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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto III. Dell'irregolarità.

§. I. Che cosa sia irregolarità, e di quante maniere.

72. Definizione.

73. Se l'irregolarità sia censura.

74. Distinzioni dell'irregolarità.

72. L'irregolarità, ancorché non fosse censura, pure perché con quella ha molta simiglianza, a quella perciò s'accoppia; e si definisce: Est impedimentum canonicum susceptionem ordinum sacrorum, et susceptorum usum impediens. Sicché l'irregolare non può né prendere, né esercitare gli ordini.

73. Si dimanda, se l'irregolarità sia censura. L'affermano Soto, Bann., Covarr., e molti altri, dicendo, che l'essenza della censura, cioè l'essere pena ecclesiastica, egualmente compete alla censura, che all'irregolarità. Altri poi più comunemente e più probabilmente con Suar., Bonac., Castr. e Salm., con molti altri appresso loro, lo negano, dicendo, esser ella impedimento, o sia inabilità; e lo provano dal cap. Quaerenti, de verb. sign., dove dimandato Innoc. III., che cosa si dovesse intendere per censura; rispose: Quod per eam non solum interdicti, sed etiam suspensionis et excommunicationis sententia valeat intelligi. Dunque fuori di queste tre, non v'è altra pena che possa dirsi censura2. E sebbene sia pena, non è però medicinale, cioè per impedire i peccati futuri; poiché questa s'impone per i peccati già fatti, ed è pena mera punitiva.

74. Si divide l'irregolarità in quella che proviene da delitto, ed in quella che proviene da difetto. Di più in totale, che priva di ricevere ogni ordine sagro, e d'esercitare il già ricevuto; e parziale, che priva d'amministrare in qualche ordine, o di ascendere a' superiori, v. gr. se il sacerdote fosse monco, o cieco, sarebbe inabile per la celebrazione, ma non per la confessione.

§. II. Effetti dell'irregolarità.

75. Effetti.

76. Se l'irregolare può ricevere beneficii.

77. Se possa ritenerli.

75. L'irregolarità per I. inabilita a ricevere gli ordini, anche la prima tonsura, come comunemente i dd. Per II. impedisce l'esercizio de' già ricevuti, cap. fin. de tempo. ord., e perciò l'irregolare illecitamente (ma non invalidamente) assolverebbe ec. Per III. impedisce di ricevere beneficii.

76. Ma in quanto a' beneficii, si dimanda per 1. Se sia nulla la collazione del beneficio fatta all'irregolare, ch'è inabile alle funzioni di esso beneficio. La sentenza più comune (anzi da Suar. e Salmat. chiamata comune) e forse più probabile l'afferma; e si prova dal c. 2. de cler. non ord. minist., e specialmente dal trid.3, dove dicesi: Nec illis imposterum fiat provisio, nisi iis qui iam aetatem et ceteras habilitates integre habere cognoscantur, aliter irrita erit provisio. E la ragione è, perché il beneficio si per l'officio, e chi è inabile all'esercizio dell'ordine ricercato dal beneficio, dee stimarsi anche inabile al beneficio: così dicono Suarez, Bon., Tourn., Cabass., Salmat., con molti altri. La sentenza contraria vien difesa da Innoc., Silv., Laym., Viva, Elb., Ronc., Diana, e da' Salm. con Felin., Ancar., Giball., e lo stesso Suar.


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come anche Bus. giustamente la chiamano probabile; perché non deesi imporre pena, che non istà espressa in legge; e non essendovi testo che dichiari l'irregolare incapace de' beneficii, perciò dicono Suar., Tourn., e Bonac.1, che sebbene pecchi gravemente in riceverli o ritenerli senza dispensa, pure se soddisfa per mezzo altrui ai pesi del beneficio, non è obbligato alla restituzione. Ed ai canoni rispondono, ch'essi dichiarano illecita la collazione del beneficio all'irregolare, ma non invalida; ed al trident. poi dicono, che ivi si fa irrita la collazione fatta agl'inabili, ma che non si stimano tali gl'irregolari in quanto alla validità. Ma qui bisogna avvertire, che benché questa sentenza sia probabile, pure perché la prima anch'è probabile, stante il più comune sentimento de' dd., che così hanno intesi i testi sopracitati, non può perciò l'irregolare intromettersi nel possesso del beneficio, perché niuno colla probabile può pigliare il possesso delle robe altrui2. Ma se all'incontro in buona fede avesse ricevuto il beneficio, avuta la dispensa, può ben ritenerli, senza che nella detta dispensa si avesse fatta menzione del beneficio3.

77. Si dimanda per 2. se l'irregolare, secondo la detta sentenza probabile, possa ritenersi il beneficio. In quanto ai beneficii ottenuti prima, non v'è dubbio che possa: né dev'esserne privato dal giudice, se l'irregolarità proviene da infermità, come si ha dal c. Ex parte, de cler. aegrot. Se poi l'irregolarità provenisse da delitto, dovrà esser privato dal giudice; ma frattanto se non ottiene la dispensa, deve o rinunziarlo, o rassegnarlo almeno in favore d'un terzo, perché chi non può lecitamente adempire ai pesi del beneficio, neppure può lecitamente ritenerlo; così Suar., Castrop., Salmat., con molti altri4.

§. III. Come s'incorre l'irregolarità.

78. L'irregolarità dev'essere espressa in legge.

79. Chi dubita d'essere irregolare.

80. Chi dubita d'essere omicida.

81. Che si ricerca all'irregolarità per delitto.

82. Se il delitto è onninamente occulto.

83. Se si ricerca la scienza della legge.

84. Se la scienza dell'irregolarità.

85. Come si toglie l'irregolarità in genere.

86. Della dispensa.

87. Come si toglie l'irregolarità per difetto.

78. L'irregolarità non s'incorre, se non v'è espressa in legge, c. His qui de sent. excom. in 6., dove si dice: Cum id non sit in iure expressum etc. Che però non deve stendersi fuori dei casi espressi. Per legge qui s'intende solamente il ius pontificio, o i concili approvati dal papa. Quindi s'inferisce, che in materia d'irregolarità non vale l'argomento né a simili, né a maiori ad minus, come dicono comunemente i dd. Avverte non però Laymann, che nel dubbio se alcuna irregolarità sia espressa o non in legge, in ciò si deve attendere il comune sentimento de' dd. , e la consuetudine.

79. Si dimanda per 1. se debba portarsi da irregolare chi dubita d'esser tale. Per dubbio qui si deve intendere il negativo, perché nel positivo prima della diligenza, ognuno deve stimarsi irregolare, Sanch., Suar., Castrop., ed i Salmat. con Coninch. dal cap. Illud, de cler. excom., purché (dicono i Salmat. con i dd. cit.) non vi sia qualche grave ed urgente necessità, v. gr. in ricevere gli ordini o il beneficio, dopo fatta la sufficiente diligenza, può tenersi da non irregolare; Suarez, Castrop., ed i Salmat. con altri. Sicché la difficoltà si riduce al dubbio negativo, e si risponde: se il dubbio è iuris, cioè se vi sia o no tal legge che infligge l'irregolarità a tal fatto, allora in niun foro deve stimarsi irregolare, sì per quel che si è detto nel num. preced., sì perché in dubbio niuno dee spogliarsi del suo ius; così comunemente i dd. Sanch., Suar., Castr., Tourn., Habert. ec.5. Se 'l dubbio poi è facti, cioè se abbia commesso qualche delitto (fuori dell'omicidio, di cui al num. seg.), vi sono due sentenze. La prima l'afferma con Conc.


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Tourn., Habert ec., pigliando la ragione dell'omicidio, per cui nel cap. Ad audientiam, de homic., dicesi: Cum in dubiis semitam debeamus eligere tutiorem, vos convenit iniungere presbytero memorato, ut in sacris ordinibus non ministret. E ne fanno da ciò una regola generale, che in ogni materia devesi seguire la tuziore. La seconda sentenza comune e più vera lo nega, e di questa sono Suar., Cabass., Roncaglia, Castropalao ec., ed i Salmat. con molti altri. La ragione è, perché gli odii debbono restringersi, ed in dubbio niuno dev'esser condannato. Così si ha dalla reg. Favorabiliores, ff. de reg. iur., e dal cap. Cum sunt, eod. tit. in 6., dove dicesi: Cum sunt iura partium obscura, reo favendum est potius, quam actori. E la ragione si ricava da quel che sopra si è detto poco anzi, poiché nel mentre si dubita se la disposizione per l'omicidio corra anche per le altre materie, di già il dubbio è iuris, nel qual dubbio anche gli avversari concedono non incorresi, mentre nel mentovato cap. Is qui, de sent. exc. in 6., dichiarasi, che niuna irregolarità s'incorre, se non è espressa in iure; ed al c. Ad audientiam si risponde, che ivi abbia voluto precisamente il papa avvalersi del motivo di decenza, per cui conviene alla dignità del sagrificio, che si astenga dall'altare chi sta in dubbio d'esser omicida; e che ciò era convenienza e non precetto, apparisce dal cap. Petitio, de homic., dove così dicesi: Cum sit consultis in huiusmodi dubio (homicidii) abstinere, quam temere celebrare. Onde quel ch'era consiglio in questo capo, volle il pontefice passarlo in precetto in quell'altro capo1.

80. Si dimanda per 1. se chi dubita d'esser omicida, debba sempre stimarsi irregolare. Alcuni dicono, che nel foro esterno deve portarsi come tale, ma non già nell'interno; così Innoc., Salas, Sanc. ec. Altri poi dicono universalmente, che in niun foro deve stimarsi irregolare; Host., Armill., Tabien. ec. Ma la comune e più vera di Castrop., Bon., Ronc., Sanch. con altri, e de' Salmaticesi con molti altri, tiene, che deve stimarsi irregolare in amendue i fori. Imperocché la ragione addotta nel cap. Significasti, cap. Ad audientiam, e nel c. penult. de homic., cioè che in dubbio deve eleggersi la parte tuziore, comprende tutt'i due fori. Si noti per 1., che questo corre, quando è certo l'omicidio, e solo si dubita, se l'azione di tal percussore sia stata causa di quello: se poi si dubita, se sia succeduto l'omicidio o no, allora con molta ragione dicono Pichl., Elbel, Diana, Tamb., e Spor., che la persona non dee tenersi per irregolare. E perciò dice Diana con Navarr., Menoch., e Quaran., che se 'l medico abbia aperta una vena ad una pregnante col fine di farla abortire, e poi non si sa se sia seguito l'aborto, non deve stimarsi irregolare, perché si ha nel l. 1. §. Item illud, ff. ad Syllam, che non si proceda alla pena, se non costa del corpo del delitto. Altrimenti poi, se i rimedi fossero sì efficaci, che comunemente da quelli suole seguire l'effetto; così Navar. e Mascard. dalla l. ult. de fide instrum. Si osservi ciò che si disse a questo proposito al capo VIII. num 22. Si noti per 2., che chi dubita dell'omicidio, deve stimarsi tale in due effetti, cioè nell'astenersi da celebrare, e nel dover cercare la dispensa; onde s'inferisce per 1., che il laico non incorrerebbe tale irregolarità; Salmat. e Ronc. Per 2. che il chierico non incorre la privazione de' beneficii; Sanch., Suar., Ronc., Salm. e Castr. con Panorm. ec. Per 3., che chi dubita della mutilazione, non dee stimarsi irregolare; Sanchez, Bonac., Ronc., Salm. e Suar. contro Nav. ed Enriq.2.

81. Per incorrersi l'irregolarità per delitto, dev'esser l'atto esternato e mortale; perché l'irregolarità è pena grave, che difficilmente si rilascia. Donde si ricava per 1., che se l'atto viene scusato per qualche circostanza dal peccato mortale, è scusato anche dall'irregolarità. Per 2., che il precetto sotto pena d'irregolarità obbliga a peccato mortale. Per 3., che l'atto deve essere


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esteriore, perciò quando dicesi dispensata l'irregolarità mentale, s'intende l'occulta; Pal., Coninch., Avila e la comune con i Salmat. Per 4., che l'atto dev'esser consumato1.

82. Si dimanda qui per 1. se per lo delitto esterno consumato, ma continuamente occulto, s'incorra l'irregolarità. Vi sono tre sentenze, ma la più vera l'afferma per ogni delitto; perché la chiesa si riserva i delitti anche occultissimi, come l'eresia affatto occulta (siccome si è detto al num. 53. in fin.). E che in verità per li delitti occulti s'incorra l'irregolarità, appare dal trid.2, dove si concede a' vescovi la facoltà d'assolvere e dispensare dalle censure ed irregolarità, e fra queste si fa menzione dell'eresia, ed omicidio occulto; e siccome per l'eresia ed omicidio occulti s'incorre la scomunica e l'irregolarità, così dee dirsi per gli altri delitti3. Chi poi possa dispensare in questo, vedi nel capo XX. de' privilegi n. 51. 52. e 106. e 107.

83. Si dimanda per 2. Se per incorrere l'irregolarità si ricerca la scienza della legge ecclesiastica proibente. La sentenza più probabile e comunissima (contro Suar., Azor., Holzm. e Felin.), afferma con s. Anton., Ronc., Castr., Nav., Silv., Sanch. ec., ed i Salmat con molti altri, perché una tale irregolarità ha ragion di pena, ed essendo pena, si ricerca la scienza almeno della legge proibente. E ciò si pruova dal cap. Proposuisti, dist. 42., dove Innoc. I. decretò, non doversi deporre certi chierici incontinenti, perché ignoravano la costituzione di Siricio; onde Palao, Viva, ed i Salmat. con altri affermano, che se anche all'omicidio taluno ignora, che vi sia l'irregolarità, commettendolo, non l'incorre; non per ragion di delitto, perché vi bisogna la scienza della legge, come si è detto; né per ragion di difetto, poiché in questa incorrono solamente i ministri di giustizia, o di cognizione, o di esecuzione. Nulladimeno in quanto all'omicidio la sentenza molto probabile, e da tenersi, è, che l'incorre, perché questa irregolarità non tanto si riguarda per lo delitto e difetto, quanto per l'indecenza d'ammettere a sagrificare l'Agnello di Dio mansuetissimo un ministro crudele; e perciò il trident.4 prima di riserbarsi l'irregolarità dell'omicidio, adduce per ragione che debba discacciarsi dall'altare l'omicida: Cum etiam (sono parole del concilio pigliate dal c. 11. dell'esodo) qui per industriam occiderit proximum suum, ab altari avelli debeat. Ecco come il concilio dimostra, che la ragione stessa naturale ricerca, che tali ministri si discaccino dall'altare anche per forza5. Con tutto ciò non ardisco di riprovare la sentenza contraria, mentre questo caso non si trova espresso in legge.

84. Si dimanda per 3. Se oltre la scienza d'esser proibito il delitto da legge ecclesiastica, bisogna sapere d'esservi l'irregolarità. Vi sono due sentenze. La prima è di Suar., Laym., Croix, Tourn., Ponz., Soto, Vasq. ec., che lo nega, per ragione che l'irregolarità non è pena medicinale, ma inabilità, o pena mera punitiva; onde basta che tale pena siasi imposta dalla legge a quell'atto, e che il reo scientemente e colpevolmente l'abbia commesso. La seconda sentenza ancora probabile l'afferma , poiché l'irregolarità per delitto essendo pena, e pena straordinaria, e perciò non potendosi prevedere, come suole prevedersi almeno in confuso la pena ordinaria, non si stima che la chiesa voglia punire con tanto rigore chi l'ignorava6; e questa la tengono Nav., Silv., Sanch., Ronc., Boss., Coninc., Sairo, Corneio, Rodriq.; ed i Salmat. la chiamano egualmente probabile alla prima, ed anche il p. Suarez l'ammette per probabile.

85. L'irregolarità si toglie in 4. modi. I. Se cessa la causa, quando l'irregolarità è per difetto, v. gr. d'età, d'ignoranza, ec. Suar., Laym., Tourn. ec. Quando poi l'irregolarità è per infamia, se questa è popolare, coll'emendarsi si


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toglie, c. 4.. et 18. dist. 56. Se l'infamia è di fatto, si toglie col mutare luogo, Tourn. e Ronc. Ma se l'infamia è di ius, cioè per sentenza del giudice, per questa si ricerca la dispensa. II. Si toglie col battesimo, se fosse per delitto; onde chi prima del battesimo avesse fatto un omicidio, non sarebbe irregolare; Salm. con Coninc. e Sairo. III. Colla dispensa del pontefice. IV. Colla professione religiosa1. Quando ed in quali casi possano dispensare i vescovi ed i regolari; vedi nel capo seg. XX. de privil. num. 51. e 106.

86. Si notino più cose circa la dispensa. I., che la dispensa del papa senza causa è valida, ma illecita; dell'inferiore poi è anche invalida. II., chi ha incorse più irregolarità della stessa specie, per la dispensa basta che spieghi, esser incorso più volte in quella. III. se 'l prelato che ha la facoltà di dispensare ammette scientemente qualche irregolare al beneficio, si stima, che dispensi con colui; Bonac., Salm. con altri ec.2.

87. L'irregolarità per difetto solo dal papa può dispensarsi, e da chi ne ha special privilegio. L'irregolarità per difetto de' natali può togliersi per la professione nella religione approvata, in quanto agli ordini, ma non in quanto alle prelature; così comunemente tutt'i dd. sì per lo capo 1. de fil. presb., come per le concessioni di Gregorio XIV., di Clemente VIII., e di Paolo V. Dicono poi Diana, Barbos., Castropalao ec., che i prelati regolari possono dispensare alle prelature ne' capitoli generali o provinciali. Per prelature non s'intende però il vescovato, Bonac. e Tournely. In oltre tutt'i dd. (eccetto Soto) dicono, non esser vero, che per la professione si tolgano tutte le irregolarità3. Dell'altre facoltà de' regolari si veda al capo XX. de' privilegi num. 106. e 107.

§. IV. Quali sieno le irregolarità per delitto.

88. I. Per lo sacramento.

89. II. Per la violazione di censura.

90. III. Per l'esercizio solenne ecc.

91. IV. Per l'illecito ricevimento degli ordini.

92. V. Per delitti enormi.

93. VI. Per l'omicidio.

94. 95. e 96. Dell'omicidio volontario.

97. e 98. De' mandanti, consulenti ecc.

99. De cooperanti.

100. De ratiabenti.

101. Di chi non impedisce.

102. a 105. Dell'omicidio casuale.

106. Chi uccide per difesa.

107. Chi uccide per difendere le robe ecc.

108. Dell'omicidio in rissa.

109. e 110. Della mutilazione.

111. Della dispensa remissive.

88. La prima è per lo sagramento del battesimo malamente ricevuto, e perciò è irregolare: 1. Chi riceve senza necessità il battesimo da un eretico, can. Placuit qu. 4. Ma s'intende, se l'ha ricevuto in età adulta, poiché all'incontro dichiarò la s. c. del conc. a' 22. di maggio 1716., non essere irregolare uno, che bambino fu battezzato dall'eretico. 2. Il figlio dell'eretico, c. Statutum de haeret. in 6. Ma se poi i genitori fossero venuti alla cattolica fede, si leva tal irregolarità, Suar. d. 43. sect. 3. etc., così dichiarò la s. congreg. nel giorno predetto. 3. Chi differisce il battesimo sino al pericolo della morte, c. Si quis d. 57. 4. Chi avvertitamente, riceve due volte il battesimo solenne; e questa l'incorrono tanto il battezzato, s'è adulto, per lo c. Confirmandum, dist. 50., quanto il battezzante, secondo la comune de' dd., dal c. Ex literarum, dove si dichiara irregolare l'acolito, che assiste al ribattezzante. Scusano i dd. se ciò si facesse per meto: ma niuno scusa, se si facesse per ignoranza colpabile, can. Quibus, de consecr. d. 4.4.

89. La seconda è per la violazione di censura, quando chi è legato da censura, esercita solennemente un ordine sagro. Si è detto solennemente, v. g. se il diacono cantasse il vangelo con stola e manipolo, o se un capitolare facendo l'ebdomadario nel coro, cantasse il Dominus vobiscum. E se questi fosse ligato da due censure, incorrerebbe una irregolarità equivalente a due, che per


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la dispensa dee spiegarsi, Tourn. ec.1. Si avverta, che non incorre l'irregolarità chi stesse ligato dalla sola scomunica minore, c. Si celebrat., de cler. exc. min. Neppure chi esercita gli ordini minori, anche solennemente, Lay., Nav., Salm., ec. Neppure chi predica, né chi esercita gli atti di giurisdizione, come di scomunicare, di approvare alle confessioni, conferire beneficii, assistere o dar licenza d'assistere al matrimonio, cantar l'officio, dispensare i voti ecc.2. Neppure si fa irregolare chi celebra nella chiesa polluta, ma sì bene chi celebra nella chiesa interdetta, c. Is qui, de sent. exc. in 6. Si avverte all'incontro, che il vescovo o altro sacerdote che costringesse un censurato a celebrare si fa irregolare, c. Illud, de cler. exc. min. Ma da questo possono dispensare i prelati regolari, ancorché fosse pubblica, ed anche co' secolari, per privilegio di Mart. V. e Giulio II.3.

90. La terza è quando un chierico esercita solennemente un ordine sagro, che non ha c. 1. e 2. de cler. non ord., come se un chierico, non essendo diacono, cantasse il vangelo colla stola, battezzasse solennemente, ecc. Se poi il laico esercitasse tali funzioni, s'è detto, che probabilmente non incorre l'irregolarità4.

91. La quarta s'incorre per gli ordini malamente ricevuti; onde per 1. è irregolare chi fosse ordinato da un vescovo sospeso, eretico, scismatico, o simoniaco, c. Quod quidam, et cap. Statuimus, 1. q. 1. et c. 1. e 7. de schism., dove dicesi, che per simili ordinazioni si ricerca la dispensa. Per 2. chi colla scomunica o sospensione riceve gli ordini sagri, o si fa ordinare dal vescovo che non è proprio, o si ordina per salto (Avila, Nav., Bonac. e Busemb. dicono non però, che questi sia sospeso solamente dall'esercizio dell'ordine ricevuto per salto), o prima dell'età, o senza le lettere dimissoriali: e queste ordinazioni si chiamano da' dd. furtive. Avvertono Suar., Castrop. e Salm., che queste piuttosto sono sospensioni di passare ad ordini superiori; affermano però, che l'assoluzione o sia dispensa debba ottenersi dal papa. Quindi per la furtiva ordinazione si fanno irregolari: 1. Chi si ordina senza l'approvazione del vescovo, c. 1. de Eo qui furt. 2. Chi ricevesse più ordini, uno de' quali fosse sagro, nel medesimo giorno, senza dispensa, c. 2. e 3. eod. tit. 3. Chi riceve l'ordine sagro dopo il matrimonio rato ripugnante la moglie, extr. Antiquae, de voto5.

92. La quinta s'incorre per delitti enormi e notorii che per legge apportano infamia, come sono l'adulterio, ratto, incesto, spergiuro in giudizio, eresia, concubinato, sodomia, ecc. c. Infamis 6. q. 1. Per incorrersi questa irregolarità fa d'uopo, che il delitto sia notorio per notorietà di fatto e di ius. Dicesi notorietà di fatto quando il delitto è così evidente, che non possa con veruna scusa celarsi; e perciò bisogna, che almeno lo sappiano dieci persone. L'infamia di ius si ha o per confessione del reo, o per sentenza del giudice, almeno declaratoria del delitto; Sanchez, Castrop. con altri6. Questa irregolarità non però si toglie o per lo battesimo, o coll'emendazione notoria almeno per tre anni7. Se poi l'infamia proviene per sentenza del giudice, può da costui togliersi con un'altra sentenza, per cui ricuperi la fama il reo8.

93. La sesta nasce dall'omicidio, o dall'ingiusta mutilazione. Dall'omicidio nasce tanto se sia volontario, cioè voluto direttamente o indirettamente in causa prossima dell'omicidio, come dando il veleno ec., quanto casuale, o sia indirettamente voluto in causa, ma non prossima all'omicidio, purché questo sia preveduto, o non impedito per negligenza gravemente colpabile. Si avverta qui, che quanto si dice per l'omicidio, tutto corre anche per la mutilazione9.

94. In quanto all'omicidio volontario, è certo che sono irregolari tutti coloro


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che sono causa immediata della morte d'alcuno, c. Si quis, de homic., et trid. sess. 14. c. 7.

95. Si dimanda 1. Se l'omicida, prima che il ferito muoia, pentendosi, sia scusato dall'irregolarità. Si nega colla sentenza, più vera di Sanchez e Viva (contro i Salmaticesi), poiché la causa fisica, che volontariamente s'è posta, necessariamente opera; onde dato il veleno, non istà più in sua podestà il fare, che quello non rechi la morte. Perciò giustamente Suarez non iscusa dall'irregolarità il mandante, se per caso la rivocazione non giunge al mandatario1.

96. Si dimanda per 2. Se sia irregolare chi fu il primo a ferire mortalmente, quando il ferito è ucciso poi da altri. L'affermano Fagnan., Covar. ed Ugolino, argomento dal c. Significasti de hom., dove il papa rispose, che il primo percussore non era irregolare, se ferì leggermente, altrimenti poi se mortalmente. Ma lo negano Laymann, Bonac., Avil., Coninch., Molina ed Escob. con Enriq., mentre il cap. Significasti non osta nel nostro caso, poiché ivi si trattava, che tutti avevano ferito, e non si sapeva per la ferita di chi fosse morto, e perciò si rispose, che se i primi avevano ferito leggiermente, non erano irregolari; ma il caso nostro è, che sebbene il primo abbia ferito mortalmente, la morte nonperò certamente fu cagionata dagli altri; onde in legge non v'è decisione, e perciò può scusarsi. Ciò nulladimeno non corre, quando si sapesse, che i secondi solamente avessero accelerata la morte, ma senza questi pure certamente il ferito sarebbe morto, v. gr. se colui gli avesse ferita la testa gravissimamente ecc. allora non potrebbe scusarsi dall'irregolarità2.

97. Sono ancora irregolari tutt'i mandanti e consigliatori, c. Si quis viduam dist. 50., c. Significasti, e c. Sicut, de homicid. Ma il mandante ed il consigliatore non incorrono, se l'omicidio fosse stato fatto per altra causa. Sanchez, Viva3. Quando poi si dubitasse, se il mandato o consiglio sia stato causa efficace dell'omicidio, molti dd., come Sanchez, Salas, Nav., Salm., ecc., non gli scusano dall'irregolarità; sì perché possiede il mandato o consiglio, fintanto che non si provi il contrario; sì per lo c. Ad audientiam, che nel dubbio d'omicidio si segua la tuziore, acciocché poi sapendosi l'omicida, si eviti l'indecenza e lo scandalo; e così debbe correre per lo mandante o consigliatore. Ma gli scusano Diana, Spor. e Tamb., perché le leggi parlano di coloro che certamente sono omicidi col mandato o consiglio, non di coloro che dubbiosamente sono causa di quello; onde par che questa seconda sentenza non possa dirsi improbabile4.

98. Se poi si fosse rivocato il consiglio prima d'eseguirsi, sebbene Nav. e Bonac., con Azor. vogliono, che pure s'incorra, perché quello, benché rivocato, pure influisce: nulladimeno Suarez (che dice, esser comune), Silvest., Fill., p. Nav., Avila, Salas lo scusano; perché per essere scusato il consigliatore, basta, che siccome col suo consiglio concorso moralmente all'omicidio, così col rivocarlo tolga l'influsso morale; ed allora l'omicidio più tosto s'imputa alla malizia dell'esecutore, che del consigliatore. Purché non però la rivocazione sia stata notificata all'omicida, prima che succeda il delitto; e di più, perché col consiglio non abbia insinuati i motivi o il modo d'eseguirlo, perché allora più probabilmente s'incorre; benché non ostante questa ultima limitazione non istimo improbabile la sentenza contraria di Suarez, secondo s'è detto nel c. X. n. 48.5.

99. Incorrono di più tutti coloro che cooperano, acciocché l'omicidio si faccia più prestamente, o con più audacia, o più sicuramente; e perciò sono irregolari, 1. Chi muove a far presto l'omicidio colui che già è determinato a farlo, perché, in verità, direttamente è causa dell'omicidio fatto per allora6. 2. Tutti coloro che si animano all'omicidio,


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sebbene un solo l'eseguisca. 3. Tutti coloro che combattono nella guerra ingiusta, se ivi muoia qualcheduno, ancorché taluno sappia di certo di non aver ferito, e neppure d'aver tirato collo schioppo. 4. Chi somministra armi o danari per l'omicidio, o per la guerra ingiusta. 5. Gli accusatori, testimoni e giudici ingiusti. 6. Chi incoraggisce l'uccisore colle parole, o almeno coll'assistenza1.

100. Si dimanda 1. Se sia irregolare chi ha per rato l'omicidio fatto in sua grazia. Si nega colla sentenza comune e più vera di Suarez, Bonac., Escob., Avila e Salmat., con molti altri, contro Nav. ec., perché in niuna legge si ritrova tal irregolarità; è vero, che la ratiabizione si eguaglia al mandato in quanto alla colpa, ma non in quanto alla pena, se non è espressa in legge, come sta espressa la scomunica contro coloro che hanno per rata la percussione del chierico2.

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Si dimanda per 2. Se sia irregolare chi potendo impedire l'omicidio, colpabilmente non l'impedisce. Certo è, che, se l'obbligo è per mera carità, ancorché per odio non l'impedisca, non si fa irregolare, così comunemente Sayr., Bonac., ecc. Il dubbio è, se fosse tenuto per giustizia, come per patto o per ufficio, v. gr. di medico che a ciò riceve il salario, d'avvocato tenuto a difendere il reo, di custode di strada ecc. Molti dd., come Ronc., Hurtad., Vasquez, Turr., Diana ecc., lo negano fars'irregolare, perché questi influisce negativamente all'omicidio. Altri poi più comunemente, come Navarro, Suarez, Castrop., Bon., Escob., con altri, ed i Salm. con molti altri, l'affermano; perché chi per giustizia è tenuto, e può difendere, sembra vero omicida, se non fisicamente, almeno moralmente. Con tutto ciò la prima sentenza pure è probabile, per lo principio generale: perché da' sagri canoni non costa esser irregolari, se non i soli omicidi, mandanti, consigliatori, e quei che concorrono positivamente. In oltre Tournely ed Escob. scusano il padre, se per sua negligenza fosse morto il bambino nella culla, deducendolo dal c. Quaesitum, de poen. et rem., dove si dichiarano solamente irregolari quei padri che a posta trascurano d'impedire la soffocazione de' bambini nelle culle: dice il testo, studiose negligentibus3.

102. In quanto all'omicidio casuale, si fa irregolare chi per qualche sua azione prevede il pericolo della morte altrui, e colpabilmente lascia di riparare a tal pericolo; così i dd. comunemente, ed apparisce dalla Clem. Si furiosus, de homicid. S'è detto colpabilmente, perché essendo questa irregolarità per delitto, vi vuole il peccato mortale, come comunemente Suarez, Bon., Tourn., Conc. ec.4.

103. Chi poi facesse qualche azione lecita, con usare la sufficiente diligenza per non far succedere l'omicidio, non diviene irregolare, ancorché poi ne succeda la morte, così comunemente i dd. con san Tommaso5, ed è chiaro dal c. Ioannes, c. Dilectus, e c. ult. de homic. Altrimenti poi, se trascura la sufficiente diligenza, c. Presbyterum e c. Ad audientiam, de homic. Dicesi sufficiente quella diligenza che suole adoperarsi da ogni prudente, secondo la qualità del fatto. E si avverte, che la negligenza deve esser colpevole mortalmente, come comunemente i dd., e si prova dal cap. Quaesitum, de Poen. et rem. e dal c. fin. de homic. Vedi ciò che si è detto al num. 81.6. Quindi s'inferisce, non esser irregolare, per 1. il maestro che moderatamente batte il discepolo, e 'l padre che batte il figlio, se per caso succede la morte; altrimenti poi, se si eccedesse gravemente, c. Presbyt. e c. fin. de homic. Per 2. chi cavalcando un cavallo feroce, casualmente ammazza un fanciullo, c. Dilectus, de homic. Per 3. Chi tiene un animale feroce ben custodito, se questo casualmente fugge, ed uccide qualcheduno; altrimenti, se lo tenesse nella strada, o che per sua trascuraggine quello fuggisse, Sal. con altri. Per 4. Chi accomoda il tetto, se


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dopo aver avvisati i passeggieri a guardarsi, buttasse tavole o pietre, Salm. ec. Per 5. Chi in buona fede desse all'infermo qualche cibo o bevanda, o se lo movesse da un letto ad un altro, o lo voltasse ec., e l'infermo casualmente morisse: così comunemente tutti. Per 6. Se un sacerdote comandasse il taglio d'un membro, già prescritto dal medico; purché non lo faccia egli, Cabass. Anzi Conc. scusa chi coadiuva il chirurgo a far il taglio di qualche membro. E Navarr. e Covar. (ed i Salm. lo stimano probabile) dicono, non esser irregolare questi, ancorché abbia l'animo, che l'infermo se ne muoia presto; perché sebbene v'è il peccato mortale, manca però l'azione esterna gravemente ingiusta. Io nonperò soggiungo, purché s'adopri la diligenza ad evitare la morte1. Per 7. il medico, per caso muore l'infermo per lo medicamento datogli c. Ad aures, de aetate et qualit. ord. E ciò corre, anche se fosse chierico, o monaco; purché 1. sia perito, o lo faccia in buona fede, dando all'infermo qualche cosa per rimedio, o sollievo; 2. s'è chierico, purché medichi senza incisione, o adustione, c. Sententiam, de cler. vel mon. E se con tutta l'incisione o adustione morisse l'infermo per la violenza del male; o per altra causa, lo scusano dall'irregolarità Castrop. ed i Salmaticesi con altri. Anzi comunemente dicono Castrop., Tourn., e Salmat., con molti altri, che se non vi fosse altro perito, potrà allora il chierico o monaco senza peccato, ed immune dall'irregolarità, fare il taglio, ed applicar il fuoco. Ed anche se 'l chierico fosse beneficiato, se facesse incisione o adustione senza necessità, non si giudica irregolare, secondo la sentenza più vera di Tournely con Pontas, Giball., Bon., e Mol., (contro Nav. e Panorm.), perché nel cap. Sententiam si fa solo menzione de' chierici in sacris2.

104. Se mai alcuno facesse qualche cosa illecita, ma non pericolosa di morte, posta la sufficiente diligenza, non si fa irregolare, ancorché pecchi per altra via, v. gr. se alcuno inducesse un altro a rubare senza pericolo, e questi per mera casualità fosse ucciso: perché non sarebbe allora causa dell'omicidio, né direttamente con volerlo, né indirettamente con prevederlo; così comunemente i dd. contro Pal. e Gabriele, che citano s. Tommaso 2. 2. q. 64. a. 8., ma malamente , poiché ivi il santo intende di colui che fa qualche cosa pericolosa d'omicidio, come si vede dalle risposte ad 1. et ad 2. Ed i canoni Cler. iacen et Eos vero d. 50. s'intendono per l'omicidio casuale, ma direttamente o indirettamente voluto, come si deduce dalla Clem. de homic.3.

105. Il maggior dubbio è, se sia irregolare chi attende ad un'opera illecita, pericolosa di morte, se la morte succede. Vi sono due opinioni probabili. La prima l'afferma, e questa la difendono Suarez, Nav. Mol., Concina, Avil. ec., mossi dal c. Tua nos, de homic., dove si dichiara irregolare un monaco perito, che tagliò una postema ad una donna, la quale per non aver usata cautela se ne morì. Ma la seconda sentenza, che insegnano Castrop., Tournely, Laym., Sporer, Tamb., Elbel, Bonac., Salmatic. con molti altri ecc., più probabilmente dice, che se l'opera fosse talmente pericolosa, che da quella ordinariamente n'avvenisse la morte (come l'attaccar fuoco alla bombarda ec.) allora s'incorre l'irregolarità; perché, per quanta diligenza si usi ad evitar la morte non può farsi, che quell'opera prossimamente pericolosa non sia tale. Lo stesso corre per chi combatte in guerra, o induce un altro ad esporsi temerariamente al pericolo della morte. Altrimenti poi, se l'opera rare volte induce la morte, e se adopera la dovuta diligenza, perché allora l'omicidio non è volontario, né in sé né in causa. Al testo, Tua nos, si risponde, che il monaco si fece irregolare, perché adoperò il taglio vietato dal capo Sententiam. Neppure osta il cap. Continebatur, de homic., che si oppone, dove fu dichiarato irregolare un diacono, che portando una falce sotto la veste,


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fu cagion della morte d'uno che l'abbracciò: perché tal diacono fu giudicato irregolare nel foro esterno, giudicandosi d'aver mancato alla dovuta diligenza; onde Suar. e Bonac. dicono, che se costui non avesse avvertito a quel pericolo, in coscienza non era tenuto a portarsi da irregolare1.

106. Non è irregolare chi uccide per difesa propria, quando è moderata, cap. Significasti §. fin. de homic., et clement. Si furiosus eod. tit., dove dicesi: Et idem (cioè che non incorre l'irregolarità) de illo censemus, qui mortem aliter evitare non valens, suum occidit vel mutilat invasorem. E benché sembri contrario il tridentino2, mentre richiede la dispensa per l'uccisione casuale, anche fatta per difesa, nonperò si dice con Roncaglia, Salmat. ecc., e con un decreto della s. c. che il concilio s'intende per quando taluno eccede, come sta espresso nella citata Clem. In oltre Suarez, Roncaglia, Barbos., Lessio, Bonac., Fill. ec., scusano ancora chi uccide l'ingiusto invasore dell'innocente; mentre l'irregolarità per omicidio si contrae per lo peccato mortale, come si deduce dal cap. Ex literis, de homic. Probabilmente poi dicono Roncaglia, Suarez, Salmat, esser irregolare colui che con ingiurie o percosse provocasse alcuni, prevedendo d'esser poi da lui assalito, se per difendersi l'ammazza; perché allora già fa un'azione prossimamente pericolosa. Così pure, se l'adultero prevedendo d'esser assalito, va in casa della concubina, dove (assalito già) per difendersi uccide il marito di quella; o pure se il marito uccidesse la moglie, e l'adultero avesse preveduto questo danno3.

107. Si dimanda per 1. Se sia irregolare chi uccide per difendere la libertà, l'onore, la pudicizia, o i beni temporali. Vi sono due sentenze. La prima è affermativa, la quale è tenuto da Laym., Tournely, Sporer, Navarro, Silvestr., Armill., Fagn. ec., e si prova dal cap. Suscepimus, de hom., in cui fu dichiarato irregolare un certo monaco per aver uccisi due ladroni; ed anche per ragione di difetto di lenità. Lo nega nonperò la seconda sentenza più comune, e più probabile, difesa da Suarez (che la chiama comune), da Lessio, Castrop., Fill., Bonac., Holzm., Elbel, Roncaglia, Barbosa, e da' Salmat. con molti altri. E si prova dal cap. Quia te, dist. 50., dove un certo vescovo catturato da' saracini, egli, per difendere la sua libertà, ne uccise moti, e poi fu dichiarato immune dall'irregolarità da Urbano II. Ed il Boverio su l'anno 1571. al num. 6., ed il Raynaudo rapportano che un cappuccino chiamato p. Anselmo da Pietramellara, preso da' turchi, egli per difendersi n'uccise sette, e poi da s. Pio V. fu dichiarato immune dall'irregolarità. Di più dal cap. interfecisti, dove viene scusato chi uccide per difendere se et sua: quell'et significa vel, altrimenti niuno potrebbe difendere solo sé senza difendere le robe; e indarno avrebbe il papa posto quel suo, se solamente per difesa della sua vita si evitasse l'irregolarità. E più chiaramente dal cap. Dilecto, de sent. exc. in 6., dove il papa dichiara ch'era lecito ad un certo decano di difendere i suoi beni dalle violenze di un potentato, e colle forze temporali (che sono l'armi), e colle armi spirituali, dando per ragione d'esser permessa da tutte le leggi, vim vi repellere, et defensare; donde si vede che il papa stimava, che per la stessa ragione che uno può difendere se stesso, può ancora difendere le robe. Dunque come per difendere se stesso non si fa irregolare, così neppure per difender le robe; purché non si ecceda, e sieno di valore (vedi al capo VIII. num. 13. e 14.). Ed anche la ragione assiste, mentre tale irregolarità non sarebbe per delitto, perché si fa senza peccato, come si è provato nel detto capo VIII. ne' num. citati, né per difetto, perché questa s'incorre da' soli ministri pubblici di giustizia, da' soldati nella guerra offensiva, e da' chierici ch'esercitano la medicina con incisione, o adustione, come si è detto. Al


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cap. Suscepimus si risponde, che il monaco eccedé nella difesa, poiché dopo liberato il furto dai ladri, egli volle condurli legati all'abbate, quando che poteva licenziarli dopo ricuperata la roba. Di più dice la glossa, che 'l monaco gli uccise senza necessità, mentr'egli potea fuggire prima che si sciogliessero; giacché la roba stava in sicuro.

108. Si dimanda per 2. se debba stimarsi casuale l'omicidio commesso in rissa. Tale si stima da Diana e da' Salmat. con Machado, Enriq., Rodriq. ec., perché l'omicidio volontario propriamente è quello ch'è fatto appostatamente, e con agguati, come dice il trident., per industriam et insidias1. Ma più probabilmente lo negano Suarez, Navarr., Holzm., Sporer. Tamb. e Diana, con Hurt., poiché il tridentino dopo le accennate parole, soggiunge: Qui sua voluntate homicidium perpetravit, nullo tempore promoveri possit. Chi uccide in rissa, già uccide per sua volontà, ed a posta (sebbene commosso da subitaneo sdegno), e già commette l'omicidio che intende fare. Le parole per industriam, et insidias, le spiega la glossa nel cap. 1. de homic. (donde il trident. ne ha traslate le parole nel citato cap. 7.) in questa guisa: Per industriam. id est non casu. E 'l medesimo concilio dichiara se stesso, mentre dopo tali parole pigliate dal cap. 1. de homic. spiega il loro significato, soggiungendo, sua voluntate, et ex proposito, per differenziare dal casuale, di cui poi passa a parlare nella seconda parte.

109. S'incorre l'irregolarità anche per la mutilazione, cap. Significasti, de homic. et clem. Furiosus, eod. titul. Ma qui si fa il dubbio, che cosa s'intende per mutilazione di membro. Comunissimamente e più probabilmente dicono Bonac., Castrop., Concina, Habert, Tournely, Cabassuz., Navarr., Avila e Salmat. con molti altri, che per membro s'intende quella parte del corpo che ha il proprio ufficio distinto dagli altri, come l'occhio per vedere, la mano per operare, il piede per camminare, la lingua per parlare ec., e perciò tutte l'altre cose che servono per ornamento non si stimano membri, come denti, ugne, capelli, orecchie (poiché tolte quelle cartilagini, pure si sente), naso, dito, qualunque sia; Bonacina, Castropalao, Tournely, e Salmat. con molti altri. E se nel cap. Qui partem, dist. 55. si dichiara irregolare uno che si tagliò un dito, fu per castigare la sevizia contro la propria persona, Tourn., Bon., Castrop., Salmat. con molti altri, e costa dal medesimo testo2.

110. Si dimanda per 1. An sit irregularis qui alteri abscindit testiculos aut aliam corporis partem. Negant Bonac., Avers., et Corneio, quia illi non sunt membra sed partes membri. Sed probabilius affirmant Ronc., Castrop., et Salmatic. cum Diana, quia testiculi suam propriam operationem habent, nempe elaborare semen aptum ad generandum (modo haec abscissio sit iniusta); secus vero si tantum unum abscindatur; quia uterque ad eandem operationem concurrunt. Sarebbe irregolare chi tagliasse ad una donna una mammella; perché l'officio d'una è indipendente dall'altra. Lo stesso insegnano Suarez, ed altri appresso Viva, di chi tagliasse ad un altro la metà di una mano; Tournely non però lo nega, perché nel cap. 2. de cler. aegrot. uno che ha perduto due dita ed una mezza mano, non dicesi mutilato, ma debilitato; e comunemente dicono, che chi debilitasse un membro altrui, ancorché lo rendesse inabile al suo mestiere, non diverrebbe irregolare; Navarr., Giball., Suarez, Avila, Salmat., con molti altri, e Croix con altri; anzi Castrop., Nav. e Covarruv. dicono, anche se 'l membro restasse morto; ma a ciò contraddicono molti probabilmente Suar., Cabass., perché tal membro sebbene non sia mutilato materialmente, in fatti non però è tolto formalmente, mentre non è più animato; siccome probabilmente all'incontro dicono i Salmatic., che chi togliesse tal membro inaridito non


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sarebbe irregolare. Neppure chi acciecasse qualcheduno senza cavargli l'occhio fuori, perché non è mutilazione; Busemb., Diana, Megala. In queste irregolarità di mutilazione, quand'è segreta, può dispensare il vescovo, essendogli solamente proibito nell'omicidio volontario, Suar., Bon. ec.

111. Intorno alla dispensa di queste irregolarità vedasi il capo seg. de' privilegi dal n. 51. al 106.1.

§. V. Delle irregolarità per difetto.

112. I. Per difetto d'anima.

113. De lunatici e degli ossessi.

114. Degl'illetterati.

115. De' neofili.

116. II. Per difetto di corpo e I. de' ciechi.

117. II. De' sordi.

118. III. De' muti.

119. IV. De' zoppi.

120. V. De' monchi.

121. VI. De' febbricitanti.

122. De' deformi.

123. De' leprosi.

124. De' mostruosi.

125. Degli eunuchi.

126. a 128. III. Per difetto de' natali.

129. Degli esposti.

130. IV. Per difetto di età.

131. V. Di sagramento, cioè per la bigamia. Della bigamia vera.

132. Della interpretativa.

133. Chi contrae con una violata.

134. Chi contrae con quella invalidamente.

135. Se il marito conosce la moglie adultera.

136. Chi contrae due matrimoni.

137. Se il marito accusa la moglie, et reddit debitum, etc.

138. Della similitudinaria.

139. Come si toglie l'irregolarità della bigamia.

140. VI. Per l'infamia. VII. Per difetto di libertà. De' servi.

141. De' coniugati.

142. Se il coniuge possa farsi religioso, senza farsi l'altra.

143. De' curialisti, soldati ecc.

144. VIII. Per difetto di lenità: circa la guerra.

145. e 146. Circa il giudizio.

147. Delle dispense.

148. e 149. Delle facoltà della s. penitenzieria.

112. La prima è per difetto dell'anima per cui sono irregolari tutt'i matti, frenetici, epilettici, o sia lunatici, ed ossessi. In quanto ai pazzi (e lo stesso dicesi degli altri) bisogna distinguere o tal difetto viene dopo l'ordinazione, ed allora il soggetto, cessato il male dopo lunga sperienza di più anni, per giudizio dell'ordinario potrà ministrare negli ordini ricevuti, Suarez, Navarro, Silvestr., s. Anton., Bonac., e moltissimi altri; se poi non è ancora ordinato non potrà più ordinarsi, se l'origine pende da causa permanente per qualche lesione d'organi; perché questi tali facilmente ricadono, cap. Maritum, d. 33. Altrimenti se 'l difetto provenisse da qualche causa accidentale, come da febbre, ferita, o passione transitoria, Suar., Bonac., Ronc. ec.2.

113. Per i lunatici ed ossessi corre l'istessa regola; se 'l morbo è prima dell'ordinazione, sono perpetuamente irregolari, c. Communiter, dist. 33. Avvertisce Cabass., che se tal morbo avviene nell'impubertà, e poi si guarisca perfettamente nella pubertà, potrebbe ordinarsi, perché asserisce Ippocrate, che in tal età sogliono guarirsi; ma se poi accadesse nella pubertà, specialmente dopo i 25. anni, difficilmente v'è speranza di guarigione. Dal citato cap. Communiter poi si ha, che se per un anno sia libero, o dal morbo, o dall'infestazione del demonio, per giudizio del vescovo può ammettersi all'amministrazione degli ordini ricevuti. Anzi dicono comunemente i dottori Suarez, Navarr., Laym. s. Anton. ec., che se tal morbo accade rare volte (cioè una volta al mese), ma senza che l'infermo cada in terra, né spumi, potrà celebrare in privato coll'assistenza di un sacerdote digiuno3.

114. Gl'illetterati che non hanno la dottrina necessaria per gli ordini. Per la prima tonsura almeno debbono sapere leggere e scrivere4. Per gli ordini minori, la lingua latina5. Per lo suddiaconato, e diaconato, oltre la scienza delle lettere umane, si ricerca la scienza delle cose necessarie per l'esercizio di tali ordini6. Per lo sacerdozio bisogna sapere le cose necessarie ad insegnarsi al popolo per la salute, e per amministrare i sagramenti7. Ma in quanto ai regolari addetti alla vita contemplativa, basta esser esperti nella grammatica, altrimenti l'irregolarità è de iure divino, in guisa che neppure il papa


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in ciò può dispensarvi1. Vedi l'esame degli ordin. n. 35. e 36.

115. I neofiti, cioè coloro che nell'adulta età di fresco si sono battezzati. Ma se dopo qualche tempo l'ordinario li giudica idonei per gli ordini sagri, possono ordinarsi, Suarez2, Sanchez3, Bonac. ap Thesaur.4. Ma stima Toleto, che dopo 10. anni non sieno più irregolari5.

116. La seconda è per difetto di corpo. E questa per due capi s'incorre, o perché impedisce l'esercizio conveniente dell'ordine, o perché apporta notabile indecenza o orrore; così i dd. comunemente con s. Tommaso6. Quindi per lo primo capo è irregolare: I. il cieco affatto, cap. ult. dist. 55. Ma debbono in ciò notarsi più cose; che se già si ritrova sacerdote, e costa di non poter errare, può dispensarvi con lui dal papa a celebrare, come in fatti a' 22. di agosto 1725. la s. c. del c. dispensò con un parroco fiorentino coll'assistenza d'un altro sacerdote7. 2. Che se manchi ad alcuno la vista dell'occhio sinistro è irregolare, come insegnano i dd. comunissimamente. Alcuni non però n'eccettuano se l'occhio destro fosse atto a leggere il canone, anzi dicono, che può rimediarsi con accomodare il messale in mezzo; così Laym., Diana, Croix, e molti altri; e 'l p. Suarez chiama praticamente probabile. 3. Che il cecuziente è irregolare per ricevere gli ordini, ma per l'esercizio de' già ricevuti può dispensarsi, acciocché possa celebrare la messa della madonna anche ne' giorni festivi, e ne' feriali quella de' morti8. Il card. Lambertini nel luogo citato dice, che per lo cieco affatto non si dispensa, neppure per la prima tonsura, acciocché si abiliti al beneficio. 4. Che il debole di vista che può avvalersi degli occhiali, o fosse guercio, non è irregolare, i dottori comunemente.

117. II. Il sordo, che affatto non sente; così dicono comunemente i dottori dal can. 7. che diconsi degli apostoli, per la indecenza di non poter sentir la voce del ministro. Questa indecenza nonperò la negano Enriq., Prepos., Gobat., poiché può percepire da altri segni che cosa abbia il ministro risposto; ma la comunissima è contraria; concedono tuttavia Bonac., Tambur., Conc., Castr., Navarr. ed i Salmat. con altri, che se la sordità sopravviene al sacerdozio, facilmente si tollera il difetto, come del cecuziente. Il sordastro poi viene scusato dall'irregolarità9.

118. III. Il muto, o sia affatto tale, o che non possa proferir parola senza lasciar qualche cosa: Tourn. ed Holzm. Ed i Salmat. aggiungono, anche se non possa parlare se non con grande difficoltà. E lo stesso dice Holzmann di chi avesse un parlare molto precipitoso. I balbuzienti e gli sdentati non sono irregolari purché non possano esser pigliati in deriso; Navarro, Tambur., Coninchio, Sairo, Filliuc., Prepos. ec.10.

119. IV. Il zoppo, o che sia senza gambe o che non possa andar all'altare senza bastona, can. Nullus episc. 54. de cons. dist. 1. Ciò spiega dalla glossa, se non possa mantenersi su dell'altare senza sostegno, e così l'intendono gli altri dottori. Del resto non è irregolare chi non ha di questo bisogno, can. Si quis, 10. dist. 55., o chi sia di gambe ritorte, non è irregolare, perché tal difetto può nascondersi colla veste talare; Tourn., Croix, Salmat. ec. N'eccettua Layman, purché non sia molto difforme. Chi tiene la gamba di legno, e sia già sacerdote, potendosi riparare all'indecenza col giudizio dell'ordinario, ben può celebrare, Tambur., Silvestro, Rosella, Mario, e Giball.11.

120. V. Il monco, anche se gli mancasse il solo pollice, cap. ult. de corp. vitiat. Lo stesso dicono Busemb., Renzi, Tambur., Fill., Bonac., Suarez, se gli mancasse l'indice, o parte del pollice (non già se le sole ugne), cap. Thomas, de corp. vit., o se tali dita fossero


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così debili che non potessero alzare o dividere l'ostia, cit. cap. Thomas. Se poi gli mancasse l'indice, e fosse già ordinato, può delle dita posteriori; come in necessità può anche con queste ministrarsi l'eucaristia. Se poi mancassero tutte tre le ultime dita, anche lo fanno irregolare (non già se solo due).così Anacl., Holzm., Gaetan., Navarro, Tournely. e Pontas. Nota non però Tournely. che se mancasse l'indice potrebbe ottenere la dispensa1.

121. VI. Chi patisse d'una febbre continua (ma non terzana o quartana),o di continuo dolore di testa, in guisa che non potesse celebrare senza errori notabili, Bon., Sairo, Soto, Toleto, Aversa ec. Di più il paralitico, a cui in tal guisa tremino le mani che vi sia pericolo d'effusione del sangue, Busemb., Concina, Pal. Chi patisce una tale tossa che porta pericolo nel comunicarsi, Bonac., Ugol., Maiolo. ec. L'astemio che porta pericolo di vomito, Tourn. e Conc., e con costui non può neppure il papa dispensare.2

122. Per lo secondo capo, cioè che s'induca irregolarità per lo vizio del corpo che apporta gran difformità o orrore, come si ha dal cap. aegrot. , Presbyterum, e da altri de cler. aegrot., si rendono irregolari: I. Coloro a cui manca qualche membro, come il naso, cap. penult. de corp. vitiat., o l'ha molto calato, o alzato, Tamb., Bonac., Viva ec. A chi è stato cavato un occhio, cap. ult. dist. 55. Probabilmente non però dicono Silvio, Tournely, Pontas, Roncaglia con Tamb. ec., che si toglie tale irregolarità se può rimediarsi con un occhio di vetro. Così pure chi sta senza orecchie, purché non possa ripararsi la difformità coi capelli, Bus., Diana, Bon. e Tourn., con molti altri3.

123. II. I leprosi, cap. Tua nos, de cler. aegr., per lo scandalo ed abbominazione; onde in privato possono celebrare, Pal., Salmat., e Bon. con altri. Così anche chi tiene le labbra rose o spaccate a guisa di lepre Tamb., Tournely, e Viva. Così similmente chi patisce di morbo gallico di già patente, Tournely ed Holzm., o avesse il volto molto macchiato; Laym.4.

124. III. I mostruosi, come i notabilmente gibbosi, Busemb., Anacl., Bonac., ec. I pigmei o nani di statura molta corta, e di capo molto grande, Tambur., Renzi, Tournely ecc., o che non potessero tanto distender le braccia quanto bisognasse per l'altare. Gli etiopi appresso di noi anche tali si stimano, perché moverebbero a riso, Tournely ecc. Gli ermafroditi, sebbene dicono Toleto, Escobar, con Forn., contro Conc., che se questo difetto è occulto, e prevale il sesso virile, non produce irregolarità. Si noti per altro, che questi difetti, se sopravvengono agli ordini ricevuti, può esercitare quegli atti che può, v. gr. il sacerdote cieco può confessare ec. Cap. 7. de cler. aegrot.5.

125. L'eunuco, ch'è stato castrato per causa di morbo o in fanciullezza, o per isfregio violento dagli altri, o dal padrone, non è irregolare. Ma lo è se egli stesso s'avesse ciò fatto, o anche se dagli altri con suo consenso per zelo della castità, cap. Si quis a medicis. Si quis 4. d. 55. ed altri, de corp. vitiat.6. Stimano per probabile Pal., Tambur., e Pelliz. contro Suarez, Mol. e Sairo, che se qualcheduno si tagliasse, o facesse tagliare i testicoli per conservare la voce, non sia irregolare, dicendo che i testi apportati parlano di scissione, o sezione, che può intendersi, se s'incidessero le parti virili tutte intiere7.

126. La terza irregolarità proviene dal difetto de' natali. E per questo sono irregolari tutti gl'illegittimi, cap. 1. fin. de fil. presb., ancorché sieno occulti; comunemente i dd.8. Si possono legittimare costoro per lo susseguente matrimonio; purché non sieno spuri, cioè nati in tempo che non poteva validamente contrarsi il matrimonio tra i loro genitori, v. g. perché in quel tempo uno di quelli era ligato con altro matrimonio, c. Tanta, qui filii etc. Basta non però a legittimar la prole, e


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renderla immune dal difetto de' natali, che 'l matrimonio potesse farsi a tempo della nascita; così probabilmente Sanchez, Ponzio, Anacl., Bonac. e Salmat. con molti altri (contro Suarez e Tournely), dal cap. Tanta, dove dicesi: Si vir vivente uxore aliam cognoverit, et ex ea prolem susceperit; poiché il susceperit riguarda più propriamente la nascita, che la concezione1. E questa sentenza anche ha tenuta e l'ha chiamata comune Benedetto XIV. in una dissertazione fatta in risposta ad un vescovo (ella sta inserita nel suo bollario2).

127. Quindi si noti 1. co' Salmaticesi che se il figlio naturale si fosse ordinato prima del matrimonio de' genitori adulteri, potrà legittimamente ministrare dopo seguito quello senza dispensa. 2. Che tale legittimazione si fa col matrimonio solamente rato, cap. Tanta, cit. 3. Che i figli nati da matrimonio nullo per impedimento occulto, ma stimato valido almeno da un de' coniugi, si stimano legittimi; così i dd. comunemente dal cap. Cum inter. 2. Qui filii sint legit. c. Ex tenore eod. tit. Altrimenti poi se amendue i genitori stavano in mala fede, c. Cum inhibitio 3. §. Si quis de claud. desp. 4. Che i figli nati da matrimonio contratto in grado proibito senza le proclamazioni e senza dispensa del vescovo, ancorché contratto col parroco e testimoni, si stimano illegittimi, non ostante che l'avessero fatto in buona fede, o per ignoranza, cap. Cum inhibitio, eod. §. Si quis.3.

128. I figli si legittimano I. per la professione religiosa, come si è detto n. 85. II. Per la dispensa del papa, il quale solo può dispensare cogli illegittimi, e concedere la legittimazione per tutti gli effetti, comunemente i dd. con Sanchez, Castrop., Salm., ec.4. In che cosa possano i vescovi, e prelati regolari, vedi nel cap. XX. de privil.

129. Si dimanda se i figli esposti (cioè i genitori de' quali sono ignoti) sieno irregolari. L'affermano molti, come Tournely, Fil., Bonac., perché vi sono forti congetture che costoro sieno illegittimi, mentre non si vede mai che i genitori (per quanto miserabili) abbiano un animocrudo, che vogliano esporre il proprio figlio né mai si sente che una madre gravida non abbia portato il figlio al battesimo, e che se dopo quello si vedesse che mancasse il figliuolo alla madre, la giustizia non ne cercasse conto. La seconda sentenza non però è più probabile con Castropalao, Ponzio, e Salm., e 'l p. Suarez la stima probabile, poiché per esser uno irregolare ha da esser certo che sia illegittimo, ma gli esposti sono dubbiosamente tali, mentre più volte i genitori per la povertà gli espongono. E gli autori citati portano che Gregorio XIV. nel 1591. in favore d'una certa confraternita fatta per gli esposti, dichiarò, che tali esposti non si stimassero illegittimi, fintanto che non si provassero tali; Giball. ap. Tourn.5.

130. La quarta per difetto d'età, ma di ciò se ne è parlato nell'esame degli ordin. num. 43. 44.

131. La quinta è per difetto di sagramento, o sia di significazione del matrimonio, che significa la congiunzione di Cristo unico sposo colla chiesa unica sposa, e si contrae per la bigamia; in quanto che il bigamo il quale ha divisa la sua carne con più mogli, non rappresenta tale unione. E tale irregolarità costa da tutto il tit. de bigamis. Si definisce la bigamia: Est matrimonii multiplicatio. Ed è di tre sorte, vera, interpretativa, e similitudinaria. I. La vera è quando successivamente uno ha preso più mogli, e con tutte ha consumato il matrimonio, in quella guisa, come si disse nel capo XVIII. n. 68. c. Praecipimus, et c. Debitum, de bigamis6.

132. II. L'interpretativa si ha quando uno ha contratto ed ha consumato un matrimonio con una vedova già conosciuta dal primo marito, e con questa anche invalidamente avesse contratto,


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come dal c. A nobis de bigam; o pure con una violata da altri, cap. ult. dist. 51., o pure conoscendo la propria moglie, dopo che avesse questa adulterato, c. Si cuius, etc., Si laici, dist. 39., o se avesse contratti e consumati due matrimoni, uno valido e l'altro invalido. Per quest'ultima specie non v'è testo chiaro, ma v'è la comune de' dd. dal cap. Nuper, con s. Tommaso1. Su di questa bigamia occorrono varie questioni.

133. Si dimanda 1. se sia irregolare, chi in buona fede contrae con una violata, credendo esser vergine. L'affermano comunemente i dottori con san Tommaso2 (contro Sa, Ledesma ecc.); perché essendo questa irregolarità per difetto di significazione di Cristo colla chiesa unica sua sposa, la buona fede non fa che la carne del marito non si divida colla violata, abbenché creda esser vergine3.

134. Si dimanda per 2. se si faccia irregolare chi contrae con una violata invalidamente per qualche impedimento dirimente. La prima sentenza è affermativa, e questa la tengono Suarez, (che la chiama comune), Tourn., Covarr., Corneio; così anche Fagnano4 con Host., Ginandr., cardin., Brut., e tutti gli altri (come dice egli) per lo chierico non in sacris, e con Silvestr. e Navar. per lo laico. E si prova dal c. A nobis, de big., dove fu dichiarato irregolare un suddiacono che avea contratto con una vedova, fra le quali persone (disse Innoc. III.), sebbene non fuerit vinculum maritate contractum (stante che erano inabili), cum eo tamen tanquam cum marito viduae dispensare non licet, non propter sacramenti defectum, sed propter affectum intentionis cum opere secuto. Dove si vede che tal suddiacono non fu dichiarato irregolare perché dopo contratto il coniugio spirituale coll'ordine sagro si congiunse col matrimonio carnale; ma perché si congiunse con una vedova, per cui fu giudicato, tanquam maritus viduae propter affectum intentionis etc. La seconda sentenza nega tale irregolarità, e di questa sono Sanch., Nav. ed i Salm., con una decisione della s. c. appresso Farinacio, dicendo, che tale suddiacono fu stimato irregolare per aver contratti due matrimoni, uno spirituale e l'altro carnale, sebbene invalido. A questa ragione vale per risposta la prova della prima sentenza5; all'incontro l'irregolarità intesa da' contrari s'incorre dal suddiacono, anche se contrae con una vergine, come dal n. 140. Alla decisione della s. c. si risponde, che le decisioni che si riferiscono da Farinacio furono dichiarate incerte da Gregorio XIV., nell'anno 1621.6. E notisi, che a' 29. d'agosto 1631. per comando d'Urbano VIII. fu dichiarato dalla s. c., non doversi dar fede a' decreti della s. c. se non costassero autentici, cioè colla sottoscrizione del card. prefetto7.

135. Si dimanda per 3. se si fa irregolare il marito, che ha conosciuta la moglie adultera, quando l'adulterio è occulto. Lo negano Enriquez ed altri appresso Elbel, per lo cap. Si cuius, dist. 34., dove dicesi: Si evidenter fuerit comprobatum uxorem adulterium commisisse. Ma noi l'affermiamo colla comune appresso di Elbel; e di questa sentenza sono Tournely e Roncaglia con Suarez, Ugol., e Filliuc. E ciò corre, anche se la moglie fosse stata per violenza oppressa. La ragione è la stessa, che quella del caso di sopra nel primo quesito; e perciò poco importa che sia stata oppressa per forza, o che il marito non ne sia consapevole, mentre sempre in fatti adfuit divisio carnis; così Fagnano8, con Ugol., Raym., Host. ecc., dicendo: Non agitur hic de vitio ordinandi, sed de defectu sacramenti, quem etiam ignorans potest pati. Al testo si risponde che le parole, si evidenter comprobatum etc., solamente provano che se il marito non è certo dell'adulterio della moglie, non dee stimarsi


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irregolare1, benché quantunque il marito non fosse consapevole dell'adulterio, pure in sé è irregolare2.

136. Da ciò s'inferisce per 1. che lo stesso dee dirsi per la medesima ragione, con s. Tommaso3, Suarez, Tourn., Concina, s. Antonino e moltissimi altri comunissimamente, di chi contrae due matrimoni invalidi4, ancorché in buona fede, come si deduce dal c. A nobis, apportato e spiegato al n. 136. Per 2., che anche si fa irregolare chi fintamente contrae il secondo matrimonio solamente ad copulam extorquendam, così Suarez, Tournely e i Salmatic., con altri (contro Castropalao che si appoggia alle parole propter affectum intentionis); ma noi diciamo che queste parole non significano, che quel suddiacono veramente avesse pensato di fare un vero matrimonio, mentre ben sapeva, che non poteva succedere; ma che avea l'affetto di porlo in esecuzione. Sicché tanto è il desiderio di effettuare un matrimonio impossibile, quanto fingere di fare quello che non s'intende di fare5.

137. La Glossa nel c. Si cuius d. 34. propone un caso: Se 'l marito accusasse la moglie d'adulterio, e mentre si fa la lite, quaesitus esset de debito coniugali, an reddendo fieret irregularis. Si risponde, che, dato che il marito non è certo dell'adulterio della moglie, in dubbio di tal adulterio, essendo certamente obbligato a rendere, allora egli (dice la glossa) potius dicitur cognosci ab uxore quam cognoscere ipsam, e perciò (reddendo) non si farebbe irregolare. Lo stesso par che corra per lo marito, che ha contratto con una donna violata, credendola vergine; di che si è parlato al num. 135. E lo stesso corre, quando il marito rende ignorantemente il debito all'adultera, ch'è occulta, o pure ch'è stata violentemente oppressa, secondo quello che si è detto al num. 135.

138. III. La bigamia similitudinaria si contrae col matrimonio (benché nullo, e benché con una vergine), dopo il voto solenne o di religione, o d'ordine sagro. Questa bigamia induce l'irregolarità, sempre che si è consumato il matrimonio, c. 23. Quotquot, et 32. Monacho, 27., q. 1. , dove dicesi: Si uxori fuerit sociatus, nunquam ecclesiastici gradus officium sortitur. Dicono Hurtad., Abb., Host. ed Archidiac., che questa irregolarità si contrae solamente da' monaci; ma comunissimamente i dd. insegnano, che s'incorre da ogni chierico in sacris, dal c. 1. Qui cler. vel mon., dove dicesi, che possa il vescovo dispensare con un diacono, che avea preso moglie, a poter ministrare ec., e dal c. 2. eod. tit., dove si ordina al vescovo, che non permetta ministrare al suddiacono, che contrae matrimonio. Ma stima Sanchez, che questa irregolarità è più tosto per delitto, che per bigamia. Non sarebbe irregolare però, chi non essendo in sacris, contraesse matrimonio con una monaca professa, perché le leggi parlano di chi contrae il matrimonio dopo il proprio voto6.

139. Questa irregolarità della bigamia non si toglie per lo battesimo, c. Si quis viduam, dist. 34.; così la comune con s. Tommaso7. Può ben dispensarvi il papa per grave causa, Sanchez, Conc., Salm. con altri: e Tournely colla comune apporta, che Lucio III. già vi avesse dispensato8. Che cosa possa il vescovo ed i prelati regolari, vedi nel cap. seg. XX. de' privilegi.

140. La sesta nasce da infamia. Ma di questa già se n'è parlato al num. 92. La Settima per difetto di libertà; onde sono irregolari I. i servi, cioè gli schiavi, fin tanto, che non saranno fatti liberi. Se poi un servo, sapendolo, e non contraddicendo il padrone, si ordina (ancorché di prima tonsura), nello stesso atto acquista la libertà, c. Si servus et c. Nulli, dist. 54. Può non però il padrone dargli la libertà, con condizione, che lo serva nelle cose non ripugnanti allo stato chiericale, e si deduce dal c. Nullus, de serv. non ord. Ma se fosse ordinato senza saputa del padrone


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resta servo, purché non sia in sacris, e purché non si renda al padrone il doppio dal vescovo, o da' cooperanti: quando poi costoro fossero impotenti, il servo anche diacono resta servo; e s'è sacerdote, è obbligato di servire nelle cose che comporta lo stato, e di celebrare per lo padrone; purché il padrone sapendolo non dissimuli per un anno1.

141. II. Gli ammogliati, se le mogli non acconsentono, e non fanno voto di castità, c. ult. de temp. ord. in 6., extrav. Antiqua, de voto, ed anche se 'l matrimonio fosse solamente rato, perché solamente per questo è permesso fra i due mesi farsi religioso, ead extrav. È probabile non però, che se si fosse ordinato in sacris, non sarebbe obbligato poi a farsi religioso, per esser questo un peso troppo grande; Sanch., Avers., Salm., s. Anton. ec.2.

142. Si dimanda, se il marito possa ordinarsi in sacris, o farsi religioso colla licenza della moglie, s'ella ancora non prende lo stato religioso. Alcuni aa. lo negano appoggiati al cap. Coniugatus, de convers. coniug., dove si dice, che il marito non può ordinarsi, nisi ab uxore continentiam profitente fuerit absolutus. Dunque (dicono) basta, che la moglie faccia voto di castità, mentre il testo dice, continentiam (non già religionem) profitente. Ma in ogni conto deve affermarsi , per esser ciò chiaramente espresso nel c. Cum sis, eod. tit. dove dicesi: Ignorare non debes, ss. patrum constitutioni esse contrarium, ut vir, uxore sua, aut uxor, viro eius non assumente religionis habitum, debeat ad religionem transire. Lo stesso rispose Nicola papa nel can. Scripsimus, caus. 27. qu. 2. , per la moglie del re Lotario, dicendo: Non hoc aliter fieri posse, nisi eandem vitam coniux eius Lotharius elegerit. E al testo opposto si risponde, che la parola profitente si dee intendere della professione solenne. Del resto tutti convengono, che se la moglie è giovine, non può restar nel secolo, facendosi religioso il marito; all'incontro se ella è vecchia, lo stesso citato testo Cum sis concede che possa restarsi nel secolo, facendo semplice voto di continenza.

143. III. I curialisti, obbligati a servire alla curia o per giuramento, o per istipendio, come sono i giudici, avvocati ec., per quanto durano tali offici, c. 1. 2. e 3. dist. 51., purché non avessero la licenza del papa, o dalla consuetudine, di esercitare tali impieghi, come sono i consiglieri regi nelle cause civili; Laym., Castrop., Suar., Salm., con altri3. IV. I soldati per quanto tempo son obbligati per giuramento. Di più i tesorieri, depositari pubblici, e que' che amministrano la repubblica. Di più le guardie del re, e tutti gli altri che fanno qualch'esercizio severo, o turpe, o che furono ministri in causa di giustizia4.

144. L'ottava è per difetto di lenità, cioè per lecita mutilazione, o uccisione nella guerra offensiva, benché giusta. Ma per incorrer l'irregolarità, bisogna che l'uccisione sia stata fatta di propria mano, Bus., Holzm. e Lambertini dal c. Dilectus, et Significasti, de homic. Dicono Busemb., Bonacina, che chi esortasse nella guerra giusta ad uccider costui, o quell'altro, sarebbe irregolare; ma probabilmente a ciò contraddicono i Salmaticesi, perché il testo parla di chi uccide, o mutila di propria mano, non di chi anima. Se poi la guerra è giusta, e non offensiva, ma difensiva, chi uccide non si fa irregolare, cap. 2. de immun. eccl. Clem. un., de homic. Nella ingiusta poi basta, che muoia uno per esser tutti irregolari; tutt'i dd. con s. Tommaso 2. 2. q. 64. a. 8.5. Si noti qui un decreto della s. c. del conc. del 1703. a' 13. di genn., dove si dichiarò irregolare un certo diacono e canonico, il quale avea militato in più spedizioni di guerra, benché giurasse di non aver leso alcuno, poiché sparando lo schioppo, l'avea sparato sempre in aria6.

145. Per difetto di lenità si fanno ancora irregolari i giudici, e tutti quei


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che cooperano nel giudizio giusto alla morte o mutilazione del reo attivamente, efficacemente e prossimamente, con azione di sua natura ordinata a quella; Clem. Si furiosus, de homic. Ex cap. Sententiam, Ne cler. vel mon. Si è detto attivamente, s'intende per coloro che sono dalla parte di chi uccide, non per coloro che sono dalla parte di chi è ucciso, come sarebbe il confessore ch'esorta il reo ad abbracciare la morte1. Dicesi di più efficacemente; perché chi coadiuva portando le legna, acciocché sia bruciato il cadavere, non è irregolare: né chi assiste; e sebbene nel detto c. Sententiam viene proibito a' chierici d'assistere a simili spettacoli, pure dicesi, che questo canone o sia abrogato, o che non obblighi sotto colpa grave; Bonac., Salm. e Tournely la chiama comune. Anzi Navarro ed Avila scusano il minorista da ogni colpa2. Dicesi di più prossimamente, poiché non è irregolare chi fa, o vende le spade, o chi esorta a punire i rei, o altri che non è ministro necessario, e remotamente concorre; onde molto probabilmente dicono Suarez, Reginaldo, Laym., Avila, Busemb. ec., non essere irregolare il confessore, il quale dicesse al giudice, che tal reo sia degno di morte3. Dicesi finalmente, con azione di sua natura ordinata alla morte, cioè che da sé sia causa di tale morte. Quindi non è irregolare il confessore, che dicesse al boia: Ho fatto l'officio mio, non t'impedisco a far il tuo; né i giudici ecclesiastici, che consegnano il degradato alla curia secolare; né il chierico accusatore in causa criminale, purché si protesti espressamente di non intendere la pena del sangue; Bonac., Busemb., Tamb. ec.4.

146. All'incontro ben sono irregolari 1. Il giudice, i di lui assessori, lo scrivano che scrive la sentenza (non però chi la copia), e tutti quei che l'eseguiscono5. Ma non quei che commettono la causa, c. ult. Ne cler. etc., purché non comandassero, che si desse sentenza di morte al tale, o che si sbrigasse la tal causa di morte, Castrop., Salmat. ed altri. 2. I testimoni volontari, che da loro si offeriscono, anche se si protestano; così comunemente i dd. E lo stesso dee dirsi degli avvocati e procuratori dell'accusatore, se non sono costretti a difenderlo; Salmat. cogli stessi aa. 3. Gli accusatori di delitto capitale, cercandone la vendetta. E se questi sarà chierico beneficiato, o in sacris, oltre l'irregolarità, pecca mortalmente, dal cit. cap. Sententiam, dove vien proibito a' chierici d'intromettersi in qualunque maniera in causa di sangue. Non sarà però irregolare chi accusa il reo, solamente per esser soddisfatto de' danni, fatta sempre la protesta di non voler la pena del sangue, c. Praelatis, de homic. E ciò tanto in causa propria, quanto in causa de' congiunti sino al 4. grado, o de' congiunti sino al 4. grado, o de' domestici, o della propria chiesa; Suar., Castr., Salm. con Bonacina, Concina ec. E ciò corre anche, se tal protesta la facesse fintamente, Suar., Bonac., Castrop., e Salmat. con molti, ed anche se la faccia dopo l'accusa, ma prima della sentenza, Bonac., Sairo, Pellizar. e Salm.6.

147. Le dispense delle irregolarità per difetto sono tutte riservate al papa, in quanto a' secolari; in quanto a' regolari, vedi nel capo XX. de privil. n. 106. e 107.




2 N. 341.



3 Sess. 22. cap. 4.



1 Lib. 7. n. 343.



2 N. 343. in fine.



3 N. 342.



4 Ibid. v. Quaer.



5 N. 346.



1 Lib. 7. n. 347.



2 Ibid.



1 Lib. 7. n. 348.



2 Sess. 24. c. 6.



3 Lib. 7. n. 349.



4 Sess. 14.



5 Lib. 7. n. 350.



6 N. 351.



1 Lib. 7. n. 352.



2 N. 353.



3 N. 354.



4 N. 356.



1 Lib. 76. n. 357.



2 N. 342. et 358.



3 N. 358. v. not. II. et III.



4 N. 359.



5 N. 360. et 361.



6 N. 363.



7 N. 364.



8 Ibid. v. Episc.



9 N. 365. et 366.



1 Lib. 7. n. 368.



2 N. 369.



3 N. 370.



4 N. 371.



5 N. 373.



6 N. 372.



1 Lib. 7. n. 374.



2 N. 375.



3 N. 376.



4 N. 377..



5 2. 2. q. 64. a. 8. ad 4.



6 N. 383.



1 Lib. 7. n. 382. v. 4.



2 N. 385.



3 N. 386.



1 Lib. 7. n. 387.



2 Sess. 14. cap. 7.



3 Lib. 7. n. 388.



1 Sess. 14. cap. 7.



2 Lib. 7. n. 365. et 415.



1 Lib. 7. n. 380. - 381.



2 N. 398.



3 N. 399.



4 Trid. sess. 23. cap. 4.



5 L. c. cap. 2.



6 Cap. 13.



7 Cap. 14. e 25.



1 Lib. 6. n. 791.



2 D. 43. conc. 2. n. 6. - 7.



3 Dec. l. 2. c. 28. n. 11.



4 Dec. s. c. t. 1. p. 97.



5 Lib. 7. n. 402.



6 Suppl. q. 39. a. 6.



7 Lib. 7. n. 404.



8 Lambert. not. 4. n. 5.



9 Lib. 7. n. 405.



10 N. 406.



11 N. 407.



1 Lib. 7. n. 408.



2 N. 409.



3 N. 410.



4 N. 411.



5 N. 411. et 412.



6 N. 416.



7 N. 418.



8 N. 420.



1 Lib. 7. n. 422.



2 Tom. 1. n. 113. in ord.



3 Lib. 7. n. 423. 424. et 425.



4 N. 426. et 427.



5 N. 432.



6 N. 436.



1 Supp. q. 66. a. 2.



2 Ibid. a. 3. ad 3.



3 Lib. 7. n. 439.



4 In 2. part. 1. dec. c. Nuper de bigam. n. 13. et 44.



5 Lib. 7. n. 440.



6 Croix l. 1. n. 219.



7 Potestà tom. 1. p. n. 219.



8 In c. Nuper de bigam. n. 5.



1 Lib. 7. n. 442.



2 N. 445.



3 Suppl. q. 66. a. 2.



4 Lib. 7. n. 445.



5 N. 447.



6 N. 448. et 449.



7 Suppl. q. 66. a. 4.



8 Lib. 7. n. 450. et seq.



1 Lib. 7. n. 455.



2 Lib. 6. n. 812.



3 Lib. 7. n. 456.



4 Ib.



5 N. 459. et 460.



6 Card. Lambert. notif. 101. n. 19.



1 Lib. 7. n; 461. et 462.



2 N. 463.



3 Ib.



4 N. 464. ad 468.



5 N. 461.



6 N. 468.






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