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S. Alfonso Maria de Liguori Istruzione e pratica pei confessori IntraText CT - Lettura del testo |
Capo XVIII - Avvertenze sul sagramento del matrimonio
§. I. Della natura degli sponsali.
1. Definizione degli sponsali. Se i fanciulli prima de' 7. anni ecc. Chi promette senza animo d'obbligarsi, o di adempire. Chi per dolo, errore, ecc.
2. Se la condizione ha data causa al contratto.
3. Degli sponsali fatti per meto.
4. Se la promessa dev'esser mutua.
5. Se esternata per segni. Se promette il padre per lo figlio presente; e se per l'assente.
6. Se debba favorirsi in dubbio la libertà. Chi promette in futuro ecc. Se si manda l'anello ecc. Se si vuole dispensa ecc.
7. Degli impuberi ecc. De' tatti tra gli sposi.
1. Gli sponsali si definiscono così: Promissio voluntaria, et deliberata, et mutua, signo sensibili expressa futuri
matrimonii inter personas habiles. Si dice per 1. promissio, perché il solo proposito non esternato, né accettato, certamente non obbliga1. Si dice per 2. voluntaria et deliberata, poiché per indurre l'obbligo grave che seco porta la promessa sponsalizia, si richiede la spontanea e piena deliberazione. Dal che si deduce per 1., che niuno può esser obbligato agli sponsali, se non costa del suo perfetto uso di ragione; ma se costa, ben egli resterà obbligato, ancorché fosse un fanciullo non anche giunto a' sette anni, secondo la sentenza più probabile e più comune di Sanch., Coninch., Bonac., Salmat., ec., contro Castropalao ed altri; purché (si deve intendere) un tal fanciullo arrivi a comprendere in qualche modo i pesi che porta lo stato coniugale. Se ne deduce per 2., che non resta obbligato chi promette senza animo di contrarre, o senza animo d'obbligarsi, ancorché sapesse l'obbligazione che nasce dagli sponsali, come più probabilmente dicono Sanchez, Castrop., Laym., Less., Salmat., Mazzot., ec., contro Ponzio, Soto, Viva, ecc., perché quando l'obbligo nasce dalla propria volontà, dove manca la volontà, manca ancora l'obbligo. E ciò corre quantunque la promessa fosse giurata, come ben dicono s. Bonav., s. Anton., Sanch., Castrop., Salm., Bon., con s. Tommaso, perché il giuramento siegue la natura della promessa2. Altrimenti poi dee dirsi, se vi fosse stata la deflorazione colla promessa finta, come si disse al capo X. n. 93., parlando della restituzione. Chi poi promettesse con animo già di contrarre, e insieme d'obbligarsi, costui certamente resta obbligato, ancorché da principio, non avesse intenzione di adempire la promessa3. Se ne deduce per 3., che non resta obbligato chi promette indotto da violenza, o dolo altrui, o per errore circa la sostanza, o circa qualche condizione sostanziale: come sarebbe, quando egli espressamente facesse la promessa sotto quella condizione particolare: il che per altro è comune con tutti gli altri contratti. Si osservi ciò che si disse al capo X. n. 124.
2. Si dimanda per 1. Se sieno validi gli sponsali, quando il dolo, o l'errore sia intorno a qualche condizione non già sostanziale, ma accidentale, ma tale che abbia data causa al contratto, di modo che senza quella condizione lo sposo non avrebbe contratto. Dicono più dd., che allora sono irriti gli sponsali, ma noi abbiam tenuto per più probabile il contrario4; si veda ciò che dicemmo nel luogo citato capo X. n. 124., dove dicemmo ancora, che la parte decetta ha per altro l'azione di rescindere il contratto, ancorché la decezione fosse provenuta da un terzo senza consenso dell'altra parte, come insegnano Sanch., con Covarr. ed altri. Anzi probabilmente dicono Les., Laym., Spor., e Viva, che si res est integra (come avviene ne' semplici sponsali), e l'errore sia stato invincibile in coscienza, il decetto non è tenuto di stare al contratto neppure avanti la sentenza del giudice5. Se poi stando alla prima sentenza, che tal contratto, fatto con dolo dante causa al contratto, sia per sé irrito, in tal caso anche il decipiente resti sciolto dal suo obbligo; diciamo, che no, secondo la più probabile con Lugo, Castrop., Lessio, Laym., ec., contro Sanch., Ponzio, ec., per la ragione generale, che a niuno dee giovare la sua frode6.
3. Si dimanda per 2. Se gli sponsali contratti per meto ingiusto, grave, ed ab extrinseco, sieno per sé invalidi. Altri, come Coninch., Dicast., Viva, ec., dicono , che non sono irriti, ma che possono irritarsi ad arbitrio della parte che ha patito il meto, siccome si disse di tutti gli altri contratti al capo X. num. 125. Ma la sentenza più probabile e comunissima con Sanch., Ponzio, Laym., Bon., Azor., Sa, Bec., Boss., Salmat., ec., vuole, che sieno affatti nulli, perché gli sponsali seguitano la natura del matrimonio, che certamente è nullo, allorché per meto si contrae; e perciò
siccome niuno può essere obbligato a contrarre un tal matrimonio, così né pure può esser tenuto agli sponsali che sono mezzi del matrimonio. Ond'è che da tali sponsali non nasce alcun impedimento di pubblica onestà1. Si è detto non però per 1., se 'l meto è ingiusto, perché se fosse giusto, conforme è valido il matrimonio (come appresso si dirà), così sono validi anche gli sponsali2. Si è detto per 2., se 'l meto sia grave, poiché se 'l meto è leggiero, obbligano gli sponsali secondo la sentenza più probabile e più comune di Bon., Ponzio, Medina, Salmat., Croix, Viva, Mazzot., ec. (contro Nav., Less., Ronc., ecc.), mentre stimasi, che spontaneamente contrae chi potendo facilmente ributtare il meto, essendo quello leggiero, non lo ributta3. Se n'eccettua nondimeno, se tal meto benché leggiero abbia dato causa al contratto, come dicono più probabilmente Laym., Sanchez, Bon., Wigandt, Salmat., Croix, Lugo, Azor., contro Ponz., Viva ec. E tanto più ciò corre, se chi ha patito un tal meto leggiero, l'avesse appreso per grave4. Si è detto per 3., ab extrinseco, perché se il meto fosse stato ab intrinseco (v. gr. se alcuno promettesse per timore di non esser costretto a pagare i debiti, o di andar prigione), allora costui ben è obbligato agli sponsali5.
4. Dicesi per 3., che la promessa sponsalizia dee esser mutua. Onde se uno degli sposi promette, e l'altro no, niuno d'essi resta obbligato; fuorché se la parte che non promette, volesse spontaneamente obbligarsi indipendentemente dalla promessa dell'altra; ma in tal caso non sarà ella obbligata per ragione di sponsali, ma di semplice promessa6, la quale secondo l'opinione probabile appoggiata all'autorità di s. Tommaso (come si disse al capo X. n. 127.) obbligando solamente per ragion di fedeltà, non obbliga gravemente. Ma qui si dimanda per 1. Se alcuno possa obbligarsi agli sponsali sotto colpa grave con vera promessa sponsalizia, indipendentemente dall'obbligo dell'altra parte. Lo negano Ponzio, Vasq., e Concina; ma è più comune e più probabile la sentenza contraria di Sanch., Laym., Bon., Con., Sporer, Salm. ec.7. Si dimanda per 2. se l'altra parte, senza ripromettere, colla sola accettazione della promessa sponsalizia s'intenda essersi obbligata. L'affermano Ponzio, s. Anton., Silvest., ec. Ma più probabilmente lo negano Sanchez, Bonacina, Laym., Conc., Soto, Castr., Salmat., ec., perché ben può stare una tal promessa senza la ripromessa dell'altra; né l'accettazione include la ripromessa, ben potendo alcuno accettare l'obbligo dell'altro senza obbligare se stesso8. Si avverta non però, che (come dicono probabilmente Sporer e Tamburino) regolarmente gli sposi non intendono obbligarsi, se non colla condizione che l'altra parte anche resti obbligata9.
5. Dicesi per 4., signo sensibili expressa, perché non basta ad obbligare la taciturnità degli sposi. Se n'eccettua il caso, che 'l padre o la madre promettesse per lo figlio o figlia, e che stesse presente, e tacesse, come si ha dal cap. un. §. fin. de despons. impub., dove si dice: Porro ex sponsalibus quae parentes pro filiis puberibus plerumque contrahunt, ipsi filii si expresse consenserint, vel tacite, et praesentes fuerint, nec contradixerint, obligantur10. S'avverta poi per 1., che ciò corre in quanto al foro esterno; ma in quanto alla coscienza il figlio non resta già da tali sponsali obbligato, se internamente dissente, come dicono Bonac., Ronc., Holzm., e Anacl. E lo stesso giudico doversi dire, se 'l figlio non consente, né dissente, ma negative se habet, mentre a contrarre qualunque obbligo si richiede il positivo consenso. Né osta la parola del testo obligantur; perché si deve intendere (come ben dicono Bonac. ed i Salmaticesi), sempreché vi è il consenso interno11. S'avverta per 2., che ciò corre solamente nel caso, che
promettano i genitori non già se promettono altri, ancorché sieno tutori o curatori, perché la suddetta disposizione di legge sta fatta per li soli genitori che promettono1. Se poi tali genitori promettessero per lo figlio assente, altri dd., come Sanch., Ponzio, Ronc., Escob., Boss., ecc., dicono, non bastare, che 'l figlio, fatto consapevole della promessa, semplicemente non contradica, ma richiedersi, che la ratifichi con segno espresso, o almeno tacito. Questa sentenza è probabile, ma è più probabile la contraria di Bonac., Palud., Castr., Con., Soto, Sporer, Salm. ecc., che basti la taciturnità del figlio assente, e di questa sentenza è ancora s. Tommaso2, il quale dice: Robur habent (sponsalia) in quantum illi, inter quos contrahuntur, ad aetatem debitam venientes, non reclamant, et intelliguntur consentire, quae per alios facta sunt. E si prova anche dal cit. cap. un., de despons. in 6., dove si dice: Et est idem, si filii tempore sponsaliorum absentes, et etiam ignorantes eadem sponsalia post scienter ratificaverunt tacite, vel expresse. Expresse s'intende consentendo esternamente, tacite s'intende non contraddicendo, e perciò si dice ivi, et idem est: in tanto poi dicesi ratificaverunt, perché si tratta di cosa già fatta per altri. Notano nulladimeno Castrop. e Coninchi, che non basta che 'l figlio sappia a caso gli sponsali contratti dal genitore, e non contraddica; ma di più è necessario, che 'l genitore, o per sé, o per altri, ne lo faccia avvisato3.
6. Qui si dimanda per 1. Se in dubbio delle parole, o del segno di promessa sponsalizia fatta, a chi debba favorirsi più presto, se al matrimonio, o alla libertà. Altri dicono al matrimonio, ma più probabilmente (come dice Viva) dee favorirsi alla libertà4. Si domanda per 2. Se sarebbe obbligato per ragion di sponsali lo sposo, che dicesse, io non mi prenderò altra che te. Checché altri si dicano, la sentenza più vera e molto più comune di Laymann, Castr., Sanch., Escob., Boss., Holzm., Salm., Anacleto, insegna, che costui non potrebbe prendersi altra moglie, ma non sarà tenuto a prenderla. Sarebbe tenuto nondimeno, come dicono Ponzio, Viva, e Perez, se le parole fossero di presente, io non voglio altra che te5. Il mandar poi l'anello, o gli altri doni sponsalizi, non inducono obbligo di sponsali, se ciò non importasse l'uso del paese, come insegnano comunemente Sanch., Castrop., Conc., Boss., Bus. ec., o pure se non fosse preceduta la promessa d'una delle parti, e l'altra accettasse l'anello mandato da quella, come dicono comunemente Castrop., Boss., Escob., Sanchez, Silv., Holzm., ed altri; o pure mandato da alcuno de' suoi genitori col consenso della medesima, come rettamente soggiungono Sanchez, Castr., Boss., Molina, ec. Gli sponsali poi fatti tra persone impedite a prendersi, colla condizione, se 'l papa dispensa, quantunque non siano validi, obbligano nondimeno ad aspettare, sin tanto che si veda l'esito della dispensa, s'ella facilmente può aversi6; si osservi quel che si dirà su ciò nel §. III. n. 15.
7. Dicesi per 5. ed ultimo, Inter personas habiles; con ciò s'intende, che non vagliono gli sponsali, se manca negli sposi l'età prescritta, o se tra loro v'è qualche impedimento7. Qui si noti per 1., che la promessa del matrimonio con parole de praesenti tra gl'impuberi ha vigore di sponsali. Ma non corre lo stesso per li puberi che contraessero clandestinamente, cioè senza parroco o testimoni, perché essendo invalido tal contratto per se stesso, giacché gli resiste la legge del tridentino, egli non partorisce alcuna obbligazione; s'intende ciò nondimeno per le provincie, dove il concilio è stato ricevuto, poiché per gli altri luoghi gli sponsali fatti con parole o segni de praesenti (puta cum copula affectu maritali exhibita) passano in matrimonio8. Si noti per 2.,
che tra gli sposi non solo son peccati mortali i tatti impudici, ma ancora i pudici, sempre che si usino per averne dilettazione sensibile, dello stesso modo come sono mortali alle persone sciolte, secondo si disse al capo IX. n. 2. , poiché niuno degli sposi (checché si dicano altri) acquista alcun diritto sopra il corpo dell'altro; onde siccome agli sposi è vietata la copula, così ancora i tatti: i quali in tanto son permessi, in quanto sono a quella ordinati; così rettamente insegnano Lessio, Bonacina, Ronc., Conc., Suar., Viva, Croix, Mazzotta, ed altri molti. Vix sponsis permitti possunt (ut dicunt La-Croix, Viva, et alii) oscula illa, vel amplexus, quos mos patriae permittit, modo non sint pressi, neque per notabile tempus protracti. Nec practice probabilis est opinio illorum aa. dicentium, licitos esse sponsis tactus pudicos, si ipsi non intendant delectationem veneream, sed solam sensibilem; in hac enim ordinarie adest periculum incidendi in veneream tam sensibili propinquam, aut saltem in prava desideria progrediendi ad veneream1. Et sic etiam sub gravi prohibitum est sponsis se delectari de copula futura, cum illa ipsis in praesenti statu actualiter sit vetita2. Si osservi ciò che si è detto al c. III. n. 17.
§. II. Dell'obbligo degli sponsali.
8. Come e quando debbano eseguirsi gli sponsali.
9. Se uno promette a due donne.
10. Se il figlio possa obbligarsi senza saputa e consenso de' genitori.
11. Chi recede dagli sponsali, ecc. E della pena apposta a chi recede.
12. Se debbasi il legato lasciato sotto condizione se si marita ecc., o se non si marita ecc.
8. Gli sponsali obbligano certamente sotto colpa grave a contrarre il matrimonio; e se non v'è termine prefisso, obbligano subito secondo la sentenza più vera di Ponzio, Castrop., Ronc., Coninch., Concina, Salmat., ec. contro Sanch., Navarr., Holzm., ecc.; i quali vogliono, che non obblighino, se non quando l'altra parte richiede; ma la nostra ragione si è, perché tutte le obbligazioni dove non è apposto termine, debbono quanto prima adempirsi, come sta espresso nella l. Eum qui §. Quoties ff. de verb. oblig., dove si dice: Quod sine termino praefixo debetur, statim debetur. Probabilmente nondimeno dicono Castr., Coninch., Salmat., ecc., che nel caso che l'altra parte comodamente potesse richiedere il matrimonio, e tacesse, allora prudentemente può stimarsi, ch'ella consenta alla dilazione2b. Questo è in quanto alle parti; ma in quanto al giudice, rettamente insegnano Sanchez con s. Bonav., s. Anton., Navarr., e Conc., Castr., Holzm., Ponzio, Salmat., ed altri comunemente, ch'egli non dee costringerle al matrimonio, se da quello si temono scandali o risse, come sta espresso nel cap. 10. de sponsal., dove dicesi: Ecclesiastica censura compellas, nisi rationalis causa obstiterit. E così dichiarò la s. c. Ed in dubbio sempre sarà meglio, come dicono Busemb., Tambur., e Concina, l'evitare i danni d'un tale matrimonio, che l'evitare il danno della parte; onde se mai la parte renitente è stata perciò scomunicata, è spediente, che 'l giudice l'assolva dalla censura, sempreché prudentemente si teme il mal esito di tali nozze3.
9. Si noti per 1., che se alcuno fa gli sponsali con due donne, e la seconda sapea già gli sponsali fatti colla prima, il matrimonio colla prima dee farsi. Se poi non li sapeva, alcuni dd. dicono, che nel caso che vi fosse succeduta copula colla seconda, lo sposo questa dee prendersi; ma più comunemente e più probabilmente dicono Nav., Sanch., Led. Bonac., Roncaglia, Elbel, Laym., Soto, Holzmann, Anacl., Croix, ec., che in ogni caso dee sposare la prima, perché la promessa fatta alla seconda sempr'è nulla, mentr'è di cosa illecita, essendo ella stata promessa alla prima sposa; e perciò non tiene, ancorché fosse stata fatta con giuramento, poiché il giuramento non è vincolo d'iniquità. Se poi nel caso che vi fosse stato commercio colla seconda, debba la prima cedere per ragione di equità, altri
dicono di sì, ma non improbabilmente Holzm., Anacl., Guttier., e Pichler sentono, che a ciò non sia tenuta la prima, mentre la seconda deve imputare alla sua debolezza l'incomodo di tal danno.
10. Si noti per 2., che gli sponsali fatti da' figli senza la saputa de' genitori certamente son validi, come ha dichiarato il trid. sess. 24. cap. 1. de ref. contro Lutero e Bucero. La gran questione poi si è, se pecca il figlio, che contrae matrimonio senza il consenso de' genitori. In ciò vi sono quattro sentenze. La I. dice, che pecca gravemente, o contragga senza saputa, o senza consenso di essi; e ciò per ragione de' grandi scandali e danni che altrimenti nascono da tali matrimoni: così Ponz., Navarro, Molina, Concina, Petrocor., e Roncaglia. La II. sentenza dice, che 'l figlio è tenuto con obbligo grave a farne intesi i genitori, e prendere da loro il consiglio, altrimenti lor farebbe grave ingiuria; ma non è obbligato poi a seguire il lor consiglio, non essendo i figli obbligati, secondo dice s. Tommaso1, ad ubbidire a' genitori, per quel che si appartiene al matrimonio, che richiede una total libertà: così Vasqu., Sanch., Barbosa, Laym., Bonac., Filliuc., Viva, ecc. La III. sentenza dice, che sempreché il matrimonio non porta disonore alla famiglia, e non vi sia causa per cui giustamente i genitori contraddicano, il figlio non pecca gravemente, se si sposa senza consenso o senza saputa de' suoi parenti; poiché non essendo egli tenuto a stare al loro consiglio, per conseguenza non può esser grave il suo obbligo di dover con essi consigliarsi: così Castr., Covarr., Bossio, Holzm., Salmat., Pichler, Elbel, Covar., Renzi, Led., Victor., Erriq., Spor., Aversa, Dicast. ec. La IV. sentenza, quasi uniforme alla III., finalmente distingue e dice, che se i genitori proibiscono al figlio qualche matrimonio particolare giustamente, come se quello fosse di disonore o di scandalo della famiglia, allora peccherebbe gravemente il figlio, facendolo; ed in caso di disonore della famiglia egli non è tenuto agli sponsali contratti anche giurati, ancorché avesse deflorata la sposa, bastando allora che solamente la doti, se può, poiché la giustizia non può obbligare ad un atto che non può eseguirsi senza peccato. Altrimenti poi dicono, se 'l padre senza alcuna giusta causa impedisse il matrimonio: così Laym., Delbene, ed Aversa2. Del resto convengono poi comunemente i dd. a scusare il figlio ne' seguenti casi, cioè 1. se 'l padre ingiustamente gli vietasse di prendere lo stato coniugale, e 'l figlio stesse in pericolo d'incontinenza, 2. Se 'l figlio fosse da' parenti ingiustamente oppresso. 3. Se 'l padre stesse lontano, e 'l figlio potesse prudentemente presumere il di lui consenso. 4. Se 'l padre gl'impedisse un matrimonio uguale allo stato, poiché peccando il padre in tal caso, non è tenuto il figlio ad ubbidirlo, come comunemente dicono Sanchez, p. Soto, Cordub., Boss., Guttier., Rebel., Viva, ec. 5. Se il padre volesse dare al figlio una moglie indegna, inferma, o di mala condizione3. Si dimanda poi qui se 'l figlio è tenuto di ubbidire al padre, che gli comanda di prendere stato coniugale, o pure di sposare alcuna ch'egli abborrisce. Ordinariamente si nega da tutti; ma n'eccettuano Laym., Sanch., Soto, Petroc., Croix, Boss., ed altri comunemente , se non fosse che un tal matrimonio sia necessario a togliere una grande inimicizia , o a sollevare i genitori da una gran povertà; ma ciò s'intende sempreché il figlio volesse prendere stato coniugale, dee anche intendersi, sempreché quegli non avesse un abborrimento troppo insoffribile verso una tale donna, poiché la carità non può obbligare alcuno a tanto, di dover vivere tutta la sua vita con una moglie, che notabilmente abborrisce4.
11. Si noti per 3., che la parte che colpevolmente recede dagli sponsali promessi, perde le arre sponsalizie date, e di più ha da restituire le ricevute,
con rifare anche tutt'i danni che provengono da questo suo recesso. Nel che s'avverta, esser nonperò illecita e invalida la promessa della pena che si apponesse negli sponsali a chi recede, come si ha dal capo Gemma, de spons., dove si dice: Cum itaque libera matrimonia esse debeant, et ideo talis stipulatio propter poenae interpositionem sit merito improbanda etc. Sicché in tal caso chi recede non è obbligato al pagamento1. È se mai la pena fosse stata già pagata, ancorché fosse stata promessa con giuramento, chi l'ha ricevuta è obbligato a restituirla, come vuole la sentenza più probabile di Castrop., Soto, Bossio, Guttier., Hurt., Salmat., ecc. contro Sanchez, Less., Escob., Mol., ed altri, perché non ha colui titolo di ritenerla: mentre la legge irrita affatto una tal promessa, come sta espressa nella l. fin. c. de spons., dove dicesi, che la promessa della pena ex utraque parte nullas vires habebit2. Ciò nondimeno corre, quando la pena s'appone dagli sposi, o da' loro congiunti, o amici; ma non già se da un estraneo, come notano comunemente Sanch., Castrop., Salmat., ecc.3. In oltre corre, se la parte giustamente recede; ma se ingiustamente ripugna di fare il matrimonio, benché sia probabile la sentenza di Sanch., Bonac., Bossio, Conc., Becan., ec., che neppure sia obbligato a pagar la pena, perché altrimenti la libertà del matrimonio anche patisce qualche lesione; nulladimeno pare più probabile la contraria di Ponzio, Laym., Castr., Suar., Vasq., Salm., Anacl., Ronc., Holzm., ec., perché la suddetta promessa della pena non è proibita né dal ius naturale, né dal positivo. Non dal naturale, essendo ben giusto, che soggiaccia alla pena chi ingiustamente recede; la libertà poi, che si richiede nel matrimonio, è la libertà ragionevole, non l'irragionevole; altrimenti il giudice non potrebbe mai colle censure, o colla carcere costringere gli sposi a contrarlo. Né dal positivo, poiché (come porta Ponzio) nella novella 18. espressamente si approva l'imposizione della pena per chi ingiustamente recede dagli sponsali. E 'l testo canonico nel cap. Gemma, di sopra riferito, deve intendersi del recesso giusto, poiché allora è ingiusta la pena, ma non dell'ingiusto4.
12. Si dimanda qui, se debbasi il legato lasciato ad una zitella, sotto condizione che si mariti con certo giovine, quando quella si maritasse con altri. Si risponde, che parlando per sé non se le dee, come si ha dalla leg. Titio, §. 1. ff. de condit. et dem., mentr'ella resta già libera ad accettare o rifiutare tali nozze. Ma se n'eccettua 1. se 'l padre altrimenti le negasse la legittima; 2. se quel matrimonio fosse indegno, perché allora quella condizione si ributta come turpe; così comunemente Lay., Mol., Ponz., Vasq., Salm., Boss., ec. colla rota rom. Se poi lo sposo designato fosse degno, ma il padre della donzella volesse, ch'ella si maritasse con altri, Ponzio, ec., dice, che allora non se le deve il legato, secondo la sentenza ch'egli tiene, che non pecca la figlia, quando si marita con persona degna, benché senza consenso del padre; molti nonperò, come Boss., Sanchez, Mol., Con., Guttier., ec., tengono l'opposto, dicendo, che non potendo onestamente maritarsi la donzella con dissenso del padre, obbedendo al padre non dev'esser privata del legato5. Se poi ad una donna fosse lasciato il legato con condizione, che non si mariti, ed ella si maritasse; s'ella è vergine, anche se le deve il legato, altrimenti poi s'è vedova6.
§. III. Dello scioglimento degli sponsali.
13. Si sciolgono gli sponsali: I. Per le nozze con altra. Se resti sciolto il colpevole.
14. II. Per lo mutuo consenso, benché vi sia giuramento. Che debba dirsi degl'impuberi.
15. III. Per l'impedimento che sopravviene. Se v'è obbligo di ottenere la dispensa.
16. Se la disparità sciolga gli sponsali.
17. Se il dissenso de' genitori.
18. IV. Per delitto atroce: se per la fornicazione; e se tal fornicazione abbia malizia diversa.
19. V. Per mutazione notabile, v. gr. d'odio, debiti, morbo ecc. Se nuova eredità, ecc. Se migliore occasione ecc.
20. VI. Se per la partenza in luogo lontano.
21. VII. Per lo termine scorso.
22. VIII. Se per la professione religiosa, o per gli ordini sagri. Se per l'ingresso ecc.
23. Se prima d'entrare ecc.
24. Se pecca chi prende gli ordini ecc.
25. Se il voto di castità, o di prendere gli ordini sciolga ecc.
26. Se si ricerchi l'autorità del giudice.
27. Qual prova si richiede, ecc.
13. Si sciolgono gli sponsali per le seguenti cause. I. per lo matrimonio valido contratto dall'altra parte1. Questo è certo in quanto alla parte innocente; ma si fa il dubbio, se anche la parte colpevole resti sciolta dagli sponsali col matrimonio da sé fatto. L'affermano Sanch., Bonacina, Laym., Wigandt, ed altri, a' quali inclina anche il p. Concina. Ma la sentenza contraria di Ponzio, Castropal., Concina, Ronc., Silvio, Salmat., Led., ecc., io la stimo assolutamente più probabile, poiché tale scioglimento non si prova né per alcuna legge positiva, né per legge naturale; poiché la ragion naturale detta, che l'obbligo già contratto degli sponsali durante il matrimonio solamente si sospende, ma non si estingue2.
14. II. Per lo mutuo consenso degli sposi. Ma qui s’avverta che tra' puberi per tal consenso mutuo gli sponsali si sciolgono, benché fossero stati promessi con giuramento, s'intende purché siavi giusta causa, altrimenti peccherebbero gli sposi, non già mortalmente, ma venialmente, come dicono Sanchez, Navarr., Ponz., Mol., Castropal., Viva, ed altri comunemente. E ciò, come probabilmente soggiungono Castropal., Roncaglia, Sanchez, Holzm. ecc., ancorché il giuramento fosse stato principalmente in onore di Dio, perché in tutt'i giuramenti che ridondano in favor del prossimo, sempre s'include la condizione, se non si rimettono dalla parte3. Tra gl'impuberi poi non si sciolgono gli sponsali per lo mutuo consenso se non quando essi già sono fatti puberi; come si ha dal cap. de illis, de despons. impub. Sicché giungendo l'impubere alla pubertà, ben può receder dagli sponsali, purché subito lo dichiari: questo subito s'intende fra tre giorni, i quali cominciano non già dal tempo della pubertà, ma dal giorno che la parte ha la notizia del privilegio di poter recedere. Che se lo sposo ha già dissentito prima della pubertà, e persevera il suo dissenso, già si sciolgono gli sponsali fatto ch'egli sarà pubere; purché questo suo dissenso l'abbia manifestato come vuol la sentenza più probabile di Ponz., Castrop., Guttier., Concina, ec. (contro Sanchez, Bonac., ec.), perché tal beneficio non è concesso se non a' riclamanti, il che s'intende senza dubbio esternamente4. Se poi lo sposo, giunto ch'è alla pubertà possa recedere, ancorché abbia contratti gli sponsali con giuramento, lo negano Bonacina, Sanchez, Roncaglia ec., ma probabilmente l'affermano Ponz., Castropal., Conc., Viva, Palud., Salmat., ec., perché il giuramento siegue la legge del contratto o sia degli sponsali, i quali tra gl'impuberi sono rivocabili. Né osta il cap. Litteris de sponsal., perché secondo avvertono Castropal., Ponz., e Viva, ivi si parla solamente de impubescentibus, come esprime il testo; cioè de' prossimi alla pubertà i quali con ragione si hanno come puberi; ed in questa sentenza conviene anche Sanchez con altri5.
15. III. Per l'impedimento che sopravviene al matrimonio. Ma qui bisogna distinguere gli impedimenti: se l'impedimento è solo impediente, è più probabile la sentenza, ed è comunissima con Sanchez, Castr., Palud., Bonac., Salmatic., Conc., ec. (contro Soto), che non si sciolgono gli sponsali; purché l'impedimento non sia per ragion di voto di religione, ed anche probabilmente di castità, come si dirà appresso al num. 25. Se poi l'impedimento è dirimente, è certo, che gli sponsali restano sciolti in quanto alla parte innocente, ancorché non vi fosse altro che la fama di tale impedimento appresso la maggior parte del vicinato; ma non
già in quanto alla parte colpevole, secondo la sentenza più probabile e più comune di Sanch., Castr., Con. e Guttier. (contro Dicastillo) per la regola generale, che niuno dee riportar comodo dal suo delitto1. E perciò in tal caso lo sposo che ha contratto l'impedimento, è tenuto a procurar la dispensa, sempreché può facilmente e tra breve tempo ottenerla: ma non già quando vi volesse grande spesa, o gran fatica, o tempo; poich'egli è obbligato ad osservar la promessa co' mezzi ordinari, ma non istraordinari, come dicono probabilmente Sanchez, Bon., Guttier., Wigandt, e Sporer contro Castrop., Roncaglia, e' Salmat., i quali l'obbligano ancorché la spesa fosse grande. Giustamente non però n'eccettua Sporer con Tambur., se lo sposo fosse tenuto al matrimonio, per riparare il danno della deflorazione, o infamia della sposa2. E se mai già vi era l'impedimento dirimente nel tempo degli sponsali, e questi fossero stati contratti col patto espresso di dovere impetrar la dispensa, allora quantunque gli sponsali non sieno validi prima d'ottenersi la dispensa, che perciò essi non inducono allora l'impedimento di pubblica onestà, nondimeno restano obbligati gli sposi ad aspettare l'evento della condizione, e gli sponsali che facessero con altra persona sarebbero nulli, come dicono Sporer e Ponzio con un decreto della s. c. E diciamo con Sanch., Ponz., Lugo, Laym., Bonac., Salmat., Castrop., ec., che venuta la dispensa tali sponsali senza nuovo consenso son validi, perché persevera il consenso già dato3; vedi appresso al n. 34.
16. Si dimanda qui per 1. se la notabile disparità di condizione che si ritrovasse tra gli sposi, sia impedimento valevole a sciogliere gli sponsali. Si risponde, che se a tempo del contratto era ignota la disparità gli sponsali certamente son nulli. Altrimenti poi, se era cognita; fuorché se un tal matrimonio non possa farsi senza notabile disonore della famiglia, v. g. se un nobile avesse a sposare la figlia d'un contadino, o d'un artigiano; così comunemente Laym., Sanchez, Panorm., Roncaglia, Sporer, ec.4. E lo stesso dicesi, se lo sposo fosse molto più ricco, perché allora la promessa sponsalizia come prodiga non obbliga, non potendo mai alcuno esser tenuto ad eseguire una cosa illecita, benché sia venialmente illecita, secondo la sentenza comune, e più vera di Soto, Prado, Bannez Suarez, Salmatic., ec.5. Ciò nondimeno s'intende (parlando della disparità delle ricchezze), purché la sposa non avesse qualche special prerogativa di nobiltà, di onestà, di prudenza, o di bellezza, che compensasse la mancanza de' beni di fortuna; e purché non restasse infamata la sposa, non facendosi il matrimonio6. Dicono poi i dd., che ancorché nel matrimonio non vi sia obbrobrio della famiglia, neppure è lecito contrarlo, quando v'è timore di danni, o di odii tra' parenti. Ma considerandosi che l'obbligo di non fare un tal matrimonio in questo caso non sarebbe che di sola carità, io non so, come si potrebbe obbligare lo sposo ad astenersi con suo danno, o incomodo grave, da tal matrimonio, per evitare gli odi tra' parenti; se non fosse il caso, che un tal matrimonio apportasse un grave disturbo comune a più famiglie in un luogo picciolo, sicché potesse in qualche modo stimarsi un danno comune di quasi tutto il paese7.
17. Si dimanda per 2. se 'l dissenso de' genitori sia impedimento valevole a sciogliere gli sponsali. Si risponde: se i genitori ingiustamente dissentono, non può il figlio recedere dal matrimonio, essendo certo de iure canonico, che 'l consenso del padre non si richiede al valore del matrimonio di necessità, ma solamente di onestà. Altrimenti poi dee dirsi se il padre giustamente contraddice, come quando da un tal matrimonio può avvenire disonore alla famiglia, o scandalo tra' parenti; Layman,
Navar., Sanchez ec.: o pure, come dice Roncaglia, se 'l figlio temesse giustamente d'essere diseredato dal padre: purché questo pericolo non l'abbia già preveduto quando contrasse gli sponsali1.
18. IV. Per delitto atroce dell'altra parte, come se alcuno degli sposi cadesse in eresia, o facesse qualche omicidio, o furto grave, o altro misfatto che apportasse grave danno o infamia. Se poi la colpa fosse di fornicazione, bisogna distinguere l'uomo dalla donna. In quanto alla sposa, è certo che lo sposo resta sciolto, s'ella è stata da altri carnalmente conosciuta, benché senza suo consenso, secondo la sentenza comune e più vera di Sanchez. s. Antonino, Soto, Conc., Navar., Ponz. ec.; e come si ha dal c. Raptor. 33. cap. 27. q. 2., dove si permette allo sposo di ripudiare la sposa violentemente rapita: o pure s'ella ha permesso di essere impudicamente toccata. All'incontro in quanto allo sposo, o ch'egli abbia fornicato prima, o ancora dopo degli sponsali, anche comunemente e più probabilmente dicono Sanchez, Ponzio, Castropal., Salmatic. ec., che la sposa non può recedere. N'eccettuano nondimeno ragionevolmente i suddetti aa. con altri, se dopo gli sponsali fosse fatta consapevole la donna, che lo sposo avesse avuta prole da altra, o che fosse stato dedito a questo vizio, con aver avuto commercio con molte2. Si dubita poi tra' dottori se la fornicazione degli sposi abbia malizia diversa, che muti specie. Vi sono tre sentenze tutte probabili. La 1. l'afferma così per la sposa, come per lo sposo; per ragione che per parte dell'una e dell'altro si fa ingiuria al dritto acquistato sopra il corpo dell'altro; così Castropal., Laym., Salmat. ec. La 2. ciò l'asserisce solo per la sposa, ma non per lo sposo, il quale fornicando non sembra che apporti grave ingiuria alla sposa, così Sanchez, Bonac., e Filliuc. La 3. anche probabile lo nega per l'una e per l'altro, perché niuno degli sposi acquista ius nel corpo dell'altro; così Ponzio, Trullench., Covar., Vivald., e la chiamano probabile Sanchez, Laym., Lugo, Salmat.; Elbel, ec.3. Se poi sia tenuta o no la sposa stimata vergine, a palesare il suo difetto se mai non è tale, vedasi quel che si dirà al num. seguente.
19. V. Per mutazione notabile che sopravvenisse, come sarebbe 1. il timore di grave odio tra gli sposi (conoscendo l'una l'asprezza dell'altro), o pure tra' parenti; così Ban., Laymann., Busemb. 2. Se si scoprono gran debiti d'uno degli sposi, o che la sposa non avesse dote, Sanchez, Tol., Ponzio, Bonac., Sporer, ec., 3. Se uno degli sposi contragga lebbra, paralisia, male gallico o altro morbo simile che lo difformi, o lo renda inabile a sostentar la famiglia; Sanchez, Con., Laym., Bonac., ed altri comunemente con s. Tommaso4; e basterà che di ciò vi sia prudente sospetto5. E se mai nel tempo degli sponsali una delle parti avesse alcun difetto personale occulto de' nominati, o della sua famiglia, il quale rendesse le nozze nocive all'altra parte che l'ignora, ella non può contrarre il matrimonio senza manifestarlo. Si è detto nocive, perché se le rendesse solamente meno appetibili, v. gr. se la sposa fosse stata creduta ricca, bella, o vergine, e poi non si trovasse tale, sempre ch'ella non finga positivamente d'essere immune dal difetto, non è tenuta a manifestarlo, ma può dissimularlo; perché allora non finge, ma occulta il vizio occulto; né alcuno è obbligato a manifestare la sua infamia, quando quella non offende il dritto altrui; così comunissimamente Sanch., Ponzio, Castrop., Con., Roncaglia, Salmatic., Escobar., Croix, ed altri contro Concina6. A giudicare poi quale causa basti a sciogliere l'obbligazione de' sponsali, queste due regole debbono osservarsi. La prima, che per le cause che sopravvengono agli sponsali, basta quella che se prima fosse stata preveduta, non sarebbonsi contratti gli sponsali;
onde allora resterà libera la parte immune dal difetto: la quale si presume che ha contratto sempre colla condizione che non vi sia una tale mutazione di cose, che preveduta l'avrebbe distolta dal contrarre. La seconda regola che per le cause ignote antecedenti agli sponsali, basta esservi quella, che se sopravvenisse già sarebbe sufficiente ad impedirli. Onde ne nasce, che se l'ignoranza della causa non avesse data causa al contratto, ma fosse stata concomitante, cioè che se fosse stata cognita, anche si sarebbero fatti gli sponsali, allora non si possono sciogliere; così Sanchez, Ponzio, Castrop., Salmat. ed altri comunemente1. Ma qui si dimanda se sopravvenendo ad uno degli sposi una grande eredità, possa egli recedere dagli sponsali. L'affermano Urtad., Trull., Leandro ec., dicendo, che allora già si muta notabilmente la condizione degli sposi. Ma altri comunissimamente, come Sanchez, Busemb., Comit., Castropal., Escob., Conch., Roncaglia ec., lo negano, perché allora egli non viene già ingannato nella condizione dell'altra parte, mentre in quella non succede alcuna mutazione. Onde dice La-Croix, che se poi lo sposo trovasse una sposa di miglior condizione, non potrebbe lasciare la prima: ma in questo caso, se la condizione fosse di gran lunga migliore, io non ardirei senza maggior riflessione di condannare lo sposo, se volesse prendersi la seconda; perché la perdita d'un gran lucro equivale ad un gran danno, come si disse al capo VI. num. 22.; e così trovo aver detto molti teologi in questo caso nella vita di s. Giovan Capistrano al cap. 9.
20. VI. Per la partenza d'una parte in paese lontano; ond'è che se lo sposo trasferisse altrove il suo domicilio, o pure andasse in luogo lontano, benché con animo di ritornare, la sposa resta libera dalla promessa e può contrarre con chi vuole, come sta espresso nel cap. de illis 5. de sponsal., dove si dice: Qui praestito iuramento promittunt, se aliquas mulieres ducturos, et postea, eis incognitis, dimittunt terram, se ad partes alias transferentes, liberum erit mulieribus se ad alia vota transferre. Ma se lo sposo andasse in luogo vicino con animo di ritornare, allora la sposa, o deve aspettare il ritorno o deve richiederlo del ritorno, e se quegli seguita a star fuori, deve aspettare sino ad un tempo competente ad prudentis arbitrium, o pure (come meglio dicono altri) dee ricorrere al giudice, acciocché stabilisca il termine2. Ciò corre, quando negli sponsali non si è apposto termine prefisso; perché se già sta apposto, si osservi ciocché siegue nel numero seguente.
21. VII. Per lo termine scorso; ciò nondimeno s'intende, quando il termine è apposto a sciogliere l'obbligo; ed allora resta libera la parte innocente, benché avesse promesso gli sponsali con giuramento, come dicono tutti con s. Tommaso3, ed è espresso nel cap. Sicut, 22. de sponsal., dove il papa condannò lo sposo, che si avea presa una donna, dopo aver fatti gli sponsali con altra: Nisi (non però aggiunse) terminum praefixit, et per eum non stetit, quin ad statutum terminum matrimonium consummaverit. Dunque, se non fosse restato per lui, lecitamente avrebbe receduto4. E ciò corre benché fosse scorso il termine per causa dell'altra parte, ma senza di lei colpa, come vogliono comunemente e più probabilmente Laym., Castropal., Navar., Con., Salmat., Concina e Roncaglia (contro Ponzio, Bonac., Viva, Sanchez ec.), e ciò ben si ricava chiaramente dallo stesso testo citato5. Se poi, passato il termine, resti libera anche la parte che colpevolmente ha differite le nozze, l'affermano Ronc., e Conc., e questa opinione par che non possa dirsi improbabile; poiché la tiene espressamente s. Tommaso6, dicendo: Si per eum stetit, debet agere poenitentiam de peccato fractae promissionis, et contrahere potest
cum alia, si vult, iudicio ecclesiae. Ma secondo la ragione, e secondo la più comune di Ponzio, Laym., Sanch., Nav., Castropal., Con., Salmat., Palud. ec., parmi molto più probabile la contraria, perché niuno dee riportar comodo dalla sua colpa. Del resto, se per l'una e per l'altra parte sia restato di contrarsi il matrimonio, è certo, che scorso il termine, ambedue restano sciolte1.
22. VIII. Per la professione religiosa, o ricevimento degli ordini sagri, certamente si sciolgono gli sponsali, ancorché giurati2. 1. Si dimanda poi per 1. se coll'ingresso nella religione resti libera così la parte ch'entra, come l'altra. L'affermano Busembao, Sanchez, Bon., Tol., ecc. Ma io stimo assolutamente più probabile la contraria, ch'è più comune con Laym., Sporer, Ponzio, Castrop., Croix, Conch., Viva, Gonet, Salmat., ed altri molti, che resti sciolta solamente la parte che rimane nel secolo, mentre l'altra entrando in religione par che abbia ceduto al suo diritto: ma non già la parte che entra, poich'ella entrando non si rende con ciò inabile al matrimonio. L'opinione poi degli altri, che resti sciolta l'una e l'altra parte, questa non pare abbastanza probabile3.
23. Si dimanda per 2. se quando gli sponsali son giurati, sia tenuto lo sposo a far il matrimonio prima d'entrare in religione. Dicono Scoto, Nav., Led., ec., ch'egli è tenuto a contrarre le nozze; ma poi prima di consumare il matrimonio, può entrare se vuole. Ma è comunissima e più vera la sentenza contraria di Ponzio, Sanchez, Petroc., Castr., Bon., Viva, Holzm., Sporer, Salm. ec., perché il giuramento sempre s'intende fatto sotto la condizione, se non si elegge stato più perfetto. In un solo caso dee tenersi la prima sentenza, quando la celebrazione delle nozze fosse necessaria per legittimare la prole conceputa o per riparare allo scandalo o al disonore della sposa. Ed allora neppure sarebbe permesso allo sposo di entrare in religione, con lasciar il matrimonio rato, come ben avverte Busembao4. Il che si conferma da ciocché si disse al capo X. n. 97., dove dicemmo, che se lo sposo anche avesse fatto voto di castità (o pure di religione, come dicono i dottori ivi citati), e poi avesse deflorata la sposa con promessa (ancorché finta) di matrimonio, è obbligato a procurare la dispensa del voto per eseguire il matrimonio. Se poi lo sposo dopo gli sponsali, ma senza deflorazione, facesse voto di entrare in religione, è tenuto senza dubbio al voto, e non è obbligato agli sponsali, se non quando uscisse dalla religione. Ma se il voto fosse anche di professare, allora resta certamente sciolta l'una e l'altra parte, perché allora chi fa il voto, si rende affatto inabile a contrarre matrimonio, come dicono per certo i Salmat., Viva ec.5.
24. Si dimanda per 3. se pecchi lo sposo, prendendo gli ordini sagri senza il consenso, o senza la saputa della sposa. È certo, che l'ordinato resta sciolto dagli sponsali per l'estravag. Antiquae, de voto. Il dubbio sta, se pecchi in ciò mortalmente: altri dicono che sì, perché solo per andare alla religione è permesso dalla legge canonica (come vogliono) il poter recedere dagli sponsali, ma non già per prendere lo stato ecclesiastico. Con tutto ciò è molto più probabile la sentenza contraria di Ponzio, Navar., Conc., Bonac., Guttier., Soto, Silvio, Salmat, Escobar, Erriq. ec., per la ragione di sopra mentovata, cioè che nella promessa degli sponsali sempre va inclusa la condizione, purché non si scelga stato più perfetto6. Se poi lo sposo prendesse i soli ordini minori, non può la sposa per ciò recedere, secondo la sentenza più comune e più vera di Sanch., Palud., Wigandt, Ponzio, Salmat (checché si dicano Roncaglia e Sporer), mentre gli ordini minori non impediscono il matrimonio, dandosi anche ai chierici coniugati7.
25. Si dimanda per 4. Se 'l voto di castità, o di prendere gli ordini sagri,
sia valido, e sciolga dagli sponsali anche il vovente. Dico anche il vovente, perché l'altra parte senza dubbio resta libera. Dico dopo gli sponsali, perché se 'l voto era fatto prima, gli sponsali sono nulli, essendo nulla la promessa di cosa illecita. Il dubbio dunque sta, se 'l voto è fatto dopo. Altri dicono probabilmente che sia nullo, perché fatto in pregiudizio del terzo; così Laym., Sanchez, Navar., Castropal., Cabass., Roncaglia ec. Ma altri più comunemente come Ponzio, Petrocor., Suarez, Gonet, Concina, Soto, Azor., Bonac., vogliono che sia valido; e 'l dicono probabile gli stessi citati Laym., Castrop., Cabass., Sanchez, e Salm. con s. Tommaso1, il quale dice: Per votum simplex sunt sponsalia dirimenda. La ragione dell'angelico è, perché dove concorrono due obbligazioni dee preferirsi la più potente; ma la ragione più comune degli altri è la mentovata di sopra, che gli sponsali s'intendano promessi sempre colla condizione, se non si elegge stato migliore. E di ciò v'è anche una decisione della s. c. del concilio appresso Pitone2, fatta a' 5. di marzo 1071., dove si dice, che 'l voto di castità, o di prendere i sagri ordini irrita gli sponsali anche giurati. Aggiungono Bonac. e Sanchez che resti il vovente sciolto dagli sponsali, ancorché appresso ottenga la dispensa del voto, sicché possa lecitamente prendersi altra, dicendo che l'obbligo, essendo già estinto, non rivive per la dispensa del voto; e ciò non è affatto improbabile, ma parmi più probabile l'opposto con Reb., Aversa, e Salm., perché la prima obbligazione non s'estingue affatto, ma si sospende sinché si osserva il voto3.
26. Si dimanda per 5. se a sciogliere gli sponsali sempre sia necessaria l'autorità del giudice. Si risponde, che no, quando gli sponsali sono stati pubblici, e la causa anch'è pubblica, ed è certa; e lo stesso corre se la causa è occulta, quando gli sponsali sono stati occulti. Altrimenti poi corre se la causa non è certa, ma è dubbia di legge o di fatto, perché allora in ogni conto vi vuole l'autorità del giudice; così comunemente Sanchez, Castropal., Holzm., Guttier. ecc. Quando poi gli sponsali sono pubblici, e la causa è occulta, allora se la causa non può provarsi in giudizio, non si richiede il giudice, ma sì bene quando può provarsi; ma non sotto colpa grave, se non fosse per evitare un grave scandalo, come dicono i dottori citati con Navar., Ponzio, ed altri comunemente. Quando poi il difetto potesse provarsi, ma fosse occulto, dee la parte innocente ammonire l'altra e s'ella non s'accheta allo scioglimento degli sponsali, allora lecitamente può addurre il difetto in giudizio; Lay., Ponzio, Sanch., Castr., Conch., ec.4.
27. Si dimanda per 6. Qual pruova si richiede a sciogliere gli sponsali. Si risponde: se la causa è di qualche impedimento (o sia dirimente o impediente), allora basta qualunque testimonio giurato, purché sia oculato, come si ha dal cap. Super eo , de test. et attest., e ciò, ancorché fosse criminoso, e non citato, ma solamente prodotto dalla parte, ed ancorché deponesse in segreto senza manifestare il suo nome, come dicono Sanchez, Castropal., Salmatic., Conc., Holzm., Viva, Croix, Gutt. ec.5. se poi la causa non è d'impedimento, ma altra che basti a dar la libertà ad uno degli sposi di recedere; allora come dicono più comunemente Sanchez, Laym., Castropal., Salmat., Conc. ec., bisognano due testimoni, perché nel cap. In omni, de testib., si richiedono due testimoni giurati, dove si tratta di danno del terzo. Nulladimeno probabilmente tengono Palud., Aversa, Salmat., e Trullench., che basta anche un testimonio degno di fede, nel caso che quegli attestasse la fornicazione della sposa. Del resto ciò corre in quanto al foro; ma in coscienza è comune la sentenza, che basti un solo testimonio per tutti i casi; Sanchez, Castropal., Croix, Conc., Salm. ec.6.