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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto IV. De' privilegi de' regolari.

§. I. De' privilegi che spettano a tutti i regolari in comune.

72. 73. e 74. Dell'esenzione della giurisdizione de' vescovi.

75. Casi eccettuati, e specialmente circa la celebrazione delle messe.

76. Dichiarazione della s. c.

77. In quali casi può il vescovo obbligare ecc.

78. Se i regolari sieno tenuti a' precetti del vescovo.

79. Se il vescovo possa visitarli.

80. Se visitar la clausura delle monache.

81. Se chieder conto delle messe lasciate ec.

82. e 83. In quali casi possa procedere criminalmente ecc.

84. a 87. II. Dell'esenzione delle decime.

88. III. Circa le fondazioni.

89. E de' conventi soggetti a' vescovi.

90. IV. Del giudice conservatore.

91. e 92. Della sepoltura.

93. e 94. Della porzione canonica.

72. Per I. I regolari hanno il privilegio di essere esenti dalla giurisdizione de' vescovi, mentre i prelati regolari hanno nelle loro chiese e monasteri la giurisdizione quasi episcopale, così in quanto alle persone, come a' luoghi, siccome provano i Salmaticesi; i quali trattano a lungo di tutt'i privilegi nominati in questo paragrafo; ma noi solamente noteremo qui le cose più principali10.

73. Circa dunque la suddetta esenzione, si noti per 1., che in dubbio di alcun privilegio, la decisione spetta al papa, come sta dichiarato da Clemente IV., e da altri pontefici11. Si noti per 2., che a tal privilegio dell'esenzione i regolari non possono cedere, come si ha dal cap. Cum tempore, de arbitris. perché ciò ridonderebbe in pregiudizio della religione; sicché niuna consuetudine contraria può in ciò prevalere12.

74. Si noti per 3., che di questo privilegio


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godono, non solo i professi, ed i conversi, ma anche i novizi, i quali nelle cose favorabili vengono sotto nome di religiosi; ed anche i terziari, e le beate, come si è detto al n. 8. I servi ancora de' regolari che attualmente servono, e risiedono dentro i claustri de' monasteri, e vivono sotto la loro ubbidienza, secondo il trident.1, sono esenti dalla giurisdizione de' vescovi, così circa le censure (giusta la bolla di Alessandro IV. appresso i Salmaticesi), come anche per la comunione pasquale2. Si noti per 4., che gli apostati o fuggitivi possono prendersi dal vescovo, ma solamente per consegnarsi a' loro prelati; solamente il vescovo potrebbe punirli, in caso che i loro conventi stessero lontani, ed essi ammoniti non volessero ritornarvi, secondo il trident.3: vedi l'altro che su questo punto si dirà ai n. 82. e 83. Si noti per 5., che i secolari esistenti ne' monasteri, commettendo ivi qualche delitto, non incorrono le pene imposte dal vescovo4; eccetto che se contravvenissero agli ordini del vescovo circa la celebrazione delle messe, come si dirà in fine del num. seg.

75. Per 6., si notano qui all'incontro molte cose nelle quali i regolari non sono esenti da' vescovi. E 1. senza licenza de' vescovi non possono i regolari eriger monasteri, per la bolla di Urbano VIII. sotto i 28. d'agosto 1724. ed avvertasi, che nella bolla di Gregorio XV., Alias etc., sta proibito a' vescovi il dar tal licenza, se nel convento non possono sostentarsi colle rendite o limosine almeno 12. religiosi; ma ciò non s'intende per gli ospizi, come dicono Barbosa, Peyrino, ed altri. 2. I regolari non possono imprimer libri senza licenza del vescovo, come dal tridentino5. 3. Il vescovo può costringere i regolari a restituire a' novizi, che non voglion professare, tutto ciò che han portato nell'ingresso6. 4. La disposizione che dee farsi dal novizio non prima de' due mesi avanti la professione, ella non può farsi, come si ha dal trident.7 senza licenza del vescovo, o del vicario. 5. Il vescovo ha facoltà di conoscere insieme col prelato del religioso la causa della nullità della professione8. 6. Il vescovo, o altri da lui deputato, deve esplorare la volontà delle vergini, quando entrano, o professano ne' monasteri; tridentino9. Ma ciò dee farlo fra 15. giorni, altrimenti non vi si può più intromettere. 7. Il vescovo può proibire ne' monasteri di monache, anche esenti, che non sieno più di quelle che possano sostentarsi secondo le rendite, come si ordinò dalla bolla di s. Pio V.10. 8. Il vescovo può convenire i monaci, che abitano permanentemente fuori del monastero, per li debiti che avessero colle persone miserabili, come pupilli, vedove ec.11. 9. Il vescovo può obbligare i regolari alle processioni, secondo il trident.12, purché li chiami, non per editto pubblico, ma personalmente per qualche nunzio13. 10. Il vescovo ha giurisdizione sopra i conventi, dove non possono sostentarsi 12. religiosi, come si dirà al num. 88. Per ultimo se n'eccettuano gli ordini del vescovo circa la celebrazione delle messe, poiché in quanto a ciò ha ordinato il trident.14, che i vescovi procedano come delegati apostolici, dicendo: Ut non solum ea ipsa, sed quaecumque alia huc pertinere visa fuerint, ipsi ut delegati sedis apostolicae prohibeant, mandent, etc., atque ad ea inviolate servanda censuris, aliisque poenis, fidelem populum compellant: non obstantibus privilegiis, exemptionibus, ac consuetudinibus quibuscumque. Di più qui si noti, che vi è il decreto della s. c. ad episcop. Nebiens. 7. febr. 1632.15 dove, generalmente parlando, si disse: In his, in quibus a iure communi, a s. concilio tridentino, a constitutionibus apostolicis tributa est episcopo iurisdictio in regulares,


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potest illos etiam per censuras ecclesiasticas compellere. E lo stesso fu deciso in altro decreto a' 4. di giugno 16721. Sicché come ben riflette Bened. XIV.2, i vescovi circa il celebrar le messe possono costringere tutti, ed anche i regolari ad osservare, non solo le cose ordinate dal concilio, ma anche le stabilite da essi medesimi. Che perciò giustamente l'em. card. Spinelli, essendo arcivescovo di Napoli, a' 5. di gennaro 1743. ordinò sotto sospensione a divinis, anche a' regolari, di non ammettere a celebrare nelle loro chiese alcun sacerdote forestiere senza la licenza dell'ordinario.

76. Si notano altre cose che furono dichiarate dalla s. congr. in un decreto a' 2. di luglio 1520. E 1. I regolari possono ricevere le obblazioni de' divoti, ma senza girare per la chiesa. 2. Non possono portare pallio o piviale per la parrocchia fuori delle loro chiese; o del loro circuito, e neppur far processioni, purché non abbiano per sé la consuetudine in contrario; come dicono Rodriquez, Bordon. e Villalobos3. 3. Chiamati all'esequie debbono andare alla chiesa, dove sta il clero congregato; ma in ciò dicono i Salmaticesi con Lezana, esservi la consuetudine in contrario4. 4. Non può proibirsi a' regolari di celebrar la messa nelle loro chiese avanti la messa parrocchiale, e di sonar le campane, come tutti dichiarò s. Pio V. nella cost. Etsi mendicantium §. 2. 5. I regolari non possono pubblicare matrimoni. 6. Possono essi predicare nelle loro chiese nell'avvento, e quadragesima, ancorché si predichi nella parrocchia5.

77. In tre casi dunque può il vescovo obbligare i religiosi ad ubbidire anche con censure: il primo è a restituire le robe a' novizi, come si è detto, giusta il trident.6. Secondo, ad osservar la clausura, parlando delle monache. Tridentino7. Terzo, ad osservare tutto quello che dal vescovo sta ordinato in quanto alla celebrazione delle messe, come si è detto al num. 75. E circa ciò riferisce Bened. XIV.8 due decreti della s. c. del conc., dove si disse, che i vescovi come delegati apostolici possono anche con censure costringere i religiosi, e procedere contro i medesimi, se ammettono a celebrare nelle chiese i forestieri senza la licenza del vescovo, giusta il tridentino9, dove s'impose specialmente a' vescovi: Interdicant, ne cui vago vel ignoto sacerdoti missas celebrari liceat. Se poi negli altri casi di sopra mentovati possa il vescovo costringere per censura i regolari, l'affermano Barbosa, Garcia, ed altri; ma lo negano più comunemente Sanchez, Lezana, ed i Salmatic. con altri per molti privilegi papali che di ciò adducono: ed aggiungono con Barbosa, Diana, Lezana (contro altri), che 'l vescovo neppure può dinunziare i regolari scomunicati, anche per delitto pubblico10.

78. Si dimanda per 1. Se i regolari sieno obbligati a' decreti de' sinodi provinciali, o diocesani, o ad altri precetti del vescovo. È certo, che i regolari non son tenuti d'intervenire a' detti sinodi, se non fossero parrochi, come si ha dal trident.11, e da più decreti della s. c. Circa poi il quesito, Vasq., Sanchez, Becano, ed altri dicono, che sono obbligati ad osservar tutte quelle cose che non pregiudicano all'osservanza regolare; ma ciò, non già quoad vim coactivam, sicché contravvenendo non incorrono alcuna pena, ma solo quoad vim directivam, cioè per uniformarsi alla repubblica, di cui son parte. Altri nonperò, come Suarez, Lezana, i Salm. ec. lo negano (purché ciò non sia necessario per evitare lo scandalo, o pure non fosse, che alcun religioso avesse qualche officio dipendente dal vescovo, come di parroco, confessore, predicatore, ecc.). E lo provano dal cap. 1. de privil. in 6., dove dicesi, che i regolari sono esenti da' precetti de' vescovi,


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eccetto che ne' casi in iure espressi. La ragione poi de' contrari, dicono, che vale, quando le parti sono omogenee, non già quando sono eterogenee, come sono i religiosi, che a differenza de' secolari hanno molti altri pesi particolari. Del resto in due cose son essi certamente obbligati ad ubbidire, come si dice nel tridentino1. Prima in osservare l'interdetto posto dal vescovo, sempre che si osserva dalla matrice. Secondo in osservare le feste dal vescovo ordinate2: oltre gli ordini circa la celebrazione delle messe, come si è detto al n. 75. circa la fine. Di più si noti, che 'l vescovo può proibire a' confessori regolari di non confessar nelle celle, giusta il decreto della s. c. del 1617. a' 15. di settembre presso il p. Ferrari3. Come anche può proibire a tutt'i confessori il confessar donne o fanciulli fuor del confessionario, sotto pena di sospensione dalle confessioni, per decreto della s. congr. de' vescovi a' 18. dec. 1693. presso lo stesso Ferrari4.

79. Si dimanda per 2. se i vescovi possono visitare le persone ed i monasteri de' regolari. Comunemente parlando, è certo per lo c. Nulli, 16. qu. 1., e per lo tridentino5, che sono esenti dalla visita del vescovo, così le persone, come i monasteri e le chiese de' regolari (purché vi stieno 12. religiosi, vedi num. 88.): e secondo più dichiarazioni della s. c. anche le chiese parrocchiali de' secolari che sono soggette a' regolari, e dove il parroco è religioso: il quale, se mancasse, anche circa il suo officio, non può essere dal vescovo punito. Ma ciò non ostante, oltre la bolla di Gregorio XV. Inscrutabilis, Benedetto XIV. nella sua bolla Firmantis, a' 25. novembre 1744., dichiarò, che i parrochi regolari ben soggiacciono alla correzione de' vescovi circa l'amministrazione de' sagramenti, ed anche circa i loro portamenti fuori del monastero. Parimente è certo, che il vescovo può visitare le parrocchie che stanno separate dal convento, ed in quelle ben può punirne il parroco religioso, ancorché presentato dal suo monastero, se manca nel suo officio, come si ha dal cap. 15. In eos, de privil. in 6., e dal tridentino6. Può ancora visitare le chiese anche annesse e soggette a' conventi, se sono amministrate per parrochi secolari, come più volte ha dichiarato la s. c. appresso Bellarmino e Barbosa; eccetto che se fossero incorporate co' conventi, o fossero nullius dioecesis. In oltre possono i vescovi visitar le confraternite de' secolari fondate ne' monasteri, ma non solo in quanto all'amministrazione de' beni, non già in quanto agli altari, come dal tridentino7. E se n'eccettuano in tutto le confraternite, che sono proprie dell'ordine, come del Rosario, del Carmine ec.; così dal tridentino8, e da più decreti della s. c. Di più se n'eccettuano quelle, il cui prefetto sia religioso, per lo privilegio di Gregorio XIII., al quale non può ostare alcuna consuetudine in contrario9.

80. Si dimanda per 3. Se i vescovi possono visitare la clausura delle monache esenti. Lo negano i Salmaticesi con Navar., Sanch., Bonacina, Pelliz. ec., per lo c. Periculoso, de statu monach. in 6., dove la cura della clausura delle monache esenti manifestamente si concede a' prelati regolari. Né osta (come dicono) il tridentino10, per cui pretendono gli aa. della sentenza contraria, che i vescovi sieno delegati apostolici circa la clausura delle monache esenti, ordinandosi ivi, ch'essi procurino di restituire o conservar la clausura in omnibus monasteriis sibi subiectis ordinaria, in aliis vero apostolica auctoritate; poiché rispondono, che per quello in aliis etc. non s'intendono i monasteri soggetti a' regolari, ma i soggetti immediatamente al papa, come asseriscono avere spiegato s. Pio V. nella sua bolla, Circa pastoralis;


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tanto più che 'l concilio in detto luogo rinnova, non già rivoca, il citato testo Periculoso. Tutto ciò non ostante, dee tenersi la sentenza contraria con Barbosa, Gavanto, Lezana ec., perché, sebbene non ostasse il tridentino, nulladimeno osta certamente la bolla di Gregorio XV. Inscrutabilis, del 1622. dove si disse 1. Che i regolari non possono assegnar per confessore alle loro monache, se non chi è approvato dall'ordinario (ed in ciò si noti quel che ha ordinato di più Benedetto XIV. nella bolla Pastoralis, a' 5. d'agosto 1748. confermando la bolla, Apostolici ministerii, di Benedetto XIII., che se 'l prelato regolare mancasse di dare almeno una volta l'anno un confessore straordinario o secolare, o di altr'ordine, come ordina il papa, possa assegnarlo il vescovo della diocesi). 2. Ordina Gregorio XV., che i ministri de' monasteri di dette monache debbono render conto al vescovo dell'amministrazione de' beni. 3. Che 'l vescovo possa rimuovere il confessore, o altro ministro dal monastero, se 'l prelato ammonito non lo rimuove. 4. Che 'l vescovo possa presedere all'elezione delle badesse. E per 5. specialmente ivi si disse, che il vescovo possa correggere e punire, come delegato della sede apostolica, tutti coloro che mancano circa la clausura delle monache ancora esenti. È bene qui notare le parole della bolla: Tam seculares, quam regulares, nullis privilegiis tueri se possint, quominus si deliquerint circa personas intra septa degentes, aut circa clausuram monialium, etiam regularibus subiectarum, ab episcopo, tamquam ad hoc sedis apostolicae delegato, puniri et corrigi valeant.1. E nello stesso luogo riferisce Barbosa un decreto della s. c., dove dicesi, che in niun modo può impedirsi a' vescovi il visitare i monasteri esenti, e soggetti a' regolari, in quanto all'osservanza della clausura; e chi presume impedirli, dopo la terza ammonizione, incorre la scomunica ipso facto, per la clem. Attendentes, de statu mon.2 Di più qui si noti che Clemente X. e Clemente XII. ordinarono che si osservasse la bolla di Gregorio XV., non obstante quacumque contraria consuetudine.

81. Si dimanda per 4. Se i vescovi possono chieder conto a' regolari delle eredità lasciate con peso di messe o legati da soddisfarsi a' secolari. Pare, che possano, secondo si ricava dal trident.3, dove si a' vescovi la facoltà di visitare tutti i legati pii, non obstante quocumque privilegio in contrarium. E dicono i Salmaticesi, che ciò potrebbe ben rendere probabile questa sentenza. Ma essi poi lo negano per molti privilegi dati a' regolari, e specialmente di Sisto V., dove si dichiarano esenti i beni de' religiosi da ogni giurisdizione del vescovo, non obstantibus quibuscumque constitutionibus apostolicis et conciliis4.

82. Si dimanda per 5. Se 'l vescovo in qualche causa possa criminalmente procedere contro de' regolari. Già si è detto, che i regolari sono esenti da' vescovi, fuorché ne' casi espressi in iure. Oltre la materia della celebrazione delle messe e della clausura delle monache, in due altri casi per lo tridentino possono i vescovi contro di loro procedere. Il primo, se alcun regolare commettesse qualche delitto, abitando fuori del monastero5. Ma ciò s'intende per coloro che abitano fuori del convento permanentemente; non già per quel religioso che stesse fuori per causa di confessione, di predicazione, o d'altro negozio a tempo; o pure che abitasse nella villa, o altro luogo dipendente dal monastero per affari della religione. Ma qui si fa il dubbio, se possa il vescovo punire quel delinquente che abitasse in altro luogo per lungo tempo con licenza del suo superiore. Altri l'affermano, come Tambur., Barbosa, Lezana ec., con più dichiarazioni della s. c. Altri, come i Salmatic.


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con Sanchez, Silvest., Peirino, Bordone ec., lo negano, fondati sul cap. Ex rescripto de iureiur., dove dicesi, che chi sta fuori del monastero con licenza del prelato, si reputa come stesse in quello; onde dicono, che così il concilio, come le dette dichiarazioni s'intendono valere per coloro che dimoran fuori senza licenza, o in luogolontano dal lor prelato, che non potessero esser puniti, se non dopo lunghissimo tempo1.

83. Il secondo caso è, se alcun religioso, anche abitando nel convento, commettesse fuor di quello un delitto con pubblico scandalo del popolo, e 'l prelato non lo punisse, così nel trid.2. E perché certi superiori trasmettevano tali delinquenti fuor di diocesi, acciò restassero impuniti, ordinò Clemente VIII. nel 1596. nella bolla Suscepti oneris, che in tal caso, essendovi l'istanza del vescovo descritto debba chiamare il delinquente, e punirlo; altrimenti possa castigarlo il vescovo del luogo, dove colui è stato trasmesso3. Notano poi i Salmatic. con altri per 1., che tal decreto del concilio solamente corre, per quando il delitto è notorio anche di fatto. 2. Che non vale contro i prelati delinquenti, i quali in materia odiosa non vengono inclusi sotto nome di regolari, come parla il concilio. 3. Che 'l vescovo non può procedere, se non dopo aver più volte ammonito il prelato a punire il delinquente, e quegli l'abbia trascurato. Ritrovando non però il vescovo in fragranti il delinquente, può prenderlo (come si disse), ma per subito trasmetterlo al di lui prelato; e quando il delitto fosse stato di grave scandalo può anche ritenerlo in carcere, per trasmetterlo tra lo spazio almeno di 25. ore. Il prelato poi dee dare il vescovo bastanti documenti del castigo eseguito. Il vescovo, benché possa prendere una sommaria informazione per mandarla al superiore, non può però far processo giuridico contro del reo; ma se a caso egli l'avesse fatto, probabilmente può di quello servirsi il prelato a procedere contro del suo religioso, come dicono i Salmatic. con altri4.

84. Per II. I regolari hanno il privilegio d'esser essenti dalla contribuzione delle decime. Con tale occasione è bene qui notare alcune cose principali circa le decime. Si dicono decime quella parte de' frutti, o delle industrie personali, la quale da' fedeli dee somministrarsi a' ministri della chiesa per la loro sostentazione. Le decime in sostanza si debbono per ius divino naturale, ma per quel che riguarda la quantità, cioè la decima parte, sono di legge ecclesiastica, essendo cessata l'antica, come giudiziale. Da ciò s'inferisce per 1., che 'l papa può liberare chi vuole dalle decime. Il papa, ma non i vescovi; solamente essi possono per lo trident.5 applicare le decime d'un luogo ad un altro, ed unire e dividere i beneficii6. S'inferisce per 2., che la consuetudine ben può ancora esimere alcuni dalle decime, sempre che resti il sostentamento conveniente agli ecclesiastici; ma tal consuetudine dev'esser prescritta per 40. anni continuati, benché a principio non vi sia stato titolo, né buona fede: per la prescrizione poi (intesa come prescrizione, non come consuetudine) vi bisogna la buona fede, e 40. anni col titolo, ma senza titolo si richiede il tempo immemorabile. Per le decime future può farsi la composizione ma parimente solo dal papa, non dal vescovo, se non si facesse tra l'una e l'altra chiesa. Si è detto future, perché le passate può rilasciarle anche colui a cui spettano7.

85. Anticamente le decime doveansi, come si è detto, così de' frutti de' beni, come dell'industria delle persone. Ma secondo la consuetudine presente quasi universale si pagano solamente da' frutti de' beni, così stabili, come mobili, giusta il cap. Non est, de decim. E debbonsi da' frutti intieri, senza


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dedurne le spese, ed i pesi de' tributi, come dice s. Tommaso1, ed altri comunemente, dal cap. Cum non sit, de dec.2.

86. Le decime poi si debbono pagare da tutt'i fedeli, anche da' principi, ma non da' poveri: questi non però, se non già stanno in necessità estrema, ma solo in grave, quando venissero in miglior fortuna son tenuti a pagare le decime scarse, come dicono Suar., Laymann, Castropalao, ed altri co' Salmaticesi3. Per legge comune poi così i chierici, come i religiosi, ed anche i parrochi sono obbligati a pagar le decime de' loro beni patrimoniali, benché fossero assegnati per titolo dell'ordinazione, ma non de' beni beneficiali, come insegna s. Tommaso4. Per coloro poi che mancano nel pagar le decime, nel trident.5. si dice così: Qui decimas subtrahunt, vel impediunt, excommunicentur neque ab illo crimine nisi plena restitutione secuta, absolvantur6.

87. Ma checché sia de iure antiquo, oggi per molti privilegi pontificii, tutt'i regolari, anche le monache di qualunque ordine (ed anche i cavalieri di Malta) sono esenti dalle decime, non solo personali, ma anche dei fondi, così propri (ancorché coltivati da' coloni), come presi in affitto, o in enfiteusi7. Passando non però a' religiosi beni già soggetti alle decime, restano quelli obbligati al peso, come si ha per più decreti della s. c. , e della ruota presso Pignatelli8.

88. Per III. Anticamente a' regolari era vietato il fondar nuovi conventi, o il lasciare i fondati, senza licenza espressa del papa, cap. 1. de exc. praelat. in 6., ex cap. un. de Rel. Dom. in 6. Appresso col tempo hanno ottenuto diversi privilegi; ma tutti questi nell'anno 1624. furono limitati da Urbano VIII. nella bolla Romanus Pontifex, dove si ordinò, che non potessero prender nuovi conventi, se non osservata la forma de' canoni del tridentino, e della bolla di Clemente VIII. Quoniam ad institutam. Sicché oggidì a fondar un nuovo convento tre cose si richiedono. Per 1. la licenza del vescovo; se richiedesi poi anche quella del papa, altri l'affermano, come Barbosa, Tambur., Pelliz. ec., con una dichiarazione della s. c. , ma lo negano i Salmaticesi con Lezana, Suarez, Rodriquez, ed altri. Per 2., che vi sia il consenso degl'interessati, e specialmente di tutt'i conventi esistenti tra quattro miglia, altrimenti il vescovo non può dar detta licenza, se non quando quelli ingiustamente contraddicessero9. I carmelitani non però hanno il privilegio che gli altri ordini non possano fondare tra lo spazio di 140. canne, dove essi tengono convento; e i minori tra lo spazio di 300. All'incontro i minimi ed i gesuiti hanno il privilegio di fondare ne' luoghi anche non distanti per le dette 140. canne. Ed in tutti questi privilegi si già la comunicazione. Ma i suddetti privilegi delle canne, secondo l'uso, non s'intendono per li conventi che si fondano nelle città10. Per 3. si richiede, che 'l nuovo convento possa comodamente mantenere colle rendite o limosine 12. religiosi; bastando per altro in ciò, che vi sia tra breve una probabile speranza del detto sufficiente sostentamento. Ed in caso, che 'l convento (s'intende de' conventi fondati dopo la citata bolla di Urbano VIII. fatta nell'anno 1624.) non potesse mantenere il numero de' 12. religiosi che in fatti non vi abitassero, fu ordinato dalla s. c. con più decreti confermati da Gregorio XV. e da Urbano VIII., che tal convento restasse totalmente soggetto al vescovo, in tal forma: Ordinarii loci visitationi, correctioni, atque omnimodae iurisdictioni talia monasteria erecta, absque eo quod 12 fratres in eis valeant habitare, et de facto habitent, subiecta esse intelligantur11. Le stesse condizioni si richiedono nelle fondazioni de' monasteri


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di monache. E qui si avverta, che dal tridentino e dalla s. c. si proibisce di fondar monasteri di monache fuori dell'abitato1.

89. Le suddette condizioni non si richiedono poi nel fare gli ospizi de' religiosi, come notano Peirino, Tambur. ec., almeno (come limita Lezana) se ivi non ricevono messe, e non abbiano chiesa2. Neppure si richiedono nelle traslazioni de' conventi, i Salmaticesi con Navarro, Barbosa, Peirino, Lezana ec., senza il consenso del papa, né del vescovo, né degli altri conventi; purché la traslazione non porti loro pregiudizio; poiché dicono, che già prima aveano tal privilegio da più pontefici, e che poi quello è stato limitato solo per le nuove fondazioni, quali non si chiamano le traslazioni de' conventi da un sito ad un altro più comodo della stessa terra (come s'intende), o vicino a quella, lasciando il convento antico. Ed in tal caso i religiosi ritengono tutt'i beni e diritti del convento lasciato3. Di più possono ancora i religiosi per concessione di Urbano VIII. e d'Innocenzo VIII. quando mancassero le rendite, o le limosine d'un convento, unirlo e incorporarlo ad un altro4. Di più possono tornare a loro arbitrio a' monasteri lasciati, se non fosse che il ritorno apportasse poi qualche nuovo pregiudizio agli altri conventi5. Di più i generali delle religioni per concessione di Sisto IV. e del medesimo Urbano VIII. possono sopprimere i conventi miserabili, con trasferire i loro beni a' conventi maggiori. Si noti qui, che i conventi dati dalle università, lasciandosi, debbonsi lasciare in mano del vescovo; ma se sono edificati con proprie rendite, o colle limosine, restano in dominio de' religiosi, sicché ne possono disporre liberamente6.

90. Per IV. I regolari hanno il privilegio di eleggere il giudice conservatore, il quale giudichi tutte quelle cause, dove i religiosi son rei, ed anche dove sono attori, ma quando sono attori solamente per le ingiurie e manifeste violenze loro fatte7.

91. Per V. I regolari hanno il privilegio di poter ammettere tutti coloro che vogliono essere seppelliti nelle loro chiese. Notiamo qui alcune altre cose principali circa la sepoltura, di cui a lungo parlano i Salmat.8. Ciascuno che è giunto alla pubertà, può eleggersi la sepoltura dove vuole. Ciò lo possono anche i vescovi, ma se non l'eleggono, debbono seppellirsi nella cattedrale9. I religiosi non però debbono seppellirsi in monastero, ancorché morissero fuori di quello, purché non fosse il luogo molto lontano dal loro monastero; ma se non l'eleggono, debbono in quello seppellirsi, benché morissero stando in altra casa con licenza del lor prelato10. Lo stesso corre per li commensali, e per li familiari, che attualmente servono, e risiedono nel convento sotto l'ubbidienza del di lui prelato, e questi possono ricevere tutt'i sagramenti dai religiosi, fuori del battesimo e del matrimonio11. Incorrono gravissime pene i chierici e religiosi, che inducono a promettere con giuramento, o voto, o fede data d'eleggersi la sepoltura nella chiesa propria12. Debbono privarsi di sepoltura quei che muoiono impenitenti e costa pubblicamente che non si sono confessati nell'anno, né comunicati nella pasqua; e così anche gli eretici, gli scomunicati, quei che si han data la morte per ira, se poi non han dato segno di penitenza: quei che muoiono in duello, ancorché abbiano dato segno di penitenza, come si ha nel rituale romano: i peccatori manifesti di qualunque sorta di peccato, e quei che muoiono in fragranti crimine (come dal c. Fures, de furto), senza dar segno di penitenza poiché allora si presume esser morti anche in peccato, come dicono comunemente i dd. col rituale, checché si dicano Lezana e Sancio13. Chi seppellisce


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un eretico, o fautore, o pubblico scomunicato, o usurario, di più incorre la scomunica; e tali defunti debbono estrarsi dalla sepoltura, se si può. Del resto niuno dee privarsi di sepoltura in qualunque caso senza la sentenza del vescovo, o del prelato, se 'l cadavere è di religioso1.

92. Ma veniamo al punto nostro de' regolari. Debbonsi notare più cose. Per 1., ciascuno chierico o secolare può eleggersi la sepoltura nella chiesa de' regolari. E quando alcuno avesse la sepoltura de' suoi maggiori in quella, e non avesse eletta altra chiesa, ben possono i regolari ivi seppellirlo2. Per 2., i parrochi che esigessero nell'associazione alla chiesa de' regolari più che esigerebbero nel seppellire il defunto nella parrocchia, affin di ritrarre i fedeli dal seppellirsi altrove, incorrono la scomunica papale, per la bolla di Clemente VIII. appresso i Salmaticesi; e benché la bolla fu per li parrochi dell'Indie, nondimeno Lezana, Peirino, ed i Salmaticesi con altri l'intendono fatta universalmente per tutti3. Per 3., dovendo seppellirsi un defunto nella chiesa de' regolari, debbono essi chiamare ed aspettare il parroco; ma senza quello ricusa di venire, o molto tarda, possono essi alzare il cadavero, e condurselo alla loro chiesa; comunemente Barbosa, Lezana, Peirino, ed altri co' Salmaticesi, e con più decreti della s. c.4. L'officio sul cadavere dee dirsi allora, o dal parroco o canonici, ma dagli stessi regolari. Né il parroco può esercitare alcun atto nella loro chiesa: né costringere gli eredi a celebrare le messe o parte di quelle nella parrocchia, giusta più decreti ancora della s. c. E lo stesso corre anche per li monasteri delle monache esenti5. Si avverta non però , che nelle chiese di monache non possono seppellirsi i laici, senza licenza della s. c., se non fosse che alcuno avesse ivi il ius della sepoltura6.

93. Si dimanda, se i regolari sian tenuti a pagar la porzione canonica al vescovo, o al parroco. La porzione canonica altra è l'episcopale, ed è quella che deesi a' vescovi per tutte le donazioni causa mortis, e legati lasciati alle chiese, o luoghi pii delle loro diocesi, come si ha dalla clementina Dudum, de sepult. Questa porzione alle volte è stata la terza, altre volte la quarta parte; ma Innocenzo III. capo Requisitis, de testam., disse, che circa la quantità si attendesse la consuetudine7. Altra è la parrocchiale, che più propriamente si chiama la quarta funerale, ch'è quella porzione che si deve al parroco de' funerali, de' legati pii, e di tutto ciò che perviene alla chiesa, dove s'è lasciato il defunto. E questa ancora è stata diversa, ma circa la medesima similmente deve attendersi la consuetudine8.

94. Ma parlando de' regolari, in quanto alla porzione episcopale, i loro monasteri così d'uomini, come di donne, ne sono affatto esenti per l'estravagante Inter cunctas, §. De quibuscumque, de privil.9. In quanto poi alla quarta funerale, per ius comune prima tutti i regolari eran tenuti a pagarla; ma oggidì, attesi i loro privilegi, e 'l tridentino10, e la bolla di s. Pio V. Etsi Mendicantium, del 1567., sono obbligati a soddisfarla solamente que' monasteri che oltre i 40. anni prima della conferma del concilio eran soliti di pagarla; così provano i Salmaticesi colla comunione de' dd., e con più decreti della s. c. per ragione di molti privilegi pontificii, e specialmente di Sisto IV., il quale impose la pena di scomunica, e privazione de' beneficii a' parrochi che volessero esigere la suddetta quarta11. Se n'eccettuano non però quei conventi, che pagassero la mentovata quarta per contratto fatto, o per consuetudine immemorabile12.


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§. II. De' privilegi de' regolari in particolare.

95. 96. e 97. I. Delle facoltà d'assolvere i sudditi da' casi, e censure.

98. Della riserva de' casi ecc.

99. Delle facoltà a rispetto de' secolari.

100. Se possono assolvere da' casi riservati a' vescovi a iure, o per consuetudine..

101. Se da' casi papali.

102. Se in viaggio o per la bolla della Crociata ecc.

103. Se i confessori possano esser di nuovo esaminati dal vescovo.

104. e 105. II. Circa la dispensa nelle irregolarità.

106. III. Della dispensa e' precetti ecclesiastici ecc.

107. IV. Circa l'officio.

108. V. Circa la dispensa de' voti e giuramenti.

109. Circa il voto di castità de' coniugi e degli sposi.

110. VI. Del privilegio de' religiosi, novizi, e servi, di confessarsi con qualunque sacerdote ecc.

111. De' religiosi pellegrinanti.

112. Se nel giubileo.

113. a 116. VII. Circa il ricevere gli ordini.

117. a 120. Circa il conferire gli ordini.

121. e 122. VIII. Circa la celebrazione delle messe.

123. Circa il dare la comunione.

124. a 128. Circa il predicare.

95. Della facoltà che hanno i prelati regolari circa l'assoluzione de' casi riservati, e delle censure. Bisogna qui distinguere la facoltà verso de' secolari. Sotto nome di prelati regolari vengono non solo i generali, e provinciali, ed i loro vicari surrogati in loro luogo, ma anche tutti i superiori locali, come priori, guardiani, o rettori, ed anche i loro vicari, quando essi sono assenti, almeno per un intero giorno, così comunemente i dd.1 dal c. Abbatis, de privil. in 6. Or tutti questi possono assolvere i loro sudditi per 1. da tutti i casi e censure non riservate al papa, ancorché fossero fulminate ab homine, per sentenza speciale, come dicono Salmat., con Lezana, Candido, Pelliz. ec., per li privilegi di Paolo V., Sisto IV., ed Eugenio IV.2. E questo che corre per li professi, corre anche per li novizi; sicché ben possono i medesimi essere assoluti dai prelati regolari da' casi riservati a' vescovi incorsi, non solo dopo l'ingresso, ma anche prima, come dicono i Salmat., con Bonac., Pelliz. ec., e 'l p. Mazz. con Sanch., Tamb. ec.3. E lo stesso dicono i Salm. e Mazz. con Peirino e Tambur.4 per coloro che stanno prossimi ad essere ricevuti, v. gr., se stanno già in prova nel monastero per assumere l'abito. E ciò per la bolla di Clemente VII. riferita da Candido, Rodriq., e dai Salmat.5, dove fu concesso a' provinciali regolari, e a' loro vicari, o altri deputati, l'assolvere i novizi dell'ordine da tutti i casi (eccettuati quelli della bolla Coenae) incorsi prima dell'ingresso, e dalle censure a quelli annesse. A ciò potrebbe alcuno opporre il decreto di Urbano VIII. rapportato nell'opera nostra6, nel quale si disse, che per la conferma de' privilegi ottenuti da' regolari dopo il trident. non s'intendevano di nuovo loro concessi i privilegi ad essi tolti così dal concilio, come dalla s. c., di assolvere da' casi riservati all'ordinario. Rispondono i Salmat. a questa opposizione nel luogo citato, ma le risposte non persuadono, come abbiam detto nell'opera7. La risposta più congruente par che sia questa, cioè che 'l decreto di Urbano parla de' secolari, come anche parlava la propos. 12. dannata da Alessandro VII., ma non de' novizi, i quali nelle cose favorabili comunemente da' dd. son riputati come religiosi; così Sanchez, Suar., Castr. Lezana, coi Salm.8, ed altri. Tanto più che Clem. VIII. così dichiarò; e Diana9 riferisce il privilegio concesso a' gesuiti (il quale per comunicazione si stende già a tutte le religioni) di poter comunicare a' novizi tutti i privilegi della compagnia. N'eccettuano non però Bonacina, Pelliz., ed i Salmat.10, il caso in cui fosse già cominciato il giudizio del vescovo contro del novizio prima di entrare, perché allora (come dicono) potrebbe il vescovo estrarlo e punirlo. Ciò che si è detto de' novizi, lo stesso dice il p. Mazzotta nel luogo citato con Peirino de' familiari de' monasteri


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regolari, purché, inibi sint quasi de familia, et continui commensales, come si dice nella bolla Superna, di Clemente X.

96. Per 2. Possono i regolari assolvere i loro sudditi, professi e novizi parimente, come si è detto di sopra1, da tutti i casi papali occulti, nello stesso modo come i vescovi possono assolvere i loro sudditi in virtù del cap. Liceat. e ciò per lo privilegio di s. Pio V. (riferito in isteso da' Salmaticesi e Concina) confermato da Bened. XIII. nella bolla Pretiosus, nel 1727. , dove fu concessa a' regolari la facoltà d'assolvere anche da' casi della bolla Coenae, eccettuata la ricaduta nell'eresia, la falsificazione delle lettere apostoliche, e 'l trasportamento di cose proibite agl'infedeli. E si noti qui di passaggio, che anche fu ivi concesso al generale de' domenicani la facoltà di dispensare nell'irregolarità per l'omicidio commesso da' sudditi, purché non sia stato pensato ed eseguito dentro la clausura del monastero2. Ma dopo scritto ciò ritrovo che Clemente XII. nella bolla Romanus, a' 30. di maggio 1732., rivocò tutte le lettere e costituzioni con tutti i privilegi e le facoltà concesse dal nominato Bened. XIII., riducendo il tutto allo stato antico, come se le suddette costituzioni non fossero state fatte. In oltre si noti qui che controvertendosi, se la rivocazione del privilegio a' regolari di assolvere gli eretici, fatta dal tridentino, s'intendea solo per gli altri, ma non per li religiosi; la s. c. decise intendersi per tutti, come riferisce il p. Ferraris3.

97. Per 3. Possono i regolari assolvere i loro sudditi dalla scomunica per la percussione, anche grave ed enorme e pubblica, fatta non solo a' religiosi dello stesso ordine ma anche d'altro, ed anche a' chierici secolari, Castropal., Roncaglia, Salmat., e La-Croix, per li privilegi di Bonifacio IV. e Clemente VIII. E si noti qui, che se la percussione è leggiera oppure occulta, il religioso percussore, se vuole, può farsi assolvere anche dal vescovo, ma colla licenza del suo prelato4. Si è detto sudditi, poiché non possono assolvere i secolari, essendo questo caso limitato a' regolari dentro l'Italia e fuori di Roma, da Clem. VIII., come di qui a poco si dirà nel n. 99.

98. Si noti inoltre qui che i prelati regolari per concessione di Clemente VIII. possono, se lor pare spediente, riserbare undici casi: ma non più senza il consenso del capitolo generale, o almeno provinciale per la provincia. I casi che possono riserbare, già stanno notati al capo XVI. num. 130. Se poi il prelato nega la licenza, e se per la prima volta possano i religiosi essere assoluti da' riservati, vedi ivi stesso al n. 134.

99. Rispetto poi a' secolari anticamente i mendicanti godeano il privilegio di poter assolvere i secolari da tutti i casi e censure riservate, così dal papa, come dai vescovi. Ma poi col decreto di Clemente VIII. del 1602., confermato da Paolo V. nel 1617., e da Urbano VIII. nel 1627., fu limitata la detta facoltà e fu ordinato che i regolari esistenti fuor di Roma, e dentro l'Italia, non potessero assolvere i secolari né da' casi della bolla Coenae, né da' sei seguenti, cioè: 1. della percussione del chierico, 2. del duello, 3., della violazion dell'immunità, 4. della violazione della clausura de' monasteri di monache a mal fine, 5. della simonia confidenziale ne' benefizi; e 6. finalmente da tutti i casi che i vescovi a sé riservavano. Sicché così per detto decreto di Clemente VIII., com'anche per la bolla di Gregorio XIII. Cum a sacra, e precisamente per la propos. 12. dannata da Alessandro VII. che diceva: Mendicantes possunt absolvere a casibus episcopis reservatis, non obtenta ad id episcoporum facultate, oggidì non dee porsi più in dubbio (checché si dicano alcuni) che i regolari non possono assolvere i secolari da' casi riserbati da' vescovi5. Così


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neppure possono assolvere i secolari dai casi di Clemente, ancorché sieno occulti, contro del p. Viva; poiché la facoltà che hanno i regolari per la bolla di s. Pio v., riferita al n. 96., di poter assolvere i casi occulti, come l'hanno i vescovi per lo cap. Liceat, è solo, a rispetto de' loro religiosi ma non de' secolari. Quello nondimeno che stimiamo probabile con Viva, Comitolo, ed altri, a' quali aderisce anche il p. Concina, si è che ben possono i regolari assolvere i casi che 'l vescovo ha riservati a sé nel sinodo, ma poi non gli ha espressi in tabella, perché allora si presume che abbia voluto concederne la facoltà a tutti i confessori da esso approvati1.

100. Si dubita per 1., se i regolari possano assolvere i secolari da' casi, non già vescovi riserbati a sé, ma, in iure, o per consuetudine riserbati a' vescovi, come sono l'aborto del feto animato, e gli altri al n. 46. già notati. Lo negano Viva, Bordone, Cabassuzio, Milante ed altri, perché (come dicono) nei decreti di Paolo V., e di Urbano VIII., e di Clemente X., si proibisce a' regolari l'assolvere i laici da' casi riservati a' vescovi, a casibus eisdem ordinariis reservatis, son le parole del decreto di Urbano. Nulladimeno più probabilmente l'affermano Concina, La-Croix, Sporer, Salmat., Lezana, Sanchez, Peirino, e molti altri, a cui poi si unisce (ritrattandosi) anche il p. Viva nella sua morale. La ragione è, perché le citate parole de' decreti di Urbano VIII. e Paolo V. debbono intendersi de' casi che dagli stessi vescovi sono a sé riserbati; essendo tali decreti, come abbiam detto nel num. anteced. , confermativi del decreto di Clemente VIII., nel quale si parla de' casi che i vescovi si riservano, nec a casibus quos ordinarii reservarunt, aut in posterum sibi reservabunt, parola di Clemente; tanto più che come dice il p. Suarez, i casi riserbati a' vescovi in iure debbonsi più presto chiamar delegati a' vescovi, che riserbati. Ma avvertasi che ciò non corre poi per la percussione del chierico, né per tutti gli altri casi 'l vescovo particolarmente a sé riserbasse, poiché per questi (come si è detto al n. preced.) fu tolta affatto la facoltà a' regolari2.

101. Si dubita per 2. se i regolari possono assolvere i secolari da' casi papali. Lo negano alcuni pochi, cioè Viva con Bordone e Florono, per gli stessi decreti di Paolo V. e d'Urbano VIII., dove ancora fu proibito a' regolari l'assolvere i casi riserbati alla sede apostolica. Ma comunissimamente e più probabilmente l'affermano Bonacina, Aversa., i Salmaticesi, Pelliz., Rodriquez, Potestà, Peirino ecc., e lo stesso Viva nella sua morale (benché l'affermi de' papali occulti); e ciò per lo privilegio di Paolo III. concesso nel 1545. a' gesuiti, dove si disse, che potessero assolvere i secolari ab omnibus peccatis, etiam sedi apostolicae reservatis, exceptis contentis in bulla Coenae. Né ostano i suddetti decreti di Paolo V. e di Urbano VIII., perché quelli (come si è detto al n. anteced. 99) s'intendono de' casi del decreto di Clemente VIII. (che i suddetti pontefici vollero confermare), ne' quali i soli casi della bolla Coenae e gli altri sei furono eccettuati. Ma avvertasi, che questa facoltà vale per lo solo foro interno3. Si osservi di più quel che si è detto al num. 31. degli abbati che hanno la giurisdizione quasi episcopale.

102. Si noti qui, che anticamente i confessori regolari per concessione di Gregorio XIII. e d'Eugenio IV. facendo viaggio poteano prender le confessioni non solo de' sudditi della diocesi dov'erano approvati, ma di tutti gli altri. E secondo la bolla della Crociata, essendo approvati in un luogo, erano approvati per tutti4. Ma Innocenzo X. poi ordinò, che i regolari non potessero pigliar le confessioni in alcun luogo senza la licenza dell'ordinario di quello; e neppure se avessero il privilegio della Crociata, come dichiarò Innocenzo XII. nella bolla Cum sicut, nel 1700.5.


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103. Si noti di più che anticamente per la clement. Dudum, de sepult., i regolari, approvati assolutamente una volta dal vescovo, non poteano essere obbligati di nuovo ad esser esaminati. Nulladimeno s. Pio V. nell'estrav. Romani pontificis, disse, che 'l vescovo successore pro maiori quiete suae conscientiae, potea di nuovo esaminarli. Ma dopo Gregorio XIII. nella sua bolla In tanta negotiorum etc. (riferita da Navarro in fine del suo manuale), per togliere le liti insorte circa i regolari, ridusse tutte le dichiarazioni di s. Pio V. e specialmente questa dell'approvazione de' confessori regolari, le ridusse (dico) al pristino stato della disposizione del trident., il quale nella sess. 23. c. 15. non altro richiese per li regolari, che fossero approvati dal vescovo. Da ciò dicono molti dd. come Aravio, Dicastillo, Villalobos, Delbene ecc., appresso i Salmatic1, che i regolari approvati coll'esame da un vescovo, non possono di nuovo esaminarsi dal successore. Tuttavia tengono l'opposto Diana2, e Lezana, Boss., Bordone, e molti altri per un decreto della s. c. (riferito da Lezana e da Diana), col quale si dichiarò, che non ostante la bolla di Gregorio XIII. potea il vescovo successore esaminare gli approvati dall'antecessore; e questa attestano Diana e gli stessi Salmaticesi essere la pratica odierna de' vescovi. Ma probabilmente dicono i Salmaticesi3 con Villalobos, che così per la costituzione di s. Pio, come per la dichiarazione della s. c. può bene il vescovo successore richiamare all'esame alcuno o alcuni regolari, di cui ha notizia che non sieno idonei; ma non può per editto generale sospendere tutt'i confessori regolari sino che sieno di nuovo esaminati. In oltre deve avvertirsi, che rivocando il vescovo in generale tutte le licenze, non vengono compresi i regolari, i quali , nelle cose odiose non si comprendono, se non si esprimono4. Di più si avverta, che 'l vicario capitolare sede vacante non può chiamare i regolari all'esame, secondo il loro privilegio di Clemente IV.5. Si avverta in oltre, che il detto di sopra corre per le approvazioni date assolutamente, ma non già per le date a tempo, v. g. per sei mesi, come ordinariamente si pratica; essendo certo per la bolla d'Innocenzo XIII., Apostolici ministerii, confermata da Benedetto XIII., che i confessori così secolari, come regolari, non posson prender le confessioni fuori del luogo, delle persone, e del tempo prescritto, non ostante qualunque privilegio. Vedi capo XVI. n. 75.

104. II. Della facoltà de' regolari di dispensare nelle irregolarità. I regolari possono per lo privilegio di s. Pio V. mentovato al n. 96. confermato da Giulio II. dispensare co' loro sudditi in tutte le irregolarità occulte, in cui possono i vescovi dispensare co' loro diocesani in virtù del c. Liceat, secondo si è detto al n. 29. E lo stesso possono co' secolari, come dicono Suarez, Sanchez, Pelliz., Sairo, Salmat., Sporer, Lezana ecc., per le concessioni di Sisto IV. e del detto Giulio II.6.

105. In oltre possono i regolari dispensare co' sudditi in qualsivoglia irregolarità o per delitto, o per difetto, atteso il privilegio di Martino V.7. Sicché per venire al particolare, possono i prelati dispensare co' sudditi per 1. nell'irregolarità per l'omicidio occulto, come fu concesso nel privilegio di Martino V. Se poi anche per lo volontario notorio, vedi quel che si è detto al n. 96. circa il privilegio di Benedetto XIII., che si è detto essere stato rivocato da Clemente XII. colla bolla Romanus. Per 2. in quanto al difetto d'anima, possono dispensare col religioso a prendere il sacerdozio, ancorché egli avesse patita una permanente pazzia, se poi per giudizio de' medici con verità è cessato il pericolo di quella8. Per 3. in quanto al difetto di corpo, come se a taluno mancasse il piede o l'occhio, anche sinistro


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possono dispensare, come provano i Salmaticesi1, con Bordone, per lo privilegio di Sisto IV. Ed in dubbio possono dichiarare ancora, che 'l difetto non osti, come lo possono i vescovi co' loro sudditi2. Per 4. in quanto al difetto de' natali, questa irregolarità cessa da sé colla professione religiosa per quel che spetta al ricevere gli ordini, come si ha dal c. 1. de fil. presbyt., poiché in quanto alle prelature vi bisogna la dispensa. Ma per più privilegi (come si è detto al capo XIX. num. 87.) possono in ciò dispensare co' suoi i prelati regolari, almeno ne' capitoli generali o provinciali3. Quel che poi dice Soto, che colla professione cessa ogni irregolarità, ciò più comunemente si nega4. Per 5. possono dispensare nella bigamia, anche vera, secondo il privilegio di Martino V.; così Castr., Pelliz., Macado, Salmat. ec.5. Per 6. nell'irregolarità anche pubblica per difetto di lenità6. Per 7. ed ultimo possono i regolari dispensare co' loro sudditi in tutte le inabilità e pene contratte per causa di delitto, come di privazione d'officio, di beneficio, di voce, di luogo ec., ancorché quelle sieno riservate al papa, come dicono Suarez, Sanchez, Pelliz., ed i Salmat., con altri per li privilegi di Sisto IV., s. Pio V., e Gregorio XIV.7.

106. III. I prelati regolari hanno anche la facoltà di dispensare co' loro sudditi ne' precetti ecclesiastici, come possono i vescovi coi loro diocesani, secondo quel che dicemmo al capo II. n. 62. Poich'essi hanno la giurisdizione quasi episcopale, come comunemente insegnano i dottori dalla Clementina, Ne romani, de elect.8. Ma non già poi possono dispensare in tutto quel che non istà specialmente riserbato al papa, come si disse al detto capo II. n. 63., ma solo in dubbio se la cosa ha bisogno di dispensa, come dicemmo ivi al n. 62. Possono ancora dispensare con causa (come sempre s'intende) nelle leggi pontificie, quando son fatte per alcuna provincia, e convento particolare, perché allora si presume data tal facoltà: o quando tale è la consuetudine: o quando non può ricorrersi facilmente al superiore: o quando si tratta di cose di poco momento, che non obbligano a colpa grave, o che frequentemente accadono come digiuni, astinenza dalle carni, osservanza delle feste, recitazione dell'officio, purché non si dispensi per lungo tempo, come dicono i Salmaticesi con Gaetano, Soto ec. E lo stesso corre per le regole della religione9. Così anche dicono Azorio, Castropalao, i Salmat., Trullench., Macado ec., che possono i prelati dispensare a faticar la festa così co' religiosi, come co' servi domestici, ma non cogli estranei; i quali per altro verso possono faticare per lo monastero, se 'l monastero è povero, come dicono Silvestro, Fagundez ed i Salmaticesi con Pasqual., Leandro, ed altri10. Vedi su di ciò quel che si disse al capo VI. n. 17.

107. IV. Circa l'officio divino notinsi qui i privilegi che hanno i regolari. Per 1. Leone X. concesse a' religiosi di poter recitare le ore in privato in tutto mentalmente. E di più di potere anticipare gli offici più lunghi, e riservare i brevi per i giorni di maggior occupazione. Per 2. Clemente VII. concesse a tutti i regolari infermi (s'intende di quegl'infermi che per sé non sono già scusati dall'officio), ed agl'infermieri il soddisfare all'officio con dire 6. o 7. salmi (da assegnarsi dal superiore) con 7. pater e due credo. E Martino V. concesse ai convalescenti il soddisfare con dire quella porzione che pare al lor confessore. Per 3. Innoc. IV. concesse alle monache di s. Chiara (e così s'intende per tutte le altre che comunicano) il soddisfare coll'officio delle converse per ogni ragionevol causa, v. gr. se la religiosa non sia bene istruita, secondo il giudizio della badessa, o del


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confessore, nell'officio delle coriste: o s'è scrupolosa, o affaticata, ovvero occupata in affari utili, come sarebbe a' religiosi lo stare applicato a confessare, a predicare, o allo studio ecclesiastico per la maggior parte del giorno: poiché già s'intende, che de' privilegi dati alle monache ne godono anche i religiosi ad invicem, come si disse al num. 10. E notano di più i Salmaticesi, che di tal privilegio possono servirsi anche senza licenza del superiore, poiché fu concesso senza questa condizione. Notano di più che se la monaca lasciasse l'officio delle laiche, avvalendosi di tal privilegio, non peccherebbe mortalmente, perché allora si reputa come le laiche che non sono obbligate al loro officio sotto colpa grave. Ma ciò non mi piace, mentre con tal privilegio non è che la monaca passi in qualità di laica, ma solamente l'opera, cioè l'officio suo di corista passa e si comunica in quello di laica.

108. V. I confessori mendicanti, e gli altri regolari, che comunicano, hanno la facoltà d'irritare, rilasciare e dispensare i giuramenti e i voti; ma di ciò se n'è parlato capo V. num. 19. 36. e seg. Di più possono dispensare coi coniugi nell'impedimento ad petendum debitum, propter incestum commissum cum consanguinea coniugis, come dicono comunemente Sanchez, Ponzio, i Salmat. e gli altri (contro il p. Concina); e ciò per molti privilegi di diversi pontefici1. Ma avvertasi qui, che 'l confessore in ciò deve ottenerne la licenza speciale almeno dal prelato inferiore del suo convento2.

109. Di più possono i confessori mendicanti dispensare co' coniugi nel voto di castità fatto prima del matrimonio, ad petendum debitum, come anche comunemente dicono Castropal., Ponzio, Sanchez, Tournely, Wigandt, Salmat., ec., per lo privilegio di s. Pio V. Ed anche nel voto fatto dopo il matrimonio, come rettamente tengono Sanch., i Salmat. ecc. (contro Ponzio), in virtù degli altri privilegi, per cui i medesimi possono dispensare tutti i voti, ne' quali possono de iure ordinario dispensare i vescovi co' loro sudditi3. Quel che più si dubita, è se possano in caso di necessità dispensare cogli sposi, come possono già i vescovi nel voto di castità a contrarre il matrimonio. Molti l'affermano, come Anacl., Vidal., Basseo, Henriquez, ecc., e tal sentenza la stimano già probabile i Salmaticesi ed Elbel. Ma più comunemente lo negano Laym., Barbosa, Sanch., e Ponzio, dicendo che i regolari possono dispensare solo ne' voti, ne' quali possono dispensare i vescovi de iure ordinario, ma non già straordinario, come in questo caso. Ma rispondono i contrari, che nel caso di necessità i vescovi benanche de iure ordinario dispensano, essendo tale facoltà annessa al loro officio e dignità, come già si disse ai num. 34. e 41. Onde non sappiamo chiamare improbabile la prima sentenza4.

110. VI. Quando a' secolari si concede la facoltà di eleggersi il confessore o dal papa, o dal lor prelato, sempre s'intende, che sia confessore approvato dal vescovo; ma i regolari colla licenza espressa o tacita del lor prelato possono confessarsi ad ogni semplice sacerdote; ciò è comune con Suarez, Lugo, Salmaticesi, ecc.5. Che perciò tutt'i prelati regolari possono eleggersi per confessore qualunque sacerdote, come anche comunemente dicono i dottori dal cap. ult. de poenit. et rem. Lo stesso poi che corre per li religiosi, corre ancora per li servi commensali del convento, come si ha dal tridentino6, per cui possono ricevere da' religiosi i sagramenti della penitenza, eucaristia, ed estrema unzione. E lo stesso corre per li novizi che in favorabilibus vengono sotto il nome di religiosi, come dicono tutti , e lo dichiarò la s. c; a' 14. d'agosto 1665. Sicché essi ben possono essere assoluti da tutti i casi riservati


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dal vescovo1. come si disse al num. 95. Ma ciò non corre per li cavalieri di s. Giacomo, e simili, come dicono i Salmaticesi colla comune, poiché è tale la consuetudine2.

111. Di più si noti, che i religiosi pellegrinanti se hanno il socio (purché sia idoneo) del medesimo ordine, a lui debbono confessarsi. Se poi manca il socio, o altro sacerdote dello stesso ordine, allora possono confessarsi a qualunque sacerdote idoneo regolare, o secolare; e ciò è comune appresso tutti. Ma si fa il dubbio se tal sacerdote debba essere approvato in quel luogo. Così vogliono alcuni pochi, come Wigandt, Concina ec. Ma comunissimamente e giustamente lo negano Suarez, Roncaglia, Castropal., Salmatic., Elbel ed altri; sì perché tal è la consuetudine delle religioni, che fa presumere il consenso de' prelati; sì perché Innocenzo VIII., assolutamente concesse a' religiosi viaggianti, che non potendo aver il confessore del loro ordine quemcumque alium presbyterum idoneum religiosum vel secularem, eligere valeant3.

112. Di più dicono Lugo4 ed i Salmaticesi5 con Navarro, Soto, Castrop., Peirino, Boss. ec., che in tempo di giubileo universale posson i regolari, ed anche le monache senza licenza de' loro prelati confessarsi a' religiosi d'altro ordine, benché avessero il confessore dell'ordine già loro assegnato, secondo più privilegi che riferiscono Lugo, Mendo, ec.6.

113. VII. I regolari, per quel che spetta agli ordini, non ricevono già le dimissorie da' vescovi, ma da' loro stessi prelati; altrimenti peccano gravemente, ed incorrono la sospensione. Nondimeno in quanto all'ordinarsi, prima s. Pio V. concesse loro il privilegio di ricevere gli ordini da qualunque vescovo; ma questo fu rivocato da Gregorio XV., e tal rivocazione è stata confermata da più altri pontefici, ed ultimamente da Benedetto XIV. colla bolla Impositi ecc., nel 1747., colla quale di più sta ordinato, che se 'l vescovo del luogo tiene ordinazione, da lui deve esaminarsi, ed ordinarsi il religioso; ma se 'l vescovo è assente o non tiene ordinazione, può essere ordinato da altro vescovo, ma coll'attestazione del vicario o del cancelliero di quell'ordinario, che stia impedito; altrimenti incorre le stesse pene di chi s'ordina senza dimissoria. E di più sta proibito al religioso l'andare a stare in altro luogo a fine di ordinarsi colà, per isfuggire l'esame del vescovo del luogo dove prima stava. I religiosi pio che stanno nelle diocesi, che sunt nullius, debbono ordinarsi dal vescovo più vicino7.

114. Qui si dubita per 1. da chi debbano ordinarsi i novizi. Dicono Suarez ed Erriqu., o dal vescovo dell'origine, o del domicilio. Ma Sanchez, Castrop., Delbene, e Fagnano con altri, tengono che ben possono ordinarsi dal vescovo del luogo, dov'è il noviziato. Giustamente dicono La-Croix e 'l p. Mazzotta, che l'una e l'altra opinione è probabile, purché (aggiungo di questa seconda) il novizio abbia animo in quanto a sé, di permanere perpetuamente in quel convento dove si trova, e ne dia giuramento, secondo si ordina nella bolla Speculatores8.

115. Si dubita per 2. Se i religiosi possano ordinarsi extra tempora. Lo negano Vasquez, Lezana, ecc., poiché dicono, che, sebbene Gregorio XIII. ciò concesse a' gesuiti, nondimeno ne proibì la comunicazione. Ma oggi non dee porsi più in dubbio che possano, così per molti privilegi dati ad altre religioni, come per la dichiarazione ultimamente fattane da Benedetto XIII. nel concilio romano9, dove si disse, che tali privilegi in suo robore persistunt, nec eis derogatum fuisse constat.10.

116. Si dubita per 3. Se ordinandosi i regolari extra tempora, possono ordinarsi in qualunque giorno che si fa


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officio doppio; ancorché non sia festa di precetto. L'affermano Fagund., Villalob., Diana ecc., e lo chiamano probabile Suarez, ed altri; perché Alessandro VI. parlando di tal privilegio disse, potersi ordinare diebus dominicis, sive festivis duplicibus, ma non disse de praecepto. Questa opinione non ardisco riprovarla, ma stimo più probabile l'opposta con Lugo, Azorio, ed Escobar, perché Gregorio XIII. parlando del medesimo privilegio spiegò dicendo, diebus dominicis, et festivis diebus, senza dire duplicibus: il giorno festivo propriamente significa quello in cui si vietano le fatiche, onde s'intende di precetto. E così in fatti si pratica per tutti coloro che si ordinano colla dispensa, in tribus diebus festivis, per cui corre la stessa regola1.

117. Circa poi la facoltà di conferire gli ordini, anticamente gli abati regolari per la concessione loro fatta nel sinodo VII. (come si ha nel can. Quoniam dist. 189.) poteano dare la tonsura e gli ordini minori, non solo a' loro sudditi religiosi, ma a tutti gli altri. Non però dal tridentino sess. 23. c. 10. tale facoltà fu ad essi ristretta ai soli regolari sudditi. Ma ciò non ostante, molti dd. han sostenuto, che gli abbati, almeno i mitrati (come tengono i Salmaticesi, e ne adducono più decreti della s. congreg.), i quali possono esercitare i pontificali, poteano ordinare anche i secolari loro sudditi, ed anche gli altri che aveano le demissorie da' loro prelati. Nondimeno tutte queste opinioni oggi non hanno più luogo dopo il decreto della s. c. approvato da Urbano VIII. a' 17. di gennaio 1642., dove ributtandosi ogni contraria opinione si proibì agli abati l'ordinare, o il dar le dimissorie ad altri, fuorché a' soli sudditi regolari, e fu imposta loro la sospensione, altrimenti facendo. Se n'eccettuano non però molti descritti nella cancelleria romana, i quali hanno il privilegio di far dimissorie, come l'abate di Monte Cassino, della Cava ecc.2.

118. Si dubita qui per 1. Se almeno quegli abati, che hanno la giurisdizione quasi episcopale in qualche territorio separato, possano ordinare i loro sudditi secolari. Molfesio appresso La-Croix3 ne rapporta una dichiarazione affermativa della s. c. Ma Benedetto XIV.4 ne riferisce un'altra contraria: e lo stesso porta deciso il p. Zaccaria appresso La-Croix nel citato luogo.

119. Si dubita per 2. Se gli abati che possono ordinare i sudditi professi, possano anche i novizi. Lo negano Castr., Barbosa, Sairo, ec. Ma più comunemente e più probabilmente l'affermano Suarez, Laymann, Sanchez, Escobar, e i Salmaticesi con altri, poiché in favorabilibus regolarmente sotto nome di regolari vengono ancora i novizi5, come s'è detto al n. 100.

120. Si dubita per 3. Se gli ordini conferiti da tali abati ai secolari, o regolari non sudditi, sieno validi. Lo negano Suarez, La-Croix, ecc. Ma si deve affermare con Sanchez, Salmaticesi, Tambur., Pelliz., ecc., perché questa facoltà (come dicemmo) un tempo fu già concessa agli abati; e dal concilio poi, e dal decreto d'Urbano solamente l'esercizio n'è stato loro proibito: ond'essi illecitamente, ma validamente, ordinano. E che sia così, apparisce dallo stesso decreto di Urbano, dove agli ordinati s'impone la sospensione; dunque si hanno per validi gli ordini loro dati. E così porta deciso più volte dalla s. c. Bened. XIV.6.

121. VIII. In quanto al dir la messe, e al dar la comunione, prima i regolari per li privilegi di Sisto IV. Alessandro VI., ed Urbano VIII., potevano celebrare in altare portatile, così nelle loro case, come nelle loro grancie, anche contraddicente il vescovo7. Ma Clemente XI. nel 1703. con suo decreto dichiarò, che tutti i loro privilegi di celebrare in altare portatile senza licenza del vescovo sono stati rivocati


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per lo tridentino. E lo stesso ha dichiarato Benedetto XIV. nella bolla Magno §. 29. Né posso accordarmi a ciò che dice il p. Mazzotta con i Salm.1, che tale proibizione s'intende fatta per le case private, ma non per le proprie de' religiosi; poiché nel decreto di Clemente si parla del privilegio di celebrare in locis in quibus degunt: i luoghi dove s'abita sono le case proprie, non le aliene. In oltre Innocenzo XIII. nel 1723. nella bolla Apostolici ministerii proibì, ne in privatis regularium cellis seu cubiculis erigatur altare, remota quacumque in contrarium consuetudine2. E questa bolla d'Innocenzo fatta solo per la Spagna fu confermata poi nell'anno 1724. da Benedetto XIII. con altra bolla, che comincia, In supremo, per tutto il mondo cristiano. Sappiasi non però che Greg. XIII. concesse a' provinciali de' gesuiti di deputare gli oratorii pubblici nelle loro chiese, in cui tutti posson celebrare3.

122. Per lo privilegio di Gregorio XIII. i regolari possono celebrare un'ora avanti l'aurora, sicché possono dir la messa tre ore avanti la nascita del sole, così Lugo, Suarez, Rodriq., Salm., ecc.4. Anzi quando vi è qualche giusta causa, possono dirla immediatamente dopo due ore passata la mezza notte, per li privilegi di Alessandro VI. e Clemente VIII. E tali privilegi dicono Lugo, Rodriq., Diana, Narb., e i Salmaticesi con altri, non esser già rivocati dal tridentino nella sess. 22. de evitand. etc. Avvertono nondimeno i suddetti dd., che ciò vale solo per le chiese proprie: dove per altro soggiungono, che possono di tal privilegio avvalersi anche i sacerdoti secolari5. Di più Eugenio IV. concesse a' regolari di poter celebrare con giusta causa tre ore dopo mezzo giorno. Non però Azorio, Fagundez, ed altri dicono, tal privilegio essere stato rivocato da s. Pio colla bolla Amantissimus , nel 1566., e di ciò Lezana ne adduce una dichiarazione della s. c. Ma ciò non ostante dicono Lugo ed i Salmaticesi6 con Aversa, Dicastillo, Narbona, Diana, ec., che non costa autenticamente della suddetta dichiarazione, né costa della rivocazione di s. Pio, il quale parlò solo delle messe che si dicono de sero, etiam forsan circa solis occasum; onde dicono stare in possesso il privilegio di Eugenio IV., e che per avvalersi di quello, basta qualunque causa mediocre, come di convalescenza, di studio e simili.

123. In quanto poi al ministrar la comunione, Paolo III., ed altri pontefici, concessero a' regolari di darla nelle loro chiese a tutt'i fedeli. Se n'eccettua non però per 1., se il vescovo ragionevolmente la proibisce a taluno. Se n'eccettua per 2., la comunione in articolo, o pericolo di morte; purché non vi sia estrema, o grave necessità, e 'l parroco non possa, o non voglia amministrarla; Lugo, Roncaglia, ec.7. Se n'eccettua per 3. la comunione pasquale, cioè quella, per cui si soddisfa al precetto, come comunemente dicono Fill., Sa, Busembao, ecc. Si osservi su questo punto quel che si è detto al cap. 12. n. 41.

124. IX. Circa la facoltà di predicare anticamente i regolari per la clementina Dudum, de sepult., poteano liberamente predicare nelle loro chiese e nelle piazze: ma il tridentino, sess. 5. c.2., ordinò, che nelle chiese aliene non potessero predicare senza la licenza del vescovo, e nelle chiese proprie del loro ordine, senza domandare al vescovo la benedizione. Sicché a' religiosi per predicare nelle loro chiese, basta ch'essi cerchino la benedizione, ancorché quella sia loro negata, come dicono Lezana, Pelliz., Bordone, e i Salmaticesi con altri, e con un decreto della s. congr.8. Ma tale benedizione, come dicono i Salmaticesi, non si richiede per predicare nelle piazze, perché il concilio parla solo delle chiese. Sempre non però debbono i regolari averne


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l'approvazione da' loro prelati, i quali peccherebbero, se senza esaminarli permettessero loro il predicare1. Possono poi i prelati commettere il predicare anche a' semplici tonsurati, per lo privilegio di Gregorio XIII., benché la s. c. ha dichiarato generalmente, che la predicazione ben può commettersi a qualunque tonsurato2.

125. In quanto poi alle chiese aliene, come si è detto, i regolari non possono predicarvi senza la licenza dell'ordinario, se non fosse per due o tre volte, come dicono Navarro, Barbosa, Diana, e Salmaticesi, ed altri; o purché il vescovo non istesse in quel luogo, ed alcun religioso si trovasse ivi di passaggio; perché allora può dargli il parroco la licenza di predicare, come concesse Gregorio VIII.3. Quando non però il vescovo desse la licenza, il religioso può predicare nelle parrocchie, anche contraddicente il parroco, sì perché il vescovo è il superiore del parroco, sì perché ciò fu concesso espressamente da Alessandro VI.4.

126. Si dimanda per 1. Se sia mai lecito a' regolari il predicare, contraddicente il vescovo. Quando sono chiese aliene, e il vescovo da principio nega la licenza, è certo, che non è lecito. Ma se il vescovo l'avesse già data, e poi volesse rivocarla, o se le chiese fossero proprie, dicono Peyrino, Vega, Pellizzario, ed i Salmaticesi con Diana, ecc.5, ben possono essi predicare. Ma a ciò osta quel che si dice nel trident.6: Nullus secularis, sive regularis, contradicente episcopo, praedicare praesumat. Osta di più la bolla di Gregorio XV. Inscrutabilis, dove si dice, che il vescovo come delegato della sede apostolica possa punire i religiosi, qui in alienis ecclesiis, absque episcopi licentia, et in ecclesiis suorum ordinum, non petita benedictione, aut ipso contradicente, praedicare praesumserint. Ma rispondono i Salmaticesi, che così la detta bolla, come il concilio, debbonsi intendere, secondo quel che si dice nella clementina Dudum, di sopra mentovata in cui si proibisce il predicare nell'ora che predica il vescovo, o che si predica solennemente avanti di esso. E così dicono aver deciso la s. c. de' vescovi e regolari a' 30. di gennaro 1629. appresso Barbosa7; avendo io non però osservato Barbosa nel citato luogo, trovo, che la dichiarazione della s. c. fu solo per le prediche nelle chiese proprie de' regolari, onde per le chiese aliene non mi pare probabile la suddetta risposta.

127. Si dimanda per 2. Se il vescovo possa esaminare i religiosi, che cercano la licenza per predicare nelle chiese non proprie. La s. c. appresso Barbosa8, a' 12. di gennaro del 1628., disse, che sì; ma lo negano i Salmaticesi9 con Pellizzario, Bordone, Diana, Peyrino, ecc., per la bolla di Leone X., Superna, dove si disse, che niuno si ammettesse a predicare, nisi prius per superiores suos respective examinatus, ed ivi si spiegò appresso, che il religioso dovea di ciò dimostrarne l'approvazione del suo prelato. Rispondono poi i Salmaticesi con Pellizzario e Granado, che la suddetta dichiarazione contraria della s. c. non fa più che opinione probabile, onde non dee preferirsi alla bolla di Leone. Ma (dunque io dico) almeno è probabile per la detta dichiarazione, che il vescovo possa esaminare, ed altrimenti possa negare la licenza. All'incontro la bolla di Leone proibiscebene al vescovo di non ammettere il religioso che non porta l'approvazione del suo prelato, ma non gli proibisce d'esaminarlo, se vuole, e di negargli la licenza, se quello ricusa d'essere esaminato.

128. Per ultimo si noti, che il vescovo per lo concilio lateranese V. può sospendere e punire i predicatori regolari in tre casi, ne' quali anzi sono ipso facto essi sospesi dalla predica; 1. Se predicano miranda falsa; aut incerta: 2. se predicano profezie non fondate


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nella s. scrittura, o non approvate dalla sede apostolica: 3. se predicando dicono male de' vescovi, o de' propri superiori. Di più secondo il tridentino1, il vescovo può sospendere e punire quei regolari, che predicano proposizioni eretiche, erronee, o scandalose2.




10 Salm. tr. 18. c. 3. n. 3.



11 Ibid. n. 6.



12 Ibid. n. 7.



1 Sess. 24. c. 11.



2 Salm. c. 3. n. 8. et Opus nostr. l. 6. n. 240. in fin.



3 Sess. 6. c. 3. - Salm. loc. cit.



4 Ibid. n. 9. et tr. 10. de censur. c. 5. n. 113. cum Laym., Avila, Peyr., Garcia, et aliis pluribus



5 Sess. 4. decr. de edit. libror. -Salm. c. 3. n. 10. et 12.



6 Sal. tr. 15. c. 3. n. 76.



7 Sess. 25. c. 16.



8 Salm. tr. 15. c. 3. n. 15.



9 Sess. 25. c. 7.



10 Sal. tr. 18. c. 3. n. 14.



11 Ibid. N. 15.



12 Sess. 25. cap. 13.



13 Salm. dict. c. 3. n. 16. et 17.



14 Sess. 22. de observ. in celebr.



15 V. l. 15. decretor. p. 571. a tergo.



1 Lib. 27. Decret. pag. 406.



2 De syn. l. 9. c. 15. n. 5.



3 Salm. tr. 18. c. 3. n. 18. et 19.



4 Ibid. n. 19.



5 Salm. l. 9. c. 3. n. 19.



6 Sess. 25. c. 16.



7 Ib. c. 5.



8 De syn. I. 9. c. 15. n. 5.



9 Sess. 22. decret. de observ. in cel.



10 Salm. c. 3. §. 3. per totum.



11 Sess. 24. cap. 2.



1 Sess. 25. c. 12.



2 Salm. tr. 18. c. 3. §. 4. per totum.



3 Ferrar. bibl. v. Confessarius n. 8.



4 Ibid. n. 10.



5 Sess. 25. c. 8.



6 Sess. 7. c. 8.



7 Sess. 22. c. 8.



8 Sess. 25. c. 20.



9 Salm. tr. 18. c. 3. n. 31. ad 36.



10 Sess. 25. cap. 5.



1 Barb. de pot. episc. alleg. 102? n. 7., et Salm. c. 3. n. 37. ad 39.



2 De Alexand. de monial. c. 6. §. 4. q. 3.



3 Sess. 22. c. 8.



4 Salm. tr. 18. c. 3. n. 40. ad 42.



5 Trident. sess. 6. c. 3.



1 Salm. c. 3. n. 40. ad 46.



2 Sess. 25. c. 14.



3 Ibid.



4 Ibid. n. 50. et 51.



5 Sess. 21. c. 5. 6. et 7.



6 Salm. tr. 18. c. 3. n. 52. ad 54.



7 Ibid. c. 4. n. 55.



1 2. 2. q. 87. a. 2. ad 4.



2 Salm. c. 3. n. 58.



3 Ibid. n. 59.



4 Ibid. a 4. in corp. et ad 1. ex c. Si quis laicus 16. q. 1.



5 Sess. 25. c. 12.



6 Ibid. a 60. ad 62.



7 Sal. tr. 18. n. 72. ad 79.



8 Pignat. t. 1. cons. 355. et to 8. cons. 8. n. 9.



9 Salm. tr. 18. c. 3. a. n. 124. ad 131.



10 Ibid. n. 137. ad 140.



11 Salm. tr. 18. c. 3. n. 129. et 130.



1 Salm. tr. 18. c. 3. n. 138.



2 Ibid. n. 132.



3 Ib. n. 133. ad 134.



4 Ibid. n. 150.



5 Ibid. n. 148.



6 Ib. n. 147.



7 Ib. n. 152. ad 178.



8 Ib. p. VI.



9 Ib. n. 186.



10 Ib. N. 187.



11 Ib. n. 188. 214. et 215.



12 Ib. n. 19?



13 Ib. n. 199.



1 Salm. tr. 18. c. 3. n. 202. et 204.



2 Ibid. n. 205.



3 Ibid. n. 206.



4 Ibid. n. 208. et 209.



5 Ibid. n. 212. et 213.



6 Lib. 4. n. 62.



7 Salm. tr. 18. c. 3. n. 216.



8 Ibid. n. 218.



9 Ibid. n. 217.



10 Sess. 25. c. 13.



11 Ib. n. 218. ad 228.



12 Ibid. n. 229. ad 233.



1 Salm. tr. 8. c. 4. n. 1.



2 Ibid. n. 2.



3 Ibid. c. 3. n. 87. et Mazzot. to. 3. de re. c. 2. q. 5.



4 Ib. n. 88. et Mazzot. loc. cit.



5 Ibid. tr. 20. de censur. c. 2. n. 80.



6 Lib. 7. n. 95.



7 Ibid. n. 103.



8 Salm. tr. 15. c. 3. n. 85.



9 Diana part. 3. tr. 2. res. 73.



10 Salm. tr. 15. c. 3. n. 87.



1 Lib. 6. n. 593. v. Eandem. in fin.



2 Lib. 7. n. 101.



3 Ferrar. bibl. to. 1. verb Absolvere.



4 Lib. 7. n. 107.



5 Lib. 6. n. 599. v. Certum est, et lib. 7. n. 95.



1 Lib. 7. n. 100.



2 Ibid. n. 99.



3 N. 96. et 97.



4 Salm. tr. 18. c. 4. n. 71. et 72.



5 Lib. 6. n. 518. v. Tertia et n. 549.



1 Salm. tr. 18. c. 4. n. 119.



2 P. 3. tr. 2. resp. 27.



3 Ibid. n. 120.



4 Ibid. n. 115. cum communi.



5 Ibid. n. 116., et Dian. p. 3. tr. 2. resp. 27.



6 Lib. 7. n. 355.



7 N. 355. et 396.



8 N. 400. in fine.



1 Tract. 10. de censur. c. 9. n. 75.



2 Lib. 7. n. 414. v. in fin.



3 N. 354. et 426. Salm. tr. 10. c. 9. n. 57. et tr. 18. c. 4. n. 28. cum Bord., Peyr., Lez., Pelliz. etc.



4 Salm. tr. 10. c. 7. n. 58.



5 Lib. 7. n. 355. et 453.



6 N. 469.



7 Salm. tr. 18. c. 4. n. 29.



8 Ib. n. 31. cum Bonac., Pasqual. etc.



9 Ibid. c. 3. n. 34. et 35.



10 Ib. n. 37.



1 Lib. 6. n. 1076. v. Insuper.



2 Ibid. v. An autem.



3 N. 987. v. An autem, et n. 1128.



4 N. 1128. circa fin.



5 Salm. tr. 18. c. 4. n. 49.



6 Sess. 25. c. 11.



1 Salm. tr. 18. c. 4. n. 57.



2 Ib. N. 58.



3 Lib. 6. n. 575.



4 Disp. 20. N. 86.



5 Sal. tr. 18. c. 4. n. 124.



6 Lib. 6. n. 536. v. Hic addendum.



7 N. 768. et n. 788. not. 8.



8 N. 765.



9 Tit. 5. cap. 2.



10 Lib. 6. n. 797. dub. 3.



1 Lib. 6. n. 797. dub. 4.



2 Ib. n. 763.



3 Lib. 6. p. 2. n. 2236.



4 De synodo l. 2. c. 11. n. 15.



5 Lib. 6. n. 754.



6 De syn. l. 2. c. 11. n. 13.



7 Salm. tr. 15. c. 7. n. 97.



1 Salm. tr. 5. de sacr. miss. c. 4. n. 62.



2 Ibid. tr. 15. c. 7. n. 97.



3 Lib. 6. n. 360. v. Hanc.



4 Merati p. 1. tit. 15. ad lit. V.



5 Salm. tr. 15. c. 6. n. 94.



6 Lugo de euch. d. 20. n. 27. et Salm. n. 95.



7 Lib. 6. n. 239. et 240.



8 Salm. tr. 18. c. 4. n. 178.



1 Salm. tr. 18. c. 4. n. 176. et 177.



2 Ibid. n. 174.



3 Ib. n. 184.



4 Ib. n. 189.



5 Ib. n. 181.



6 Sess. 24. c. 4.



7 In trident. sess. 5. c. 2. n. 19.



8 Ibid.



9 Ibid. c. 4. n. 186.



1 Sess. 5. c. 2.



2 Salm. tr. 18. c. 4. n. 188.






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