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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Capo XIX - Avvertenze sul trattato delle censure e delle irregolarità

Punto I. Delle censure in genere.

§. I. Dell'imposizione delle censure.

1. Definizione e divisione delle censure.

2. Quando la censura è di lata, e quando di ferenda sentenza.

3. Chi può imporre le censure. Della censura fulminata per meto.

4. Che bisogni per essere il suddito censurato, ecc. De' vescovi, o regi ecc. Se la comunità ecc.

5. Se possa il prelato impor la censura stando fuor di diocesi, e se al suddito che sta fuori.

6. Se possa censurarsi il pellegrino.

7. Qual peccato si richieda per imporre la censura. De' mandanti, consulenti ecc.

8. Se scusa l'ignoranza, ed il meto; e se la censura può imporsi per li delitti preteriti.

9. Delle solennità per imporsi la censura.

10. Se la causa è falsa , o dubbia.

1. La censura si definisce: Est poena spiritualis et medicinalis, qua delinquenti et contumaci aufertur usus quorundam spiritualium bonorum. La censura si divide in più modi. I. In scomunica, sospensione, ed interdetto. II. In quella che si fulmina a iure, cioè per legge generale permanente, ed in quella ch'è ab homine, cioè dal prelato per sentenza generale, o sia statuto contro quei che commetteranno qualche delitto: o particolare contro qualche persona determinata. La sentenza generale, o sia statuto, riguarda il luogo ed i peccati futuri; onde se un suddito commette il delitto fuori di quel luogo, non incorre la censura, cap. 2. de constit. in 6., dove si dice: Statuto episcopi... sudditi qui furtum extra dioecesim illius committunt minime ligari noscantur, cum extra territorium ius dicenti non pareatur impune. La sentenza


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poi particolare suole fulminarsi per delitti già fatti, e contro persone determinate: e perciò questa, riguardando la persona, ben può fulminarsi contro il suddito anche assente, citandosi per editto. III. In quella che si chiama latae sententiae, che s'incorre subito; e ferendae sententiae, che non s'incorre se non dopo la sentenza1.

2. Per distinguere poi la censura quando è latae, e quando ferendae sententiae, dicono i dd., che quando le parole includono azione altrui, sono ferendae; quando no, latae. Onde dicono esser latae sententiae, quando si dice ipso iure ipso facto, o pure sine alia sententia; o vero se le parole sono di tempo preterito, o presente, v. gr. excommunicavimus, excommunicatus est, excommunico, excommunicantur, iubemus esse excommunicatum etc. All'incontro sono ferendae sententiae, se le parole son di tempo futuro, excommunicabitur: e se sono comminative, sub poena excommunicationes, sub interminatione anathematis (purché dal contesto dell'altre parole non si arguisca il contrario). Di più se dicesi, volumus excommunicari, o pure excommunicetur; ciò nondimeno si deve intendere, quando a iure, s'impone dal vescovo il precetto di scomunicare, ma quando si dice assolutamente, excommunicetur, suspendatur etc., s'intende censura latae sententiae, come dicono comunemente Bon., Silv., Suar., Vas. ecc.2. Quando poi si dice excommunicatus, o anathema sit, vogliono Suar. e Tourn., che sia latae sententiae; ma Sanchez, Laym., Dicast., vogliono, che sia ferendae, purché non sia per qualche eresia; l'una e l'altra opinione è probabile3. Se poi dicesi, maneat excommunicatus aut suspensus, vogliono Navar., Silv., Erriq., ec., che non s'incorra né l'una né l'altra censura; ma Sairo, Bon., Salmaticesi, Corneio, ecc., tengono, che allora si al reo l'arbitrio di eleggere4.

3. Si dimanda per 1. Chi possa imporre le censure. Si risp., il papa, i vescovi, ed anche i loro vicari, come giustamente dicono Busem., Fagnan., Suarez, Sanch., Tournely ecc. (contro Sairo ec.), i vicari capitolari, i concili provinciali, i prelati regolari, ed i loro capitoli, e tutti gli altri a cui sta concessa la facoltà. Ma non già i parrochi, e tanto meno i laici e le donne, benché badesse; poich'elle non son capaci di giurisdizione ecclesiastica5. Onde chi pone la censura bisogna, che almeno sia tonsurato, e che abbia la giurisdizione spedita in quanto all'uso; sicché il vescovo scomunicato, sospeso, eretico, o scismatico, non può metter censura, cap. Exceptionem de except., né il di lui vicario, cap. de offic. vic. in 6. Ma lo scomunicato, o eretico occulto validamente (benché illecitamente) mette le censure; come comunemente Suar., Soto, Salm., ec.; anzi lo stesso dicono Bonac., Diana, Avila, ec. del pubblico scomunicato, se non è dinunziato nominatamente6. Qui si noti, che la censura fulminata coacte per meto grave è valida, così Suarez, Bon., Castrop., Tourn., Salmat. ec. contro altri; come all'incontro è invalida l'assoluzione estorta per meto ingiusto, cap. Verbum de poenit.7.

4. Si dimanda per 2. Che bisogna acciocché uno possa essere censurato? Si richiede 1., che sia battezzato. 2. Che abbia l'uso di ragione; avvertendo qui, che le censure imposte a iure, o ab homine generalmente, non s'incorrono dagl'impuberi, se non è espresso nella legge, com'è espresso per li fanciulli ch'entrano ne' monasteri di monache nel tridentino sess. 23. cap. 5., o che percuotono i chierici, cap. fin. de sent. excom.8. 3. Che sia suddito, onde più probabilmente con Lugo, ed altri come si è detto al capo XVI. num 138. in fin., il vescovo non può fulminare censure contro i pellegrini, se quelli non tornano a delinquere dopo la di lui monizione; perché altrimenti quelli non sono sudditi9. Si noti di più qui,


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Che i vescovi e cardinali non incorrono le censure, se non si fa di essi special menzione, c. Quia periculosum, de sent. excom. in 6.; ma ciò dicono comunemente, che s'intende solo della sospensione, ed interdetto, perché di quelle solo si parla nel testo1. I re e le regine solo dal papa possono censurarsi, come dicono anche comunemente di dd.2. 4. Che la persona sia determinata; ciò s'intende solo in quanto alla scomunica, perché una comunità ben può sospendersi, o interdirsi, ma non può scomunicarsi; comunemente Castropalao, Bonac., Salmat. ecc. con s. Tommaso3, anzi neppure può scomunicarsi per modo di sentenza alcuno incerto di qualche comunità, parlando di delitto già commesso, Roncag. Salmat. ec. Ma se vietasi in futuro alcun delitto con pena di scomunica, certamente che tutti i delinquenti l'incorreranno4. Avvertasi qui, che 'l papa se trovasse tutti colpevoli in una comunità, ben potrebbe scomunicarli: ma se ciò lo facesse il prelato, sarebbe illecito, cap. Romana de sent. exc. in 6., ma non invalido, come dicono Avila, Led., Salmat. ecc. Ma Hostiens., Gio. Monac., Archid., e Franc., Filip. Prob., Felin. con Riccard. e la Ruota (appo Fagnan. nel c. Responso de sent. excom. dal num. 93.) dicono ancora esser nullo, mentre nel citato cap. Romana dicesi, omnino prohibemus, come se avesse detto togliamo in ciò la podestà di scomunicare. E Fagnano stesso (ch'è della prima opinione) dice, che perciò deve quella seguirsi, perché essendo probabile, deve tenersi la tuziore. Onde il vescovo dee nominatamente scomunicare ciascun reo5.

5. Il prelato regolare può censurare i sudditi dovunque egli si trovi, Sanchez, Avila, Tournely, Croix, Salmat. ec. comun. Ma il vescovo non può imporre censura, stando fuor di diocesi, per la Clement. Quamvis, de foro comp. Se n'eccettua, se la contumacia del suddito è sì palese, che non abbisogni di cognizione di causa, can. Manifesta 2. q. 1. Se n'eccettua di più, se la censura fosse stata fulminata, non per modo di sentenza, ma per modo di precetto, o di statuto, affin di evitare i delitti comuni6. All'incontro il vescovo, stando nella sua diocesi, ben può censurare per sentenza il suddito che sta nell'altra, come dicono comunemente Bonac. Concin., Tournely, Con., Diana, Salmat. ecc. contro Ponzio ec. Ed allora per la citazione basterà (come dicono i Salmaticesi), che si citi o nella propria casa, o in luogo pubblico del territorio proprio per edictum, come ha disposto il tridentino. Ma ciò s'intende solamente per li delitti commessi nel proprio territorio, non fuori, come dicono Suar., Bon., Salm. ec. contro Sairo ecc. capo 2. de constit. in 6.7. Se poi il vescovo abbia imposta la censura contro d'alcuno per precetto particolare, v. gr. se commetterà tal delitto, è più probabile, che il delinquente l'incorra, ancorché pecchi fuor di diocesi, perché il precetto riguarda le persone, e perciò le liga ovunque si trovano, a differenza dello statuto che riguarda il luogo; così più probabilmente Suar., Laymann, Bonacina, Croix, Sporer, contro Tournely, Ronc., Avila, Holzmann, ecc., la sentenza de' quali anch'è probabile.

6. Il vescovo ben può ligare con censura il pellegrino, che delinque nella sua diocesi, cap. fin. de foro comp. Sempre nondimeno ciò s'intende, purché il reo sia stato costituito in contumacia, come si disse al capo XVI. n. 138. in fin., e purché il vescovo abbia cominciato a riconoscer la causa, o almeno abbia citato il reo, prima che fosse uscito dal suo territorio8. Il pellegrino, purché stia in qualche luogo con animo di permanervi la maggior parte dell'anno, incorre la censura fulminata per modo di statuto generale per li delitti futuri, v. gr. contro chi ruba nella chiesa; altrimenti pi, se vi sta di passaggio, o pure se la censura è per modo di precetto in caso particolare, come


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contro chi non rivela i ladri, così Suarez, Silve., Sairo, Salmat. ecc.1.

7. Si dimanda per 3. Quali cose richiedansi per incorrere la censura grave, come la scomunica maggiore, o la sospensione ad ogni uso, o a lungo tempo. Si richiede per 1. il peccato grave, cioè che la materia importi colpa grave2. Ma in dubbio della gravezza della materia ben obbliga il precetto del superiore, perché in dubbio possiede la sua podestà, come ben dicono i Salm., e Corneio3. E quando il precetto è fatto sotto la censura latae sententiae, già obbliga allora sotto colpa grave, benché la materia non fosse per sé grave, ma fosse tale che molto conducesse al fine inteso. Altrimenti poi se la materia non è per sé grave, e la censura è ferendae sententiae; Soto, Avila, Ronc., Salmat. ecc.4. Per 2. si richiede l'atto esterno ch'esternamente possa dagli altri conoscersi; onde se taluno dicesse, così è, intendendo con ciò confermare un'eresia, non incorre la scomunica, come dicono comunemente Suar., Tournely, Con., Sairo, Salmat. ec. E di più dev'essere gravemente esterno, che perciò non incorre la censura chi leggiermente percuote un chierico, ancorché abbia animo d'ucciderlo; così gli stessi aa.5. Per 3. si richiede l'atto del peccato consumato, se altrimenti non esprime la legge: così anche comunemente Sanch., Suar., Castr., Salmat., Bonac., Bus., ec.6. Ma qui si dimanda per 1., se la censura imposta a' mandanti, o consulenti di qualche delitto, da loro s'incorra, quando il delitto non succede. Si risp.: se la censura è principalmente imposta contro di essi, ben s'incorre, quando il mandato o consiglio è stato già dato. Altrimenti poi, se la censura è stata imposta per ragion del delitto, che principalmente è proibito, benché proveniente dal mandato. Onde non incorre il mandante della percussione del chierico, se quella non succede. Bon., Bus., Salmat., Croix, ecc. E così anche scusano Navarro, Salmaticesi, Croix, ecc., chi ha dato il mandato o consiglio a chi era già determinato di fare il delitto7. Si dimanda per 2. Se s'incorre la censura nel dubbio se 'l mandato o consiglio abbia o no influito. Lo negano i Salmaticesi, ed altri, perché la pena non s'incorre, se non costa del delitto, e del suo effetto seguito. Ma l'affermano Sanchez, Croix, Dicast., ecc., perché in dubbio possiede il delitto. L'una e l'altra sentenza è probabile, secondo quel che si disse al capo X. n. 45.8. Si dimanda per 3. Se incorre la censura il consulente, quando rivoca il consiglio prima dell'esecuzione. L'affermano Navar., Bonac., ec. col p. Concina, il quale per altro ha tenuto il contrario circa la restituzione, come vedemmo al capo X. n. 48., dove noi fummo contrari al p. Concina; ma qui anche gli stiamo contrari con Suar., Castr., Laym., Avila, Salmat., Viva, ed altri più comunemente, perché la chiesa non può ligare colle censure, se non i contumaci sino all'esecuzione del delitto9; come diremo in caso simile, parlando dell'irregolarità, se l'incorra chi il veleno al chierico.

8. Per 4. si richiede ad incorrer la censura la contumacia, la quale importa il disprezzo della censura. E da ciò 1. se n'inferisce, che per incorrer la censura vi bisogna non solo la scienza della legge ecclesiastica (ancorché il delitto già fosse proibito dalla divina), ma anche della stessa censura; onde comunemente dicono Suar., Gaet., Castrop., Fill., Bonac., ed altri, che scusa dalla censura l'ignoranza, non solo antecedente, ma anche concomitante; la concomitante sarebbe, se uno uccidesse un chierico, ignorando esser chierico, con tale disposizione, che , se lo sapesse, anche l'ucciderebbe10. E scusa anche l'ignoranza crassa, quando la censura è imposta contra audentes, o praesumentes, o pure consulto, o scienter, o temere peccantes; così Sanch. Escob., ec.11. Anzi allora ammettono Bonac., Roncaglia, Sanchez, Salm., Silv., ecc.


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(contro la sentenza di Suar., Castrop., Tourn., ec., la quale per altro è più comune), che scusi anche l'ignoranza affettata; ed in verità ciò non può dirsi improbabile, perché in essa (parlando in rigore) non vi è il dolo formale, che induce il vero disprezzo della censura1. 2. Se n'inferisce molto probabilmente con Suar., Castr., Bon., Salm., Conc., ecc., che 'l meto grave anche scusa dalla censura, benché il delitto, su cui è imposta, sia vietato ancora dalla legge divina (purché non si pecchi in disprezzo della legge); poiché il meto scusa dalla legge umana, intesa come umana. 3. Se n'inferisce, che la censura, benché possa fulminarsi per li delitti futuri, come comunemente molto probabilmente dicono Laym., Suar., Con., Abb.., Spor., Viva, ec. (contro Tournely), e come già si pratica affin di evitarli: nondimeno non può imporsi per li peccati meramente preteriti, e che non hanno tratto successivo, dove non sia preceduta la monizione del reo; perché altrimenti vi manca la contumacia. Ciò nondimeno s'intende solamente per la scomunica; mentre la sospensione e l'interdetto ben possono imporsi a' delitti preteriti per modo di pura pena, come dicono Castrop., Bonac., Salm., Coninch., ec.2. 4. Se n'inferisce, esser necessaria la trina monizione canonica, coll'intervallo di sei giorni, o meno, se v'è giusta causa di scorciare il tempo. Ciò s'intende per l'esenzione dalla colpa, perché, in quanto alla validità della censura, basta che vi sia stata la monizione. Di più s'intende per le censure ab homine per sentenza particolare, poiché per l'altre che sono a iure di lata sentenza, la stessa legge è quella che ammonisce, secondo più probabilmente dicono Bonac., Sanchez, Fill., Busemb., Avila (contro Suar., Castr., Laym., e Salmat.), e lo stesso corre per le censure di ferenda sentenza, perché in quella già si ha la monizione e la contumacia; purché sia citato il reo prima di dichiararsi la censura, quando il delitto non è affatto notorio, come ben avvertono Toledo, Bonac., ed altri3.

9. Acciocché poi facilmente si fulmini la censura, deve il giudice imporla in iscritto, e nella scrittura notarvi distintamente la persona, la censura, e la causa in ispecie, con darne la copia al censurando, se mai la cerca. Si è detto lecitamente, perché fulminandosi senza queste solennità, la censura sarà valida, ma il giudice pecca gravemente, ed in corre per un mese la sospensione da' divini offizi, e dall'ingresso della chiesa, cap. 1. de sent. excomm. in 6. Ciò nulladimeno s'intende per le censure imposte per modo di sentenza, colla citazione e cognizione di causa; ma non già per l'altre che sono per legge generale, o anche per precetto particolare, minacciate già prima a taluno, v. g. se farà il tale delitto. Di più non s'intende per quei giudici che omettono le dette solennità per qualche causa urgente che non patisse dimora, o per ignoranza, ancorché fosse colpevole; mentre nel testo si dice, Si quis temerarius, la temerità ricerca la scienza4. Di più non dee farsi la sentenza della censura in giorno di festa, se la contumacia non fosse così chiara, che non avesse bisogno di cognizione di causa; cap. Evidentia de accus.5.

10. Si noti finalmente che se alcuno fosse in fatti innocente, ma all'incontro secondo le prove fatte fosse giustamente censurato, questi sebbene in coscienza non sarebbe ligato dalla censura, né incorrerebbe l'irregolarità amministrando in sacris, tuttavia nell'esterno dovrebbe portarsi come censurato, per evitare lo scandalo; così comunemente Suar., Castr., Con., Salm., e Croix. E lo stesso corre, quando è certa la censura incorsa, e si dubita della giustizia della censura, o dell'assoluzione di quella; perché allora possiede la potestà del giudice, onde il reo anche si deve avere come censurato, siccome dicono comunemente Castrop., Salm., Sanchez, Suar., Croix, ec.6. Altrimenti poi, quando


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si dubita se la censura siasi o no incorsa, o se 'l dubbio sia del fatto, v. g. se la percussione del chierico sia stata o no gravemente ingiuriosa; o del ius, v. gr. se la censura sia di lata, o di ferenda sentenza; così anche comunemente Sanch., Bonac., Holzm., Ronc., Salm. da s. Tommaso1. Se poi il giudice ordinasse, v. gr., un pagamento sotto pena di censura, il reo, ancorché avesse opinione probabile, che non è tenuto, nulladimeno è obbligato a pagare fra 'l termine apposto al giudice, ovvero prorogato dal creditore, il quale per altro, secondo dicono più probabilmente, Suarez, Castr., Tournely, Con., ec.2, può sempre prorogare il termine. Ma se dopo si rendesse certo di sua giustizia, allora non è tenuto al pagamento, né ad osservar la censura, come dicono Avila ed i Salm.: peccherebbe nonperò (come si è detto) non osservandola in pubblico, se vi fosse scandalo3.

§. II. Dell'assoluzione dalle censure.

11. Chi può assolvere dalle censure.

12. Chi dalle censure per sentenza generale. Se il vescovo stando fuori ecc. Altre cose notabili.

13. Se vi bisogna formola, e se la presenza del censurato ecc. Dell'assoluzione condizionata, e se fuori di confessione ecc.

14. De' requisiti per l'assoluzione.

11. Se la censura è imposta per sentenza particolare, ordinariamente parlando, quegli solo può toglierla, che l'ha imposta, o pure il suo superiore, o successore, o delegato. Ma s'è imposta dal ius comune, allora può da quella assolvere ogni confessore, come vogliono comunemente Tournely, Soto, Con., Castrop., Conc., Ronc., Salmat., ec., con san Tommaso4. E ciò si ha dal cap. Nuper 29., de sent. excom., dove parlandosi della scomunica non riservata (e lo stesso intendesi comunemente da' dd. della sospensione e dell'interdetto personale, Castr., Soto, Vasq., e Salm. con s. Tommaso), si dice, a suo episcopo, vel a proprio sacerdote poterit absolutionis beneficium obtineri. Sotto nome di proprio sacerdote viene qualunque confessore approvato, secondo la sentenza comune5, e come si disse al capo XII. num. 35. in fin. Si è detto confessore approvato, perché i sacerdoti semplici non possono assolvere neppure dalla scomunica minore, checché si dicano alcuni6. Ma qui bisogna notare più cose.

12. Si noti per 1., che tale assoluzione vale così per lo foro interno, che per l'esterno; onde dicono Ronc., Con., Castrop., Suarez, Spor., Salm., ecc., che può darsi l'assoluzione anche fuori di confessione7. Si noti per 2., che ogni confessore può similmente assolvere da tutte le censure fulminate ab homine per sentenza non già particolare, ma generale: perché quelle si equiparano alle censure imposte a iure, come dicono più probabilmente Castr., Laym., Ronc., Concina, Salm., Holzm., Con., Bon., Croix, ed altri comunissimamente contro Suar. e Fill.8. Si noti per 3., che il vescovo, anche stando fuori di sua diocesi, può assolvere il suddito dalle censure, quando non vi bisogna discussione di causa; Silv., Avila, Salm., ecc. Ma all'incontro, se alcuno pecca in aliena diocesi, ed è scomunicato specialmente dal vescovo di quella, senza la di lui licenza da niuno può esser assoluto. Coninch., Turrian., Diana, Salm., ec.9. Si noti per 4., che chi ha la facoltà di assolvere i riservati dal papa, non perciò può assolvere da' casi della bolla Coenae, Bonac., Diana, Bus., Suar., ec., né da' casi riservati dal vescovo10. Così anche chi può assolvere dalle censure della bolla, non perciò può assolvere dalle censure della bolla, non perciò può assolvere dall'eresia, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella bolla Convocatis11. Così parimente la facoltà data dal vescovo per li casi riservati, non s'intende per li peccati, a' quali è annessa la censura riservata, Tambur. Altrimenti poi, se la concessione è fatta dal papa, mentre i casi papali sono ordinariamente tutti riservati per la censura, La-Croix ec. E così


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parimente la facoltà concessa nel giubileo di assolvere da tutte le censure riservate, s'intende per comune uso anche dalle riservate da' vescovi1.

13. Si noti per 5., che per assolvere dalla censura nel foro interno, non vi bisogna formola determinata di parole, ma basta ogni segno esterno (non bastando per altro la sola volontà); Suar., Castr., Salm.2. Né vi bisogna la presenza del censurato, perché certamente può esser assoluto anche l'assente, come si ha dal c. De manifesta, c. 2. q. 1., ma notano Sanch., Salm., ecc., ciò non doversi fare senza urgente causa, e se l'assoluzione si ottiene per procuratore, dovrà questi avere special mandato dal censurato ad ottener l'assoluzione. Può essere anche assoluto l'invito, ma comunemente ciò non è lecito3. Si noti per 6., che l'assoluzione della censura estorta per meto grave ed ingiusto, ella è nulla, e l'incuziente il meto incorre nuova scomunica, cap. un. de his quae vi etc.4. Si noti per 7., che l'assoluzione data senza soddisfar la parte, se è data dall'ordinario, ella è valida, benché certamente è illecita; come si disse al capo XVI. n. 71. Ma s'è data dal delegato, come dicono più probabilmente Suar., Spor., Vasq., ec., è illecita ed invalida, quando nella delegazione vi è la clausula, satisfacta parte; sebbene l'opinione contraria di Sanch., Castr., Bon., Ronc., Salmat., anche è probabile, sempreché nella concessione non v'è espressa la clausula, che irriti l'assoluzione5. Si noti per 8., esser valida l'assoluzione sotto condizione de futuro, ma illecita senza giusta causa; Suarez, Con., Salm., Ronc., ec.; ed allora, adempita ch'è la condizione, si toglie la censura6. All'incontro lecitamente si l'assoluzione ad reincidentiam, cioè che non adempiendo l'assoluto il suo obbligo tra qualche tempo, ricada nella stessa censura. Ma allora secondo la sentenza più probabile di Laym., Con., Castrop., Ronc., Tournely, Salm., Avila, ec., contro Suar., Bon., ec., si ricerca la nuova colpa, senza la quale non può rinascere quella censura che già è stata tolta; né può la censura restar sospesa; poiché le censure non possono sospendersi senza l'autorità del papa. E lo stesso dicono Laym., Con., Salm., ec., doversi tenere, quando il papa assolve ad omnem effectum, quantunque colla reincidenza7. Si noti per 9., esser probabile con Sanch., Con., Salmat., Ugolin., Busemb., ecc. con Suar. e Nav., che chi ha la facoltà di assolvere dalle censure nel foro di coscienza, può assolvere anche fuori di confessione8. Ma se ne debbono eccettuare i casi papali occulti, che da' vescovi non possono esser assoluti fuori della confessione, secondo ha dichiarato Greg. XIII., come si dirà al capo XX. al n. 32.

14. Si notino per ultimo i requisiti per l'assoluzione. Questi sono I. La soddisfazione precedente della parte offesa, se non fosse ch'essa la rimettesse, o pure ricusasse la giusta soddisfazione, ovvero se il reo fosse impotente; che se poi non potesse per allora soddisfare senza grande incomodo, basterà, che dia cautela se può, o almeno giuramento di soddisfare, cap. Odoardus, de solut., e cap. 33. de verb. sign. Purché, s'intende, il creditore non patisse lo stesso incomodo; Navar., Con., Salm., ec.9. II. Il giuramento di non ricadere nello stesso delitto, secondo il cap. De cetero, e cap. Ex tenore, de sent. exc. Ma ciò s'intende, quando il delitto è enorme, come percussione di chierico, usura pubblicamente esercitata, ecc., così comunemente Suarez, Castrop., Con., Salm. ecc.10. III. La dimanda dell'assoluzione, secondo il c. Per tuas, De sent. exc. Benché dice s. Tommaso11, seguitato da Castrop., Con., Salm. ec., che se 'l reo fosse emendato, il confessore può assolverlo, benché renitente, quando il privilegio è dato al confessore, non al penitente, giacché non dice il testo non potest, ma solamente


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non debet. Se poi il penitente, accadendo, che si confessi a chi ha la facoltà, e si dimentica di accusarsi del peccato riservato, resti da quella assoluto, è comunissima la sentenza affermativa; nulladimeno a me pare più probabile la contraria, come dissi al capo XVI. n. 140.1. Quando poi l'assoluzione fosse data per una causa falsa, allora bisogna vedere, se tal causa è la principale; perché se fosse la principale sarebbe nulla l'assoluzione, purché il giudice non fosse certamente consapevole della falsità; così comunemente Suar., Bon., Tournely, Castr., Sairo, Salm., Avila, ec.2.




1 Lib. 7 n. 1. ad 6.



2 Ibid. n. 7. et 8.



3 Ibid. in fin.



4 N. 62.



5 N. 9-11.



6 N. 12. v. Requ. 5.



7 Ibid. v. Requ. 6.



8 N. 13. ad 15.



9 N. 17.



1 Lib. 7. n. 15.



2 N. 16.



3 Supp. q. 22. a. 5. ad 2.



4 Lib. 7. n. 18.



5 N. 19.



6 N. 20. et 21.



7 N. 22.



8 N. 26.



1 Lib; 7. n. 27.



2 N. 29. ad 31.



3 N. 32.



4 N. 33.



5 N. 34.



6 N. 36.



7 N. 37.-38.



8 N. 39.



9 N. 40.



10 N. 43.



11 N. 47.



1 Lib. 7. n. 48.



2 N. 51. et 52.



3 N. 55. et 56.



4 N. 59. ad 61.



5 N. 65.



6 N. 66.



1 Lib. 6. n. 67.



2 N. 64.



3 N. 68.



4 Suppl. q. 2. a. 1.



5 Lib. 7. n. 69. et 70.



6 N. 71.



7 N. 70. in fin.



8 N. 72. et 73.



9 Ibid.



10 N. 110. et 111.



11 N. 113.



1 Lib. 7. n. 111.



2 N. 116. et 117.



3 N. 117.



4 N. 119.



5 N. 120. et 121.



6 N. 123.



7 N. 125.



8 N. 126.



9 N. 127. et 128.



10 N. 129.



11 Suppl. q. 24. a. 2.



1 Lib. 7. n. 130. et 131.



2 N. 132.






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