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S. Alfonso Maria de Liguori Lettere IntraText CT - Lettura del testo |
217. AL P. D. PIETRO PAOLO BLASUCCI, SUPERIORE DELLA NOSTRA CASA DI GIRGENTI.
Breve e chiara esposizione del Sistema morale, professato e difeso dal santo.
[NOVEMBRE 1768.]
Dico primieramente circa la probabile e rispondo distesamente, perché voglio spiegarmi, e poi non ho a caro di parlarne più.
Il principio che la legge dubbia non obbliga, per grazia di Dio, mi pare di averlo dimostrato con evidenza; perché la legge, come dice S. Tommaso e tutti i teologi, non obbliga, se non è promulgata. Quando vi sono due probabili, non è promulgata la legge, ma è promulgato solamente il dubbio se vi è o non vi è la legge. Quando dunque vi è l'equiprobabile, la legge, come dubbia, non obbliga.
Questo punto, prima del mio libro1, non era chiarito; ma ora confessano tutti ch'è fatto chiaro come il sole, siccome potete vedere nelle lettere che ho stampate. Vi è specialmente la lettera del P. [D. Prospero] dell'Aquila, che prima era non solo probabiliorista, ma tuziorista; e poi osservate come risponde nella lettera ed in ciò che stampò nel suo Dizionario, dove dice che la cosa è fatta sì chiara che non vi è replica. Vedete a' libro uso moderato, pag. 277.
Ultimamente mi scrisse il Padre Magnani, Provinciale degli Agostiniani, uomo stimato molto dotto, che avendo fatto leggere il mio libro ad altri maestri, han detto che non v'è risposta. E tutti, anche gli antichi autori, dicono lo stesso: S. Tommaso, Nyder, S. Raymondo, Armilla, Gersone, S. Antonino ecc., dicendo che niuna cosa dee condannarsi di peccato, se il peccato non è certo.
Che importa poi che alcuni letterati alla moda dicono il contrario? Questi non intendono dove sta il punto e parlano a caso. Il P. Patuzzi mi ha confermato nella mia sentenza, vedendo che ha fatte tante risposte, ma non ha risposto a tuono, come han confessato gli stessi amici suoi.
Ma vi è la legge: In dubiis tutior ecc. -La legge parla quando stiamo in dubbio, ma chi opera col suddetto principio riflesso non opera nel dubbio, ma colla certezza morale. Dunque siamo fuori del caso.
Del resto, veniamo ora al vostro sentimento, di dover seguire l'opinione rigida che tiene uno o due gradi di maggioranza.
Questa regola a me pare molto confusa e scrupolosa; mentre è difficile trovar questa mezza canna che misura questi due o uno grado di preponderanza. La regola mia mi pare chiarissima e certa: Quando la sentenza per la legge è certamente probabiliore, dico che non può seguirsi la meno probabile; onde io sono il vero probabiliorista, tuziorista no; ma quando conosco che la rigida è probabiliore, quella dico doversi seguire. E qui son contrario al sistema de' Gesuiti. Quando poi l'opinione rigida è egualmente probabile, o dubbiamente più probabile, allora ben può seguirsi la benigna. E perché? Quando la sentenza è egualmente probabile, o si dubita che sia un poco più probabile, allora la legge è dubbia con dubbio stretto, ed allora corre il principio che la legge dubbia non obbliga; perché allora è sufficientemente promulgato il dubbio della legge, ma non la legge. Quando però la rigida è certamente presso me più probabile, quella debbo seguire; perché allora moralmente mi vien promulgata la legge, ed allora la legge non è più dubbia con dubbio stretto, ma dubbio largo che non mi disobbliga di attenermi alla legge.
E vero nondimeno, che quando la rigida è certamente probabiliore, allora è ancora con molta preponderanza più probabile; ma quando la preponderanza è poca, allora è dubbio se sia più o egualmente probabile; ed allora corre la regola: Parum pro nihilo reputatur.
E perciò li rigoristi moderni, che vogliono la morale certezza, dicono che non basta, a seguir la benigna, che sembri un poco più probabile, quia parum ecc.; ma vogliono che la rigida non apparisca probabile, per poter seguire la benigna; e perciò vogliono la morale certezza, non stretta (perché caderebbero nella proposizione dannata) ma larga. E così all'incontro diciamo noi che, quando si dubita se la rigida sia egualmente o un poco più probabile, allora il dubbio è stretto e fa che la legge sia veramente dubbia: il che mi pare non potersi negare, cioè che, quando non è certo ma dubbio che la rigida sia alquanto più probabile, allora è strettamente dubbia la legge, ed allora sicuramente
può seguirsi la benigna. Altrimente poi, come ho detto, quando la rigida è certo probabiliore.
Questo mio sistema, lo tengo per così certo che qui, in diocesi, io non do la confessione ad uno che volesse seguir la certo meno probabile, ma neppure a chi volesse negar l'assoluzione ad un penitente che tiene la sentenza aeque probabile, oppure quella sentenza di cui non è certo ma si dubita se sia un poco meno probabile.
Credo essermi spiegato abbastanza.
In quanto poi alle sentenze particolari della mia Morale, gli stessi probabilioristi han detto che sono aggiustate, anzi io son passato più per rigido che benigno.
Del resto, io espongo le autorità e le ragioni per l'una e l'altra parte (il che ho stimato esser dovere assoluto di che scrive di Morale), acciocché ognuno poi si appigli a quel che gli pare assolutamente probabile o più probabile...
[Manca il resto.]
Conforme all'originale che si conserva nel nostro archivio generalizio di Roma.