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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto II. Delle censure in specie.

§. I. Della scomunica maggiore.

15. Della comunicazione co' tollerati e vitandi.

16. Co' percussori de' chierici.

17. Degli effetti. I. Priva dell'uso passivo de' sagramenti.

18. II. De' suffragi ecc.; e se possa pregarsi ecc. III. Dell'uso attivo de' sagramenti IV. Dell'uso de' divini offici, de' sagramenti, ecc.

19. V. Nullità de' benefizi, delle dignità e pensioni.

20. VI. Della comunicazione forense. VII. Della giurisdizione. VIII. Della sepoltura. IX. Della comunicazione civile (di cui si parlerà nel §. seguente).

15. La scomunica, generalmente parlando, si definisce: Censura, qua quis privatur communione ecclesiae. Ma qui bisogna distinguere la scomunica minore della maggiore; la minore (di cui parleremo nel §. II.) priva della sola comunione passiva, cioè del ricevimento de' sagramenti; la maggiore (di cui parliamo qui, e per cui s'intende ordinariamente la scomunica), priva anche dell'attiva, e d'ogni sorta di comunicazione, spirituale e temporale. Gli scomunicati poi colla maggiore altri sono tollerati, altri vitandi; dovendosi in ciò sapere, che anticamente tutti gli scomunicati erano vitandi, ma il concilio di Costanza ha dichiarato, che solamente i nominatamente scomunicati e dinunziati, ed i pubblici percussori de' chierici o de' religiosi fossero vitandi, gli altri no3. Sicché non v'è obbligo di evitare gli scomunicati anche notorii, quantunque eretici, se questi non sono nominatamente scomunicati, con esprimersi il nome e le circostanze della persona; e di più dinunziati pubblicamente, cioè dichiarati scomunicati in luogo pubblico, o per iscrittura, o a voce. Ma bisogna avvertire, che 'l concilio dichiarò intender con ciò favorire solamente gli altri innocenti, ma non gli scomunicati; onde questi sempre peccano comunicando cogli altri, così in divinis, come in civilibus. Gli altri all'incontro non peccano comunicando co' tollerati, anche in divinis. E benché alcuni dicano, esser peccato il comunicare co' tollerati senza causa, almeno perché (come dicono questi), s'induce allora lo scomunicato ad un atto illecito; altri nonperò più comunemente con Sanch., Bonac., Castropal., Soto, Sairo, Cornelio, Hurtado, Salm., ec., e molto più probabilmente dicono, esser lecito il comunicare con essi indifferentemente; perché quando il tollerato è richiesto dal fedele a comunicare v. gr. a dargli i sacramenti, neppure egli pecca; poiché, se peccasse, sarebbe inutile, o non sarebbe almeno generale la licenza data a' fedeli di poter con essi comunicare, mentre indirettamente almeno per ragione della carità sarebbe agli altri proibita la comunicazione. Ond'è, che dando il concilio universalmente la facoltà a' fedeli di comunicare co' tollerati, indirettamente anche a' tollerati la licenza di comunicare cogli altri, quando ne son richiesti4. E ciò che si dice degli scomunicati, lo stesso dicesi colla comune de' dd. de' sospesi e degl'interdetti non vitandi, giacché il concilio parla d'ogni censura. E lo stesso dice Avila anche degl'irregolari, che, se non sono dinunziati, non sono vitandi5.

16. I percussori poi de' chierici per essere vitandi bisogna che sieno pubblici e notori, in modo che, come dice il Costanziense, sententiam latam a canone adeo notorie constiterit (eos) incurrisse, quod factum non possit aliqua


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tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari1. Sicché si richiede la notorietà di fatto, cioè che la percussione sia nota alla maggior parte del paese, o del vicinato, o del monastero, dov'è accaduta, o pure ad un gran numero di persone, se 'l paese è grande; bastando per altro in ciò, come dicono Castropalao, Bonac., Salm., Sairo ec., la fama comune originata da persone degne di fede; purché (come si avvertono Avila, Viva e Dicast.) la fama non solo sia della percussione, ma della percussione pubblicamente fatta. Sicché quando il delitto è occulto, non è tenuto ad evitare il percussore chi privatamente lo sa. Si dimanda poi, se oltre la notorietà di fatto si richieda ancora la notorietà iuris, o sia di legge. Ed è probabile che sì con Pignatell., Covarruv., Avila, Ronc., Salmat., Viva ec., mentre il concilio dice, che per l'obbligo di evitare il percussore vi bisogna la certezza, non solamente ch'egli abbia percosso il chierico, ma ancora, che abbia incorsa la scomunica, in modo tale che factum non possit aliqua tergiversatione celari; e di più, nec aliquo suffragio excusari. Ond'è che quando il reo non è confesso in giudizio o non è condannato, o almeno non è provato il delitto, rare volte accaderà, che sia vitando; perché ordinariamente parlando sempre quegli potrà difendersi di non avere incorsa la censura, con dire verb. gr., o che ha percosso per difesa, o che allora stava fuori di sé ec., sicché possit aliquo suffragio excusari2. Se poi alcuno è pubblico percussore, o pure scomunicato dinunziato in un luogo, non è però vitando in un altro, dov'è occulto (purché ivi non sia tra breve per giungervi la notizia), come dicono probabilmente Castrop., Sanch. e Salmat. contro altri; perché in verità il fatto pubblico in un paese non è in un altro, dove non apporta lo scandalo che principalmente ha voluto il concilio evitare3.

17. Gli effetti poi della scomunica maggiore altri sono rimoti, altri prossimi. I rimoti sono due, 1. l'irregolarità che incorre lo scomunicato, esercitando un atto d'ordine; il 2. è, che se lo scomunicato pertinacemente persiste per un anno nella scomunica, o altra censura, si fa sospetto d'eresia, e come tale deve esser privato de' beneficii; così comunemente i dd. dal trid.4. Gli effetti poi prossimi sono nove, e I. La scomunica priva dell'uso passivo, cioè di poter ricevere i sacramenti, purché non iscusi il timore di un grave danno e non sia in disprezzo della censura; Bonac., Con., Laym., Fill., Salm. ec., comun.5. È comunissima poi la sentenza, ed è più vera con Gaet., Castr., Bonac., Con., Salmat., Croix ec. contro d'alcuni, che validamente può riceversi l'assoluzione sacramentale prima della censura, poiché la chiesa non può invalidare i sacramenti, quando vi concorrono i dovuti requisiti6. Qui si noti, che 'l ministro, dando il sacramento allo scomunicato tollerato, peccherebbe già contro il ius divino, dandolo all'indegno, ma non contro il precetto della chiesa, per quel che si è detto al num. 15., essendoché è illecito il comunicare co' tollerato anche in divinis. Dal che probabilmente s'inferisce, esser lecito il ministrare il sacramento allo scomunicato, quando quegli stesse in buona fede. Di più dicono Suar., Nav., Castr., Bon., Salm., Con., Croix ec., che in dubbio, se taluno sia stato assoluto o no dalla scomunica, ben può darglisi il sacramento, se colui lo cerca; massimamente se asserisce d'essere stato assoluto, perché niuno in dubbio presumesi che mentisca7.

18. II. Priva delle indulgenze, de' suffragi comuni e delle orazioni pubbliche della chiesa, ma non delle private, sicché ben può pregarsi privatamente per lo scomunicato, anche dal sacerdote nella messa; purché questi preghi non già come ministro della chiesa, ma come persona privata; s. Tommaso ed altri comunemente8. Si dimanda poi se possa pregarsi in nome della chiesa


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per li tollerati. Lo negano Bellarm., Suarez. ecc. Ma l'affermano Nav., Castropal., Salmat., Con. ec., per la concessione fatta dal Costanziense di poter comunicare indistintamente co' tollerati: l'una e l'altra sentenza è probabile1. All'incontro non giudico probabile l'opinione d'alcuni, che possa pregarsi pubblicamente per li vitandi, che sono in grazia, quando non sta per essi che non ricevano l'assoluzione2. III. Priva dell'uso attivo de' sagramenti, o sia della loro amministrazione: ciò s'intende in quanto all'amministrazione lecita, poiché in quanto al valore lo scomunicato validamente amministra i sagramenti, e validamente ancora assiste a' matrimoni, secondo si disse al capo XVIII. num. 71. Il solo sagramento della penitenza nullamente si amministra dallo scomunicato vitando, perché è privato di giurisdizione, dal cap. Omnis, de poen. et rem. (ma ciò non corre in pericolo di morte, siccome dicemmo al capo XVI. num. 92.). Dico vitando, perché il tollerato non è privo di giurisdizione: Salmat., Croix con altri comunemente3. In quanto poi all'amministrazione lecita, il tollerato, sempre ch'è richiesto, lecitamente dice Castropalao, ch'essendo giorno di festa, e non essendovi altro sacerdote, ben può il tollerato celebrare, purché non vi sia scandalo; mentre giustamente allora si presume che 'l popolo cerchi da lui la messa4. Lo scomunicato all'incontro, che illecitamente amministra i sagramenti, incorre l'irregolarità, cap. ult. de Cler. exc. ministr. E lo stesso corre se benedice le nozze, o solennemente battezza; altrimenti poi, se in privato. Si dubita tra' dottori se 'l vitando amministrando la penitenza incorra l'irregolarità? Alcuni lo negano; ma noi l'affermiamo colla sentenza comunissima, per lo cap. Si quis 7. causs. 11. q. 3.5. Similmente incorre l'irregolarità il sacerdote scomunicato, che fa celebrare avanti di lui la messa, per lo c. Tanta de excess, praelat.6. Chi riceve il sagramento dal vitando, pecca gravemente, ed incorre la scomunica minore; e chi riceve l'ordine incorre anche la sospensione dall'ordine ricevuto, cap. Cum illorum §. fin. de sent. excom. IV. Priva dell'uso de' divini offici, sicché lo scomunicato non solo è privato del lor frutto, ma non può neppure assistervi senza colpa grave; e dice s. Tommaso7, che se mai egli avesse cominciata la messa, e non avesse ancora consagrato, è tenuto a lasciarla; purché non fosse scusato dalla necessità di evitare lo scandalo, o da altra giusta causa, come soggiungono Suarez, Bonac. ec.8. Del resto non è vietato allo scomunicato l'uso de' sagramentali, non già per riceverne il frutto, ma solo per venerarli. Può ancora nel tempo de' divini offici entrare nella chiesa per qualche giusta causa, come per liberarsi da' satelliti; ed allora può orare, ma in privato, secondo probabilmente dicono Gaetano, Palud., Turrecr., Gon., Salmat. e Bonacina, perché orando privatamente, non comunica già cogli altri; di più allora non son tenuti i sacerdoti a cessar dagli offici, né a discacciarlo9. Se nonperò lo scomunicato vuol propriamente assistere alla messa, o all'altre pubbliche funzioni, pecca senza dubbio mortalmente, e se ammonito non si parte, incorre la scomunica papale, cap. Eos, de sent. excomm. E lo stesso corre per l'interdetto, e per tutti coloro ch'impediscono il partire allo scomunicato, o all'interdetto; Castrop., Bon., e Salmat., dal cap. Gravis, eod. tit.10. Di più si avverta, che se lo scomunicato è tenuto alle ore canoniche, ancorché per lo solo titolo di beneficio, e attesa la scomunica non possa esigerne i frutti, non è scusato da quelle, perché ciò è per colpa sua; così Suar., Castr., Nav., Layman, Croix ed i Salmaticesi: i quali notano insieme con Avila e Covarr., che se mai quegli fosse affatto spogliato del beneficio, allora non è tenuto a


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dir l'officio. Lo scomunicato poi dicendo l'officio non può dire Dominus vobiscum, ma dee dire Domine, exaudi orationem meam; altrimenti peccherebbe, benché non più che venialmente come vogliono comunemente Bonac., Salmat., Tournely, Con., Corneio, ec. Anzi Avila e Navarro lo scusano da ogni colpa, se lo recitasse senza compagno1.

19. V. Rende nulla ogni collazione ed elezione dello scomunicato a' beneficii; c. Postulastis, de cler. exc. min. E qui dee notarsi per 1. che secondo dal testo non solo pecca gravemente chi riceve il beneficio, ma ancora chi lo ; e questi oltre la scomunica minore, incorre la sospensione dalla collazione; ma vedi, Si noti per 5. Si noti per 2. ciò intendersi, quando a tempo della presentazione o elezione al beneficio l'eletto era già scomunicato; altrimenti validamente accetta il beneficio, e ne prende il possesso, benché a tempo dell'accettazione si trova scomunicato; perché l'accettazione si trova scomunicato; perché l'accettazione e 'l possesso non sono atti di giurisdizione; Castrop., Avila, Bonac., Cov. e Salmat., contro Suarez. All'incontro la collazione fatta allo scomunicato è nulla, ancorché a tempo dell'accettazione si ritrovi assoluto, secondo la sentenza comune; onde si ricerca allora nuova collazione, o almeno (come dicono Lessio, Nav., Bon., Salmatic., ecc.) che 'l collatore perseveri nella prima volontà. Si noti per 3. che lo scomunicato dee restituire tutti i frutti esatti dal beneficio; quantunque dopo sia assoluto, e di nuovo ottenga il beneficio ricevuto già prima in mala fede. Se nonperò avesse già soddisfatto per sé o per altri all'officio annesso, dicono Con., Salm., Bon. ec., che può ritenere i frutti esatti come vacanti, e dovuti al successore del benefizio; ma s'intende ciò per dove non v'è legge dello spoglio. Si noti per 4., che ciò che si è detto del beneficio, s'intende ancora delle dignità ecclesiastiche, vescovati, priorati, e simili. Suarez, Castropal., Bonac., e Salmat. Se poi corra lo stesso per le dignità secolari, l'affermano Bonac., Salmat. ec., ma probabilmente ancora lo negano Castropal., Filliuc., Erriq., e Con., perché in verità non vi è legge, per cui si dichiarino invalida simili collazioni. Lo stesso nondimeno corre per le pensioni ecclesiastiche che si danno per qualche officio ecclesiastico, come al vicario o coadiutore del vescovo; Suar., Castr., Salmat. ec. comunemente2. Si noti per 5. che non solo i vitandi, ma anche i tollerati sono inabili a' beneficii, dignità e pensioni dette di sopra, secondo rettamente dicono Suarez, Tournely, Avila, Castrop., Con., Salmat. ec. contro Navarr., Lessio, Giball., Hurt. ec., mentr'è vero, che dal Costanziense è concesso agli altri di comunicare col tollerato, ma lo scomunicato sempre n'è incapace, poiché non può soddisfare per sé all'officio dovuto. Io n'eccettuerei solamente il caso, in cui l'officio dovesse esercitarsi in comodo o sia in aiuto del collatore; onde ben avvertono i Salmaticesi, che per lo suddetto concilio è tolta già la sospensione imposta dal cit. cap. Postulastis, a chi conferisce il beneficio al tollerato3. Si noti per 6. esser nulla la collazione allo scomunicato, ancorch'egli incolpabilmente ignorasse la scomunica incorsa, o credesse d'esserne stato assoluto; Sanch., Castrop., Lessio, Suar., ecc. Probabilmente non però tengono Cabass., Lessio, Fabro, Salmat. ec., esser valida la collazione fatta ad un tale scomunicato dal superiore coll'assoluzione a cautela d'ogni censura, ad affectum praesentis collationis4. Si noti per ultimo che quegli ch'è stato scomunicato dopo la collazione non è tenuto a restituire i frutti del benefizio prima della sentenza, sempre ch'egli per sé o per altri ha soddisfatto all'officio; così più probabilmente Sanch., Tournely, Laym., Bon., Castropal., Con., Salmat., Avila ecc., contro Suarez, Concina ec., per la ragione generale, che le pene che ricercano azione del reo, abbisognano sempre di sentenza almeno declaratoria; si


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osservi ciò che si è detto al capo II. n. 25. e ciò che si dirà nell'Esame ec., n. 64. All'incontro è certo che dopo la sentenza è tenuto a restituire i frutti sino che riceve l'assoluzione; purché non fosse povero, e gli applicasse a se stesso; ma ciò può valergli nel solo caso, che non istesse per lui di non essere assoluto; Laym., Silvio, Castrop., Salmat., Avila ecc.

20. VI. Priva della comunicazione forense; onde lo scomunicato non può essere giudice, scrivano, testimonio, avvocato, procuratore, né può agire in giudizio, e quantunque il tollerato anche può esser ributtato, nondimeno questi validamente agisce, cap. Pia, de sent. excom. in 6. Del resto anche il vitando sempre può difendersi da se stesso, ed anche riconvenire l'attore. Anzi come dicono Avila, Castrop., e Salmatic., il tollerato può difendere anche gli altri. La sentenza del giudice vitando, non è solo illecita, ma anche invalida. La testimonianza non però del vitando non è nulla, se non quando è ributtata. Lo scomunicato neppure può esser tutore, né curatore, né esecutore testamentario (s'è ributtato); né lecitamente può far contratti, né testare, benché il testamento ed i contratti sieno validi1. VII. Priva della giurisdizione; onde lo scomunicato (s'intende il vitando) non può fare né leggi, né sentenze, né presentazioni o elezioni a' beneficii, perché queste sono affatto nulle: dico del vitando, perché gli atti del tollerato son validi, ma sono illeciti, se non gli scusi la necessità2. VIII. Priva della sepoltura ecclesiastica, in modo che i cadaveri degli scomunicati anche seppelliti debbono cacciarsi dalle sepolture (sempreché possono con certezza discernersi); e dove è stato seppellito il vitando (non già il tollerato, anche eretico, ma non ispecialmente dinunziato) non può celebrarsi, se prima la chiesa non si riconcilia, cap. Sacris, de sepult. Se poi lo scomunicato, ma tollerato fosse defunto con segni di penitenza, si deve assolvere dalla censura, e seppellirsi; Castrop., Salmatic., e Corneio. Chi seppellisce lo scomunicato, incorre la scomunica maggiore, per la clem. 1. de sepult. Quelli poi che solamente l'accompagnano, o cantano le preci, e probabilmente anche quei che procurano che sia seppellito, come dicono Gaet., Bonac., Avila, Salmat., ec., peccanobene gravemente, ma non incorrono la censura3. IX. Priva finalmente la scomunica anche della comunicazione civile co' fedeli, ma di questa se ne parlerà nel §. seguente.

§. II. Della scomunica minore e de' suoi effetti.

21. Gli atti per cui s'incorre la scomunica minore sono, I. Os. II. Orare. Del discacciare i vitandi ecc. III. Vale. Del risolutore e del rescrivere. IV. Communio. V. Mensa.

22. Che colpa sia comunicare col vitando, e quando è grave.

23. Per quali cause lice comunicare col vitando. I. Per l'utilità. II. Per lo matrimonio.

24. III. Per la soggezione.

25. IV. Per l'ignoranza.

26. V. Per la necessità.

27. Degli effetti della scomunica minore; e se proibisca dare i sagramenti, e il ricevere beneficii.

21. La scomunica minore per una sola causa s'incorre, cioè per la comunicazione collo scomunicato vitando negli atti compresi nel seguente verso, dichiarati già nel can. Excommunicatos. 11. q. 3.

I. Os. II. Orare. III. Vale. IV. Communio. V. Mensa negatur.

I. Os., s'intende ogni colloquio o comunicazione per lettere, ed ogni altro segno di benevolenza, come il mandar e ricever doni, ec.; così i dd.4. II. Orare, s'intende ogni comunicazione in divinis, come l'assistere alle stesse funzioni pubbliche di messe, processioni, benedizioni, ore canoniche, ecc. Ond'è che i chierici in tal caso, quando si celebrano i divini offici, o si fanno funzioni pubbliche, sono obbligati a discacciare lo scomunicato vitando se posson farlo; e se no, son tenuti a cessare dagli offici divini, ed il sacerdote dee interromper la messa, se non ha incominciato ancora il canone; se poi l'avesse incominciato, è probabile, così che possa


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proseguire, secondo dicono Suarez, Erriq. e Busemb., come possa interrompere la messa, come vogliono Bonac. e Corneio; che se avesse già consagrato è certo che dee proseguire, ma solamente sino alla comunione. Altrimenti i suddetti ecclesiastici incorrono la scomunica minore, e peccano gravemente1. Il recitare non però l'officio collo scomunicato vitando in privato, probabilmente Suarez, Bonacina, Con., Bus., Salmat. ec., lo scusano da peccato mortale. Se poi i secolari i quali assistono alla stessa messa che sente lo scomunicato vitando pecchino mortalmente; l'affermano Bonac., Salmatic., Avila e Diana, ec.; gli scusano solamente per la parvità di materia, se v. gr. l'assistenza fosse sino all'evangelio. Ma universalmente gli scusano da colpa grave Suarez, Castrop., Salm., Filliuc., Sair., Erriq. ecc., dicendo che una tale comunicazione è rimota e accidentale, purch'essi non sieno causa, che lo scomunicato ivi assista. Niuno non pertanto gli scusa da colpa veniale, e dalla scomunica minore2. All'incontro comunemente Bon., Fill., Err., Suarez, Con. ec., scusano da ogni colpa chi orasse in chiesa separatamente, o sentisse altra messa da quella che sente lo scomunicato3. III. Vale, s'intende ogni saluto o segno d'onore; ma comunissimamente s. Anton., Navar., Maior., Fill., Soto, Avila, Sairo, Bon., Castrop., Salmat., Escob. ec., ammettono esser probabilmente lecito l'osservar certi segni d'urbanità verso lo scomunicato, come l'alzarsi, scoprir la testa, e dar luogo, perché tali atti non si mostrano per dar onore, ma per evitare la nota d'inurbanità e disprezzo; massimamente se lo scomunicato è superiore, o persona pubblica, come vescovo, pretore ec.4. Se poi sia lecito il rescrivere o rendere il saluto allo scomunicato, l'affermano Filliuc., Erriq., Bus., Castrop., ecc., perché questi atti (come dicono) son più presto pagamenti del debito, che dimostranze d'onore; ma almeno in quanto al rescrivere, par che più probabilmente lo neghino Avita, Bonacina, Holzmann, e Salmaticesi, perché allo scomunicato non sono più dovute queste convenienze in pena del suo delitto. Ho detto almeno in quanto al rescrivere, perché in quanto al risalutare, non saprei condannare la contraria per improbabile; mentre il render il saluto non sembra in verità atto proprio d'onore, ed all'incontro il negarlo pare un atto di disprezzo, o almeno d'inurbanità: il rescrivere non però sembra vera comunicazione5. IV. Communio, s'intende ogni sorta di contratto, società, o coabitazione; ma la coabitazione s'intende per modo di società, perché il dormire nella stessa casa, ed anche nello stesso letto solamente per riposare, non è vera comunicazione, né è vietato, come probabilmente dicono Suarez, Bonacina, Castr. e Salmat.6. V. Mensa, s'intende l'andare per invito dello scomunicato a pranzo nella sua casa, benché in diverse camere, Suarez, Bon., Salmat., ec.; ma non già se a caso nell'ospizio, casa, o viaggio toccasse a cibarsi collo scomunicato, anche nella stessa tavola; come dicono probabilmente Suarez, Layman, Sairo, Sporer, Castrop., Holzman7.

22. Si dimanda per 1. qual peccato commette, e quale scomunica incorre, chi comunica collo scomunicato vitando. Si risponde che, generalmente parlando, in quanto al peccato pecca solo venialmente. Qui si noti, che basta il peccato veniale per incorrere la scomunica minore; ma quando il veniale non fosse pienamente deliberato, quella non s'incorre; perché niuna pena s'incorre per quegli atti, che non sono perfetti nel loro genere8. Di più si noti che sebbene in confessione può lasciarli il veniale, nondimeno non può lasciarsi quello per cui s'è incorsa la scomunica, perché non può con quella riceversi il sagramento9. In tre casi poi chi comunica collo scomunicato pecca gravemente, come dice s.


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Tommaso1 cogli altri comunemente. 1. Se comunica in disprezzo della proibizione della chiesa. 2. Se comunica in divinis in materia grave, come si è detto al n. 21. alla parola II. Orare. 3. Se comunica in crimine criminoso, cioè comunica collo scomunicato nello stesso delitto, per lo quale è stata a colui imposta la scomunica; onde pecca mortalmente la concubina, che di nuovo rem habet collo scomunicato per causa di tal concubinato; o pure chi gli consiglio o aiuto a non lasciarlo; così comunemente Bonac., Suarez, Salmat. ec.; da c. Nuper, de sent. exc. Se poi pecca mortalmente chi comunicasse frequentemente in civilibus; probabilmente lo negano Navar., Castrop., Sairo, Avila ec., perché la comunicazione in civilibus per sé è solamente veniale, e 'l veniale per quanto si moltiplichi non si fa mortale. Ma più probabilmente l'affermano Suarez, Bonac., Holzm., Fill., Conc., Sporer, Salmat. ec., perché anche parlando per sé, la lunga comunicazione in civilibus non dee stimarsi cosa leggiera, mentre nel c. 7. de except. dicesi, che chi comunica anche civilmente collo scomunicato, in periculum animae suae communicat; il pericolo dell'anima importa il pericolo della dannazione, che non s'incorre se non per colpa grave. Avvertono nondimeno i suddetti autori con Tournely, che a peccare gravemente in ciò non basta che alcuno frequentemente, anche per lungo tempo, ma separatamente comunichi collo scomunicato; ma si richiede, che abbia proposito almeno virtuale d'aver lungo commercio collo scomunicato2. Così anche in quanto alla scomunica, generalmente parlando, chi comunica col vitando incorre la sola scomunica minore, ma in tre casi incorre la maggiore: 1. Se il chierico scientemente comunica in divinis collo scomunicato dal papa nominatamente e dinunziato, c. Significavit, de sentent. excom. 2. Quando la scomunica è imposta ad alcuno, ed insieme contro i participanti; perché allora chi comunica con colui dopo la monizione, incorre la comunica maggiore s. Tommaso, Castrop., Salmat., Avila ec., comunemente. 3. Se comunica in crimine criminoso, come poco anzi si è spiegato; ed in tali casi non può assolversi la scomunica, se non dal superiore che può assolvere il principale3.

23. Si dimanda per 2. Per quali cause è lecito il comunicare civilmente col vitando. Si risponde, che per cinque cause contenute nel seguente verso:

I. Utile. II. Lex. III. Humile. IV. Res ignorata. V. Necesse.

E I. per Utile, s'intende l'utilità o dello stesso scomunicato, acciocché si converta o riceva altro aiuto spirituale (ed a tal fine è lecito il premettere altre parole e segni di benevolenza, e perciò lice senza dubbio il predicare avanti di lui), o degli altri, per ricever dallo scomunicato qualche cosa utile spirituale o temporale; che perciò è lecito udire da lui la predica, o cercargli consiglio (se non v'è altro egualmente idoneo), o la limosina, o la medicina, e così anche il proseguire con esso la società già incominciata, ma non già il farvi nuovi contratti. Suarez, Castr., Avila, Bon., Salmat., Con. ecc.4.

II. Lex, s'intende la legge del matrimonio, per cui i coniugi (ma non già gli sposi) possono comunicare tra loro; adhuc quoad petendum, aut reddendum debitum; s. Tommaso ed altri comunemente dal c. Inter alia, 31. de sentent. exc. Ma qui si noti, non esser lecito comunicare col coniuge scomunicato, se vi è divorzio, o se la scomunica è per ragion d'eresia, o del dubbio del valore del matrimonio; così comunemente i dottori5. In oltre non è lecito comunicare in divinis, mentre Innoc. III. nel cit. cap. 31., dichiarando il testo di Gregorio VII. nel cap. Quoniam, 11. can. 9. q. 3., dove sta disposto che le mogli, i figli e servi possono bene comunicare collo scomunicato in quelle cose in cui erano già soliti di comunicare, disse, che ciò s'intende solo in quanto è necessario a rendere il dovuto ossequio;


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ma il comunicare in divinis non è ossequio dovuto; così rettamente Gaetano, Bonac., Armilla e Concina, contro Sanchez, Salmat. ecc.1. Si dubita poi, se 'l coniuge che scientemente si è sposato collo scomunicato, possa con esso dopo comunicare. Lo negano probabilmente Castropal., Tournely, Salmat., Concina ec., con s. Tommaso2, per lo suddetto c. 31. de sent. exc., dove si dice che le persone soggette possono comunicare collo scomunicato nello stesso modo come poteano prima della scomunica; dunque non possono se la soggezione dopo la scomunica si contrae. Ma l'affermano Sanchez, Bonac., Bossio, Coninchio, Turrian. ec., e ragionevolmente lo dicono probabile Castropalao ed i Salmaticesi, poiché Gregorio indistintamente concede a' sudditi il comunicare. Né osta il testo d'Innocenzo, poiché la ragione per cui Innocenzo concede a' sudditi la comunicazione, è per la soggezione dovuta; onde non importa, che questa sia contratta prima o dopo la scomunica3.

24. III. Humile, s'intende la soggezione dovuta da' figli, ancorché emancipati, come dicono probabilmente Suarez, Bonac., Castrop., Salmat. ec., con Soto. E lo stesso dicono dei nipoti e pronipoti, ed anche degli affini nello stesso genere, come le nuore, figliastri ec. Lo stesso corre per li religiosi col lor prelato, in quelle cose in cui non possono lasciar di comunicare. Lo stesso per li servi col padrone; così comunemente i dottori. Ma qui si noti per 1., che peccano i servi che in mala fede si mettono a servire lo scomunicato, se non gli scusa la necessità, Suar., Castr., Salm. ec. Per 2., ch'essi non possono comunicare in quelle cose che non s'appartengono alla servitù dovuta; onde peccano, se comunicano in divinis, purché a ciò non fossero tenuti o per debita della stessa servitù, come in accompagnare alla chiesa, o per patto speciale, v. gr. di servir la messa, di aiutar a dir l'uffizio ecc., così Suarez ed i Salmat. Per 3. si noti che i servi scomunicati dello stesso padrone non possono comunicar tra di loro, se non in quanto è moralmente necessario alla comune coabitazione; e ciò nel solo caso che non potessero comodamente trovare altro padrone; Navarr., Suarez e Bonac. Per 4. si noti che siccome i figli, le mogli, i servi ecc., possono comunicare collo scomunicato, così i genitori, mariti e padroni possono comunicare col suddito scomunicato; Soto, Castrop. ed altri con s. Tommaso4.

25. IV. Res ignorata, s'intende l'ignoranza o inavvertenza, o sia di legge, o di fatto; cap. Quoniam, 11. q. 3. Se poi scusi anche l'ignoranza crassa, lo negano Bonac. ed i Salmat. Ma probabilmente e più comunemente l'affermano Suarez, Con., Castrop., Hurtad. ed Holzm.; prima perché scusandosi dal detto testo gl'ignoranti s'intendono anche i colpevoli; mentre chi ignora senza colpa, è senza dubbio da sé scusato. Secondo, perché nel testo dicesi, scusarsi gl'ignoranti, quoniam multos pro causa excommunicationis perire quotidie cernimus, etc. Dunque il papa intende di scusare anche i colpevoli, perché quei che ignorano incolpabilmente, né peccano, ne periscono5.

26. V. Necesse, s'intende qualunque necessità grave, o spirituale o temporale, così del comunicante, come dello scomunicato, o d'altri; Avila, Sairo, Lez., Bonac., Castrop., Salm. ec., comunemente dal cit. c. Quoniam, e dal c. 34. de sent. exc. E così ancora (come ben soggiungono i Salmaticesi) scusa la necessità per ragione d'ingiusto timore grave incusso6; secondo quel che si disse al cap. II. n. 44. Per ultimo bisogna qui avvertire, non esservi obbligo d'evitare gli scomunicati, se non costa che sieno vitandi, almeno per pubblica fama, o per due testimoni degni di fede; Sanchez, Nav., Bonac., Castrop., Salm. ec., con Tournely, il quale ben avverte all'incontro, che nel dubbio se un confessore sia o no vitando, non è


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lecito confessarsi da lui, per lo pericolo che vi è di ricevere invalidamente l'assoluzione. Del resto dicono gli autori citati, che lecitamente possiamo comunicare con chi è stato scomunicato, semprecché un testimonio degno di fede, anzi lo stesso scomunicato (se per altro è degno di fede) asserisce d'essere stato assoluto1.

27. Parlando finalmente degli effetti della scomunica minore, questi sono due, uno diretto, l'altro indiretto. Il diretto è privare sotto colpa grave dell'uso passivo, cioè del ricevimento de' sagramenti. Ma qui bisogna notare che sebbene (come si disse da principio) la scomunica minore per legge s'incorre solamente per la comunicazione collo scomunicato vitando, nulladimeno ciò non impedisce (dice Laymann) che 'l vescovo per altre giuste cause possa impedire a taluno l'uso de' sagramenti. Si dimanda poi se pecca chi colla scomunica minore conferisce i sacramenti. È comune, che ciò non sia colpa grave. Il dubbio si fa s'è veniale. L'affermano Sairo, Con., Castr. ec. dove si dice: Peccat autem conferendo sacramenta. Ma probabilmente lo negano Suarez, Fill., Navarr., Bon., Salmat., Busemb., ed altri molti, mentre nel medesimo testo si dice in altro luogo: Cum non videatur a collatione, sed a perceptione sacramentorum remotus. E le parole dette di sopra, peccant etc., per conciliare il testo, dicono i dottori intendersi per quanto il ministro, acciocché possa conferire il sagramento, dee antecedentemente prendere altro sagramento conforme al vescovo per ordinare, o al sacerdote per dar la comunione nella messa, è necessario prima di celebrare; tanto più che appunto di questo caso parla il testo2. L'altro effetto indiretto è l'esser privato anche sotto colpa grave di poter ricever beneficii, come si ha dallo stesso c. Si celebrat. E benché il testo parli solamente del riceverli per elezione, nondimeno comunemente i dottori l'intendono ancora per collazione e presentazione, Laym., Castrop., Suarez, Bonac., Salmat., Croix ed. Ma si noti che una tale elezione non sarebbe per sé irrita, ma solamente da doversi irritare: purché scientemente si elegga lo scomunicato, come ivi si dice: Si scienter excommunicatus electus fuerit, eius electio est irritanda. Ma da qual parte si richiede questa scienza?. Altri vogliono per parte dell'elettore e dell'eletto; altri non però, come Laym., Castrop., e Croix, forse più probabilmente tengono per parte dell'eletto, cioè, che quando è a lui dato il beneficio, egli si ricordi della scomunica, perché quel scienter più verisimilmente si riferisce ad electus, che ad excommunicatus3. Si noti qui per ultimo che questa scomunica minore può assolversi da ogni confessore, ma non dal sacerdote semplice4.

§. III. Delle scomuniche in particolare.

28. I. Delle monache non riservate.

29. Della scomunica contro chi costringe le donne ad entrare ne' monasteri ecc.

30. II. Delle scomuniche riservate papali.

31. e 32. Delle censure nella questione circa la concezione della b. Vergine.

33. Contro chi frange la clausura de' monasteri di monache. Per chi v'entra con mal fine, e col pretesto di facoltà.

34. Se la licenza dev'essere in scriptis, e se speciale.

35. Da chi debba aversi.

36. Per qual causa.

37. Del confessore.

38. Del medico, e d'altri.

39. Se non esce subito ecc. E chi sta o entra con mal fine, ma colla licenza.

40. Della proibizione di parlar colle monache: specialmente a' religiosi.

41. Del caso riservato; della parva materia; de' parenti; e degl'impuberi.

42. Se colla badessa ecc.

43. Se i regolari incorrano la censura del vescovo.

44. Se i pellegrini ecc.

45. Se i vescovi ecc.

46. Delle monache che frangono la clausura.

47. Della clausura de' religiosi.

48. Contro i percussori de' chierici.

49. De' mandanti, ratiabenti, o non impedienti la percussione.

50. Chi s'intenda per chierico e monaco.

51. Per quali azioni s'incorre.

52. Per quali non s'incorre.

53. III. Delle scomuniche della bolla Coenae. Contro gli eretici.

54. Contro i fautori.


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55. Contro chi legge, o ritiene i libri ecc.

56. Requisiti per incorrere questa censura de' libri: I. Che scientemente ecc. II. Che l'autore sia eretico.

57. III. Che il libro tratti di religione, o contenga eresia.

58. IV. La materia grave.

59. Chi sente leggere, o chi legge una lettera, o un manoscritto.

60. e 61. De' libri proibiti nell'indice.

62. Chi ritiene i libri ecc.

63. Degli altri casi della bolla.

I. Delle scomuniche non riservate.

28. Notiamo qui alcune scomuniche più usitate. 1. Contro chi estorque per timore l'assoluzione della censura. 2. Contro chi seppellisce i pubblici usurari. 3. Contro chi sposa in grado proibito. 4. Contro chi stampa libri senza licenza de' superiori, per la bolla di Leone X. E secondo sta nel tridentino1 contro chi stampa, o fa stampare, o vende, o ritiene libri di cose sagre senza nome dell'autore, se non ha la licenza dell'ordinario. 5. Contro i professori che non fanno la professione della fede. 6. Contro le podestà che favoriscono l'usure. 7. Contro chi occupa i beni della chiesa vacante. 8. Contro i mandanti l'uccisione di un cristiano. 9. Contro chi impedisce il sequestro ordinato dal vescovo. 10. Contro chi non dinunzia al vescovo gli eretici, o i confessori sollecitanti. 11. Contro chi fa osservare gli statuti contrari alla libertà ecclesiastica. 12. Contro i chierici costituiti in dignità, o sacerdoti che pubblicamente sentono lezioni di legge, o di medicina. 13. Contro i sacerdoti che ricevono prefetture laicali. 14. Contro i chierici che affittano le case agli usurari. 15. O che alienano i beni di chiesa, o l'affittano oltre il triennio. 16. Contro i predicatori che impugnano i monti della pietà. 17. Contro chi fintamente rinunzia o permuta i benefizi. 18. Contro chi presume di assolvere da' casi della bolla Coenae. 19. Contro chi s'ingerisce in qualche ufficio senza licenza del vescovo. 20. Contro i rattori delle donne e cooperanti al ratto. 21. Contro chi (di qualunque sesso) entra ne' monasteri di monache senza licenza del prelato; ma di questa se ne parlerà a parte nel num. seguen. Altre scomuniche meno solite son notate nell'opera2.

29. In oltre nel tridentino3 sono scomunicati quicumque coegerint aliquam virginem, aut aliam mulierem invitam (praeterquam in casibus in iure expressis) ad ingrediendum monasterium, vel ad suscipiendum habitum religionis vel ad emittendam professionem. Qui si fa il primo dubbio; se incorre la scomunica chi costringe la donna ad entrare solamente, a fine che sia bene educata. Lo nega Sanchez, dicendo, che il concilio solo condanna chi costringe ad entrare per professare, o per prendere l'abito. Ma noi teniamo l'opposto con Suarez, Navarr., Bonac. e Fill., mentre il concilio spiega appresso chiaramente che incorre ancora chi solamente costringe ad entrare la donna, ancorché senza fine di farla professare o vestire l'abito; poiché soggiunge, che parimente incorrono qui scientes, eam non sponte ingredi, aut habitum suscipere, aut professionem emittere, consensum interposuerint. Se dunque incorre chi solamente consente a far entrare la donna contro sua voglia, tanto più incorre il principale, che la fa entrare. Del resto, essendoché il concilio n'eccettua i casi espressi in iure, probabilmente dicono Suarez, Fill. e Bonacina, che può costringersi ad entrare quella donzella che fallisce, acciocché non cada in simili o maggiori falli4. Anzi tengono Sanchez e Bonac., che lecitamente può costringersi ad entrare una zitella, per cautela della sua pudicizia; ma ciò si deve intendere, quando almeno v'è qualche prudente sospetto, che quella restando nel secolo diventi cattiva, come quando si scorgesse, esser ella troppo inclinata al conversare cogli uomini, o se vi fossero in casa persone che facilmente potessero pervertirla; perché allora par che cessi il fine del concilio, non solo adequatamente, ma anche contrariamente5, secondo quel che si disse al capo II. n. 69. Si


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fa il secondo dubbio, se incorrano la scomunica i genitori che inducono le figlie ad entrare per meto riverenziale, con dichiarare essi questa loro volontà. L'afferma il p. de Alessandro; ma più comunemente e più probabilmente lo negano Rodriq., Barb., Tamb., Portel. ec., con una certa decisione; e ciò ancorché vi sieno aggiunte le preghiere, come dicono Barbosa e Rodriquez, purché queste non sieno veementi e spesso inculcate1. Avvertasi, che la suddetta scomunica va solo per chi costringe le donne, ma non i maschi come dicono comunemente Suarez; Barbosa, Sanchez, Bonac., Navarr., Buss. ec., benché costui non sarebbe per altro scusato dal peccato mortale2. In oltre dal trident. nello stesso cap. 18. sono scomunicati, qui sanctam mulierum voluntatem veli accipiendi, vel voti emittendi, quoquo modo sine iusta causa impedierint. Per velo s'intende la professione che si fa con prendere il velo. Per voto poi s'intende comunemente da' dd. la professione, ma senza velo. L'impedire poi s'intende, quando è con dolo, ma non colle sole preghiere, Sanchez, Bonac. e Salmat. Si fa per ultimo un altro dubbio, se incorre la scomunica chi impedisce alla donna d'entrare nel monastero. Lo negano Sanchez, Bossio e Castropalao. Ma più probabilmente l'affermano Suarez, Bonacina e Fill., mentre chi impedisce l'entrare, impedisce conseguentemente il professare3.

II. Delle scomuniche riservate papali fuori della bolla Coenae.

30. Delle scomuniche riservate a' vescovi se ne parlerà nel capo XX. de' privilegi al num. 46. Ora parliamo solamente delle scomuniche riservate al papa fuori della bolla Coenae; e parlando delle più consuete, queste sono 1. Contro gl'incendiari, purché sieno scomunicati ab homine, e denunziati. 2. Contro chi frange e spoglia le chiese. 3. Contro chi comunica nello stesso delitto collo scomunicato dal papa. 4. Contro chi vessa coloro che impongono le censure. 5. Contro chi o riceve per ammettere alcuno alla religione. 6. Contro chi commette simonia reale, o confidenziale, circa l'ordine o i beneficii. 7. Contro chi o riceve per qualche grazia o giustizia appresso la sede apostolica. 8. Contro i duellanti e loro padrini, consultori e fautori, ed anche spettatori data opera, che colla loro assistenza incitano alla pugna (si osservi circa ciò quel che si disse al capo VIII. num 25. e 26.) 9. Contro chi rapisce, o pure occupa i beni delle chiese, o d'altri luoghi pii. 10. Contro chi esige i tributi dagli ecclesiastici. 11. Contro chi viola l'interdetto. 12. Contro chi pubblica indulgenze false. 13. Contro chi ritiene i frutti de' beneficii vacanti, o impedisce il possesso a chi non praestat dulciaria. 14. Contro chi insegna, o difende le opinioni dannate. 15. Contro chi predica nel tempo del giudizio finale contro il senso de' dd. 16. Contro i parrochi che non osservano il giuramento della residenza. 17. Contro i regolari che senza privilegio particolare presumono il dare a' laici il viatico, o l'estrema unzione. 18. Contro i religiosi che col pretesto de' privilegi assolvono da' casi riservati da' vescovi. 19. Contro chi viola la libertà ecclesiastica, estraendo dalla chiesa coloro che in quella si rifugiano, secondo la bolla VII. di Gregorio XIV. (Ma vedi quel che si dirà circa l'immunità della chiesa, tract. de privil. num. 28.). 20. Contro chi difende la pratica d'informarsi del nome del complice in confessione (secondo la bolla, Ubi primum, di Benedetto XIV. della quale si è parlato al capo XIV. num. 42.). 21. Contro il confessore che assolve il complice nel peccato turpe contro il sesto precetto, secondo l'altra bolla Sacramentum, dello stesso pontefice, di cui si è parlato nello stesso capo XIV. num. 95. Le altre scomuniche papali che vi sono, possono osservarsi nell'opera4. Ma bisogna qui parlare a parte di tre altre censure che richiedono special considerazione, cioè I. Contro chi condanna


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o l'una o l'altra opinione circa l'Immacolata Concezione della b. Vergine. II. Contro chi frange la clausura de' monasteri regolari. III. Contro i percussori de' chierici.

31. E per I. parlando della concezione della divina Madre, giova qui far menzione di cinque bolle fatte su questo punto. Per 1. Sisto IV. nell'estrav. Gravis nimis, de rel. et. ven. ss. nel 1480., impose ipso facto la scomunica riservata contro chi condanna d'eresia, o di peccato mortale, l'una o l'altra sentenza, che asserisce, o nega, essere stata la b. Vergine conceputa senza la colpa originale; ed anche contro chi tiene per veri, o legge come veri i libri che asseriscono, essere stata Maria Ss. conceputa in peccato: ed all'incontro ordinò, che nella festa della Concezione della b. Vergine si recitasse l'officio della sua nascita, mutata la parola Nativitatis in quella Conceptionis. Per 2. s. Pio V. nella bolla 114. Super speculam, nel 1570., proibì di disputare in pubblico, dove sono uomini e donne, o di scrivere in lingua volgare di tal questione, sotto pena di sospensione a divinis, riservata ipso iure etc. Solo permise a' dotti disputarne nell'accademie, ma senza condannare come erronea alcuna di dette opinioni. Per 3. Paolo V. nella bolla 97., dell'anno 1616., proibì sotto le stesse pene di s. Pio l'asserire in alcuno atto pubblico la concezione della b. Vergine fatta in peccato. All'incontro sotto le istesse censure e pene proibì a' difensori della sentenza pia l'impugnare e trattare dell'opinione contraria, dicendo: Aliam opinionem non impugnent, nec de ea aliquo modo agant seu tractent. Per 4. Gregorio XIV., nella sua bolla 20. dell'anno 1622., proibì così in pubblico, come in privato, l'asserire la concezione di Maria in peccato; solamente concesse a' pp. predicatori ne' privati colloqui tra di loro il discettare di tal controversia. Per 5., finalmente Alessand. VII., nel 1661., nella sua bolla, Sollicitudo, prima dichiara ivi, che la pia sentenza della concezione immacolata di Maria sin dal primo istante erasi già molto propagata, sicché, accedentibus quoque plerisque celebrioribus academiis ad hanc sententiam, iam fere omnes catholici eam complectantur; indi sotto l'istesse censure e pene rinnova i decreti de' predecessori, e comanda, che quelli si osservino in favore della festa e culto della Concezione della b. Vergine secondo la pia sentenza. Ed oltre le pene imposte da Sisto IV., priva della facoltà di predicare, e d'insegnare, e di voce attiva e passiva, chi mettesse in dubbio, o interpretasse d'altro modo, o a voce o in iscritto (dichiarando condannati tutti i libri dove ciò si facesse), il favore dato alla detta pia sentenza e culto, asserendo qualche cosa contro la pia sentenza, o pure apportando argomenti contro la medesima, e lasciandoli insoluti1.

32. Da tutto ciò se n'inferisce per 1., con Bonacina (il quale distintamente ha trattato di questa materia), che incorre le pene per 1. chi dicesse, potersi difendere la sentenza contraria all'immunità di Maria, o chi adducesse le ragioni di quella, purché non lo facesse per impugnarle. Per 2., chi asserisce, che la festa della Concezione si celebra, perché la b. Vergine fu santificata nell'utero di sua madre, mentre verrebbe con ciò a contraddire apertamente alla pia sentenza. Per 3., chi trascrivesse la sentenza contraria, in modo che sembrasse di seguitarla2. Per 4., che i trasgressori ipso facto incorrono la sospensione a divinis; e più probabilmente ancora, come tiene Bonacina, anche l'inabilità agli uffici: ma in quanto alla privazione delle dignità, della voce, ec., si richiede la sentenza. Per 5. che le suddette pene s'incorrono così dagli ecclesiastici che da' laici, siccome si ha dalle bolle di Paolo V. e di Gregorio XI. Per 6., che dalle suddette pene solo il papa può assolvere, o il vescovo quando il delitto è occulto. In quanto poi a' fautori della sentenza pia, certamente a questi è vietato sotto scomunica


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l'asserirla come dogma irrefragabile di fede, con censurar la contraria; ma non già il difenderla con ragioni e con autorità; perché quantunque nella bolla di Paolo V. sta proibito l'impugnare pubblicamente, ed anche il trattare della mentovata questione, nulladimeno alcuni dicono, che la suddetta bolla in tal punto non è stata ricevuta dall'uso; o pure che s'intende per chi difende la pia sentenza, come dogma, siccome veramente parla la bolla di s. Pio; ma la risposta più certa e chiara è, che almeno la detta bolla è stata moderata dall'ultima di Aless. VII., dove si concede chiaramente il confutare gli argomenti della sentenza contraria, mentre ivi si condanna il predicare, parlare, o trattare contro la sentenza pia, contra eam argumenta asserendo, et insoluta relinquendo; dunque concede il papa evidentemente l'addurre gli argomenti contrari, e confutarli; dunque concede il trattare della sentenza pia, e difenderla1. Nell'opera poi2 vi è la difesa della sentenza pia; ed anche della sentenza, che lice dar la vita per tal sentenza pia, essendo un tale culto verso Maria Ss. atto di religione: poiché dice s. Tommaso3, che può accettarsi il martirio per difesa di qualunque virtù, dicendo: Non tantum fides, sed omnium virtutum opera, ut in Deum referuntur, martyrii causa esse possunt. E Bened. XIV.4 dice, ch'è stimato martire della chiesa chi è stato ucciso per difendere qualche sentenza pia, o per non omettere qualche atto di virtù.

33. Per II. parlando della clausura de' monasteri, e prima delle monache, si noti per 1., che qualunque persona, e di qualunque sesso, ch'entra ne' monasteri di monache senza la licenza in scriptis del vescovo, o del superiore, incorre la scomunica ipso facto per lo trid. sess. 25. c. 5. Hanno detto molti dd., Suare, Azor., Nav., Bon., Barbos., ec., esser lecito far entrare gl'infanti, poiché la proibizione riguarda principalmente chi entra; onde se gl'infanti non son ligati dal precetto, neppure da quello son le monache; ma la s. c. più volte ha dichiarato l'opposto. Tanto più l'entrare dovrà poi vietarsi a' pazzi, da' quali si può temere maggiore scandalo5. Per la bolla di Gregorio XIII., Dubiis, del 1581., sta proibito l'entrare anche a' vescovi, fuori del caso di necessità sotto pena di sospensione a divinis per la seconda volta, e di scomunica per la terza; ed a' prelati regolari sotto pena di privazione d'ogni officio, ed anche della scomunica per la prima volta, come vuole Sanch.; ma Bonac. e Lamas vogliono, che sia per la terza. In caso di necessità, o di visita, ben possono entrare i suddetti prelati; ma i prelati regolari non possono entrare più d'una volta l'anno per causa di visita, e senza l'assistenza del vescovo, o d'altra persona ecclesiastica da lui destinata, giusta la bolla 156. Felici, di Alessand. VII. I vescovi poi debbono entrare accompagnati, ma a paucis et senioribus, ac religiosis personis, come parla la bolla di Gregorio: Pochi, s'intendono quattro, o cinque, come dicono Victorelli, Tambur., e de Ales.; altrimenti incorrono l'interdetto dall'ingresso alla chiesa nella prima volta, nella seconda la sospensione a divinis e pontificali, nella terza la scomunica ipso facto, ma non riservata, come si ha dalla detta bolla di Greg. XIII. E lo prova poi Fagnano, in c. Nuper, 29., de sent., num. 38. In quanto poi a' prelati regolari, se entra il generale, può portare due del suo ordine si buona vita, e di matura età; se altro prelato inferiore solamente uno6. Si noti per 2., che le scomuniche suddette non sono riservate, ma v'è la scomunica riservata imposta per ordine di Urb. VIII. e di Paolo V.7. per chi entra ne' monasteri di monache con mal fine. Mal fine l'intende il p. Mazzotta per qualunque fine pravo; ma meglio Pellizzario l'intende solamente per lo fine disonesto, mentre questo è il fine della


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clausura, il custodire la castità delle vergini1; e perciò si vieta l'accesso e la collocuzione, che anche s'appartengono alla clausura, come appresso diremo al num. 40. Si noti per 3., che vi è un'altra scomunica riservata da Gregorio XIII., nella bolla Ubi gratia, del 1577., contro qualunque persona anche donna, ch'entra ne' monasteri di monache (e contro le donne ch'entrano nella clausura de' religiosi); ma ciò s'intende solamente di coloro ch'entrano col pretesto delle facoltà ivi riservate, praetextu facultatum, siccome dicono comunemente Sanchez, Suarez, Fagnano, Bonacina, ecc. contro Navar. ed Azor., mentre nella suddetta bolla si soggiunge espressamente, praetextu facultatum2. Ed allora incorrono la scomunica in virtù della stessa bolla i soli superiori quocumque nomine vocentur; s'intendono, come dicono Sanch., Manuel, Diana, ecc., contra Bonac., Fill., ec3, priori, guardiani, correttori ec., che permettono ad alcuno d'entrare: o pure di ritenere chi è entrato in tale modo, secondo l'altra bolla di Paolo V., Monialium. Ma avvertasi con Fagnan. l. cit., che in queste due bolle non vengono compresi i prelati ch'entrassero senza causa4.

34. Si dimanda per 1. Se la licenza per entrare ne' monasteri di monache debba esser necessariamente in scriptis. L'affermano Sanch., Suar. e Castrop.; ma lo negano Innoc., Abb., Felin., Homob., ec., dicendo, che la scrittura si ricerca solo per lo foro esterno, giusta quel che si disse al capo VIII. num. 20. Almeno dicono Barbosa, Vill., Rodriq., ecc., non richiedersi la licenza scritta ne' casi ordinari, come nell'entrare il medico, il confessore, o gli operari dell'opera de' quali continuamente han bisogno le monache5. Non dee dubitarsi poi, che la suddetta licenza di entrare ne' monasteri di monache dee essere speciale per la persona nominata, dicendosi nel cap. Periculoso, de statu regul. in 6. Nisi speciali licentia etc.6. Del resto ben può il prelato commettere alla badessa, o ad altra persona prudente, il concedere la suddetta licenza; Nav., Con., Graff., Barb., ecc., contro Suar.7.

35. Si dimanda per 2. Chi debba concedere tal licenza. Si risponde, il vescovo per li monasteri a lui soggetti, ed anche per li soggetti al sommo pontefice, dandola allora come delegato dalla sede apostolica8. Possono darla ancora i vicari capitolari, ed anche (secondo dicono Sanchez, Bonacina, ecc.) i prelati che hanno la giurisdizione quasi episcopale, e probabilmente anche i vicari generali de' vescovi, in quanto a' monasteri soggetti a' vescovi, così Sanch., Nav., e Lamas; mentre nel moto proprio di san Pio, Decori, si dice, Episcopum, aut alium loci ordinarium, e sotto nome di ordinario (come prova Sanchez) si comprende anche il vicario del vescovo; tanto più che, come prova Fagnano9, il vicario può tutto quel che può il vescovo nelle cose di giurisdizione ordinaria10. Ne' monasteri poi soggetti a' religiosi la licenza dee darsi dal prelato regolare; Bonac., Barb., Castrop., e Fagnano, con un decreto della s. c., mentre nel trident. si dice, sine episcopi vel superioris licentia. E Sanch. porta, essere stato ciò dichiarato anche da s. Pio V. Ma ciò non s'intende per la diocesi, in cui la consuetudine è contraria, secondo la dichiar. della s. c. approvata da Urbano VIII.11.

36. Si dimanda per 3. Quale causa si richieda per dare la suddetta licenza. Si risponde, che secondo il trid.12, si richiede la necessità, dicendosi ivi: Dare autem licentiam debet in casibus necessariis. E questa necessità dev'esser per parte del monastero; onde non basta, che sia degli estranei, se non fosse, che la stessa legge naturale persuadesse l'opposto; così Bonacina e de Aless. colla comune, e con una decisione


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della s. c. Sicché non è lecito collocar nel monastero una moglie per liberarla dallo sdegno del marito, o acciocché non torni a tradirlo, secondo più decreti della s. c. Può non però (come disse la s. chiesa) il vescovo porvi una donzella di cui v'è controversia, per sino che la lite si decide1. Parlando poi della suddetta necessità per parte del monastero, deve intendersi moralmente; bastando, come dicono Sanch., Bon., Barb., de Aless., Mirand., ec., che vi sia una causa probabilmente giusta. Minor causa poi si ricerca, come dice Barbosa, per entrar le donne, che gli uomini: per l'ingresso di giorno che di notte: per le prime abitazioni che per le più interne. Quando poi è necessità urgente d'incendio, morte, violenza, e simili, allora non si richiede licenza, perché in tali pericoli la legge umana non obbliga, Sanch., Nav., Graff., de Aless., ecc., comun. Onde in caso di morte subitanea ogni sacerdote può entrare a dar l'assoluzione, ed anche il viatico, ed estrema unzione, come dicono più dd.2.

37. Del resto il confessore ordinario può entrare (ma colla licenza) non solo a dare gli ultimi sagramenti, ma anche a dar la comunione solita alla monaca inferma, Bonacina, Barb., Sanchez, Rodr., ecc., colla comune, e con una dichiarazione della s. c. Di più dice de Alexandris, che 'l confessore, dopo che ha intesa la confessione della monaca inferma, può benedire qualche nuovo edificio del monastero nuovamente fatto, ed anche portare qualche reliquia insigne ad altra inferma che ci ha gran divozione, e cose simili; e così anche può, per qualche giusta causa dimorare nel monastero per breve tempo a veder l'officine, o parlare di qualche negozio temporale. Dicono probabilmente ancora più dd., che un confessore straordinario ch'entra colla licenza per una sola volta, se per causa dell'infermità non può prender la confessione, può rientrare senza altra licenza; e così parimente, se l'inferma richiama il confessore, subito ch'è uscito, per dirgli qualche peccato scordato. Il confessore poi dev'entrare, e stare colla cotta e stola; e deve uscire senza divertirsi ad altra parte del monastero, né anche per visitare altra inferma, che non ha bisogno di sagramenti; Barbosa e de Alessandro. Il confessore regolare dev'entrare solo, come ha dichiarato la s. congreg. Ma il regolare, col compagno d'età matura, e di provata vita, come dice la bolla d'Alessandro VII. Mentre il confessore sente la confessione, debbono le accompagnatrici assistere alla porta, in modo che possano vederlo. Può ancora pernottare il confessore nel monastero per assistere alla moribonda. Può ancora entrare il sacerdote a benedire il monastero infestato dagli spiriti, come ha dichiarato la s. congreg. Se poi la monaca è ossessa, gli ha vietato la s. c. di entrare ad esorcizzarla, dicendo più presto doversi impetrar dalla stessa s. c. la licenza, affinché la monaca possa esorcizzarsi nella chiesa del monastero3.

38. In quanto poi al medico, parlando dell'ordinario, questi deve aver la licenza rinnovata in ogni trimestre, secondo il decreto della s. c. a' 27. di marzo 1588. Deve poi esser accompagnato da due monache più anziane; e deve entrar solo, se l'infermità non richiedesse anche altri. Il medico poi straordinario solamente può entrare in difetto dell'ordinario, e quando dee tenersi collegio. Può entrare anche il chirurgo a cavar sangue; ed anche lo speziale ad insegnare, se bisogna, come s'ha da preparare il medicamento. Possono anche entrare i fattori, notai, e simili, o a far giudizio della rovina imminente, o a trovar alcuna scrittura nell'archivio, o a fare il testamento d'una donzella. Così anche possono entrare con licenza i falegnami, ortolani, fabbricatori, molinai, facchini e simili. Ma qui si avverta con Sanch. ed Alessandro, che se la licenza è data per un facchino determinato, mancando costui, non può sostituirsi un altro. Giustamente dicono Bonac. e Castrop. (contro Sanchez),


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non esser lecito di entrare al sartore per ben adattare le vesti. Se poi fosse data la licenza al maestro di entrare col discepolo, dice de Alessandro con altri, esser probabile, che possa entrare il discepolo o restare senza il maestro1.

39. Si dimanda per 4. Se chi è entrato colla licenza, incorra la scomunica, o pecchi, quando compito il negozio non esce subito. Si risponde, che in quanto alla censura non l'incorre, ancorché dimori per molto tempo, perché allora solamente si viola la clausura, quando s'entra senza licenza, così Sanch., Bon., Zerola, Bord. ec. Chi poi entrasse colla licenza, ma dimorasse nel monastero a mal fine, dice Sanchez, che neppure incorre la censura: ma avverte Bonac., che costui benché non incorra la scomunica del concilio, incorre nonperò quella di Clemente VIII. imposta a coloro che violant clausuram ad malum finem. Ma potrebbe alcuno a ciò opporre, che la censura di Clemente, essendo pena, dee strettamente intendersi, secondo s'intende il concilio, cioè per chi entra senza licenza2. Del resto per questa ragione dicono probabilmente Rodriq., Zerola, e de Alessandro, che non incorrono detta scomunica quei ch'entrano a mal fine, ma colla licenza: e lo chiamano probabile Bonac. e Sanch.3. Ciò in quanto alla censura; in quanto poi al peccato, diciamo, che quando alcuno entra colla licenza, e si trattiene, se la dimora è lunga, pecca mortalmente; se breve, venialmente; così Bonac., Barb., ed altri comunemente. Anzi dicono Sanch., Rodriq., Molina, e Miranda, che quando la dimora è molto breve è scusata anche dal veniale, mentre così ciò è ricevuto dall'uso anche d'uomini pii. Stimano poi Villalob. e Diana, che lo spazio di un quarto d'ora si giudica per breve dimora4.

40. A questa materia della clausura s'appartiene ancora la proibizione di parlare colle monache. In ciò bisogna intendere, che nel cap. Monasteria de vita et hon. cler., fu imposta scomunica (ma ferenda dal vescovo) contro i laici, e la sospensione contro i chierici che presumono di frequentare i monasteri di monache. I dottori poi giudicano, che allora si costituisce questa frequenza, quando si va a parlare tre volte in tre giorni continui, o una volta per ogni mese dell'anno, o pure quattro volte in una settimana5. Questa proibizione poi fu fatta con più rigore a' religiosi così nel cap. Definimus. 21. caus. 18. qu. 2., come nel decreto fatto per ordine di Sisto V., dove fu loro vietato di parlare, non solo colle monache, ma con qualunque donna abitante ne' monasteri. Solamente fu concesso agli ordinari nel decreto della s. c. del conc. pubblicato per ordine di Urbano VIII. a' 10. novembre 1623., di poter dare a' regolari la licenza di parlare colle monache, parenti in primo o secondo grado, al sommo per quattro volte l'anno eccettuandone i giorni di festa, avvento, della quaresima, de' venerdì e sabati, e delle vigilie; e con condizione che la licenza debba notarsi nella curia del vescovo, e poi consegnarsi al confessore del monastero, il quale debba conservarla, ed egli assistere insieme colle ascoltatrici, mentre parla il religioso colla monaca; dichiarandosi di più, che facendo altrimenti gli ordinari operano contro l'intenzione del pontefice, e che i regolari all'incontro incorrono le stesse pene imposte da Sisto V., cioè la privazione ipso facto dell'officio, è della voce attiva e passiva6. Ma dopo scritto ciò ho ritrovato appresso Monacelli7, ch'essendosi fatto il quesito, se peccano i regolari parlando colle monache per causa ragionevole senza licenza del vescovo; rispose la s. c. a' 26. novemb. 1682., che peccano, parlando anche per oneste cause. Di più la s. c. a' 21. di maggio 1678. disse lo stesso a riguardo de' regolari predicatori, cioè che dopo la predica non potessero parlare colle monache senza special licenza del


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vescovo1. E lo stesso leggesi nella bolla Gravissimo. data a' 31 di ottobre 1749. di Benedetto XIV (vedi nel bollario tom. 3 al num 12.), ivi dicesi, esser proibito a' regolari andare a' monasteri di monache, neppure loro soggetti, senza licenza del vescovo. Di più a' 7. di luglio 1724. disse la s. c., che i regolari del monastero di s. Anna in Nocera per parlare colle monache dovesser prender la licenza dal vescovo, non dal priore2. Da tutto ciò par che si deduca per certo che oggidì i regolari possono andarvi, avendo la licenza del vescovo.

41. Queste cose son di legge comune; ma quasi in tutte poi le diocesi, e specialmente in quella di Napoli v'è il caso riservato colla scomunica per gli uomini, che senza licenza parlano con qualunque donna che sta ne' monasteri, o conservatorii, fuorché se fossero congiunte in primo o in secondo grado, dichiarandosi di più, che chi ha licenza non può data opera, et ex professo, parlare colle altre3. Qui debbono notarsi più cose. Si noti per 1., che secondo la sentenza più probabile del p. de Alessandro, de Gennaro, e Giordano, s'intende vietato non il solo accesso, come vogliono Sanch., e Bon., ma l'accesso formale, cioè coll'effetto della collocuzione, secondo si ricava dal citato testo definimus, dove si proibisce aditus ad collocutionem; e ne' decreti mentovati sempre si fa menzione dell'accesso col colloquio. Dal che probabilmente anche dicono Lezana, Tamb., de Al., Bon., Graff., ec., che la proibizione (per sé parlando) non comprende chi parlasse colla monaca dalla casa vicina, perché allora vi manca l'accesso: né chi scrive, o parla per nunzio, come dicono anche Bonac., Barb., Mazzotta ec. Si è detto, per sé parlando, perché nel caso di Napoli si comprendono espressamente poi quelli che de rebus obscoenis egerint per literas, vel internuntios. Si noti per 2., che giusta il caso riservato pecca mortalmente ancora chi parla colla monaca per una sola volta; purché non iscusi la parva materia. La parva materia in ciò altri stimano essere lo spazio di un miserere, come Diana e Mazzotta, altri un quarto d'ora, come Quarti e Verricelli. Ma in un decreto della s. c. approvato da Clemente IX., dato al 1. di maggio 1669., fu proibito a' regolari, sotto pena di peccato mortale, e di scomunica, il parlare colle monache, per quodcumque modicum temporis spatium. Con tutto ciò dice Ciera, non esser in tal decreto riprovata l'opinione di Quarti, che un quarto d'ora sia parva materia, essendoché nel decreto non si danna se non l'opinione del quarto e mezzo, praetendentes, non esse interdictum per breve tempus, etiam usque ad quadrantem horae cum dimidio. Onde vogliono questi, che la proposizione s'intenda riprovata copulativamente. Di questa opinione ne rimette il giudizio a' dotti: ma io non mi fido di approvarla per ragion dell'altre parole addotte di sopra della proibizione, per quodcumque modicum temporis spatium. Si avverta, che se alcuno parlasse per molti giorni colla monaca, benché per ispazio non notabile, anche potrebbe peccar mortalmente, poiché tali colloqui, se non fisicamente, almeno moralmente si uniscono4. Si noti per 3., che per niuna causa d'utile spirituale è lecito parlar colle monache senza licenza, come ben tiene Ciera contro Lezana, Peyrin., Bord., ec., poiché in ciò non mai cessa il fine adequato della proibizione, ch'è il pericolo d'attacco, per cui la conversazione da spirituale diventi carnale; onde dichiarò la s. cong., che per niuna causa, anche onesta e ragionevole, è permesso a' regolari di parlare colle monache5. Si noti per 4., che si eccettuano dalla proibizione 1. i parenti in primo e secondo grado di consanguinità. Ne esime Ciera anche i parenti in secondo e terzo; ma a ciò non m'accordo, perché il congiunto nel secondo e terzo non può dirsi in verità esser in


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secondo grado. 2. Quelli che parlano colle monache costretti da grave meto incusso, perché ciò corre secondo la regola comune delle leggi positive. 3. I mendicanti pubblici, per l'uso e la tacita licenza che ve n'è; così ancora i servi che portano i doni, e presto si spediscono; Pelliz., de Aless., e Maz.1. Si noti per 1., che gl'impuberi, benché non sieno scusati da colpa grave, se parlano colle monache, giunti che sono all'uso di ragione; nulladimeno non incorrono la scomunica, come ben dicono Bonac., de Aless., Diana, ed altri (contro Graffiis), dal cap. Pueris de delict. puer. , dove si dice, che i fanciulli non debbono punirsi come i puberi, e nella diocesi di Napoli espressamente sono esentati dalla riserva de' casi i fanciulli che han meno di 14. anni2.

42. Si dimanda per 1. Se sia lecito parlar colla badessa senza licenza. Lo negano Ciera, Meg., de Aless., Graff., ecc., dicendo, che nel decreto di Sisto V. si proibisce di parlare, non solo colle monache, ma con ogni persona del monastero; e di più che Alessandro VII. nella cost. Sacrosancti proibì il parlare anche colle badesse. Ma l'affermano Lezana, Pelliz., Tamburino, Gennaro, Mazzotta, Diana, e Fel. Potestà, dicendo, che sotto nome de' monaci non viene l'abbate secondo il Panormitano, la glossa ec. Ed alla bolla di Aless. risponde il Potestà, che quella fu fatta solamente per la città di Roma.

43. Si dimanda per 2. Se i regolari, parlando colle monache incorrano la scomunica riservata, imposta dal vescovo. Checché si dicano altri, rispondiamo, che sì colla sentenza comunissima di Sanch., Bar., Bonac., Fagn., e de Aless. con un decr. della s. c. E ciò vale anche a rispetto di quei regolari, che aveano il privilegio speciale di non esser censurati da' vescovi, come si porta averlo avuto un tempo i religiosi mendicanti e della compagnia di Gesù da Paolo III.3, poiché i vescovi anche in quanto a' monasteri soggetti a' regolari sono delegati apostolici, come si dice nella bolla Inscrutabilis di Gregorio XV. e giusta quel che si dirà al capo XX. de privil. n. 80. infra al num.. 5.

44. Si dimanda per 3. Se i pellegrini che dimorano in qualche luogo per breve tempo, parlando colle monache, incorrano la scomunica ivi riservata dall'ordinario. Vi sono tre sentenze. La 1. lo nega affatto con Pelliz., Diana ecc., dicendo da una parte, che i pellegrini son tenuti alle leggi del luogo: dall'altra parte dicono, che i vescovi son destinati dal concilio delegati apostolici, ma solamente circa la restituzione e conservazione della clausura, a cui non s'appartiene la semplice locuzione. Ma questa sentenza non è abbastanza probabile, poiché ben dicono Fagnano e di Gennaro, che la locuzione, secondo il comune senso de' dd., certamente s'appartiene alla conservazione della clausura, poiché nel cit. cap. Periculoso, de statu reg.., si dice: Nullique ingressus, vel accessus pateat ad easdem (moniales) ut sic a mundanis conspectibus separatae omnino servire Deo valeant. Dunque la proibizione così dell'ingresso, come dell'accesso, s'appartiene al fine della clausura, il qual è di mantenere le monache lontane dalle distrazioni mondane. La 2. sentenza dice (generalmente parlando), che i pellegrini ancorché per breve tempo dimorino in qualche luogo, incorrono la scomunica, e questa è abbastanza probabile, secondo quel che si dice al capo II. n. 41. La sentenza più probabile di Donato e di Gennaro distingue: incorrono se il monasterio è esente, perché ivi il vescovo (come si è detto) procede come delegato apostolico, onde ha egli giurisdizione anche sui pellegrini; ma non già poi se 'l monastero è soggetto al vescovo colla giurisdizione ordinaria, alla quale non soggiaciono i pellegrini commoranti per breve tempo, secondo la sentenza più probabile addotta nel luogo citato capo II. num. 41.4. Ma leggasi ciò che si dice in fine del seguente num. 45.


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45. Si dimanda per 4. Se i vescovi parlando colle monache d'altra diocesi, pecchino, ed incorrano la scomunica imposta dall'ordinario di quella. In quanto al peccato, par che non possano esserne scusati, mentre nel detto c. Periculoso la proibizione è generale per tutti, Nullique ingressus, vel accessus pateat. Né si ha in alcun luogo, che i vescovi sieno esenti dalle leggi comuni, come dice Bonac. colla rota rom. In quanto poi alla censura, tengono Mazz., Diana, e Graff., che non l'incorrano per lo cap. Cum inferior, de maior. et ob., da cui par che si ricavi, che l'eguale colla sua legge non liga l'eguale. Ma l'afferma il p. de Aless., dicendo, dal Panormit. ed Ostiense, che il vescovo nell'altrui diocesi si ha come persona privata1. Ma ciò non ostante diciamo, che così i vescovi, come gli altri esteri, parlando colle monache d'aliena diocesi peccanobene, ma non incorrono la scomunica, poiché nella bolla Gravissimo di Benedetto XIV. citata di sopra al num. 40. dicesi, che i vescovi, e gli altri non sudditi, benché siano soggetti alle costituzioni degli ordinari in quanto all'autorità direttiva, nulladimeno non soggiaciono colla coattiva, cum ordinariae (parole della bolla) episcoporum iurisdictioni minime subsint, mentreché quantunque i vescovi circa la clausura delle monache son delegati apostolici, non però la loro giurisdizione è ordinaria, come perpetuamente annessa al loro officio.

46. In oltre v'è la scomunica papale per le stesse monache, che escono dalla clausura, per la bolla di s. Pio V. Decori, del 1569. E questa scomunica s'incorre, ancorché la monaca esca dal monastero per lo spazio di un solo piede, come dicono più probabilmente Sanch. e Bonac. contro Graff. e Croix, purché esca con tutta la persona. La stessa scomunica poi corre per ognuno, che permette alla monaca d'uscire, o l'accompagna, o la ricetta dopo ch'è uscita. Solamente nella bolla si scusa l'uscita per causa magni incendii, vel leprae, aut epidemiae. Si noti per 1., che ciò s'intende, quando non v'è tempo di cercar la licenza, almeno dal vescovo, o dal prelato regolare. Per 2., che sotto nome d'incendio viene ancora l'inondazione del fiume, l'incursione de' soldati, la rovina dell'abitazione, ed ogni altro simile pericolo, come dicono Sanchez, Bonacina, Navar., Barbosa ecc. Per 3. sotto nome d'epidemia la s. c. ha dichiarato intendersi la vera peste, contro Navarro, Sanchez, Bon., Holzm., ec., i quali dicono intendersi qualunque morbo, il quale sia talmente contagioso, che l'inferma non possa curarsi nel monastero, senza pericolo d'infettare l'altre; e lo ricavano dallo stesso cap. Periculoso, dove si proibisce alle monache di uscire, purché alcuna di loro non possit cum aliis sine gravi periculo, seu scandalo, commorari. All'incontro ben dicono Bon., Barb., ed altri (contro Suar., Nav. ec.), che non basta ad uscire qualunque infermità grave, ma che non apporti il pericolo dell'infezione dell'altre. Si noti per 4. con Sanch., Bon., che la monaca uscita subito ch'è guarita deve rientrare: questo subito s'intende moralmente, cioè dopo uno o due giorni2.

47. Si è parlato sinora delle censure intorno alla clausura delle monache. Vi è poi l'altra scomunica papale contro le donne, che violano la clausura de' monasteri de' religiosi, per la bolla Regularium, di s. Pio V. del 1566., e per l'altra bolla Ubi gratia, di Gregorio XIII. del 1575. E questa scomunica l'incorrono non solamente le donne ch'entrano ne' monasteri degli uomini, o anche ne' monasteri delle donne col pretesto delle facoltà, come si disse al n. 33., ma anche quelle che entrano senza tale pretesto, come dichiarò lo stesso s. Pio V. nell'altra bolla Romanum, secondo l'intendono comunissimamente Castrop., Suarez, Bonac., Sanchez, e Salmat., checché si dicano Laym. ed altri3. Da tale proibizione non però se n'eccettua il caso, che una donna entrasse nella clausura, per evitare la


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morte imminente. Di più se n'eccettuano le regine, elettrici, e simili, come dicono comunemente Suarez, Sanch., Bon., ec. N'eccettuano ancora i dd. le fondatrici e le donne della famiglia de' fondatori. Ma Benedetto XIV. nella sua bolla Regularis del 1742., ha dichiarato, che queste non possono entrare senza speciale indulto apostolico, ed in oltre ha specialmente proibito a tutte le donne di entrare nella clausura de' religiosi sotto qualunque pretesto, anche di pietà; col che è stata rivocata la bolla di s. Pio V. Decet, dove si permetteva alle donne di entrare colla processione, o per sentir messa, o la predica1. Dicono Bonac., Barbosa, ecc., che la sagristia de' regolari anche sia clausura; ma il p. Ferrari2 asserisce che la pratica quasi da per tutto è in contrario.

48. III. Parliamo della scomunica contro i percussori de' chierici. Questa si ha nel can. 17. q. 4. dove dicesi: Si quis, suadente diabolo, in clericum vel monachum violentas manus iniecerit, anathematis vinculo subiaceat; et nullus episcoporum praesumat illum absolvere nisi mortis urgente periculo, donec apostolico conspectui praesentetur, et eius mandata recipiat. Andiamo spiegando il testo. Si dice per 1. Si quis. S'intende ogni persona di qualunque sesso, o età, purché sia capace di ragione, come si ha dal capo Pueris, de sent. excom.3.

49. Incorrono ancora la suddetta scomunica tutti coloro, che efficacemente comandano, o consigliano, o consentono alla percussione, come si ha dal cap. Quantae e dal cap. Mulieres, de sent. exc. Si dice efficacemente, mentre acciocché questi incorrano la scomunica si richiede, che la percussione avvenga per loro causa, e che 'l loro influsso sia stato grave, così Suar., Nav., Bonac., Silv., Salm. ec. colla comune. Dicono ancora comunemente Con., Avila, Diana, Salmat., Croix, ec., dal cap. ult. de homic. in 6., che se taluno dicesse, Desidero vendicarmi contro il tal chierico, provvedendo già che dal suo parlare gli altri si movessero a fare la vendetta, questi ben incorre la censura, se succede la percussione4. L'incorrono ancora quelli che ratihabent, o sia che approvano la percussione fatta come si ha dal cap. Cum quis, de sent. excom. Ma a ciò vi bisogna 1., che la percussione sia fatta in nome, o in grazia di lui. 2. Che la ratiabizione si faccia nota agli altri esternamente. 3. Che quando accade la percussione, colui sia stato abile al mandato, o consiglio, almeno abitualmente, v. gr. s'è stato ubbriaco, o dormendo, ma non già se fosse caduto in pazzia, Suar., Sairo, Bonacina, Castrop., Concina, Salmat., Croix ec.5. Incorrono ancora quelli che non impediscono la percussione, e che sono obbligati ad impedirla per giustizia o per ufficio, come principi, prelati, giudici, genitori, tutori, padroni, maestri, parrochi ec., come si ha dal cap. Quantae, dove si dice: Eos delinquentibus favere, qui, cum possint, facinori desinunt obviare. Ma non già quelli che sono obbligati ad impedire solo per carità, ancorché lasciassero d'impedire per odio, così Nav., Bon., Laym., Con., Castrop., Mol., Salmat. ec., colla glossa in detto testo, verb. Interpretamur (contro Suarez e Gaetan.); e ragionevolmente, poiché solamente coloro si stimano favorire la percussione, che per ragion di giustizia, o d'ufficio, son tenuti ad impedire, sì che non impedendo par ch'essi stessi col tacere vi concorrano con approvarla6.

50. II. Si dice clericum vel monachum. Per clericum s'intende anche il tonsurato, quantunque scomunicato, sospeso, o interdetto: fuorché se questi avesse deposto l'abito, e dopo tre ammonizioni neppure l'avesse ripreso, come si ha nel cap. Contingit, 45. de sent. exc., e secondo la comune de' dd.7. Per monachum poi s'intende qualunque religioso, o converso, o novizio dell'uno e dell'altro sesso, ed anche i terziari di s. Francesco, o di s. Domenico, che


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portano l'abito, e vivono in comunità sotto l'ubbidienza del prelato; Suarez., Nav., Bon. ec. comunemente. Lo stesso dice Fagnano, che corre delle donne che vivono ne' conservatorii, benché non approvati dal papa. Lo stesso dice Renzi correre per li seminaristi, e fanciulli de' collegi, come sono v. gr. in Napoli i fanciulli della pietà di s. Onofrio ec. Lo stesso dicono Suar., Fagnan., Tour., e Ronc., degli eremiti, che per voto, o patto, si pongono a servire qualche luogo sacro, con soggezione al vescovo, o pure (come dice Castropalao) che vivono sotto qualche regola con voto di ubbidienza. Del resto comunemente dicono i dd. , che non godono gli eremiti vaghi, ancorché per commissione del vescovo servissero a qualche chiesa1.

51. Si dice III. Manum iniecerit. S'intende ogni percussione realmente ed esternamente grave fatta con peccato mortale, o colle mani, o col bastone ec. Ma bene avvertono Suare, Castropalao, Bonacina ec., che sempreché l'ingiuria si stima grave per ragion della riverenza dovuta al chierico, basta per incorrer la censura qualunque percossa leggiera, avvertendo, che questo canone deve interpretarsi largamente, come favorabile allo stato ecclesiastico2. Onde dicono i dd., che incorre questa censura 1. chi sputa sulla persona del chierico, o l'imbratta di loto, o lo bagna d'acqua, o gli straccia la veste, o gli strappa i capelli, o altra cosa di sopra, cappello, mantello, ec. 2. Chi lo chiude in carcere, o in altro luogo, dove non possa uscire senza disonore. 3. Chi lo perseguita, acciocché cada in qualche fosso, o da cavallo; anzi è probabile che incorra ancora chi lo perseguita senza questo fine, se avviene che il chierico cada per fuggire; benché altri probabilmente ancora lo neghino. 4. Chi violentemente ferisce o batte il cavallo dove il chierico siede, o pure l'afferra per la briglia; Suarez, Castrop., Bonac., Laym., Salmat. ec. comunemente. 5. Chi fa qualche azione ingiuriosa delle suddette, anche col consenso del chierico, Suarez, Bonacina, Coninchio, e Salmat., dal cap. Contingit, de sent. exc. Ma avvertono Bonac. e Croix che allora la censura non sarebbe di lata ma di ferenda sentenza, mentre nel detto testo si dice, parlandosi di tal caso, excommunicetur. E di più dicono Coninchio e i Salmaticesi, che ciò non corre, quando il consenso del chierico togliesse all'azione l'essere ingiuriosa. Se poi incorre la scomunica il chierico che percuote se stesso per passione d'ira; l'affermano Laym., Nav., Suar., ec., ma più probabilmente lo negano Castr., Tol., Barb., Croix, Tourn., ec., perché in verità il canone par che parli solamente di un'altra persona che offende il chierico.3.

52. Non s'incorre poi la scomunica, quando la percussione non reca ingiuria grave; onde non incorre per 1. il ladro che ruba la borsa o la veste, al chierico di nascosto; altrimenti, se con violenza, come dicono i dd. colla comune. Per 2. non incorre chi percuote per giuoco o pure senza colpa grave; Castr., Bon., Salm., Avil., ec., dal c. 7. de Sent. exc., dove si dice: Nec clerici (excommunicantur), si sint plenae aetatis, et non ex odio, vel invidia, vel indignatione, sed levitate iocosa se ad invicem percutere contingat. Lo stesso dicono Bonac., Fill., Laym., Mol., Salm., Castr., ec., correre per li fanciulli tonsurati, o d'ordini minori, che si percuotono con pugni, ancorché esca sangue dalle narici, poiché tali percussioni non si reputano per gravemente ingiuriose; quantunque (aggiunge Soto) la percussione fosse grave; ma ciò dee intendersi, purch'ella non fosse deliberata. Lo stesso corre, se fosse casuale, o per difesa propria, o de' prossimi congiunti, o de' propri beni. Per 3. non incorre chi nel percuotere non vi commette colpa grave per difetto d'avvertenza o di consenso, a cagion dello sdegno subitaneo, come comunemente dicono Suarez, Bonac., Laym., Castrop., Con., e Salmat. Ma qui si dimanda se


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incorre chi percuote, ignorando, che l'offeso è chierico, ma con animo preparato di percuoterlo, ancorché lo sapesse. Alcuni l'affermano, ma comunissimamente e giustamente lo negano Suarez, Nav., Vasqu., Bonac., ed altri, perché ad incorrer la censura non basta già la volontà interpretativa, ma vi bisogna l'attuale. Altrimenti poi, se 'l percussore già dubitasse, che quegli sia chierico, o pure se lo percuotesse con animo d'ingiuriarlo, o sia chierico, o sia laico. Se poi l'ignoranza è crassa, diciamo con Sanch., Covarr., Croix ed altri, non essere scusato chi percuote; poiché Suadente diabolo, non ricerca già il dolo, come vogliono Silvestro, Felino ec., ma importa solamente, che vi sia il peccato mortale. Incorre ancora chi percuote il chierico, ancorché lo riputasse per un altro chierico, ch'egli intendea offendere; perché già fa l'ingiuria allo stato clericale1, siccome dicemmo al capo X. num. 85. Per 4. non incorre il prelato, maestro, o padre, che percuote (ma moderatamente) il chierico che ha gli ordini minori; e lo stesso dicono ragionevolmente i Salmaticesi del fratello maggiore, che avesse cura del chierico, come si ricava dal cap. Cum voluntate, 54. §. Si quis vero, de sent. exc., dove si concede ciò a tutti coloro, qui aliquos de familia sua, vel propinquos inferiorum graduum duxerint corrigendos. Così concedono i dd. a' prelati e maestri ecclesiastici il correggere anche i chierici ordinati in sacris, purché il castigo sia moderato. Ma si fa il dubbio, se possano così correggerli anche i genitori. Lo negano Laym., Mol., Castr., ec. Ma più probabilmente l'affermano Suar., Tourn., Conc., Val., Avil., Bon., Salm., ec., mentre nel cap. 1. de Sent. ecc. si scusa già il maestro, si scholarem clericum (quamvis sit plenae aetatis, come antecedentemente ivi si dice) intuitu disciplinae vel correctionis, percusserit. Se dunque può il maestro battere il chierico di piena età, per cui s'intende anche l'ordinato in sacris, non solo per causa di disciplina, ma anche di correzione, tanto più lo potrà il padre, a cui principalmente incombe di correggere i figli2. Per 5. è scusato (come si dice nel c. Si vero, 3. de Sent. exc.) Qui in clericum cum uxore, matre, sorore, vel filia propria turpiter (agentem) inventum manus iniecerit violentas. Ma non già se la persona non è talmente congiunta; notano non però Nav., Tourn., Conc., Croix ec., che tal percussore allora solamente è scusato dalla censura, quando percuote nello steso atto, o immediatamente dopo. In oltre giustamente dicono Laym. e Nav., non essere scusato il marito, che appostatamente aspetta di nascosto il chierico, e poi lo percuote ritrovandolo nell'adulterio: poiché non si verifica allora, che lo trovi nel delitto, mentr'egli l'aspetta al delitto. All'incontro ragionevolmente Suar., Sairo, Silv., Salm., ec., scusano la donna, la quale percuote il chierico, che la sollecita, quand'ella non possa per altra via liberarsene ancorché quegli la tentasse colle sole parole; ma ciò deve intendersi, quando la donna per tal sollecitazione si trovasse in pericolo di cadere3. Circa poi l'assoluzione da tale scomunica, quando possa darsi dal vescovo, e quando debba aversi dal papa, si osservi quel che si dirà al capo XX. de Priv. num. 46. 47. e 48.

III. Delle scomuniche riservate al papa nella bolla Coenae.

53. La principale scomunica in questa bolla è contro gli eretici, contro i loro fautori, e contro i lettori de' loro libri. In primo luogo dunque incorrono la detta scomunica gli eretici, ma per incorrerla si ricerca per 1., che l'eresia sia formale, cioè con errore d'intelletto, e con pertinacia, sicché la persona voglia tenere qualche opinione, non ostante che sappia, esser ella opposta alla dottrina della chiesa, come insegna s. Tommaso4 colla comune. Si è detto, non ostante che sappia, perché l'ignoranza ancorché supina scusa da questa censura; poiché allora manca la pertinacia,


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che costituisce l'eresia formale. Anzi, come dicono più probabilmente Azor., Castrop., Suar., Salm., Bon., Sair., scusa anche l'affettata, mentre non contraddice alla chiesa chi non sa di contraddirle, qualunque sia l'ignoranza1. Se alcuno poi dubita delle cose di fede, giudicando positivamente, esser dubbio qualche dogma, certamente questo incorre la censura com'eretico, secondo dicono comunemente Sanch., Vasq., Bon., Salmat., ec. dal cap. 1. de haereticis. Chi poi dubitasse negativamente, non già giudicando, ma sospendendo il giudizio, peccherebbe, ma non incorrerebbe la censura, perché allora non v'è elezione pertinace contro quel che sente la chiesa; così Cano, Sanch., Becan., Salmat., Tanner. ec.2. Si ricerca per 2., che l'errore sia esternato per parole o segni, per sé, o per le circostanze palesanti l'eresia; onde dicono Laym. ed i Salmat., che non incorre la censura chi dicesse: Non è Dio, tacendo Gesù Cristo3. Si ricerca per 3., che la manifestazione sia in sé peccaminosa, onde non incorre chi manifesta il suo errore per chieder consiglio. Per 4., che colui palesi la sua eresia con animo di professarla; altrimenti così in questo, come negli altri casi detti di sopra, in cui non s'incorre la censura, può esser assoluta l'eresia da ogni confessore4. Del resto per incorrere la scomunica, basta che l'errore sia esternamente palesato, ancorché agli altri non si faccia noti; Azor., Avil., Corneio, Salm., ec. colla comune5.

54. In secondo luogo incorrono questa scomunica, come s'esprime nella bolla, credentes, fautores, receptatores, et defensores. Per credentes s'intendono quei che esternamente dimostrano di consentire agli errori, dicendo, v. gr., Credo quel che crede Calvino; o pure Calvino è stato uomo santo. Per fautores, quei che lodano, o aiutano l'eretico a fuggire: o che potendolo punire, o prendere, l'ommettono, essendo a ciò tenuti per officio. Per receptatores, quei che ricevono in casa, o pure occultano l'eretico, acciocché non sia punito. Per defensores, quelli che impediscono il giudice di prendere o punire l'eretico, o pure che difendono gli errori, benché internamente credano altrimenti6. Dicono poi Toled. Castrop. ec., che tali fautori incorrono la censura, quantunque nol facciano per favorire l'eresia, ma per aiutare il parente o l'amico. Ma probabilmente ciò lo negano Soto, Azor., Laym., Salm., Arriag., e Sanch., con s. Bonav., perché la chiesa intanto danna i fautori suddetti, in quanto essi favoriscono l'eretico com'eretico, ma non quando come parente o amico7. Se poi il fautore già con effetto aiutasse l'eretico a sottrarsi dalle mani de' giudici, ancorché quegli dopo fosse preso, non è egli scusato dalla censura, come ben dicono Sayro, Graff., Castr., ed altri (contro Sanch. e Suar.), perché già s'avvera allora, ch'egli in effetto ha favorita l'eresia8.

55. In terzo luogo incorrono la scomunica, come dicesi nella stessa bolla, scienter retinentes, legentes, imprimentes, et defendentes libros haereticorum de religione tractantes, vel haeresim continentes, ex quavis causa publica vel occulta., quovis ingenio vel colore. E lo stesso, dicono i Salmaticesi, corre (secondo i decreti pontifici) per quei che vendono, o comprano, o trasportano detti libri, o pure impediscono, che sieno consegnati al vescovo9.

56. Per incorrere nonperò questa censura, vi vogliono quattro condizioni: per I., che tali libri scientemente si legano, o ritengano ec., onde scusa dalla censura l'ignoranza ancora crassa ed affettata, come abbiamo detto al num. 8. e 53. Ma non è scusato poi chi leggesse ec. il libro, sapendo o per fama, o per detto di un testimonio degno di fede, che il libro è proibito, come dicono comunemente Lugo, Sanch., Bonac., Croix ecc. Per II. si ricerca, che l'autore sia eretico, onde non basta che sia infedele; Suar., Sanch., Salm., Castrop., ec. I libri nondimeno del talmud,


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e gli altri degli ebrei, son proibiti per le bolle di Pio IV. e di Clemente VIII. Dice poi giustamente Holzmann, che debbon numerarsi tra i libri eretici anche quelli che trattano ex professo d'eresia, benché vadano senza nome; perché il loro autore dee supporsi certamente eretico1.

57. Per III. si ricerca, che il libro dell'eretico o tratti di religione, o contenga qualche eresia; sicché per esser quello proibito, basta, o che contenga un solo errore contro la fede, ancorché non tratti di religione, come rettamente dicono Sanch., Castr., Salm., e Ron. (checché si dica Bus. con altri)2; o che tratti di religione ex professo, come della s. scrittura, o de' misteri della fede, o de' dogmi, o de' canoni, o de' riti, o d'altra materia spirituale. Dice poi La-Croix con Pignat., essere scusato chi radesse l'errore dal libro, e leggesse il resto, perché il libro non conterrebbe più eresia. Ma a ciò s'oppongono Suar., Bon., e Sanch., dicendo che quella rasura particolare non toglie la comune proibizione del libro. In ciò a me piace la distinzione del p. Sporer: se il libro tratta ex professo di religione, con tutta la rasura dico che resta proibito, secondo la bolla che proibisce tutt'i libri degli eretici, che trattano di religione. Altrimenti poi, se 'l libro trattasse di materie indifferenti, come di filosofia, d'istoria, eccettuata l'istoria de' centuriatori (o simile), che in sostanza tratta anche di religione. Comunissimamente dicono all'incontro Suar., Tol., Castr., Croix ec., che incorre la censura chi legge senza licenza tai libri proibiti, anche a fine di confutare gli errori, e benché senza pericolo di perversione, mentre nella bolla vietasi leggerli ex quavis causa vel colore. N'eccettuano nonperò Laym., Dicastil., Holzmann, Elbel, ec., se alcun dotto leggesse per convincere e convertire alcun eretico particolare, e 'l bisogno non patisse dimora, non essendovi tempo per ottener la licenza3, vedi capo II. num 74. Questa licenza deve ottenersi o dal papa, o dalla s. c. dell'indice, o del concilio; solamente in caso di una gran necessità, dice il p. Viva, che può concederla il vescovo4.

58. Per IV. si ricerca, che la lezione sia in materia notabile, poiché comunemente in ciò ammettono i dd. la parvità di materia. Questa parvità poi Sanch., Vivald., Sa, ec. dicono, essere anche una pagina; ma questa opinione è troppo larga. Altri all'incontro, come Graffis e Reginald., dicono, esser 3. o 4. versi. Altri, come Suar., Azor., Castrop., ec., la stendono sino a 10. linee. Altri finalmente, come Marcanz., Holzm., Spor., Elb., e Croix, meglio in ciò distinguono, avendo riguardo al fine della proibizione, e dicono, che se in aprire il libro trovasi l'errore, può incorrersi la censura, ancorché leggansi pochi versi, potendo ivi esser il pericolo della perversione: altrimenti poi, se in quel luogo si tratti d'altra materia senza alcuno errore5. Del resto ben può incorrersi la censura con leggersi il solo proemio, o indice, o prefazione, quando si legge in quantità notabile; Laym., Bon., e Busemb.6.

59. Si dimanda qui per 1. Se incorre la censura, chi sente altri che legge per suo comando. L'affermano Azor., Silvestro, Pignat., ec. Ma probabilmente lo negano Nav., Con., Sanch., Cast., Fill., Croix, e Viva; e Spor., Sousa, e Stefano lo scusano anche da peccato, se per chi sente non v'è pericolo di perversione7. Si dimanda per 2. Se incorre chi legge una lettera, o una predica stampata a parte. L'afferma il p. Suarez, ma più comunemente e probabilmente lo negano Laym., Sanch., Bus., Holzm., Marcanz., Salm., Bon., Castr., e Lugo, poiché una tale scrittura non può dirsi del libro; e trattandosi di cosa odiosa, cioè di pena, strettamente dee farsi l'interpretazione8. Si dimanda per 3. Se incorre chi legge i manoscritti degli eretici. Lo negano Azor., Viva, Spor ec. con Silvio, che riferisce di ciò anche una dichiar. della


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s. c. Ma costantemente l'affermano Suarez, Pignatell., Sanch., Croix, Holzmann, Dicastill., ed altri, dicendo, che i manoscritti anche vengono sotto nome di libri, siccome già si chiamavano libri prima dell'invenzione della stampa, ed al presente i libri de' battesimi e matrimoni dal rituale, e da tutti, anche si chiamano libri, ed alla dichiar. della s. c. risponde Croix che non costa a bastanza. Io giudico, che questa sentenza dee consigliarsi, mentre in questa materia per ordinario è spediente seguire le opinioni più strette; del resto le sue ragioni con convincono abbastanza. Si avverta però, che per la regola 10. dell'indice romano è scomunicato chi libros haereticorum, vel cuiusvis auctoris scripta ob falsi dogmatis suspicionem damnata, atque prohibita legerit, sive habuerit1. Si noti qui di più che i libri proibiti in una lingua sono dello stesso modo proibiti, se son gli stessi traslatati in un'altra, come sta espresso nella regola prescritta da Clemente VIII.

60. All'incontro non sono proibiti per 1. i libri de' cattolici, che riferiscono le parole di qualch'eretico per confutarlo; Suar., Laym., Nav., Azor., Sanch., ec. comunemente2. Per 2. i libri de' cattolici, dove son le note di qualche eretico; purché (ben limitano il p. Suarez, Pignatelli, ec.) tali note, o sieno scolii, non fossero sì copiose, che più presto di loro costasse il libro, che dello scritto dell'autore3. Per 3. i libri degli eretici di filosofia, o d'altra materia, ma senza errore; poiché (come abbiam detto al num. 57.) ancorché vi sia scritto un errore incidentemente, egli è già proibito, checché dicasi Busemb. con altri.

61. Giova qui dar notizia dell'indice de' libri proibiti, fatto per ordine di Paolo IV., ed approvato anche poi da Clemente VIII. Quest'indice costituisce tra classi di libri proibiti. La prima è de libri degli eretici, che contengono (come si è detto) eresia, o trattano di religione. La seconda è de' libri di cattolici, ma che contengono qualche errore o contro la fede, o contro i buoni costumi; ma questi, dice il dottissimo Cristiano Lupo, non son proibiti prima d'esser posti nell'indice, purché non sieno di quelli che generalmente dall'indice son proibiti. La terza è di tutt'i libri ch'escono senza nome dell'autore; e questi, dice il medesimo Lupo, che neppure son proibiti, se non contengono qualche prava dottrina; e tanto meno, se escono coll'approvazione dell'ordinario, come oggidì comunemente si vede in uso. In oltre son proibiti tutt'i libri degli eresiarchi, benché non trattino di religione: di più i libri degli eretici (come si dice nello spurgatorio romano), finché non sono permessi da' vescovi: le bibbie volgari, ed i libri che parlano in lingua volgare delle questioni cogli eretici: i libri magici ed osceni ex professo, ed anche di astrologia giudiziaria, contro cui Sisto V. impose la scomunica riservata. E di più son proibiti nell'indice tutti gli scritti dannati per sospetto di eresia, o di falso dogma, sotto scomunica, ma non riservata, come si è detto al num. 59. in fin.4, benché riferiscono i Salmaticesi, che s. Pio V. tale scomunica se l'ebbe riservata5.

62. In virtù poi della bolla incorre la scomunica non solo chi legge, ma ancora chi ritiene i suddetti libri degli eretici. Chi mai gli avesse è tenuto quanto prima a consegnarli o al vescovo, o agl'inquisitori, giusta il precetto di Giulio III. e di Pio IV. E parlando de' luoghi ne' quali vi sta l'inquisizione, dice il p. Suarez con altri, che incorrerebbe la censura ancora chi gli bruciasse senza consegnarli; ma lo scusano Sanch., Pignat., Fill., Salmat., e Croix, dicendo, che chi brucia il libro non può dirsi che lo ritiene. Del resto non è scusato chi ritiene il libro anche in nome altrui, v. gr. in prestito, in deposito, o in pegno, o pure, chi lo facesse tenere da altra persona, perché , ritenendone egli il dominio, anche si dice ch'esso lo ritiene, potendolo ripetere sempre che vuole; Suar., Sanch.


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ed altri comunemente. E qui si noti la propos. 45. dannata da Alessand. VII., la quale diceva: Libri prohibiti, donec expurgentur, possunt retineri, etc. Dice non però La-Croix con altri, che sarebbe scusato chi riponesse il libro nel luogo sequestrato, che suole assegnarsi in ogni monastero. Chi desse però il libro ad alcuno, chi tiene la licenza, con patto di non poterlo ripetere, se non dopo la spurgazione, o dopo la licenza ottenuta, io non saprei condannarlo; e tanto meno se gli donasse il libro, con condizione di poterlo ripetere, solamente quando ottiene la licenza1. Sarebbe anche scusato chi ritiene il libro per poco tempo, v. gr. per uno o due giorni, come dicono Laym., Pign., Sayro, Sanch., Graff., ec., anche lo scusano, se lo ritiene per più lungo tempo, aspettando il tempo opportuno per dare il libro al superiore, o a chi ha la licenza2.

63. Molti altri poi (oltre il suddetto appartenente all'eresia) sono i casi della bolla Coenae, ne' quali è posta la scomunica. È bene notarne qui i più principali: e sono contro quei che rubano i beni de' cristiani naufragati, benché trovati nel lido, purché non si abbiano come abbandonati. Contro i padroni che nelle loro terre impongono tributi senza privilegio: un tal privilegio l'hanno i re, le repubbliche, ed anche le università, quando ciò bisogna per sovvenire alle necessità comuni; così Vasq., Dicast., Salm., Viva, ecc.3. Contro i corsali che prendono i cristiani nel mare ecclesiastico. Contro chi falsifica le lettere apostoliche. Contro chi avoca da' giudici ecclesiastici le cause spirituali, o pure trae i chierici al tribunale laicale. Contro chi usurpa la giurisdizione, o vero i frutti de' beneficii. Contro quei che vessano chi va alla sede romana, o viene di per affari a lei spettanti. Gli altri casi meno usuali possono vedersi nell'opera4; ma qui si nota per ultimo, che Clemente VIII. impose la scomunica anche riservata a chi assolve da' casi della bolla Coenae senza facoltà5.

§. IV. Della sospensione, degradazione e deposizione, dell'interdetto, e cessazione a divinis.

64. 65. e 66. I. Della sospensione.

67. II. Della deposizione e degradazione.

68. 69. e 70. III. Dell'interdetto.

71. IV. Della cessazione a divinis.

64. E I. Della sospensione. La sospensione est censura, qua clericus functiones aliquas ecclesiasticas exercere prohibetur. È certo che pecca mortalmente il chierico, ch'esercita qualche atto vietato per la sospensione, se non sia scusato, o perché esercita un ordine non sagro, o sagro, ma non solennemente, come insegnano s. Antonino, Habert, Tournely, Salm., ec. (contro Suarez e Navar.), o perché l'esercita per ignoranza, o per meto grave, o in parva materia; Bonacina, Tourn., Salmat., ec.6. Qui si dimanda per 1., se incorre l'irregolarità il chierico, ch'esercita l'atto, dal quale era stato sospeso. Vi sono più sentenze, ma quella che più mi piace con Roncaglia ed altri, distingue così: se la sospensione è imposta per modo di statuto, o di precetto, per delitto futuro, o anche passato, ma che ha tratto successivo, allora il reo incorre, secondo il cap. 1. de sent. et re iud. in 6. Altrimenti poi, se la sospensione è per sentenza in castigo del delitto affatto preterito, perché allora la sospensione ha ragione di mera pena, non già di censura; poiché la censura non può imporsi per delitti affatto preteriti senza precedente monizione7, siccome dicemmo al num. 8. Si dimanda per 2. Se 'l vescovo sospeso da' pontificali incorra l'irregolarità, esercitandoli, Lo negano Silvestr., Innoc., Abbat., ec., dicendo che allora il vescovo non esercita un ordine sagro,


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fondandosi sulla sentenza, che 'l vescovo non sia ordine, benché sia molto probabile, che sia ordine con Bellar., Sanc., Tourn., ed altri (vedasi nell'Esame degli ordinandi cap. 2. num. 29. in fin.). Del resto non può negarsi, che tal esercizio sia un atto d'ordine sagro, se non distinto, almeno esteso. Se poi il vescovo sospeso dicesse la messa solenne co' pontificali, diciamo che peccherebbe, ma non incorrerebbe l'irregolarità; perché celebrando non esercita un atto sostanziale dell'ordine episcopale, ma del solo sacerdotale, da cui non è sospeso1.

65. Il sospeso non tollerato invalidamente esercita la giurisdizione. Il tollerato poi l'esercita validamente, ma illecitamente, se non è richiesto dagli altri: Busemb., Salm., ec.2. Gli altri poi, ancorché il chierico fosse nominatamente sospeso, probabilmente dicono Suarez, Castrop., Holzm., e Salmat., che non son tenuti sotto colpa grave ad evitarlo; e soggiungono, essere affatto lecito a' fedeli il sentir la messa del sacerdote sospeso3.

66. La sospensione altra s'impone a certo tempo, altra in perpetuo. Altra poi è dal beneficio, o da qualche funzione del medesimo; altra è dall'officio, che comprende così la sospensione dell'ordine, come della giurisdizione. Si noti per 1., che chi è sospeso assolutamente, s'intende sospeso così dal beneficio, come dall'officio, Laym., Busemb., ec. Sicché allora al sospeso vien proibito ogni esercizio d'ordine e di giurisdizione. Ma dee notarsi con s. Tommaso4, che chi è sospeso dall'ordine, non perciò è sospeso dalla giurisdizione; e così ancora dicono colla comune Suar., Nav., Tourn., Fagnano, ecc., che chi è sospeso dal beneficio, purché faccia supplire per altri alle funzioni dovute per officio. Se n'eccettua nondimeno, se 'l delitto sia enorme, c. 10. De purg. can., o se 'l reo permanesse per un anno sospeso, c. Cum bonae, de aetate etc. Si noti per 2., che 'l sospeso dal beneficio non è sospeso dall'officio; ond'è tenuto alle ore canoniche, ed agli altri obblighi dell'officio, benché sia privato de' frutti. Ciò nonperò non s'intende, quando la sospensione è per delitto affatto preterito, ma quando è imposta per la contumacia, dalla quale il sospeso possa liberamente liberarsi, Suarez, Fill., Coninch., ec. comunemente. Anzi dicono Tournely, Avila, e Renzi, ec., che se 'l beneficiato è occultamente sospeso, ed adempisce gli offici; può ritenersi quella parte de' frutti che spetterebbe al sostituto5. Il sospeso poi dal suo vescovo, non s'intende sospeso da altri beneficii, che avesse in altre diocesi; purché il vescovo non l'esprimesse, perché allora benché quei beneficii non sieno soggetti al vescovo, nulladimeno è soggetta la persona del sospeso; Tourn., Pontas, e Renzi6. Diciamo in oltre colla sentenza più probabile di Suarez, Laym., Antoine, ec. contro Bonacina, che se il sospeso acquista un nuovo beneficio, la collazione può giustamente irritarsi, ma non è nulla da sé, non essendo ciò espresso in alcuna legge, anzi che si ricava l'opposto dal cap. Cum bonae, de aetate ec.7. Si noti per 3., che 'l sospeso dal beneficio non è proibito dal presentare e conferire altro beneficio, ancorché per ragione dello stesso beneficio gli competa tal diritto; Busemb., ec.8. Si noti per 4., che, sospesa la comunità, non s'intendono sospese le persone di quella, ma solamente la comunità in quanto agli offici e beneficii che in comune ella possiede, Bon., Salmat., ecc., con s. Tommaso ec. comun. E se i particolari esercitassero le funzioni alla comunità proibite, peccherebbero, ma non incorrerebbero 'l irregolarità, poiché tal proibizione non sarebbe propriamente censura; Suarez, Castrop., Ronc. Salmat., ecc. Se poi la sospensione è imposta così alla comunità, come a' particolari, non l'incorrono gl'innocenti,


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cap. 2. De constit.1. Si noti per 5. con Navar., Bon., Salmat., Busemb., ec., che se 'l prelato dicesse a voce, io ti sospendo, questa sarebbe più presto proibizione, che sospensione; poiché non si presume, ch'egli voglia in ciò peccare, essendo vietato a' prelati il sospendere senza scrittura2. Si noti per 6., che secondo la sentenza più vera e comunissima di Soto, Suar., Sanchez, Salmat., ec. (contro Navarro, la sospensione totale, cioè da ogni uso di officio e beneficio, o pure da alcuno di essi per tempo notabile, non s'incorre se non col peccato mortale; altrimenti poi, se la sospensione fosse parziale o totale, ma a breve tempo, v. gr. per 5. giorni, o per una settimana, o fosse di ferenda sentenza3. Si noti per ultimo, che i vescovi e tutt'i confessori possono assolvere dalle sospensioni non riservate, secondo dicemmo al n. 11. Anzi quando la sospensione è imposta a tempo, o condizionatamente, passato il termine, o adempita la condizione, ella da sé si toglie4. Chi poi volesse sapere le sospensioni particolari che vi sono circa gli ordinandi, veda nell'Esame ecc. n. 64. Le sospensioni poi generali in iure sono notate nell'opera5.

67. II. Della deposizione e degradazione. La deposizione e la degradazione non sono censure, ma non simili alla sospensione; con questa differenza non però, che elleno tolgono il ius radicato a' beneficii, e proibiscono l'uso dell'ordine in perpetuo, il che non fa la sospensione. La deposizione altra è verbale, e questa propriamente dicesi deposizione, la quale lascia il privilegio del canone e del foro: altra è reale, e questa suol dirsi degradazione, che priva di esercitare gli offici, e priva de' beneficii e del privilegio del canone e del foro, con certa solennità, e per sempre senza speranza di restituzione6. Si è detto, di esercitare, perché l'ordine non può togliersi; onde il degradato è tenuto al voto fatto di castità, ed alle ore canoniche, ed invalidamente contrarrebbe matrimonio7. La degradazione non può farsi che dal vescovo; ma la deposizione può farsi anche dal suo vicario. Alla deposizione può dispensare il vescovo, ma alla degradazione solo il papa. La deposizione non può farsi che ne' casi espressi in legge, o ne' delitti più gravi; la degradazione poi si fa solamente ne delitti gravissimi, come d'eresia manifesta, calunnia contro il proprio vescovo, sodomia frequentata, e simili8.

68. III. Dell'interdetto. l'interdetto est censura, qua prohibetur usus divinorum officiorum, aliquorum sacramentorum et sepulturae ecclesiasticae. Si divide poi l'interdetto in locale, personale e misto. Per lo locale si proibiscono i divini offici solamente nel luogo; per lo personale a certe persone o alla comunità: il misto poi colpisce immediatamente il luogo e le persone. Si divide ancora l'interdetto in generale e particolare. Quando l'interdetto è generale per la città, restano interdetti anche i sobborghi, ed anche le chiese esenti de' regolari; e tutti allora son tenuti ad osservarlo, anche il vescovo che l'ha imposto, eccettuandone il papa. È lecito nonperò allora a' cittadini, che non han data causa all'interdetto, di andare altrove, ed assistere agli offici divini. Interdetta la parrocchia, sono interdette anche le cappelle, ed il cemeterio contiguo: cap. Si licitas, de sent. exc.9. Interdetto il popolo, non vengono interdetti i chierici, i peregrini, e gli studenti, perché questi non sono parte del popolo; così i dd. colla comune. All'incontro interdetto il clero, non sono interdetti i laici, c. Si sententia, de sent. excom. in 6., né i religiosi; se non avessero officio o beneficio in quel popolo; né gli altri chierici che ivi non hanno alcuno officio. Dall'interdetto poi generale personale se n'esimono 1. i vescovi (che sono esenti anche dalla sospensione generale). 2. Gl'infanti ed i pazzi privi di ragione; ma questi anche son privati di sepoltura.


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3. Gli innocenti, ma allorché mutano domicilio altrove. 4. I forestieri, benché ivi stieno molto tempo1.

69. Gli effetti dell'interdetto sono I. la proibizione de' divini offici (s'intendono quelli soli, che si fanno da' chierici, ed in luogo deputato), a' quali non possono assistere neppure gl'interdetti per colpa altrui. I chierici non però che non sono interdetti, possono celebrare, ma a porte chiuse, senza suono di campane, ed esclusi gl'interdetti (purché sieno dinunziati), cap. Alma mater, de sent. exc. in 6. E se gl'interdetti non vogliono uscire, dee cessarsi dalla celebrazione, sotto pena d'irregolarità; ma avvertono Suarez, Holzm., e Mazzotta, che ciò corre, quando si celebra , nel luogo interdetto. Si permette poi il celebrare nelle feste di natale, pasqua, pentecoste, assunzione di Maria, e nell'ottava del Corpus Domini2. II. La proibizione dell'amministrazione de' sacramenti, eccettuato il battesimo (che può darsi anche solennemente), la cresima, e la penitenza, che si permettono a tutti, fuorché a coloro che han data causa a favore all'interdetto. L'eucaristia può darsi nondimeno a' moribondi, ed anche l'estrema unzione, come dicono Suarez, Croix, e Dicast., contro i Salmat. e Sanch. Di più Con. e Laymann permettono anche il contrarre le nozze, e ciò è più probabile (contro Suarez), per lo cap. Capellanus, de feriis, dove si dice, che 'l matrimonio può contrarsi in ogni tempo3. III. La proibizione della sepoltura; ma i chierici, purché non sieno nominatamente interdetti, possono seppellirsi nella chiesa, anche colla messa; se poi la chiesa fosse specialmente interdetta possono anche in quella seppellirsi, ma senza messa. Ma i laici non possono seppellirsi in chiesa, e se sono seppelliti, debbono togliersi della sepoltura4. IV. I chierici che violano l'interdetto in materia grave, peccano gravemente, ed esercitando l'ordine, incorrono l'irregolarità. Così anche i religiosi, i quali di più incorrono la scomunica ipso facto. I laici poi peccano mortalmente, se ricevono i sagramenti contro l'interdetto personale; ma se violano solamente il locale, v. gr., assistendo a' divini offici, più probabilmente dicono Laym., Bus., Soto, Silv. ec., che peccano solo venialmente, purché essi non sieno specialmente interdetti5.

70. Possono interdire tutti quei superiori che possono scomunicare. Per interdire un luogo o una comunità, si richiede un peccato molto grave, commesso con contumacia dal capo, o da' principali di quella. L'interdetto non però a breve tempo, ed in ordine ad un solo o due effetti, può incorrersi anche per lo peccato veniale6. Gl'interdetti locali, e personali generali, imposti dal ius comune, e non riservati, posson togliersi dal vescovo. Gli altri poi imposti da' vescovi, solo da essi o dal papa posson togliersi. Dagl'interdetti poi de iure personali particolari non riservati, può assolvere qualunque confessore approvato7. Si noti qui per ultimo, doversi cessare a divinis nella chiesa, e la chiesa stessa doversi avere per interdetta, dove si permette lo strato a qualunque persona, fuorché regale, secondo il decreto che abbiamo rapportato al c. 4. n. 39.*.

71. IV. Della cessazione a divinis. Questa si definisce: Prohibitio clericis facta, ut abstineant ab officiis divinis, et ab ecclesiastica sepultura; benché dicano


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Suar. e Fill., che 'l vescovo può proibire un effetto, e non l'altro. Questa cessazione non è interdetto, né censura, né s'impone per modo di medicina a toglier la contumacia, ma solo in segno di mestizia, o per riparare qualche gravissima ingiuria fatta a Dio, o alla chiesa; e son tenuti ad osservarla tutti i cittadini del paese, dove s'impone. E dicono più comunemente Sanch. Bon., Salm., ed altri, che nel tempo di tal cessazione i chierici son privi anche del privilegio concesso loro in tempo dell'interdetto; si concedono non però quei sagramenti, che son permessi nell'interdetto. La cessazione s'impone da chi può imporre le censure, precedente la monizione; e da esso stesso può togliersi, o sospendersi per qualche tempo1.




3 N. 133.



4 N. 139.



5 N. 140.



1 Lib. 6. n. 135.



2 Lib. 7. n. 141.-144.



3 N. 145.



4 Sess. 25. c. 23. - Lib. 7. n. 157.



5 N. 158.



6 N. 159.



7 N. 160.



8 N. 162.



1 Lib. 7. n. 164.



2 N. 163.



3 N. 165.- 168.



4 N. 169.



5 N. 171.



6 N. 175. in fin.



7 3. p. q. 83. art. 6. ad 2.



8 Lib. 7. n. 173.



9 N. 174.



10 N. 175.



1 Lib. 7. n. 178.



2 N. 180.



3 N. 181.



4 N. 182.



1 Lib. 7. n. 184.



2 N. 185.



3 N. 186.



4 N. 189.



1 Lib. 7. n. 176. et 177.



2 N. 173.



3 N. 176.



4 N. 192.



5 N. 193.



6 N. 194.



7 N. 195.



8 N. 153.



9 N. 154.



1 Suppl. q. 23. a. 3.



2 Lib. 7. n. 198.



3 N. 199.



4 N. 201.



5 N. 202.



1 Lib. 7. n. 202. dub. 1.



2 Supp. q. 23. a. 1.



3 Lib. 7. n. 202. dub. 2.



4 N. 203. -204.



5 N. 205.



6 N. 206.



1 Lib. 7. n. 207.



2 N. 148. et 149.



3 N. 150.



4 N. 153.



1 Sess. 4. in decr. de edit. lib. etc.



2 Lib. 7. n. 209. ad 212.



3 Sess. 25. c. 18.



4 L. 7. n. 121. v. Quoad.



5 Ibid. dub. 2.



1 Lib. 7. n. 212.



2 Ibid. dub. 3.



3 Ibid. v. Insuper in fin.



4 N. 218.



1 Lib. 7. n. 244.



2 N. 245. ad 247.



1 L. 7. n. 248.



2 N. 249.



3 2. 2. q. 124. a. 5.



4 De canoniz. ss. l. 1. c. 14. n. 13.



5 Lib. 7. n. 221.



6 Ibid.



7 Barb. de of. ep. all. 50. n. 287. v. Excomm.



1 Lib. 7. n. 222.



2 Ibid. dub. 2.



3 N. 221. v. Exc.



4 Ibid. v. Adest.



5 N. 223.



6 Ibid. dub. 4.



7 N. 224. in fin. v. Abbatissa.



8 Tr. d. sess. 25. cap. 5.



9 Lib. 1. c. Quoniam de off. del



10 Lib. 7. n. 224.



11 Ibid. v. Maior.



12 Sess. 55. cap. 5.



1 Lib. 7. n. 225.



2 Ib. v. Talis.



3 N. 227.



1 Lib. 7. n. 226.



2 N. 228.



3 Ib. v. dub. 8.



4 Ib. Resp. 2.



5 N. 232.



6 N. 332. v. Circa



7 Tom. 1. append. Pag. 436.



1 Ben. XIV. de syn. tom. 1. l. 9. c. 15. n. 7.



2 Perram. t. 5. in const. 4. Callisti III. n. 143. vers. Resolutio.



3 Lib. 7. n. 332. v. Haec.



4 N. 236.



5 N. 237.



1 Lib. 7. n. 239.



2 N. 240.



3 N. 241.



4 N. 242.



1 Lib. 7. n. 243.



2 N. 229.



3 N. 230.



1 Lib. 7. n. 231.



2 V. Conventus n. 14.



3 Lib. 7. n. 264. et 265.



4 N. 266.



5 N. 267.



6 N. 268. et 269.



7 N. 270.



1 Lib. 7. n. 271.



2 N. 272.- 273.



3 N. 274.



1 Lib. 7. n. 275.



2 Ib. v. Ad. V. Si praelatus.



3 Ib. v. 6. Di percutiatur



4 1. p. q. 32. a. 4.



1 Lib. 7. n. 301.



2 N. 302.



3 N. 303.



4 N. 304.



5 N. 305.



6 N. 306.



7 N. 307.



8 N. 308.



9 N. 281.-285.



1 Lib. 7. n. 282.



2 N. 283.



3 Ib. in fin.



4 N. 299. v. Facult.



5 N. 284.



6 N. 292.



7 Ibid.



8 N. 293.



1 Lib. 7. n. 293.



2 N. 286.



3 Ibid.



4 N. 288. et 289.



5 N. 299.



1 Lib. 7. n. 298.



2 N. 295.



3 N. 310.



4 N. 309. ad 311.



5 N. 311. in fine.



6 N. 313. v. Est. certum.



7 N. 314.



1 Lib. 7. n. 314. dub. 2.



2 N. 313.



3 N. 138. et seq.



4 Suppl. q. 22. a. 3.



5 Lib. 7. n. 316.



6 Ibid. dub. 2.



7 Ibid. dub. 3.



8 Ibid. v. 6. Suspensus.



1 Lib. 7. n. 317. v. Quando.



2 N. 310. v. Si praelatus.



3 N. 321.



4 N. 322.



5 N. 318.



6 Ibid.



7 N. 232. - 324.



8 N. 326. - 327.



9 N. 330.



1 Lib. 7. n. 331.



2 N. 333.



3 N. 334.



4 N. 335.



5 N. 336.



6 N. 337.



7 N. 338. et 339.



* Avvertenza. Circa il decreto al capo XIX. n. 70. in fine, che si porta stesamente al cap IV. n. 39., dove si proibisce a' nobili di farsi portare lo strato in chiesa, può dubitarsi se tal decreto vaglia solo per la città di Roma, essendo stato fatto appunto per l'abuso in Roma introdotto. Così si legge nel bollario di Clemente XI. part 3. decr. 1. congregationis caeremon. ivi: Proposito in s. congregatione caeremoniali quodam abusu inter alios, qui de recenti in urbe irrepserunt, eadem s. c. ad eum omnino tollendum die 30. currentis anni 1701. decrevit, non licere cuicunque etc., personis regalibus tantum exceptis, ad ecclesias strata sibi deferri facere, secus immediate cessandum a divinis. Quod nisi servetur, rectores, ceterosque ecclesiarum ministros ipso facto excommunicationem incurrere, eamque ecclesiam habendam esse pro interdicta. Ed indi ivi sta notato: Et facta relatione sanctitatis sua decret., decretum adprobavit, necnon promulgari, atque executioni tradi, et in omnibus urbis sacrariis affigi mandavit etc. Dal che si conferma il dubbio che tal decreto non sia generale, ma solo per Roma.



1 Lib. 7. n. 340.






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