Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

IntraText CT - Lettura del testo
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

- 396 -


Punto V. Del ministro del sagramento della penitenza.

73. Il ministro della penitenza non può essere altri che 'l sacerdote, poiché a' soli sacerdoti fu data la potestà di rimettere i peccati: Accipite Spiritum sanctum; quorum remiseritis ec. Ioan. 20. 22. 23. E quel che disse s. Tommaso6, dopo il maestro delle sentenze, cioè che in caso di necessità deve il penitente confessarsi a chi può, anche non sacerdote, perché allora il Signore supplisce, s'intende (come spiegano gli altri dd.) non di precetto, ma a fine di eccitare con tal atto di umiltà la contrizione, o pure di ricever sollievo, o consiglio. Solamente dicono molti, come s. Anton., Panorm., Led., Sanch. ec., che in morte non essendovi sacerdote, possono i chierici assolvere dalle censure, acciocché l'infermo non sia privo di sepoltura e de' suffragi; ma più probabilmente ciò si nega da Lugo, Laym., Castrop., Salmat. ec., perché nella chiesa ciò non è stato mai in uso: tanto più che secondo il rituale, morendo lo scomunicato con segni di penitenza, ben può essere assoluto il suo cadavere da chi ne ha la facoltà. Acciocché poi il sacerdote possa amministrare validamente questo sacramento, oltre la podestà dell'ordine, si richiede che abbia la podestà di giurisdizione dalla chiesa, e secondo il tridentino, anche l'approvazione del vescovo. Ciò non corre per li regolari, mentre questi possono confessarsi a qualunque sacerdote, anche non approvato, purché loro sia concesso dal prelato: eccettuate le monache, le quali, ancorché esenti, secondo stabilì Gregorio


- 397 -


XV., non possono confessarsi, se non a' sacerdoti approvati per esse dall'ordinario del luogo1.

§. I. Dell'approvazione del confessore.

74. Necessità dell'approvazione. Non è necessario l'esame.

75. Se l'approvazione ingiustamente si rivoca. Se il successore può richiamare all'esame, ecc.

76. Se il sacerdote semplice può assolvere i veniali.

77. Se il parroco può chiamare in aiuto i parrochi d'altra diocesi.

78. Se della stessa diocesi.

79. Quale vescovo possa approvare.

80. Se i regolari in una diocesi approvati possano in altra confessare.

74. L'approvazione non è già la collazione della giurisdizione, ma è il giudizio richiesto dal concilio dell'idoneità del sacerdote a ricevere la giurisdizione. Su ciò si noti per 1., che sebbene peccherebbe il vescovo, che ingiustamente negasse ad alcuno l'approvazione, nulladimeno senza questa niuno può sentire le confessioni, com'è certo dalla proposiz. 13. dannata da Alessandro VII., la quale diceva: Satisfacit praecepto annuae confessionis, qui confitetur regulari, episcopo praesentato, sed ab eo iniuste reprobato. Ed in quanto a' privilegi de' regolari che si oppongono, rispondono i Salmaticesi, che i privilegi parlano, quando loro è negata ingiustamente la giurisdizione, ma non già l'approvazione2. Si noti per 2., che per l'approvazione non è necessario l'esame, ma basta il giudizio prudente del vescovo dell'idoneità del sacerdote; così Laymann, Coninch., e Busembao. Dicono di più i Salmaticesi, che benché il prelato internamente riprovasse taluno, se non però esternamente l'approvasse, ben ciò basterebbe a conferirgli la giurisdizione3. Si noti per 3., che il vescovo può dare quest'approvazione anche per mezzo d'altri, poiché quest'atto non è d'ordine ma di giurisdizione4.

75. Si noti per 4., che l'approvazione ben può darsi limitata a persone, a tempo, e luogo. E quando vien limitata dal vescovo l'approvazione, il confessore (o sia secolare o regolare) non può servirsene altrimenti per qualunque privilegio, anche della bolla detta Cruciatae; così sta dichiarato nella bolla Apostolici ministerii fatta per la Spagna, e poi confermata e dilatata da Bened. XIII. per tutta la chiesa nella sua bolla. In supremo, come riferisce Bened. XIV. nella bolla Apostolica indulta, al §. 3. nel tom. I. del suo bollar. num. 100. Se poi fosse data assolutamente, non si dubita che peccherebbe il vescovo, se senza giusta causa la rivocasse. Il dubbio sta, se tal rivocazione ingiusta, non solo sarebbe illecita, ma ancora invalida. Altri lo negano; ma l'affermano Suar., Lugo, Cast., Con., Salm. ecc., dicendo, che senza causa giusta non può esser privato il confessore del suo ius già acquistato. Del resto ben avverte Lugo, che in dubbio la rivocazione dee presumersi giusta; e posto ciò la sentenza suddetta difficilmente può mettersi in pratica, mentre il vescovo in rivocar l'approvazione può avere molte giuste cause che sieno ignote al confessore5.

76. Si noti per 5., che il vescovo successore con giusta causa può richiamare all'esame tutti i confessori approvati dall'antecessore; anche i parrochi, purché vi sia un veemente sospetto della loro imperizia, come decise la s. c. a' 17 di genn. 1667.6, ed anche i mendicanti, come rettamente dicono (contro d'alcuni) Suar. e Lugo; e su di ciò riferisce Cabassuzio, che Alessandro VII. a' 30 di gennaio 1659. nella causa del vescovo andegavense con diversi ordini regolari danno come temeraria ed erronea questa proposizione: Non possunt episcopi limitare, seu restringere approbationes, quas regularibus concedunt ad confessiones audiendas, neque ulla in parte revocare. Ed in oltre riferisce, essere stato deciso nel consiglio di stato di Francia, che 'l vescovo non è tenuto a render conto delle approvazioni che rivoca7. Si noti qui


- 398 -


di più, che s. Pio V. nella costit. romani pontificis, disse, che i regolari approvati dal vescovo antecessore, ab episcopo successore examinari de novo poterunt, et si minum idonei reperti fuerint reprobari. Da ciò ne inferiscono più autori, come Silv., Mirrand., Fagund., Cesped., Nicolio, ed altri presso il p. Ferrari1, che il vicario capitulare non può toglier la facoltà a' regolari approvati dal vescovo, né richiamarli ad esame, purché l'approvazione non fosse stata data dal vescovo ad nostrum beneplacitum, perché allora colla morte del vescovo quella spira. Restano ora a discifrarsi qui tre dubbi.

77. Si dimanda per 1. Se le confessioni de' peccati veniali fatte a' sacerdoti semplici, sieno illecite, e sieno ancora invalide. Che sieno illecite, oggidì non dee più mettersi in dubbio dopo il decreto d'Innocenzo XI. appresso Bonac.2, dato a' 12. di febbraio 1679., nel quale non solo fu ordinato a' vescovi, Ne permittant, ut venialium confessio fiat sacerdoti non approbato ab episcopo: ma in oltre ciò fu vietato agli stessi sacerdoti, dicendosi ivi: Si quicumque sacerdotes secus egerint, sciant, Deo se rationem esse reddituros. Il dubbio dunque sta se tali confessioni sieno ancora invalide. È comunissima la sentenza che lo nega; ma essendo molto probabile, che tale facoltà non l'abbiano i sacerdoti semplici direttamente da Gesù Cristo (come dicono altri), ma dalla chiesa, come tengono Suar., Lugo, Bonac., Con., Ronc. ec., stimo, che sia molto probabile ancora col p. Concina, Platel. ec., che tali confessioni dopo il decreto d'Innocenzo oggidì sieno benanche nulle; poiché non si presume, che la chiesa voglia conferire la giurisdizione a coloro, a' quali espressamente ella proibisce l'uso di tale giurisdizione3.

78. Si dimanda per 2. Se un parroco possa chiamare i parrochi d'un'altra diocesi a sentir le confessioni nella sua chiesa. L'affermano Castrop., Suarez, Vasq., Lugo, Wigandt, Concina, ecc., dicendo, che 'l parroco in essergli conferita la parrocchia viene approvato per tutta la chiesa, per quello che si dice nel trident.4: Nullum posse confessiones audire nec ad id idoneum reputari, nisi aut parochiale beneficium, aut ab episcopis approbationem obtineat. Da che ne inferiscono, che ogni parroco riceve l'approvazione universale per tutta la chiesa. Ma più probabilmente ciò lo negano Laym., Barbosa, Piasecio, Garzia, Croix ec. col card. Lambertini5, poiché colle suddette parole non ha inteso già il concilio dare a' parrochi l'approvazione universale, ma solo ha dichiarato, che ogni parroco, dopo che gli è conferita la cura, egli senza altra approvazione resta approvato secondo la disposizione del concilio; e non già dalla chiesa, e per tutta la chiesa, ma dal suo medesimo vescovo, e secondo la di lui volontà, per sentire le confessioni delle sue pecorelle. E di ciò vi sono più dichiarazioni della s. c.6. Si avverta qui di passaggio, che un parroco, il quale ha lasciata la cura, non può sentir le confessioni senza l'approvazione speciale del vescovo7.

79. Si dimanda per 3. Se 'l parroco possa chiamare in aiuto un parroco di un'altra parrocchia, ma della stessa diocesi. Ciò l'affermano più comunemente, oltre i dd. citati. Castrop., La-Croix, e Mazzotta. Ma probabilmente anche lo nega Barbosa con Piasec., Homob., e con un'altra dichiarazione della s. c. E la ragione si è, perché essendo più probabile (come si è detto), che 'l parroco non viene approvato dalla chiesa universale, ma (come si è detto) dal suo vescovo, e secondo la sua volontà, sempreché non sa, che 'l vescovo abbia voluto approvarlo per tutta la diocesi, egli non può sentir le confessioni che solamente nella sua parrocchia: mentre facilmente può essere, che 'l vescovo


- 399 -


l'abbia stimato idoneo per un luogo, e non per un altro, come per la villa, e non per la città. Giustamente nondimeno dicono Bonac., Clericato, e 'l card. Lambertini1, che la sentenza opposta ben può praticarsi dove l'uso è tale; anzi Wigandt l'ammette assolutamente, perché dice, questa essere la consuetudine di varie diocesi2.

Si dimanda per 4. Da quale vescovo debba ottenersi l'approvazione. Sotto nome di vescovo s'intende ogni prelato che ha la giurisdizione episcopale, come l'hanno alcuni abbati ed i capitoli delle sedi vacanti. S'intende ancora ogni vescovo confermato, benché non ancora consagrato, ma non già s'è solamente eletto, o se ha rinunziato il vescovado: Lugo, Salm., e La-Croix3. Ma quel che più importa, è il sapere chi s'intenda per vescovo proprio, che dee dare l'approvazione. Altri intendono l'ordinario del penitente; altri l'ordinario del sacerdote: ma oggidì (checché dicasi il p. Mazzotta) senza dubbio deve intendersi l'ordinario del luogo per la bolla, Cum sicut, d'Innocenzo XII., data a' 19. d'aprile 1700., riferita in esteso da' Salmaticesi4, e confermata da Benedetto XIV. colla sua bolla, Apostolica, dove fu dichiarato, quosvis confessarios non posse audire confessiones secularium in vim bullae cruciatae, sine approbatione ordinarii loci. Altrimenti, si disse, esser invalide le confessioni, e sospesi i confessori, e si aggiunse in fine, reprobata tamquam falsa et temeraria quacumque contraria opinione. Ciò non ostante il p. Mazzotta vuole sostenere, non essere improbabile la prima opinione, cioè che s'intende anche l'ordinario del penitente, dicendo, che la bolla d'Innocenzo probabilmente s'intende solo per quei confessori che assolvono contro la volontà de' loro ordinari. Ma questa sua interpretazione non so come possa aver luogo, mentre la bolla dice espressamente, esser nulle le confessioni che si fanno sine approbatione episcopi loci, in quo ipsi poenitentes degunt. E se ciò corre per coloro che hanno il privilegio della crociata, tanto più dee valere per chi non ha il privilegio; e così meco l'intendono Roncaglia e i Salmaticesi che hanno scritto dopo la bolla d'Innocenzo, rivocando ciò che prima aveano scritto nel trattato della penitenza5. Dicono non però i Salmaticesi, che questo che corre per coloro, i quali hanno il privilegio della crociata, non s'intende per altri che avessero il privilegio del giubileo, o simile; ma Bened. XIV. in un'altra sua bolla, benedictus deus, ha dichiarato, che anche nel giubileo i secolari non possano eleggersi altro confessore che l'approvato dall'ordinario del luogo, e le monache non altro che l'approvato per esse6. Avvertasi all'incontro, esser molto probabile con

La-Croix ed i Salmaticesi (che la tengono per sentenza comune), che 'l parroco ben può sentir le confessioni de' suoi sudditi in qualunque diocesi. E di ciò v'è anche una dichiarazione della s. c.7.

80. In quanto poi a' regolari già prima d'Innocenzo XII. avea dichiarato Innocenzo X. con suo breve8, che i religiosi anche esenti, che vogliono amministrare il sagramento della penitenza, debbono essere approvati dall'ordinario del luogo: Regulares in una diocesi approbatos non posse in alia confessiones audire sine approbatione episcopi illius, sono le parole del breve; il quale fu poi confermato da Innoc. XIII. colla bolla apostolici ministerii, e coll'altra bolla in supremo da Bened. XIII.9.

§. II. Della giurisdizione del confessore.

81. Chi abbia la giurisdizione ordinaria, e chi la delegata.

82. Se la delegata termini colla morte ecc. Se si ha dal principe, o pure ad universitatem causarum.

83. Del consenso del vescovo presunto.

84. Chi assolve con giurisdizione dubbia.

85. Chi possa eleggersi il confessore.

86. Ognuno può confessarsi all'approvato.

87. A chi possano confessarsi i pellegrini.


- 400 -


88. A chi i religiosi.

89. A chi le monache.

90. Del titolo colorato, e dell'errore comune.

91. Della giurisdizione probabile.

92. Se gli scomunicati ecc. possano assolvere i moribondi.

93. Se i sacerdoti semplici in presenza degli approvati.

94. Casi eccettuati.

95. Del confessore complice nel peccato turpe.

96. Se i confessori semplici in presenza dei superiori.

97. Se da' casi papali.

98. Se il moribondo è tenuto per lettera a cercar la facoltà dal superiore.

81. Già si è detto, altra essere la podestà d'ordine, che circa l'assolvere i peccati riceve ogni sacerdote da Gesù Cristo nel ricevere il presbiterato: altra la podestà di giurisdizione, che se gli conferisce dalla chiesa di esercitare la podestà d'ordine sopra i suoi sudditi, su' quali gli concede la chiesa l'autorità. Questa podestà poi di giurisdizione altra è l'ordinaria, altra è la delegata. L'ordinaria è quella che hanno tutti i pastori, come il papa, i vescovi, gli arcivescovi (allorché visitano i sudditi de' loro suffraganei), i parochi, ed i prelati delle religioni. De' vicari generali de' vescovi han dubitato alcuni aa., se essi abbiano la giurisdizione ordinaria nel foro sagramentale, sicché, possano e sentir le confessioni, e darne ad altri la facoltà, dicendo, che la podestà è solamente circa le cause del foro esterno. Ma l'afferma la sentenza comunissima, e più vera, con Fagnano, Ostiense, Nav. Azor., Silv., Sanch., Bossio, Salm., ed altri, perché i vicari hanno tale giurisdizione non già dal vescovo, ma da' canone, o sia dalla legge, mentr'essi fanno un tribunale co' vescovi, come apparisce dal cap. 2. de consuet. in 6., e dal cap. romana, de appell. in 6.1. La delegata poi è quella che si concede da coloro che hanno l'ordinaria, come dal papa, da cui può concedersi per tutta la chiesa, da' vescovi per le loro diocesi, da' prelati per le loro religioni, e da' parrochi per le loro parrocchie. Il papa può delegare la facoltà contro il consenso de' vescovi, e degli altri prelati, ed i vescovi e prelati contro il consenso de' parrochi e de' prelati inferiori, ma non è converso2.

82. Si noti per 1., che la giurisdizione esterna, termina colla morte del concedente, ma non l'interna, come dice Busembao con altri; ma meglio distinguono Lugo, Sanch., ed i Salm., dicendo, che ciò corre, quando la delegazione è generale (o che sia dal papa, o dal vescovo): ma non già quando ella è particolare per qualche particolar caso, o persona3. Si noti per 2., che il delegato non può suddelegare, se ciò non gli è espressamente concesso. Se n'eccettua 1. Se taluno fosse delegato dal principe; ma ciò s'intende come spiegano Laymann e Castrop.4, quando tal delegazione è fatto come per officio, ma non quando è eletta la persona per la sua perizia, o quando le vien commessa l'esecuzione di qualche causa. 2. Se alcuno è delegato ad universitatem causarum, ancorché non dal principe: ma in ciò pure bisogna distinguere con Laymann5, che in due modi può delegarsi ad alcuno la giurisdizione ad universitatem causarum; prima, quando gli si commette qualche officio, al quale è annessa la giurisdizione; è ciò ancorché l'officio non sia proprio, ma di vicario, v. gr. di viceparroco, o vicerettore, in luogo del parroco assente o non ancora sacerdote: tal vicario ben può suddelegare la sua giurisdizione, non tutta, ma per una o due cause, come dicono comunemente i dd., perché allora a costui non solo è commesso l'esercizio, ma anche l'officio di parroco, al quale officio compete non solo l'uso, ma anche la delegazione della giurisdizione; così Laym., Castr., Sanch., Bon., Silv., ed altri con s. Tommaso6, il quale dice: Vicarius non potest totam suam potestatem communicare, sed potest partem. Secondo quando ad alcuno è delegato, non l'officio, ma la giurisdizione come privilegio


- 401 -


perpetuo annesso al suo officio, o dignità, perché allora tal giurisdizione si stima come ordinaria, siccome appunto è la facoltà del cap. Liceat 6. concessa a' vescovi dal trident.1. Dicono poi Rodriq., Beia, e Viva, con Nav., Peyrin., Naldo, Bord., ec., che se 'l vescovo la facoltà ad un confessore di assolvere da tutti i casi riservati, potrebbe costui suddelegare tal facoltà ad un altro in qualche caso particolare; ma meglio Laym. e Castr. con Conin. ciò l'ammettono solamente, se tale facoltà è concessa per ragione dell'officio, v. gr. di parroco o di viceparroco, come si è detto di sopra, ma non quando è concessa a taluno per ragione della sua perizia o probità; poiché la facoltà di suddelegare compete solo a chi si commette l'officio, ma non già a chi si commette il solo uso ed esercizio della giurisdizione2.

83. Si noti per 3., che per potere amministrare il sagramento della penitenza, non basta il consenso del vescovo interno, né il consenso presunto de futuro, o sia ratiabizione, cioè che se lo sapesse, assentirebbe; perché una tale volontà interpretativa non basta a dar la giurisdizione per lo tempo presente. Ma basta all'incontro il consenso presunto de praesenti, palesato per segni esterni, come sarebbe, se taluno ascoltasse le confessioni in presenza del vescovo, il quale non contradicesse3.

84. Si noti per 4., che pecca il sacerdote, che assolve con giurisdizione dubbia. Ma se n'eccettuano i casi, ne' quali urgesse qualche necessità, come sarebbe (secondo dicono Busemb., Holzm., Elbel, ecc.) 1. se vi fosse pericolo di morte. 2. Se 'l penitente dovesse adempire il precetto dell'annua confessione, e non vi fosse il confessore che ha la certa giurisdizione. 3. Se 'l penitente dovesse celebrare o comunicarsi, ed altrimenti incorrerebbe nota d'infamia, o pure come aggiungono i Salmaticesi, se il sacerdote avesse obbligo di celebrare in quel giorno. Ma in ciò bisogna avvertire ciò che si è detto al capo anteced. n. 34., perché se la persona fosse certa del peccato mortale commesso, e non fosse certa della contrizione, in tal caso con ricevere l'assoluzione dubbia non potrebbe comunicarsi; giacché allora possiede il precetto della probazione, che importa l'assoluzione certa, non dubbia. Del resto ne' casi mentovati dicono gli aa. citati, che ben può il confessore dare l'assoluzione condizionata, si possim. Avvertono Suarez, Con., Regin., e Busemb., esser bene, che allora il penitente si accusi di qualche peccato veniale, acciocché direttamente sia assoluto da quello, e indirettamente dagli altri4.

85. Si noti per 5., che possono eleggersi il confessore per ragion de' loro privilegi, 1. I monarchi ed i principi (s'intende che han dominio supremo). 2. I domestici del Pontefice5. 3. I vescovi, ed ancora i vescovi titolari, come dice Busemb. Ma in ciò bisogna avvertire, che anticamente per lo c. fin de poenit., così i vescovi, ed altri superiori, come anche i prelati minori esenti (s'intendono i prelati della corte romana, ed i superiori regolari locali) poteano eleggersi per confessore in ogni luogo qualunque sacerdote semplice, nondimeno la s. c. ha dichiarato, come riferisce Fagnano, che i vescovi non possano confessarsi che agli approvati dagli ordinari del domicilio d'essi sacerdoti, secondo spiega il card. de Lugo, e ciò fu confermato con decreto di Gregorio XIII. nel 1581., al 1. di dec., come portano Fagnano e Pittone6. È concesso non però a' vescovi il condurre seco un confessore già approvato, ed a quello confessarsi, benché si trovino in altre diocesi. E lo stesso corre per li cardinali: i quali di più possono stando in Roma sciegliersi il confessore per essi, e per la famiglia, e condurselo dove vanno7. In quanto a' parrochi poi fu dannata da Aless. VII. la propos. 16. che diceva, ch'essi poteano confessarsi ad ogni sacerdote8. Parlando poi comunemente


- 402 -


degli altri han detto alcuni aa. che potrebbe taluno confessarsi al sacerdote semplice, se l'approvato fosse ignorante, o se incorresse pericolo di grave danno in confessarsi coll'approvato, o pure se quegli non volesse prender la sua confessione; ma tutte queste opinioni comunemente si ributtano1. Si noti ancora qui, che i cappellani d'eserciti non possono assolvere i soldati che abitano ne' presidii, senza la facoltà del papa, o senza la licenza dell'ordinario, come più volte ha dichiarato la s. c.2.

86. Si noti per 6. oggidì esser certo (checché si praticasse anticamente), esser lecito a ciascun sacerdote il confessore a qualunque confessore, approvato, anche ripugnando il proprio parroco, ed anche nell'adempire il precetto dell'annua confessione. Né osta quel che disse Giovanni Launoio, che la confessione di precetto, secondo il concilio lateranense riferito nel c. Omnis, de poen. et rem., dee farsi al parroco proprio, dicendosi ivi, confiteatur proprio sacerdoti mentre per sacerdote proprio, come fu dichiarato da Clemente VIII., e da Clemente X. nella bolla suprema3, s'intende ogni confessore approvato; e Giovanni XXII. nell'estrav. Vas electionis, condannò Giovanni di Poliaco, che avea insegnato, esser nulle le confessioni non fatte al proprio parroco4.

87. Si noti per 7. essere anche certo e comune oggidì appresso i dottori, come insegna Castrop., Vasquez, Suarez, Concina, Lugo, Bonacina, Salmat. ec., che i pellegrini per ragion della connivenza de' vescovi, o meglio per la consuetudine universale, possono confessarsi ad ogni confessore approvato ne' luoghi dove si trovano; e corre tal consuetudine, ancorché il pellegrino si partisse dalla patria a questo fine di confessarsi altrove, come dicono Ponzio, Filliuc., Renzi, Tamb., Mazzotta, ec.5. Solamente fu vietato da Clemente X. l'andare in altra diocesi, per confessarsi in frode della riserva de' peccati; del che parleremo nel punto VII. al n. 135. e 136.

88. Si noti per 8. che i religiosi senza licenza de' loro prelati non possono confessarsi ad altri sacerdoti fuori del loro ordine, secondo il privilegio che hanno le religioni da Innocenzo IV., e da altri papi. Ma parlando de' religiosi pellegrinanti, s'avverta, che se questi hanno il socio del loro ordine, purché sia idoneo, ad esso debbono confessarsi. Se poi mancasse il socio, o pure altro sacerdote idoneo del loro stess'ordine, possono confessarsi ad ogni altro sacerdote idoneo regolare, o secolare. Tutto ciò è comune appresso i dottori Laym., Roncaglia, Salmat., Tambur., Croix ec., ed è certo delle parole d'Innoc. VIII. che poco appresso riferiremo. Resta il dubbio, se debbano confessarsi ad un sacerdote approvato. Così vogliono Wigandt, Concina, Antoine con altri pochi: ma è comunissima e più vera la sentenza che lo nega con Suarez, Escob., Castrop., Ronc., Bordon., Sporer, Salmat., Mazzotta, Rodr., Tamb. ec.; e ciò si prova chiaramente dalle concessioni di Sisto IV., e specialmente d'Innoc. VIII. il quale disse così: Nos igitur fratribus huiusmodi, quos itinerari, et per eorum superiores mitti contigerit, ut si aliquem presbyterorum idoneum in professoribus dicti ordinis habere non possint, quemcumque alium presbyterum idoneum religiosum, vel saecularem, eligere valeant, qui confessiones eorum audire licite possit. E rettamente dicono i Salmat. con s. Anton., Soto e Silvio, che per quemcumque alium presbyterum s'intende ogni sacerdote semplice idoneo, poiché questa si presume ancora esser la volontà de' prelati in dar la licenza a' sudditi di andar fuori, secondo la comune consuetudine6. Né osta a ciò il breve di Benedetto XIV. Quod communi, a' 30. di marzo 1742.7, dove fu concesso a' padri cappuccini di potersi confessare in viaggio


- 403 -


ad ogni confessore, purché però fosse approvato dal vescovo del luogo; imperciocché il mentovato breve parla solo de' cappuccini, i quali hanno una particolar costituzione di non potersi confessare ad altri, fuorché a' propri confessori, onde impropriamente il contin. di Tournely1 rapporta il predetto breve come comune per tutti i religiosi. Avverte non però Busemb., che anche in quanto a tutti i religiosi la facoltà di potersi confessare in viaggio a qualunque sacerdote idoneo non corre per li casi riservati2.

89. Circa poi le confessioni delle monache debbon qui notarsi più cose. I. I confessori delle monache han bisogno di speciale elezione, o almeno dell'approvazione del vescovo del luogo, ancorché le monache sieno esenti dalla sua giurisdizione, secondo la bolla di Gregorio XV., Inscrutabilis, confermata da Benedetto XIII. colla bolla, Pastoralis; e ciò anche per la confessione delle colpe veniali, come dichiarò la s. c. II. Terminato il triennio tali confessori restan sospesi, se non v'è la licenza della s. c.; com'anche fu dichiarato dalla s. c.; e ciò corre ancora per i confessori de' conservatorii. Se non però il confessore fosse stato destinato per supplimento, probabilmente dice il p. de Alessandro teatino, con altri, che può confermarsi per altro triennio; perché la proibizione dee prendersi strettamente dell'elezione ordinaria, non della straordinaria. Nota di più il suddetto autore, che in alcuni luoghi i vescovi per mancanza di confessori idonei permettono, che seguitino gli stessi oltre il triennio. Avverte di più con Bordone, che lecitamente possono alle volte le monache ricusare il confessore assennato, se v'è giusta causa, v. gr. se 'l confessore fosse tropo rigido, o nemico de' loro parenti ecc. III. Per diversi decreti della s. c. appresso il p. de Alessandro non possono essere confessori di monache 1. i vicari generali, 2. i parrochi, quando ne patisse notabilmente la cura, 3. i regolari, 4. i canonici penitenzieri. Probabilmente nondimeno dice il suddetto autore, esser permesso al vescovo di elegger costoro, se così lo giudica spediente, IV. I vescovi, e prelati delle religioni son tenuti a dare alle monache loro soggette due o tre volte l'anno il confessore straordinario, come specialmente stabilì Innoc. XIII. nella bolla, Apostolici ministerii, distesa da Benedetto XIII. per tutto l'orbe cristiano, come ultimamente confermò Benedetto XIV. nella sua bolla, Pastoralis, data a' 5. d'agosto 1748. Dice Busemb., con Quintanad., che le monache, non dandosi loro lo straordinario, possono esse eleggersi il confessore; e cita una dichiarazione della s. c. appresso Barbosa; ma quest'opinione giustamente è riprovata dal p. de Alessandro; tanto più che oggidì il medesimo Benedetto ha dichiarato nella mentovata bolla che le monache così de' monasteri, come de' conservatorii, non ottenendo lo straordinario, possono ricorrere al penitenziere maggiore, il quale lo dovrà loro assegnare. In oltre si ordina in detta bolla, Pastoralis, che ogni monaca, ancorché non voglia confessarsi, è tenuta almeno di presentarsi allo straordinario. In oltre ivi si comanda che in articolo di morte diasi a ciascuna monaca il confessore particolare, se lo domanda; e se 'l monastero è esente, e 'l prelato regolare non lo concede, se le assegni dal vescovo; e quando il vescovo neppure l'assegnasse, si conceda dal penitenziere maggiore. In oltre si ordina, che se alcuna monaca ricusa di confessarsi al confessore ordinario, dal vescovo se le deputi un altro pro certis vicibus (ed in ciò il papa esorta i vescovi a non esser difficili a concedere i suddetti straordinari per alcune volte a chi li cerca); e se 'l monastero è essente, se le deputi dal prelato regolare; e quando questi ricusasse, se le conceda dal vescovo, o dal penitenziere maggiore. Finalmente si ordina, che i prelati regolari due o tre volte l'anno sian tenuti d'assegnare alle loro monache il confessore straordinario


- 404 -


dagli approvati dal vescovo per li monasteri; il quale (notisi) almeno una volta l'anno sia o secolare, o d'altro ordine, altrimenti lo deputi il vescovo; e vuole il papa, che in quel tempo l'ordinario affatto sia proibito di sentire la confessione d'alcuna, neppure della badessa, o delle novizie1.

90. Restano ora molti dubbi da discifrarsi. Si dimanda per 1. Se essendovi l'errore comune, la chiesa supplisca la giurisdizione che manca al confessore. Se l'errore comune è unito col titolo colorato, o sia putativo, è certo appresso tutti che supplisce la chiesa; così Soto, Navarr., Gaet., Sanch., Carden., Conc., Antoine, ecc. E si prova dalla l. Barbarius. ff. de offic. praetor., e dal c. Infamis 3. q.7. La ragione è, perché altrimenti perirebbero molte anime, e perciò ragionevolmente si presume che la chiesa supplisca; non però avverte Sanchez, che ciò non corre quando il titolo è finto, ma quando veramente è conferito dal superiore, benché sia solamente putativo, perché forse al superiore sta proibito di conferirlo, siccome dicesi nella Novella 44. c. 1. Auth. de tabell. Ma il maggior dubbio si è, se la chiesa supplisca la giurisdizione quando v'è il solo errore comune senza titolo colorato. Lo negano Busemb., Roncaglia, Concina, Sporer, Holzm. ecc., mentre dicono, che altrimenti i sacerdoti empi da ciò prenderebbero occasione di fingersi confessori, e di seminare errori. Ma questa ragione non convince, perché quantunque negasse la chiesa a questi tali la giurisdizione, neppure s'impedirebbe il danno; ond'è che probabilmente l'affermano Lugo, Less., Ponzio, Castrop., Sanchez ecc., e lo dicono probabile gli stessi Roncaglia, Sporer, ed Holzm., con Carden., Viva, Henno, Elbel, ec., mentre la stessa ragione del ben comune, che corre quando vi è il titolo colorato, corre ancora per quando vi è il comune errore2.

91. Si dimanda per 2. Se sia lecito al confessore assolvere colla giurisdizione solamente probabile. Qui vi sono tre sentenze. La prima ch'è di pochi, cioè di Eliz,., Concina ed Antoine, assolutamente lo nega; dicono questi, che per la propos. 1. dannata da Innocenzo XI. non è lecito servirsi dell'opinione probabile nel conferire i sagramenti. La seconda sentenza ch'è comune assolutamente l'afferma con Lessio, Fill., Carden., Lugo, Sanchez, Bonac., Castrop., Salmat., Viva, Croix ecc., e la chiamano moralmente certa Sanchez, Carden., Dicast., Tamburr., Gormaz., ec. Alcuni assegnano la ragione dell'error comune; ma questa non convince; la ragione più valida si è la consuetudine universale, che vi è nella chiesa, di assolvere colla giurisdizione probabile, come attestano gli autori citati; e la consuetudine ben la giurisdizione secondo insegnano anche comunemente Suarez, Barbosa, Navarr., Carden., Quaranta, e Pelliz. E si prova chiaramente dal c. Contingat, de foro compet. dove si dice: Nisi forte hi quibus delinquentes ipsi deserviunt ec indulgentia, vel consuetudine (nota) speciali iurisdictionem huiusmodi valeant sibi vindicare. osta qui la detta proposizione dannata che oppongono, poiché (come ben rispondono Viva, e Wigandt con Gonet) la proposizione parla delle opinioni circa le cose in cui niente può la chiesa, come circa la materia e forma de' sagramenti; ma circa la giurisdizione ben può supplire la chiesa, e ben si presume che certamente supplisca per ben delle anime; onde il confessore in tal caso non assolve colla sentenza probabile, ma colla certa. La 3. sentenza finalmente, che noi seguitiamo con Suarez, Marcanzio, Gobato, Wigandt, Holzm., Bardi, Sporer. Elbel ed altri dice, che allora solamente è lecito d'assolvere coll'opinione probabile, quando vi concorre qualche causa gravemente ragionevole; altrimenti non si dee presumere che la chiesa voglia favorire la soverchia libertà de' confessori. Causa poi ragionevole sarebbe 1. se 'l penitente avesse special bisogno dell'aiuto di quel confessore. 2. Se 'l


- 405 -


complice del peccato sia cognito al confessore, che ha la giurisdizione certa. 3. Se altrimenti vi sia pericolo di confessione sacrilega. 4. Se 'l penitente temesse d'incorrere l'avversione, o qualche nocivo sospetto del confessore certo, o se altrimenti dovesse star lungo tempo senza confessarsi. 5. Se urgesse il precetto dell'annua confessione, o qualche singolare indulgenza da lucrarsi1. Si aggiunge, se già il penitente avesse svelato al confessore qualche sua colpa grave, e si dubitasse se quella sia, o non, riservata, come si dirà al n. 142.

92. Si dimanda per 3. Se in articolo di morte possano dar l'assoluzione tutti i sacerdoti semplici, anche eretici, scismatici, o scomunicati vitandi. Già è noto, che in morte tutti i sacerdoti, anche i degradati, possono assolvere da qualunque peccato, e censura riservata. E ciò non solo nell'articolo, ma anche nel pericolo di morte, come vuole la sentenza comunissima e più vera, di Nav., Silvestr., Suarez, Lugo, Sanch., Castropal., Salmat. ec., contro Soto e Cano; poiché in questa materia lo stesso corre per l'articolo che pel pericolo, com'è chiaro dal c. Si quis suadente, 29. caus. 17. q. 4. , dove si dice: Nullus episcoporum illum praesumat absolvere, nisi mortis urgente periculo. E la ragione si è, perché ciascun fedele tanto è obbligato a confessarsi in articolo, quanto in pericolo di morte. Tal pericolo poi stimano esservi nella battaglia, nella lunga navigazione, nel parto difficile, ed in ogni morbo pericoloso; così Sanchez ed i Salmaticesi, i quali dicono il medesimo di taluno che stesse in pericolo probabile di andar in pazzia, o pure fosse cattivo in Turchia, e temesse ch'ivi non capitasse altro sacerdote per potersi confessare2. Ma veniamo al quesito, se i sacerdoti ascissi dalla chiesa, come sono gli eretici, scismatici, e scomunicati vitandi, possan assolvere i moribondi. L'affermano Sanchez, Suarez, Navar., Lugo, Salmat. ed altri; e lo provano dal tridentino3, dove si dice: In eadem ecclesia Dei custoditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articulo mortis: atque ideo omnes sacerdotes quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere possint. Ma lo negano Fagnano, Petrocor., Concina ec., con una dichiarazione della s. c. E per questa sentenza è ancora s. Tommaso4, il quale parlando degli ascissi dalla comunione della chiesa, dice, che questi possono solamente battezzare in articolo di morte, ma in niun caso possono amministrare altro sagramento. Né osta (dicono) a ciò il concilio, perché ivi non si fa nuova legge, ma solamente si dichiara il ius antico della chiesa, dicendosi, in ecclesia Dei custoditum semper fuit etc. ma prova Fagnano, come anche dichiarò la s. c., e lo confessa lo stesso Navarro che anticamente era comune la sentenza col maestro delle sentenze, s. Tommaso, Scoto, s. Anton., Ricardo, Turrecrem. ec., che gli ascissi in niun caso potessero mai dar l'assoluzione5. Ciò però non ostante dice il contin. di Tournely6, che siccome anticamente era comune questa seconda sentenza negativa, così al presente è comune tra' dd. la prima affermativa; poiché quantunque il concilio, nel luogo citato non avesse fatta nuova legge, nondimeno dall'altre parole, che ivi si leggono, ne hac occasione aliquis pereat, ben si ricava l'intenzion della chiesa, che in caso di necessità possa lo scomunicato assolvere il moribondo, altrimenti alcuno de' moribondi ben potrebbe perire. La stessa sentenza tiene Silvio7 con Silvestro, Cano ed Angelo; e risponde, che la dottrina di s. Tommaso s'intende in questo modo, cioè, che il sacerdote scomunicato in caso di morte non può lecitamente amministrare che il solo battesimo, perché allora egli non opera come ministro della chiesa a ciò deputato, ma come qualunque uomo che battezza in necessità; ma gli altri sagramenti, perché dee amministrarli


- 406 -


come ministro, perciò dee amministrarli stando in grazia. Col che vuol dire l'angelico, che l'amministrazione fatta dallo scomunicato del sacramento della penitenza sia più presto illecita, che invalida. Ma quel che aggiunge maggior peso alla prima sentenza è ciò che riferisce il card. Albizio1, cioè che la dichiarazione riferita non si ritrova nel registro della s. c.; segno, o ch'ella non uscì fuori, o che è stata abolita, come contraria alla sentenza comune. Riferisce di più, ch'essendo stato proposto tal dubbio ad Innocenzo XI., ordinò il papa, che più non si dubitasse della verità della prima sentenza affermativa, e questa è abbracciata ancora dal p. Ferraris2, il quale rapporta l'autorità del nominato card. Albizio.

93. Si dimanda per 4. Se il sacerdote semplice possa assolvere il moribondo in presenza dell'approvato. La prima sentenza, ch'è comunissima, lo nega con Molina, Sanch., Azor., Bonac., Card., Lugo, Laym., Salmat., ec., e si prova dal tridentino nel luogo citato3, dove si dice: Veruntamen ut pie admodum, ne hac occasione aliquis pereat, in eadem ecclesia Dei custoditum, e seguitando le altre parole riferite nel numero antecedente. Dal detto testo si ricava per 1. che in ciò il concilio non istabilì nuova legge, ma dichiarò l'antica, e l'antica era, che i sacerdoti semplici allora solamente potessero assolvere i moribondi, quando mancavano gli approvati, secondo i testi che citano gli autori citati. Per 2., che intanto la chiesa la facoltà a' sacerdoti semplici, in quanto vi è la necessità estrema, ne aliquis pereat; ma cessa questa ragione quando è presente l'approvato. All'incontro la seconda sentenza l'afferma con Navarr., Barbosa, Sairo, Sa ec., e la chiamano probabile Lugo, Viva, Sporer ec.: dicendo, che le parole del concilio son generali, Atque ideo omnes sacerdotes, quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis absolvere possunt. All'incontro dicono, che i canoni antichi i quali si oppongono, non parlavano dell'assoluzione sagramentale, ma solo della riconciliazione de' pubblici penitenti. Ciò non ostante giudico, non doversi partir dalla sentenza contraria; prima perché nel rit. rom.4 ciò si dichiara espressamente, dicendo: Sed si periculum mortis immineat, approbatusque desit confessarius, quilibet sacerdos potest absolvere. E che 'l rituale dichiari l'autentico uso della chiesa, è certo da quel che dice Paolo V. nella sua bolla, dove ordina che il rituale si osservi, contenendosi in esso, quae catholica ecclesia et ab ea probatus usus antiquitatis statuit. Secondo, perché le suddette parole del concilio, Atque ideo etc., come ben dicono Fagnano, Petrocorense, e l'autore de offic. confess. appresso Croix, non già si riferiscono a tutti i sacerdoti, ma solo a coloro de' quali in detto capo 7. parla il concilio, cioè, qui ordinariam aut subdelegatam habent iurisdictionem. Tanto più che in fine di detto capo aggiunge il concilio: Extra quem articulum sacerdotes, cum nihil possint in casibus reservatis, id unum poenitentibus persuadere nitantur, ut ad superiores pro beneficio absolutionis accedant. Ecco che parlasi de' confessori semplici (de' quali solo può dirsi, che nihil possunt in reservatis), non già de' semplici sacerdoti; e così dichiarò la s. c. del concilio, come Fagnano riferisce. Che poi i sacerdoti in assenza degli approvati possano assolvere in punto di morte, diciamo, che non si ha dal tridentino, ma da altri canoni, e dalla comune consuetudine della chiesa5.

94. Probabilmente nonperò convengono i dottori della prima sentenza in dire che 'l sacerdote semplice ben può assolvere anche in presenza dell'approvato ne' seguenti casi. 1. Se l'approvato non può, o non vuole assolvere. 2. Se questi sia nominatamente scomunicato o sospeso. 3. Se fosse approvato solamente in altra diocesi. 4. Se 'l moribondo avesse tal orrore di confessarsi all'approvato, che stesse in pericolo di


- 407 -


confessarsi con lui sacrilegamente, come dicono La-Croix, Sporer e Mazzotta, da s. Tommaso. E stima Sporer correr lo stesso, se l'infermo non potesse confessarsi all'approvato senza una gran difficoltà o incomodo, o pure s'egli pensasse, che 'l confessore semplice gli fosse manifestamente più utile. 5. Se la confessione già fosse cominciata col semplice, perché allora quegli già ha acquistata la giurisdizione; altrimenti poi se l'infermo fosse già stato assoluto purché non fosse circostanza del peccato già confessato, ed altrimenti ancora se l'infermo avesse qualche scomunica riservata, perché allora, ancorché avesse principiata la confessione col semplice, essendo presente il superiore, prima dal superiore dev'essere assoluto dalla scomunica, e poi può terminare col semplice la confessione. 6. Se l'approvato fosse stato complice del penitente in peccato turpe, come ha dichiarato papa Bened. XIV.1. Ma questo punto del complice bisogna qui considerarlo più distintamente.

95. Il nostro ss. pontefice in due bolle (l'una comincia Sacramentum, l'altra Apostolici) ha detto, che 'l confessore verso il complice in peccato turpi contra sextum praeceptum è privato affatto di giurisdizione, ed incorre la scomunica papale, se ardisce di prendere excipere audeat) la di lui confessione. Ne eccettua la sola estrema necessità di morte, in cui gli permette assolvere il complice, purché manchi ogni altro sacerdote anche semplice, che possa assolvere l'infermo, o purché quel sacerdote non possa prendere la di lui confessione senza grave scandalo o infamia d'esso approvato. Aggiunge nonperò il papa, ch'egli (se può) è tenuto a rimuovere un tal pericolo di scandalo o d'infamia, sotto pena della stessa scomunica; benché se nol rimovesse, dice che validamente assolverebbe l'infermo2. Circa tali bolle si avverta per 1. che sotto nome di peccato turpe contro il sesto precetto non solo deve intendersi la fornicazione o sodomia consumata, ma anche il tatto, e 'l colloquio osceno, sempreché giunge a colpa grave. E lo stesso dicono i Salmaticesi3. All'incontro non si comprendono le colpe veniali, o sieno tali per la parvità della materia, o per difetto di deliberazione; così i Salmaticesi num. 277.; e lo stesso giustamente dicono n. 278. anche de' mortali interni, o pure non pienamente significati all'esterno; perché anche l'opera dev'essere esternamente grave. Neppure comprendonsi i mortali dubbi di fatto o di ius; Salm. n. 280. (vedi ancora quel che si dirà al num 142.). Né quando v'è dubbio, se la penitente abbia ella ancora gravemente peccato, perché la bolla s'intende del complice formale nel grave peccato turpe, così gli stessi Salmatic. num 241. e 280. Si avverta per 2. che l'assoluzione data dal confessore complice, se 'l penitente non sia stato ancora da altri assoluto del peccato turpe, sarà invalida anche rispetto dell'altre colpe; altrimenti poi se già ne fosse stato assoluto. Queste due cose par che sian certe. Ma si fanno due dubbi: il primo, se incorre la scomunica il confessore che non già assolve ma solo ascolta il suo complice in confessione, e fintamente l'assolve. Io prima tenni l'opinione affermativa, tanto più che ne scrissi alla s. penitenzieria, e da lei mi fu risposto lo stesso; ma dopo avendo letta la bolla. Inter praeteritos, del medesimo papa Benedetto, ho ritrovato dichiarato l'opposto, dicendosi ivi: Non minus sacerdoti complici, qui vel extra mortis articulum confessionem excipit poenitentis, eumque (nota) absolvit; vel qui in articulo mortis absolvit, cum alius sacerdos non desit, excommunicationis maioris poena a nobis imposita fuit. Il secondo si è, se 'l vescovo in virtù del capitolo Liceat, della sess. 24. del tridentino, possa assolvere il confessore, che ha data l'assoluzione al suo complice nel peccato turpe. Ma di questo dubbio si osservi ciò che si dirà nel capo XX. de' privilegi, al num. 37.4.


- 408 -


96. Si dimanda per 5. Se essendo presente il superiore, possa in articolo di morte qualunque confessore approvato assolvere l'infermo da' peccati, e censure riservate. Si risponde distinguendo: in quanto a' peccati ben può, perché in morte cessa ogni riserva, secondo ha dichiarato il concilio; in modo che rettamente dicono Suarez, Salmat., Palud., Navar., Granad., Prepos., Hurtad. ec., che al moribondo assoluto da' riservati non resta alcun obbligo, guarendo, di presentarsi al superiore (ma ciò non corre se 'l penitente sia stato assoluto in qualche necessità, ma non di morte)1. In oltre dicono Suarez, Lugo, Sanchez, Salmatic. ecc., che se 'l moribondo ha peccati riservati, e v'è presente il confessore approvato, non può il sacerdote semplice assolvere, ancorché quel confessore non abbia la facoltà de' riservati; mentre in punto di morte (come abbiam detto di sovra) cessa ogni riserva. In quanto poi alle censure riservate, in presenza del superiore, non può assolvere il confessore semplice, perché essendo certo, che 'l moribondo se guarisce è tenuto di presentarsi al superiore, acciocché non già di nuovo sia assoluto, ma dimostri la sua ubbidienza, e riceva maggior penitenza se 'l superiore glie l'impone, altrimenti non presentandosi ricade nella stessa censura; come insegnano comunemente Navarr., Suarez, Marcanz., Filliuc., Bonac., Sanch., Salmat. ec., dal c. Eos qui, de sent. excomm. in 6. Da ciò ne proviene, che se 'l superiore è presente, da lui dee ricevere prima l'assoluzione delle censure2.

97. Si dimanda per 6. Se in presenza del vescovo possa qualunque confessore assolvere il moribondo da' casi papali. Altri dottori distinguono, come Molina, Suarez, Sanchez ecc., e dicono che non può, se il caso è occulto; perché allora il vescovo ha su di quello la giurisdizione ordinaria in virtù del cap. Liceat; e lo stesso dicono per la percussione pubblica del chierico, secondo il cap. Ea nascitur, de sent. excom., dove si dice, che per tale scomunica, se non può ricorrersi al papa, si ricorra al vescovo. All'incontro dicono che ben può il confessore semplice assolvere anche in presenza del vescovo, se il caso è pubblico (s'intende fuori della percussione del chierico), perché allora vi ha la stessa facoltà il confessore che 'l vescovo. Ma questa seconda parte comunissimamente la negano Nav., Castrop., Coninch., Avila, Sairo, Corneio, Hurtad., Salm. ec., dicendo che 'l testo citato nel cap. Ea nascitur, non solo vale per la percussione pubblica del chierico ma per ogni altra censura papale, mentre per le altre censure corre già la stessa ragione; e come nell'antecedente quesito abbiam provato, non posson le censure assolversi dall'inferiore in presenza del superiore. Ma ciò non ostante non giudico improbabile la prima sentenza, non essendo certo, che 'l testo mentovato si stenda a tutte le censure3.

98. Si dimanda per 7. Se 'l confessore possa assolvere il moribondo dalle censure papali, quando potesse quegli cercar la facoltà dal vescovo per lettere. Lo negano Lugo, Bonac., Suar., Croix ecc. Ma più comunemente e più probabilmente l'affermano Azor., Castrop., Sanch., Valenz., Coninch., Carden., Sporer, Salmat., Viva ecc., sì perché in dimandar la facoltà per lettere può esservi pericolo di manifestazione; sì perché nel c. Quamvis, de sent. excom., si dice impedito ognuno che da qualunque impedimento vien ritardato di ricorrere al papa4.




6 Supp. q. 8. a. 2. ad 1.



1 Lib. 6. n. 539. et seq.



2 N. 546.



3 N. 545.



4 N. 550. v. 3.



5 N. 551.



6 Apud card. Lambert. notif. 9. n. 16.



7 Lib. 6. n. 552.



1 Biblioth. tom. 1. v. Approbatio. n. 54.



2 Tom. 1. Vide d. 5. q. 7. p. 2.



3 Lib. 6. n. 543. v. Quaer.



4 Sess. 23. c. 45.



5 Notif. 86. n. 7.



6 Lib. 6. n. 544. hic. dub. 1.



7 N. 542. v. 2. Etiam.



1 Cit. notif. 86. n. 13.



2 Lib. 6. n. 544. dub. 2.



3 N. 547.



4 Tract. 18. de privil. c. 4. n. 80.



5 Lib. 6. n. 548. v. Tertia sent.



6 Ibid.



7 Ibid.



8 Ap. Salm. de poenit. c. 11. n. 93.



9 Lib. 6. n. 549.



1 Lib. 6. n. 557. et 558.



2 Cit. n. 558. v. Delegata.



3 N. 559.



4 Laym. de poenit. c. 10. n. 14. et Castrop. eod. tit. d. un. p. 13. n. 15.



5 Lib. 6. n. 559. infr. n. 12. v. Duobus.



6 Quodlib. 12. art. 31.



1 Sess. 24.



2 Lib. 3. n. 566.



3 N. 570.



4 N. 571.



5 N. 565.



6 Ibid. dub. 1.



7 Ibid. dub. 2.



8 Fagn. in d. c. fin. n. 25. 62. et 66.



1 Lib. 6. n. 568.



2 Ap. p. Zach. ad Croix l. 6. p. 2. n. 1518.



3 Ap. card. Lambert. notif. 18. n. 7.



4 Lib. 6. n. 564. v. ec concess. et n. 574.



5 N. 569. v. Communiter.



6 N. 575.



7 In bullar. c. 1. n. 49.



1 Tom. 6. p. 2. n. 619.



2 Lib. 6. n. 574. in fin.



1 Lib. 6. n. 576. et seq.



2 N. 572.



1 Lib. 6. n. 573.



2 N. 561.



3 Sess. 14. c. 7.



4 3. p. q. 82. art. 7. ad 2.



5 Lib. 6. n. 560.



6 De poenit. n. 663.



7 V. in hac. cit. art. 7. s. Th. q. 8. a. 6.



1 P. 1. de inconst. etc. c. 18. et 19.



2 T. 5. bibl. v. Moribund. n. 23. ad 39.



3 Sess. 14. cap. 7.



4 De poenit. sub init.



5 Lib; 6. n. 652.



1 Lib. 6. n. 563.



2 N. 553. et 563.



3 App. de bull. cruc. c. 6. p. 169. n. 281.



4 Lib. 6. n. 554. n. 555. et 555.



1 Lib. 6. n. 561.



2 N. 563. dub. 1. et n. 567.



3 N. 563. dub. 2.



4 Ibid. dub. 3.






Precedente - Successivo

Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) © 1996-2006 EuloTech