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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto II. Del sagramento dell'ordine.

14. Se ciascuno de' sette ordini sia sagramento.

15. Se le materie e forme de' sagramenti sieno state determinate in ispecie da Gesù Cristo.

16. Quale sia la materia dell'ordine, se l'imposizione delle mani o la tradizione degli stromenti.

Dell'altre cose appartenenti all'ordine se n'è parlato nell'esame degli ordinandi.

14. Delle dottrine appartenenti a questo sagramento se ne parla nell'esame degli ordinando ai capi II. e III. Qui solamente esamineremo brevemente tre questioni più celebri, che vi sono in questa materia. La prima questione si è, se de' sette ordini che vi sono, ciascuno sia sagramento. Vi sono quattro sentenze: La I. l'afferma universalmente con Bellarm., Gonet, Sanch., Salmat. ec., e di questa sentenza è anche s. Tommaso2. L'unica ragione di questa sentenza è il decreto d'Eugenio IV. fatto nell'istruzione agli armeni, dove si dice, che la materia dell'ordine è quella, per la cui tradizione l'ordine si conferisce: e per tanto assegna il pontefice a ciascuno de' sette ordini la sua propria materia. Né osta che il ministro dell'ordinazione sia il solo vescovo, come si dice nel trid.3, poiché rispondono, ciò intendersi del ministro ordinario, ma non già dello straordinario, che il papa ben può assegnare a conferire gli ordini. La II. sentenza con Gaetano e Durando dice per contrario, che il solo sacerdozio è sagramento; ma questa è singolare ed improbabile, mentre non dee dubitarsi, che anche il diaconato sia sagramento, giacché nell'ordinazione di quello ben vi concorrono i tre requisiti a costituir il sagramento, cioè 1. il segno sensibile, ch'è l'imposizione delle mani: 2. l'istituzione divina, poiché il concilio insegna che nella chiesa vi è la gerarchia instituita da Dio de' vescovi, sacerdoti, e ministri, e per ministri almeno debbono intendersi i diaconi: 3. la promessa della grazia che vien significata dalle parole del vescovo, Accipe spiritum sanctum ad robur ecc., le quali si hanno per forma. La III. sentenza con Soto, Navarr., e Vasquez, vuole, che tutt'i tre ordini maggiori sieno sagramenti. La IV. sentenza a noi più probabile con Graziano, Pietro Lombardo, Morino, Estio, Tournely, Cabassuz., Habert, ed altri vuole, che il sacerdozio e 'l diaconato solamente sieno sagramenti, non già gli altri ordini, e neppure il suddiaconato. Si prova per 1. questa sentenza, perché se fossero sagramenti anche gli altri ordini fuori del diaconato e sacerdozio, non potrebbero essi conferirsi dagli abbati, come già si conferiscono; giacché l'unico ministro del sagramento dell'ordine non può esser che il solo vescovo, come prova Tournely4, dicendo, che per l'ordinazione secondo l'istituzione divina è necessario nel ministro il carattere episcopale; e soggiunge, provarsi dalla tradizione, che per qualunque necessità non s'è mai concessa ad altri che a' vescovi la facoltà di ordinare sacerdoti o diaconi. E risponde ad un certo privilegio, che si asserisce dato da Innocenzo VIII. a cisterciensi di poter conferire tali ordini, che quello è molto dubbio; ed ancorché fosse certo, fu non però il medesimo interpretato dalla s. c. del conc. ed anche da Clem. VIII., intendersi per la facoltà, non di ordinare, ma solo il spedir le dimissorie. Si prova per 2. la nostra sentenza, perché negli altri ordini manca la materia cioè l'imposizione delle mani che è l'unica materia di


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questo sagramento, come diremo nella terza questione: e manca ancora la forma, giacché nella collazione di questi altri ordini non v'è forma alcuna che dichiari la produzione della grazia, ma solamente ivi si fa menzione della podestà, o dell'ufficio che si conferisce agli ordinati. Al decreto poi di Eugenio si risponde, che le materie degli altri ordini non sono dal pontefice assegnate come essenziali, ma solamente come accidentali per ispiegare la podestà che si riceve1. E da questa sentenza ne inferisce Benedetto XIV.2, che non possono condannarsi di certo sacrilegio quelli che prendono gli ordini inferiori al diaconato con coscienza di peccato mortale.

15. La seconda questione si è, se le materie e forme de' sagramenti (e specialmente nell'ordine) sieno state tutte determinate in specie da Gesù Cristo. La prima sentenza lo nega con s. Bonav., Bellarm., Ales. , Morino, Lugo, Salmat. ec. L'unica ragione di questi aa. è, perché altrimenti non potrebbero esser diverse le materie e forme de' sagramenti nella chiesa greca e latina, com'è specialmente nel sagramento dell'ordine; mentre nella greca il sacerdozio e 'l diaconato si conferiscono per la sola imposizione delle mani, ma nella latina, oltre l'imposizione, si ricerca la tradizione degli strumenti, siccome sta espresso nell'istruzione d'Eugenio IV., secondo già di sopra si è detto. Onde asseriscono, che in quanto al battesimo ed alla eucaristia Gesù Cristo ha istituite in specie, così le materie, come le formole; ma circa gli altri sagramenti le ha istituite solamente in genere, lasciando alla chiesa la facoltà di determinarle in specie, con usare quelle cose e parole che esprimessero l'effetto del sagramento. Questa sentenza è probabile, ma è più probabile la contraria, la quale dice, che la materia e forme di tutt'i sagramenti sono state in specie determinate dal Redentore; così Merbes., Habert, Gioven., Tourn., Petrocor., Conc., ed altri molti con s. Tommaso3, il quale non può negarsi che sia stato per questa sentenza, mentre dice: Quia ergo sanctificatio hominis est in potestate Dei sanctificantis, non pertinet ad hominem suo iudicio assumere res, quibus sanctificetur; sed hoc debet esse ex divina institutione determinatum. Et ideo in sacramentis novae legis, quibus homines sanctificantur, oportet uti rebus ex divina institutione determinatis. A questa sentenza aderisce ancora Ben. XIV.4, il quale dice, che non si ha alcun fondamento, dove si provi questa facoltà data alla chiesa da Gesù Cristo; anzi si prova l'opposto dal trid.5, dove si dice, che la chiesa non ha alcuna podestà circa il valore, ma solo circa l'amministrazione de' sagramenti. In quanto poi alla diversità della chiesa greca e della latina si risponde, che la tradizione degli strumenti non si ha per la materia essenziale, ma accidentale, benché integrale. Ed al decreto di Eugenio rispondiamo con Merbesio, Tournely, e Concina, che il pontefice non già determinò la materia essenziale dell'ordinazione, ma solamente volle istruire gli armeni del rito della chiesa romana, colla quale desideravano quelli d'unirsi. Né vale a dire, ch'Eugenio non parlava del rito, ma della sua materia, perché si risponde, che se fosse ciò vero, ne seguirebbe, esser certo, che ciascun ordine anche minore, a cui singolarmente il papa assegnò la materia, sarebbe sagramento; ma questa certezza la negano gli stessi contrari6.

16. La terza questione si è, quale sia la materia dell'ordine del sacerdozio, se la sola imposizione delle mani, o la tradizione sola o unita degli strumenti, e quale sia la forma. Vi sono tre sentenze. La I. ch'è di Fagnano, Soto, e d'altri pochi, vuole, che la materia sia la sola tradizione degli strumenti che 'l vescovo porge all'ordinando; e la forma sieno le parole, Accipe potestatem offerendi sacrificium etc.; e con


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questa sola materia e forma dice, che si la podestà così di sagrificare, come di assolvere i peccati. Si fondano sul decreto di Eugenio IV., dove si dice: Ordo presbyteratus traditur per calicis cum vino, et patenae cum pane porrectionem. Ma questa sentenza comunemente dagli altri dottori non è ricevuta. La II. sentenza di Bellarm., Estio, Soto, Laym., Salmat., Con., Holzm., Vasq. ec., vuole, che nell'ordinazione del sacerdozio sia doppia la materia essenziale, dicendo, che colla tradizione degli strumenti si la podestà sul corpo di Gesù Cristo reale di sagrificare colla forma, Accipe potestatem etc., e coll'imposizione delle mani si la podestà sul corpo mistico di Gesù Cristo, cioè d'assolvere i fedeli da' peccati, colla forma, Accipe Spiritum sanctum, quorum remiseris peccata, remittuntur eis. La III. sentenza che tengono Martene, Becano, Tournely Gioven., Petrocor., Conc., ed altri con s. Bonav., a cui aderisce Benedetto XIV.1, vuole, che l'una e l'altra podestà si dia al sacerdote per la seconda imposizione delle mani, cioè quando il vescovo stende le mani sull'ordinando insieme co' preti assistenti, secondo si dichiara dal trid.2, dove si dice, che i ministri dell'estrema unzione sunt aut episcopi, aut sacerdotes ab ipsis rite ordinati per impositionem manuum presbyterii. Si prova con questa sentenza per 1. con quel che dice lo stesso concilio3, cioè che dalle sagre scritture ben s'insegnano quelle cose che massimamente debbono attendersi nell'ordinazione de' sacerdoti e de' diaconi; ma dalle scritture non abbiamo, che s'assegni altra materia per lo sagramento dell'ordine, che la sola imposizione delle mani; dunque dobbiamo dire, che fuori dell'imposizione niun'altra cosa nell'ordinazione è di necessità essenziale. Si prova per 2. col rito de' greci, i quali si ordinano (come si è detto) colla sola imposizione delle mani, essendoché il valore de' sagramenti dipende essenzialmente dalle materie e forme istituite da Gesù Cristo. Si aggiunge quel che nota Benedetto XIV. nel luogo citato con Martene, che la tradizione degli strumenti non è stata introdotta nella chiesa prima dell'VIII. o IX. secolo. A ciò gli aa. contrari non hanno altra risposta, che quella riferita di sopra nella seconda questione, cioè che dal Signore sta lasciata alla chiesa la podestà di determinare in specie le materie e forme de' sagramenti; ma a ciò ivi già si è risposto. Quale sia poi la forma secondo questa terza sentenza, altri dicono esser le parole, Accipe potestatem etc.; ma forse più probabilmente dicono Morino e Tournely, esser l'orazione che recita il vescovo nella suddetta imposizione, e le parole che recita in fine nella terza imposizione delle mani, Accipe Spiritum sanctum etc., dicono esser solamente dichiarative dello Spirito santo già conferito. Questa terza sentenza è più probabile; ma perché la seconda è ancora probabile, almeno estrinsecamente, quella deve in pratica seguirsi4. L'altre cose appartenenti a questo sagramento, già si è detto a principio, che stan notate nell'Esame degli ordinandi.




2 Part. 3. q. 37. art. 2. ad 1. et art. 3.



3 Sess. 23. cap. 4. et 7.



4 De ord. q. 4. art. 2. concl. 2.



1 Lib. 6. n. 736. et 737.



2 De syn. l. 8. c. 9. n. 12.



3 3. p. q. 60. a. 5.



4 De syn. lib. 8. cap. 10. n. 10.



5 Sess. 21. cap. 2.



6 Lib. 6. n. 12.



1 De syn. l. 8. c. 10. ex n. 6.



2 Sess. 14. cap. 3.



3 Sess. 23. cap. 2.



4 Lib. 6. n. 749.






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