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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto III. Del divorzio.

88. Del divorzio quoad vinculum.

89. Quoad torum, e per quante cause può farsi questo divorzio. I. Per delitto. II. Per morbo. III. Per consenso.

90. IV. Per timore di danno.

91. V. Per adulterio; ma 1. si richiede l'adulterio perfetto e certo. 2. Se sia tenuto il coniuge a separarsi.

92. Casi in cui non può separarsi dall'adultera.

93. Del dritto di richiamare l'adultero

94. Se possa farsi il divorzio di propria autorità.

95. Fatto il divorzio, qual coniuge possa farsi religioso ecc.

88. Il divorzio può essere in due modi,


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quoad vinculum, e quoad torum. Il divorzio in quanto al vincolo si in tre soli casi. 1. se l'altro coniuge muore. 2. Se di due coniugi infedeli uno si converte alla fede, almeno se l'infedele non vuol coabitare pacificamente senza ingiuria del creatore. 3. Se prima di consumarsi il matrimonio, tra i due mesi a questo fine concessi dalla legge uno de' coniugi entrasse in religione. Sicché tra gl'infedeli il matrimonio benché valido non è però indissolubile; allora si fa indissolubile, quando amendue i coniugi si convertono alla fede; purché lo consumino dopo la conversazione, altrimenti il papa in qualche caso (ma urgentissimo) anche può scioglierlo. Che se poi uno solo di essi si converte, questi non può passare ad altre nozze, se non nel caso (come si è detto) che l'altro vuole indurlo a peccare, o non vuol coabitare senza offesa del nome divino, come sta espresso nel cap. Quanto, de divort. Ciò così correa anticamente, secondo quel che scrisse l'apostolo 1. Cor. 7., per ragion, che anticamente per li miracoli, che spesso si operavano da' fedeli, molti infedeli si convertivano; ma oggi, essendo cessati questi miracoli così frequenti, ben dicono Sanch., Ponz., Tournely, Concina, Salm., ed altri colla sentenza più comune, non esser più lecito di coabitare col coniuge infedele, per lo pericolo della perversione; onde al presente, se il coniuge infedele, per lo pericolo della perversione; onde al presente, se il coniuge infedele dopo l'ammonizione non vuol convertirsi, il fedele può e dee lasciarlo, e può passare anche ad altre nozze, come si ha dalle istruzioni di Gregorio XIII. e di san Pio V.1. Parlando poi tra' fedeli, il lor matrimonio è certamente indissolubile, finché vivono; se non fosse, che uno di loro, prima di consumarsi il matrimonio, entrasse in religione. E perciò a' coniugi novelli son dati due mesi, in cui non son tenuti a rendere il debito coniugale, come si ha dal c. Si quis coniug. 27. q. 7. e dal trident. sess.. 24. can. 6. Che se taluno passasse alla religione dopo i due mesi, la professione sarebbe illecita, ma non invalida, come dicono comunemente Sanch., Ponz., Salmat., Trull., ec.2. Ciò nondimeno s'intende, purché il matrimonio non sia necessario a legittimare la prole, o a riparare allo scandalo, o al disonore della sposa, poiché allora non potrebbe il marito lasciarla, neppure con farsi religioso3. È questione poi, se 'l papa possa per dispensa sciogliere il matrimonio rato. Vi sono due sentenze probabili. Lo negano Ponzio, Gonet, s. Bonavent., Scoto, Castrop., Soto, ec. dicendo, che 'l matrimonio rato è della stessa natura del consumato, ond'è indissolubile per legge divina. Ma l'affermano Bellarm., Sanchez, Gaet., Nav. Vasqu., Con., Salm., ec., dicendo, che 'l papa come vicario di Gesù Cristo ben può dispensare in alcune cose che son de iure divino, ma che concernono gli atti umani, quando vi è urgente causa, come sarebbe nel caso nostro, verb. gr. l'impotenza superveniente de' coniugi, o lo scandalo imminente, o il ben pubblico. Altri ammettono anche per causa giusta le discordie prevedute, la disparità di condizione, il morbo contagioso, ed anche il mutuo consenso; ma giustamente queste cause non le ammette il p. Concina, almeno quando non vi concorre il ben comune; altrimenti in verità pochi matrimoni resterebbero fermi4.

89. In quanto poi al divorzio del toro, e dell'abitazione, restando il vincolo coniugale, le cause per cui può farsi il divorzio sono cinque. I. Se uno de' coniugi facesse qualche delitto all'altro pernicioso, come se tentasse d'indurlo a peccare, o se apostatasse dalla fede; poiché allora l'innocente può , anzi dee lasciarlo, se sta in pericolo di perversione; e se 'l delitto è pubblico, e 'l divorzio si è fatto per sentenza della chiesa, allora può farsi anche religioso, come si ha dal cap. De illa, de divort.5. II. Se uno de' coniugi ha contratta la lebbra, o altro male contagioso, o pure è pazzo furioso, o malefico, ovvero ossesso; mentre allora ben può


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l'altro separarsi, se sta in pericolo probabile di grave danno1. Nel caso nonperò della lebbra, dice s. Tommaso2, che il sano è tenuto a rendere il debito ma non a coabitare. III. Se i coniugi di comun consenso si separano; il che per altro non suol permettersi, se amendue non entrino in religione, o almeno se facendosi monaca la moglie, il marito non prenda gli ordini sagri. Se mai nonperò la moglie fosse sessagenaria, ed anche quinquagenaria, e facesse voto di continenza, dicono Sanch., Bon., Barbos., Viva ec., che anche restando lei nel secolo, potrebbe il marito farsi religioso o sacerdote3. Se poi il coniuge, che resta nel secolo, non sapea, esser tenuto in tal caso a fare il voto di castità, dicono Sanch., Fagnano, ecc., contro Anacleto presso il Ferraris4, che anche dato il consenso può richiamare il coniuge professo. IV. È giusta causa anche di far il divorzio la sevizia del coniuge, secondo il c. Ex transmissa, de rest. spol.; e ciò ancorché quel coniuge giustamente sdegnato per qualche delitto dell'altro, come si ha dal c. Benedicto, 32 q. 1. Dicono poi Sanch., Salm. ed altri comunemente, che basta al divorzio, se il coniuge temesse male grave a sé, o a' figli, o a' suoi congiunti dall'altro coniuge, o dai di lui parenti: e per male grave s'intendono non solamente le minacce di morte, o ferita grave, quando il coniuge è solito di eseguirle, ma anche l'ingiurie frequenti e gravi a rispetto della persona, verb. gr. s'è nobile5. Si dimanda poi, se le sole battiture bastino al divorzio. Dicono comunissimamente Ponzio, Roncagl., Sanch., Silvest., Armil. ec., esser permesso al marito bastonare qualche volta la moglie, purché non si faccia frequentementeaspramente; onde dice Sanchez, che non può la moglie dividersi, quando le battiture son leggiere (n'eccettuano i Salmaticesi s'ella fosse nobile). Aggiungono Roncagl., Bon., Castrop., con lo stesso Sanch. ec., ancorché le battiture fossero state gravi, ma per una sola volta, e non si temesse probabilmente che abbiano a replicarsi6. Avvertasi poi con Sanch., Salm., Castrop., Anacl., ec., che tal separazione per ragion di sevizia non può farsi senza l'autorità del giudice, se non fosse, che 'l pericolo del danno non patisse dimora, o se 'l coniuge che teme il danno non potesse litigare, o andare al giudice, o provare facilmente il pericolo7. V. Se uno de' coniugi commette adulterio, come si ha dal testo di s. Matteo: Quicumque dimiserit uxorem, nisi ob fornicationem, moechatur. 19. 9. e dal c. Ex litteris, e dal cap. Significasti, de divort.

90. Ma sopra questa V. causa dell'adulterio bisogna qui notare molte cose. Si noti per 1., che per fare il divorzio, requiritur adulterium perfectum cum effusione seminis; come dicono più probabilmente Sanch., Fill., Bonac., Salm., Escob., Led., ec. contro Soto, Silv., Conc., ec., quia nomine fornicationis intelligitur consummat per seminationem, qua fit carnis divisio8. E non basta di ciò averne una qualche probabilità, ma bisogna, che ve ne sia una tal presunzione, che fondi una certezza morale, secondo dicono comunemente Soto, Sa, Viva con s. Bon., s. Ant. e s. Tommaso9, come sarebbe, si testes asserant, vidisse solum cum sola, nudum cum nuda in eodem lecto iacentem, siccome si dice nel c. Litteris, 12. de praesumt. E le suddette circostanze s'intendono congiunte, mentre non basta se sia trovato solus cum sola, come dicono Sanch. e Navar. Né bastano per sé soli amplexus, tactus, et oscula, come dicono Ponzio, Viva, Sanch., Palud., Barbos., Nav., Castr., ec. All'incontro dicono gli stessi Sanch., Viva, Castr., con altri, che nel foro di coscienza basta, se una persona di molta fede attesta l'adulterio, o pure ne qualche indizio violento. E basta ancora


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(come dice Castrop. con Menoch.) la lettera della moglie, dove confessi il suo adulterio. E così anche penso bastare, si aspiciatur solus cum sola in eodem cubili1. An autem liceat facere divortium ob sodomiam, aut bestialitatem a coniuge commissam. Negant Innoc., Abul. etc., quia haec crimina non sunt fornicationes. Affirmant vero communiter Sanch., Soto, Castrop., Salm., Conc., etc., quia, ut aiunt, iam ille fidem coniugalem laedit, carnem cum alio dividendo. Del resto ben dice Ponzio, che questa sentenza, benché è comune, nulladimanco non si prova colla ragione, perché sempre può rispondersi, che sine copula naturali caro non dividitur2.

91. Si noti per 2., che per ragione dell'adulterio non è tenuto il marito a separarsi dall'adultera; solamente può essere a ciò obbligato per ragion di correzione, se non vi fosse altro modo, come dicono s. Tommaso3, san Bonav., Gaet., Salmat. ec. Ma purché (s'intende) colla separazione non avesse egli a patirne grave incomodo, come dicono comunemente s. Anton., Ponz., Castropalao, Soto, Sanchez, Salmat., Bonacina ec.4. Può esser tenuto ancora, affin di evitare lo scandalo, cioè per non dare a vedere, ch'egli consenta al peccato della moglie, come dicono s. Tommaso nel luogo citato, Sanch., Ponz., Salm. ec., e come sta espresso nel c. Si vir, de adult., e c. Non solum 6. caus. 28. qu. 1. Ma ciò s'intende per 1., come dicono Ponz., Sanch., Salm., s. Anton. ec., se l'adulterio è pubblico. S'intende per 2., come dicono comunemente Laym., Bonac., Tol., Gaet. ec., se non v'è altro modo di riparare allo scandalo; e purché il marito non abbia giusta causa di non dividersi, come sarebbe s'egli restasse in pericolo d'incontinenza, o di patire qualche grave danno, o pure se stimasse, che la moglie, lasciandola, diverrebbe peggiore; onde conclude s. Antonino: Ergo vir cum detrimento iuris sui, et periculo, non tenetur (uxorem) expellere. Anzi probabilmente soggiungono Castropalao, Laymann ec., collo stesso s. Antonino, che sempreché il marito a conoscere il suo dissenso al peccato della moglie, non è tenuto ad altro; perché allora lo scandalo degli altri sarebbe farisaico5. Così anche la moglie può essere tenuta a separarsi dal marito, quando ciò fosse necessario, non già per togliere lo scandalo, perché non si suppone mai, che la moglie acconsenta all'adulterio del marito, ma per la di lui correzione. Del resto difficilmente, come ben dicono Suar., Castropalao, Salmat. ed altri, sarà la moglie a ciò obbligata: poiché difficilmente le correzioni delle povere mogli fanno frutto, ed esse difficilmente possono senza grave incomodo dividersi da' mariti. E così parimente difficilmente per ragion di correzione son elleno tenute a negar il debito a' mariti, tanto più che negandolo quelli diverrebbero peggiori; così s. Ant., Bonac., Sanc., Fill.6. Se poi il coniuge adultero fosse già emendato, e fosse in pericolo d'incontinenza, converrà, che l'innocente lo riceva, se può comodamente, come dicono i Salmaticesi; ma io non ardirei d'obbligarlo a ciò sotto colpa grave (come vogliono Busemb., Conc. ec.), mentre da una parte il signore dall'obbligo di riceverlo già l'ha sciolto, e dall'altra la carità par che non obblighi con tanto peso, di far vita con chi gli ha mancato di fede. Né osta ciò che si dice nel cap. Si vir, de adult.: Debet, sed non saepe, recipere peccatricem; mentre rettamente debet lo spiega la glossa, debet debito honestatis, non necessitatis7.

92. Si noti per 3. che in quattro casi non può il coniuge far divorzio dall'altro adultero, cioè, 1. se anch'esso è reo d ' adulterio. È probabile nondimeno con Sanchez, Conc., Bon., Salmat., Viva, ec., che l'emendato possa dividersi dall'ostinato nell'adulterio, benché la contraria sentenza di Ponzio, Dicastil.,


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Led., Hurtad. ec. anch'è probabile1. 2. Se l'uno acconsente all'adulterio dell'altro, come si ha dal cap. Discretionem, de eo qui cogn. etc. Ma non basta a presumere un tal consenso l'occasione che avesse data il marito alla moglie di adulterare con lasciarla, o con maltrattarla, come dice il testo; né basta la dissimulazione del medesimo, quand'egli non avesse potuto senza suo grave incomodo impedire il delitto della moglie; così comunemente Sanchez, Bonac., Conc., Per., Salmat. ec., da s. Tommaso2. 3. Se la moglie avesse adulterato senza sua colpa, cioè se fosse stata oppressa per violenza (ma non già se avesse acconsentito per meto grave, come avverte Sanchez), o pure se l'adulterio fosse avvenuto per errore incolpabile; così comunemente i dd., con s. Tommaso3. Dice non però Dicastillo che se il marito credendo morta la moglie conoscesse altra, non può la moglie lasciarlo; ma non e converso4. 4. Se l'ingiuria sia stata già rimessa, o prima o dopo del divorzio, come si presume, quando l'innocente ricordevole già dell'adulterio sponte coit cum adultero, aut manet in eadem domo, mensa, et toro, maxime si accedant amplexus, tactus, et oscula; così s. Tommaso5, Sanchez, Salmat., Dicast., Trull. ecc., Avvertono nondimeno Sanchez, Fill., Salmat., Aversa, Villal. ec., che se in verità il coniuge per li suddetti atti non intende di rimettere l'ingiuria, in coscienza può sempre separarsi6.

93. Notisi per 4. che quantunque siasi fatto il divorzio per sentenza di giudice, il coniuge innocente sempre ha diritto di richiamare a sé l'adultero, secondo insegnano comunemente (contro Soto) Sanchez, Silvio, Sa, Castrop., Ponzio, Bonac., Salmat., Guttier. ecc., con s. Tommaso7, il quale dice: Cum divortium sit in favorem viri, non aufert ei ius revocandi uxorem, unde uxor tenetur ei reddere, et ad eum redire, si fuerit revocata. Ed a ciò non vi bisogna (come bene dice Sanchez) nuova sentenza del giudice. Del resto saviamente avverte Castropal. con Guttier., che difficilmente la moglie adultera potrà esser tenuta di ritornare al marito, perché sempre può giustamente temere il pericolo di morte o d'altro crudele trattamento, se non vi sieno probabili argomenti in contrario8. Ma si fa il primo dubbio, se quando il coniuge innocente cadesse anch'egli in adulterio, ma dopo che già si è fatto il divorzio per sentenza, sia tenuto di ritornare all'adultero che lo richiama. L'affermano Ponzio, s. Anton., Bonac., Con., Soto, ec. Ma molto più probabilmente lo negano Sanchez, Bonac., Filliuc., Salmat., Regin., ed altri con san Tommaso9. La ragione è perché il primo adultero colla sentenza già è restato affatto spogliato d'ogni diritto sopra l'innocente. In tal caso nonperò dice s. Tommaso cogli altri comunemente, che ben può il giudice costringere il secondo adultero a riunirsi, per riparare così al danno della di lui anima, come allo scandalo degli altri10.

94. Si fa il 2. dubbio, se possa farsi il divorzio di propria autorità dall'innocente. VI sono tre sentenze probabili. La prima con Bell., Aversa e Concina con s. Tommaso assolutamente lo nega. La 2. con Laym., Ponzio, s. Anton., Salmat. ec., distingue; l'afferma se l'adulterio è notorio, ma lo nega s'è occulto, perché allora ingiustamente si paleserebbe l'infamia dell'adulterio. La 3. con Sanchez, Soto, Abbat., Bonac., Sa, Filliuc., Led., Reg. ecc., assolutamente l'afferma, o l'adulterio sia stato pubblico, o segreto. Se è stato pubblico, si prova dal cap. Ex parte , 9. de sponsal., dove si dice: Nemini licet uxorem suam sine manifesta causa fornicationis dimittere. Dunque è lecito lasciarlo, se la fornicazione è manifesta. Se poi è stata occulta si prova dal cap. Dicit Dominus, 32. q. 1. dove:


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Ubicunque fornicatio est, vel fornicationis suspicio (s'intende quel sospetto veemente che fonda una certezza morale, come si è detto al num. 93.), libere dimittitur uxor. Si dice libere, dunque non si richiedesentenza, né licenza; poiché il Signore assolutamente ha concesso il separasi dal coniuge che adultera. E questa sentenza la stimo più probabile, almeno quando l'adulterio è per parte della moglie; poiché sarebbe cosa troppo dura obbligare il marito a far pubblico in giudizio il tradimento della moglie con suo perpetuo obbrobrio. Che se mai il giudice l'obbligasse poi a coabitare, ben dice Bonacina, che allora sarà egli tenuto solamente a coabitare, ma non a rendere il debito1.

95. Si noti per ultimo, che fatta la separazione per sentenza, il coniuge innocente, anche ripugnando l'adultero, può farsi religioso, come si ha dal cap. Agatosa, 27. q. 2., e può anche prendere gli ordini sagri, come dicono comunemente i dottori. All'incontro l'adultero non può farsi né religioso, né sacerdote, se non ha la licenza dell'altro; o pure se l'altro non avesse già assunto uno stato irrevocabile. Altrimenti anche fatto religioso può essere richiamato dall'innocente e sarebbe tenuto a rendere. Si è detto, se non ha la licenza, ma basta a ciò anche la licenza tacita, v. gr. se l'altro sapendo che l'adultero vuol mutare stato, egli non impedisse, potendo comodamente farlo. E basta ancora, come dicono Sanchez, Concina, Bonac., Salmaticesi ed altri, dal cap. Gaudemus, de convers. coniug., se l'altro richiesto della riconciliazione la neghi; anzi aggiungono Ponzio, Sanchez, Castropal. ec., bastar che l'adultero non sia chiamato per due anni come dispone l'Autent. Sed hodie, c. ad l. Iul. de adult.2. Si noti qui per ultimo, che fatto il divorzio giuridico, i figli debbono educarsi appresso il coniuge innocente; ed in quanto alle spese se 'l divorzio è per colpa del padre, a sue spese debbono i figli educarsi, come sta espresso nell'Autent. Si pater, c. Divort. facto etc. E lo stesso corre, se 'l divorzio è per colpa della madre, come dicono comunemente Laym., Castropal., Sanchez, Silvestro, Palud. ec., contro alcuni pochi. Avverte nulladimeno Sanchez colla comune, che per obbligo di queste spese si richiede la sentenza del giudice3.




1 Lib. 6. n. 957.



2 N. 938



3 Ibid.



4 N. 959.



5 N. 973. et 974.



1 Lib. 6. n. 973. v. IV.



2 Suppl. q. 64. art. 1. ad 4.



3 Lib. 6. n. 975. et 812.



4 Biblioth. verb. Coniux n. 23.



5 Lib. 6. n. 970.



6 N. 972.



7 N. 971.



8 N. 962. Qu. III.



9 In 4. d. 35. q. un. art. 3. ad 4.



1 Lib. 6. n. 961.



2 N. 962.



3 Suppl. q. 62. art. 2. ad 1.



4 Lib. 6. n. 963. Qu. 4.



5 Ibid. v. Quod.



6 N. 964.



7 N. 965.



1 Lib. 6. n. 966.



2 Suppl. q. 62. a. 1.



3 Ibid.



4 Lib. 6. n. 966. v. Tertius.



5 Suppl. q. 62. a. 1.



6 Lib. 6. n. 966. v. Quaer. 4.



7 Suppl. ib. a. 8.



8 Lib. 6. n. 967.



9 Suppl. ib. a. 6.



10 Cit. n. 967. dub. 2.



1 Lib. 6. n. 969.



2 Ibid.



3 N. 976.






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