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S. Alfonso Maria de Liguori
Opera dogmatica...eretici pretesi riformati

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Nel cap. III. s'insegna che l'ordine è vero sacramento.

14. Nel capo 3 si disse che l'ordine sia vero sacramento, come consta dalle scritture, dalla tradizione e dal consenso uniforme per la sacra ordinazione, attese le parole e segni esterni, si conferisce la grazia agli ordinati; onde non può dubitarsi che l'ordine sia uno de' sette sacramenti, siccome ce ne assicura l'apostolo con quel che scrisse a Timoteo: Admoneo te ut resuscites gratiam Dei quae est in te, per impositionem manuum mearum etc.1 . Cum scripturae testimonio, apostolica traditione et patrum unanimi consensu perspicuum sit per sacram ordinationem, quae verbis et signis exterioribus perficitur, gratiam conferri, dubitare nemo debet ordinem esse vere et proprie unum ex septem s. ecclesiae sacramentis; inquit enim Apostolus: Admoneo te ut resuscites gratiam Dei quae est in te per impositionem manuum mearum: non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis et dilectionis et sobrietatis.

15. A questo capo 3 corrispondono i canoni 3. e 5. Nel can. 3 si disse: Si quis dixerit ordinem sive sacram ordinationem non esse vere et proprie sacramentum a Christo Domino institutum, vel esse figmentum quoddam humanum excogitatum a viris rerum ecclesiasticarum imperitis; aut esse tantum ritum quemdam eligendi ministros verbi Dei et sacramentorum, anathema sit.

16. Nel can. 5 poi si disse: Si quis dixerit sacram unctionem qua ecclesia in sacra ordinatione utitur non tantum non requiri, sed contemnendam et perniciosam esse, similiter et alias ordinis caeremonias, anathema sit.

17. Che l'ordine sia vero sacramento, per niun modo può dubitarsi, poiché non vi manca veruno requisito. Vi è per I. il segno sensibile, ch'è l'imposizione delle mani (ed anche la tradizione degli strumenti, richiesta da altri): insieme colla forma, ch'è l'orazione che dice il vescovo, come si dice negli atti, parlando dell'ordinazione de' diaconi: Orantes imponentesque eis manus, dimiserunt illos2 . E lo stesso dicesi dell'ordinazione fatta di paolo e Barnaba3 . Per 2. vi è la promessa della grazia, come ci attestano l'apostolo che scrivendo a Timoteo gli disse: Noli negligere gratiam quae in te est, quae data est tibi per prophetiam cum impositione manuum presbyterii4 . E poi s. Giovanni, scrivendo quelle parole del Signore: Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata etc. Per 3. vi è l'istituzione divina, come si legge negli atti5 : Ministrantibus autem illis Domino et ieiunantibus, dixit illis Spiritus Sanctus: Segregate mihi Saulum et Barnabam in opus ad quod assumpsi eos. Tunc ieiunantes et orantes imponentesque eis manus, dimiserunt illos.

18. Parlando poi della materia di questo sacramento, in quanto a' greci 'è stata sempre la sola imposizione delle mani; in quanto poi a' latini vi sono diverse opinioni: altri vogliono che sia la sola tradizione degli strumenti, e che le parole del vescovo aggiunte a quelli siano la forma, e che l'imposizione delle mani sia materia accidentale. Altri vogliono che la materia essenziale sia la sola imposizione coll'orazione del vescovo che n'è la forma; e che la tradizione degli strumenti colle orazioni del vescovo ivi annesse siano materia e forma avventizie, accidentali o integrali per maggiormente esprimere gli effetti della data potestà. La terza sentenza poi è di coloro che per materia richiedono l'una e l'altra, cioè l'imposizione


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delle mani e la tradizione degli strumenti, come parti ambedue essenziali del sacramento, colle orazioni ivi annesse che sono la forma: e questa sentenza in pratica dee seguirsi. Del resto la sentenza a noi più probabile è la seconda, cioè che l'imposizione delle mani sia l'unica materia essenziale, come si prova dalle scritture di sovra riferite: Tunc ieiunantes et orantes imponentesque eis (cioè a Paolo e Barnaba) manus, dimiserunt illos1 . Noli negligere gratiam quae in te est, quae data est tibi per prophetiam, cum impositione manuum presbyterii2 . Admoneo te ut resuscites gratiam Dei quae est in te per impositionem manuum mearum3 . S. Ambrogio: Homo imponit manum, Deus largitur gratiam4 . Tournely5 raccoglie su ciò molte sentenze de' santi padri e dice che anche nella chiesa latina, prima del secolo X, non si usava che la sola imposizione. Bellarmino siegue la stessa opinione, e Maldonato6 giunge a dire che questa sentenza si appartiene alla fede; ed errano (dice Estio7 quei che vogliono intendere questa imposizione di mani per la stessa porrezione degli strumenti. Sicché, secondo la nostra sentenza, la sola imposizione è la materia dell'ordine e la forma è l'orazione del vescovo, ove s'invoca lo Spirito santo. Dunque, dicono i contrarj, le parole del vescovo con cui si da la potestà di sacrificare: Accipe potestatem offerre sacrificium etc., e di assolvere i peccati: Accipe Spiritum sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis etc., non sono forme del sacramento? No, rispondiamo; ma sono dichiarazioni del vescovo delle due potestà ricevute nella imposizione delle mani e nell'orazione ivi congiunta.

19. Del resto dee in ogni conto seguirsi la terza sentenza, che nell'ordinazione de' sacerdoti e diaconi sia necessaria così l'imposizione delle mani, come la tradizione degli strumenti; alla quale per altro favorisce quel che nel decreto di Eugenio IV si dice: Sextum (sacramentum) est ordinis, cuius materia est illud per cuius traditionem confertur ordo. La chiesa latina usa la tradizione degli strumenti almeno da sette secoli, come si ha dall'ordine romano e dagli altri rituali; così scrive Morino: Si coniecturis locus est, anni sunt septingenti circiter cum initium huic additamento factum est8 . E il p. Martene scrive: Hanc instrumentorum traditionem praescriptam reperi in pontificali Radbodi noviomensis episcopi ab annis octingentis9 . Ma da ciò maggiormente si prova che la tradizione non sia essenziale, giacché per lo spazio di tanti secoli antecedenti non se ne trova fatta menzione, né si trova che per mancanza di tal tradizione alcuno mai sia stato dichiarato invalidamente ordinato. Ed a questa sentenza par che certamente aderisca il Tridentino, mentre nella sess. 14, al capo 3, spiegando quali sono i ministri dell'estrema-unzione, dice che sono sacerdotes ab ipsis (episcopis) rite ordinati per impositionem manuum presbyterii: ch'è la seconda imposizione di mani che si fa dal vescovo nella messa dell'ordinazione, allorché con tre altri sacerdoti stende le mani sovra i presbiterandi.

20. E della stessa maniera leggonsi negli atti ordinati i diaconi dagli apostoli: Et orantes imposuerunt eis manus10 . E perciò diciamo che il suddiaconato non è sacramento, poiché nell'ordinazione de' suddiaconi non vi è imposizione di mani, come abbastanza sembra averlo spiegato Urbano II nel concilio Beneventano, dicendo: Super his solis (scil. sacerdotibus et diaconis) praeceptum apostolicum habemus. E pertanto scrive Giovenino11 che per dodici secoli nella chiesa latina il suddiaconato non è stato annoverato fra gli ordini maggiori; siccome neppure oggidì lo è annoverato da' greci.

21. Oppone Kemnizio che l'imposizione delle mani si facea dagli apostoli agli ordinati non già perché lor conferisse un sacramento, ma in segno di raccomandarli a Dio. Ma risponde il Bellarmino che nel capo 6 degli atti degli apostoli apertamente si distingue l'orazione dall'imposizione delle mani; e ciò si fa più chiaro da quel che scrisse l'apostolo nell'epist. 1: a Timoteo, 5, 22, ove si legge: Nemini cito manus imposueris, neque communicaveris peccatis alienis. Non può dirsi communicare peccatis alienis. Non può dirsi communicare peccatis alienis chi prega per un altro, quantunque indegnissimo, ma solamente chi ordina un indegno. Di più dice Kemnizio che nelle scritture vi è per gli ordinati la promessa della grazia, ma non della grazia giustificante, siccome richiede ogni sacramento. E di nuovo gli risponde Bellarmino che quando Gesù Cristo diè agli apostoli la potestà di rimettere i peccati, ch'è una parte del sacerdozio, disse


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loro: Accipite Spiritum sanctum. Posto ciò, è certo che nelle scritture non si chiama assolutamente Spirito santo quel dono che non è congiunto colla grazia giustificante e può stare col peccato.

22. All'incontro ben possiamo dire con Bellarmino e Giovenino nel luogo citato, concl. 6, che il vescovado sia vero sacramento (contra l'opinione di altri che dicono non esser altro che una estensione del sacerdozio) poiché abbiamo per 1. nel vescovado l'istituzione divina da quelle parole: Posuit episcopos regere ecclesiam Dei. Abbiamo per 2. il rito sensibile da quel che scrisse l'apostolo a Timoteo, da esso ordinato vescovo: Admoneo te ut resuscites gratiam quae data est tibi per impositionem manuum mearum1 . Nelle quali parole abbiamo ancora la promessa della grazia.




1 - 2. Tim. 1. 6.

2 - Act. 13. 3.

3 - Act. 13. 5.

4 - 1. Tim. 4. 14.

5 - 13. 2. et. 3.

1 - Act. 13. 3.

2 - 1. Tim. 4. 14.

3 - 2. Tim. 1. 6.

4 - De dignit. sacerdot.

5 - T. 2. de sacram. p. 350.

6 - De ordine. part. 1. q. 3.

7 - In 4. sent. dist. 24.

8 - De ord. p. 3. exerc. 7. c. 1.

9 - De antr. eccl. rit. c. 8. a. 6. n. 17.

10 - Act. 6. 6.

11 - De sac. ord. q. 1. concl. 3. p. 438.

1 - 2. Tim. 1. 6.




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