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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto VI. Dell'officio, e de' diversi obblighi del confessore.

99. -100. Della scienza necessaria al confessore.

101. Quanti sieno gli obblighi.

102. e 103. I. Dell'esame.

104. II. Del giudizio de' peccati.

105. III. Dell'istruzione.

106. e 107. IV. Dell'ammonizione.

108. -112. Se l'ammonizione non è profutura.

113. Se il matrimonio è nullo.

114. Se gli sposi son preparati alle nozze.

115. Se v'è obbligo di restituzione. Se l'ammonizione sia per giovare in appresso.


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116. Se il penitente interroga ec. Se v'è danno comune. In dubbio se l'ammonizione ec.

117. V. Dell'assoluzione.

118. Quale certezza per la disposizione ecc.

119. Se il penitente tiene qualche opinione probabile ecc.

120. Se il penitente nega o tace il peccato.

121. VI. Del riparare gli errori. Dell'errore circa il valore del sagramento.

122. Circa la restituzione che si è dissuasa ecc.

123. O non si è imposta.

124. Se possa ammonirsi il penitente senza sua licenza.

125. VII. Dell'obbligo di amministrar questo sagramento. Se col pericolo di morte, ecc.

126. e 127. Se il sacerdote semplice sia tenuto ad abilitarsi, ecc.

99. Chi vuole amministrare il sagramento della penitenza, prima di tutto è obbligato ad acquistare la scienza ch'è necessaria per esercitare questo gran ministero. Ma qui bisogna avvertire quel che scrisse s. Gregorio, che l'officio di guidare l'anime per la vita eterna è l'arte delle arti: Ars artium, regimen animarum. E s. Francesco di Sales dicea, che l'officio di confessare è il più importante e 'l più difficile di tutti. E così è: egli è il più importante, perch'è il fine di tutte le scienze, ch'è la salute eterna: il più difficile, mentre per prima l'officio di confessore richiede la notizia quasi di tutte l'altre scienze, e di tutti gli altri offici ed arti. Per secondo la scienza morale abbraccia tante materie disparate. Per terzo ella consta in gran parte di tante leggi positive, ciascuna delle quali si ha da prendere secondo la sua giusta interpretazione. In oltre, ogni legge di queste si rende difficilissima per ragione delle molte circostanze de' casi, dalle quali dipende il doversi mutare le risoluzioni. Alcuni che si vantano d'esser letterati e teologi d'alta sfera, sdegnano di leggere i moralisti, che chiamano col nome (appresso loro d'improperio) di casisti. Dicono, che basta, per confessare, possedere i principii generali della morale, poiché con quelli possono sciogliersi tutti i casi particolari. Chi niega, che tutti i casi si han da risolvere coi principii? Ma qui sta la difficoltà, in applicare a' casi particolari i principii che loro convengono. Ciò non può farsi senza una gran discussione delle ragioni che son dall'una e dall'altra parte; e questo appunto è quel che han fatto i moralisti; han procurato di chiarire, con quali principii debbano risolversi molti casi particolari. Oltreché oggidì, come si è detto, vi sono tante leggi positive, bolle, e decreti che non possono sapersi, se non si leggono questi casisti che li rapportano: ed in ciò i moderni scrittori son certamente più utili degli antichi. Giustamente dice il dotto autore dell'istruzione per li confessori novelli1, che molti gran teologi, quanto sono profondi nelle scienze speculative, altrettanto si trovano scarsi nella morale; la quale, come scrisse anche il Gersone2, è la più difficile di tutte, e non vi è dotto (per versato che sia) che non vi trovi sempre cose nuove, e nuove difficoltà; donde inferisce, che 'l confessore non dee mai intralasciare lo studio della morale. Parimenti dice il dotto mons. Sperelli3, che molto errano quei confessori che si danno tutti allo studio della scolastica, stimando quasi tempo perduto lo studio della morale, e poi non sanno distinguere lepram a lepra: qui error (soggiunge) confessarios simul et poenitentes in aeternum interitum trahet. Pecca dunque senza dubbio gravemente chi senza la sufficiente scienza ardisce di porsi a sentir le confessioni; e pecca il vescovo che l'approva, o lo tollera; e peccano anche i penitenti, che, conoscendolo ignorante, vanno da lui a confessarsi.

100. Non si nega poi, che vi vuole meno scienza a confessare persone semplici, che curialisti, negozianti, ecclesiastici, e simili; meno a confessare in una villa, che in una città; specialmente se in qualche luogo vi fosse tale scarsezza di confessori, che i penitenti dovessero stare lungo tempo senza confessione4, allora basta la meno che sufficiente. Ma ciò non basta a scusare alcuni che, dopo aver letta di passaggio qualche picciola somma di morale, si mettono temerariamente a confessare


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Bisogna almeno, che 'l confessore sappia per I. dove si stenda la sua giurisdizione. Di più sia inteso de' casi e delle censure riservate, almeno delle più frequenti ad incorrersi, come sono la scomunica papale della bolla Coenae, per chi cade in eresia esternata, o in leggere, ritenere, o vendere libri d'eretici che trattano di religione ex professo, o contengono eresia formale: i cinque casi papali di Clemente VIII., cioè la percussione enorme o mediocre del chierico o monaco, la simonia reale o confidenziale, la violazione della clausura de' monasteri di monache a mal fine, la violazione dell'immunità, e 'l duello: la scomunica fulminata dal regnante pontefice contro i confessori che assolvono il complice in materia turpe1, e contro coloro che insegnano, potersi dal confessore domandare il nome del complice, anche negando l'assoluzione a chi ricusa manifestarlo2; e l'altre scomuniche ovvie che possono osservarsi nel trattato de censuris. Sappia per II. distinguere i peccati veniali da' mortali (almen di suo genere) che comunemente occorrono; e degli altri almeno sappia dubitare. Per III. Le dimande che dee fare, le circostanze de' peccati, almeno quelle che mutano specie: ciò che costituisce l'occasione prossima, o induce obbligo di restituzione: le qualità del dolore e del proposito: e finalmente i rimedi opportuni per l'emenda. In somma è certo, ch'è in istato di dannazione un confessore che senza la sufficiente scienza si espone a sentir le confessioni. Dio stesso lo riprova: Quoniam tu scientiam repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi3. Né può scusarlo l'approvazione del vescovo, quando egli manifestamente si conosce inabile: l'approvazione non la scienza necessaria, ma la suppone. Dico manifestamente, mentre chi solo ne dubitasse, ben può e dee quietarsi su 'l giudizio del suo superiore, con procurare almeno di abilitarsi con qualche studio maggiore. Ma ogni confessore non dee mai tralasciare lo studio della morale, perché in tante cose così diverse e disparate, che s'appartengono a questa scienza, molte (ancorché lette), perché sono meno frequenti ad accadere, col tempo escono dalla mente; onde bisogna sempre andar rinnovandone la memoria.

101. Oltre di ciò avvertasi, che molti altri sono gli obblighi del confessore, cioè I. D'informarsi della coscienza del penitente. II. Di fare il dovuto giudizio della gravità, e numero de' peccati. III. D'istruire il penitente in ciò che dee sapere circa la fede ed i costumi. IV. D'ammonirlo delle sue obbligazioni. V. Di assolverlo s'è disposto. VI. È obbligato il confessore a correggere gli errori da sé commessi nel prender le confessioni.

102. Per I. dunque è tenuto il confessore a pienamente informarsi della coscienza del penitente. Il confessore è giudice: l'officio di giudice importa, che siccome il giudice è tenuto prima a sentire le ragioni delle parti, poi ad esaminare i meriti della causa, e finalmente a dar la sentenza: così il confessore per prima deve informarsi della coscienza del penitente, indi dee scorgere la sua disposizione, e per ultimo dare o negare l'assoluzione. E circa il primo obbligo d'informarsi de' peccati del penitente, benché l'obbligo dell'esame principalmente al penitente s'appartenga, nulladimeno (checché alcuni dd.4 si abbian detto) non dee dubitarsi, che il confessore, scorgendo, non esser a sufficienza esaminato il penitente, è obbligato egli ad interrogarlo, prima de' peccati che ha potuto commettere, e poi delle loro specie e numero, come si prova dal testo in c. Omnis utriusque sexus, de poenit. etc., e dal rituale romano5. E non importa che vi sia concorso di penitenti, mentre sta dannata da Innoc. XI. la prop. 59. che dicea: Licet sacramentaliter absolvere dimidiate tantum confessos, ratione magni concursus poenitentium etc.

103. E qui bisogna avvertire più cose;


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per I., che mal fanno quei confessori, che licenziano i rozzi, affinché essi meglio esaminino le loro coscienze. Ciò il p. Segneri1 lo chiama un errore intollerabile: e con ragione, perché questi tali, per quanto si affatichino, difficilmente si esaminano abbastanza, e così bene, come allora può esaminarli il confessore; ed all'incontro, essendo licenziati, v'è pericolo, che, atterriti dalla difficoltà d'esaminarsi, si ritraggano dal confessarsi, e restino in peccato; così insegnano comunemente Laymann, Suar., Lugo, Spor., Holzm. ec.2. Onde il confessore a questi tali dev'egli stesso fare l'esame, interrogandoli secondo l'ordine de' precetti, specialmente se sono garzoni, vetturali, cocchieri, servidori, soldati, birri, tavernai, e simili persone, che sogliono vivere trascurate della salute, ed ignoranti delle cose di Dio, perché poco si accostano alle chiese, e tanto meno sentono prediche. E maggior errore sarebbe mandare indietro ad esaminarsi alcuno di tali rozzi, che per rossore avesse lasciati i peccati, benché avessero a replicarsi le confessioni di molti anni, per lo maggior pericolo che allora vi è, cioè che costui non torni, e si perda. Taluno di certi confessori parmi sentirli rispondere: Se non torna, peggio per esso. Bello spirito di carità! Ma non dicono così quelli che han vero zelo di salvare le anime: diciamo meglio, quelli che fanno quest'officio solo per Dio. Avverta non però per I. il confessore a non esser troppo minuto nell'interrogar questi tali; gli interroghi solamente de' peccati usuali, secondo la loro condizione e capacità. E quando il penitente, benché rozzo, par che già bastantemente sia istruito, e diligente nel confessare i peccati colle loro circostanze, secondo il suo stato, e secondo la sua capacità (poiché d'altro modo è obbligato ad esaminarsi una ch'è culto, d'altro chi è rozzo), allora il confessore non è tenuto ad interrogarlo d'altro. Per II. Notisi con Lugo, Salm. e Dicast., esser meglio, che 'l confessore esamini singolarmente i peccati, secondo li riferisce il penitente, che riservarsi in fine di esaminarli tutti insieme, perché in fine facilmente il confessore si dimenticherà delle materie intese; e così dovrà obbligare il penitente con gran peso a ripetere le cose già confessate3. Per III. Le interrogazioni circa le colpe contra la castità debbono esser poche e caute, e specialmente colle zitelle e fanciulli, poiché con costoro più presto dee permettersi ch'essi manchino all'integrità materiale della confessione, che si mettano a pericolo di sapere, o di porsi dalle dimande in curiosità di sapere quel che non sanno; Laym., Coninch., Busemb. ec.4. Si osservi ciò che si dirà al cap. ult. §. IV. Per IV. Circa il numero de' peccati in coloro che sono abituati, quando non può aversi il numero certo, cerchi il confessore di pigliare lo stato del penitente, cioè il modo di vivere, l'applicazione avuta ad altri affari, il tempo della conversazione col complice, il luogo dove per lo più ha fatta dimora, ed indi faccia l'interrogazione del numero, dimandando al penitente quanto più o meno ha peccato nel giorno, o nella settimana, o nel mese; mettendogli avanti diversi numeri, per esempio, tre o quattro volte, o pure otto o dieci, per vedere a qual numero il penitente s'appiglia; e se il penitente s'appiglia al numero maggiore, è bene di nuovo interrogarlo d'un maggior numero. Ma in ciò avverta il confessore a non esser troppo sollecito ed ansioso, come avverte il Busembao, a volere propriamente appurare il certo numero de' peccati, ed anche a non far giudizio certo: noti la frequenza in generale, ed in confuso faccia il giudizio, prendendo i peccati per quanti sono avanti a Dio. Dicono alcuni dd., che ne' peccati interni degli abituati, come sono d'odio, compiacenze sensuali, e desiderii, basta ordinariamente domandare il tempo in cui ha durato il mal abito; ma ciò non appieno mi soddisfa,


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perché uno sarà più applicato d'un altro, o pure sarà in luogo dove avrà meno occasioni di far mali pensieri; alcuno sarà più preso dalla passione d'un altro; e perciò bisogna far queste dimande in generale dell'applicazione, del luogo, della passione ec., per far giudizio almeno della maggiore o minore frequenza di questi atti interni. Del resto dopo due o tre interrogazioni non deve angustiarsi il confessore, se gli pare che 'l giudizio che fa è molto confuso; poiché dalle coscienze imbrogliate e confuse è moralmente impossibile lo sperarne maggior chiarezza. Per V. regolarmente parlando, non è bene che 'l confessore si metta a riprendere il penitente, mentre si confessa, per timore che quegli atterrendosi non lasci qualche peccato. Nulladimeno conviene alle volte anche dentro la confessione l'esporgli caritativamente la malizia di qualche colpa più grave; purché subito poi se gli faccia animo, dicendogli: Ma ora vuoi mutar vita veramente? Eh via, fatti mo una bella confessione; non aver paura; tutto, ch'io ti assolverò d'ogni cosa. Per VI., bisogna avvertire, che sebbene le confessioni generali sono utilissime, nulladimeno non deve il confessore esser troppo rigoroso a far ripetere le confessioni già fatte; poiché la presunzione sta per la loro validità, semprecché non sia manifesto l'errore, come dice il p. Segneri. Né le ricadute (siccome dicemmo al num. 46.) son certo segno d'essere state nulle le confessioni fatte, specialmente se la persona si è trattenuta qualche tempo a non ricadere, o pure se prima di ricadere ha fatta qualche notabile resistenza. Altrimenti non però dee giudicarsi, se 'l penitente per lo più è ricaduto subito, come fra due o tre giorni dopo la confessione fatta, e senza alcuna resistenza, perché allora par che sia moralmente certa la mancanza del pentimento e del proposito.

104. Per II. Dopo che 'l confessore ha ascoltati i peccati, è tenuto a fare il giudizio della loro gravità e numero; perché sebbene, acciocch'egli validamente assolva, basta che conosca il peccato, almeno sotto la confusa ragione di peccato; tuttavia, affinché assolva lecitamente, dee fare un prudente giudizio di ciascuna colpa, almeno in quelle cose che comunemente occorrono; poiché le altre più oscure e meno usuali basta che le senta e le assolva come sono avanti a Dio; Lugo, Holzmann, Salmaticesi, Spor. ec.1. Si avverta qui, che spesso errano quei confessori, che vogliono far giudizio certo della qualità del peccato, che sia grave o leggiero, con dimandare a' penitenti rozzi, com'essi lo tenevano, se per mortale o veniale. Questi tali per lo più rispondono a caso, e dicono ciò che prima lor viene in bocca; e questo si vede coll'esperienza (come ho veduto io milioni di volte), che se poco appresso il confessore replica loro la dimanda, dicono tutto il contrario. In oltre, qui deve in quanto all'obbligo del penitente, che se egli vede, che 'l confessore non intende la gravità della sua colpa, è tenuto a farnelo avvertito, altrimenti la sua confessione è sacrilega. E così parimente se dopo d'essersi confessato, avverte, che 'l confessore non ha inteso il suo peccato, dee confessarlo di nuovo.

105. Per III. Il confessore è obbligato ad istruire il penitente, quando vede, o prudentemente giudica, che quegli non sa le cose necessarie della fede o della salute. Basterà per altro, che per allora prima d'assolverlo l'istruisca circa i misteri principali, secondo si disse al capo IV. num. 3., perché in quanto alle altre cose di necessità di precetto, basta che 'l penitente prometta di farsele insegnare da altri almeno in sostanza; ed i confessori che hanno molta carità, non ricusano di loro insegnarle essi stessi. Deve parimente il confessore istruire il penitente circa l'obbligo di restituire le robe, la fama, o l'onore, di toglier l'occasione prossima, di riparare lo scandalo dato, di far la correzione, o la limosina quando si dee ec. Di più s'avverta, che se 'l penitente


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viene indisposto, è tenuto il confessore (com'insegnano Laym., Suar., Busemb., Sporer ec.) a far quanto può per disporlo all'assoluzione1. Circa la qual cosa io non so come possano scusarsi avanti a Dio quei confessori pigri, i quali subito che conoscono, non essere il penitente abbastanza disposto, lo licenziano, dicendogli con mala grazia: Va, che non ti posso assolvere, torna appresso. Io dico cogli autori citati di sopra, che 'l confessore sempre che si è posto a prender la confessione del penitente, è tenuto con obbligo rigoroso di carità a far quanto può per disporlo all'assoluzione, con esporgli la bruttezza de' suoi peccati, il valore della divina grazia, il pericolo della dannazione, e simil verità. Né deve importargli, che in ciò vi voglia tempo, o che gli altri penitenti se n'anderanno, per non poter tanto aspettare: egli allora non è tenuto ad attendere al bene degli altri, ma solo del suo penitente; solo di costui per quel tempo egli dovrà dar conto a Dio, non degli altri. È meglio (dice s. Francesco Saverio) far poche confessioni e buone, che molte e mal fatte. Quanti di costoro son venuti da me indisposti, ed io col divino aiuto ho procurato di disporli, e disposti sicuramente, e con mia gran consolazione gli ho assoluti! Almeno ciò servirà per ben apparecchiarsi a venire disposto il penitente, per quando dovrà ritornare.

106. Per IV. Il confessore è obbligato ad ammonire il penitente. Ma per fare le dovute ammonizioni non solo deve il confessore informarsi delle specie e del numero de' peccati, ma anche della loro origine e cagioni, per applicarvi i rimedi opportuni. Alcuni confessori dimandano solamente la specie e 'l numero de' peccati, e niente più; se vedono il penitente disposto, l'assolvono; se no, senza dirgli niente, subito lo licenziano, dicendogli: va, che non ti posso assolvere. Non fanno così i buoni confessori: questi primieramente cominciano ad indagare l'origine e la gravezza del male: domandano la consuetudine e le occasioni che ha avuto il penitente di peccare: in qual luogo: in qual tempo: con quali persone: con qual congiuntura; poiché così poi meglio possono far la correzione, disporre il penitente all'assoluzione, ed applicargli i rimedi.

107. Fatte le suddette dimande, e così ben informatosi il confessore dell'origine e della gravezza del male, proceda a far la dovuta correzione o ammonizione. Sebben egli come padre dee con carità sentire i penitenti, nulladimeno è obbligato come medico ad ammonirli e correggerli quanto bisogna: specialmente coloro che si confessano di rado, e sono aggravati di molti peccati mortali. E ciò è tenuto a farlo anche con persone di conto, magistrati, principi, sacerdoti, parrochi e prelati, allorché questi si confessassero di qualche grave mancanza con poco sentimento. Dicea il pontefice Benedetto XIV. nella bolla, Apostolica, §. 22., che le ammonizioni del confessore sono più efficaci che le prediche dal pulpito; e con ragione, mentre il predicatore non sa le circostanze particolari, come le conosce il confessore; onde questi assai meglio può far la correzione, ed applicare i rimedi al male. E così ben anche è obbligato il confessore ad ammonire chi sta nell'ignoranza colpevole di qualche suo obbligo, o sia di legge naturale o positiva. Che se il penitente l'ignorasse senza colpa, allora quando l'ignoranza è circa le cose necessarie alla salute, o pur ella nuoce al ben comune, in ogni conto il confessore deve ammonirlo della verità, ancorché non ne sperasse frutto.

108. Ma si dimanda: quando l'ignoranza fosse circa altre cose, e fosse invincibile, sicché il penitente stesse in perfetta buona fede, se 'l confessore sia tenuto allora ad ammonirlo della verità, con tutto che dall'ammonizione non si speri frutto. Alcuni dd. l'affermano, come Adriano, Wigandt, Concina, ed altri pochi con Elizar e Gonzalez, (benché questi due n'eccettuano l'ignoranza


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de' precetti umani): quest'opinione ultimamente anche l'ha difesa a lungo il p. Liberio di Gesù carmelitano scalzo nelle sue controversie dogmatiche, ma con poco suo onore, mentre le ragioni ch'egli adduce son troppo frivole. Le loro ragioni si vedranno nelle risposte che da noi si daranno. All'incontro lo nega la comune e vera sentenza con Cano, Suarez, Nav., p. Soto, Corduba, Laym., Sanchez, Lugo, Vasq., Castrop., Bon., Ponzio, Con., Anacl., Escob., Roncaglia, Sporer, Elb., Viva, Holm., Salm., ed altri innumerabili1; ed in ciò trovo che convengono due altri molto rigidi autori, Habert ed Antoine; parlando Habert del matrimonio nullo per qualche impedimento occulto, dice: Si adversum malum occultum et invincibiliter ignoratum, nullum appareat remedium, et gravia incommoda praevideantur, dissimulandum est (a confessario) impedimentum, et coniux in bona fide relinquenda. E parimente Antoine così scrive: Si probabile periculum sit, ne ex admonitione sequatur peccatum formale poenitentis, vel grave scandalum etc., differenda est monitio, et petenda dispensatio2. Lo stesso dice il p. Cuniliati3, dicendo: Si poenitens est in bona fide, et manifestatione nullitatis timetur incontinentia, aut scandalum, sileat confessarius, et rem Deo commendet. E soggiunge, esser questa sentenza comune de' dottori così benigni, come rigidi.

109. Gli autori della nostra sentenza la provano per 1. con un testo di s. Agostino riferito nel c. Si quis 4. de poenit. dist. 7.; ma a questo testo per altro ben risponde il p. Concina, perché in verità non fa al caso, più presto fa al caso un'autorità di s. Bernardo4, il quale dice: Mallem aliquando tacuisse et dissimulasse, quod agi perperam deprehendi, quam ad tantam reprehendisse perniciem. Vorrei (dice il santo) più presto aver lasciato di riprendere il male, che averlo ripreso con tanto danno. Lo provano per 2. dal cap. Quia circa, de consanguin., dove interrogato Innocenzo III. di alcuni che s'erano congiunti in matrimonio con dispensa surrettizia, rispose al vescovo: Dissimulare poteris, cum ex separatione grave videas scandalum imminere. Ma questo canone neppure prova abbastanza, mentr'è dubbio se 'l papa, rispondendo così, abbia dispensato o no dall'impedimento. Del resto la suddetta sentenza si prova colla ragione, ch'è validissima, cioè che di due mali dee permettersi il minore per evitare il maggiore; onde il confessore nel nostro caso dee tacere, e permettere nel penitente (che sta in buona fede) il peccato materiale, per liberarlo dal formale con iscoprirgli la verità; poiché Dio solo il formale punisce, e dal solo formale si dichiara offeso; e perciò diciamo ancora in conseguenza, che 'l confessore pecca facendo altrimenti. Ma questa ragione meglio si chiarirà colle risposte che si daranno alle opposizioni.

110. Oppongono per 1. il passo d'Ezechiele: Si me dicente ad impium, impie, morte morieris, non fueris locutus, ut se custodiat; impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem eius de manu tua requiram5. Ecco dunque (dicono) il conto che dee dare a Dio chi ha per officio di ammonire il peccatore e non l'ammonisce. Ma chi non vede, che qui si parla dell'empio che sta già in mala fede, e che certamente in ogni caso dee riprendersi dal confessore? E così anche si risponde ad alcuni altri simili testi della scrittura, o de' ss. padri, che si adducono in contrario. Oppongono per 2. il cap. Qui scandalizaverit, 3. de reg. iur., dove si dice: Utilius scandalum nasci permittitur, quam veritas relinquatur. Ma per intendere la risposta, bisogna intendere il caso di cui parlava Beda, che fu l'autore di questo testo. Beda (come riferisce la Glossa) parlava di ciò che disse Gesù Cristo a' farisei: Non quod intrat in os coinquinat hominem, sed quod procedit ex ore etc.6. Sicché, parlando Beda


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su tal proposito dello scandalo puro farisaico, perciò dice, che benché i farisei si scandalizzassero, o per meglio dire, si ammirassero della dottrina di Gesù Cristo come lassa, era più utile il permettere questo scandalo, che il lasciare di enunziare la verità. È bene? che ha che fare ciò al caso nostro? Oppongono per 3. una dottrina di s. Tommaso1; ma ivi parla chiaro il s. dottore, e dice, che non s'offende la verità, quando si tace anche dal predicatore che ha per officio di palesarla; ma quando si dice mutilata, cioè quando parte s'insegna, e parte si tace, sicché dal tacerne parte s'ingerisca negli uditori un qualche errore, come sarebbe, v. gr., se 'l predicatore dicesse, che nel terzo grado è illecito il matrimonio tra' consanguinei, gli uditori s'indurrebbero a credere, che nel quarto grado è lecito. Oppongono per 4., e dicono, che al confessore spetta anche l'officio di dottore, e perciò egli è tenuto ad insegnare la verità. Si risponde: Il confessore non solo è dottore, ma ancora è medico; onde allorché vede, che la medicina, cioè l'ammonizione, ridonda in ruina del penitente, dee da quella astenersi. E benché sia dottore, nondimeno perché l'officio suo è officio di carità, istituito dal Redentore solamente in bene delle anime, dev'egli sì bene insegnar le verità, ma quelle sole che giovano, non quelle che recano la dannazione a' penitenti; e perciò dice s. Tommaso2, parlando di chi ha l'officio d'insegnare: Contrarium veritati non doceat, sed veritatem (notisi) secundum congruentiam temporis et personarum proponat ille, cui incumbit officium docendi.

111. Oppongono per 5., che tal ignoranza del penitente non è in questo caso invincibile, ma vincibile, essendo che gli è aperta la via a conoscer la verità; e se vincibile, è ancora colpevole. Ma si risponde, che l'ignoranza per esser colpevole in alcuno, non basta, ch'egli possa conoscer la verità, ma è necessario, che gli venga il dubbio del precetto, altrimenti la sua ignoranza è necessariamente invincibile. È certo come insegna s. Tommaso3, che quella già è l'ignoranza invincibile, quae studio superari non potest. Or con quale studio può superar taluno la sua ignoranza, se non gli sovviene alcuna dubitazione di quella, o almeno dell'obbligo che ha di vincerla? Perciò dicono i dd. s. Antonino, Silvio, Gersone, Suarez, Gaet., Nav., Armill., Castrop., Sanch., Vasq., Sairo, Salmat., ec. (vedi al cap. I. n. 5.), che per costituire l'ignoranza vincibile, bisogna che l'uomo avverta al precetto, o almeno all'obbligo di avvertire al precetto; poiché siccome per esser noi obbligati ad osservar la legge, bisogna che la legge ci sia intimata, così per essere obbligati ad avvertire alla legge, bisogna, che ci sia intimato quest'obbligo per mezzo della notizia, o almeno della dubitazione; onde ben conchiude parlando di questo punto il p. Segneri4: Allora l'ignoranza è invincibile, quando la persona non ha principio di dubitare, e conseguentemente non ha né anche maniera di vincere il suo errore.

112. Oppongono per 6., e dicono così: Se un tal penitente fosse ammonito, già egli peccherebbe, facendosi allora già reo d'ignoranza vincibile; dunque è sempre indisposto all'assoluzione. Ma quest'argomento, al quale molto fidano i contrari, a me pare poco degno della loro sapienza. Chi non vede la sua fallacia, e la risposta chiara v'è? Nel penitente non è necessaria la disposizione interpretativa, cioè che s'egli si trovasse nel tale o tale cimento, non peccherebbe, quando a ciò affatto non vi pensa; perché altrimenti, se volessero i confessori andar presumendo le indisposizioni interpretative de' penitenti, pochi ne potrebbero assolvere: mentre potrebbero giudicare, che molti di coloro, se gli fossero uccisi i figli, certamente si moverebbero ad odio, se da' tiranni fossero tormentati,


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rinnegherebbero anche la fede: basta dunque trovar nel penitente per assolverlo la disposizione attuale, cioè ch'egli hic et nunc stia risoluto di non peccare in qualsivoglia caso in generale. E così basta per l'assoluzione, che 'l penitente hic et nunc sia disposto colla volontà attuale; se non osta che sarebbe indisposto coll'interpretativa, cioè se fosse ammonito dal confessore. In somma (concludiamo), da tutte queste opposizioni si scorge, quanto sia insufficiente la sentenza contraria. Siccome sono ancora (mi si permetta questa digressione) certe altre opinioni che oggidì vogliono difendere alcuni, i quali par che si vantino di tenere le sentenze più strette. Io per altro non so lodare quegli autori, che per fine d'aiutare l'anime han voluto troppo allargar le coscienze; perché vuole sì bene il Signore, che tutti si salvino, ma vuole, che si salvino per mezzo delle sue leggi. Ma non posso neppure lodare altri, che cercano di troppo stringere le coscienze, con assegnar molte leggi, alle quali Iddio non ci ha voluto, almeno non ha dichiarato di volerci obbligare. Io non so se siavi minore scrupolo ad astringere l'anime a certe opinioni troppo rigide col pericolo della loro totale rovina, che ad approvare altre opinioni troppo benigne. Quel ch'è peggio, si è, che oggidì tuttogiorno si vedono uscire tanti libri pieni di contumelie, d'invettive, e di satire scambievoli tra gli autori, così della rigida, come della benigna sentenza: cosa ch'è di scandalo a tutta la chiesa, e motivo a' nemici di mormorare: ed insiem'è cosa che in vece di metter in chiaro le verità, le rende più dubbie ed oscure; mentre da tal modo di scrivere ognuno apprende, che si parla, non per via di ragioni, ma per impegno e passione, e chi parla per impegno e passione, non è creduto, né persuade.

113. Ma torniamo al punto. Dalla suddetta comune sentenza se n'inferisce per 1. con Laym., Sanch., Lugo, Castr., Salmat., Holzm., Habert., Antoine, ed altri comunemente, che nel caso che 'l penitente avesse contratto matrimonio invalido per qualche impedimento occulto, e stesse in buona fede, e all'incontro vi fosse pericolo d'infamia, di scandalo, o d'incontinenza, se gli fosse manifestata la nullità, allora deve il confessore lasciarlo nella sua buona fede, finché gli ottenga la dispensa: eccettoché se la dispensa facilmente e subito potesse ottenersi da papa, o almeno dal vescovo, secondo la sentenza comune e probabilissima1, che quando non v'è tempo di ricorrere al papa, ed altrimenti v'è pericolo di scandalo, o d'infamia, può il vescovo dispensare negl'impedimenti anche dirimenti dopo il matrimonio contratto, vedi al capo XX. num. 56. Del resto, quando non potesse aversi la dispensa, debbono lasciarsi gli sposi in buona fede. Benedetto XIV., nelle sue notificazioni2 molto rimprovera un parroco, per non aver lasciati in buona fede due sposi, che aveano contratto matrimonio nullo per causa d'impedimento dirimente occulto. Ma in tal caso, se forse la moglie si accusa di aver negato il debito al marito, si dimanda se può il confessore obbligarla a rendere. Molti l'affermano come Lugo, Sanch., Con., Corduba, Erriq., Escob., Led., Croix, ec., perché allora colei (come dicono), tenendo il matrimonio per valido, è tenuta a seguire il dettame di sua coscienza. Ma in ciò parmi più sicura l'opinione di Soto, Hurtado e Bonac., che allora il confessore le dica in generale, ch'ella non può esser assoluta, se non vuole adempire il suo obbligo, e che già si sa, che la moglie è tenuta a rendere il debito al suo marito3. Se poi non è fatto, ma sta per contrarsi un matrimonio nullo, si dimanda, se deve il confessore ammonire il penitente della nullità, quando vede che l'ammonizione non è per giovare. Altri assolutamente lo negano; altri l'affermano: ma più probabilmente Castr. ed i Salmaticesi dicono, che regolarmente parlando in tal caso deesi far l'ammonizione,


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specialmente se l'impedimento è per ragione di consanguinità, perché allora non v'è infamia in sospendersi le nozze; tanto più che tale impedimento facilmente può conoscersi appresso dagli stessi sposi, ed allora facilmente il lor peccato materiale diventerà formale. Onde, come dice Laym., in tal caso sempreché v'è qualche speranza di profitto, l'ammonizione non dee tralasciarsi; ma se affatto si disperasse del frutto, dicono gli stessi aa. citati, Laym., Castr., Salmat. con Croix ed Aversa, che 'l confessore dee tacere sino che ottenga la dispensa1.

114. Ma qui cade a parlare d'un caso molto facile ad avvenire, e molto difficile a risolverlo: come debba portarsi il confessore, se stando già nella chiesa gli sposi per fare le nozze, uno di loro nel confessarsi manifestasse qualche impedimento occulto, e non potesse differirsi il matrimonio senza infamia o scandalo. Alcuni dd. consigliano in tal caso, che 'l penitente faccia voto di castità, almeno a tempo, acciocché possa affacciarsi questa causa in differirsi le nozze. Ma meritevolmente dicono Roncaglia e l'istruttore per li novelli confessori, che questo rimedio è pericoloso, perché facilmente può esser conosciuto per pretesto. Altri poi tengono, che dee permettersi un tal matrimonio, senza dir altro. Ma comunissimamente e molto probabilmente insegnano Suarez, Pignatel., Cabassuz., Sanch., Bonac., Ponzio, Conc., Salmat., ecc., con Benedetto XIV.2, che in tal caso ed in tale urgenza ben può dispensare il vescovo; e questa facoltà dicono Sanch., Ponzio, Castrop., Conc., Vasq., Val., Salmat., Elbel, ec., che 'l vescovo possa ancora delegarla ad altri, anche generalmente, mentr'è annessa all'officio vescovile. Anzi dicono non senza fondamento Roncaglia e l'istruttore suddetto coll'autorità di Pignatelli, che divenendo in questo caso nociva la legge dell'impedimento, potrebbe il parroco o altro confessore prudente dichiarare, che tal legge allora non obbliga. Avvertono non però, che tuttavia per maggior sicurezza, ed anche per riverenza agli statuti della chiesa, si ricorra appresso alla s. penitenzieria, e da quella si ottenga la dispensa3.

115. Se n'inferisce per 2, con Cano, Suar., Ponzio, Laym., Sanch., Lugo, Vasq., Conc., Ronc., Salmat., ed altri anche comunemente, che dove affatto si dispera del frutto, si deve omettere anche l'ammonizione di qualche restituzione da farsi; perché dee prima evitarsi il danno spirituale d'un prossimo, che il temporale d'un altro. E lo stesso dicono Suarez, Lugo, Sanchez, Laym., Ronc., Vasquez, Castropalao, Salmat., ec., se si temono dall'ammonizione gli scandali degli altri, infamie, o risse; perché sempre è meglio rimuovere i male formale, che 'l materiale4. Avvertono nondimeno Roncaglia e Viva con Laym., che non dee facilmente giudicarsi che 'l penitente conoscendo la verità non voglia ubbidire; e se non subito, almeno quando sarà sedata la turbazione dell'anime. Anzi dice Lugo con altri, che non si dee lasciar l'ammonizione, ancorché vi sia scandalo, quando v'è speranza che lo scandalo tra breve cesserà; ma questa dottrina deve intendersi secondo quello che insegna Benedetto XIV., cioè che abbia luogo nel caso, quando, tacendo il confessore, il peccatore si confermasse nell'opera mala con iscandalo d'altri, o pure quando il penitente sta in occasione prossima di peccati, almeno di pensieri, a' quali abbia soluto egli acconsentire per lo passato5. Avvertono all'incontro Lugo, Tamb., e Busemb., che 'l confessore ben può lasciar il penitente in buona fede, e differire l'ammonizione a tempo più opportuno, se per allora teme, che quegli non sia per riceverla di buon animo6.

116. in due casi però non dee mai lasciar il confessore di palesare al penitente la verità. Il primo, quando il penitente


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interrogasse; perché allora deve il confessore senza dubbio manifestargli la verità, mentre allora non sarebbe più invincibile la di lui ignoranza1. Il secondo caso, quando dalla sua ignoranza dovesse avvenire danno spirituale alla comunità, come insegnano comunemente Lugo, Busemb., Aversa, Sal., Dic., ec.2, perché allora il confessore è tenuto ad ammonire il penitente, ancorché l'ammonizione gli riesca per allora di scandalo; poiché un tal penitente, vedendo, che da niuno può esser assoluto, se non si emenda, v'è speranza che almeno fra qualche tempo si ravveda; all'incontro non osta che per allora l'ammonizione gli sia occasione di ruina, perché il confessore è ministro non solo costituito a pro de' suoi particolari penitenti, ma a beneficio ancora di tutta la repubblica cristiana, e perciò è obbligato a preferire il bene comune al privato del penitente. In ogni conto dunque debbonsi dal confessore ammonire i principi, i governatori, i prelati, i parrochi, ed i confessori, che mancano al lor obbligo, o malamente amministrando la giustizia, o eleggendo mali ministri, o conferendo gli offici o beneficii agl'indegni, o vanamente spendendo i frutti delle loro prebende con dar mal esempio agli altri, o malamente conferendo i sagramenti; poiché l'ignoranza di costoro difficilmente sarà invincibile; ed ancorché fosse invincibile, sempre sarà di danno alla comunità, almeno per lo scandalo, mentre gli altri facilmente stimeranno esser lecito ciò che vedono farsi da' superiori. E com'insegna il pontefice Benedetto XIV. nella mentovata bolla apostolica, lo stesso dee praticarsi con coloro che frequentano i sagramenti, acciocché gli altri non prendano da essi mal esempio3. Che cosa poi debba fare il confessore nel dubbio se l'ammonizione sia per giovare, o per nuocere, dicono Lugo, Dicast., Salmat., ec., che allora dee considerare il timore del danno, e la speranza dell'utile, ed eleggere ciocché giudica che preponderi. Del resto, regolarmente parlando, in dubbio sempre debbono più presto evitarsi i mali formali, che i materiali. Il p. Concina, parlando della correzione fraterna, dice, che nel dubbio s'ella sia per giovare o per nuocere, dee tralasciarsi; perché imprudentemente opera (egli scrive) chi stando nel dubbio si mette in pericolo d'esser cagione di alcun peccato del prossimo4.

117. Per V. Il confessore è obbligato ad assolvere il penitente, quando è disposto. Circa questa disposizione bisogna avvertire più cose: s'avverta per 1., che rari son quei penitenti, specialmente i rozzi, che prima di confessarsi fanno l'atto di dolore. Alcuni confessori si contentano con dimandare a taluno di costoro: Orsù di tutto questo ne cerchi perdono a Dio? (il che per altro non è vero atto di dolore): o pure: Te ne penti di cuore? e senza dir altro, gli danno l'assoluzione. I buoni confessori non fanno così; attendono sopra tutto a far concepire ai loro penitenti (parlando degli aggravati di peccati mortali) un vero pentimento e detestazione del male fatto: procurano, che facciano prima un atto di attrizione, dicendo per esempio: Ah figlio mio, dove avresti da stare mo? Nell'inferno ah, dentro il fuoco, disperato, abbandonato da tutti, abbandonato anche da Dio, per sempre? Dunque ti penti d'aver offeso Dio per l'inferno che ti hai meritato? Avvertasi qui; che non fa bene l'atto di attrizione chi si pente del peccato commesso, perché s'ha meritato l'inferno, ma bisogna che si penta d'aver offeso Dio, perché s'ha meritato l'inferno. Indi gli si faccia fare un atto di contrizione: Figlio mio, c'hai fatto? hai offeso Dio, bene infinito: gli hai perduto il rispetto, gli hai voltate le spalle, hai disprezzato la sua grazia. Orsù, perché hai offeso un Dio bontà infinita, ora te ne penti con tutto il cuore? detesti ed odii tutte le ingiurie che gli hai fatte sopra ogni male? ma più ec. S'avverta per 2., che regolarmente parlando il


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confessore deve assolvere i disposti, ma ben può ancora loro differire l'assoluzione, quando lo conoscesse spediente, come insegnano comunemente i dd.1. Se poi ciò sia spediente, o no, farlo senza il consenso del penitente, si osservi quel che si dirà al capo ultimo nel §. II. n. 14. parlando de' recidivi. Si avverta per 3., che 'l confessore deve esser certo della disposizione del penitente per poterlo assolvere, mentre gli atti del penitente (in cui consiste la disposizione) sono la materia del sagramento della penitenza; ma siccome negli altri sagramenti, perché ivi la materia è fisica, fisica ancor dev'essere la certezza; così in questo, perché la materia è morale (essendo interna, e perciò poco cognoscibile da' sensi), basta la certezza morale, secondo la regola di s. Tommaso,2 il quale dice: Certitudo non est similiter quaerenda in omnibus, sed in unaquaque materia secundum proprium modum. Onde basta al confessore per dar l'assoluzione, che abbia un giudizio prudente probabile della disposizione del penitente, come scrive l'istruttor de' confessori nov.3, senza che osti alcun prudente sospetto d'indisposizione in contrario. Lo stesso dicono il p. Cardenas, il p. Mazzotta, e 'l p. Suarez, il quale dice: Sufficit ut confessarius prudenter et probabiliter iudicet, poenitentem esse dispositum. Lo stesso insegna il catechismo rom.4: Si audita confessione (sacerdos) iudicaverit, neque in enumerandis peccatis diligentiam, nec in detestandis dolorem poenitenti omnino defuisse, absolvi poterit. Sicché essendo il catechismo il confessore può assolvere il penitente, sempreché non giudica, essergli affatto mancato il dolore, poiché altrimenti dee presumerlo nel penitente, che già si è confessato5.

118. Qui occorre a parlare di quella gran questione oggidì così dibattuta, se 'l confessore possa e debba dar l'assoluzione a chi vuol seguitare qualche opinione ch'egli tiene per probabile, ancorché il confessore non la tenga per tale. Se 'l penitente è ignorante, sì che non sia atto a formarsi la coscienza retta sulla probabilità di quell'opinione, è certo, che allora non può assolverlo. Ma il dubbio si fa, quando il penitente è ben capace di formarsi la buona coscienza, se 'l confessore allora possa, e debba assolverlo. Lo negano Fagn., Eliz., Concina, Antoine e altri autori della rigida sentenza, dicendo, che nel sagramento della confessione è giudice il confessore, e 'l penitente dee stare al giudizio del suo giudice. Ma la sentenza comunissima insegna, che il confessore in tal caso può, ed è tenuto ad assolverlo sotto colpa grave (almeno se la confessione è stata di materia grave, mentre dicono Suarez, Sanchez ec., che 'l negare l'assoluzione di materia leggiera non è più che leggiera colpa); così Navar., Soto, Azor., Suarez, Salon., Medina, Castropal., Valenz., Sairo, Vasq., Laym., Roncaglia, Salmat. ec. Ed in ciò consentono anche molti aa. probabilioristi, come Wigandt, Pontas, Vittoria e Cabassuzio. Ma specialmente dee notarsi ciò che Navarro e s. Antonino insegnano: Navarro6 dice: Si sint contrariae doctorum opiniones, et (confessarius) credit, se evidenti ratione niti, poenitentem dubia, non debet eum absolvere; et si confessarius non adeo forti ratione nititur, vel poenitens utitur pari, vel fere pari, et habeat aliquem pro se doctorem clarum, poterit absolvere, ut post Adrianum tenuimus. Sentiamo ora quel che dice s. Antonino7: Caveat confessarius, ne sit praeceps ad dandam sententiam de mortali, quando non est certus et clarus: et ubi sunt variae opiniones... consultet quod tutius est; non tamen contemnat contrariam opinionem tenentes, nec propter hoc (nota) deneget absolutionem. N'eccettua appresso nonperò: Si omnino conscientia confessoris dictaret, illud esse mortale, ch'è quello che dice ancora Navarro, e che noi ancora qui appresso in fine avvertiremo; cioè quando l'opinione del penitente apparisse


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al confessore in tutto falsa. Conferma poi s. Antonino quel che ha detto di sovra in altro luogo1; dicendo: Si credit (confessarius), quod sit peccatum, debet ei conscientiam facere: sed dato, quod ille non vellet cognoscere, illud esse peccatum, nihilominus tenetur eum absolvere: s'intende questo cum grano salis, cioè quando il penitente tiene, che la sua opinione è fondata, ed all'incontro il confessore non la tiene (come si è detto) per affatto falsa, mentre soggiunge qui immediatamente il santo, quia ex ratione, et non ex protervia, haec opinio est. Lo stesso dice s. Raimondo2: Unum tamen consulo, quod non sis nimis pronus iudicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam scripturam, alias possunt induci homines in desperationem. Lo stesso dice il dottissimo Silvio3, parlando del superfluo ornamento delle donne: Si confessarii non possint clare percipere, utrum sibi sit mortale aut veniale, persuadeant ut poenitens abstineat: si tamen nolit, non ei faciant conscientiam de mortali, neque absolutionem negent. Ecco come parlano uniformemente gli autori così antichi come moderni.

119. La ragione di questa sentenza è, perché il penitente dopo la confessione ha certo e stretto ius all'assoluzione; onde il confessore gli fa ingiuria grave, se glie la nega, sempreché l'opinione del penitente non gli apparisca affatto falsa. Né vale a dire, che il penitente è indisposto, quando non vuol seguire il giudizio del confessore, ch'è suo giudice, poiché si risponde, che 'l confessore non è giudice delle controversie, come lo è il papa; ma solamente è giudice della disposizione de' penitenti, e della penitenza che meritano le loro colpe, secondo dichiarò il tridentino4, dove si dice, che i sacerdoti in ciò solamente son giudici, in quanto essi dopo aver intesi i peccati debbono dare o negare l'assoluzione a' penitenti secondo la loro disposizione, e loro imporre la penitenza secondo le colpe: Dominus noster I. C. sacerdotes reliquit praesides et iudices, ad quos omnia mortalia deferantur... qui pro potestate clavium remissionis aut retentionis peccatorum sententiam pronuncient etc. Sicché in quanto alle opinioni che si appartengono alla disposizione del penitente, o pure all'amministrazione del sagramento (v. g. se 'l confessore giudicasse, ch'egli non ha giurisdizione su di qualche caso), il penitente dee stare al giudizio del confessore. Ma in quanto alle altre opinioni che riguardano gli obblighi generali del penitente, il confessore non è giudice; né può obbligarlo a seguitare le sue opinioni, imponendogli tante nuove leggi, alle quali prima non era tenuto, sì che per ricevere l'assoluzione sia obbligato a lasciare le proprie opinioni stimate da esso per probabili, e forse più probabili. All'incontro avendo il penitente confessato le sue colpe, e credendo d'aver bastante fondamento a poter lecitamente seguire qualche sentenza, non può il confessore senza grave ingiustizia negargli l'assoluzione, se non quando tiene quell'opinione per affatto falsa5. Dico affatto falsa, poiché, sebbene dicono Lugo, Laym., Sanch., e Croix, con Suarez e Carden., che 'l confessore è obbligato ad assolvere il penitente, ancorché la di lui opinione la tenesse per falsa; e lo stesso dice Soto: Quis sacerdos existimet, opinionem esse falsam, non tamen inde existimare debet, sibi non licere ipsum absolvere, siquidem propter probabilitatem excusabitur ille a culpa. Nulladimeno ciò si deve intendere, come saviamente spiega Sanchez, quando quell'opinione fosse già riputata probabile tra' dottori di provata autorità, ed avesse (si deve aggiungere) qualche verisimilitudine; ma non quando il confessore per l'opinione propria avesse un principio certo, al quale gli paresse non potersi dare alcuna risposta congruente; ed all'incontro conoscesse,


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che l'opinione del penitente (benché difesa da alcuni aa.) s'appoggia ad un falso fondamento; perché allora dico con Nav. e s. Antonino (le cui parole si son riferite di sopra) che non può né deve assolvere il penitente, se quegli non lascia la sua opinione. Del resto nella suddetta controversia, dove l'una sentenza (ma di pochi) dice, che pecca il confessore, se assolve il penitente, che vuol seguire un'opinione, stimata da colui probabile, contro la sua; l'altra poi (ch'è comune di tanti e così gravi aa. moderni ed antichi) dice, che pecca se non l'assolve dopo aver presa la di lui confessione; io non vedo come possa star sicuro in coscienza quel confessore che gli nega l'assoluzione1. Come poi il confessore debba regolarsi nella scelta delle opinioni, e se avvalersi delle più rigide o delle più benigne, si osservi ciocché si dirà al capo ultimo nel num. 7. circa la fine.

120. Inoltre si dimanda, come debba portarsi il confessore col penitente, del quale sa o sospetta di alcun peccato, che egli nega o tace. Bisogna distinguere: se lo sa fuori di confessione, e per propria scienza, è certo allora che non può assolverlo; purché non vi sia prudente dubbio, che 'l penitente se l'abbia confessato ad altri. Se poi ne ha solamente sospetto, o pure lo sa per relazione d'altri e 'l penitente lo nega, regolarmente allora non può negargli l'assoluzione; mentre in questo foro dee credersi a' penitenti così a pro, come contra. Nulladimeno non fuor di ragione dice Elbel, che se il confessore intendesse il peccato da testimoni talmente degni di fede, che ne lo rendessero moralmente certo, non dee dar l'assoluzione; perché la regola ha luogo nel dubbio, ma non già nel fatto ch'è moralmente certo2. Se poi il confessore ha saputo il peccato dalla confessione del complice, primieramente allora non può certamente interrogarne il penitente in particolare, se non ne avesse special licenza dell'altro complice, ma solamente può in generale; e pure in ciò non dev'essere troppo, in ripetere le interrogazioni, per evitare il pericolo della rivelazione. Nulladimanco probabilmente dicono Laym., Silvest., Navarr., Sporer ed Holzmann, che può fare qualche dimanda anche particolare, se quella comunemente suol farsi a persone di simile condizione, v. gr. agli sposi, se abbiano avuta qualche confidenza colle spose; a' servidori, se abbian fraudati i padroni ecc. Ma la maggior difficoltà si è, se debba assolversi il complice, quando con tutte queste diligenze quegli tace il peccato. Altri dicono, che deve assolversi condizionatamente; altri assolutamente; ma dicono Suar., Dicast., Croix, Viva, ecc. che quando il confessore è moralmente certo, che 'l penitente sacrilegamente occulta il peccato, non può assolverlo, ma dee sotto voce dir qualche orazione per occultare l'assoluzione che gli nega3. Dell'obbligo poi che ha il confessore di stare in grazia, allorché sente le confessioni, o almeno l'assoluzione, e se sia scusato in caso di necessità estrema; vedi ciò che si è detto nell'Esame ecc. al n. 11.

121. Per VI. è obbligato il confessore a riparare gli errori da lui commessi nel sentir le confessioni, o nel dar l'assoluzione. Ma qui bisogna distinguere più cose. I. Quando ha fatto qualch'errore circa il valore del sagramento, v. gr. se non ha proferita l'assoluzione, o l'ha data senza giurisdizione: allora s'egli ha errato senza colpa, non è obbligato con suo disonore, o altro grave incomodo ad ammonire il penitente; perché tal ammonizione è di sola carità che non obbliga a tanto; così comunemente Lugo, Salmat., Sporer, Viva, Elbel ed altri. Se n'eccettua, se tal confessore fosse parroco, o pure se 'l penitente stesse in punto di morte, o in grave pericolo di non potersi più confessare. Se poi ha errato con colpa grave, si dimanda per 1. Se sia tenuto a far l'ammonizione con suo danno grave. Lo negano Bonac., Suar., s. Anton., Navar., e ciò lo chiamano


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probabile i Salm. con Vasq., Hurt., ec., sì perché (come dicono) non pare, che tal precetto obblighi con tanto peso, giacché solo per carità questo sagramento si amministra; sì perché siccome il penitente non sarebbe tenuto con tal gravame a confessarsi, così neppure il confessore è tenuto a far valida la confessione. Ma giustamente l'affermano Lugo, Tamb., Leandro, Sporer, Viva, ed Elbel., perché sebbene il confessore per carità prende le confessioni, nondimeno sempre che si mette a prenderle, è tenuto poi per lo quasi contratto ad amministrare il sagramento come deve, e così si risponde alla 1. ragione. Si risponde poi alla seconda, ch'è differente l'obbligo del penitente da quello del confessore, perché se 'l penitente conoscesse la nullità della sua confessione, potrà almeno appresso rimediare al suo male colla contrizione, o con tornare a confessarsi; ma il confessore non può lasciarlo ignorante con tanto suo danno1.

122. II. Se 'l confessore con grave sua colpa ha disobbligato il penitente dalla restituzione, allora è tenuto anche con grave suo incomodo (purché cerchi la licenza) ad ammonirlo; altrimenti tralasciando l'ammonizione, è tenuto esso a restituire: s'intende sempreché, se avesse ammonito a tempo il penitente, già quegli avrebbe restituito; così comunemente Lugo, Castropal., Bonac., Viva, Sporer, Salmatic., Elbel, ec. E ben qui avvertono Lugo, Bonac. e Busemb., che se 'l confessore avesse già ammonito poi il penitente prima di farsi impotente, allora, ancorché il penitente non restituisse, a niente è tenuto; perché essendo il consiglio puramente autoritativo, basta al confessore che lo rivochi in tempo opportuno, secondo qual che si disse al capo X. num. 48. Dicesi in tempo opportuno, perché se mai il penitente era disposto alla restituzione in tempo della confessione, se fosse stato ammonito, e dopo l'ammonizione non volesse poi restituire, allora ben dice il card. de Lugo (checché si dica Antoine) che 'l confessore è obbligato esso a restituire, perché allora il suo consiglio già è stato causa del danno fatto al prossimo2. Se poi il confessore in ciò non ha peccato gravemente, non è tenuto già ad ammonire con suo grave incomodo; ma è tenuto con qualche incomodo leggiero, come dicono Lugo, Sporer, Elbel, ec., perché ciascuno è obbligato con leggiero suo incomodo a riparare quando può il grave danno del prossimo3. Ma qui si dimanda, se tralasciando il confessore in tal caso quest'ammonizione, sia obbligato a restituire. Lo negano Sanch., Gaetan., Nav., dicendo, che in ciò il confessore, non avendo peccato contro la giustizia, non è tenuto ad ammonire se non per carità, la quale non obbliga a restituzione. Ma più comunemente e meglio l'affermano Lugo, Spor., Salm., Elb., Viva, Arriaga e Salon., poiché il suo consiglio (benché dato senza colpa) seguita ad influire nel danno del creditore; onde conosciuto poi l'errore, è tenuto per giustizia a toglier la causa del danno, quando può farlo comodamente, altrimenti hic et nunc si fa vera causa del danno4; siccome se alcuno senza colpa grave accendesse fuoco alla casa del prossimo, è tenuto dopo per giustizia ad estinguerlo, se può senza grave incomodo, come dicono comunemente Less., Laym., Lugo, Bon., Trull., Salm. ecc.5.

123. III. Quando poi il confessore non avesse già disobbligato il penitente dalla restituzione, ma solamente avesse tralasciato d'ammonirlo, allora, se l'ha tralasciato senza colpa, non è tenuto già ad ammonire con grave suo incomodo, come si è detto di sopra; ma pure è tenuto con qualche incomodo, che abbia (come dicono i dd.) una tal quale proporzione al danno del creditore. Se poi ha tralasciato con colpa sua grave, sarà tenuto ad ammonire con maggior incomodo. Ma qui in oltre si dimanda, se 'l confessore, non ammonendo come deve, sia tenuto alla restituzione.


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Vi sono diverse sentenze. Altri l'affermano d'ogni confessore, perché ogni confessore (dicono) dee per officio istruire il penitente delle sue obbligazioni; così Molina, Vasq., Nav., Sair., Fill. ec. Altri l'affermano del solo parroco, come Lessio ed Antoine, dicendo, che 'l parroco è tenuto ad impedire, che i suoi sudditi facciano danno agli altri. Ma universalmente lo nega la sentenza comunissima e più vera, con Azor., Cabassuz., Suar., Sanch., Castr., Bon., Lugo, Val., Conc., Salm., Croix, ec. La ragione si è, perché il confessore è tenutobene ad ammonire il penitente, ma solo per carità, non per giustizia; e parlando anche del parroco, quantunque egli è tenuto per giustizia ad ammonire i sudditi, nondimeno tal obbligo è solamente circa i loro beni spirituali, non già temporali. E ciò corre, ancorché il confessore o parroco maliziosamente tralasciasse d'ammonire, acciocché il penitente non restituisse; perché allora manca l'influsso positivo al danno alieno, che sempre si richiede per l'obbligo della restituzione, secondo quel che si disse al capo X. num. 63.1.

124. Resta qui a discifrarsi una gran questione che si fa tra' dd., cioè se possa il confessore senza licenza del penitente ammonirlo del difetto commesso nella confessione. Noi con poche parole ci spediremo. L'affermano, universalmente parlando, Suar., Petrocor. e Sporer, e lo chiamano probabile Laym., Castrop., Bonac., Salm., ec., mentre dicono, che tale ammonizione s'appartiene a perfezionare la confessione ch'è rimasta imperfetta. Ma noi diciamo colla sentenza comunissima, che in ciò si ha da distinguere: Se il giudizio è compito coll'assoluzione data, allora non può il confessore parlare del difetto senza licenza del penitente; perché una tale ammonizione sarebbe un rinfacciamento del peccato, che renderebbe odiosa la confessione; così Soto, Silv., Sanch., Val., Graffis, Diana, Regin., Megala, Croix, ec. col card. de Lugo, il quale dice, che la contraria ripugna al comun senso de' teologi. Altrimenti poi, come rettamente dicono La-Croix, Stoz. ed Arriga, se 'l confessore non avesse data l'assoluzione, perché allora non è compito ancora il giudizio; o pure se avesse mal proferita l'assoluzione; allora ben potrebbe ammonirne il penitente, giacché allora non v'accade alcuno rimproveramento del peccato2.

125. Per VII. Parliamo finalmente dell'obbligo che hanno i sacerdoti di amministrare la penitenza. I Sacerdoti semplici regolarmente parlando non son tenuti ad amministrarla, se non in caso di estrema necessità. I parrochi poi son tenuti quante volte i sudditi ragionevolmente ed opportunamente la cercano; vedasi ciò che si disse al capo VII. num. 24. Ma qui si dimanda per 1. Se 'l sacerdote semplice o il semplice confessore (perché del parroco vedasi quel che si disse al capo VII. num. 28.) sia tenuto con pericolo della vita ad assolvere il moribondo che sta in peccato mortale. Lo negano Soto, Sa, Nav., Concin., ec., e Lugo lo stima probabile, mentre quegli può riparare al suo male colla contrizione; n'eccettua solamente Coninchio, se 'l moribondo fosse talmente ignorante, che non sapesse l'atto di contrizione. Ma la sentenza più vera l'afferma con Suarez, Tournely, Lorca e Valenza; perché quantunque può supplire il penitente colla contrizione, tuttavia perché la contrizione è difficile, non può negarsi, che se si lascia quegli senz'assoluzione, resterà egli in gran pericolo della sua dannazione. Ond'è, che siccome nel caso che 'l prossimo senza la tua assoluzione certamente si perderebbe, sei tenuto a patire una morte certa per assolverlo; così nel caso che quegli sta in probabile pericolo di dannarsi, sei tenuto di esporti al probabile pericolo della morte; poiché in egual pericolo ciascuno è tenuto a posporre la vita sua temporale alla vita eterna del prossimo3.


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126. Si domanda per 2. Se un sacerdote semplice sia tenuto ad abilitarsi alle confessioni, quando vede, che la gente del suo paese sta in grave necessità spirituale per la penuria de' confessori. Questo dubbio non si ritrova discifrato ne' moralisti; il l'ho trovato solamente fatto nel libretto intitolato Parroco di villa, alla pagina 308. L'autore (ch'è il zelante missionario d. Giuseppe Iorio) ivi dice così: Chi ha talento per confessare, e vede nella sua terra la mancanza della confessione, e conosce, o che non si frequenta, o si strapazza, è tenuto ad amministrare tale sagramento. E se non è d'età molto avanzata, è tenuto in coscienza ad abilitarsi al meglio che può. Ivi riferisce poi l'autorità del padre Pavone, sacerdote molto pio e dotto della compagnia di Gesù, il quale nelle sue opere parimente scrisse così: L'obbligo come sacerdote è di ubbidire al mio prelato, quando mi comanda che confessi, e non ho legittimo impedimento; perché il prelato può comandarmi, ed io non ha ragione di tenere ozioso il talento ecc. Di più ho l'obbligo d'offerirmi al vescovo, o di chiedergli facoltà di confessare, quand'io mi accorgo, essere in grave bisogno il popolo per mancamento de' confessori. Ed in verità (soggiungo qui le mie riflessioni che ho fatte su questo punto, a cui poco badano i sacerdoti), è certo, che i sacerdoti non solo sono eletti da Dio a sagrificare, ma ben anche principalmente son costituiti per attendere alla salute delle anime; poiché siccome il divin Padre mandò il Figlio a salvare il mondo, così Gesù Cristo ha destinati i sacerdoti a succedere in suo luogo in questo grande officio: Sicut misit me Pater, et ego mitto vos1. Che perciò son chiamati i sacerdoti ora luce del mondo, ora sale della terra, ora coadiutori di Dio. E perciò ancora il tridentino2 ordina, che quelli che vogliono prendere il sacerdozio, prius ad docendum ea quae scire omnibus necessarium est ad salutem, ac (notisi) ad ministranda sacramenta idonei comprobentur. E s. Tommaso3 dice, che 'l Signore a questo fine ha istituito l'ordine de' sacerdoti nella sua chiesa, acciocch'eglino amministrino i sagramenti agli altri: Et ideo posuit ordinem in ea, ut quidem aliis sacramenta traderent. La principale obbligazione poi de' sacerdoti è circa l'amministrare i sagramenti dell'eucaristia e della penitenza; mentre perciò si conferisce loro la doppia podestà di sagrificare, e di assolvere da' peccati. E si rifletta che specialmente ad assolvere i peccatori il Signore comunicò a' sacerdoti lo Spirito santo, come abbiam nello stesso citato luogo di s. Giovanni: Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Haec cum dixisset, insuffavit, et dixit eis: accipite Spiritum sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis. Sicch'essendo quest'officio proprio de' sacerdoti, ed uno de' fini principali per lo quale Iddio elegge alcuno al sacerdozio, dico che 'l sacerdote è tenuto d'abilitarsi a quello, almeno quando ne conosce la necessità per mancanza degli altri, acciocché non sia rimproverato dall'apostolo, ch'egli invano abbia ricevuta la grazia.

127. Posto ciò, come potrà essere scusato da colpa quel sacerdote, che per sua pigrizia trascura di sentire le confessioni, o d'abilitarsi a sentirle, quando vede il grave bisogno che ne ha il suo paese? Io non so come costui potrà esser libero dal rimprovero del Signore, e dal castigo minacciato al servo ozioso, che nascose il talento datogli a negoziare, come si ha nel capo 25. di s. Matteo, il quale testo dagli interpreti (Cornelio a Lapide, Calmet, e Tirino con s. Ambrogio) viene spiegato propriamente di coloro che possono procurare la salute dell'anime, e la trascurano: Notent hoc (dice Cornelio) qui ingenio, doctrina, aliisque dotibus sibi a Deo datis non utuntur ad suam aliorumque salutem ob desidiam, vel metum peccandi; ab his enim rationem reposcet Christus in die iudicii. Son troppo terribili poi le minaccie del Signore contro


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questi sacerdoti negligenti: Si dicente me ad impium, impie, morte morieris, non annunciaveris ei... ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem eius de manu tua requiram1.basta il dire a codesti sacerdoti, ch'essi soddisfano al loro obbligo con sovvenire all'anime d'altro modo, cioè istruendo, correggendo, orando; non basta, dico, perch'essi son tenuti a sovvenire i prossimi in ciò che loro fa di bisogno alla salute. Se il fratello abbisogna di cibo, non basta provvederlo di vesti. Spesso accade ne' paesi, specialmente piccioli, che molti non avran bisogno d'istruttori e di correttori, perché saranno già bene istruiti, e ravveduti, ma di sacerdoti che sentano le loro confessioni. Né vale anche il dire, che l'officio di confessare è opera di carità, e la carità non obbliga con tanto incomodo, qual è la fatica d'acquistar la dovuta scienza per potere amministrare il sagramento della penitenza; perché si risponde, che benché un tal esercizio sia opera di carità, nondimeno è un'opera, che nasce non dal semplice motivo di carità, ma dall'officio proprio del sacerdote 'come si è detto), al quale per divina istituzione quest'obbligo è annesso, ed a cui è tenuto a soddisfare il sacerdote, quando v'è la necessità del popolo. Per ultimo non vale a taluno lo scusarsi con addurre la sua insufficienza e debolezza: in quanto all'insufficienza, supposto ciò che si è detto di sopra, egli è obbligato a studiare e farsi sufficiente; in quanto poi alla debolezza colla quale alcuno pensasse di scusarsi con merito, cioè con sentimento d'umiltà; senta quel che dice s. Francesco di Sales, il santo chiama falsa l'umiltà di coloro che ricusano d'impiegarsi nella salute dell'anime, a titolo di conoscer la propria debolezza. Dice, che tutto ciò è artificio dell'amor proprio, ed umiltà maligna, per cui si pretende di ricoprire con uno specioso pretesto la propria pigrizia. Soggiunge che Dio con accordarci qualche talento, pretende che ce ne serviamo: onde ben si dimostra umile chi se ne avvale ed ubbidisce: il superbo aver ben motivo di non intraprender cosa alcuna, come quello che fida in se stesso; l'umile all'incontro dover esser coraggioso, perché non conta sulle proprie forze, ma confida in Dio, a cui piace di esaltare la sua onnipotenza nella nostra debolezza; e perciò conchiude, che chi è umile, può intraprendere ogni cosa.




1 Part. 1. n. 18.



2 Tract. de orat.



3 De episc. p. 3. c. 4.



4 Lib. 6. n. 628.



1 Lib. 6. n. 553.



2 N. 491.



3 Ose. 4. 6.



4 Apud Lochner instruct. pract. c. 33.



5 Lib. 6. n. 607.



1 Confess. istruito cap. 2.



2 Lib. 6. n. 607. v. Sed haec.



3 Ibid.



4 Lib. 6. n. 632.



1 Lib. 6. n. 627.



1 Lib. 6. n. 608. v. Hic adverto.



1 Lib. 6. n. 610.



2 Ibid.



3 De matrim. §. 29. n. 10.



4 Serm. 42. in Cant.



5 Ezech. 33. 8.



6 Matth. 15.11.



1 In 4. d. 38. q. 2. a. 4. q. 1. ad 3.



2 2. 2. q. 43. a. 7. ad 2.



3 1. 2. q. 76. a. 2.



4 Confess. istruito cap. 7.



1 Lib. 6. n. 612.



2 Not. 87. n. 24.



3 Lib. 6. n. 611.



1 Lib. 6. n. 612.



2 De syn. l. 9. c. 2. n. 2.



3 L. 6. n. 613.



4 N. 614. v. Inf. II. et III.



5 N. 616. v. Excip. III.



6 N. 609. v. 9.



1 Lib. 6. n. 616. v. Excip. II.



2 N. 615.



3 Ib. v. Excip. tamen I.



4 N. 616. v. Utrum.



1 Lib. 6. n. 462.



2 2. 2. q. 47. a. 9. ad 2.



3 P. 1. c. 15. n. 360.



4 De poenit. n. 60.



5 Lib. 6. n. 57. et 461.



6 Man. c. 26. n. 4.



7 P. 3. tit. 17. c. 16. §. 2.



1 Ibid. tit. 10. c. 20. in fin.



2 Lib. 3. de poenit. §. 21.



3 2. 2. q. 154. a. 2.



4 Sess. 14. c. 5.



5 Lib. 6. n. 604.



1 Lib. 6. n. 604. v. Caeterum.



2 N. 631.



3 N. 631. v. Si autem.



1 Lib. 6. n. 619.



2 N. 621. v. Sed. quid.



3 Ib. v. Hoc.



4 Ib. v. An.



5 N. 994.



1 Lib. 6. n. 621. v. Hoc si.



2 N. 622.



3 N. 624.



1 Ioan. 20. 21.



2 Sess. 24. c. 14.



3 Suppl. q. 34. a. 1.



1 Ezech. 3. 18.




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