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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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§. VI. Come debba portarsi co' muti, e sordi.

45. Quando il muto fosse ancora sordo, come avviene ordinariamente, per confessarlo bisogna ritirarlo in qualche luogo segreto, per ricavarne qualche segno de' suoi peccati, e del dolore al miglior modo che si può. Ma procuri il confessore prima d'informarsi da coloro che lo praticano, di qualche vizio che di lui sappiano, e del modo che dee tenere per farsi intendere da esso, e per intenderlo: e quando arriva a percepire qualche di lui peccato in particolare col segno del pentimento, deve assolverlo; ma io sempre l'assolverei sotto condizione se non avessi qualche moral certezza della sua disposizione.

46. Il muto se mai sapesse scrivere, secondo la nostra sentenza (vedi capo XVI. n. 36.), egli è obbligato a confessarsi per iscrittura, mentre chi è tenuto al fine, è tenuto a' mezzi ordinari. Dico ordinari, perché non sarebbe mezzo ordinario la scrittura al muto, quando avesse a porci una gran fatica per farsi la sua confessione, o vi potesse esser pericolo di manifestazione. Se poi avvenisse il caso, che si confessasse una


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donna, e il confessore si accorgesse dalle dimande, ch'ella è sorda, poiché non rispondesse a proposito, vedasi ciò che si disse al capo XVI. n. 195.




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