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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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§. III. Di alcune speciali interrogazioni che dee fare il confessore a' penitenti di trascurata coscienza

I. Delle domande da farsi a' rozzi.

18. Già dicemmo al capo XVI. num. 102., che sebbene l'obbligo di esaminare la coscienza è proprio del penitente, nondimeno quando il confessore ha motivo di credere, che 'l penitente non siasi esaminato abbastanza, è tenuto egli ad interrogarlo. E parlando de' rozzi, ivi insieme si disse al num. 203., essere errore il licenziarli con mandarli a meglio esaminarsi, ma che deve il confessore esaminarli, interrogandoli secondo l'ordine de' precetti del decalogo, non già di tutti i peccati che


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quelli abbian potuto commettere, ma solamente de' più usuali, che sogliono farsi da tali persone; specialmente se sono vetturati, cocchieri, soldati, birri, servidori, tavernai, e simili.

19. Circa il I. precetto dimanderà al penitente per 1., se sa le cose della fede, secondo quel che si disse al c. VI. n. 3. Ma qui ben avverte il dotto di sovra mentovato missionario, il p. Leonardo da Porto Maurizio nel suo discorso mistico e morale, n. 26., esser obbligo del confessore l'istruire i penitenti rozzi ne' misteri della fede, almeno ne' quattro principali e poi soggiunge così: Non è buon consiglio mandare a dietro e simili ignoranti, acciò da altri sieno istruiti, perché se ne cava altro frutto, che restare ignoranti, e però è spediente insegnar loro brevemente i suddetti misteri principali, con far loro fare un atto di fede, di speranza, d'amor di Dio, e di contrizione, obbligandoli a farsi poi istruire più compiutamente negli altri misteri necessari a sapersi de necessitate praecepti. E per le persone civili trascurate, che hanno a rossore essere interrogate sopra tali cose, dice il medesimo scrittore esser bene, che 'l confessore lor dica così: Orsù facciamo insieme gli atti cristiani. E facendo l'atto di fede, soggiunga: Dio mio, perché voi siete verità infallibile, e l'avete rivelato alla s. chiesa, credo quanto la s. chiesa m'insegna a credere; credo specialmente, che siete tre persone, ma un solo Dio; credo, che 'l Figliuolo si fece uomo, morì per noi in croce, risorse, e salì al cielo, donde ha da venire a giudicare tutti, per dare il paradiso a' buoni e l'inferno a' cattivi in eterno. Si noti qui in oltre, che Bened. XIV. nella cost. 42. de doctrina christiana §. 12.1 dice, che dee negarsi l'assoluzione a chi ha trascurato con sua colpa d'imparare le cose necessarie a sapersi così di necessità di mezzo, come di precetto. Ma in quanto alle cose di precetto, disse, che può assolversi, se 'l penitente di cuore promette di porsi di proposito a saperle, con queste parole: Eo quandoque casu poenitens absolvi potest, quo se vincibilis huius ignorantiae reum agnoscit, et promittit, operam se impense daturum addiscere necessaria necessitate praecepti. Per 2. dimandi, se ha fatte, o insegnate cose di superstizione, e se in quelle si è servito d'altre persone, facendole cooperare al suo peccato. Nel che bisogna spiegare a' rozzi, che le superstizioni sempre sono illecite, benché si facciano per carità, e benché in caso di necessità. Quali azioni poi sieno o no superstiziose, vedi nel libro. Per 3. se mai per lo passato ha lasciato qualche peccato per vergogna, e questa dimanda si procuri di farla per lo più a' rozzi, ed alle donne, che poco frequentano i sagramenti, dicendo loro, Avesti qualche scrupolo della vita passata? fatti mo una buona confessione; liberamente ogni cosa, non aver paura, levati tutti gli scrupoli. Con questa domanda diceva un buon operario aver salvate molte anime dalle confessioni sacrileghe. Se poi trova già tali sacrilegi fatti, dimandi (per prendere il loro numero) quante volte si è confessato e comunicato fra questo tempo in cui ha lasciati i peccati. E se ogni volta che si confessava o comunicava, avvertiva al sacrilegio; poiché ad alcuni avviene il fare qualche confessione sacrilega, specialmente in tempo di fanciullezza, e poi scordarsene; questi non sono obbligati a ripeter le confessioni fatte in tempo della dimenticanza. Di più dimandi, se sapeva, che con una tal confessione o comunione sacrilega, trasgredisca ancora il precetto pasquale. Questa dimanda de' sacrilegii è bene di farla al principio della confessione, acciocché, se si fa dopo, e si trova il sacrilegio fatto, non abbia di nuovo a rifarsi la confessione con più esattezza della vita passata. Ed a coloro che si trovano aver lasciati i peccati, bisogna far conoscere qual gravissimo eccesso è questo di porsi il sangue di Gesù Cristo sotto i piedi. Per 4. se ha soddisfatta la penitenza; domandando in ciò, se l'ha dimenticata, o pure ha voluto lasciarla,


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o differirla per adempirla appresso, o per farsela commutare; e se in tal dilazione stimava di peccare. Per 5. circa gli scandali, se ha cercato d'indurre, altri a peccare; se in ciò si è servito d'altre persone, e se ha cooperato al peccato d'altri. A' tavernai, se han dato vino a chi era solito d'ubbriacarsi. A donne, se con parole poco modeste, o con burle, risa, occhiate fisse, gonna alzata, o petto scoperto han provocato gli uomini a mali pensieri; se han ricevuto regali dati da costoro a mal fine.

20. Circa il II. precetto dimandi per 1. se ha trasgredito qualche voto. Per 2. Se ha giurato colla bugia. E per chi ha giurato, se per qualche santo, o cosa santa, o per l'anima, per la coscienza, o per la fede. Per 3. Se ha bestemmiato; e come ha detto, se mannaggia , atta o potta. E che cosa ha bestemmiato, se li santi, o li giorni, o le cose sante. E se vi ha soggiunto, se l'ho fatto io. In oltre se ha bestemmiato avanti a figli o garzoni, perché allora vi sarà di più il peccato dello scandalo: si osservi circa la bestemmia ciò che si disse al capo V. num. 1. et seg. Ma qui bisogna avvertire coll'istruttore de' confessori novelli, non essere scusati i bestemmiatori da peccato grave, a cagion, che la forza del mal abito, o di qualche veemente passione d'ira, non abbia lor fatto avvertire e conoscere quel che dicevano; perché questi mali abituati, benché abbiano una cognizione meno vivace degli altri, che non sono usati a bestemmiare, tuttavia sempre hanno la cognizione attuale sufficiente a far che l'atto sia deliberato e mortale. Essendo ch'essi fan poco conto del peccato, perciò nello spirito loro non si fa quella sensibile impressione che sentirebbe un altro di coscienza men guasta; e di qua nasce, che nella loro memoria non rimane vestigio dell'attuale cognizione che ben ebbero del peccato, o pure il vestigio è sì leggiero, che interrogati facilmente rispondono, che non vi hanno avvertito; ma un confessore accorto non dee lor credere; e neppure a questi bisogna dimandare, se vi hanno avvertito o no; bisogna pigliarle tutte per vere bestemmie attuali, sempreché costoro le sapevano per tali1.

21. Circa il III. precetto dimandi per 1. se ha perduta qualche volta la messa in giorno di festa; o se ha avvertito che la perdeva; o pure ne ha dubitato in tempo che potea sentirla; poiché molte volte il penitente riducendosi al tardi, benché a caso avrà trovata poi la messa, e l'avrà intesa, nulladimeno già si sarà posto senza giusta causa in pericolo di perderla, e di ciò il rozzo non se ne accuserà. Per 2. dimandi, se ha faticato in giorno di festa; e per quanto tempo; e che sorta di fatica ha fatta, se grave o leggiera. Se poi il penitente dicesse in confuso, che alle volte ha faticato più, alle volte meno, se gli dimandi, quante volte in circa ha creduto di faticare in materia grave. E bisogna a questi rozzi dichiarare, che la fatica in giorno di festa, benché si occulta, e senza paga, anche è illecita. Di più se gli dimandi, per quali causa ha faticato, se costretto dalla necessità, o dal padre, o dal marito, o dal padrone.

22. Circa il IV. precetto, se si confessano i figli, dimandi loro se han perduto il rispetto a' genitori con fatti, o con parole d'ingiurie o d'imprecazioni. Se han portato loro odio. Se han loro disubbidito in cosa grave. Si noti, che i figli, avendo perduto il rispetto a' genitori sono poi obbligati a restituir loro l'onore dovuto con cercar loro perdono, ed anche in presenza d'altre persone, avanti a cui i figli han peccato. Alcuni confessori, poco accorti, impongono in tal caso per penitenza a' figli, che giunti alla casa bacino i piedi a' lor genitori, e così gli assolvono; ma quelli poi non ne fanno niente, e fanno nuovo peccato. Meglio è procurare, che prima dell'assoluzione cerchino il perdono, ma senza imporre loro che bacino i piedi o la mano, perché quei figli che non sono usati a ciò fare, difficilissimamente


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ciò l'adempiscono. Se poi non si potesse comodamente esigere quest'atto di cercar perdono prima dell'assoluzione, non s'imponga per obbligo grave, ma più presto loro si esorti come consiglio; mentre si presume certamente, almeno per lo più, che i genitori rimettano a' loro figli quest'obbligo, per non vederli di nuovo in disgrazia di Dio.

23. Se si confessano all'incontro i genitori, si dimandi loro per 1. se mancano nell'educazione de' figli, trascurando che sappiano la dottrina cristiana, che sentano la messa, che frequentino i sagramenti, che fuggano i mali compagni, o le persone di diverso sesso. Di più si dimandi, se han dato loro qualche scandalo con bestemmiare avanti di essi ecc., se non gli han corretti ne' loro peccati, specialmente ne' furti che han fatti; se han permesso che gli sposi delle loro figlie entrassero in casa; e singolarmente se han tenuti i figli nel letto, o a dormire insieme maschi e femmine. Si dimandi ancora a' padroni, se han corretti i loro garzoni, che bestemmiavano, o non adempivano il precetto pasquale, o non sentivano la messa, o parlavano disonesto, specialmente in tempo di vendemmia; poiché i padroni son tenuti ad impedire potendo gli scandali che allora si commettono. Si dimandi ancora a' mariti, se hanno alimentata la famiglia. Alle mogli, se han provocati i mariti a bestemmiare; e se han renduto il debito coniugale. Per lo più si dimandi ciò alle mogli, perché molte si dannano per questo capo, e son cagione, che si dannino anche i mariti, i quali, vedendosi negato il debito, fanno mille scelleraggini. Nulladimeno in dimandare ciò, s'usino i termini più modesti, per esempio: Sei ubbidiente a tuo marito, anche nel matrimonio? O pure: Hai niuno scrupolo circa il matrimonio? Ma questa dimanda si lasci con quelle mogli che fanno vita spirituale.

24. Circa il V. precetto, si dimandi per 1. se si è compiaciuto del male del prossimo, o gli ha desiderato male con mandargli imprecazioni. E qui è la confusione de' poveri confessori, in far giudizio, se le imprecazioni (che sogliono essere usuali in questi rozzi) sieno peccati mortali, o veniali. In ciò bisogna dimandare in primo luogo al penitente, se ha desiderato deliberatamente in quell'atto di vederle. Ma ciò non basta a far certo giudizio, onde bisogna in secondo luogo dimandare, se le ha mandate ad estranei, o a' congiunti, perché a' congiunti (specialmente a' figli, coniugi, o genitori) di rado vi è l'animo pravo. In terzo luogo bisogna dimandar la cagione per cui le ha mandate, giacch'essendovi cagione grave, ed una grand'ira, è facile allora che vi sia ancora il pravo desiderio. Del resto non basta a scusar queste imprecazioni (come avverte il Gaetano) il dire, che solo in quell'atto si voleano vedere, ma non appresso, perché ciò basta già per essersi commessa in quell'atto la colpa grave; onde il confessore allora ne prenda il numero, e le giudichi almeno come sono davanti a Dio; e chi trova recidivo in tal vizio, non l'assolva, se non vede prima l'emenda, o segno straordinario di dolore. Per 2. S'interroghi, se ha fatte o dette ingiurie gravi al prossimo; e se innanzi ad altri, perché allora è obbligato avanti alle stesse persone a restituirgli l'onore con cercargli perdono, o con altri segni di stima; purché non si presumesse prudentemente la remissione dell'ingiuriato, o ch'egli ricusasse quella pubblica soddisfazione, per non rinnovarsi appresso di sé il rossore, ed appresso degli altri la memoria dell'ingiuria ricevuta; o pure se non si temesse, che con quell'atto di soddisfazione si svegliasse di nuovo l'odio. Se poi l'ingiuria è stata in segreto, anche è obbligato a cercar perdono, secondo la vera sentenza. Avvertasi qui non però, che le ingiurie che si dicono scambievolmente tra loro questi rozzi, benché in sé sarebbero gravi, nulladimeno non sono sempre gravi rispetto di loro (come quando si chiamano ladri, streghe,


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meretrici), perché essi stessi non ne fan molto caso, né chi sente le crede, eccettoché se si nominassero i fatti e le persone complici in particolare. Si dimandi per 3. se avesse fomentate discordie, con riferire quel che ha inteso da una parte all'altra. In oltre, se sa il confessore, che il penitente ha ricevuto qualche aggravio, gli dimandi se ha fatta la remissione cercata dall'offensore. Si osservi quel che si è detto su ciò al capo IV. n. 17. Avvertendo qui quel che dice Toournely1, cioè, che l'offeso ben può pretendere in giudizio la soddisfazione dell'ingiuria, se altrimenti restasse infamata la sua famiglia. Di più s'avverta quel che dice s. Tommaso2, che giustamente può pretendersi il gastigo dell'offensore, o per frenare la di lui insolenza, o per ottenere la quiete degli altri: Si vero (dice il santo) intentio vindicantis feratur principaliter ad aliquod bonum per poenam peccantis (puta ad emendationem vel ad cohibitionem eius, et quietem aliorum, et ad iustitiae conservationem), potest esse vindicatio licita. Ma circa il punto della conservazione della giustizia (che per lo più affacciano gli offesi), bisogna che il confessore stia molto accorto, perché praticamente, come dicemmo nel luogo citato, facilmente in quel desiderio della giustizia si nasconde il desiderio della propria vendetta. Si dimandi di più circa questo V. precetto a tali rozzi, se si sono ubbriacati sino a perdere i sensi; e se prevedevano già col seguitare a bere, che sarebbero giunti a perdere l'uso della ragione. Si osservi su ciò quel che si disse al cap. VIII. n. 4.

25. Circa VI praeceptum. I Interrogentur de cogitationibus, num desideraverint, aut morose delectati fuerint de rebus inhonestis: et an plele ad eas adverterint, et consenserint. Deinde num concupierint puellas, aut viduas, aut nuptas; et quid mali cum illis se acturos intenderint. In quo advertendum, quod rustici, communiter loquendo, existimant magis peccatum stuprum, quam simplicem fornicationem. E contrario ignorant malitiam adulterii, ideo cum iis, qui huius vitii consuetudinem habent, non expedit eos monere de adulterii malitia, cum praevidetur monitio parum profutura. De his autem cogitationibus, quibus assentiti sunt, sumendus est numerus certus, si haberi potest; sin autem, exquirantur quoties in die, vel hebdomada, vel in mense cogitationibus consenserint. Sed si nec etiam id explicare possint, interrogentur, num concupierint singulas foeminas, quae sibi occurrerint, vel in mentem venerint. Aut num habitualiter turpiter de aliqua in particulari cogitarint, nunquam pravis consensibus resistendo. Et an semper illam concupierint, vel an tantum quando ipsam aspiciebant. Demum interrogentur etiam num media apposuerint ad malas cogitationes exequendas; nam (ut diximus cap. III. num. 48. in fin.) tunc illa media etsi indifferentia a malitia interna informantur, et ideo explicanda ut peccata externa, sive opera incoepta.

26. II. Circa verba obscoena, interrogentur 1. coram quibus et quoties ita locuti sint, ratione scandali; an coram viris, aut feminis; coniugantis, aut non; pueris, vel adultis; facilius enim scandalizantur puellae et pueri, quam adulti, praesertim qui in hoc vitio sunt habituati. 2. Quae dixerunt verba, an v. gr. nominarint pudenda sexus a suo diversi; hoc enim difficulter excusatur a mortali. 3. Num verba protulerint ex ira, vel ioco; nam ex ira difficilius aderit complacentia et scandalum. (Caveat confessarius ab absolvendis huiusmodi recidivis in colloquis turpibus, quamvis dicant ea protulisse ex ioco, nisi prius emendentur, vel signum extraordinarium doloris afferant). 4. Num iactaverint se de aliquo peccato; tunc enim tria peccata frequenter concurrunt, scilicet ingens scandalum audienatium, iactantia de malo commisso, et complacentia de peccato narrato. Ideoque interrogandi sunt de quo peccato in specie se iaetarint.


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Interrogentur etiam, an delectati sint audiendo alios inhoneste loquentes, et an tunc averterint ad correctionis praeceptum, putantes, eam profuturam.

27. III. Circa opera, interrogentur, cum qua rem habuerint, num alias cum eadem peccarint; ubi peccatum fuerit patratum (ad occasiones removendas); quoties peccatum fuerit consummatum; et quot actus interrupti adfuerint, seorsim a peccato. Num peccato multum ante consenserint, nam tunc, si multum, actus interni interrumpuntur, iuxta dicta cap. III. num. 52. Et tunc expedit formare iudicium, toties multiplicata esse peccata, quot morulae sommi, distractionis, etc., interfuerint, prout sunt coram Deo, tantum interrogando de temporis duratione in peccato. Secus si malum propositum perdurasset tantum per duos vel tres dies, et intra illud tempus non fuisset retractatum; vide ibid.

28. Se polluentes interrogentur etiam de tactibus impudicis, separatis a pollutionibus, et moneantur, eos esse mortalia. Item interrogentur, an in actu pollutionis concupierint, vel an delectati fuerint de copula cogitata cum aliqua vel pluribus mulieribus, aut pueris; tunc enim tot peccata coniugum, respectu ad debitum maritale, ordinaria loquendo confessarius non tenetur, nec debet interrogare nisi uxores, an illud reddiderint, modestiori modo quo possit, puta an fuerint obedientes viris in omnibus. De aliis taceat, nisi certior fiat a poenitente. Quae autem liceant, et quae non, inter coniuges, circa debitum coniugale, vide quae dicta sunt in cap. XVIII. ex num. 39.

29. Circa il VII. precetto dimandi se ha pigliate robe d'altri, e se in una, o in più volte; e se da uno, o da più padroni; e se i padroni eran ricchi, o poveri; per discernere se la materia è stata grave, o leggiera.

30. Circa l'VIII. precetto dimandi se ha detto male del prossimo in materia grave; e se di cosa falsa o vera; ed essendo il fatto vero, se era segreto, se l'ha detto a chi non lo sapea; ed a quante persone l'ha detto. Di più, se l'ha detto come certo, o pure come inteso dagli altri che mormoravano. Se esso ha spinto altri a mormorare; e se avanti ad altre persone; o almeno se si è compiaciuto di sentir toglier la fama al prossimo. Di più dimandi, se ha detto qualche male d'infamia del prossimo in presenza di lui; perché allora vi è anche la contumelia, ch'è peccato distinto dalla mormorazione. Come poi abbia a regolarsi il confessore circa la restituzione della fama e dell'onore, si osservi quel che si disse al capo XI. al n. 3. 4. 18. e seg. Circa quest'ottavo precetto non è poi necessario dimandare al penitente, se ha fatti giudizi temerari; perché tali giudizi che comunemente si fanno, difficilmente giungono a colpa grave; mentre per lo più non sono giudizi, ma sospetti; e quando si fa qualche giudizio avviene o perché la persona ha bastante motivo di così giudicare, o perché almeno crede, che il motivo sia bastante a far tal giudizio. Anzi alle volte bisogna disingannare alcuni rozzi, che si fanno scrupolo di sospettare, dove son tenuti a sospettare, per riparare al male che possono impedire; per esempio alcune madri, quando le figlie praticano cogli sposi, o co' parenti in segreto, o con troppa confidenza; così ancora alcuni mariti, quando le mogli praticano troppo famigliarmente con altri uomini; questi alle volte si confessano di aver fatti giudizi, o sospetti temerari; il confessore deve avvertire a costoro, che non si facciano scrupolo di ciò; anzi ch'essi sono obbligati in tali casi a sospettare di qualche male che può esservi, e perciò son tenuti a toglier le occasioni, ed a proibire tali confidenze.

31. Circa i precetti poi della chiesa non occorre altro dimandare a tali penitenti, se non che se hanno digiunato nella quaresima e nelle vigilie; purché sian persone che si suppongano a ciò


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obbligate. E se in detti tempi, o ne' venerdì e sabbati, si son cibati di cibi proibiti.

II. Delle domande da farsi a persone di diversi stati, o condizioni che sono di coscienza trascurata.

32. Qui si avverte, che circa le obbligazioni del proprio stato o impiego, non sempre basta che 'l confessore dimandi solo al penitente se ha adempito al suo obbligo. Quando si vede che la persona è di coscienza trascurata, o pure altronde ha ragionevol sospetto il confessore che quella manchi a' suoi obblighi, allora bisogna che le faccia le dimande in particolare, almeno circa gli obblighi più principali: e siasi la persona di qualunque riguardo. E I. s'è sacerdote quegli che si confessa, se gli dimandi se ha soddisfatto all'officio, ed agli obblighi di messe o se queste le ha differite per notabil tempo (oh quanti sacerdoti si dannano per questo peccato!). Se fa negozi. Se giuoca a giuochi proibiti. Se dice la messa in fretta (nel che si osservi ciò che si disse al capo XV. n. 84. 85. ed 86.). Se poi questo sacerdote e beneficiato, l'interroghi de' frutti del beneficio, come gli ha impiegati. Se è confessore, gli dimandi specialmente se ha assoluti quei che stavano in occasione prossima prima di toglierla; o i recidivi senza segno straordinario. Se è parroco bisogna interrogarlo degli obblighi speciali del suo officio, secondo ciò che si è detto al c. VII. dal n. 14. Ma specialmente s'è parroco, non si tralasci di dimandargli per 1., se ha atteso a far le dovute correzioni a' suoi sudditi che teneano odii, o male pratiche, o entravano nelle case delle spose. Per 2., se ha invigilato a far loro adempire il precetto pasquale, con esigerne le cartelle, o altra notizia certa, senza eccezione di persone. Temo anche che molti parrochi si dannino per la trascuraggine su quest'obbligo. Per 3., come ha atteso a predicare nelle domeniche, e ad insegnare la dottrina cristiana; e ad amministrare i sagramenti, precisamente a' moribondi. Per 4. singolarmente l'interroghi, se ha fatte fedi agli ordinandi de' buoni costumi, o della frequenza de' sagramenti, senza esserne certo. Se finalmente tal sacerdote fosse vescovo, e si sapesse ch'è di trascurata coscienza, il confessore non dee lasciare d'interrogarlo su gli obblighi di lui speciali, di cui parlammo nel medesimo cap. VII. dal n. 47. E specialmente gli dimandi se usa la dovuta diligenza in accertarsi della scienza sufficiente, e della bontà positiva degli ordinandi (secondo ciò che si disse nel citato cap. VII. dal num. 47. e 52.), senza contentarsi delle sole fedi de' parrochi le quali per lo più, o sono false o sospette di esser false, come fatte per rispetti umani. Di più se ha data la confessione i sacerdoti bene sperimentati nella dottrina e ne' costumi; altrimenti essi faranno più danno che utile. Di più, se s'informa de' scandali che vi sono nella diocesi. Di più come attende a far la visita.

33. II. Se la penitente è monaca di clasura, la interroghi sul voto di povertà come si porta. Su l'obbligo dell'officio divino. Se conserva qualche rancore verso alcuna sorella. Ma specialmente le dimandi se tiene qualche corrispondenza pericolosa; e se colei non vuol lasciarla, sia forte il confessore in non assolverla; poiché in tali corrispondenze se non v'è fine gravemente cattivo, almeno vi è il pericolo che possa farsi cattivo: almeno vi può esser lo scandalo del corrispondente, e delle altre religiose, che con tal mal esempio possono similmente prendere qualche attacco. Se poi quella monaca è rotaia, le dimandi se porta lettere o ambasciate sospette di amicizia non buona. S'è dispensiera se le dimandi, come attende alle robe del monastero. E s'è superiora, specialmente l'interroghi se sta attenta all'ingresso e dimora degli uomini nel monastero. E se attenda singolarmente a non permettere conversazioni pericolose alle grate, e ad impedire, che non s'introducano abusi nuovi, i quali, ancorché leggieri, potranno essere a lei imputati a colpa grave, quando ne succedesse danno comune all'osservanza.


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34. III. Se viene un giudice, gli dimandi se ha sbrigate le cause. Se ha giudicato per passione, o senza studio. IV. Se viene uno scrivano, gli domandi come s'è portato nel prender le informazioni. Se ha fatte dimande suggestive. Se ha diminuite, o alterate le deposizioni. E se ha esatto ciò che non gli toccava. V. Se viene un medico, se gli dimandi 1. se ha studio e pratica sufficiente per lo passato, e se s'applica a studiare ne' casi più difficili, quando occorrono, com'è obbligato. Per 2. se ha data licenza di mangiar carne, o di lasciar l'officio, o la messa per rispetti umani, senza necessità, o almeno senza il dubbio che il soddisfare all'obbligo potesse cagionar grave danno, o pur recare notabile incomodo. Per 3. se ha applicato qualche rimedio pericoloso all'infermo non ancor disperato della vita. Per 4. se ha mandate le ricette alla bottega di qualche speziale non fedele, o poco pratico, o che suol tenere rimedi poco buoni, per solo rispetto che quegli era suo amico. Per 5. se ha atteso alla cura de' poveri essendo salariato, o se no, stando i poveri in estrema o grave necessità. Per 6. gli domandi con cura molto speciale, se ha procurato che i suoi infermi si confessassero a tempo opportuno, secondo il precetto de' pontefici. Di tal punto già ne ho parlato in più luoghi della morale1, dove si è detto che Innocenzo III., ordinò, che i medici non prendessero la cura d'alcun infermo, se prima quegli non si fosse confessato; e s. Pio V. confermando tal precetto aggiunse, che 'l medico sia tenuto a lasciare di visitarlo dopo il terzo giorno, se non sa, che siasi già confessato; e di più che tutti i medici avanti di assumere il grado del dottorato giurino di osservare questo precetto, e ciò sta ordinato a tutti i collegi. Ma il dubbio sta, come s'intenda tal precetto e giuramento. Molti dottori han tenuto che ciò s'intende, quando l'infermità è pericolosa, o almeno quando v'è dubbio, che sia pericolosa; ed in questo senso dicono essere stata ricevuta la bolla di s. Pio V. Ma la sentenza, più comune vuole, che tal precetto, benché non obblighi in ogni morbo leggier, tuttavia non debba intendersi solamente per li morbi attualmente pericolosi, ma ancora quando prudentemente si giudica che il morbo possa in appresso diventar mortale. E la ragione si è perché Innocenzo ordina che il medico imponga la confessione all'infermo prima che ne prenda la cura, acciocché (dice il detto pontefice) l'infermo coll'avviso della confessione, mettendosi in disperazione non incorra più facilmente il pericolo della morte: dunque intende, che facciasi confessare l'infermo prima che 'l morbo divenga mortale. Questa sentenza a me pare che sia la vera; nulladimeno so che universalmente la pratica de' medici è in contrario, almeno nel nostro regno, e stimo che lo stesso sia da per tutto; e parlo anche de' medici timorati di coscienza, i quali non sogliono avvertire i loro infermi a confessarsi, se non quando l'infermità già probabilmente è fatta pericolosa. Né in ciò pensano di peccare contro del giuramento dato secondo la bolla di s. Pio V., appoggiati a quel che dicono Navarro, Layman, Vega, Graffis, Rodriquez, Ciera ec.2, che 'l detto giuramento non obbliga se non per quella parte, nella quale è stato dalla consuetudine ricevuto. Del resto è certo appresso tutti, che peccano mortalmente almeno quei medici che non avvisano gl'infermi a confessarsi, quando l'infermità è grave, o si dubita che sia grave. Che miseria è il vedere tanti infermi e specialmente quando sono persone di riguardo) ridursi ad aggiustare i conti per la morte, quando son già quasi cadaveri, che poco possono parlare, poco sentire, e poco concepire lo stato della loro coscienza, e 'l dolore de' loro peccati! e tutto succede per colpa di tali medici che per non disgustare gl'infermi, o i loro parenti, non gli avvisano del lor


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pericolo, anzi li lusingano, che non vi è timore, sino che non sono affatto disperati. Attenda dunque il confessore quando viene un medico di coscienza trascurata, ad interrogarlo su tal punto, e ad inculcargli, non di passaggio, ma con fortezza e calore, l'obbligo di ordinare la confessione, almeno quando scorge che 'l morbo sia grave, o dubbiamente grave. Con fortezza, dico, poiché da questo punto dipende la salute spirituale non solo del medico penitente, ma di tutti coloro che staranno sotto la sua cura.

35. VI. Se poi è cerusico o speziale, se gli dimandi se ha dati rimedi a donne gravide per farle abortire. Se ha dato un medicamento per un altro ed a maggior prezzo di quel che la roba valeva. Si aggiunge qui, che Gregorio XIII. nella costituzione 29. Officii nostri proibì ogni società de' speziali co' medici e chirurgi. VII. Se viene un negoziante, se gli dimandi se ha mancato nel peso o misura. Se ha venduto più del prezzo supremo, specialmente nel dar la roba a credenza, quando le persone erano sicure, e non v'era suo danno. Se poi possa avanzarsi il prezzo nel vendere a credenza, per ragione che tale è il prezzo corrente delle vendite in credenza, secondo la comune estimazione; e se le robe a minuto possano vendersi a maggior prezzo, si osservino le dottrine notate nel cap. X. num. 174. e 178. con Less., Lugo, Salmat. ec., comunemente. VIII. Se viene un sartore, se gli dimandi se ha faticato per tempo notabile nella festa per finire le vesti e portarle a' padroni, senza qualche causa straordinaria. Se ha fatti li digiuni comandati dalla chiesa; poiché il sartore non è scusato per la fatica di cucire. Se ha alterato il prezzo, dicendo che il mercante gli ha dati i panni per minor prezzo a riguardo suo. Quando per altro fosse vero che quella parte del prezzo fosse stata a lui donata a suo solo riguardo, allora può ritenerla;: purché abbia fatta una moral diligenza e sappia per certo che gli altri mercanti non danno quella roba a prezzo minore; ma ciò ha da essere più che certo, altrimenti non potrà esigere niente più del prezzo pagato; si veda al capo X. n. 189. Di più se ha ritenuti i ritagli delle vesti; poiché non può certamente ritenerseli, se non quando o vi fosse la volontà de' padroni, o quando essi gli pagassero la fattura meno dell'infimo prezzo secondo la comune estimazione. Di più, se forse gli è occasione prossima di peccare il prender la misura alle donne; come avviene non di rado a' giovani di mala coscienza.

36. IX. Se viene un sensale, o una venditrice (intendesi di coloro che prendono le robe a vendere da' padroni), se gli dimandi se si ha ritenuto niente del prezzo esatto dalla vendita; poiché noi abbiam tenuto (vedasi ciò che si è detto al capo X. n. 189.) contro l'opinione d'altri, ch'egli non può ritenersi il di più, ancorché il padrone avesse determinato il prezzo che ne volea; perché la determinazione si fa acciò la roba non vendasi meno, non acciocché l'avanzo se lo tengo il sensale; e ciò corre, ancorché dal padrone siasi assegnato il luogo dove veder la roba, e 'l sensale fatta ivi la diligenza l'avesse poi venduta più in altro luogo molto distante: mentre anche allora noi diciamo, ch'egli non può ritenersi tutto l'avanzo, ma solo ciò che gli può spettare per quella fatica straordinaria, poiché la roba sempre fruttifica al suo padrone. In quali casi poi il sensale possa ritenersi il di più, si osservi ciò che si è detto nel luogo citato. Lo stesso dicesi poi, se alcuno avesse commesso al sensale di comprargli qualche roba a tal prezzo, e quegli l'avesse comprata meno; allora il sensale non può esigerne più, se non fosse per una fatica straordinaria che ci avesse usato per lo risparmio, o pure se 'l sensale avesse comprata la roba a nome suo, assumendone in sé il pericolo. Ciò nonperò s'intende dopo ch'egli avesse fatta già una moral diligenza, e non avesse trovato a comprarla a prezzo minore.

37. X. Se viene un barbiere o parrucchiere,


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se gli dimandi, se rade le barbe nella festa, dove non vi sia tal consuetudine. Mentre all'incontro ciò non gli è illecito, dove la consuetudine già è introdotta; o pure, se ivi le persone abbian necessità di farsi la barba nella festa come sono quei che vivono colla fatica. Di più gli dimandi, se fa la testa alle donne, secondo l'uso maledetto oggidì introdotto dal demonio. Io tengo che (comunemente parlando) ciò sia a' giovani occasione prossima di peccare mortalmente con compiacenze sensuali, o almeno cattivi desiderii; onde dico, non potersi permettere ad alcuno che non ne avesse una lunga esperienza in contrario. Che se mai alcuno avesse sperimentato per qualche tempo notabile di non esservi caduto, questi non può condannarsi di peccato mortale: ma con tutto ciò procuri il confessore di rimuoverlo quanto può a discifrare il punto, se le donne che si fanno far la testa dagli uomini possano stare o no in buona coscienza. Sento che molte ordinariamente così praticano: e si confessano e si comunicano: videant ipsae, et ipsarum confessarii. Almeno il mio lettore loro imponga che facciano diligenza di trovarsi qualche donna, che sappia fare lo stesso officio: e non trovandola, almeno non si servano de' giovani, e specialmente di taluno, del quale siansi avvedute da' portamenti, che non opera con semplicità. Del resto certamente credo che le donne di più delicata coscienza non si serviranno degli uomini per adornarsi la testa, ma si contenteranno delle donne al miglior modo che la sanno fare.




1 V. nel bullario al tomo primo.



1 Vide prax. conf. t. 8. capit. 2. n. 27. et seq. et l. 3. n. 127. v. Hic advert.



1 Tourn. t. 5. p. 265.



2 2. 2. q. 108. a. 1.



1 Lib. 3. n. 182. et melius l. 6. n. 664., et prax. conf. c. 3. n. 57.



2 Lib. 6. n. 664. v. Circa autem, et prax. conf. c. 3. n. 57. circa med.






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