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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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345. AL CLERO DELLA TERRA DI FRASSO.

Decreti emanati dal Santo su vari punti di disciplina ecclesiastica, in seguito della sacra Visita.

 

FRASSO, DALLA S. VISITA, 22 LUGLIO 1764.

 

ALFONSO Maria de' Liguori, per la grazia di Dio e della S. Sede Apostolica vescovo di Sant'Agata de' Goti e Suessula, barone del castello di Bagnoli, e Rettor Maggiore della Congregazione del SSmo Redentore.

 

Restando noi ben intesi, nel decorso della santa Visita di questa terra di Frasso in nostra diocesi, di molti abusi e disordini che vi sono tra collegiali ed altri ecclesiastici della medesima; intanto, per darvi un pronto riparo e rimettere il tutto ad un buon regolamento, ci siamo stabiliti di venire alle seguenti determinazioni, le quali vogliamo che abbiano la dovuta esecuzione, sotto quelle pene a nostro arbitrio, da eseguirsi impreteribilmente contro ciascheduno che contravverrà, oltre le altre, apposte negli infrascritti capi.

 

Per la celebrazione delle messe.

 

In primo luogo, sentiamo con riscrescimento che, nella collegiale chiesa di detta terra, non vi sia, ne' giorni di domenica ed


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altri festivi di precetto, come anche in quelli di divozione e concorso di popolo, la dovuta distribuzione della celebrazione di messe, e che queste si celebrino quasi tutte insieme nelle prime ore di mattino; che perciò, nelle ore medie ed ultime fin al mezzo giorno, il popolo non ha il comodo da poter udire la messa, precisamente in tempo estivo, in cui alle dodici ore terminano, non meno il divino officio, che ogni altra funzione ecclesiastica:

Pertanto ordiniamo che, ne' dinotati giorni di domenica e feste dell'anno, le messe si celebrino a due e due e non più, per cui debba il sacristano maggiore, in tali giorni, tener pronti in sagrestia solamente due calici e due parati, appartenenti alla celebrazione suddetta; come altresì li RR. collegiali debbano, negl'indicati giorni, entrare in coro un'ora dopo il tempo che si ravvisa stabilito dalla tabella oraria, affinché con ciò possa anche il popolo aver luogo a potersi confessare; giacché l'esperienza ha dimostrato che li confessori, dopo terminato il divino officio, insieme cogli altri se ne partono dalla chiesa, ancorché sian richiesti per le confessioni.

 

Per la congregazione.

 

2. Venendo accertati di essersi quasi dimessa la congregazione de' casi morali e de' riti, per mancanza di ecclesiastici che non v'intervengono, ed anche per il poco ordine che si tiene: perciò vogliamo che, nel giorno di mercoledì di ciascheduna settimana, si radunino essi ecclesiastici nella sagrestia arcipretale, luogo solito, al suono della campana, ed ivi si esamini il dubbio che dovrà proporsi, a tenor che si ravvisa notato in fine del calendino, ed affiggersi il mercoledì antecedente dal segretario della congregazione, ed esaminarsi da quei sacerdoti che usciranno a sorte, ed indi decidersi dal prefetto di essa congregazione, dall'arbitrio di cui debba dipendere e terminarsi detta congregazione, ed allora quando gli sembrerà abbastanza esaminato e deciso il dubbio proposto; e sia suo peso peranche di notar fedelmente tutti coloro che mancano, purché non siano


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legittimamente impediti, e trasmettere a noi in ogni mese nota distinta de' mancanti.

 

Per la distribuzione delle messe cantate ecc,

3. Essendoci informati che la divisione delle distribuzioni quotidiane si faccia nel coro della collegiata suddetta, con sommo rumore ed altercazione, apportando disturbo ai divini uffici ed anche ammirazione al popolo: perciò ordiniamo che, dalla pubblicazione del presente in poi, accadendo qualche distribuzione manuale, debba il procuratore dividerla senza verun chiasso o altercazione; e quello che ardirà altercare soggiaccia alla perdita della rata di detta distribuzione a sé spettante, da accrescersi agli altri interessenti.

 

Per il coro.

4. ordiniamo che in coro, nella recitazione del divino officio, si osservi la dovuta pausa, giacché per l'addietro si è recitato frettolosamente; e sia cura del Prefetto del coro di esso collegio a dover sì fattamente far eseguire; e nel caso di legittima sua assenza, assuma tal officio del prefetto quello che sarà il primo in ordine, e così successivamente; con invigilare anco per il di più che riguarda l'esatta osservanza della disciplina corale, precisamente rispetto al dovuto silenzio, che vogliamo che si osservi a dovere; senza che alcuno dei collegiali, tanto in tempo de' divini offici, quanto di altre funzioni ecclesiastiche, ardisca confabulare con altro (a riserva solamente se fosse per qualche cosa appartenente all'istesso divino officio o funzioni) ed a leggere lettere in coro, sotto pena della puntatura di due tornesi per il mattutino ed altrettanti per le laudi, e di un tornese per ciascheduna ora che si reciterà: e così ancora, per ogni messa da cantarsi, abbia pure chi contravviene a soggiacere alla medesima puntatura di un tornese; imponendo, per l'effetto suddetto, a' puntatori che debbano a ciò invigilare, ed eseguire, senza verun umano rispetto, la puntatura a dovere, caricandone la di loro coscienza: come altresì vogliamo che ciascheduno di essi collegiali presti la dovuta ubbidienza a chi


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presiede in coro, in guisa che, dovendo anche da quello uscire per legittima causa, non possa farlo senza prima domandar licenza al medesimo, giacché sappiamo che si manca in questo ancora.

 

Per la messa pro benefactoribus; messe con solennità, processioni, vesperi, ecc.

5. È intollerabile l'abuso, di cui con dispiacere veniamo accertati, che in detta chiesa collegiata non si canti la messa conventuale pro benefactoribus quotidianamente.

Intanto ordiniamo che, da ogg'innanzi, si adempia tal peso senza intermissione alcuna, a tenore delle disposizioni de' sacri Canoni e della Bolla della S. memoria di Papa Benedetto XIV, su di ciò emanata; riservataci la providenza da dare, rispetto all'attrasso delle dette messe finora non celebrate: come altresì incarichiamo che in tutte le festività del Signore, dei SS. Apostoli ed Evangelisti, della Vergine SSma, de' Patroni e Tutelari, ed in altre solennità dell'anno, si debba cantare la messa coll'assistenza di suddiacono e diacono per turnum da essi canonici collegiali, i quali sian tenuti assistere secondo il solito; e spettando a qualche canonico assente, debba egli surrogare altro in suo luogo preventivamente, sotto pena della perdita della distribuzione di giorni cinque, e di quella che gli spetta in detto giorno, da darsi a quello che verrà appresso a lui in ordine, il quale sia tenuto far detta assistenza senza poter ricusare; ed accadendo far la processione del Venerabile o altra, in cui si richiede ugualmente l'assistenza, come nella prima e terza domenica del mese o in altro giorno, debbano assistere anche gl'istessi canonici per turnum: come pure vogliamo che, nelle sopra notate festività, si debbano cantare li primi vesperi eziandio coll'assistenza il giorno antecedente, ed almeno le laudi la mattina delle festività suddette, sotto pena a nostro arbitrio.

 

Messe per le Vigilie, giorni di quaresima ed avvento.

Di più vogliamo che, in tempo di quaresima ed avvento del Signore ed in tutte le vigilie dell'anno, si cantino due messe, a


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tenore di quello che prescrivono le rubriche, accadendo in detti giorni simultaneamente qualche Santo doppio o semidoppio, da applicarsi la sola conventuale pro benefactoribus, e l'altra in soddisfazione de' pesi di detto collegio, sotto pena parimente a nostro arbitrio.

 

Per le sessioni in sacristia.

6. Per evitare, in tempo di sessioni e conclusioni che si fanno da' collegiali per trattare affari del collegio, ogni altercazione e contrasto che ordinariamente in tale occasione suol accadere, siccome anco con dispiacere dell'animo nostro abbiamo inteso: ordiniamo che si osservi lo statuto intorno a ciò fatto, cioè che il Prefetto proponga in collegio l'affare da trattarsi; che ciascheduno dica con moderata voce il suo parere, senza punto alterarsi, incominciando dal più anziano canonico fin all'ultimo; e non mai parli ciascheduno, se non quando gli spetta il suo luogo; indi si ricevano i voti, e si conchiuda quel che risulterà dalla pienezza o maggioranza di essi supra medietatem, sotto pena di un mese di carcere formale contro ognuno che contravverrà, da denunciarsi a noi dal detto collegio.

 

Per li breviari in coro.

7. Sentiamo anche con rincrescimento che la maggior parte de' RR. canonici non usi il breviario in coro, mentre si recita il divino officio, servendosi del diurno. Che però ordiniamo che ciascheduno di essi, nel tempo del mattutino, usi il breviario o trimestre corrente, acciò nella lettura delle lezioni in coro possano usarvi la dovuta attenzione; sotto pena a nostro arbitrio.

 

Per le esequie.

8. Nel portarsi detti canonici alle esequie, alcuni di essi vanno disordinatamente, aspettandosi l'uno coll'altro per le strade e per le botteghe; e così egualmente praticano nelle processioni, con non poca ammirazione del popolo. Che però ordiniamo che in avvenire osservino il dovuto ordine, con andare a due a due, con uscire in tal guisa dalla chiesa e così


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seguitare fino al ritorno in essa, incaricando di dover peranche osservare la dovuta composizione esterna, sotto pena a nostro arbitrio.

 

Chierici.

9. Ci vien riferito che i chierici e novizi di questa terra poco frequentino i sacramenti, e manchino anche d'intervenire, nei giorni di domenica e feste di precetto, al servizio ed a fare la dottrina cristiana nella chiesa arcipretale; anzi che non vi sia chi di essi presti il servizio alla collegiata ancora, e che, richiesti, ripugnino servire alle funzioni ecclesiastiche e fin anco alle messe.

Intanto ordiniamo che, almeno ogni quindici giorni e nelle feste de' SS. Apostoli e della Vergine SSma, si confessino e comunichino tutti, ed intervengano impreteribilmente a far la dottrina cristiana in ogni festa di precetto: come pure vogliamo che di essi alcuni restino addetti al servizio di detta collegiata, da determinarsi da noi con nota per mano del nostro cancelliere, e gli altri restino per il servizio dell'arcipretale suddetta, in guisa sempre che in ogni tempo debba restar fermo lo stabilimento: che il terzo dei chierici sia addetto al servizio della collegiata, e due altri terzi ad essa arcipretale, avendosi riguardo al maggior numero di essi.

Ed affinché costoro adempiano a dovere il loro officio, vogliamo che il R. canonico D. Francesco Brancone ne abbia particolar cura, con ammonirli in caso di mancanza; ed essendo qualcheduno incorreggibile, lo denunci a noi: con dover essi prestargli cieca obbedienza in riguardo a ciò che dal medesimo loro verrà prescritto, sotto pena dell'esclusione dall'ordinazione ed altre a nostro arbitrio.

 

Per li cantori del coro.

10. Che in tutte le funzioni, dove entra il canto, debba il Prefetto di esso collegio destinare cantori per intonare al libro, affine di evitare la confusione; ed in sua assenza, debba ciò praticare quello che farà figura di capo del coro.


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Cassa del deposito ed archivio.

11. Mancando nel collegio suddetto la cassa del deposito, dove devono riporsi e conservarsi li capitali, che si restituiscono, fino a che si dovrà fare il nuovo impiego o sia rinvestimento: intanto ordiniamo ad esso collegio che, fra lo spazio di mesi due, debba formare detta cassa con tre chiavi, una delle quali debba tenerla il prefetto, l'altra il primo deputato di esso collegio, e la terza il procuratore pro tempore del medesimo: come altresì, dentro il termine di sei mesi, vogliamo che si metta in ordine l'archivio di detto collegio; giacché le scritture si trovano in tale garbuglio che non se ne può prender capo; deputando a tal effetto l'attuale archivista, canonico D. Michele Gisondi, e D. Vincenzo Maria Carulli; li quali, nell'enunciato termine, debbano per ordine alfabetico disporre dette scritture in tanti volumi, con farvi precedere rispettivamente un distinto indice; al cui archivio si mettano due chiavi, una delle quali si conservi dall'archivista di detto collegio, e l'altra da un canonico più vecchio, deputando dal medesimo.

 

Alternativa e scambio.

12. Affin di togliere l'abuso introdotto in esso collegio, cioè che un canonico sostituisce l'altro al servizio del coro, nella sua hebdomada ch'è tenuto intervenirci, ancorché fosse fuor di residenza o di permanenza in essa, e si prende la libertà di praticarlo a suo piacere e con assiduità contro l'espressa disposizione de' sacri Canoni, li quali permettono soltanto a' canonici di poter ciò fare di raro, e nel solo caso che siano nel luogo della residenza: intanto ordiniamo a' medesimi canonici che, qualora vogliano avvalersi di un tal benefizio da' sacri canoni accordato, debbano, nel surrogare al servizio del coro, esser talmente moderati che lo facciano già di rado, non eccedendo tre o quattro volte il mese, e purché bensì quello che sostituisce l'altro stia nel luogo della residenza di questa terra o suoi suburbi, e non altrimenti; sotto pena della perdita dell'intiera distribuzione che deve spettargli quel giorno, a cui debba onninamente soggiacere ed accrescersi agl'interessenti.


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Puntatori.

13. Acciocché i puntatori esercitino il loro officio a dovere, vogliamo che, dopo saranno stati eletti, diano giuramento in mano del prefetto del coro di fedelmente amministrare tale officio.

 

Prefetto.

14. Affinché la disciplina corale si osservi a dovere, e tutto ciò che sta ordinato nelle presenti determinazioni si adempia con esattezza ed abbia il dovuto effetto, vogliamo che il molto Rev. arciprete, o sia il prefetto del coro, intervenga alla recitazione del divino officio nella settimana di suo obbligo, a riserva solamente di quando si trovasse impiegato nell'esercizio della cura delle anime, che richiedesse la personale assistenza; giacché siamo accertati che poco o nulla c'intervenga.

 

Giuoco.

15. Ciascheduno sa che, con nostra lettera circolare, si proibì agli ecclesiastici alla nostra giurisdizione soggetti, colle pene ivi espresse, il giuoco delle carte in luoghi pubblici, come nelle spezierie, caffeterie, botteghe e luoghi simili; e si permise loro quel giuoco non proibito da' sacri canoni, da potersi fare, per mero divertimento, nelle case di oneste persone.

Ora però sentiamo che alcuni di essi ecclesiastici, facendone abuso, abbiano ardire di giuocare nelle spezierie di detta terra ed altri simili luoghi pubblici: onde, confermando quel tanto che da noi su di ciò (come sopra) sta ordinato, incarichiamo a' detti ecclesiastici una tale osservanza, senz'ardire di giuocare negli accennati luoghi pubblici in avvenire, sotto pena di giorni quindici di carcere formale per ogni volta che si contravverrà; vietando affatto ai chierici, suddiaconi e diaconi detto giuoco, anche nelle case di oneste persone, sotto pena di un mese di carcere formale e privazione dell'ordinazione.

 

Crocifisso.

16. Ci siamo avvertiti che, in alcuni altari delle chiese di questa terra, vi siano piccioli crocifissi, contro il prescritto de' sacri


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riti e della Bolla della fel. memoria di PP. Benedetto XIV che li vieta negli altari, dove si fa la celebrazione della messa: ad effetto di che, vogliamo che si rimuovano da questi altari dove si trovano situati, e fra lo spazio di un mese si proveggano rispettivamente di crocifissi più grandi, che facciano conformità coll'ornato de' candelieri, e si situino in eminenza tale che superino detti candelieri, acciò sian patenti al popolo in tempo che il sacerdote celebra la divina Messa, a tenor che prescrive l'accennata Bolla; e ciò sotto pene anche a nostro arbitrio.

 

Obbligo per tutti nelle feste di precetto.

17. Abbiamo inteso parimenti, con dispiacer nostro, che li canonici di detta collegiata non intervengano tutti, nelle intiere feste di precetto dell'anno, al servizio de' divini offici ed altre funzioni ecclesiastiche; ma che in alcune di esse (servendosi dell'alternativa) intervengano solamente quei canonici che sono di eddomada: come altresì che, nella quaresima, non si recitino insieme coll'officio del Signore, nelle ferie prescritte dalle rubriche, i Salmi penitenziali, graduali e l'officio de' defunti.

Intanto ordiniamo che, in tutte le festività di precetto dell'anno, niuna trattane, e nel giorno ancora della commemorazione de' morti, tutti i mentovati canonici collegiali debbano intervenire al servizio del coro ed altre ecclesiastiche funzioni, sotto la pena della perdita dell'intiera distribuzione che loro spetta quel giorno, da puntarsi senza verun riguardo umano ed accrescersi agl'interessenti; siccome egualmente incarichiamo doversi, la quaresima, onninamente coll'officio divino recitare, nelle stabilite ferie, quello de' morti, e rispettivamente li Salmi penitenziali o graduali, sotto pena a nostro arbitrio, da eseguirsi impreteribilmente in caso di mancanza.

 

18. Finalmente ordiniamo che, nel giorno di ogni seconda domenica di mese, prima del vespero, si leggano le regole di esso collegio dal segretario del medesimo, nel di cui tempo debbano tutti i canonici a tal effetto convenire in sacristia di


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detta collegiata, acciocché ognuno sappia tutto ciò che in esse viene prescritto per la dovuta osservanza; ed in quel medesimo tempo vogliamo ancora che egualmente si leggano dallo stesso segretario le presenti determinazioni da noi fatte, che, insieme con dette regole, debbono conservarsi in archivio, affinché abbiano, tanto le une quanto le altre, la dovuta esecuzione; al di cui effetto destiniamo per esecutore, non meno per dette determinazioni che per gli altri decreti della santa Visita di questa terra, li molto RR. arciprete D. Francesco di Filippo e canonico D. Vincenzo Carulli, li quali abbiano cura di fare il tutto osservare esattamente; ed in caso di mancanza, ammonito che sarà la prima volta chi contravverrà, lo riferiscano a noi per il dovuto provvedimento. E così ecc.

 

ALFONSO MARIA, vescovo di Sant'Agata.

Conforme all'edizione romana.

 




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