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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto III. Della confessione.

§. I. Delle condizioni della confessione.

27. La confessione per I. dev'esser vocale. Per II. dev'esser segreta.

28. Per III. dev'esser vera. Chi mentisce nella confessione.

29. Per IV. Dev'esser intiera. Delle circostanze aggravanti.

30. 31. e 32. De' peccati dubbi.

33. De' peccati dubbiamente confessati.

34. Chi si è confessato del peccato dubbio, quando conosce che è certo ecc.

35. Quando scusi l'impotenza fisica per li muti, sordi, e ignoranti della lingua, e moribondi.

36. Del moribondo che ha dati segni per testimonii.

37. Di quei che non danno segno.

38. De' destituti in atto del peccato.

39. Quando scusi l'impotenza morale.

40. Chi dee manifestare il complice ecc.

41. Non può il confessore inquirere il nome del complice.

27. Quattro sono le condizioni della confessione, che sia vocale, segreta, vera, ed intiera. E per I. dev'essere vocale, cioè fatta a voce, mentre questo è l'uso comune della chiesa, non già fatta per segni, o per iscrittura; e si ha dall'estravagante Inter cunctos de privil., ove dicesi: Nisi articulus necessitatis occurrat, sanctificanda est oris confessio. Se nonperò vi fosse grave causa, v. gr., d'una somma e straordinaria verecondia, o d'impedimento di lingua, e simili: perché in tal caso basterà, dopo che 'l confessore avrà letta la confessione, che dica il penitente: Io m'accuso di questi peccati; così comunemente Castr., Cano, Con., Tamb., Salm. ec.5. Chi poi non potesse confessarsi a voce, è tenuto almeno per segni, e scrittura, quando può farla senza pericolo, e senza un grande incomodo,


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come diremo parlando del muto al num. 35.1. Per II. dev'essere segreta, perché niuno è tenuto a confessarsi, né publicamente, né per interprete, se non fosse che si trovasse in pericolo di morte, e stando in peccato mortale dubitasse della contrizione, come diremo al detto n. 35.

28. Per III. dev'essere vera, onde commette grave sacrilegio chi mentisce in materia grave col negare, o nascondere senza giusta causa un peccato mortale commesso, e non ancora confessato. E qualche volta il penitente è tenuto a palesare anche i peccati confessati per dichiarare l'abito contratto (contro quel che diceva la prop. 60. dannata da Innoc. XI), acciocché il confessore possa ben regolarsi nel dare o differire l'assoluzione. Così anche pecca chi s'accusa maliziosamente d'una colpa grave non fatta; anzi questi commette doppio peccato mortale, uno contro la virtù della religione, per l'ingiuria che fa al sacramento; l'altro contro la virtù della veracità, essendo tal mendacio a se stesso gravemente nocivo. Si è detto, se mentisce in materia grave; perché il negare poi nella confessione qualche peccato veniale commesso, o mortale già confessato, o il dire altra bugia leggiera, è comune la sentenza con Suar., Sanch., Lugo, Bon., Ronc., Anacl., Holzmann ec. (contro Gaetano ed Armilla), che non è colpa grave. Né osta ciò che dice s. Tommaso2, che pecca mortalmente chi nega una verità che dee confessare, perché ivi parla il santo della confessione che dee farsi nel foro esterno, ma non già nel sacramento, dov'è certo che non siam tenuti a confessare né le colpe veniali, né le gravi già confessate, se non quando ciò fosse necessario per metter la materia a ricever l'assoluzione3.

29. Per IV. la confessione dev'essere intiera, e qui bisogna distinguere l'integrità materiale dalla formale. Per sé parlando la confessione dev'essere materialmente intiera, poiché il penitente è obbligato a spiegare così le specie, come il numero de' peccati mortali. Già parlammo nel capo III. al §. III. della distinzione specifica, e della numerica de' peccati, e da quali radici elle si prendono. Ma si domanda qui, se vi sia obbligo di confessare non solo le circostanze che mutano le specie, ma anche quelle che notabilmente l'aggravano. Vi sono tre sentenze probabili. La prima l'afferma con Soto, Suar., Gonet., Sanch., Concina ecc., dicendo, che la stessa ragione che obbliga a spiegare le circostanze mutanti, obbliga ancora a confessare le aggravanti, mentre l'une e l'altre mutano notabilmente il giudizio del confessore. La 2. sentenza che tengono Laymann, Sporer, Busemb. ec., anche l'afferma, ma solamente per quelle circostanze che riguardano l'integrità sostanziale del peccato, com'è la quantità nel furto, e 'l grado della parentela nell'incesto; altrimenti (come dicono) non può il confessore formare il dovuto giudizio della sostanza del peccato. La 3. sentenza più comune, e più probabile, che tengono s. Anton., s. Bonaventura, s. Bernard. da Siena, Soto, Cabass., Lugo, Castropalao, Bonacina, Roncaglia, Holzmann, Salmat., ed altri, assolutamente lo nega; e questa sentenza tiene anche s. Tommaso4, il quale dice: Alii vero dicunt, quod non sint de necessitate confitendae nisi circumstantiae, quae ad aliud genus peccati trahunt, et hoc probabilius est; e nella risposta ad 2. soggiunge: Unde sufficit, quod (sacerdos) cognoscat quantitatem, quae ex specie peccati consurgit. La ragione è: 1. perché il trident.5 non impone, che a confessare le sole circostanze che mutano specie, dicendo, che senza la notizia di quelle non può il confessore rettamente giudicare: dunque e converso, secondo il concilio, spiegandosi quelle, il confessore rettamente già può giudicare. 2. Perché l'obbligo di confessare le circostanze aggravanti recherebbe a' penitenti


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una somma angustia, potendo essi spesso dubitare se le circostanze tralasciate erano o notabilmente aggravanti, e se siano state abbastanza, o no spiegate. 3. Perché (e questa ragione ha maggior maggior peso dell'altre) una tal legge di confessare le circostanze aggravanti, come dicono Cabassuz., Lugo, Roncaglia, e i Salmat. col card. Lambertini1, ella è dubbia, e niuno è obbligato ad osservare le leggi dubbie, come si è dimostrato al capo I. n. 32. con s. Tommaso2, il quale dice: Nullus ligatur per praeceptum, nisi mediante scientia illius praecepti3. Né osta qui il dire, che in materia di sacramenti non possiamo seguitare le opinioni solamente probabili perché ciò corre quando si tratta del valore del sacramento, ma non già dell'integrità: ed in quanto al valore è certo, che basta l'integrità formale. Nondimeno ben avvertono Lugo, Castrop., Salm. ecc., in quanto al furto, che sebbene il penitente non è tenuto per sé a spiegarne la quantità, nulladimeno per lo più è obbligato il confessore ad indagarla per regolarsi circa l'assoluzione e circa la quantità e modo della restituzione4.

30. In oltre si dimanda, se v'è obbligo di confessare i peccati mortali dubbi. Ma qui bisogna distinguere i quesiti: onde si dimanda per 1. Se debbano confessarsi i peccati positivamente dubbi, cioè quando è probabile che sieno stati commessi, e probabile che no. In tal caso l'affermano Merbes, Habert, e Concina, per la ragione da questi autori adottata per tutti i dubbi, che in dubiis via tutior est eligenda. Ma comunemente lo negano Silvestro, Silvio, Gersone, Sanch., Suar., Bonac., Anacl., Roncaglia, Sal., Holzm., ed altri molti per la ragione generale, che lecitamente possono seguirsi le opinioni egualmente probabili, come s'è dimostrato al luogo citato capo I. dal n. 32. Ma in ciò meglio vale la risposta che daremo qui appresso al secondo quesito per li peccati negativamente dubbi, poiché tal risposta ha la stessa forza per li peccati positivamente dubbi. Alla regola poi de' canoni, che in dubiis via tutior est eligenda, già si è spiegato al cit. capo I. num. 55. e seg. Come abbia da intendersi. Giustamente non però avvertono Sanch., Viva, Holzm. ec., che in punto di morte la persona in tale dubbio o deve avere la contrizione, o ricevere l'assoluzione con confessarsi almeno d'altra materia certa5.

31. Si dimanda per 2. Se debbono confessarsi i peccati negativamente dubbi, cioè di cui non v'è ragione per affermarli, né per negarli. L'affermano con la sentenza più comune Busemb., Diana, Tambur., Salmat., ec., dicendo che 'l tridentino6 comanda la confessione a' penitenti di tutti i peccati mortali, quorum conscientiam habent; dunque (dicono) ben debbono confessarsi i peccati dubbi se son dubbi nella coscienza. Ma lo negano più probabilmente Merbes., Habert, Coninch., Marcanzio, Holzm., Croix, Mazzott., e questa sentenza la chiamano probabile Laymann e Viva con s. Anton., Less., Palud., ec. La 1. ragione è, perché il concilio non già impone, come suppongono i contrari, la confessione de' peccati siccome sono, in coscienza ma dei peccati, quorum (poenitentes)conscientiam habent, viene a dire di quelli che i penitenti hanno certa scienza, giacché conscientia (come spiega s. Bernardo) significa cordis scientia; onde malamente dicesi, che uno abbia coscienza di quel peccato, di cui non ha ragione alcuna d'averlo commesso. Tanto più che 'l tridentino nel luogo citato soggiunge: Nihil aliud in ecclesia a poenitentibus exigi, quam ut quisque ea peccata confiteatur, quibus se Deum suum mortaliter offendisse meminerit. Chi negativamente dubita, non può dirsi, che si ricorda del peccato commesso. La seconda ragione è, perché (siccome abbiamo detto di sopra) non deve


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imporsi un obbligo certo per una legge dubbia. Per chi è certo del suo peccato, v'è la legge certa, che l'obbliga a confessarlo; all'incontro non v'è legge certa di confessarsi i peccati dubbi1. E ciò corre, ancorché la persona volesse prender la comunione, come abbiamo detto al capo XV. antecedente al n. 34.; checché siasi scritto nell'opera2.

32. Del resto, ordinariamente parlando, è bene il consigliare a' penitenti, che si confessino de' dubbi, per maggior quiete della loro coscienza, fuorché se fossero scrupolosi, come si disse al capo I. n. 11. E di più saviamente dicono i Salmaticesi scolastici, Habert, Bonac., Sayro, Croix, ed altri, che le persone di provata pietà, le quali non mai per molto tempo, o molto di rado, hanno acconsentito al mortale, queste allorché dubitano del consenso, specialmente se si ricordano d'aver resistito a principio, o dubitano se sono state in vigilia perfetta, possono star certe di non aver peccato mortalmente, giacché (secondo dicono i Salmaticesi ed Habert) è moralmente impossibile, che la volontà così confermata nel buon proposito si muti senza conoscerlo chiaramente. Dice il p. Alvarez, che il peccato mortale è un mostro così orribile, ch'entrando in un'anima, la quale per molto tempo l'ha abborrito, non può entrare senza che l'anima chiaramente non lo conosca; come all'incontro parlando di coloro che sono abituati in acconsentire a' peccati mortali, in dubbio si presume d'essi il consenso dato; perché se avessero resistito, ben si ricorderebbero dello sforzo fatto in discacciar la tentazione. Onde ben conclude La-Croix, che in tal materia difficilmente si dubbio negativo, mentre la presunzione della buona o mala vita ben fonda la credenza del dissenso o consenso dato3.

33. Si dimanda per 3. Se il penitente è tenuto a confessarsi il peccato mortale certamente commesso, ma in dubbio se l'abbia, o no, confessato. Se il dubbio è negativo, è certo appresso tutti, ch'è obbligato. All'incontro se il dubbio è postitivo, sicché probabilmente creda d'averlo già confessato, vi è la sentenza, che non è obbligato a confessarlo, così Suarez, Sanchez, Nav., Bonac., Fill., Silvest., Lugo, Granad., Enriq., Salmat., Viva, Croix, ec. Ma siccome non mi è paruta probabile l'opinione riferita al capo I. n. 17. in fine, di quegli autori, che dicono, non esservi obbligo di soddisfare i voti, che probabilmente sono stati soddisfatti; così non posso approvare questa sentenza del peccato probabilmente confessato, perché l'obbligo della confessione è certo, e la sodisfazione è dubbia. Non disapprovo all'incontro quel che dicono i medesimi autori citati, cioè , che colui il quale è stato diligente a confessar le sue colpe, se poi dubita di aver detto, o no qualche peccato, dopo ch'è passato molto tempo da che l'ha commesso non è obbligato a confessarlo, perché in questo caso moralmente certo può credere d'averlo già detto. Ed aggiunge il p. Concina, che a coloro che per molto tempo hanno menata buona vita, ancorché prima sieno stati abituati ne' vizi; se poi essi dubitano di aver lasciato alcun peccato, o circostanza nella confessione generale o particolare fatta colla dovuta diligenza, , il confessore deve lor imporre, che più non se ne confessino, e che più non vi pensino. E parlando degli scrupolosi (come dicono comunemente i dd.) questi non sono obbligati a confessare alcun peccato, se non sono certi, sicché possano giurarvi, che quel lor peccato è stato mortale, e che non mai l'abbian detto4, vedasi ciò che si disse al capo I. n. 10.

34. Si dimanda per 4. Se colui che si è confessato del peccato come dubbio, sia tenuto a ripeterlo, quando poi conosce, ch'è stato certo. Lo negano Holzmann, Sporer, Tambur., Elbel, ecc. perché quel peccato (come dicono) è già stato direttamente assoluto. Ma la vera e comunissima sentenza con Sanch.,


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Carden., Roncaglia, Busemb., Viva, Diana, ec., l'afferma; perché sebbene il peccato è stato direttamente assoluto, non) stato però spiegato com'era nella coscienza quando fu commesso, e com'è al presente secondo la sua gravezza, e secondo la confessione che ne ordina il tridentino. Oppongono: dunque se alcuno si confessa di aver peccato dieci volte in circa, e poi si ricorda certo, che sieno state undici, sarà questi tenuto a ripeter la confessione? Ma si risponde, che in quello in circa già s'include moralmente il numero undecimo, all'incontro nell'accusa dubbia del peccato non s'include la certa, né la dubbia può prendersi mai per certa. Del resto probabilmente dicono poi Coninch., Suar., Sanchez, Salmat., ec., che se alcuno si confessa d'un peccato, che né egli, né il confessore lo conosce come grave, non sarà poi tenuto a ripeterlo, quando lo conoscerà certamente grave nel suo genere, perché in tal caso il penitente già espone il peccato com'è nella coscienza1.

35. Abbiamo parlato dell'integrità materiale; ma alle volte nella confessione basta l'integrità formale, cioè che il penitente si confessi secondo moralmente può per allora, restando per altro obbligato a far la confessione materialmente intiera, quando sarà tolto l'impedimento, e vi sarà l'obbligo di confessarsi di nuovo. Sicché scusa dall'integrità materiale l'impotenza così fisica, come morale. Ed in primo luogo per l'impotenza fisica sono scusati per 1. i muti, a' quali così in tempo di morte, come del precetto pasquale basta lo spiegare un sol peccato per segni, se mai non potessero spiegare gli altri2. Se poi i muti sapendo scrivere sieno obbligati a confessarsi con iscrivere i loro peccati, lo negano Castrop., Gaet., Nav., Val. ed altri, dicendo, che un tal modo è soggetto al pericolo della manifestazione. Ma più comunemente e più probabilmente l'affermano Lugo, Bonac., Anacl., Croix, Salmat. ec., con s. Tommaso3; mentre chi è tenuto al fine è tenuto anche a' mezzi. S'intende però, purché questi mezzi non sieno notabilmente difficili; perloché non è obbligato il muto a scriver la confessione, quando vi fosse straordinario incomodo, o pericolo che si sappiano da altri i suoi peccati4. Per 2. i sordi, che non sanno spiegare come dovrebbero i loro peccati, né possono rispondere alle interrogazioni del confessore: s'intende ciò de' sordi in tutto, perché i sordastri debbono condursi in qualche luogo rimoto a prender le loro confessioni. Per 3. quei che ignorano la lingua del paese: costoro in tempo del precetto, o d'altra necessità, ben possono ricevere l'assoluzione col palesare solamente per segni il dolore de' loro peccati; né sono tenuti a confessarsi per interprete, come dicono Suarez, Vasquez, Lugo, ec. Se poi sian tenuti a confessarsi così in tempo di morte; altri l'affermano, ma altri, come Soto, Gaet., Castrop., Salmat., Viva, ec., probabilmente lo negano, se uno fosse che avessero dubbio della loro contrizione; perché allora son tenuti a confessarsi colla sola attrizione che avessero, per ricevere la grazia per mezzo del sagramento, ed anche colla contrizione per ricevere il viatico; ma allora basterà ad essi far intendere al confessore per mezzo dell'interprete un semplice peccato veniale5. Per 4. i moribondi; ma in ciò bisogna distinguere più cose. Se il moribondo sta in sensi, ma non può parlare, sempreché egli segni di penitenza, o dimostra, che vuole l'assoluzione, ben può essere assoluto, e quante volte egli replica i segni; perché allora già v'è la sua confessione in quella dimanda che fa dell'assoluzione, o in quel segno che di pentimento, con cui già si confessa peccatore; onde riceve allora direttamente l'assoluzione sopra tutt'i suoi peccati sotto la ragione generica di peccato, benché resta poi obbligato per quando potrà a spiegarli in particolare, per fare


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intiera la confessione anche materialmente1.

36. Ma qui si dimanda per 1. Se può assolversi il moribondo destituito di sensi, quando gli astanti testificano, ch'egli ha cercata la confessione, o che ha dati segni di penitenza. Lo negano Cano, Ledesma, Alvarez, ec. Ma è comune la sentenza contraria, che dee tenersi, perché allora per mezzo de' testimoni abbastanza sensibilmente al confessore si fa nota la confessione dell'infermo; così insegnano Bellarm., Scoto, Suar., Lugo, Concina, Salmat. ecc., e s. Tommaso2, il quale dice: Si infirmus qui petit unctionem, amisit notitiam vel loquelam, ungat eum sacerdos, quia in tali casu debet etiam baptizari, et a peccatis absolvi. E ciò corre, come dice s. Antonino riferito nel sacerdotale romano appresso Lugo, ancorché l'infermo sia stato lungo tempo abituato ne' peccati, e senza confessarsi. Ciò si prova dal concilio arausicano cap. Qui recedunt. 26. q. 6., e da' concilii III. e IV. cartaginesi, e da s. Leone papa in cap. 15. q. 26. q. 6., ed ultimamente dal rituale romano3, dove si dice: Etiamsi confitendi desiderium sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est. E questa sentenza ha luogo, come probabilmente dicono Lugo, Dicast., e Croix, ancorché vi sia un solo testimonio, ed ancorché sia mediato, il quale attesti i segni dati dal moribondo. Né a ciò osta il decreto di Clemente VIII., dove si condannò la confessione fatta in assenza del confessore, mentre (come attestano Bellarm., Suar. e Pietro Lombardo) lo stesso pontefice dichiarò, che non avea inteso di comprendere con ciò i moribondi, anzi espressamente disse, che costoro nel nostro caso debbono necessariamente assolversi4. Se poi una tale assoluzione debba darsi assolutamente; la sentenza più comune l'afferma, dicendo, che in caso di necessità debbono assolutamente conferirsi i sagramenti, sempreché v'è probabilità del valore della materia: sotto condizione poi, quando se ne ha solamente prudente dubbio. Ma Suar., s. Anton., Bonac., Wigandt, e Croix tengono, che dee darsi nel caso nostro sotto condizione; e quest'opinione mi pare più sicura, specialmente quando si dubita (come facilmente può dubitarsi ne' rozzi) se il penitente abbia, o no, ben fatto l'atto di dolore5.

37. Si dimanda per 2. Se possa assolversi condizionatamente il moribondo destituito di sensi, che non né ha dato alcun segno di penitenza. Molti lo negano, come Lugo, Busemb., Petrocor., Abelly, Laym., Roncaglia ec., perché allora (siccome dicono) manca la materia sensibile del sagramento. Ma più comunemente e molto probabilmente l'affemano Merbesio, Molina, Carden., Ponzio, Salmerone, Giovenino, Concina e Croix, e chiaramente l'insegna ancora s. Agostino6, il quale dice: Quae autem baptismatis est causa, si forte poenitentes finiendae vitae periculum praeoccupaverit: nec ipsos enim ex hac vita sine arrha suae pacis exire velle debet mater ecclesia7. Si oppone: ma in tal caso dov'è la materia sensibile del sagramento? Danno alcune risposte Gonetto e Giovenino; ma queste poco persuadono, come si può vedere nell'opera. Meglio rispondono Molfes., Aversa, Salmat., Viva ed altri, che in tal caso già v'è il dubbio prudente, che 'l moribondo prima di perdere i sensi, o in qualche luce d'intervallo, conoscendo il pericolo della sua dannazione, voglia, ed anche cerchi l'assoluzione con segni sensibili, v. gr. con sospiri, moti degli occhi, o della bocca, o almeno col respiro affannoso che dimostra, benché tali segni non possano chiaramente discernersi, ma essi, o il dubbio di essi già bastano a dar l'assoluzione condizionata: perché in caso d'urgente necessità ben è lecito di servirsi anche della materia dubbia; il che è principio certo appresso i teologi, come attesta Giovenino. Anzi possiamo allora avvalerci delle opinioni anche


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tenuamente probabili, secondo comunemente insegnano Soto, Nav., Carden., Sanch., Viva, Gobato, Croix, ec., perché la necessità fa, che in qualunque dubbio lecitamente ai dia il sagramento sotto condizione: mentre colla condizione già si ripara all'ingiuria del sagramento, e nello stesso tempo si provede alla salute del prossimo. E qui dee in oltre avvertirsi con Suarez, Vasquez, Gaet., Viva, Mazzott., ed altri comunemente, che i sacerdoti (quando possono) son tenuti sotto colpa grave ad assolvere gl'infermi, come si raccoglie dal cap. Si presbyter. 12. caus. 26. q. 6., dove dice Giulio papa: Si presbyter poenitentiam morientibus abnegaverit, reus erit animarum. All'incontro ben anche avverte Roncaglia, parlando generalmente de' moribondi, che non si dee loro tra breve spazio di tempo replicare troppo spesso l'assoluzione, senza nuovo, o certo segno di dolore, più che due o tre volte in qualche proporzionata distanza, perché in verità allora cessa la necessità. Non si nega però, che se la destituzione dura per lungo tempo, essendovi l'attual pericolo di morte, possa ripetersi l'assoluzione più volte, v. gr. tre o quattro volte fra la giornata1.

38. Si dimanda per 3. Se può darsi l'assoluzione condizionata al peccatore, che perde i sensi nell'atto del peccato, v. gr. nell'adulterio, o nel duello. Lo negano Habert, Gonet, Gioven. e Concina; ma l'affermano Ponzio, Carden., Holzmann, Stoz., Gormaz, ed altri. Dicono questi, che sempreché costa, che un tal peccatore è stato cattolico, dee assolversi sotto condizione, in punto di morte; e giustamente dicono Merbesio e Du-Pasquier, che ben possiamo servirci di quest'opinione, specialmente per l'autorità di s. Agostino2, il quale dice: Qui retinet adulterina consortia, si desperati, et intra se poenitentes iacuerint, ne pro se respondere potuerint, baptizandos puto. Quis enim novit, utrum fortassis adulterinae carnis illecebris usque ad baptismum statuerant retineri? Quae autem baptismatis eadem reconciliationis est causa, si forte poenitentem finiendae vitae periculum praeoccupaverit. E dicendo il santo: Quis enim novit utrum etc., suppone certamente che tali peccatori non avessero dato alcun segno certo di conversione. Questa sentenza la stimo bastantemente probabile, per la stessa ragione addotta nel precedente quesito, perché d'ogni cattolico può esservi prudente presunzione, che se mai colui ha in qualche intervallo l'uso di ragione, trovandosi in punto di morte, benché in attual peccato, cerchi di sfuggire la sua dannazione nel miglior modo che può. Si è detto cattolico, mentre (come ben dice Holzmann) l'eretico moribondo, quantunque dia segni di penitenza, non può assolversi, se espressamente non cerca l'assoluzione: poiché altrimenti non può prudentemente presumersi, che dia quei segni in ordine alla confessione, che gli eretici sommamente aborriscono3.

39. In secondo luogo per ragione dell'impotenza morale è scusato il penitente dall'integrità materiale, e gli basterà la formale in più casi: per 1. S'è scrupoloso, ed è continuamente vessato dal timore delle confessioni passate, come insegnano comunemente Laymann, Illsung, Elbel ed Holzmann. Per 2. S'è infermo, e dopo d'aver detto uno o due peccati venisse meno, o vi fosse pericolo di venir meno. Per 3. Se mentre gli è portato il viatico, vedesse il confessore che le confessioni passate sono state nulle, e l'infermo non potesse allora confessarsi intieramente se non col pericolo di morire senza l'assoluzione, o di scandalo, siccome si è detto al capo antecedente XV. al n. 24. E lo stesso dice probabilmente Roncaglia, quando vi fosse urgente necessità di celebrare o di comunicarsi, e non vi fosse tempo di finir la confessione. Lo stesso corre per un sacerdote che avesse un peccato riservato, ed avendo necessità di celebrare, non vi fosse confessore che avesse la facoltà, come si


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disse nel capo antecedente n. 27. Per 4. Se il medesimo sacerdote stesse in pericolo di morire prima di dar l'assoluzione. Per 5. Quando v'è grave pericolo d'infezione, perché allora il confessore può assolvere il penitente infetto, dopo aver inteso un solo peccato; Concina, Wigandt, Bonac., Abelly, ed altri. Ma se 'l confessore volesse ascoltare tutta la confessione, è obbligato l'infermo a farla intiera1. Per 6. Se sovrasta naufragio o combattimento; perché allora basta a ciascuno dire un sol peccato veniale, e confessarsi peccatore in generale; e può allora il sacerdote assolver tutti in generale, dicendo: Ego vos absolvo etc. Il solo concorso non però de' penitenti, senza altra causa, non è ragione bastante a dimidiar le confessioni, secondo la proposizione 59. dannata da Innocenzo XI.2. Per 7. Se dalla confessione d'alcun peccato prudentemente il penitente potesse temer grave danno spirituale o temporale, proprio o alieno, v. gr. di rivelazione, di scandalo (suo o del confessore), di morte o d'infamia. Ma ciò s'intende, quando v'è necessità di confessarsi per qualche pericolo di morte o per adempire la comunione pasquale, o pure (come dicono Lugo, Enriquez, ecc.) se 'l penitente stesse in peccato mortale, ed altrimenti dovesse aspettare per due o tre giorni a confessarsi; anzi se anche per un solo giorno, secondo quel che dicono Lugo, Antoine, Viva, ecc. (benché ad altro proposito), come si dirà al n. 40. segu. Per 8. Se non potesse confessarsi il peccato senza rivelare il sigillo sagramentale3.

40. Tengono poi alcuni dd., come Navar., Innoc., Ostiense, ec., che 'l penitente dee tacere il suo peccato, se non può confessarlo senza manifestare il complice al confessore, poiché (come dicono) il precetto naturale di conservare la fama del prossimo dee preferirsi al precetto positivo dell'integrità della confessione. Ma ciò si nega colla sentenza comune di s. Bonac., s. Anton., Gonet, Concina, Suar. ec. con s. Tommaso4, il quale dice: Si speciem peccati exprimere non possit nisi exprimendo personam cum peccaverit necesse est ut exprimat. E lo stesso dice s. Bernardo5. La ragione è, perché da una parte l'integrità della confessione dee osservarsi, sempreché si può: all'incontro (come dice s. Tommaso) il manifestare l'altrui colpa non è peccato, quando v'è giusta causa; oltreché il complice peccando ha perduto il ius alla fama, in quanto alla confessione che dee fare di quel peccato. Ciò nondimeno s'intende, quando il peccato che dee confessarsi è mortale; poiché per confessare un peccato veniale o mortale già confessato, non è lecito palesare la colpa grave d'un altro , come ben dicono Lugo, Roncaglia, Viva e Tambur. contro Renzi6. Ed anche nel primo caso che 'l peccato mortale non è confessato ancora, è tenuto il penitente a cercare un altro confessore che non conosca il complice; purché (n'eccettuano i dd.) per far ciò non abbia a sentirne notabile incomodo spirituale o temporale, come sarebbe 1. se già egli avesse dichiarato il suo peccato al confessore che conosce il complice, sicché per trovare un altro confessore che non lo conosce, sarebbe obbligato a confessare due volte la sua colpa. 2. Se avesse necessità di celebrare o di comunicarsi. 3. Se per trovare altro confessore dovesse andare molto lontano, o perdere l'indulgenza, o pure se gli fosse di grave incomodo il manifestare la sua coscienza ad altri che al suo confessore ordinario; o se dovesse lasciar la solita comunione e tanto più se altrimenti dovesse star più di due giorni (come dicono Lugo, Viva e Renzi) in peccato mortale. Enriquez stima troppa la dilazione di due giorni. Anzi Antoine assolutamente dice, che scusa dall'obbligo di trovare altro confessore la dilazione d'un solo giorno. In oltre spesso sono scusate le madri e le mogli nel riferire che fanno al confessore


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i peccati de' figli e de' mariti; mentre ciò giova loro per mitigar il dolore, e per ricevere miglior consiglio del come debban portarvisi. In oltre gli aa. scusano il penitente, se stimasse quel confessore più dotto, o almeno può inteso della sua coscienza, sicché meglio potesse dirigerlo, e dargli pace all'anima; tanto più che molti dd. gravi, come si disse al capo XI. n. 11., tengono, non esser colpa grave il manifestare anche senza causa ad un uomo prudente il delitto del prossimo1; ma qui vi sarebbe causa, per la quale sarebbe scusato anche dal veniale.

41. Si avverta qui per ultimo, che sebbene il penitente potesse ne' suddetti casi lecitamente scoprire il complice al confessore, nulladimeno al confessore non è lecito d'informarsi dal penitente del nome del complice, ancorché lo facesse a buon fine di far la correzione, o d'impedire il danno; mentre il pontefice Bened. XIV. nella bolla Ubi primum ciò chiama cosa detestabile, e più detestabile poi, se 'l confessore negasse l'assoluzione a chi ricusasse di manifestare il complice. Quindi il papa dichiara, ciò esser peccato mortale, ed impone ad un tal confessore la sospensione (ma ferendae sententiae) dalla confessione; e fulmina poi la scomunica papale ipso facto a chi presumesse d'insegnare l'opposto; ed in oltre, agli altri (fuori de' penitenti), che sapessero alcun confessore, che avesse negata perciò l'assoluzione, impone l'obbligo della dinunzia, purché quegli non abbia operato per semplicità. Rettamente nondimeno dice il p. Concina, non intendersi con ciò proibito al confessore d'indagare le circostanze necessarie per l'integrità della confessione, come quelle che mutano specie, o che bisogna saperle per ben dirigere il penitente; onde ben può il confessore dimandare in qual gradi di parentela sia la persona del complice del peccato turpe: se sia ligata con voto di castità, se sia serva, se abiti nella stessa casa2. Oltre di ciò dice il p. Mazzotta, che se dal complice si temessero gravi danni, i quali dal solo confessore potessero impedirsi, allora dee manifestarsi il complice. Aggiunge l'autore del commentario in Antoine, che non può essere assoluto per quel penitente che non volesse palesar il complice, quando ciò è necessario per riparare un pubblico danno. Io dico non però, che in tal caso non è mai lecito al confessore, stante la suddetta proibizione fatta dal papa, dimandare il nome del complice; solamente potrà egli allora obbligare il penitente in generale, che riveli il complice ad alcuno che può impedire il male: ma se 'l penitente poi di sua spontanea volontà pregasse il confessore a prendersi esso il peso di rimediare, e da sé gli rivelasse il complice, allora il confessore non pecca, e ben può servirsi della notizia per lo rimedio, benché (ordinariamente parlando) non è spediente, che i confessori si assumano quest'officio di correggere per notizia di confessione, perché ciò difficilmente succede senza pericolo di scandalo, e di offesa del sagro ministero.

§. II. Quando la confessione sia invalida, e come debba riconvalidarsi.

42. Quando la confessione sia nulla per parte del confessore.

43. Quando per parte del penitente. Del complice nel peccato turpe.

44. Come debba riconvalidarsi la confessione appresso lo stesso confessore; e se basta ricordarsi della penitenza imposta.

45. De' rozzi, che non hanno spiegatospecie, né numero.

46. Quando debba ripetersi la confessione.

42. La confessione può esser invalida, o per parte del confessore, o per parte del penitente. Per parte del confessore 1. s'egli è privo di giurisdizione. 2. Se ha mancato nel dare, o nel ben proferire l'assoluzione. 3. Se non ha inteso niuno peccato del penitente: dico niuno, perché se n'ha inteso alcuno, è valida l'assoluzione, sempreché il penitente la riceve in buona fede; solamente avrà questi l'obbligo di confessare i peccati non ascoltati dal confessore. Altrimenti poi, se la riceve in mala fede, accorgendosi già, che 'l confessore o non sente, o dorme, o è ignorante,


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o non concepisce la gravità del peccato, o ch'è facile in assolvere anche gl'indisposti; perché allora peccando il penitente nella stessa confessione che fa, quella certamente è nulla. Se poi tu confessandoti intendessi dopo la confessione, che 'l confessore non ha inteso qualche peccato, man non sai quale, allora dicono comunissimamente Sanch., Lugo, Salm., Tamb., Dicast. ec., che se la confessione è stata breve, sei tenuto a ripeterla; non già poi, s'è stata lunga, perché in tal caso presumesi, che Dio non obblighi all'integrità della confessione con tanto incomodo1. Dicono poi Suar., Soto, Castrop., Lugo, Salm. ec., che la confessione fatta in buona fede ad un confessore ignorante, che non sa distinguere né le specie, né il numero de' peccati, ella è valida, né dee ripetersi, lo dico, che ciò deve intendersi, per quando non costa dell'omissione; perché se costa, che v'è mancata l'integrità, questa sempre dee supplirsi, come dicono gli stessi Salm. e Lugo; giacché sebbene la prima confessione sia stata valida, almeno è invalida la seconda, in cui s'avverte il difetto2.

43. Per parte poi del penitente è invalida la confessione. 1. S'egli è scomunicato, poiché la scomunica proibisce il ricevere alcun sagramento. 2. Se lascia per malizia, o per colpevole trascuraggine, di confessare alcun peccato grave. 3. Se non ha il dovuto dolore e proposito; specialmente se non vuol restituire come deve le robe, l'onore, o la fama tolta: o se non vuol togliere l'occasione prossima volontaria. 4. Se si confessa d'alcun peccato carnale col suo medesimo complice; poiché, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella sua bolla Sacramentum, il confessore è affatto privato di giurisdizione a rispetto della persona complice nel peccato turpe; fuorché in caso di morte, e quando non vi fosse allora alcun sacerdote anche semplice; altrimenti egli assolvendo incorre la scomunica papale, come si dirà più distintamente parlando della giurisdizione del confessore al n. 95.3.

44. Quindi si dimanda, come debba ripetersi la confessione invalida, quando si fa appresso lo stesso confessore. Bisogna qui per prima avvertire, che quando è stata differita l'assoluzione, non è necessario che 'l confessore si ricordi distintamente de' peccati confessati, né che faccia ripetere la confessione, ma basta, che si ricordi in confuso dello stato del penitente; così comunemente Silvest., Suar., Navar., Concin., Laym., Croix, ec.4. Si fa nonperò il dubbio, se ciò basta quando la confessione è stata nulla. Distinguono Suarez e Coninchio, e dicono, che allora solamente basta, quando la confessione è stata invalida, per solo difetto del confessore circa il suo officio, v. gr. se non ha data l'assoluzione, o non ha avuto animo d'assolvere; ma non già poi quando è stata nulla per difetto di qualche parte essenziale, come s'è mancata la disposizione nel penitente, o la giurisdizione nel confessore, perché allora, essendo la confessione sacrilega, o fatta a chi non è giudice, non è sagramentale. Questa sentenza è probabile; nulladimeno la contraria è comune con Nav., s. Anton., Silvest., Vasq., Med., Lugo, Laym., Sa, Bon., Val., Tamb., Aversa, Croix, Salm. ec.; ed è molto probabile. Questi dd. dicono, che da qualunque parte venga il difetto, non è necessario ripeter la confessione, ma basta, che 'l penitente si accusi di nuovo in generale de' peccati già detti, e che 'l confessore si ricordi dello stato del penitente, o al più ripigli la notizia in confuso della di lui coscienza. La ragione per 1. è, perché una tal confessione non fu già una semplice narrazione, ma essendo stata fatta in ordine a ricever l'assoluzione, ben ella può dirsi veramente sagramentale, mentre già obbliga al sigillo sagramentale. Per 2. perché quantunque una tal confessione non fosse stata sagramentale, almeno la sua ratificazione, coll'accusarsi di nuovo il penitente de' peccati confessati,


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congiunta colla cognizione che prima ne ha avuta il confessore, ben si reputa sufficiente a farla valida ed intera. Anzi ciò ammette il card. de Lugo, ancorché il penitente avesse detti antecedentemente i suoi peccati al confessore per semplice racconto; ma a ciò io non so accordarmi, perché allora dico, che niuna delle due confessioni può dirsi sagramentale; non la prima, perché quella non è fatta in ordine all'assoluzione: non la seconda, perché non v'è la confessione di ciascun peccato particolare, siccome richiede il tridentino: solamente ciò potrebbe ammettersi, se 'l confessore, nel mentre, che 'l penitente si accusa de' peccati narrati, avesse una distinta memoria di quelli1. Aggiungono poi molti gravi dd., come Toledo, Vasq., Laym., Busemb. ecc., ch'essendovi già stata la confessione fatta in ordine all'assoluzione, non solo basta la memoria in confuso di quella, ma anche della sola penitenza imposta; perché dalla stessa notizia della penitenza può formare il confessore il dovuto giudizio dello stato del penitente. Aggiungono Castrop., s. Anton., Silvest. ecc. appresso La-Croix, che basta anche il ricordarsi della sola imposizione fatta della penitenza, benché né il confessore né il penitente si ricordino quale sia stata; ma questa opinione mi pare troppo avanzata, perché il sacerdote (come abbiam detto) dee formare sempre il giudizio, almeno in confuso, dello stato del penitente, così per dare l'assoluzione, come per dare la penitenza, che in tal caso dee certamente imporsi per farsi intiero il sagramento2.

45. Dice poi Tamburrino, e v'aderisce il p. Segneri (nella sua istruzione a' confessori), che i rozzi ed i fanciulli i quali si sono sempre confessati in confuso senza spiegare né la specie, né il numero de' peccati, ma in buona fede, questi non si debbono obbligare a ripetere le confessioni. Ma questa opinione non so come possa ammettersi, mentre costoro, come ben dicono Lugo, Nav., Bon., Salm. ecc., sempre saran tenuti a spiegare le specie, e 'l numero omesso, quando ne avranno la cognizione; perché, sebbene le loro confessioni sono state valide, nondimeno sempre restano essi obbligati a far la confessione materialmente intiera3. Ammettono non però i Salm. con Dicast., Fagund., Enriq., l'opinione di Tamb., nel caso che 'l rozzo avesse menata per lo passato una vita sempre uniforme, sicché dalla confessione d'un anno possa farsi lo stesso giudizio degli antecedenti. Ma ciò dico potersi ammettere solamente, quando il confessore dal principio della confessione avesse conceputa questa uniformità di vita anche per gli anni scorsi; ma non quando finita la confessione intendesse il difetto delle confessioni passate, e di quell'ultima confessione non gli fosse rimasta una distinta notizia de' peccati; poiché quantunque basti al confessore in dar l'assoluzione l'avere una notizia confusa dello stato del penitente, nondimeno sempre gli è necessario, che abbia una volta formato distinto giudizio de' peccati in particolare4.

46. Del resto giustamente dicono Filliuc., Gobat., Holzmann., Elbel, Croix, Mazzott., ed altri comunemente col p. Segneri, che in dubbio non debbon obbligarsi i penitenti a ripeter le confessioni, perché la presunzione ed in conseguenza il possesso sta per lo valore di esse, sempreché non costa della nullità. Né osta il dire, che quando v'è il precetto, e si dubita dell'adempimento, il possesso è per l'obbligo; poiché si risponde, che ciò corre quando si dubita dell'atto della soddisfazione, ma non quando è certo che sta posta l'opera comandata perché allora in dubbio il possesso sta per lo valore dell'atto, secondo il principio ricevuto comunemente da' dd.; così Laymann, Croix, Sporer e Mazzott. con Navarro, il quale dice: Praesumtio pro actus valore praeponderat aliis5. E circa l'obbligo di ripeter la confessione un'ottima regola Habert, e dice così: se si vede,


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che 'l penitente dopo la confessione ha fuggite le occasioni, ed ha resistito per qualche tempo alle tentazioni, ben possono stimarsi valide le sue confessioni; altrimenti poi, se si vede, ch'egli poco dopo, nella prima occasione che ha avuta, è facilmente ricaduto come prima; mentre colui il quale veramente è pentito, e risolve fermamente di mutar vita, è impossibile che ricada così facilmente, senza mantenersi almeno per qualche tempo, o senza far prima almeno molta resistenza. Ond'è, che se alcuno dopo la confessione subito ricade senza alcun contrasto, è segno moralmente certo, che le sue confessioni fatte sieno state nulle, perché senza dolore e senza proposito1.




5 N. 429. in fin.



1 Lib. 6. n. 479.



2 2. 2. q. 69. a. 1.



3 Lib. 6. n. 495. ad 497.



4 In 4. dist. 16. q. 3. a. 2. q. 5.



5 Sess. 14. c. 5.



1 Notif. 80. n. 19.



2 De ver. quodl. 17. a. 3.



3 Lib. 6. n. 408.



4 Ibid. v. non obstat 2. in fin.



5 N. 473.



6 Sess. 14. c. 5.



1 Lib. 6. n. 474. dub. 2.



2 N. 464.



3 N. 476. v. Item.



4 N. 477.



1 Lib. 6. n. 478.



2 N. 479.



3 In 4. sent. dist. 17. q. 3. a. 4. q. 3. ad 2.



4 Lib. 2. n. 479. n. 479. v. Quaer.



5 N. 479. v. 2.



1 Lib. 6. n. 480.



2 Opusc. 6. de sac. unct.



3 De sacr. poenit. §. ord. min.



4 Lib. 6. n. 481.



5 Ibid. v. Utrum.



6 Lib. 1. de adult. c. 28.



7 L. 6. n. 482.



1 Lib. 6. n. 482. v. Sed dices.



2 De adult. c. 28.



3 Lib. 6. n. 483.



1 Lib. 6. n. 484. et 485.



2 N. 486.



3 N. 487. et 488.



4 Opusc. 12. qu. 7.



5 De forma bon. vitae.



6 Lib. 6. n. 489.



1 Lib. 6. n. 490.



2 N. 491. et 492.



1 Lib. 6. n. 498. et 499.



2 N. 500. v. Eod.



3 N. 501.



4 N. 502. v. Quaer.



1 Lib. 6. n. 502. dub. 1.



2 Ib. dub. 2. et 3.



3 N. 504.



4 Ibid. v. Dicunt. III.



5 N. 505.



1 Lib. 6. n. 105. v. Et quoad.






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