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S. Alfonso Maria de Liguori
Opera dogmatica...eretici pretesi riformati

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SESSIONE XXIV. Del sacramento del matrimonio.

1. Prima di venire a' canoni stabiliti circa questo sacramento, volle il concilio, con un breve compendio, darne la dottrina nel seguente modo: il primo padre


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del genere umano per istinto dello Spirito santo, pronunziò il perpetuo e indissolubile vincolo del matrimonio, allorché disse: Hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea... Quamobrem relinquet homo patrem suum et matrem, et adhaerebit uxori suae; et erunt duo in carne una1 . Con ciò il nostro Salvatore poi insegnò più apertamente che nel matrimonio due persone si congiungono e si fanno una carne mentre riferendo quelle ultime parole come proferite da Dio, disse: Itaque iam non sunt duo sed una caro2 . E subito confermò la stessa perpetuità del vincolo, prima già pronunziata da Adamo con queste parole: Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet3 .

2. La grazia poi che santifica i coniugi e conferma quell'unione indissolubile fra di loro, lo stesso Cristo institutore de' sacramenti ce la meritò colla sua passione; il che ben ci fu additato dall'apostolo, dicendo: Viti, diligite uxores vestras, sicut Christus dilexit ecclesiam et seipsum tradidit pro ea; subito soggiungendo: Sacramentum hoc magnum est: ego autem dico in Christo et in ecclesia4 .

3. Essendo dunque il matrimonio nella legge evangelica supera nella grazia per Gesù Cristo i matrimonj antichi, giustamente i santi padri, i concilj e la tradizione di tutta la chiesa sempre hanno insegnato che dovesse annoverarsi tra' sacramenti della nuova legge, contra i novatori, che non solo malamente han giudicato di questo sacramento, ma, secondo il lor costume, col pretesto del vangelo, introducendo la libertà della carne con gran danno de' fedeli, hanno asserito molte cose lontane dal sentimento della chiesa cattolica e dalla consuetudine approvata dagli apostoli; e perciò il concilio, volendo opporsi alla loro audacia, ha stimato di esterminare i loro errori co' seguenti anatematismi.

4. Nel can. 1 si dice: Si quis dixerit matrimonium non esse verum et proprie unum ex septem legis evangelicae sacramentis a Christo Domino institutum, sed ab hominibus in ecclesia inventum, neque gratiam conferre, anathema sit.

5. Gli eretici antichi condannavano le nozze come cattive e vituperevoli; ma Iddio sin dal principio del mondo le dichiarò buone e lodevoli, dicendo: Dixit quoque Dominus Deus: Non est bonum hominem esse solum; faciamus illi adiutorium simile sibi5 . E lo confermò l'apostolo scrivendo: Igitur et qui matrimonio iungit virginem suam, bene facit6 . Lutero e Calvino coi loro seguaci non negano che il matrimonio è stato istituito da Dio, ma negano che sia sacramento. Il Launoio all'incontro nel suo trattato7 dà in un altro eccesso, sforzandosi ivi di provare che anche prima di Cristo nella legge di natura il matrimonio è stato vero sacramento. Erra Launoio; perché, sebbene gli antichi chiamarono sacramento il matrimonio, ciò nondimeno lo diceano impropriamente, in quanto il matrimonio significa per sé una cosa spirituale o che conduce al bene spirituale. Non ha dubbio che il matrimonio, indissolubile in quanto è contratto naturale, trae l'origine dalla stessa legge naturale: poiché col matrimonio meglio si conserva la generazione umana, e meglio provvedesi all'educazione de' figli; e perciò la fornicazione ripugna alla stessa natura: tutto poi quel ch'è della natura si riferisce a Dio, autore della natura e del matrimonio. Relinquet homo(disse Adamo) patrem suum et matrem, et adhaerebit uxori suae; et erunt duo in carne una8 . Onde poi disse il tridentino9 : Quibus verbis perpetuum et indissolubilem esse matrimonii nexum primus parens, divini spiritus instinctu, pronuntiavit. E ciò fu quel che Cristo rimproverò poi a' farisei, che l'interrogarono se fosse lecito lasciar la propria moglie: Non legitis... dimittet homo patrem etc.? con quel che si è detto di sopra; e poi soggiunse: Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet10 . Ma tutto ciò non fa, come suppone il Launoio, che il matrimonio sia stato sacramento prima del vangelo.

6. Errano dall'altra parte i novatori (come si è detto di sopra) in negare al matrimonio l'esser di sacramento. Basta a provare che il matrimonio sia sacramento il vedere ch'esso ha tutt'i requisiti dei sacramenti: cioè 1. che sia segno sensibile di cosa sacra; 2. che sia stato istituito da Cristo; 3. che abbia seco annessa la promessa della grazia. E per 1., che nel matrimonio vi sia il segno sensibile, qual è il consenso mutuo espresso degli sposi, e che sia simbolo di cosa sacra, l'abbiamo dalle parole di s. Paolo: Sacramentum hoc magnum est; ego autem dico in Christo et in ecclesia11 . Oppongono Lutero e Calvino che la parola


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sacramento in greco non significa che misterio o sia arcano. Ma saggiamente risponde Bellarmino1 , che nel citato luogo si prova esser sacramento il matrimonio non solo dalla parola sacramento, ma da tutto il contesto, da cui apparisce che il matrimonio non solamente è segno di un contratto naturale, ma di una cosa sacra; giacché l'apostolo immediatamente soggiunge: Ego autem dico in Christo et in ecclesia; colle quali parole chiaramente si dinota che il matrimonio non è un semplice arcano ma un vero simbolo di cosa sacra. Ben riflette il Bellarmino che perciò l'apostolo dopo le parole- Propter hoc relinquet homo patrem et matrem suam, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una- soggiunge immediatamente: Sacramentum hoc magnum est: ego autem dico in Christo et in ecclesia2 . Il pronome hoc necessariamente si riferisce alle parole antecedenti: Relinquet homo etc. Dice s. Paolo: Sacramentum hoc, cioè che l'uomo debba lasciare il padre e la madre per aderire alla moglie, magnum est; e perché è grande? perché un tal sacramento rappresenta l'unione di Cristo colla sua chiesa. Dice Erasmo: ma qual gran mistero vi è nel dire che l'uomo si congiunga colla donna? Risponde il Bellarmino che il mistero non consiste nella congiunzione carnale tra i coniugi, ma nell'essere una tale congiunzione indissolubile per causa appunto perché ella rappresenta la congiunzione perpetua di Cristo colla chiesa.

7. Tutto ciò viene insegnato da' santi padri. Nel commentario che si attribuisce a s. Ambrogio si dice: Mysterii sacramentum grande in unitate viri ac foeminae esse significat. S. Girolamo in questo luogo scrive: Idipsum per allegoriam in Christo interpretatur et in ecclesia, ut Adam Christum et Eva praefiguraret ecclesiam. Ed ivi adduce le parole di s. Gregorio nazianzeno, il quale scrisse: Scio quia locus iste ineffabilibus plenus sit sacramentis et divinum cor quaerat interpretis; ego autem pro pusillitate sensus mei in Christo interim illud et in ecclesia intelligendum puto. Proinde magnum mysterium (soggiunge il Bellarmino), de quo Paulus loquitur, in ipso coniugio ponit, quatenus Christi et ecclesiae coniunctionem repraesentet. Similmente s. Gio. Grisostomo3 nel matrimonio riconosce un gran mistero. Di più Lucio III. papa prima dell'anno 400 disse che sente contra la chiesa chi nega che il matrimonio sia sacramento. Lo stesso diacono s. Giustino4 , s. Clemente alessandrino5 , s. Ambrogio6 e s. Agostino7 scrive: Sacramentum nuptiarum commendatur fidelibus coniugatis; unde dicit apostolus: Viri, diligite uxores vestras. Ed in altro luogo8 scrive: In ecclesia nuptiarum non solum vinculum, sed etiam sacramentum commendatur.

8. Oppone Kemnizio che prima di s. Agostino niun padre ha chiamato sacramento il matrimonio. Ma erra; perché s. Leone I., il quale fu 150 anni anteriore a s. Agostino, chiama il matrimonio sacramento; e s. Gio. Grisostomo, che fu anche prima di s. Agostino9 , scrive: Mysterium magnum esse in coniugio insolubili viri et foeminae. S. Ambrogio, che precedé s. Agostino e s. Gio. Grisostomo10 scrisse: Qui sic egerit, peccat in Deum, cuius legem violat et gratiam solvit; et ideo qui in Deum peccat, sacramenti coelestis amittit consortium. Lo stesso scrisse Siricio papa11 , ove chiama sacrilegio il contrarre altre nozze vivendo il primo coniuge: così anche scrisse Innocen. I.12 e s. Cirillo13 . E quindi abbiamo che il matrimonio è stato dichiarato sacramento dal concilio di Costanza14 , dal fiorentino nel decreto di Eugenio IV. agli armeni, e dal tridentino15 , ove si disse che il matrimonio merito inter novae legis sacramenta annumerandum, ss. patres nostri, concilia et universalis ecclesiae traditio semper docuerunt. E questa è la maggior prova che il matrimonio sia vero sacramento; il consenso e l'autorità della chiesa universale, così greca, come latina.

9. Sicché non può dubitarsi per 1. che nel matrimonio vi è il segno sensibile e significativo della cosa sacra. Per 2. né pure può dubitarsi che il matrimonio è stato istituito da Cristo ed elevato alla dignità di sacramento, o quando il Salvatore assisté e benedisse le nozze di Cana, o pure quando ridusse il matrimonio al primo stato di Adamo, dicendo: Dimittet homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae; et erunt duo in carne una; e poi soggiunse: Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet16 .


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10. Per 3. non può dubitarsi che nel matrimonio vi sia la promessa della grazia. Ciò si ricava da quel che dice l'apostolo1 : Salvabitur... per filiorum generationem, si permanserit in fide et dilectione et sanctificatione cum sobrietate; tutti doni ricevuti colla grazia del sacramento. Inoltre la promessa della grazia si deduce dall'indissolubilità dichiarata dal Signore del matrimonio nello stesso capo di s. Matteo 19, 9, ove disse: Dico autem vobis quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur. Poiché non può credersi che il Signore abbia costituito il matrimonio indissolubile, senza conferir la grazia; giacché senza l'aiuto divino sarebbe stato impossibile alle forze umane l'osservare una tale indissolubilità. Oltreché, il matrimonio senza la grazia non sarebbe bastato per dar rimedio al fomite della concupiscenza, mentre nel matrimonio più presto la concupiscenza si accende che non si estingue. Onde il concilio di Trento2 , dice che Cristo, ch'è l'istitutore de' sacramenti, colla sua passione ci ha meritata la grazia, quae naturalem illum amorem perficeret et indissolubilem unitatem confirmaret, secondo esorta l'apostolo: Viri, diligite uxores vestras, sicut et Christus dilexit ecclesiam3 . E poi soggiunge il concilio: Cum igitur matrimonium in lege evangelica veteribus connubiis per Christum gratia praestet; merito inter novae legis sacramenta annumerandum etc.

11. Nel can. 2 si disse: Si quis dixerit licere christianis plures simul habere uxores, et hoc nulla lege divina esse prohibitum, anathema sit. La poligamia è di due sorti: successiva e simultanea. La successiva è ben lecita, come dichiarò l'apostolo: Dico autem non nuptis et viduis: Bonum est illis, si sic permaneant, sicut et ego; quod si non se continent, nubant; melius est enim nubere quam uri4 . Ove si vede che s. Paolo consiglia a chi non è maritato di non maritarsi, ma loro non lo vieta. La poligamia all'incontro simultanea, cioè aver due mogli o mariti nello stesso tempo, questa nella legge nuova è affatto proibita, come quella che si oppone alla legge naturale. Lutero scrive nella sua esplica della Genesi al capo 16, e lo seguitano gli anabattisti, che la chiesa, posto l'esempio dei patriarchi, non può riprovare la moltiplicità delle mogli. Ma Cristo disse il contrario in s. Matteo, 19, 9: Dico autem vobis quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur. E prima nello stesso capo v. 3, avendo i farisei dimandato si licet homini dimittere uxorem suam quacumque ex causa; risponde loro il Signore: Non legistis quia qui fecit hominem ab initio, masculum et foeminam fecit eos, et dixit: Propter hoc dimittet homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae? Itaque iam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet. Se l'uomo si congiungesse con più mogli, non esset una caro, come spiegano uniformemente i s. padri presso il Bellarmino5 . Non si nega che i patriarchi ed anche gli altri giudei teneano lecitamente più mogli, come si ha nel Deuter. 21, 15; ma ciò fu permesso loro da Dio per dispensa, secondo le circostanze congruenti a quei primi tempi, come scrive s. Agostino6 . Onde abbiamo che Dio stesso disse ad Abramo che avesse eseguite le parole di Sara sua moglie: Audi vocem eius7 . E Sara lo persuase a ricevere per moglie anche Agar sua serva. Ma se la poligamia simultanea si oppone alla legge naturale, come potea permettersi a' patriarchi? Si risponde che la poligamia si oppone a' fini secondari del matrimonio, ma non già al primario, che è la propagazione della prole; il qual fine conveniva a tempo de' giudei, come si è detto con s. Agostino, che specialmente fosse riguardato.

12. Non è vero poi che i patriarchi aveano una sola moglie, e le altre erano concubine per la generazion della prole; poiché ben risponde il Tournely8 , che in tal modo verrebbero i santi patriarchi ad incolparsi di letto violato. Aveano essi mogli del primo e del secondo ordine: del primo era una sola moglie, ch'era sposata con solennità, i figli della quale succedano all'eredità paterna; le mogli poi del secondo ordine erano sposate privatamente, e i loro figli non avean parte nell'eredità, ma solo erano soccorsi dal padre con certi doni, come si legge di Abramo9 : Dedit Abraham cuncta quae possidebat Isaac; filiis autem concubinarum largitus est munera. Queste seconde mogli erano chiamate alle volte concubine ed alle volte anche mogli, come si legge di Agar, Cetura, Bala e Zelfa seconde mogli di Abramo. E Dio stesso disse a Davide: Dedi uxores Domini tui


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in sinum tuum1 . Del resto, come si è detto, nella legge evangelica l'avere più mogli è stato sempre vietato. Con tutto ciò Lutero (a cui si unirono poi Melantone e Bucero) ebbe ardire di dar licenza solennemente, con un rescritto formale (rapportato da monsig. Bossuet nel suo libro Variazioni dell'eresie ec.) a Filippo Langravio di rimaritarsi colla seconda moglie, vivente la prima; il che certamente è contra il ius divino positivo e, come noi teniamo, anche naturale, benché Giovenino2 ciò tenga per questione.

13. Nel can. 3 si disse: Si quis dixerit eos tantum consanguinitatis et affinitatis gradus qui levitico exprimuntur posse impedire matrimonium contrahendum et dirimere contractum; nec posse impedire matrimonium contrahendum et dirimere contractum; nec posse ecclesiam in nonnullis illorum dispensare aut constituere, ut plures impediat et dirimat, anathema sit.

14. E nel can. 4 si disse: Si quis dixerit ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse, anathema sit.

15. Pietro Soave, discorrendo sovra questi due canoni, oppone: Ma se il contratto del matrimonio è vero sacramento prima del vangelo e prima della nostra chiesa; siccome la chiesa non può alterare il sacramento, così ne pure può alterare il contratto.

16. Ma rispondiamo all'opposizione del Soave. Primieramente non è vero che innanzi al vangelo il matrimonio fu sacramento; tutti i sacramenti sono stati istituiti da Cristo, e tra essi nel matrimonio è distinto per sua natura il contratto dal sacramento: onde per sé parlando, ben può stare il contratto senza il sacramento; benché ciò la chiesa non lo permette, né mai l'ha permesso. È vero che la potestà ecclesiastica non può alterare il sacramento; ma ben può alterare il contratto con apporvi alcune condizioni o limitazioni ed in tal modo impedire che il contratto sia sacramento, com'era prima: ed allora non muta già la materia del consenso, ma rende inabili gli sposi a contrarre le nozze. Sicché la chiesa può dar le leggi e determinare qual sia il contratto legittimo a costituire il matrimonio. Dal che si deduce per necessaria conseguenza che siccome può ella stabilire gli impedimenti impedienti ed anche dirimenti, secondo parla il concilio, non già de iure divino, ma solo de iure humano, così anche nei detti impedimenti può dispensare: vedi Giovenino3 .

17. Nel can. 5 si dice: Si quis dixerit propter haeresim aut molestam cohabitationem aut affectatam absentiam a coniuge dissolvi posse matrimonium, anathema sit.

18. Il vincolo del matrimonio per ius naturale è indissolubile, o sia tra fedeli oppur tra infedeli, secondo dichiarò Iddio ad Adamo: Relinquet homo patrem suum et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una4 . Come dicemmo di sovra, chi si marita con due coniugi non più fa una carne, ma la divide. Questa sola è la differenza tra il matrimonio degl'infedeli e de' fedeli, che quello degl'infedeli può sciogliersi nel caso che uno di essi si convertisse, e l'altro infedele non volesse seco abitare o volesse abitare, sed non sine blasphemia divini nominis, o pure se procurasse d'indurre il coniuge al peccato; in detti tre casi (che stanno espressi nel capo Quanto 7. de divort.) il fedele può contrarre altro matrimonio con altra persona fedele; e ciò ben si ricava da quel che scrisse l'apostolo: Et si qua mulier fidelis habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimittat... Quod si infidelis discedit, discedat; non enim servituti subiectus est frater aut soror in huiusmodi5 . Del resto, per la conversione di amendue i coniugi non si scioglie già il matrimonio, come dichiarò Innocenzo III. in cap. Gaudemus 8. eodem tit. de divort., dicendo: Per baptismum non solvuntur coniugia, sed dimittuntur crimina. Il matrimonio per tanto tra' fedeli non si scioglie mai, ancorché l'altro coniuge abbracciasse l'eresia o l'infedeltà, come si è detto nel riferito can. 5; poiché oltre la legge naturale, dichiarata dal Signore ad Adamo, vi è la legge positiva divina, dichiarata da Cristo con quelle parole: Quod... Deus coniunxit, homo non separet6 . Le nozze cogli eretici sono ben valide, ma al presente sono illecite, purché il papa non vi dispensi per causa del ben comune, secondo più esempi che se ne sono avuti; così Tournely7 . Del matrimonio poi rato e non consumato se possa sciogliersi, se ne parlerà nel canone seguente.

19. A' giudei per dispensa divina fu anche permesso il ripudio, che importa scioglimento dal vincolo; a differenza del divorzio,


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che importa solo divisione dal letto. Ciò si ha nel Deuteronomio 24, 1, ove si legge che poteano i giudei, dato libello, prendere un'altra moglie e licenziare da sua casa la prima: Si acceperit homo uxorem, et habuerit eam, et non invenerit gratiam ante oculos eius propter aliquam foeditatem, scribet libellum repudii et dabit in manus illius, et dimittet eam de domo sua1 . Ed in tal caso quella donna ben potea prendere altro marito; vedi Tournely2 . Inoltre scrive il Giovenino3 , che a' giudei era bensì permesso il prender altra moglie, ma che essi peccavano si ductas uxores dimitterent a domo et thoro. Un tal ripudio fu poi riprovato da Cristo nella nuova legge. I farisei interrogarono il Signore di due cose: per prima, se il marito potesse scacciar la moglie dal suo letto; per secondo, se potesse sposare un'altra donna. Gesù Cristo al primo quesito rispose esser lecito per la fornicazione della moglie separarsi da quella: al secondo poi rispose non esser mai lecito prendere un'altra moglie, vivente la prima. Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur4 . Nel che dee notarsi che le parole nisi ob fornicationem debbono congiungersi col membro antecedente, quicumque dimiserit uxorem suam, cioè che pecca chi si divide dalla moglie, se non fosse per causa di fornicazione, nisi ob fornicationem; ma non già col membro seguente, et aliam duxerit, cioè che sia lecito ob fornicationem prender un'altra moglie; perché, facendo così, moechatur. Ma i farisei diceano: Quid ergo Moyses mandavit dare libellum repudii et dimittere? E il Salvatore rispose: Quoniam Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras: ab initio autem non fuit sic5 . Onde nella nuova legge, ch'è legge più perfetta dell'antica, Gesù Cristo proibì il ripudio e ridusse il matrimonio al primo stato.

20. Nel can. 6 si dice: Si quis dixerit matrimonium ratum, non consummatum, per solemnem religionis professionem alterius coniugum non dirimi, anathema sit. Il matrimonio rato tra gl'infedeli ben si può sciogliere a loro arbitrio, ma non già tra' fedeli, perché dal battesimo si rende fermo ed insolubile, eccettoché se uno de' coniugi facesse professione religiosa; mentre allora il matrimonio si scioglie. Ma come si scioglie se il matrimonio tra' fedeli è insolubile? Si risponde che in tal caso non si scioglie per disposizione degli uomini, ma di Dio, il quale allora dispensa per la perfezione dello stato religioso. Per tanto la chiesa ha concesso ai coniugi due mesi di tempo a deliberare se mai volessero farsi religiosi; né quali due mesi non son tenuti a consumare il matrimonio. Se poi il papa possa sciogliere il matrimonio rato con sua dispensa, altri lo negano; ma più gravi autori all'incontro l'affermano, come il Bellarmino, il Gaetano, il Navarro, il Sanchez, i salmaticesi ed altri, dicendo che il papa, come vicario di Cristo, ben può dispensare in quelle cose che sebbene son de iure divino, nondimeno hanno avuto l'origine dalla volontà umana, purché vi concorra una gravissima causa. Poiché, come dice il p. Pichler saggiamente, sebbene nel contrarre le nozze si dia il ius agli atti matrimoniali, nondimeno il matrimonio consiste nell'unione de' voleri e nel vincolo perpetuo degli animi, e non già nell'uso del matrimonio, il quale uso è solamente una certa cosa conseguente. Matrimonium consistit in consensu mutuo, dato iure ad actus coniugales; unde copula actualis est tantum aliquid consequens et usus dati iuris. E ciò lo conferma s. Tomaso, dicendo: Coniunctio illa vinculum est quo coniuges ligantur formaliter, non effective6 . Ond'è che la B. V. fu sempre vergine e fu vera moglie di s. Giuseppe, come lo stesso Signore dichiarò al santo: Ioseph fili David, noli timere accipere Mariam coniugem tuam7 . Quindi poi s. Agostino8 , scrisse sul citato testo: Coniux vocatur ex prima fide desponsationis, quam concubitu nec cognoverat nec fuerat cogniturus. Dice non però Giovenino9 , che il contratto del matrimonio dee avere almeno indirettamente per oggetto la generazione della prole; poiché il contraente dà ius all'altro nel suo corpo, sicché indirettamente consente che si serva di esso per la prole: e dice che Maria santissima in tanto contrasse le nozze con s. Giuseppe in quanto per divina rivelazione già sapea che il santo non sarebbesi mai servito di tal ius; che perciò s. Tomaso crede che la B. V. il voto che fece di castità, non lo fe' prima, ma dopo il matrimonio.


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21. Ma ritorniamo al riferito can. 6. Pietro Soave afferma essere stato a molti di maraviglia che si ponesse come articolo di fede disciorsi il matrimonio non consumato per la professione solenne; la quale solennità dice non esser più che di ragione ecclesiastica, secondo Bonifacio VIII. Ma gli risponde s. Tomaso con altri gravissimi teologi che la solennità del voto in quanto a' riti è di ragione ecclesiastica, ma in quanto all'oggetto del voto ella è divina, poiché rende l'uomo immutabilmente consacrato a Dio, e per tanto nel matrimonio rato il voto lo scioglie dal vincolo. Il cardinal Bellarmino ben distingue la differenza che vi è fra il voto semplice e il voto solenne di castità che scioglie il matrimonio rato. La semplice promessa ella sì bene obbliga, ma non trasferisce il dominio della promessa in colui al quale si promette; come in fatti se uno promette qualche cosa ad un amico e poi la dona e consegna ad un altro, egli pecca, ma la roba spetta al donatario. E così si confuta l'error di Lutero, che diceva esser nullo il matrimonio di quel coniuge che avesse fatti gli sponsali con un'altra; poiché cogli sponsali solo si promette, ma non si trasferisce il ius sovra del proprio corpo. Nel voto solenne il religioso muta stato, consecrando se stesso a Dio ed alla chiesa, la quale ben può costringerlo all'osservanza del voto anche per via di giudizio; il che non avviene nel voto semplice. Così sta dichiarato da Alessandro III. nel concilio III. lateranese, ove1 , si disse: Post consensum illum legitimum de praesenti datum, licitum est alteri monasterium eligere... dummodo inter eos carnis commixtio non intervenerit: et alteri, si servare noluerit continentiam, licitum esse videtur ut ad secunda vota transire possit. Lo stesso si disse da Innocenzo III., cap. Ex parte, de convers. coniug., e da Gregorio magno, causa 26, qu. 2, can. Decreta, e più diffusamente da Bonifacio VIII, cap. un. de voto, in Sexto, ove sebbene dice il pontefice: Quod voti solemnitas ex sola constitutione ecclesiae est inventa; ciò s'intende, come si è spiegato di sovra con s. Tomaso ed altri, in quanto a' riti della solennità, ma non in quanto all'essenza ed all'effetto del voto solenne, che rende la persona immutabilmente, che rende la persona immutabilmente consecrata a Dio; e ciò si conferma con molti esempi de' santi. Vedi Tournely, pag. 545, vers. 2 Probatur; il quale poi nella p. 546, Quaeres I, dimanda quo iure ciò avvenga: e risponde che non già avviene per legge naturale e né pure per sola legge ecclesiastica, della quale non v'è principio, ma per legge divina positiva, in grazia della professione religiosa: e ciò si crede stabilito dalla tradizione, secondo la regola di s. Agostino2 , comunemente accettata: Quod universa tenet ecclesia, nec conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi auctoritate apostolica traditum rectissime creditur.

22. Nel can. 7. poi si disse: Si quis dixerit ecclesiam errare cum docuit et docet, iuxta evangelicam et apostolicam doctrinam, propter adulterium alterius coniugum matrimonii vinculum non posse dissolvi; et utrumque, vel etiam innocentem qui causam adulterio non dedit, non posse, altero coniuge vivente, aliud matrimonium contrahere; moecharique eum qui, dimissa adultera, aliam duxerit; et eam quae dimisso adultero alii nupserit, anathema sit.

23. Alcuni erroneamente dissero che per l'adulterio di uno de' coniugi anche si scioglie il vincolo del matrimonio; e lo ricavano dalle parole di Gesù Cristo: Quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur3 . Il Launoio nel suo trattato, de reg. in matr, pot., pag. 452, audacemente si sforza a provare che sino al concilio di Trento gli scrittori avean difeso che per le dette parole - nisi ob fornicationem- coll'adulterio si scioglieva il vincolo: ma Tournely4 , scrive che Launoio, come in molte sue proposizioni, così ancora in questa profecto castigandus et censura notandus est. In s. Marco si dice, 10, 11: Quicumque dimiserit uxorem suam, et aliam duxerit, adulterium committit. Ed in s. Luca si dice, 16, 18: Omnis qui dimittit uxorem suam, et alteram ducit, moechatur. Queste proposizioni son generali e non ammettono eccezione, come scrive s. Agostino5 . E queste spiegano chiaramente come debbono intendersi le parole di s. Matteo, nisi ob fornicationem, che (come si è detto di sovra) debbono riferirsi al dimiserit antecedente, non già al duxerit susseguente, cioè che il marito per l'adulterio della moglie può scacciarla dal letto col divorzio, ma non prendersi un'altra, sciogliendo il vincolo. Il che si dice ancora da s. Paolo, I. Cor. 7. 10: Iis autem qui matrimonio iuncti sunt, praecipio non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere E nel vers. 39. Mulier alligata est legi quanto tempore vir eius


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vivit. Onde s. Agostino1 , poi scrisse: Nullius viri posterioris mulier esse incipit, nisi prioris esse desierit. E il concilio di Trento nel detto canone 7 condanna chi dice propter adulterium vinculum posse dissolvi. Il Launoio scrive che questo canone spetta alla disciplina, non al dogma: ma che ben gli risponde il Tournely, pag. 541, dicendo che nel detto can. 7 dicesi che la chiesa docuit et docet, iuxta evangelicam et apostolicam doctrinam, propter adulterium, vinculum non posse dissolvi. L'errore si oppone al dogma, l'abuso alla disciplina; dicendosi dunque che la chiesa non erra insegnando ciò, è chiaro che tal dottrina spetta al dogma.

24. Nel can. 8 si disse: Si quis dixerit ecclesiam errare cum ob multas causas separationem inter coniuges quoad thorum seu quoad cohabitationem ad certum incertumve tempus fieri posse decernit, anathema sit.

25. Le giuste cause per fare il divorzio sono quattro. La prima è lì apostasia dalla fede, secondo l'apostolo: Haereticum hominem post unam et secundam correptionem devita2 . La seconda è se il coniuge nolit cohabitare sine iniuria Creatoris vel pervertendo ad peccatum, come si ha nel cap. Quanto, de divort. La terza è l'adulterio dell'uno de' coniugi, come si ha da s. Matteo: Quicumque uxorem dimiserit, nisi ob fornicationem, moechatur3 . La quarta può essere la sevizie con pericolo di ricevere danno grave nella vita Kemnizio riprova il divorzio per qualunque causa, per giusta che sia; ma bisogna che in ciò trovi chi gli dia ragione, mentre la scrittura, i santi padri ed i teologi tutti gli son contrarj.

26. Nel can. 9 si dice: Si quis dixerit clericos in sacris ordinibus constitutos, vel regulares castitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto; et oppositum nil aliud esse quam damnare matrimonium, posseque omnes contrahere matrimonium qui non sentiunt se castitatis, etiamsi eam voverint, habere donum, anathema sit: cum Deus id recte petentibus non deneget, nec patiatur nos supra id quod possumus tentari.

27. Al Soave danno fastidio queste ultime parole: cum Deus id recte petentibus non deneget. Oppone temerariamente che nel vangelo si legge che Iddio non dona a tutti la castità, e che s. Paolo esortava coloro che n'erano privi, a provvedersi col matrimonio e non già a domandarla; il che sarebbe stato più facile, se alla retta domanda infallibilmente seguisse l'impetrazione. Quante falsità in poche parole! Primieramente il concilio non parla de' secolari, che, non sentendosi chiamati al celibato, giustamente dall'apostolo sono esortati al matrimonio per non dannarsi: Quod si non se continent, nubant; melius est enim nubere quam uri4 ; ma parla degli ordinati in sacris o de' regolari, che volontariamente han voluto obbligarsi alla continenza. Per 2. il concilio non parla del dono di castità conceduto in effetto ad alcuno colla grazia efficace, che per altro non si dà a tutti; ma parla dell'efficacia della preghiera, colla quale si ottiene l'osservanza del voto, contra Lutero che scusava chi contravveniva al voto fatto per non sentire in sé la grazia di avere il dono della castità: e perciò il concilio dice che chi è tentato ad offendere la castità, la richieda a Dio, perché Dio non permetterà che sia tentato oltre le sue forze. Il Soave qui si oppone al sentimento di tutti i padri e delle divine scritture, che ci esortano in mille luoghi del nuovo e vecchio testamento a ricorrere a Dio ne' nostri bisogni, colla promessa che l'umile e perseverante preghiera è certamente e sempre esaudita da Dio. Quel che si dice poi in questo canone è tutto conforme a quei che disse il concilio nella sess. 6, cap. 9, ove si legge: Deus impossibilia non iubet, sed iubendo monet et facere quod possis, et petere quod non possis, et adiuvat ut possis.

28. Quanto poi disconvenga a' ministri della chiesa lo stato coniugale e quanto giustamente la chiesa obblighi gli ordinati in sacris ad osservar la continenza, si veda ciò che ne ho scritto in fine della sessione antecedente XXIII, del sacramento dell'ordine.

29. Nel can. 10 si disse: Si quis dixerit statum coniugalem anteponendum esse statui virginitatis vel coelibatus; et non esse melius ac beatius manere in virginitate aut coelibatu quam iungi matrimonio, anathema sit.

30. Chi asserisce quel che sta posto nel riferito canone, si oppone direttamente a quel che disse l'apostolo5 : Igitur et qui matrimonio iungit virginem suam, bene facit; et qui non iungit, melius facit... Beatior autem erit, si sic

permanserit, secundum meum consilium. E si oppone a quei che disse lo stesso Salvatore:


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Sunt eunuchi qui seipsos castraverunt propter regnum coelorum. Qui potest capere capiat1 .

31. Nel can. 11 si disse: Si quis dixerit prohibitionem solemnitatis nuptiarum certis anni temporibus superstitionem esse tyrannicam ab ethnicorum superstitione profectam; aut benedictiones et alias caeremonias, quibus ecclesia in illis utitur, damnaverit, anathema sit.

32. E nel can. 12 si disse: Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad iudices ecclesiasticos, anathema sit. Scrive il cardinal Bellarmino che le cause matrimoniali, le quali sono meramente civili, ove solamente si tratta delle successioni de' beni, delle doti o delle eredità, spettano tutte a' tribunali civili. Le cause poi che riguardano il contratto del matrimonio, come sono le cause circa il valore di esso o circa gl'impedimenti o circa i gradi della consanguinità o affinità, spettano a' tribunali ecclesiastici: poiché, non dividendosi il contratto dal sacramento, anzi essendo lo stesso contratto fondamento del sacramento, perciò tali cause son tutte spirituali; mentre il giudicare del valore del contratto è lo stesso che giudicare del valore del sacramento.

33. Quindi passa il concilio a formare il decreto di riforma circa il matrimonio, che contiene dieci capi. Nel capo 1 dichiara che i matrimonj clandestini, cioè fatti prima del concilio, col solo consenso de' contraenti, senza la presenza del parroco e di altri testimonj; e così parimente le nozze contratte da' figli di famiglia senza consenso de' parenti. Quindi prescrive che prima di contraere si facciano tre dinunzie pubbliche del matrimonio futuro, per vedere se vi sono impedimenti; ed indi si contragga il matrimonio in presenza del parroco e di due o tre altri testimonj; e il parroco, dopo esatto consenso degli sposi, dica: Ego vos in matrimonium coniungo, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, o pure si serva di altre parole giusta il rito usato in ciascuna provincia. Si dà poi facoltà agli ordinarj, quando vi è giusta causa, di dispensare alle suddette dinunzie. Per coloro non però che attenteranno di contrarre senza la presenza del parroco e di due o tre testimonj il concilio dichiara invalido il loro contratto e li rende inabili a più contrarre. Nello stesso capo si prescrivono poi altre cose meno principali che nel seguente capo si leggono.

34. Caput I. Tametsi dubitandum non est clandestina matrimonia libero contrahentium consensu facta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu ecclesia ea irrita non fecit, et proinde iure damnandi sunt illi, ut eos sancta synodus anathemate damnat, qui ea vera ac rata esse negant quique falso affirmant matrimonia a filiis familias sine consensu parentum contracta, irrita esse, et parentes ea rata vel irrita facere posse; nihilominus sancta Dei ecclesia ex iustissimis causis illa semper detestata est atque prohibuit. Verum, cum sancta synodus animadvertat prohibitiones illas, propter hominum inobedientiam iam non prodesse; et gravia peccata perpendat quae ex eisdem clandestinis coniugiis ortum habent; praesertim vero eorum qui in statu damnationis permanent, dum, priore uxore, cum qua clam contraxerant, relicta, cum alia palam contrahunt et cum ea in perpetuo adulterio vivunt, cui malo cum ab ecclesia, quae de occultis non iudicat, succurri non possit nisi efficacius aliquod remedium adhibeatur; idcirco sacri lateranensis concilii, sub Innocentio III, celebrati, vestigiis inhaerendo, praecipit ut in posterum, antequam matrimonium contrahatur ter a proprio contrahentium parocho tribus continuis diebus festivis in ecclesia inter missarum solemnia publice denuntietur inter quos matrimonium sit contrahendum: quibus denuntiationibus factis, si nullum legitimum apponatur impedimentum, ad celebrationem matrimonii in facie ecclesiae procedatur; ubi parochus, viro et muliere interrogatis et eorum mutuo consensu intellecto, vel dicat: Ego vos in matrimonium coniungo, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, vel aliis utatur verbis iuxta receptum uniusquisque provinciae ritum. Quod si aliquando probabilis fuerit suspicio matrimonium malitiose impediri posse, si tot praecesserint denuntiationes; tunc vel una tantum denuntiatio fiat vel saltem, parocho vel duobus vel tribus testibus praesentibus, matrimonium celebretur. Deinde ante illius consummationem denuntiationes in ecclesia fiant, ut si aliqua subsunt impedimenta, facilius detegantur; nisi ordinarius ipse expedire iudicaverit ut praedictae denuntiationes remittantur: quod illius prudentiae et iudicio sancta synodus relinquit. Qui aliter quam praesente parocho vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus, matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic contrahendum


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omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annullat, Insuper parochum vel alium sacerdotem qui cum minore testium numero, et testes qui sine parocho vel sacerdote huiusmodi contractui interfuerint, necnon ipsos contrahentes graviter arbitrio ordinarii puniri praecipit. Praeterea eadem sancta synodus hortatur ut coniuges ante benedictionem sacerdotalem, in templo suscipiendam, in eadem domo non cohabitent: statuitque benedictionem a proprio parocho fieri, neque a quoquam, nisi ab ipso parocho vel ab ordinario, licentiam ad praedictam benedictionem faciendam alii sacerdoti concedi posse, quacumque consuetudine, etiam immemorabili, quae potius corruptela dicenda est, vel privilegio non obstante. Quod si quis parochus vel alius sacerdos, sive regularis sive saecularis sit, etiam si id sibi ex privilegio vel immemorabili consuetudine licere contendat, alterius parochiae sponsos, sine illorum parochi licentia, matrimonio coniungere aut benedicere ausus fuerit; ipso iure tamdiu suspensus maneat quamdiu ab ordinario eius parochi qui matrimonio interesse debebat seu a quo benedictio suscipienda erat absolvatur. Habeat parochus librum in quo coniugum et testium nomina diemque et locum contracti matrimonii describat; quem diligenter apud se custodiat. Postremo sancta synodus coniuges hortatur ut, antequam contrahant, vel saltem triduo ante matrimonii consummationem, sua peccata diligenter confiteantur et ad ss. eucharistiae sacramentum pie accedant. Si quae provinciae aliis, ultra praedictas, laudabilibus consuetudinibus et caeremoniis hac in re utuntur, eas omnino retineri sancta synodus vehementer optat. Ne vero haec tam salubria praecepta quemquam lateant, ordinariis omnibus praecipit ut cum primum potuerint, curent hoc decretum populo publicari ac explicari in singulis suarum dioecesum parochialibus ecclesiis; idque in primo anno quam saepissime fiat; deinde vero quoties expedire viderint. Decernit insuper ut huiusmodi decretum in unaquaque parochia suum robur post triginta dies habere incipiat, a die primae publicationis in eadem parochia factae numerandos.

35. Sicché per I. in quanto a' matrimonj clandestini dichiara il concilio che quantunque dalla chiesa fossero detestati e proibiti, non però prima erano veri e rati, cioè veri sacramenti; e condanna di scomunica chi lo negasse. Qui fa le sue maraviglie Pietro Soave, dicendo che molti (cioè egli solo) non intendevano come si definisse che i matrimonj clandestini erano sacramenti, benché fossero detestati. Ma si risponde che siccome quando alcuno fosse legato con voto semplice di castità o pure obbligato cogli sponsali ad una donna, se poi contraesse matrimonio con un'altra, peccherebbe, ma quello sarebbe vero sacramento; lo stesso accadeva prima del concilio nel matrimonio clandestino, che era vero sacramento, ma illecitamente fatto. Dice poi: postoché i matrimonj erano veri sacramenti, come poteva la chiesa mutare la sostanza del sacramento, facendo che il mutuo consenso, in cui la sostanza del sacramento consiste, non sia più materia sufficiente? Si risponde che il concilio non mutò la materia, ma rendé inabili gli sposi a contrarre il matrimonio contra la legge della chiesa; poiché come si disse di sovra, ben può la chiesa apporre certe condizioni, non già al sacramento, ma al contratto del matrimonio, senza le quali il contratto è nullo; ed allora il consenso non è materia idonea del contratto e per conseguenza né pure del sacramento. Quindi il concilio dichiarò: Qui aliter quam praesente parocho vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus, matrimonium contrahere attentabunt, eos s. synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus nullos esse decernit. Avvertasi però che questa dichiarazione non vale per quei luoghi ove il Tridentino non è stato ricevuto.

36. Per 2. in quanto a' matrimonj de' figli di famiglia, senza il consenso de' parenti, quantunque dica il concilio essere stati sempre dalla chiesa detestati e proibiti; nondimeno li dichiara validi e condanna di scomunica chi dice esser nulli. Già prima ciò fu dichiarato da Nicola I papa1 e da Innocenzo III2 . Ordinariamente parlando però tali matrimonj, come insegnarono s. Leone e Clemente III, sono illeciti così per lo danno pubblico come per l'irriverenza che in ciò si usa co' genitori. Si è detto ordinariamente; perché nel caso che i genitori ingiustamente negassero il lor consenso, allora ben sono leciti. I novatori e specialmente Kemnizio dice che non può esser mai valido quel matrimonio che non ha Dio per autore. Si risponde che Dio in due


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modi può essere autore del matrimonio: in quanto è sacramento ed in quanto è contratto onesto. In quanto ad esser sacramento, basta che vi concorrano i requisiti, co' quali ha voluto Iddio che il sacramento sia valido. In quanto poi all'essere onesto, quando il matrimonio ingiustamente da' figli si contrae contra la volontà de' parenti, allora Iddio non è già autore di tal peccato; onde il matrimonio è valido, ma illecito. Diceano già nel concilio i francesi che tali matrimonj erano illeciti secondo la disciplina e non secondo il dogma (come contendeano i novatori); perciò voleano che si dichiarassero irriti: ma il concilio dichiarò ch'erano validi, ed il Tournely1 attesta che né pure per gli editti di Francia sono affatto nulli i matrimonj de' figli fatti col dissenso de' parenti; e il clero gallicano spiegò di poi che gli editti riguardavano il solo contratto civile, prescindendo dalla validità del matrimonio. Riferisce il card. Pallavicino che davanti si era detto nel concilio che i figli di famiglia non potessero contrarre matrimonio prima degli anni diciotto parlando de' maschi e sedici delle femmine; e senza il consenso del padre o avolo paterno, eccettoché se questi fossero assenti o ingiustamente dissentissero: ma il concilio mutò poi disposizione e determinò come si è detto di sovra.

37. Per 3. determinò il concilio che i matrimonj, per esser validi, da allora in avanti dovessero contrarsi in presenza del parroco o altro sacerdote di sua licenza, il quale pronunziasse poi quelle parole: Ego vos coniungo etc.; dichiarando di più il concilio inabili a contrarre tra di loro quegli sposi che attentassero di contrarre le nozze senza la presenza del parroco e di due o tre testimonj. Dal che si deduce che tali matrimonj non hanno vigore né pure di sponsali. In ciò poi si sappia che il consiglio di Francia ordinò agli oratori del re che in suo nome facessero istanza nel concilio che si annullassero i matrimonj che si contraggono senza la presenza del sacerdote e di tre altri testimonj, e così essi oratori ne fecero la domanda nella congregazion generale, coll'insinuazione ancora del cardinal di Lorena, e così già poi si stabilì nel concilio, come di sovra si è detto, dichiarandosi affatto nulli i matrimonj contratti senza la presenza del parroco e de' testimonj. Onde, se, quando gli sposi danno tra loro il consenso, il parroco dorme o non intende quello che si fa, il matrimonio è invalido. Se poi sia valido quando il parroco è solamente ripugnante ad assistervi, secondo la sentenza che vuole essere il sacerdote il ministro del matrimonio, anche sarebbe invalido; ma secondo la sentenza nostra, che i contraenti siano i ministri, è ben valido, giusta il decreto ancora della s. c. del concilio appresso Fagnano2 . Pietro Soave asserisce che da altri furon derise le parole prescritte al parroco dal concilio: Ego vos coniungo in matrimonium etc., facendo un articolo di fede che quelle fossero la forma del sacramento. Ma si risponde che la chiesa non ha mai inteso dichiarare di fede che tale sia la forma del sacramento del matrimonio; mentre la sentenza che gli sposi, non già il sacerdote, siano i soli ministri del matrimonio è molto più comune, e la sentenza contraria è da molti autori notata di censura, come vedremo nel seguente numero.

38. Parliamo qui dunque dell'accennata questione, se i ministri del matrimonio siano i contraenti o il sacerdote che assiste. La prima sentenza vuole che sia il sacerdote, e la forma siano le parole riferite: Ego in matrimonium vos coniungo etc.: così tengono il Tournely3 e Melchior Cano4 con Estio, Pietro de Marca, Silvio, Maldonato ed altri con Siricio papa5 il quale disse che senza la benedizione del sacerdote nuptiae non carent suspicione fornicariae vel adulterae coniunctionis; e con Tertulliano, il quale6 dice che la benedizione aut signat aut sanctificat matrimonium. Soggiunge il Tournely che in tutti i sacramenti il ministro è il sacerdote: ma se i contraenti fossero i ministri, avverrebbe che la donna amministrerebbe il sacramento; il che dice affatto ripugnare alla natura di sacramento.

39. La nostra sentenza dunque è che gli stessi contraenti siano i ministri del matrimonio: che la materia di questo sacramento sia la tradizione che fanno gli sposi vicendevolmente de' loro corpi, e la forma sia l'accettazione che ne fanno. Questa sentenza, di cui a lungo ho scritto nella mia Morale7 , dallo stesso Melchior Cano è chiamata comune, come anche è chiamata dal Bellarmino, che chiama la contraria nuova e falsa Merbesio attesta che la sentenza di Cano prima di lui da tutti i teologi non era stata mai stimata probabile, e che il Vasquez e Ledesma


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dicono non potersi ella difendere senza nota; e Soto e Wigandt con Vega, Lopez, Enriquez e Manuel la chiamano temeraria. La nostra è tenuta poi da Giovenino1 dicendo che la forma sono le parole e i segni per cui si esprime il consenso degli sposi; come anche da Cabassuzio, dal Frassen, dal Gonet, dal Suarez, da Holzman, dal cardinal Gotti, da Benedetto XIV2 e da innumerabili altri dottori e specialmente da s. Tomaso, il quale3 dice: Verba quibus consensus matrimonialis exprimitur sunt forma huius sacramenti, non autem benedictio sacerdotis, quae est quoddam sacramentale, cioè cerimonia sacra che si richiede per precetto della chiesa: e questo diciamo intendere i santi padri allorché dicono richiedersi la benedizione del sacerdote. Diciamo poi, per rispondere al Tournely, che Iddio ha costituito i ministri secondo la natura di ciascun sacramento: e perché il matrimonio consiste nel contratto elevato ala dignità di sacramento, il Signore ha voluto che gli stessi contraenti che han da fare il contratto ne siano i ministri.

40. Si prova per I. la nostra sentenza dal cap. Quanto, de divort., dove Innocenzo III insegna: Etsi matrimonium infidelium verum existat, non tamen est ratum. Inter fideles autem verum et ratum existit, quia sacramentum fidei, quod semel est admissum, nunquam amittitur, sed ratum efficit coniugii sacramentum3 , ut ipsum in coniugibus illo durante perduret. Sicché anticamente intanto il matrimonio clandestino tra' fedeli era vero e rato (viene a dire indissolubile), in quanto era sacramento: ratum efficit coniugii sacramentum. Dunque, se prima del concilio il matrimonio contratto senza il sacerdote era sacramento, necessariamente dee dirsi che i soli sposi erano i ministri di quello. Né vale a dire con i contrarj che quel sacramentum fidei non era il sacramento del matrimonio, ma il sacramento del battesimo che lo rendea rato: mentre non è vero che i matrimonj contratti fra gl'infedeli per lo battesimo si fanno rati e indissolubili; poiché vi sono molti esempi rapportati dal Cardenas e da altri, e singolarmente da Benedetto XIV4 di diversi pontefici, come di Urbano VIII, di s. Pio V e di Gregorio XIII, che anche dopo la conversione de' coniugi dalla loro infedeltà hanno dichiarati sciolti i loro matrimonj per giuste cause; il che non avrebbero potuto fare se que' matrimonj si fossero fatti indissolubili per lo battesimo. Dunque il solo sacramento del matrimonio li rendea indissolubili.

41. Si prova per 2. dal concilio fiorentino ove si disse: Causa efficiens matrimonii regulariter est mutuus consensus per verba de praesenti expressus. Se dunque i contraenti sono causa efficiente del matrimonio, essi dunque sono i ministri non solo del contratto (come vogliono gli avversarj), ma anche del sacramento; poiché il concilio ivi intende di spiegare non già il contratto, ma il sacramento, dicendo: Septimum est sacramentum matrimonii etc.

42. Si prova per 3. da quel che dispone il concilio in questo medesimo capo I., dicendo: Qui aliter quam praesente parocho etc., matrimonium contrahere attentabunt, eos s. synodus omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus nullos esse decernit. Basta dunque, secondo queste parole, che gli sposi contraggano praesente parocho, per esser valido il matrimonio, ancorché il parroco non parli, anzi positivamente ripugni di assistere. E secondo la pratica della chiesa oggidì si hanno tali matrimonj per validi e veri sacramenti.

43. Si prova per 4. dalle altre parole che il concilio assegna al parroco da pronunziare in tempo del contraersi le nozze: Ego vos in matrimonium coniungo etc., e poi soggiunge: vel aliis utatur verbis, iuxta receptum uniuscuiusque provinciae ritum. Il che non avrebbe potuto dire, se avesse tenuto che quelle parole fossero la forma del sacramento; non potendosi mai credere che il concilio avesse voluto ammettere per vere forme tutte quelle che si usavano per ciascuna provincia. Questo argomento al Pallavicino5 è paruto evidente a provare che i contraenti, e non il sacerdote, sono i ministri del matrimonio. Di più Benedetto XIV6 così ragiona. Spesso avviene, egli dice, che gli sposi contraggono, reluctante parocho ac testibus fortuito adstantibus: ora in tal caso, secondo il Cano, tali matrimonj sarebbero meri contratti, ma non sacramenti. Ma la chiesa, dice Benedetto, li ha per veri sacramenti, né pretende che poi si rinnovino colla presenza del parroco; e perciò abbiamo che la sacra penitenzieria, quando concede la dispensa a riconvalidare qualche matrimonio nullo per impedimento dirimente occulto, vi


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appone la clausula: Secreto et sine assistentia parochi et testium reconvalidetur. E così dee farsi, come avverte lo stesso Benedetto con Van-Espen, Habert, Pontas e collo stesso Tournely e con più dichiarazioni della s. c. del concilio. Non nego che Benedetto, benché tenga la nostra sentenza, nondimeno dà per probabile la contraria in questo trattato del sinodo, ove per altro parla da dottor privato; ma io trovo nel suo bollario, dove parla da pontefice, che nell'epistola all'arcivescovo Goano, la quale comincia: Paucis ut habetur (si veda al tom. 4. del suo bollario alla pag. 27), egli dice espressamente che la materia del sacramento del matrimonio è la mutua tradizione de' corpi espressa colle parole o coi segni; e la forma è la mutua accettazione: Materia est mutua corporum traditio, verbis ac nutibus assensum exprimentibus: et mutua corporum acceptatio forma. Chi poi volesse intender le risposte agli argomenti de' contrarj, le osservi nella mia Morale al luogo già di sovra citato.

44. Il parroco poi che dee assistere al matrimonio ha da esser quello del domicilio del marito o della moglie: l'uso nondimeno è che sia quello della donna, ma colla licenza del parroco dell'uomo; vedi Tournely1 . Peccherebbe gravemente poi un parroco di diversa parrocchia che assistesse al matrimonio senza le lettere testimoniali del parroco di alcuno degli sposi e il matrimonio sarebbe nullo. Le nozze non però contratte avanti il proprio parroco, benché in aliena parrocchia, secondo il Tridentino in questo cap. I, sono ben valide; poiché la celebrazione del matrimonio è atto di giurisdizione volontaria che può esercitarsi in ogni luogo.

45. Passiamo agli altri capi del concilio. Nel cap. 2 si tratta della cognazione spirituale, tra quali persone si contragga; e si dice: Docet experientia, propter multitudinem prohibitionum, multoties in casibus prohibitis ignoranter contrahi matrimonia: in quibus vel non sine magno peccato perseveratur, vel ea non sine magno scandalo dirimuntur. Volens itaque sancta synodus huic incommodo providere et a cognationis spiritualis impedimento incipiens, statuit ut unus tantum, sive vir sive mulier, iuxta sacrorum canonum instituta, vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant: inter quos ac baptizatum ipsum et illius patrem et matrem, nec non inter baptizantem et baptizatum, baptizatique patrem ac matrem tantum spiritualis cognatio contrahatur. Parochus, antequam ad baptismum conferendum accedat, diligenter ab iis ad quos spectabit sciscitetur quem vel quos elegerint ut baptizatum de sacro fonte suscipiant; et eum vel eos tantum ad illum suscipiendum admittat, et in libro eorum nomina describat, doceatque eos quam cognationem contraxerint, ne ignorantia ulla excusari valeant. Quod si alii ultra designatos baptizatum tetigerint, cognationem spiritualem nullo pacto contrahunt; constitutionibus in contrarium facientibus non obstantibus. Si parochi culpa vel negligentia secus factum fuerit, arbitrio ordinarii puniatur. Ea quoque cognatio quae ex confirmatione contrahitur confirmantem et confirmatum illiusque patrem et matrem ac tenentem non egrediatur: omnibus inter alias personas huius spiritualis cognationis impedimentis omnino sublatis.

46. Nel capo 3 si tratta dell'impedimento di pubblica onestà, e questa si restringe tra certi limiti, come siegue: Iustitiae publicae honestatis impedimentum, ubi sponsalia quacumque ratione valida non erunt, sancta synodus prorsus tollit; ubi autem valida fuerint, primum gradum non excedant, quoniam in ulterioribus gradibus iam non potest huiusmodi prohibitio absque dispendio observari.

47. Nel capo 4 si dice che l'affinità per la fornicazione si restringe al secondo grado. Praeterea sancta synodus, eisdem et aliis gravissimis de causis adducta, impedimentum quod propter affinitatem ex fornicatione contractum inducitur et matrimonium postea factum dirimit ad eos tantum qui in primo et secundo gradu coniunguntur restringit; in ulterioribus vero gradibus statuit huiusmodi affinitatem matrimonium postea contractum non dirimere.

48. Nel capo 5 si vieta il contrarre tra gradi proibiti; e si prescrive il quando dovrà in quelli dispensarsi. Si quis intra gradus prohibitos scienter matrimonium contrahere praesumpserit, separetur et spe dispensationis consequendae careat; idque in eo multo magis locum habeat qui non tantum matrimonium contrahere sed etiam consummare ausus fuerit. Quod si ignoranter id fecerit, si quidem solemnitates requisitas in contrahendo matrimonio neglexerit, eisdem subiiciatur poenis; non enim dignus est qui ecclesiae benignitatem facile experiatur, cuius


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salubria praecepta temere contempsit. Si vero, solemnitatibus adhibitis, impedimentum aliquod postea subesse cognoscatur cuius ille probabilem ignorantiam habuit, tunc facilius cum eo et gratis dispensari poterit. In contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio vel raro; idque ex causa et gratis concedatur. In secundo gradu numquam dispensetur, nisi inter magnos principes et ob publicam causam.

49. Nel capo 6 si determinano più cose contra i rattori. Decernit sancta synodus inter raptorem et raptam, quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum posse consistere matrimonium. Quod si rapta, a raptore separata et in loco tuto et libero constituta, illum in virum habere consenserit, eam raptor in uxorem habeat: et nihilominus raptor ipse ac omnes illi consilium, auxilium et favorem praebentes sint ipso iure excommunicati ac perpetuo infames omniumque dignitatum incapaces; et si clerici fuerint, de proprio gradu decidant. Teneatur propterea raptor mulierem raptam, sive eam uxorem duxerit, sive non duxerit, decenter arbitrio iudicis dotare.

50. Nel capo 7 si dice che i vaghi con cautela debbono congiungersi in matrimonio. Multi sunt qui vagantur et incertas habent sedes: et ut improbi sunt ingenii, prima uxore relicta, aliam et plerumque plures, illa vivente, diversis in locis ducunt. Cui morbo cupiens sancta synodus occurrere, omnes, ad quos spectat, paterne monet ne hoc genus hominum vagantium ad matrimonium facile recipiant: magistratus etiam saeculares hortatur ut eos severe coerceant. Parochis autem praecipit ne illorum matrimoniis intersint, nisi prius diligentem inquisitionem fecerint et, re ad ordinarium delata, ab eo licentiam id faciendi obtinuerint.

51. Nel capo 8 s'impongono gravissime pene contra il concubinato. Grave peccatum est homines solutos concubinas habere, gravissimum vero et in huius magni sacramenti singularem contemptum admissum uxoratos quoque in hoc damnationis statu vivere ac audere eas quandoque domi etiam cum uxoribus alere et retinere. Quare ut huic tanto malo sancta synodus opportunis remediis provideat, statuit huiusmodi concubinarios, tam solutos quam uxoratos, cuiuscumque status, dignitatis et conditionis existant, si postquam ab ordinario, etiam ex officio, ter admoniti ea de re fuerint, concubinas non eiecerint, seque ab earum consuetudine non seiunxerint excommunicatione feriendos esse; a qua non absolvantur, donec reipsa admonitioni factae paruerint. Quod si in concubinatu per annum, censuris neglectis permanserint, contra eos ab ordinario severe pro qualitate criminis procedatur. Mulieres, sive coniugatae sive solutae, quae cum adulteris seu concubinariis publice vivunt; si ter admonitae non paruerint, ab ordinariis locorum, nullo etiam requirente, ex officio graviter pro modo culpae puniantur, et extra oppidum vel dioecesim, si id eisdem ordinariis videbitur, invocato (si opus fuerit) brachio saeculari, eiiciantur; aliis poenis contra adulteros et concubinarios inflictis in suo robore permanentibus.

52. Nel capo 9. si proibisce a' signori temporali o magistrati il far cosa contraria alla libertà del matrimonio. Ita plerumque temporalium dominorum ac magistratuum mentis oculos terreni affectus atque cupiditates excaecant ut viros et mulieres sub eorum iurisdictione degentes, maxime divites vel spem magnae haereditatis habentes, minis et poenis adigant cum iis matrimonium invitos contrahere quod ipsi domini vel magistratus illis praescripserint. Quare, cum maxime nefarium sit, matrimonii libertatem violare et ab eis iniurias nasci a quibus iura expectantur, praecipit sancta synodus omnibus, cuiuscumque gradus, dignitatis et conditionis existant, sub anathematis poena, quam ipso facto incurrant, ne quovis modo, directe vel indirecte, subditos suos vel quoscumque alios cogant quo minus libere matrimonia contrahant.

53. Nel capo 10 si proibiscono le solennità delle nozze in certi tempi: Ab adventu Domini Nostri Iesu Christi usque in diem epiphaniae et a feria quarta cinerum usque in octavam paschatis inclusive, antiquas solemnium nuptiarum prohibitiones diligenter ab omnibus observari sancta synodus praecipit: in aliis vero temporibus nuptias solemniter celebrari permittit: quas episcopi, ut ea qua decet modestia et honestate fiant, curabunt; sancta enim res est matrimonium et sancte tractandum.




1 - Gen. 2. 23. et 24.

2 - Matth. 19. Marc. 10.

3 - Matth. 19. 6.

4 - Ephes. 5. 32.

5 - Gen. 2. 18.

6 - 1. Cor. 7. 38.

7 - De regia in matr potest. par. 1. a. 2. c. 11.

8 - Gen. 2. 24.

9 - Sess. 24. sub initio.

10 - Matth. 19. 6.

11 Ephes. 5. 32.

1 - De matr. c. 1. contr. 1.

2 - Eph. 5. 31. et 32.

3 - Hom. 20. in ep. ad Eph.

4 - Dial. cum Tryph.

5 - L. 3. Strom.

6 - L. 1. de Abraham, c. 7.

7 - L. 1. de nupt. et concup. c. 10.

8 - De fide et oper. c. 7.

9 - Hom. 20. in ep. ad Eph.

10 - Ex comment. in c. 5. ad Eph. l. 1. de Abraham, c. 7.

11 - Ep. c. 4.

12 - Ep. 9. ad Prob.

13 - L. 2. in Io. c. 22.

14 - Sess. 15.

15 - Sess. 24. sub initio.

16 - Matth. 19. 5. et 7.

1 - 1. Tim. 2. 15.

2 - Sess. 24. sub initio.

3 - Ephes. 5. 25.

4 - 1. Cor. 7. 8. et 9.

5 - Cap. 10. de matrim.

6 - L. 3. de doctr. christ. c. 17.

7 - Gen. 21. 12.

8 - De matr. qu. 5. p. 528.

9 - Gen. 25. 5. et 6.

1 - 2. Reg. 12. 8.

2 - T. 7. de matr. p. 459. in fin. v. quaeres.

3 - De matr. p. 469. in princ. e p. 471. v. quaer.

4 - Gen. 2. 23.

5 - 1. Cor. 7. 13. et 15.

6 - Marc. 10. 9.- 1. Cor. 7. 39.

7 - De matr. p. 500.

1 - Deut. 24. 1.

2 - De matrim. compend. p. 436. Prob. 2.

3 - T. 7. de matrim. a. 2. concl. 1. p. 461.

4 - Matth. 19. 9.

5 - Matth. 19. 7. et 8.

6 - Suppl. quaest. 44. a. 1. ad. 1.

7 - Matth. 1. 20.

8 - L. 5. c. 16. n. 62. et l. 1. de nupt. c. 11.

9 - T. 7. de matr. p. 458. quaer. 3.

1 - In append. par. 5. c. 1.

2 - L. 4. de bapt. c. 26.

3 - Matt. 19. 9.

4 - De matr. p. 541.

5 - L. 1. de adult. c. 9.

1 - L. 2. de adult. c. 5.

2 - Ad Tit. 3. 10.

3 - Matth. 19. 9.

4 - 1. Cor. 7. 9.

5 - 1. Cor. 7. 38. et 40.

1 - Matth. 19. 12.

1 - Ad cons. Bulgar. c. 3.

2 - Cap. Tuae fraternitatis, de sponsal.

1 - De matr. p. 553.

2 - In c. Quod nobis, de clandestin. n. 51.

3 - De matr. q. 3 concl. 2. p. 502.

4 - De loc. theol. l. 8. c. 5.

5 - Ep. ad Himer.

6 - L. 2. ad uxorem, c. ult.

7 - L. 5. c. 2. n. 897.

1 - T. 7. de matr. p. 458. concl. 4.

2 - Se synod. l. 7. c. 18.

3 - In 4. sent. dist. 26. q. 2. a. 1. ad 1.

3 - In 4. sent. dist. 26. q. 2. a. 1. ad 1.

4 - De synod. l. 6. c. 4. n. 5.

5 - L. 23. c. 14.

6 - De synod. l. 8. c. 13. n. 8.

1 - De matr. p. 580. quaer. 2.




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