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S. Alfonso Maria de Liguori
Opera dogmatica...eretici pretesi riformati

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Delle indulgenze.

50. Nella stessa sessione vigesimaquinta fu ancora formato il decreto delle indulgenze: ove si disse che, avendo la chiesa ricevuta da Gesù Cristo la potestà di conferir le indulgenze, delle quali si è fatto uso sin dagli antichissimi tempi, approvato da' sinodi come molto salutevole, il concilio insegna e comanda che si ritenga, e condanna di anatema chi dice che le indulgenze sono inutili o che la chiesa non può concederle. Vuole nondimeno che si tolgano gli abusi ecc. Cum potestas conferendi indulgentias a Christo ecclesiae concessa sit, atque huiusmodi potestate, divinitus sibi tradita, antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit: sacrosancta synodus indulgentiarum usum, christiano populo maxime salutarem, sacrorum conciliorum auctoritate probatum, in ecclesia retinendum esse docet et praecipit; eosque anathemate damnat qui aut inutiles esse asserunt vel eas concedendi in ecclesia potestatem esse negant. in his tamen concedendis moderationem, iuxta veterem et probatam in ecclesia consuetudinem, adhiberi cupit; ne nimia facilitate ecclesiastica disciplina enervetur. Abusus vero qui in his irrepserunt et quorum occasione insigne hoc indulgentiarum nomen ab haereticis blasphematur emendatos et correctos cupiens, praesenti decreto generaliter statuit pravos quaestus omnes pro his consequendis, unde plurima in christiano populo abusuum causa fluxit, omnino abolendos esse. Caeteros vero qui ex superstitione, ignorantia, irreverentia aut aliunde quomodocumque provenerunt, cum ob multiplices locorum et provinciarum apud quas hi committuntur corruptelas commode nequeant specialiter prohiberi, mandat omnibus episcopis ut diligenter quisque in prima synodo provinciali referat; ut, aliorum quoque episcoporum sententia cognita, statim ad summum romanum pontificem deferantur, cuius auctoritate et prudentia, quod universali ecclesiae expediet, statuetur; ut ita sanctarum indulgentiarum munus pie, sancte et incorrupte omnibus fidelibus dispensetur.

51. Ecco la pietra di scandalo per cui Lutero diè principio alla sua perversione, e per tal causa egli e tutti i suoi seguaci


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hanno odiato a morte anche il nome d'indulgenza, la quale per altro da essi poco s'intende. Dice il luterano Gherardo, secondo ministro de' novatori, che noi diciamo aver Gesù Cristo soddisfatto per le nostre colpe, ma per le pene eterne e temporali ha lasciato a noi l'obbligo di soddisfarle; e che noi, per esentarci da queste pene, abbiamo inventate le indulgenze per le quali (con danaro procurandocele da Roma) speriamo che le pene ci siano rimesse. Si risponde che il nostro Salvatore benché precisamente ha soddisfatto per le nostre colpe e per la pena eterna da noi meritata, ha nondimeno soddisfatto ancora per la pena temporale da noi dovuta; quantunque ordinariamente la soddisfazione di Cristo non ci viene applicata per non iscontare le pene temporali, se non colla propria soddisfazione di noi stessi o per le indulgenze a noi concesse dal vicario di Cristo. Falsissimo è poi che le indulgenze sono state mere invenzioni de' cattolici: elle sono state insegnate da Cristo medesimo e dalla chiesa per una continua tradizione. Come anche è falsissimo che queste indulgenze da noi si comprano; mentr'elle si concedono affatto gratuitamente, secondo da per tutto è noto.

52. Inoltre diciamo che, secondo la vera dottrina insegnataci dalla chiesa, le indulgenze ci ottengono la remissione della pena temporale rimasta a soddisfarsi da noi per li peccati rimessi in quanto alla colpa; e ciò si fa, applicandoci la chiesa i meriti di Gesù Cristo, che nel tesoro della chiesa stanno riposti, avendo Cristo medesimo data la facoltà al suo vicario di dispensare a' fedeli tali indulgenze. In questo tesoro poi vi sono ancora i meriti dei santi, che in questa vita han pienamente soddisfatto per le loro colpe. E ciò avviene, non già perché la soddisfazione di Cristo (la quale fu infinita) non bastasse, ma affinché i meriti di que' santi non restassero inutili; e perciò il Signore li riceve per soddisfare i debiti degli altri.

53. Dice il Bellarmino1 , che ogni opera buona ha in sé il merito e la soddisfazione. Del merito non si dubita dai cattolici, secondo abbiamo in s. Matteo, 25, 34 et 35, dove il Signore loda i meriti de' suoi eletti e per quelli li fa partecipi del suo regno: Possidete paratum vobis regnum... Esurivi enim, et dedistis mihi manducare etc. E s. Paolo2 scrisse: Et qui reddet unicuique secundum opera sua. In quanto poi alla soddisfazione, abbiamo quel che si dice in Tobia, 4, 11: Eleemosyna ab omni peccato et a morte liberat. E nell'ecclesiastico, 3, 33, si dice: Sicut aqua extinguit ignem, ita eleemosyna extinguit peccatum. Onde s. Cipriano scrisse, serm. de eleem.: Eleemosynis atque operibus iustis delictorum flamma sopitur. Insegna s. Tomaso3 che alle opere buone soddisfattorie deesi la mercede per la giustizia commutativa, alle meritorie per la distributiva. In quanto poi l'opera è meritoria, non può applicarsi ad altri; ma ben può applicarsi in quanto è soddisfattoria, mentre ben può il principe accettare la soddisfazione del debito fatta da uno per un altro.

54. È certo, secondo dichiarò Clemente VI. nella costituzione estravagante che comincia, Unigenitus, de poenit. et rem., che nella chiesa vi è il tesoro infinito delle soddisfazioni di Gesù Cristo; e vi sono ancora le soddisfazioni sovrabbondanti della b. Vergine, che, secondo tiene la chiesa4 non ebbe che soddisfare per sé; e la soddisfazione dei santi, i quali (come si disse di sovra) nelle opere sante della loro vita han soddisfatto più di quel che meritavano per le loro colpe.

55. È certo parimente che nella chiesa vi è la potestà di applicare questo tesoro alle anime de' fedeli. Ciò si prova per 1. dall'articolo del simbolo della comunione dei santi, per cui le opere soddisfattorie di uno possono applicarsi ad un altro per la mutua carità che si comunica tra' santi. Che poi i pastori della chiesa abbiano questa facoltà di applicare a' fedeli le soddisfazioni che sono nel tesoro, ciò si ha dalla potestà delle chiavi data a s. Pietro ed a' suoi successori, con quelle parole: Quodcumque solveris super terram, erit solutum et in coelis5 . Il che importa potere scioglier le anime da ogni vincolo che impedisce di entrare nella gloria dei beati. A s. Pietro fu data la potestà di sciogliere anche nei cieli: ella dunque comprende la remissione non solo della colpa, ma anche della pena, la soddisfazione della quale non ancor compita impedisce l'anima dal possesso della gloria. E ciò è quello che opera il beneficio delle indulgenze applicate alle anime. Il reato della colpa non può rimettersi senza il sacramento della penitenza, giacché per la remissione vi bisogna l'infusione della grazia; ma il reato della pena ben può rimettersi fuori del sacramento, poiché non vi bisogna nuova grazia.


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56. Che poi nella chiesa vi è stato sempre l'uso di concedere le indulgenze consta dal fatto di quel peccatore incestuoso di Corinto, in favore di cui i suoi amici, vedendolo già pentito del suo fallo, pregarono san Paolo a condonargli la pena meritata, ne tristitia absorbeatur; e l'apostolo lor condiscese, dicendo: Cui autem aliquid donastis, et ego; nam et ego quod donavi, si quid donavi, propter vos in persona Christi1 . Quel che l'apostolo chiama donazione, noi chiamiamo indulgenza. S. Gregorio nel secolo VII., citato da s. Tomaso2 concesse molte indulgenze alle stazioni: e s. Leone III., circa l'anno 800, come riferisce il Surio nella vita di s. Sviberto, e l'attesta anche s. Tomaso nel luogo citato, concesse altre indulgenze: ed Urbano II., presso s. Antonino, concesse indulgenza plenaria a coloro che andavano alla guerra sacra. Né faccia maraviglia se i padri non parlano espressamente delle indulgenze; perché allora si usava il rigore de' canoni penitenziali, a' quali dipoi per la debolezza umana, non succedute le indulgenze più frequenti.

57. Di più nel concilio niceno I.3 si legge: Licebit episcopo de his aliquid humanius cogitare. Onde il concilio stabilì che i veri penitenti potessero da' vescovi impetrare l'indulgenza per la soddisfazione da loro dovuta. Lo stesso si ha nel concilio ancirano e nel concilio laodiceno. Inoltre Sergio papa, che sedé nell'anno 844, concesse altre indulgenze. Né dee credersi che questi pontefici inventassero le indulgenze senza esempio. Di più il concilio generale claromontano, nell'anno 1096., concesse anche indulgenza plenaria ad ognuno che andasse alla guerra sacra. Di più, nell'anno 1116., Pasquale II., nel concilio generale lateranese, concesse quaranta giorni d'indulgenza a chi assisteva al sinodo; e nel seguente concilio lateranese del 1213, Innocenzo III. concesse indulgenza plenaria a chi concorreva nel soccorso della terra santa; come anche Martino V., siccome si ha nella seconda clementina, nel concilio di Costanza, concesse indulgenza plenaria. Delle indulgenze fa menzione anche Tertulliano4 dicendo: Quam pacem quidam in ecclesia non habentes, a martyribus in carcere exorare consueverunt. E s. Cipriano5 dice: Poenitenti, operanti, roganti potest clementer ignoscere; potest in acceptum referre quidquid pro talibus et petierint martyres, et fecerint sacerdotes. Onde i vescovi applicavano poi i meriti de' martiri per la soddisfazione dovuta da' peccatori penitenti.

58. Si oppone per I. che così i meriti di Gesù Cristo, come quelli de' santi che sono nel tesoro della chiesa, già sono stati a sufficienza da Dio rimunerati; onde niente sopravanza da riporre nel tesoro delle indulgenze. La risposta a ciò sta già data con quel che si è detto di sovra, cioè che le opere così di Cristo come de' santi sono state non solo meritorie ma anche soddisfattorie. Onde sebbene in quanto all'esser meritorie giù sono state rimunerate, nondimeno, in quanto all'esser soddisfattorie, se non si applicassero in beneficio de' peccatori, resterebbero inutili così in Cristo come in molti santi, che han soddisfatto più di quel che temporalmente meritavano; e perciò si aggiungono al tesoro e per mezzo delle indulgenze si applicano agli altri.

59. Si oppone per 2. che ogni peccato mortale è causa di un danno infinito all'anima che lo commette; onde a togliere il peccato da quell'anima è stata necessaria tutta l'infinita soddisfazione di Gesù Cristo. Se fosse ciò vero, la passione del nostro Salvatore non avrebbe potuto soddisfare che per un solo peccato mortale, mentre questo solo si avrebbe assorbiti tutti i meriti di Cristo. Onde si risponde che i meriti di Cristo, essendo d'infinito valore, sono sufficientissimi a soddisfare per tutti i peccati degli uomini, ancorché fossero infiniti; quindi scrisse s. Giovanni: Et ipse est propitiatio pro peccatis nostris; non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi6 . Oltreché la miglior sentenza è che il peccato mortale è d'immensa malizia (s. Tomaso dice, maestà infinita di Dio offeso), ma non veramente infinita; altrimenti tutti i peccati mortali sarebbero di egual malizia, perché l'infinito non può crescere né diminuirsi.

60. Si oppone per 3. che la soddisfazione di Cristo è infinita; onde sono inutili nel tesoro per le indulgenze quelle dei santi. Si risponde che non già si aggiungono al tesoro le soddisfazioni de' santi perché quelle di Cristo non fossero bastanti, essendo elle d'infinito valore; ma, acciocché quelle de' santi non restino inutili, il Signore per onorare i suoi servi, vuole che ancora quelle concorrano in qualche modo all'aiuto de' fedeli. Tanto


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più che, siccome dice Domenico Soto1 , i meriti di Cristo, benché infiniti, si applicano a' fedeli modo finito; e così i meriti de' santi ben possono concorrere nelle indulgenze che si dispensano.

61. Si oppone per 4. che i santi, nel fare le opere buone, han fatto quel che doveano; onde ci ammonisce Gesù Cristo: Cum feceritis omnia quae praecepta sunt vobis, dicite: servi inutiles sumus; quod debuimus facere, fecimus2 . Sicché (come dicono) di questi meriti dei santi non vi è che aggiungere al tesoro per comunicarli poi agli altri. A questo già si è risposto (sess. 6, n. 94, parlando del merito delle nostre opere buone): ma ricordiamo qui la risposta, che quantunque noi siamo tenuti di ubbidire a' divini precetti, nondimeno Iddio rimunera la nostra ubbidienza; e tanto più rimunera le opere di surrogazione, alle quali non eravamo obbligati: onde, allorché i meriti di queste opere non ci sono necessari per soddisfare i proprj debiti, la chiesa li applica in beneficio degli altri.

62. Si oppone per 5 che se i patimenti de' santi potessero soddisfare per le nostre colpe, noi potremmo chiamare i santi nostri redentori; ma ciò non può dirsi, perché il nostro Redentore è solo Gesù Cristo: Qui factus est nobis sapientia a Deo et iustitia et sanctificatio et redemptio3 . Si risponde da alcuni che non si applicano a noi colle indulgenze le soddisfazioni de' santi, ma che Dio a riguardo di quelle ci usa misericordia. Ma questa proposizione, che fu detta da' lovaniesi, fu condannata da s. Pio V tra molte altre loro proposizioni: onde rispondiamo non esser dubbio che il nostro assoluto redentore è solo Gesù Cristo che con i suoi meriti ci libera dalla potestà del peccato e del demonio; ed in ciò consiste la vera redenzione; ed in ciò (aggiungo) non entrano le soddisfazioni de' santi. Del resto non è cosa disconveniente il dire che i santi in qualche modo son nostri redentori, in quanto essi colle loro soddisfazioni sovrabbondanti ci liberano dalle pene che noi non ancora abbiam pagate per le nostre colpe. Ed in largo modo possiamo chiamare i santi nostri redentori, come Daniele esortò Nabucodonosor a farsi redentore di se stesso con soddisfare i suoi peccati colle limosine: Peccata tua eleemosynis redime4 .

63. Si domanda per 1. se l'indulgenza sia pagamento o pure assoluzione del debito. In ciò vi sono diverse sentenze; ma il Bellarmino egualmente dice che l'indulgenza insieme è soluzione ed assoluzione del debito. Che sia assoluzione nasce dalla potestà di assolvere i sudditi data da Cristo agli apostoli con quelle parole: Quodcumque solveritis super terram erit solutum et in coelis5 . E così dichiarò Alessandro III, come si ha nel cap. Quod autem consuluisti, de poenit. et rem., ove disse il pontefice che niun superiore può concedere le indulgenze ad altri che a' suoi sudditi, siccome niuno come giudice può assolvere altri che i sudditi proprj. Così parimente Martino V nel concilio di Costanza, concedendo l'indulgenza plenaria, la chiama absolutionem plenariam. Così anche Gregorio VII nelle indulgenze che concesse per lo più si servì del termine di assoluzione. Di più dice il Bellarmino che, quantunque il papa a rispetto de' fedeli viventi dà le indulgenze per modo di assoluzione, potrebbe nondimeno darle anche per modo di soluzione, come le dà per le anime de' defunti, colle quali non ha luogo l'assoluzione, perché quelle non sono più suddite; onde il papa solo per modo di soluzione o sia suffragio applica loro dal tesoro della chiesa tante indulgenze quante bisognano per la soddisfazione de' loro debiti. E così ancora potrebbe fare co' viventi: ma ordinariamente a' defunti si applicano per soluzione, a' vivi per assoluzione.

64. Si domanda per 2. chi può concedere le indulgenze. In quanto all'indulgenza plenaria, solo il papa, ex plenitudine potestatis, può darla, come si ha dal cap. Cum ex eo, de poenit. et rem. In quanto poi alle indulgenze parziali, dallo stesso cap. Cum ex eo, e dal cap. Nostro, eod. tit., si ha che i vescovi possono dare l'indulgenza di un anno nella dedicazione della chiesa e quaranta giorni nell'anniversario di quella; e questa di quaranta giorni posson concederla in altri casi. Ecco come si dice nel detto cap. Cum ex eo: Hunc quoque dierum numerum (cioè di quaranta) indulgentiarum litteris praecipimus moderari, quae pro quibuslibet casibus aliquoties conceduntur, cum rom. pontifex hoc in talibus moderamen consueverit observare. E nel cap. Nostro parlandosi degli arcivescovi, si dice: Nostro postulasti certificari responso utrum per tuam provinciam possis concedere remissionis litteras generales. Nos igitur F. t. breviter respondemus quod per provinciam tuam libere potes huiusmodi concedere litteras, ita tamen quod statum


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generalis concilii non excedas.

65. Se poi i vescovi possan concedere queste indulgenze per se stessi de iure divino o per concessione del papa, ciò dipende (come dice il Bellarmino) dalla questione se la loro potestà proviene immediatamente da Dio o mediatamente per mezzo del papa. Bellarmino sostiene che sia mediatamente, ma la sentenza contraria è abbastanza e forse più probabile. Alcuni vogliono che tal facoltà l'abbiano ancora gli abati di religione ed anche i parrochi e confessori: ma comunemente ciò si nega; e nel cap. Accedentibus, de excess. praelat., sta espresso che fuori de' vescovi non è lecito ad altri concedere indulgenze. Dice s. Tomaso1 che i veri prelati non sono altri che i vescovi. I regolari poi, benché esenti, ben possono partecipare delle indulgenze date da' vescovi in comune; ma se le opere ingiunte non potessero essi adempirle senza rompere la regolare osservanza, vi bisogna la licenza del superior regolare, come dice lo stesso s. Tomaso.

66. Per concedere le indulgenze vi bisogna la giusta causa, anche a rispetto del papa; poiché elle dipendono dal ius divino. Non è per altro necessario che le opere ingiunte nella indulgenza eguaglino la soddisfazione dovuta da ciascuno; ma sempre vi bisogna una certa proporzione. Dice nondimeno s. Tomaso2 con s. Antonino, Paludano, Durando e Turrecremata, che basta ogni opera pia ingiunta, benché minima: ma altri con s. Bonaventura richiedono maggior proporzione; onde Gersone, Riccardo, Gaetano ecc., presso Bellarmino, dicono che se l'indulgenza è massima e l'opera è leggiera, non si guadagna. Nel concilio di Trento si dice che le indulgenze debbono uniformarsi all'antichità, ove elleno erano pochissime. Innocenzo III, nel cap. Cum ex eo, de poen. et rem. dice che il papa ordinariamente non concede maggior indulgenza che di un anno. Il Bellarmino si unisce alla seconda sentenza, ma dice che quando l'opera ingiunta adempisce già il fine dell'indulgenza, ancorché non sia proporzionata, pure l'indulgenza si guadagna, come avviene nell'indulgenza plenaria data a chi assiste alla canonizzazione de' santi: quell'assistenza, benché non sia proporzionata, adempie nondimeno il fine dell'indulgenza, la quale si dà acciocché il popolo, assistendo, si confermi nella fede. Inoltre, quando si concede l'indulgenza ad una persona particolare, vi bisogna la proporzione dell'opera ingiunta: ma quando è concessa in comune non è necessario che l'opera di ciascuno sia proporzionata all'indulgenza; basta che le opere di tutti insieme sian proporzionate al fine. Non è poi de' sudditi il giudicare della giustizia della causa per cui si dà l'indulgenza, ma ciascuno dee presumerla giusta.

67. È necessario, per guadagnar l'indulgenza, che l'opera ingiunta sia soddisfattoria e che il suscipiente sia in istato di grazia. Alcuni negano questa seconda condizione, dicendo che l'indulgenza non si appoggia alla soddisfazione propria, ma a quella di Cristo e de' santi: ma il Bellarmino più probabilmente la richiede, poiché non possono a Dio piacere le opere de' nemici; n'eccettua però se coll'opera si adempisse il fine dell'indulgenza; come sarebbe se l'indulgenza fosse data a coloro che concorrono colle limosine per la fabbrica di una chiesa o di un altro luogo pio: ma per guadagnare attualmente l'indulgenza è sempre necessario che la persona, almeno appresso, mettasi in istato di grazia. Quando nell'indulgenza si dice poenitentibus et confessis, molti vogliono che basti la contrizione: ma Bellarmino stima esser probabile che sia necessaria la confessione; e così dicono ancora il Gaetano, il Navarro ed altri; e Benedetto XIV3 per lo giubileo dell'anno santo, avverte che per le parole - vere poenitentibus et confessis- si dee intendere l'attual confessione.




1 - T. 2. l. de indulg.

2 - Rom. 2. 6.

3 - P. 1. q. 21. a. 1.

4 -? 6. can. 23. in Trid.

5 - Matth. 16. 19.

1 - 2. Cor. 2. 10.

2 - In 4. sent. dist. 20. qu. 1. a. 3. q. 2.

3 - Can. 11. alias 12.

4 - L. ad martyres c. 1.

5 - L. 3. ep. 15.

6 - 1. Io. 2. 2.

1 - In 4. sent. d. 21. q. 1. a. 2.

2 - Luc. 17. 10.

3 - 1. Cor. 1. 30.

4 - Dan. 4. 21.

5 - Matth. 18. 18.

1 - In 4. sent. dist. 20. q. 1. a. 4. q. 1.

2 - Ibid. a. 3. q. 2.

3 - In constit. Inter praeteritos, §. 5. vedi nel suo bollario t. 3. p. 140.




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