dicendola. Lo negano Castrop., Sporer, Salmat. ec., per riguardo dello stipendio, che non è materia grave. Ma più probabilmente l'affermano La-Croix, Holzm., Roncaglia ecc., perché in ciò non tanto si attende al valore dello stipendio, quanto alla gravità del danno che si reca al prossimo, con privarlo contra la giustizia (per ragion del patto convenuto) del frutto della messa. Altrimenti poi dicono questi autori con Suarez, Sanchez ec., se la messa è stata promessa gratis, per la sentenza ch'è probabile, come si disse al capo X. n. 127., che le semplici promesse non portano obbligo grave3.

64. Si noti per 4. esser ben lecito al sacerdote far il patto per lo stipendio delle messe, quando quello è giusto secondo la tassa o la consuetudine; così comunemente Lessio, Sanchez, Laym., Castrop., Soto, Ronc., Salm. (contra il p. Concina, perché sebbene, secondo si è detto, lo stipendio non si dee per giustizia come prezzo della messa, si deve nondimeno per giustizia come sostentamento del sacerdote, e perciò ben può dedursi in patto. Né osta il c. fin. De pactis, dove par che si vietino tutti i patti circa le cose spirituali, perché ciò s'intende (come ben risponde Roncagl.) de' soli patti illeciti, dicendosi ivi: Nam pactum turpe, vel rei turpis nullam obligationem inducit. Ed in verità questi soli patti si riprovano dal tridentino4 circa le limosine delle messe, mentre ivi si ordina, che i vescovi proibiscano importunas atque illiberales eleemosynarum exactiones; si dice illiberales, cioè quelle che non sono date spontaneamente, ma per l'importunità di chi le esige5.

65. Si noti per 5. che se taluno riceve la limosina della messa non può darla a celebrare ad altri con ritenere parte dello stipendio. Ciò fu stabilito con un decreto della s. c. del concilio approvato da Urbano VIII., e confermato da Innoc. XII. (si legga il decreto nel catalogo in fine di questo capo al n. 88. decr. III.).Indi fu dannata da Alessandro VII. la propos. 9. la quale diceva: Post decretum Urbani potest sacerdos, cui missae celebrandae traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta. E ciò diceano questi autori, col falso supposto che 'l decreto d'Urbano non fosse stato accettato. Ultimamente poi Bened. XIV. a' 30. di giugno 1741. nella sua bolla Quanta cura, impose la sospensione ipso facto riserbata al papa per i chierici, e la scomunica papale per i laici che ciò facessero. Dicean poi molti dottori, che il sacerdote che fa ciò, sebbene pecchi, non è però tenuto alla restituzione della parte che si ritiene; così Suarez, Navarr., Vasq., Bonac. ec.; e Viva dice, non essere tale opinione priva di probabilità, mentre chi riceve lo stipendio già n'acquista il dominio, ed all'incontro già per altri


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soddisfa alla messa. Ma questa opinione, dopo la suddetta proposizione dannata, par che non possa più sostenersi; e perciò dopo la detta condanna comunemente dicono Vidal., Coreglia, Croix, Sporer, Holzm., Conc., Tournely, e Mazzotta, che il sacerdote è obbligato alla restituzione; perché quantunque egli acquisti il dominio della limosina, nondimeno l'acquista secondo la volontà di coloro che la danno; e chi la limosina, non solo vuole la messa, ma vuole anche che si celebri con tale stipendio, poiché il maggiore stipendio fa, ch'egli percepisca maggior frutto dalla messa; or questa intenzione entra nella sostanza del contratto; onde il sacerdote, se ritiene parte dello stipendio, ingiustamente lo ritiene contra la volontà del divoto1. In oltre è bene avvertire quel che dicono La-Croix, Pasqual., Concina e Viva, che se taluno una limosina pingue al sacerdote, perché lo stima di singolar pietà, il sacerdote non può dare a celebrar la messa ad alcun altro che non sia stimato di simil probità, ancorché gli desse tutto lo stipendio. Dicono non però La-Croix e Concina, che ciò non dee condannarsi di colpa grave, se non quando si giudicasse, che al divoto ciò gravemente dispiacerebbe2. A chi poi debbasi far la restituzione della parte ritenuta dello stipendio pingue; La-Croix e Pasqualigo dicono potersi fare così al divoto che l'ha dato, come al celebrante. Ma più probabilmente dicono Sporer, Holzm. e Tournely, doversi fare al celebrante, perché trasferendosi ad esso il peso della celebrazione, si trasferisce ancora il ius all'intiero stipendio, secondo la volontà del divoto3.

66. Quando dunque si riceve la limosina per la messa, deve quella intieramente darsi a chi la celebra. Ma si eccettua per 1. se quello stipendio maggiore si desse a taluno, non solo per riguardo della messa, ma ancora d'amicizia, o di parentela, di gratitudine, o di povertà, e di simili cause. E non è necessario che 'l divoto ciò esprima, ma basta che moralmente consti dalle circostanze, come dicono comunemente Passer., Mendo, Roncaglia, Dicast., Viva, ed altri4.

67. Si eccettuano per 2. i cappellani beneficiati, i quali ben possono commettere ad altri la celebrazione delle messe del beneficio, dando solamente lo stipendio ordinario; così comunemente i dd., e ciò fa anche approvato dal medesimo Innoc. XII. nella citata bolla Nuper5. E questo ancora corre per i cappellani amovibili, come dicono Lugo, Ronc., Holzm., ed altri; e così fu dichiarato anche dalla s. c. del concilio: vedi nel catalogo de' decreti al n. 88. decr. IV. Lo stesso dicono Viva, La-Croix, Gobato ec., correre per que' sacerdoti, a' quali è commessa la celebrazione d'una messa perpetua. E lo stesso dicono Roncaglia, Passer., Tambur., Riccio ed altri del sacerdote, il quale dee celebrare per qualche legato pingue, che gli è stato lasciato, un numero di messe per tutta la sua vita. La ragione è, perché tutti i decreti contrari parlano solamente delle messe manuali6.

68. Avvertasi non però, che la suddetta eccezione che vale per li cappellani, non vale per gli amministratori di chiese, poiché questi niente possono ritenersi degli stipendi delle messe; e neppure per la spesa della celebrazione, se non quando la chiesa non avesse rendite sufficienti7. Si osservi in fine il decreto su ciò della s. c. confermato da Innoc. XII. al n. 188. decr. V. E qui s'avverta di passaggio, che il suddetto Innoc. XII. nella bolla Nuper del 1697. ordinò a tutti i ministri di chiese, che tenessero esposta la tabella delle messe così perpetue, come temporali8.

69. Alcuni dottori eccettuano ancora il caso in cui il sacerdote, al quale si commette la celebrazione affatto spontaneamente


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rilasciasse parte dello stipendio; così Tournely, Roncaglia, Viva ec. Ma quest'opinione non può più sostenersi dopo la bolla riferita di Benedetto XIV., dove il medesimo ha dichiarato, che il sacerdote, il quale ha ricevuto l'elemosina pingue, non può ritenersene parte, ancorché il celebrante vi acconsentisse, e sapesse che lo stipendio dato è stato maggiore: Non posse (son parole del pontefice) alteri stipendium minoris pretii erogari, etsi eidem sacerdoti celebranti se maioris pretii eleemosynam accepisse indicasset1. E così neppur è probabile l'opinione di Tamburino, il quale dice, che l'esecutore del testamento, se facesse dir le messe lasciate dal testatore in qualche luogo dov'è minore la tassa, potrebbe ritenersi quel che supera, perché quello allora è frutto della sua industria. Ma ciò comunemente vien anche riprovato dagli altri, da Viva, Diana, Renzi, Roncaglia, Concina ecc., perché l'esecutore non ha alcun titolo di ritenersi quel prezzo superante mentre egli non ha mai acquistato il dominio dello stipendio2.

70. Si dimanda per 1. se 'l sacerdote che raccoglie le limosine per le messe possa ritenersi qualche cosa per la sua fatica. Lo nega il p. Concina, per quel che si dice nella bolla di Benedetto, dove si condanna qui stipendia maioris pretii colligens missas, retenta sibi parte, celebrari fecerit. Nulladimeno non improbabilmente l'afferma il p. Viva, semprecché quella mercede corrisponde alla fatica, e le messe non sieno date propriamente a celebrarsi da lui, mentre questa mercede è giusta, ed è secondo la volontà degli stessi divoti. Né osta quel che si dice nella suddetta bolla, perché ciò s'intende proibito quando alcuno a posta andasse raccogliendo le limosine per ricavarne da quelle il turpe lucro di prender le messe a maggior prezzo, e poi darle a minore; ma non quando gli fosse stato assegnato per ufficio il raccoglier le messe3.

71. Si dimanda per 2. se 'l sacerdote che oggi riceve la limosina pingue acciocché oggi celebri, possa dare a dir la messa ad un altro promettendo di celebrar nel domani per quest'altro, che per la sua messa del domani ne riceve la limosina ordinaria. L'affermano La-Croix e Mazzotta, perché ciò (come dicono) non è ritenere parte del prezzo, ma solo è permutare le messe ed i giorni. Ma in ciò io aderisco al p. Conc. che non l'ammette, mentre par che non possa scusarsi un tal cambio dalla specie d'un turpe lucro; nondimeno giustamente egli non ardisce; e così neppure aderisco io di condannarlo di peccato grave, specialmente se vi è la casa di povertà che scusi4.

72. Si noti poi per 6. parlando de' beneficiati, per chi sieno essi tenuti ad applicare le messe. Circa i parrochi, prima vi erano molte e diverse sentenze; ma oggidì sta determinato da Benedetto XIV. nella sua bolla Cum semper, data a' 29. d'agosto 1741., che il parroco è obbligato ad applicar la messa per lo popolo in tutte le domeniche e giorni festivi (s'intende anche in quelli, ne' quali ha dispensato il papa dalle opere servili); e ciò quantunque non avesse la congrua sostentazione. Dichiarò all'incontro che se la parrocchia avesse rendite abbondanti, non è tenuto (come voleano altri) ad applicare più spesso la messa5; si osservi ciò che si disse al capo VII. n. 29.

73. Parlando poi degli altri beneficiati non curati, questi, semprecché nella fondazione del beneficio non si esprime, ch'essi non sian tenuti ad applicare per lo fondatore, sono obbligati a celebrare per lui come sta dichiarato dalla s. c. del concilio6. E lo stesso corre per li cappellani delle confraternite, e delle monache, i quali celebrano, acciocché i confratelli o le monache sentano la messa; questi anche per costoro son tenuti ad applicare il sacrificio: vedi il decreto al n. 188. infra al n. V. Nulladimeno Lezana, Homob., Filib.,


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Diana, Stefano, Salmatic. ed altri comunissimamente concedono al cappellano il poter quattro o sei volte l'anno celebrare per l'anima sua, o d'alcun suo parente molto stretto, o amico carissimo, o benefattore; perché in ciò si presume anche il consenso del fondatore; purché non ne riceva stipendio, come bene avvertono Bonac., Gobato, Holzm., Pasqual., Elbel, Diana, Salm., ed altri comunemente; perché ciò sarebbe contro la mente del fondatore. Di più dicono Suarez, Azorio, Bonac., Silvest., Salmat., Busemb. ec., che può il cappellano per causa di riverenza lasciar di celebrare una volta la settimana, come si ricava dal cap. Significatum de praebend., dove si dice, che i cappellani son tenuti a celebrare ogni giorno, salva honestate et debita devotione. Ciò non però dicono Lugo e i Salmaticesi con altri comunemente, che non s'intende, quando l'obbligo si dirige alla celebrazione in qualche chiesa, v. gr. se dice il fondatore, Voglio che nella tal chiesa si celebri una messa quotidiana; ma s'intende solo quando si dirige l'obbligo al sacerdote; e s'intende ancora, come dicono Gobato, Tambur., e Roncaglia, quando non costa della contraria volontà del fondatore; perché se nella fondazione si esprimesse, che ogni giorno si celebri la messa dal cappellano, o da altri, allora ben dice Roncaglia, che in niun giorno può lasciarsi la messa, e ne adduce una dichiarazione della s. c.1. Se poi il cappellano stesse infermo, quando l'infermità è breve, comunemente dicono Lugo, Lezana, Riccio, Diana, Busemb., Salmat. ec., che non ha obbligo di far celebrare da altri, purché il fondatore non abbia voluto, che la messa non manchi mai in qualche luogo, come di sopra si è detto. Quale sia poi l'infermità breve, alcuni troppo rigidamente han detto, esser quella che non dura più di dieci giorni. Altri più comunemente la stendono sino a quindici giorni, come Bonac., Anacl., Diana ed Elbel; e di ciò vi è anche una dichiarazione della s. c. del concilio appresso Pittone. Altri la stendono ad un mese, come Laym., Hurtado e i Salm. ed in ciò convenne anche il concilio VII. di Milano, tit. de missis, dove si disse: Si capellanus saltem per annum celebravit in aliquo loco, si etiam per mensem aegrotet, adhuc integram eleemosynam iudicio episcopi accipere potest. E finalmente Lugo, Navarr., Filliuc., Dicast., Naldo, Leand., la stendono sino a due mesi, e vi aderisce il p. Concina, e la dicono probabile Castropal., Dicast., e Busemb.2. Si noti qui di passaggio, che la messa conventuale che ogni giorno si dice dal clero, dee applicarsi per li benefattori in genere di ciascuna chiesa come ha ordinato Benedetto XIV.3.

74. Dicono poi molti dottori come Laym., Navarr., Tambur., Pasqual. e Gobato, il quale ne adduce anche una decisione della rota romana, che ben possa darsi la prescrizione così circa il numero delle messe, come circa le altre condizioni apposte nella fondazione; e dicono, che basta lo spazio di 20. o 30. o al più 40. anni. Ma secondo la più vera sentenza tale prescrizione non s'ammette, mentre nel trident.4, si proibisce il potersi derogare a tutti i pesi ingiunti così nelle fondazioni, come in ogni altra pia disposizione o sia collazione de' beneficii; e Pio IV. nella bolla, con cui confermò il concilio, dichiarò irrito quanto si fosse fatto in futuro contro di quello; e come dice La-Croix con altri comunissimamente la clausula del decreto irritante lega anche gl'ignoranti, e nelle cause beneficiali contamina il titolo e 'l possesso. Almeno diciamo che in pratica la prima sentenza difficilmente può esser probabile, mentre difficilmente ne' beneficiati può presumersi la buona fede presumendosi più presto ch'essi sappiano le leggi del benefizio5.

75. Pecca dunque il cappellano, se non celebra tutte le messe ordinate dal fondatore; o se manca di celebrare nella chiesa, o nell'altare, o nell'ora destinata, come dicono comunemente Castrop.,


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Lugo, Azorio, Navar., Tournely, Salmatic. ec.; e pecca mortalmente (come dicono), se in ciò manca spesso, e senza causa, o senza dispensa. Si è detto per 1. spesso, perché non peccherà gravemente, se lo farà di rado, v. gr. una o due volte il mese, e tanto meno se muterà solamente l'altare. Si è detto per 2. senza causa, perché può esservi causa che affatto scusi, come se la chiesa stia in fabbrica, se l'altare sia dissagrato ec. Si è detto per 3. senza dispensa, poiché (siccome dicono molti dd.) il vescovo ben può dispensare che si celebri in altro luogo per causa di studio, d'infermità, di negozio, o di troppa molestia di andare alla chiesa, o per utile della medesima chiesa, o per altra simile causa ragionevole, come dicono comunemente Castr., Conc., Barbosa, Ronc., Passer., Henriq., Busemb., Croix, Salmat., Tambur., Mazzotta ec. La ragione che n'assegnano è, perché con tale dispensa si ommette la volontà del fondatore solamente in cose accidentali, e si compensa col bene maggiore, per causa di cui si fa la dispensa; tanto più che 'l tridentino1 concede a' vescovi il poter in certi casi particolari commutare le ultime volontà; si veda al capo XX. de' privilegi n. 62. Nondimeno avvertono La-Croix e Pasqual. che non può dispensare il vescovo, se 'l testatore in designare la chiesa e l'ora, avesse avuto speciale riguardo al comodo del popolo2. Del resto dee avvertirsi, che vi sono più decreti della s. congregazione del concilio presso il p. Ferrari3, in cui dicesi che sempre per detta dispensa dee ricorrersi alla sede apostolica. Se poi il sacerdote dovesse celebrare nell'altare privilegiato, e celebrasse altrove, dice Roncaglia che sarebbe tenuto alla restituzione, se la limosina fosse pingue; ma non già se fosse ordinaria; e neppure se altrove guadagnasse l'indulgenza plenaria applicabile pei defunti, come dicono lo stesso Roncaglia, Anacl., Sporer, Elbel, ec. Avvertono qui nonperò Azor., Bonac., Navar., Diana, Salm. ec., che non soddisfa chi celebra in altro altare non privilegiato con applicare l'indulgenza de' calcoli, o medaglie benedette, perché queste indulgenze non sono così certe, come quelle degli altari4. Pecca ancora il cappellano, se non celebra per se stesso, quando così sta specialmente espresso nella fondazione: altrimenti sempre può celebrare per altri, come rettamente dicono i Salmat., Dicast., Diana con Campanile, e di ciò vi è una decis. della rota, e vi sono più dichiarazioni della s. c.5.

76. Si noti per 7. che la riduzione, o la moderazione, o commutazione de' pesi delle messe imposte nella fondazione, oggidì sta proibita a' vescovi, secondo il decreto della s. c. del concilio fatto per ordine di Urbano VIII. e confermato da Innoc. XII. Vedi nel catalogo de' decreti num. 88. decr. VIII. E la facoltà data dal tridentino6, come si spiega nel suddetto decreto (checché si dicano i Salmaticesi), fu solamente per ridurre le messe non imposte nella fondazione, o lasciate prima del concilio. Sicché oggi la riduzione sta riserbata alla sola sede apostolica, la quale suole ammetterla per giuste cause, v. gr. per la scarsezza de' sacerdoti, per la tenuità dello stipendio, per la mancanza delle rendite, per la fabbrica della chiesa, o del monastero, o per altre necessità7.

77. Ma qui si dimanda per 1. se possa il vescovo diminuire il numero delle messe, quando per la tenuità della rendita non si trova chi voglia dir le messe. L'affermano Pasqual., Tambur., e La-Croix. Ma lo nega il p. Concina per più decreti della s. c., da' quali si vieta a' vescovi così il ridurre, come il moderare in alcun modo i pesi delle messe. Ciò non ostante, dice Fagnano con Felino, che questo deve intendersi quando nel principio della fondazione poteano già adempirsi i suddetti pesi colle rendite che v'erano; ma nel caso


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che a principio le rendite bastavano; ma se dopo sono talmente diminuite, che affatto non bastano, allora dice che non pare tolta a' vescovi la facoltà di moderare o commutare le messe, concessa loro de iure communi dal c. Nos quidem de testam.1. E lo stesso dice Pasqualigo de' pesi degli offici, di preci, di limosine annesse agli anniversari, dicendo che la proibizione parla della sola riduzione delle messe2.

78. Si dimanda per 2. Se mancando le rendite, possa lo stesso cappellano diminuire il numero delle messe. Quando le rendite mancano in tutto, e senza sua colpa, è certo, che 'l cappellano non è obbligato a celebrarle, secondo la sentenza comune, e più decreti della s. c.3. Se poi le rendite mancano in parte, Escobar anche tiene per certo, che può il cappellano diminuir le messe, quando il testatore ha determinata la limosina, v. gr. due giuli per messa, perché allora siccome dovrebbe accrescersi il numero delle messe avanzando le rendite, così dee diminuirsi se le rendite mancano. Il maggior dubbio è, se 'l cappellano possa diminuir le messe, quando il testatore ne ha designato il numero, e poi sono mancate le rendite sino a mancare anche lo stipendio ordinario. Lo negano Tambur., Diana, Castrop., Salmatic., Mazzotta ec., così per lo decreto di Urbano sopra riferito, come per un altro decreto che si legge appresso La-Croix; dove si dice, che anche in tal caso dee ricorrersi alla sede apostolica, quantunque legatum sit ita tenue (sono le parole del decreto), ut non sit qui velit onus illi iniunctum subire. Ma con tutto ciò il concedono Busemb., Francesco de Lugo, Esc., Bord., Pasqual. ed altri, appresso Ronc. il quale lo stima probabile dicendo, ciò essere secondo la mente del testatore, il quale non si presume ch'abbia voluto obbligare il cappellano a celebrare per uno stipendio minore del giusto. Ma per evitare ogni pericolo d'allucinazione, avverte Roncaglia generalmente parlando, che si ricorra al giudizio del vescovo (che necessariamente in questo caso richieggono Croix e Tournely), o almeno d'altro uomo savio. Rispondono poi Roncaglia e Pasqualigo ai decreti che si oppongono, che questa non sarebbe riduzione e moderazione stabile, riserbata già alla s. sede, ma solamente una cessazione dell'obbligo secondo la mancanza delle rendite, poiché i decreti parlano giusta la mente del tridentino4, dove non si parla delle rendite mancate, ma delle sole limosine dal principio assegnate per le messe, che per la tenuità dello stipendio non si trovano facilmente a celebrarsi. Checché sia nonperò di questa opinione, ben avverte Tamburrino, che se 'l cappellano per lo passato avesse ricevuto stipendio maggiore dell'ordinario, è tenuto poi a compensare, quand'è minore, con celebrare lo stesso numero di messe, essendo giusto che soffra l'incomodo chi ha goduto del comodo5. Avvertasi qui per ultimo su questa materia dello stipendio, essere proibite le 30. messe gregoriane dalla s. c. come ripiene di cose non convenienti6.

79. Diciamo ora in secondo luogo qualche cosa dell'applicazione della messa. L'applicare il frutto della messa spetta al solo sacerdote; ond'è che se un religioso applica la messa contro la volontà del superiore, illecitamente, ma validamente l'applica, come rettamente insegnano Suarez, Vasquez, Laym., Lugo (il quale asserisce che l'opinione contraria comunemente è ributtata), Tournely, Anacl., Salmatic., Spor. ec., contro Scoto e Gavanto; perché il suddito in quanto alla podestà dell'ordine, della quale allora s'avvale, non è soggetto alla volontà del prelato7.

80. L'applicazione poi si dee fare prima della celebrazione, o almeno prima della consagrazione. Ma si dimanda per 1. se basta l'applicazione abituale, cioè fatta un tempo e non più ritrattata. Lo


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negano Vasquez, Abelly, ed Isamberto, i quali dicono che siccome si richiede l'intenzione attuale, o almeno virtuale a consegrare il sagramento, così vi bisogna ancora l'applicazione del frutto. Ma la comune e vera sentenza con Suarez, Bonac., Lugo, Tournely, Mazzotta, Sporer, Busemb., ecc. (e lo stesso dice il p. Concina in sostanza), insegna che basta l'applicazione abituale, non avendo l'applicazione della messa altra ragione che d'una donazione verbale, che fatta una volta siegue ad esser valida, finché espressamente non è rivocata. Si risponde poi alla ragione opposta, che in tanto nel formare i sagramenti vi bisogna l'intenzione attuale o virtuale, in quanto l'intenzione del ministro costituisce il sagramento; ma nell'applicazione della messa non è, che l'intenzione del celebrante costituisca il frutto, mentre anche senza la di lui intenzione la messa da sé produce il frutto, e perciò basta l'applicazione un tempo fatta, per cui sia stato già donato ad alcuno il frutto1.

81. Si domanda per 2. se quando il sacerdote riceve lo stipendio da dieci persone per dieci messe, soddisfa applicando in confuso per coloro le prime dieci messe che dice. Assolutamente l'affermano Silvio e Concina. Ma meglio distinguono Bonac., Roncaglia, Aversa, Tambur., Henno ed altri, e dicono così: Se s'applica ciascuna messa indeterminatamente per ciascuna persona, non pare che si soddisfi, perché a soddisfare si ricerca l'intenzione di applicare il frutto alla persona determinata, acciocché quello le giovi. Altrimenti poi, se 'l sacerdote applica ciascuna messa per tutte quelle dieci persone, applicando ad ognuna di loro la decima parte di ciascuna messa, essendo certo, che il frutto del sacrificio è divisibile; onde con tale applicazione già si rende a ciascuna persona ciò che l'è dovuto, mentre ciascuna ricevendo in ogni messa la decima parte, già nella decima messa viene a ricevere tutto il frutto che le spetta2.

82. Si dimanda per 3. Se vale l'applicazione condizionata. Si risponde. Se la condizione è di un fatto preterito, è ben valida, ma non già se fosse di un fatto futuro, che non è noto se non a Dio. Dicono nonperò Castrop. e Lugo, che se uno applicasse la messa per lo primo che darà la limosina, una tale applicazione sarebbe certamente illecita, per la proibizione di Clemente VIII. promulgata da Paolo V., ma ben sarebbe valida. Nondimeno più probabilmente tiene La-Croix, che sarebbe anche invalida, almeno perché spesso potrebbe accadere, che la messa si dicesse per quella causa che ancora non esiste, v. gr. se colui vorrà la messa per esser liberato da qualche infermità, o calunnia, dicendosi la messa antecedentemente, il divoto non riceverebbe il frutto che desidera; mentre la causa non ancora esisterebbe quando si dice la messa, ed all'incontro il frutto della messa non può restar sospeso. Se nonperò un sacerdote prevedesse, che gli saranno richieste appresso le messe per qualche defunto, ben può anticiparne la celebrazione, come rettamente dicono Vasquez, Tournely, Aversa, ec.3.

83. È bene qui avvertire alcune altre cose circa l'applicazione delle messe. Si noti per 1. che nel giorno de' morti non vi è obbligo di applicare la messa per li defunti in generale, come ha dichiarato la s. c.; vedasi il decreto in fine di questo capo al num. 88. dec. IX. E supposto che 'l sacerdote può applicare la messa per chi vuole, con ragione dice Tournely, che giustamente può esigerne la limosina4. Si noti per 2., che nell'altare privilegiato non si guadagna l'indulgenza, se non si celebra la messa di requiem, quando corre l'officio semidoppio, ancorché nella chiesa si celebrasse qualche solennità. Ma ne' giorni in cui non può dirsi la messa de' morti, basta per guadagnar l'indulgenza il dire quella che corre, come sta dichiarato da molti decreti della s. c.5. Si noti per 3. che 'l


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tempo del privilegio, quando non è perpetuo, comincia a correre, non dal giorno della pubblicazione, ma della concessione1. Si noti per 4., che quando nel privilegio dell'altare vi è la clausola (solita per altro ad apporsi) purché nella chiesa si dicano 5. o 7. messe, se le dette messe non si celebrano, non si guadagna l'indulgenza, come fu dichiarato dalla s. c. del concilio in un decreto approvato da Innocenzo XI.; dichiarò all'incontro la stessa s. c., che per quel tempo in cui i sacerdoti stanno assenti dalla chiesa, l'indulgenza si sospende, ma non si perde, e se stanno infermi, ben si guadagna in quelle messe che si dicono2.

84. Circa poi il tempo di celebrare, circa il luogo, e l'altare, vasi, vesti, ed altre cose richieste per la messa si osservi quel che si è detto nell'Esame degli ordin. n. 158. Solamente qui è bene esaminare più a lungo il punto ch'ivi sta appena accennato, se pecca gravemente il sacerdote, che in minore spazio d'un quarto d'ora termina la messa. So bene, che al presente su questa materia il dotto e valente sacerdote d. Giuseppe Iorio sta dando alla luce un'utilissima operetta, intitolata La messa strapazzata: dico utilissima, mentre in verità è cosa d'orrore ed insieme è una compassione il vedere lo strapazzo che fanno molti sacerdoti (volesse Dio che non fosse la maggior parte) di Gesù Cristo sull'altare in celebrare la messa. Or in questa operetta forse (come ho inteso) si sosterrà esser peccato mortale il terminar la messa fra 'l tempo d'un quarto d'ora; e tale opinione io non la riprovo, se si parla delle messe più lunghe v. gr. con Gloria, credo, o altre preci straordinarie. Ma per mettermi al punto certo, dico, che 'l sacerdote il quale celebra in minor tempo di un quarto qualunque messa anche de' morti o della Madonna (de s. Maria in sabbato), difficilmente, per non dir impossibilmente, può essere scusato da peccato mortale. E lo provo così: le rubriche le quali s'appartengono alle cerimonie da osservarsi dentro la messa, tutte sono precettive, come abbiamo provato nell'opera3. E ciò non so come possa negarsi, mentre nella bolla di s. Pio V. si comanda celebrarsi la messa, iuxta ritum, modum, et normam in missali praescriptam; e questo si comanda districte, in virtute sanctae obedientiae; le quali parole senza dubbio importano grave precetto, che induce peccato mortale, quando si manca in materia grave, secondo quel che si disse al capo II. n. 15. Or posto ciò, diciamo esser impossibile terminar la messa nello spazio minore di un quarto d'ora senza commettere grave irriverenza, e senza indurre grave scandalo nel popolo. Per due capi dunque pecca il sacerdote che così celebra: prima per l'irriverenza verso del sacrificio, secondo per lo scandalo che cagione negli assistenti.

85. E parlando in primo luogo dell'irriverenza dichiara il trident.4 nella celebrazione della messa omnem operam ponendam esse, ut quanta maxima fieri potest exteriori devotionis ac pietatis specie peragatur; e dice, che la maledizione fulminata da Geremia al cap. 48. contro coloro che negligentemente esercitano le funzioni ordinate al culto divino s'intende precisamente proferita contra i sacerdoti che celebrano senza la dovuta riverenza e gravità; aggiungendo, che una tal negligenza importa tanta irriverenza, che diventa una certa empietà, quae ab impietate vix seiuncta esse potest, sono le parole del concilio. Se dunque le cerimonie della messa a questo fine si prescrivono (com'è certo), acciocché si celebri un tanto gran sagrificio colla dovuta riverenza, come può essere scusato da colpa grave chi celebrando tra lo spazio sì breve, non può non mancare notabilmente a questa riverenza, mutilando le parole, le benedizioni, le genuflessioni ecc., movendosi e voltandosi, indecentemente, e complicando le parole colle cerimonie, o pure anticipandole,


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e posponendole contro l'ordine prescritto dalla rubrica? Ho detto di sopra senza la dovuta riverenza e gravità: ho detto così, perché quantunque si trovasse alcuno talmente spedito di lingua e di moto, che potesse in tempo sì breve terminare la messa senza mancare alle parole ed alle azioni, almeno non è possibile in tanta brevità di tempo celebrare senza mancare alla conveniente gravità, che anche s'appartiene intrinsecamente alla riverenza dovuta a misterisagrosanti.

86. Parlando poi in secondo luogo dello scandalo che si cagiona nel popolo, dice lo stesso tridentino1, che a questo fine sono istituite le cerimonie, affinché per tali segni comprendano i fedeli la maestà del sagrifizio, e l'altezza de' misteri che in quello si contengono: Ecclesia caeremonias adhibuit (dice il concilio), ut maiestas tanti sacrificii commendaretur, et mentes fidelium per haec visibilia religionis signa ad rerum altissimarum, quae in hoc sacrificio latent, contemplationem excitarentur. Ma facendosi queste cerimonie troppo in fretta, com'è necessario farle in un tempo sì breve, allora non solamente elleno non ingeriscono venerazione alla messa, ma di più son causa che manchi la venerazione nel popolo; sicché anche per questo capo pecca gravemente il sacerdote che celebra con tanta fretta, a cagione dello scandalo che non è leggiero, mentre in vece d'indurre il popolo ad avere una gran venerazione verso il sagrifizio, più presto l'induce a perderne la venerazione, facendogli vedere la tanta poca riverenza con cui esso lo tratta. A questo fine il concilio turonense nel 1583. ordinò, che i sacerdoti fossero bene istruiti nelle cerimonie della messa, ne populum sibi commissum a devotione potius revocent, quam ad sacrorum mysteriorum venerationem invitent2.

87. Si dimanda qui per ultimo se le risoluzioni della s. c. de' riti inducano obbligazione. Risponde il p. Merati3, e distingue: quando le suddette risoluzioni son veri decreti, come quando in essi si esprime, ab omnibus servetur: servari ab omnibus mandavit, ec., allora obbligano, e debbono osservarsi come regole prossime, mentre Sisto V. nella costit. 74. ha data la facoltà a questa s. c. di dichiarare tutti i dubbi che insorgono circa i riti. Quando poi sono semplici risposte fatte a' particolari, allora dice, che secondo l'opinione d'alcuni si stimano dichiarazioni solamente direttive, non precettive, e lo stesso dice Escobar appresso La-Croix4.

Catalogo d'alcuni decreti più notabili circa la celebrazione.

I. Eleemosynas manuales et quotidianas ita demum sacerdotes accipere possint, si oneribus antea impositis ita satisfecerint, ut nova quoque onera suscipere valeant; alioquin, omnino abstineant. Decr. s. c. conc. 21. iun. 1625. ex auctoritate Urbani VIII. Indi dichiarò la stessa s. c. , che il suddetto decreto non s'intendeva assolutamente, ma che i sacerdoti possunt nova onera suscipere, dummodo infra modicum tempus possint omnibus satisfacere. Ed appresso spiegando quel modicum tempus a' 17. dichiarò: Modicum tempus non reputandum spatium duorum vel trium mensium, sed intelligi infra mensem5. Si veda circa la parvità del tempo quel che dicono i dottori nell'esame degli ordinandi al n. 154. II. Pro pluribus missis celebrandis stipendia quantumcumque exigua, sive ab uno, sive a pluribus personis collata fuerunt, aut conferentur in futurum sacerdotibus et clericis, s. c. sub obtestatione divini iudicii mandat, ut absolute tot missae celebrentur, quot ad rationem attributae eleemosynae praescriptae fuerint. Decr. s. c. conc. editum iussu Urbani VIII., et confirmatum ab Innocent XII. in bulla Nuper6. III. Omne damnabile lucrum ab ecclesia removere volens, prohibet sacerdoti, qui missam suscipit celebrandam cum certa eleemosyna, ne


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eandem missam alteri, parte eiusdem eleemosynae sibi retenta, celebrandam committat. Decr. s. c. conc. ab Urbano VIII. approbatum. IV. Nel decreto della s. c. approvato da Innoc. XII. nella sua bolla Nuper, a rispetto de' beneficiati fu detto: Non habere locum (decretum Urbani), sed satis esse ut rector beneficii, qui potest missam per alium celebrare, tribuat sacerdoti celebranti eleemosynam congruam secundum morem civitatis, vel provinciae, nisi in fundatione beneficii aliud cautum fuerit1. Essendo poi stata richiesta la s. c. del conc., se anche era lecito al cappellano amovibile dare a celebrare le messe per lo stipendio ordinario, e ritenersi il resto, fu risposto: Id licere, modo pro cappellania certi redditus sint annuatim constituti, et perpetuo capellano assignati; secus vero si huiusmodi capellano pro qualibet missa celebranda certa detur eleemosyna. Così fu deciso a' 15. marzo 1745., e 'l decreto è stato da me osservato. V. Permittendum non esse, ut loca pia, seu illorum administratores ex eleemosynis missarum celebrandarum ullam minimam portionem retineant ratione expensarum in missarum celebratione, nisi alios non habeant redditus; et tunc, nullatenus debere excedere valorem expensarum, quae pro ipsomet tantum missae sacrificio necessario sunt subeundae. Decr., s. c. conc. confirmatum ab Innoc. XII2. VI. Archipresbyterum non teneri ad ministranda utensilia iis qui celebrant in sua ecclesia ex obligatione beneficii sive capellaniae. Quoad missas vero adventitias teneri ad dictam subministrationem, quatenus permittat eas in sua ecclesia celebrari, nec teneri ad has missas adventitias admittendas, nisi solutis utensilibus per celebrantes. Decr. s. c. conc. die 6. iul. 1726.3. VII. Quando in fundatione beneficii seu capellae, expresse cautum est, non teneri celebrantem ad applicationem sacrificii, eo casu poterit celebrans accipere novum stipendium, et unica missa satisfacere obligationi beneficii seu capellae, et item danti novum stipendium. Dec. s. c. conc. sub die 13. iul. 1630.4. Indi essendo stato richiesto alla stessa s. c. a' 18. di marzo 1668., se doveansi applicare le messe per l'anima del testatore, quando nel testamento non vi è alcuna dichiarazione circa l'applicazione, rispose la s. c., che doveano applicarsi per lo testatore5. E lo stesso fu detto dalla medesima a' 6. di febbraio 1627. per li capellani, che celebrano per le confraternite e monache, acciocché sentano la messa, dicendosi ivi, che non poteano ricevere altro stipendio6. VIII. Districte prohibet, ne episcopi in dioecesana synodo, aut generales in capitulis generalibus, vel alias quoquo modo reducant onera ulla missarum celebrandarum, aut post idem concilium imposita, aut in limine fundationis sed pro his omnibus reducendis, aut moderandis, vel commutandis ad apostolicam sedem recurratur etc. Alioquin reductiones, moderationes, et commutationes huiusmodi, si quas contra huius formam fieri contigerit, omnino nullas et inanes decernit. IX. In die commemorationis omnium fidelium defunctorum sacrificia possunt a sacerdotibus celebrantibus applicari ad libitum, scilicet vel pro omnibus fidelibus defunctis, vel pro aliquibus tantum, Decr. s. c. sub die 4. augusti 1663.7. X. In missis defunctorum, quae in paramentis nigrus celebrantur, non ministretur eucharistia per modum sacramenti, scilicet cum particulis praeconsecratis, extrahendo pixidem a custodia; potest tamen ministrari per modum sacrificii, prout est quando fidelibus praebetur communio cum particulis intra eandem missam consecratis. Decr. s. c. rit. in Aquensi sub die 2. septembris 1741. E prima vi fu il decreto in questa forma: Missae defunctorum non possunt celebrari, nisi cum colore nigro, vel saltem violaceo, 21. iun. 1670. in Oritana. XI. Non est licitum missas celebrare in die sabbati sancti in quibuscumque ecclesiis et


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oratoriis, non obstante quacumque contraria consuetudine, prout papa approbante suo decreto generali statuit eadem s. c. Decr. s. c. rit. sub die 11. mart. 1690.1. Vi è un simile decreto appresso Pittone2, che proibisce il celebrare nel giovedì santo; e ciocché più importa è, che questi decreti furono espressamente confermati da Clemente XI. (come si legge appresso il card. Lambert. e Pittone3) con un decreto emanato dallo stesso pontefice a' 15. di marzo 1712., dove fu detto: Dichiaro per ultimo, che colla suddetta proibizione per lo venerdì santo non intende la santità sua di permettere, che ne' giorni di giovedì e sabbato santo si celebrino messe private, ma solo la conventuale, secondo il rito della santa chiesa, e replicati decreti della s. c. de' riti. E questo decreto, come riferisce il p. Merati, fu confermato da Innocenzo XII., e dallo stesso Clemente XI4. XII. Habens indultum a sede apostolica erigendi oratorium privatum in propria domo, si quis voluerit ibi aedificare altare ligneum, non indiget facultate apostolica, dummodo altare ligneum cum sacro lapide parieti colligatum amovibile non sit, et altaris portatilis imaginem non praseferat. Decr. s. c. rit. sub die 3. decem. 1661.5. Spiegando poi il p. Merati la parola colligatum, dice, che largamente s'intende, bastando, che l'altare sia accostato al muro, sicché non vi si tramezzi alcuno spazio, perché ciò basta a verificare, che non sembri altare portatile; almeno (dice) l'uso così ciò ha interpretato. XIII. Si leggono poi gli altri seguenti decreti della s. c. de' riti appresso La-Croix6. Missa conventualis canenda est quotidie in collegiatis, quarum clerus est numerosus, et redditus non tenues. XIV. Missae ad satisfaciendum eleemosynis aliqui ecclesiae traditis non sunt celebrandae per exteros, ubi commode possunt satisfieri per sacerdotes eiusdem ecclesiae XV. Inferiores episcopo non debent sumere de altari paramenta pro missa. 7. iul. 1712. Ma ciò si deve intendere, come avverte Gavanto, che non si pongano i paramenti in mezzo all'altare a guisa de' vescovi, poiché se si pongono nell'angolo, ciò lo permette la stessa rubrica7, dove dice: Si vero (sacerdos) dimissurus sit paramenta apud altare, ubi celebravit, finito evangelio, ibidem illis se exuit. Almeno dice La-Croix8 ciò si permette dove non vi è comodità di deporre altrove le vesti. XVI. Altare portatile ligneum cum ara lapidea permitti debet, non obstante constitutione synodali, dummodo habeat solitum reliquiarum repositorium, die 19. ian. 1614. XVII. Solus episcopus potest habere fenestras in ecclesia, per quas in eam prospectus haberi possit 19. ian. 1614. XVIII. Non permittitur ad altare maius celebratio missae, dum dicuntur in choro matutinum, et horae. 15. sept. 1664. XIX. Potest fieri commemoratio de ss. sacramento, si expositum sit, etiam in missa defesto duplici, quod non sit 1. vel. 2. classis 2. dec. 1668. Si avverta qui di più, che il nostro presente pontefice Clemente XIII. ha ordinato, che in tutte le domeniche il prefazio della messa sia de Trinitate, purché non vi sia prefazio proprio di quel giorno. Si è dubitato poi, se dentro la quaresima, o dentro l'ottava (per esempio) della b. Vergine, o degli apostoli e simili, debbasi dire il prefazio proprio, o della Trinità. Sin tanto che dalla sacra congregazione de' riti, ciò non si dichiarerà, io stimo che dentro le ottave debbasi dire il prefazio della ottava, perché quello è prefazio proprio del giorno; ma dentro la quaresima debbasi dire il prefazio de' Trinitate, perché quello della quaresima non è proprio del giorno, ma del tempo. Di più si noti un altro decreto della s. c. XX. Non potest prohiberi celebratio missae in oratorio ruri aedificato per laicum, antequam celebretur missa parochialis. Decr. s. c. sub die


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31. mart. 1629.1. XXI. De rigore iuris non posse prohiberi (scil. a parocho), ut missae non celebrentur ante missam a parocho non celebratam. Decr. s. c. 27. iun. 1641.2. Ma poi in altro decreto si disse: Saepius s. c. censuit, constitutiones synodales disponentes, ut diebus festis missae celebrari non debeant in aliis ecclesiis, nisi celebrata missa in ecclesia parochiali, esse observandas; ita tamen ut missa in ecclesia parochiali hora opportuna celebretur. 25. maii 1625.3. XXII. S. c. censuit, non licere regularibus, etiam in eorum propriis ecclesiis ss. eucharistiae sacramentum publice adorandum exponere, nisi ex causa publica, quae probata sit ab ordinario; ex causa autem privata posse, dummodo ss. sacramentum e tabernaculo non extrahatur, et sic velatum, ita ut ipsa sacra hostia videri non possit. Sub die 17. aug. 16304. E ciò fu confermato da Bened. XIV. con altro decreto dove si disse: Non licere exponi publice divinam eucharistiam, nisi causa publica, et episcopi facultas intervenerit. Sub die 16. apr. 1746.5. Sul che dico, che se alcun privato desiderasse l'esposizione del venerabile per promuovere la pubblica divozione, ben ella può farsi, ma non già se la volesse per sua divozione privata6. Si noti qui di più, che anche per le chiese de' preti secolari v'è il decreto della s. c. de' vesc. e reg., che proibisce estrarre la pisside dalla custodia, quando ella si espone per causa privata: Si quandocumque privata ex causa sacrosancta eucharistia exponenda videbitur, a tabernaculo nunquam extrahatur, sed pixide velata in aperto eiusdem tabernaculi ostiolo cum assistentia alicuius sacerdotis stola et superpelliceo induti, et cum sex saltem luminibus cereis collocetur. Quod idem in ecclesiis saecularium servari mandamus. Die 9. decem. 1602.7. E Bened. XIV. nella sua bolla, Cum ut recte nosti; in bullario tom. IV. pag. 317. al §. 13.; facendo menzione de' suddetti decreti, dice, che nei casi di causa privata non dee estrarsi la pisside, neppure per dar la benedizione, colle seguenti parole: Si autem sacramentum non debet a tabernaculo educi, facile intelligitur, in designatis casibus non esse illud offerendum ad ecclesiae ianuam, nec cum eo benedictionem impertiendam. Giova qui poi notare quel che dice il medesimo pontefice al §. 12.: Neque enim fas cuique esse debet privata auctoritate novum ritum inducere. E qui cita il can. 15. del trid. sess. 7. applicando il papa questo canone, che proibisce la mutazione de' riti consueti circa l'amministrazione de' sacramenti, anche al culto della ss. eucaristia. E parlando poi de' riti introdotti, soggiunse così: Et quoties aliquem ritum eiusmodi induci contigit, etsi nihil continentem pietati oppositum, apostolica sedes eumdem interdicere non dubitavit ex quibusdam extrinsecis circumstantiis nullatenus praevenis, vel neglectis ab eo qui ritum invexit. XXIII. Si noti per ultimo, che secondo il decreto d'Innocenzo XI. al 1. di settemb. 1730. sta proibito apponi statuas, reliquias sanctorum, ac imagines animarum purgatorii in altari, ubi fit expositio ss. sacramenti8.

Qui s'avverta per ultimo, che il ss. sagramento dell'eucaristia non può tenersi in altre chiese, che nelle parrocchiali, senza la dispensa della s. sede, non potendola dare gli ordinari, come insegnano Barbosa9, Pignatelli10, ed altri appresso il card. Petra11, il quale riferisce di ciò più decisioni della s. c., così per gli spedali, come per li conservatorii, ed anche per le chiese dentro i confini delle parrocchie, e per le chiese rurali, nelle quali vanno i parrochi a celebrare. Dicendosi ivi, che la s. c. solamente suol concedere tal licenza, quando in dette chiese o cappelle,


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vi fosse concorso di popolo, e specialmente se fossero distanti dalla parrocchia. Ed ultimamente Benedetto XIV. nella costituzione Quamvis iusto, data a' 30. di aprile 1749. (vedi al tomo 3. del suo bollario) ha dichiarato, che la suddetta licenza spetta privativamente di darla alla sede apostolica con queste parole: Quoniam vero huiusmodi gratiae concedendae (cioè di tenere il ss. sagramento) ius ad nos et apostolicam sedem privative pertinet, quod innuit decretum superius relatum, et canonica docet disciplina, iuxta quam sacrosancta eucharistia in ecclesiis quae parochiales non sunt retineri non potest absque praesidio apostolici indulti, vel immemorabilis consuetudinis, quae huiusmodi indulti praesumtionem inducit Disse non però la s. c., che basta il possesso di 40. anni col titolo putativo, perché questo tempo basta anche per far presumere la licenza apostolica; ma soggiunse, che se poi costasse, che la s. eucaristia si ritiene per licenza dell'ordinario, allora non giova neppure il possesso centenario, o immemorabile. Le suddette decisioni le porta il mentovato card. Petra1.

XXIV. Si noti per ultimo, che secondo il decreto della s. c. de' riti del 1737. a' 15. di settem. presso Merati, dandosi la comunione alle monache, non dee darsi loro la benedizione colla pisside dalla finestrella, ma solamente colla mano destra, ancorché ivi sia presente il sagramento. E di più, che calando il sacerdote dall'altare colla pisside, dee scendere per li gradi anteriori, non già laterali.

XXV. Regolarmente la messa dee corrispondere all'officio; ma se n'eccettua, come si dice nel decreto della s. c. de' riti: Sacerdotes (etiam regulares) diebus, quibus propria officia recitant sub ritu duplici, celebrantes in alienis ecclesiis, quando peragitur festum cum solemnitate et concursu populi, debent celebrare missas, conformando se ritui et colori earundem ecclesiarum. In aliis vero diebus, possunt; sed quando prohibentur missae votivae, vel defunctorum, debent se uniformare saltem quoad colorem. Così nel decr. alli 11. di giugno del 1701., presso Merati nel suo indice de' decreti al num. 558. Di più qui si noti, che quando la festa è di prima o seconda classe, non possono dirsi le collette. Di ciò ve ne sono due decreti che riferisce l'autore del compendio di Merati, l'uno fatto a' 18. d'agosto 1717., l'altro a' 2. di dicembre 1684.2. Di più quando nella messa vi è la terza orazione ad libitum, dice Gavanto, che in luogo di quella può dirsi la colletta ordinata dal vescovo; ma nel suddetto compendio di Merati, vi è il decreto della s. c. delli 17. d'agosto 1709., dove dicesi, che la colletta dee dirsi in quarto luogo3.




4 2. 2. q. 100. a. 2. ad 2.



1 Lib. 6. n. 316. et 317.



2 3. p. q. 79. a. 5.



3 Lib. 6. n. 312.



4 N. 319.



5 N. 320.



6 Ibid. dub. 5.



7 Ibid. dub. 2.



8 Notif. 56. n. 11.



9 2. 2. q. 100. a. 3.



1 Lib. 6. n. 320. dub. 3.



2 Ibid. v. Casu.



3 N. 317. Qu. 3. et 4.



4 Sess. 22. decr. de observ. in cel. miss.



5 N. 320. v. dub. 4.



1 Lib. 6. n. 322. v. Dub. 1.



2 N. 321. v. Hic. autem.



3 N. 322. v. Cui autem.



4 N. 321. v. Ab hac.



5 Ib. v. Excipitur 3.



6 Ibid. v. Idem.



7 N. 322. dub. 5.



8 Vide instruct. conf. nov. par. 2. a. 406.



1 Lib. 6. n. 321. v. Excipiunt 2.



2 N. 322. dub. 2.



3 Ibid. dub. 3.



4 Ibid. dub. 4.



5 N. 324. Qu. 2.



6 Ibid.



1 Lib. 6. n. 332.



2 N. 333.



3 N. 326.



4 Sess. 25. c. 5. de ref.



5 Lib. 6. n. 329.



1 Sess. 25. c. 4.



2 Lib. 6. n. 329.



3 Bibl. tom. 2. v. Cappellania, n. 14.



4 Lib. 6. n. 329. v. Not. 2.



5 N. 330.



6 Sess. 25. c. 4.



7 Lib. 6. n. 331.



1 Lib. 6. n. 331. dub. 1.



2 Ibid. dub. 3.



3 N. 324. v. Hic. autem.



4 Sess. 25. c. 4.



5 N. 331. dub. 2.



6 Ben XIV. de sacr. miss. l. 3. c. 23. n. 2.



7 Lib. 6. n. 334.



1 Lib. 6. n. 335. Qu. 1.



2 Ibid. Qu. 2.



3 N. 337. v. Dicunt.



4 N. 338.



5 N. 339. v. Quaer. 1.



1 Lib. 6. n; 339. v. Quaer. 1. in fine.



2 Ibid. v. Quaer. 2.



3 N. 400. v. Hinc.



4 Sess. 22. dec. de observ. in cel missae.



1 Sess. 25. c. 5. de ref.



2 Lib. 6. n. 400.



3 Ad Gav. p. 3. tit. 11. ad 3.



4 L. 5. n. 118.



5 Ap. card. Lamb. not. 56.



6 Vide apud Croix l. 6. p. 2. n. 64.



1 Ap. Croix l. 6. p. 2. n. 63.



2 Ib. n. 95.



3 Card. Lambert. notif. 56. n. 13.



4 Ibid. n. 8.



5 Ibid. n. 9.



6 Ibid. n. 8.



7 Apud Merati in indice n. 411.



1 Apud. Monacel. tit. 15. formul. 3. in fine.



2 Pitton. de ritib. tom. 1. n. 1703.



3 Card. Lambert. notif. 28. et Pitton loc. c.



4 Merati in indice l. 1. n. 620.



5 Ibid. n. 395.



6 Lib. 6. p. 2. l. 7. in dec. s. c. n. 56.



7 P. 2. tit. 12. n. 3.



8 L. 6. p. 2. n. 207.



1 Apud Merati ind n. 242.



2 Apud card. Lambert. notif. 40. n. 12.



3 Ibid.



4 Ibid. notif. 30. n. 11.



5 Ita in bull. t. 2.



6 Vide lib. 6. n. 424. v. Ref.



7 Apud card. Lambert. notif. 30. n. 21.



8 Ap. Merati p. 4. tit. 12. §. 3. n. 6. v. Altare.



9 In Trid. sess. 13. c. 6. ref. n. 3.



10 Cons. 86. n. 16.



11 T. 3. in cons. 1. Urb. VIII. p. 166. ex n. 30.



1 Loc. cit. ex n. 30. ad 37.



2 Compend. Merati p. 1. pag. 23.



3 Ibid. p. 2. pag. 67.






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