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S. Alfonso Maria de Liguori Istruzione e pratica pei confessori IntraText CT - Lettura del testo |
Delle facoltà della s. penitenzieria.
148. Ho giudicato opportuno di notare qui le principali facoltà della s. penitenzieria, acciocché sappia il confessore per quali cose si possa a quella ricorrere. Il pontefice Benedetto XIV a' 13. aprile 1754., con una bolla che principia Pastor bonus (ed è la 95. nel Bollar. tom. 1.) , confermò molte facoltà concesse da altri pontefici, ed altre le concesse egli alla santa penitenzieria. E queste sono: I Può assolvere da tutti i casi, anche della bolla Coenae, i regolari in amendue i fori; i secolari tanto laici, quanto ecclesiastici, pure in amendue i fori, dalle censure pubbliche emanate a iure, ed anche ab homine,
se sia spirata la facoltà del giudice, o se 'l vescovo le abbia riservate alla sede apostolica; purché sia data la soddisfazione al giudice ed alla parte; ma se la parte ingiustamente rifiutasse la soddisfazione, può la s. p. assegnare la conveniente soddisfazione. II. Può assolvere gli eretici occulti, ma non potuti conoscersi da altre persone per segni esterni; ed i pubblici eretici, in caso che non vi sia obbligo di dinunziare i complici. Può anche assolver da' casi pubblici della bolla Coenae, i principi, amministratori di repubblica, i vescovi ed altri prelati. III. Può dispensare nelle irregolarità occulte, ed inabilità, ancora per omicidio volontario, ma non già, acciocché l'omicida possa esser promosso al vescovato. Può anche dispensare dalle irregolarità ed inabilità a cagione d'eresia; purché sia affatto occulta. IV. Può dispensare cogli omicidi, ed altri, acciocché possano professare in qualche religione approvata, ed indi ascendere al sacerdozio. V. Può dispensare cogli ordinandi malamente, acciocché si possano ordinare segretamente, senza interstizi, e fuori d'ordinazione, ma non già negli ordini sagri in un giorno. VI. Può dispensare cogli occulti ordinati simoniacamente. VII. Può convalidare il titolo del beneficio ottenuto coll'occulta inabilità. VIII. Può donare porzione del prezzo simoniaco per la povertà del delinquente. IX. Può co' francesi, fiamminghi, polacchi, ed oltramontani rilasciar i frutti malamente percepiti; solamente può comporre poi cogl'italiani, spagnuoli, ec., ma co' poveri può anche rimetterli. X. Può rilasciare parte delle cose ingiustamente pigliate, o ingiustamente ritenute, se il padrone è incerto, ed il caso è occulto, e 'l reo è povero, con dare il resto a' poveri, o a' luoghi pii degli stessi paesi (se può succedere), dove que' furti sono stati fatti. XI. Può assolvere chi avrà avuti doni da' regolari, se non eccedono dieci scudi; ed anche se eccedono, ma dopo fatta la restituzione, o dopo fatto l'obbligo di soddisfare. XII. Può dispensare ne' casi occulti, che la donzella non vergine goda del legato lasciato alle vergini; e colle vergini a poter entrare ne' monasteri delle pentite. XIII. Può rilasciare i giuramenti, che non sono in favore de' terzi. XIV. Può commutare dispensando il voto semplice di castità, o differire l'adempimento. XV. Può dispensare commutando in altre preci, o altre opere pie, la recitazione dell'officio divino. XVI. Può dispensare co' regolari in qualsivoglia irregolarità, inabilità, e pene occulte; ma non pel pubblico difetto de' natali per lo generalato; e nelle pubbliche, non può senza aver intesi i superiori. XVII. Può assolvere gli apostati dalle censure colla reincidenza, se non ritornano fra il tempo assegnato, differendo la dispensa sopra le irregolarità, se vi fossero incorsi, sino all'attuale ritorno. E può concedere ancora, che passino in altr'ordine. XVIII. Può concedere il passaggio alla religione più larga, purché ivi stia in fiore la regolare osservanza, ma non all'ordine di s. Benedetto dell'antica osservanza; né a consimili congregazioni di qualsivoglia ordine. E lo stesso può colle monache oltramontane. XIX. Può assolvere e dispensare sopra i difetti, e censure ancora per violazione di clausura. XX. Può concedere il confessore alle monache (vedi ciò che si disse al c. XVI. anteced. n. 89). XXI. Essendo la sede apostolica vacante, può nel foro di coscienza tutto, anche in que' casi che non avea facoltà, vivendo il pontefice; colla reincidenza nonperò, se potendo non si presentino al nuovo pontefice; e questa facoltà dopo che il cardinale penitenziere è entrato in conclave, passa alla signatura. L'altre facoltà che riguardano i matrimoni, son notate nell'opera1. L'altre meno necessarie a sapersi si possono osservare nella detta bolla.
149. Si noti finalmente, che quando le lettere della penitenzieria si commettono ad un maestro teologo, o dottore de' decreti, possono eseguirsi da' confessori della compagnia di Gesù designati
dal generale, o dal provinciale, colla licenza di colui, come concesse Gregorio XII. a' 3. aprile 1582. E lo stesso concesse Innocenzo XI. a' 27. novembre 1674. a' lettori giubilati dell'ordine de' minori. E perciò possono l'istesso tutti gli ordini regolari che comunicano con questi: così riferisce Elbel1.