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S. Alfonso Maria de Liguori Lettere IntraText CT - Lettura del testo |
372. A FERDINANDO IV, RE DI NAPOLI.
Si giustifica contro due accuse, mossegli riguardo alla sua residenza e alla collazione dei beneficî, dimostrando inoltre legittimo ed equissimo il suo operato.
ARIENZO, 25 MAGGIO 1773.
S. R. M.
SIGNORE.
Ricevo con venerazione un dispaccio di V. M. con una supplica annessa dei cittadini di Sant'Agata, ove hanno esposte alla M. V. due lagnanze contro di me: la prima, che io non abito in Sant'Agata, ma in Arienzo; la seconda, che io voglio preferire nei canonicati i forastieri ai cittadini. onde V. M. mi ordina che io dica quello che mi occorre.
Obbedisco intanto; e per quel che spetta alla mia residenza in Arienzo, le rappresento come io, quando venni al governo di questa chiesa, risiedei nella cattedrale per cinque anni incirca;
ma perché quella città è un luogo molto umido per esser circondato da alte montagne, fui costretto, per l'infermità che pativa di asma e per ordine dei medici, di andare ad abitare in paese più asciutto, e perciò venni in Arienzo, paese della stessa diocesi, in cui son passato molto meglio nella sanità; e qui dimoro senza scrupolo di coscienza, mentre Benedetto XIV Papa dichiarò nella sua Bolla Ubi primum, pubblicata nell'anno 1740 ai 3 di dicembre, che, in quanto alla residenza dei vescovi, basta che essi risiedano dentro la loro diocesi, dicendo ad essi vescovi queste parole: Oportet, ut personalem in ecclesia vestra, vel diocesi servetis residentiam.
In quanto poi all'aver io voluto preferire in un canonicato, vacato nella cattedrale, un ecclesiastico straniero ai naturali di Sant'Agata, per quest'affare essi cittadini non hanno più che lagnarsi; mentre io ho commendato al presente Pontefice un sacerdote lor cittadino, e quello già dal Papa è stato provveduto, sicché hanno ottenuto il loro intento. Ma il punto sta che essi pretendono, come parlano nella loro supplica, che i cittadini nelle provviste dei canonicati sieno sempre preferiti, ancorché vi concorrano soggetti più degni di loro.
In ciò supplico V. M. a considerare ciò che umilmente le espongo: In quanto agli ecclesiastici stranieri, è giusto che, senza una causa urgentissima, debbansi ad essi preferire i cittadini, sempreché questi non sieno indegni; ma il punto sta se i cittadini debban sempre preferirsi anche agli ecclesiastici della stessa diocesi, che sono più degni. Io non dubito, che caeteris paribus si hanno da preferire i cittadini; ma, nel caso che i diocesani si ritrovano notabilmente più degni dei naturali, non so con qual giustizia possano i naturali pretender di esser preferiti, eccetto che quando in ciò vi fosse legge espressa di fondazione o di consuetudine. In Sant'Agata non vi è né legge di fondazione, né vi è consuetudine; mentre per lo passato sono stati ammessi nel Capitolo molti diocesani, i quali non possono dirsi stranieri, poiché i cittadini ed i diocesani compongono un sol corpo del clero della diocesi. Essi cittadini,
nella loro lunga supplica, hanno affasciate ed addotte, certe dottrine che poco fanno al caso, e poco battono al punto principale dell'obbligo grave che hanno i vescovi di preferire, nella collazione dei benefizî e specialmente dei canonicati, gli ecclesiastici più degni del loro clero.
So bene, esservi l'opinione di alcuni autori probabilisti che sia in arbitrio del vescovo il dare i benefizî semplici a chi vuole, ancorché vi sieno altri più degni; ma io tengo, come ho sempre tenuto, che secondo la sentenza più comune e più probabile è obbligato il vescovo, sotto grave obbligo di coscienza, a conferire i benefizî, non solo curati, ma anche semplici, agli ecclesiastici più degni, così per le autorità dei canoni e dei SS. Padri, come anche per la ragione intrinseca. onde io, per me, non saprei indurmi, senza grave rimorso di coscienza, a preferire nelle vacanze i meno degni ai più degni.
Parlando dei canoni, trovo che, nel cap. unico Ut Eccles. Benef sine dim., da Innocenzo III Papa fu biasimato il vescovo di Milano per aver posposto, nella collazione di un benefizio semplice, una persona più idonea ad una altra meno idonea, con queste parole: Debuisti ecclesiasticum officium et beneficium in persona magis idonea dispensare. Di più, nel cap. Custos de officio custod., si disse: Ad hoc opus (ad officium custodis) tales ordinentur quales meliores et sanctiores esse viderint. E così parlano altri canoni che si lasciano per brevità.
Così anche parlano i SS. Padri. Sant'Agostino scrive:Nec sane putandum est, quantum arbitror leve esse peccatum in personarum acceptione...: quis enim ferat, eligi divitem ad sedem honoris Ecclesiae contempto paupere instructiore atque sanctiore? (S. Aug. epistol. class. 3ª epistol. 167 n. 18, de sentent. Iacob.) S. Gregorio Magno scrive: Ille qui Deo placuerit et utilior visus fuerit, ordinetur.(Lib. 4. epist. 47.) Lo stesso disse S. Tommaso nel Quodlib. 6 art. 9 ove dice che il vescovo è tenuto dare i benefizî ai migliori, cioè a coloro che conosce più utili alla Chiesa. Ciò si conferma dalla condanna, fatta da Innocenzo XI della proposizione 47. Dicea la proposizione che il
precetto del Concilio di Trento, di eleggere i più degni ai beneficî, risguardava i soli benefizî che si provvedon per concorso: loquitur quando fit concursus, sono le parole della proposizione; ma ella fu condannata dal Papa. Dunque, anche nei beneficî semplici ove non si fa concorso, debbon preferirsi i più degni.
Ma quel che più stringe a dover tenere questa sentenza è la ragione, a cui non so che possa opporsi. La ragione è questa: È certo, presso tutti i Dottori, che due sono i fini per cui dai fondatori sono stati lasciati i benefizî ecclesiastici e per cui dalla Chiesa sono stati istituiti: il primo fine è stato per rimunerare i meriti de' soggetti, con premiare la loro scienza e il loro studio col quale si sono applicati a rendersi più degni; ed essendo che il vescovo non è padrone de' benefizî, ma semplice distributore, egli è tenuto, secondo la giustizia distributiva, a riconoscere il merito de' più degni.
Così insegna troppo chiaramente S. Tommaso (2, 2, q. 63, art. 2, ad I.) dove scrive esser peccato grave il preferire nei benefizî gli ecclesiastici meno degni: Si dignioribus praeferantur, est peccatum personarum acceptionis (che S. Tommaso, nell'art. 1, dà per certo peccato grave) in dispensatione spiritualium, quorum Praelatus ecclesiasticus non est dominus, sed dispensator.
E su questo punto scrive il celebre Prospero Fagnano (in cap. Cum dilectus de consuet. num. 19.) che la preferenza de' più degni, per ragione della giustizia distributiva nei benefizî, sta ordinata da tutte le leggi e da tutti i Dottori: omnia jura clamant, ut meliores et sanctiores eligantur, et ideo peccant contra justitiam distributivam, qui, omisso digniori, eligunt dignum, ut notant omnes in cap. Constitutis 10. de Appell. E ciò lo confermano non solo gli autori della sentenza più rigida, ma anche i probabilisti, come Lugo ed il P. Viva (in Prop. 47, num. 9) colla più comune opinione.
L'altro fine poi più principale della istituzione de' benefizî è stato l'utilità della Chiesa, acciocché ella per tal mezzo ottenga migliori ministri che la servano; e per migliori s'intendono i più utili al bene della diocesi, secondo spiega S. Tommaso (2. 2, q. 63, art. 2. in corp.) dove dice: Dispensationes
spiritualium (come sono i benefizî) principalius ordinantur ad utilitatem communem. Ed appresso nell'art. 2, ad 3 aggiunge che, sebbene nel foro giudiziale sia valida l'elezione del meno degno, nondimeno l'elettore in coscienza deve preferire il migliore per lo bene comune. Sed quantum ad conscientiam eligentis, necesse est (viene a dire sotto obbligo grave) eligere meliorem vel simpliciter, vel in comparatione ad bonum commune
Questa sentenza poi di S. Tommaso è comune presso tutti gli altri autori; il Covarruvia presso Van Espen, tom. 3 sect. 3, tit. 12, Cap. 2, n. 3., scrive così: Communi omnium consensu exstat annotatum in cap. Constitutis 10 de Appellat. quod praelatus teneatur beneficio praeficere digniorem. E dice il P. Domenico Viva (in prop. 47 damn. ab Innoc. XI.), autore quantunque probabilista, che il vescovo, il quale anche nei benefizî semplici preferisce il meno degno, è tenuto a restituire alla comunità il danno cagionato da tale elezione.
Posto pertanto che i benefizî, sono istituiti dalla Chiesa per l'utile comune di tutta la diocesi, dunque il vescovo dee più riguardare l'utile di tutta la diocesi, che l'utile della sola città ov'è la cattedrale.
Si dice poi, doversi eleggere i soggetti più utili al bene della diocesi, non già i più dotti; ma regolarmente parlando, la sperienza dimostra che i più dotti riescono i più utili. E ciò dee specialmente considerarsi nell'elezione de' canonici delle cattedrali, i quali sono i consiglieri del vescovo. Anticamente i canonici componeano il senato della diocesi (come scrive il Selvaggio nelle sue Instituzioni Canoniche): Quorum consilio ecclesiastica negotia tractarentur; onde scrisse Alessandro III (cap. Novis de his quae fiunt a praelato): Novit plenius tuae discretionis prudentia qualiter tu et fratres tui unum corpus sitis, ita quod tu caput, et illi membra esse probentur.
È vero che oggidì non si osserva ciò con tanto rigore come prima, ma non può negarsi che i canonici sono il braccio del vescovo: da essi elegge egli per lo più gli esaminatori, con essi fa le costituzioni (Trident. Sess. 25 de Refor: cap. Io); con essi fa le unioni delle chiese e dei benefizî (Clem. ult. de reb.
eccl. non alien.); con i canonici fa i sinodi; i canonici manda alla Visita della diocesi; col loro voto conclude gli affari importanti del governo (Trid. Sess. 25. de Refor. cap. 6); finalmente da essi canonici, dopo la morte o rinunzia ecc. del vescovo, deve eleggersi il vicario capitolare. E per tutto ciò il Concilio, nella Sess. 22. cap. 2. de Ref:, ordina generalmente così: Quicumque posthac ad ecclesias cathedrales erit assumendus, is non solum natalibus, aetate, moribus, et vita... sit praeditus... Scientia vero praeter haec ejusmodi polleat, ut muneris sibi injungendi necessitati possit satisfacere; ideoque antea in universitate studiorum magister, sive doctor, aut licentiatus in sacra theologia, vel jure canonico, merito sit promotus, aut publico alicujus academiae testimonio idoneus ad alios docendos ostendatur.
Posto ciò, se mai i cittadini della cattedrale, nella provvista dei canonicati, dovessero esser sempre preferiti anche ai diocesani più degni ne avverrebbe il danno comune della diocesi: comune e doppio danno, poiché i diocesani poco si applicherebbero ad avanzarsi negli studi, sapendo che essi dovessero esser sempre posposti ai cittadini, benché quelli fossero meno degni di loro; ed i cittadini all'incontro poco parimente si affaticherebbero a studiare per rendersi più degni, sapendo che sempre debbano essere preferiti ai diocesani, anche più degni. Ed ecco che, dovendosi sempre preferire i cittadini ai diocesani più degni, i capitoli delle cattedrali saranno pieni d'ignoranti, ed i vescovi dovranno provvedersi di forastieri per consigliarsi, e per procurare la maggiore utilità delle loro diocesi.
Sire, questo è quanto per ubbidire agli ordini di V. M. io posso rappresentarle circa il presente affare, per disgravio della mia coscienza. Del resto, umiliato davanti al suo regal trono, sto attendendo i suoi venerandi oracoli; rimetto la supplica dei cittadini di S. Agata, secondo anche mi comandava V. M., e profondamente m'inchino
Di V. M. Umilissimo vassallo
ALFONSO MARIA, vescovo di Sant'Agata.
Conforme all'originale che si conserva nel nostro archivio generalizio di Roma