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S. Alfonso Maria de Liguori Lettere IntraText CT - Lettura del testo |
361. AL CLERO DELLA SUA DIOCESI
Vari capi di disciplina ecclesiastica, proposti sommariamente e comandati per ordine del S. Pastore.
[ANNO 1768.]
Che niuno ecclesiastico, fuori di casa, comparisca in piazza o in campagna senza l'abito chiericale con il collare.
2° Che niuno ecclesiastico entri in chiesa senza l'abito talare, sotto pena di sospensione rispetto alli ecclesiastici sacri, e che l'abito sia talare e con maniche.
3° Che niuno ecclesiastico giuochi o sia spettatore de' giuochi, o in casa o in piazza.
4° Che niuno ecclesiastico, dopo la prima ora di notte, esca di casa senza urgente necessità, e senza compagnia e senza lume.
5° Che niuno ecclesiastico, affatto, affatto si affacci, o per necessità o per interesse, alla curia laicale.
6° Che, comparendo il Sig. governatore, ciascuno ecclesiastico si alzi e si cavi la berretta e l'ossequi, com'è di obbligazione al di lui carattere ed alla civiltà ecclesiastica.
7° Che niuno ecclesiastico si faccia sentire commettere contese, tanto meno in piazza ed in chiesa.
8° Che se qualche ecclesiastico sarà scoverto commettere debolezze, per altro canale che per il vicario foraneo, sarà castigato il vicario foraneo coll'ecclesiastico delinquente, e con severità e rigore per l'addietro non praticato; perché gli ecclesiastici conservano o distruggono la riputazione del vescovo e della patria; e la Maestà del re può volentieri essere informata delle minuzie.
9° Che non si attacchi amicizia né contese con li subalterni della Corte, siano mastrodatti, cancellieri, scrivani, bargelli e giurati; ma che usino civiltà nel vederli e trattarli, per evitare ogni incontro.
10° Che in ogni mercoldì si faccia la congregazione de' casi morali e de' riti, o siano ceremonie.
11° Che infallantemente, in ogni domenica, si faccia la dottrina cristiana, con precedere la processione colla croce per lo casale e per la terra, nel tenimento di ciascuna cura.
12° Che oltre all'obbligo de' curati ne' giorni feriali, ad ogni occorrenza de' figliani, gli altri confessori siano esposti in chiesa ne' giorni festivi.
13° Che le messe si celebrino con gravità e modestia; che li sacri arredi siano propri; che le chiese e altari si mantengano puliti, e che la celebrazione delle messe si faccia a tempo per dare il comodo.
14° Che non si vada a caccia a' luoghi proibiti, se vi sono.
15° Che non si faccia vedere l'ecclesiastico conversare con donne, sopra tutto sospette, o in casa o in campagna.
Chi trasgredirà questi ordini incontrerà l'indignazione di Monsignore, oltre li castighi.
Conforme ad un'antica copia.