Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Sant'Alfonso Maria de Liguori
Pratica del confessore

IntraText CT - Lettura del testo
Precedente - Successivo

Clicca qui per attivare i link alle concordanze

- 167 -


CAPITOLO VIII - DELLA PRUDENZA DEL CONFESSORE

I. Circa la scelta delle opinioni - II. Circa il corregger gli errori da sé commessi - III. Nel custodire il sigillo sagramentale - IV. Nel confessare e trattar colle donne

95. Il confessore deve usare una somma prudenza nella scelta delle opinioni.

Io non entro qui a parlare della questione oggidì così dibattuta, se possa seguirsi l'opinione meno probabile e men sicura in concorso della più probabile; ben ne parlano comunemente gli autori, e specialmente tanti dotti scrittori che ultimamente ne han trattato1, ne' quali per altro avrei desiderato che più colle ragioni che coll'invettive mordaci avessero cercato di chiarir la verità.

Solamente qui replico ciò che ho detto di sopra al num. 61 e 64, parlando dell'occasione prossima, cioè che, quando si tratta di evitare il peccato formale, regolarmente il confessore deve seguire (per quanto è lecito) le sentenze più miti, poiché il solo peccato formale è offesa di Dio. Ma quando le opinioni benigne espongono il penitente al pericolo del peccato formale, il confessore deve avvalersi delle opinioni più rigorose, perché queste allora sono più salutari a' penitenti.


- 168 -


Tuttavia quando il penitente volesse servirsi di qualche opinione probabile, ed altronde fosse già disposto, il confessore è tenuto ad assolverlo; poiché per ragione della confessione fatta ha il penitente certo e stretto jus all'assoluzione, per non essere costretto a riceverla da altro sacerdote, col gravissimo peso di ripeter la confessione. Questa opinione è comune e si ammette anche da molti autori della più rigida sentenza, come dal Pontas2, dal Cabassuzio3, dal Vittoria4 e specialmente da s. Antonino5. Si osservi il Libro, dove ciò sta provato in più luoghi (1, 83 e 6, 604).

Tanto più se 'l confessore volesse obbligare il penitente a qualche restituzione di roba a cui quegli probabilmente non fosse tenuto, anzi ciò corre sebbene il confessore non avesse per soda probabile l'opinione del penitente, quando il penitente non fosse rozzo e la tenesse per probabile con altri dottori gravi6: ma ciò s'intende quando la sua opinione avesse almeno una qualche probabilità, almeno apparente; poiché se mai il confessore la avesse per affatto falsa, avendo in contrario un principio certo, o sia ragione convincente contro cui stimasse non


- 169 -


esservi risposta che potesse indurlo a dubitare della certezza della sentenza propria, allora non deve né può assolvere il penitente che non vuole a quella acconsentire (6, 604). Quando però prevedesse il confessore che la sua ammonizione non fosse per giovare al penitente, ma per rendergli formale il peccato, che in esso solamente è materiale, allora deve dissimulare, eccettuatine alcuni casi. Si osservi quel che si è detto di sopra al n. 8 e 9. 96. Per II. se mai il confessore ha commesso qualch'errore circa il valore del sagramento senza sua colpa, non è tenuto per giustizia ad avvertirne il penitente, ma solo per carità, la quale non obbliga con grave incomodo (6, 619); purché il confessore non fosse suo parroco, ch'è obbligato a riparare il grave danno del suddito; o vero se 'l penitente non fosse in pericolo di morte o di non confessarsi, perché allora anche la carità obbliga con grave incomodo. Se poi il confessore in ciò ha commesso colpa grave, allora sempre è tenuto, anche con grave incomodo, a riparar l'errore (specialmente se avesse lasciato il penitente in occasione prossima), purché il penitente non siasi ad altri già confessato o almeno si sia comunicato. Ma senza la licenza del penitente non deve mai né può farsi la suddetta ammonizione fuori di confessione, semprech'ella potesse essergli di gravame.

Quando poi l'errore fosse stato solamente circa l'integrità della confessione, per non aver domandate le specie o il numero de' peccati, anche con sua colpa, non è obbligato il confessore a rimediare fuor di confessione, perché in ciò sempre vi è rossore del penitente in sentirsi di nuovo rinfacciare i suoi peccati (6, 620).


- 170 -


Se poi l'avesse maliziosamente o per ignoranza colpevole disobbligato dalla restituzione, o pure obbligato a quella ingiustamente, allora è tenuto ad ammonirlo, precedente la dovuta licenza; altrimenti è tenuto esso alla restituzione. Quando in ciò non ci avesse commessa colpa grave, non è tenuto ad ammonire con grave incomodo; ma se non rimediasse al detto errore, potendo senza grave incomodo, allora anche è tenuto alla restituzione. Se per ultimo il confessore avesse tralasciato di ammonire il penitente a restituire, non è obbligato egli alla restituzione, benché fosse parroco e benché ci avesse commessa colpa grave. Si osservi il Libro (6, 621), dove stan decifrati questi punti colle loro ragioni ed autorità de' dd.

97. Per III. il confessore deve usare molta prudenza nel custodire il sigillo sagramentale7. Già è noto e certo ch 'l confessore non può parlare di cose intese in confessione, sempreché v'è pericolo o di rivelazione del sigillo (diretta o indiretta) o pure di gravame del penitente, sebbene stia solamente in dubbio se l'ha


- 171 -


intese o no in confessione o in ordine alla confessione (6, 637). È vero poi che non è vietato al confessore il dire (parlando in generale) qualche peccato ascoltato in confessione, quando non può venirsi in cognizione del penitente o pure quando ne avesse licenza espressa dal penitente; però anche in ciò deve usar cautela, per 1. a non parlare de' peccati intesi avanti a persone semplici, che potessero sospettare che si riveli la confessione. Per 2. a non dire dal pulpito che nel paese regni qualche vizio ch'egli confessando ha compreso esser ivi più frequente: ciò s'intende quando non l'ha saputo per altra via, e quando quel luogo è picciolo (6, 654, Dub. 1); e specialmente se predica in qualche monastero, dove non deve inveire più dell'ordinario contro qualche difetto che in confessione ha inteso esser ivi più comune. Per 3. non sia il confessore importuno in ottener la licenza dal penitente, poiché di quella licenza, che non è tutta spontanea e pienamente libera, egli neppure potrà avvalersene. Onde procuri d'essere ritenuto quanto si può in cercare queste licenze senza precisa necessità: ed allora è più sicuro insinuare al penitente che gli parli di ciò che occorre fuor di confessione. Già si sa poi che fuor di confessione non può il confessore neppur collo stesso penitente parlare di cose in quella intese senza la sua espressa licenza; ma dentro la confessione ben può parlarne, sempreché stima esser ciò utile al penitente (6, 652).

Per 4. non può dimandare il nome del complice8 e se nega l'assoluzione a chi non vuol dirlo, incorre la sospenzione


- 172 -


ferendae sententiae; e chi insegna potersi ciò fare incorre la scomunica papale ipso facto (6, 491). Ed in caso che il penitente fosse obbligato sotto colpa grave a manifestare il complice per riparare a qualche danno comune, io ho ritenuto (6, 492) contro l'opinione d'altri, che neppure allora può il confessore obbligarlo a manifestargli il complice, ma solamente può e deve imporgli in tal caso che vada a rivelare il complice ad altri che possono dar riparo allo scandalo; che se poi il penitente da sé volesse manifestarlo al confessore, ben egli allora può sentirlo e riparare come conviene. Di più avvertasi che per ciò non vien proibito al confessore di domandare al penitente le circostanze che bisogna sapere per intendere se v'è specie diversa di peccato o per provedere alla salvezza del penitente, interrogando, per esempio, se il complice è parente, s'è ligato con voto di castità, se abita in casa, se è serva e cose simili, sebbene con tali dimande abbia a manifestarsi indirettamente la persona del complice; ma non se ne dimandi mai il nome (Ibid.).

98. Per IV. è necessaria molta cautela al confessore in sentir le confessioni delle donne.

Per 1. si noti che, secondo il decreto della S.C. de' Vescovi del 1620, a' 21 gennaro9 sta detto: Confessarii sine necessitate audire non debent mulierum confessiones


- 173 -


post crepusculum vespertinum et ante auroram10. Parlando poi della prudenza del confessore, egli nel confessionario regolarmente colle giovani sia più austero che avvenente. non permetta ch'esse vengano a parlargli davanti, e tanto meno a baciargli la mano.

Quando si confessano, non dimostri di conoscerle, poiché alcune tali che fanno le divote, alle volte, in sapere che 'l confessore le conosce, lasciano di accusarsi intieramente.

Non è prudenza guardare le penitenti ed accompagnarle cogli occhi quando si partono dal confessionario.

Fuori poi del confessionario non si fermi con esse a parlare in chiesa, sfugga ogni familiarità, si astenga dal prender da esse regali, e maggiormente di andare nelle loro case, fuorché quando fosse chiamato per occasione di grave infermità; ed allora usi tutta la cautela nel confessarle: tenga la porta aperta, stia a vista della gente di fuori, e procuri di tener la faccia rivolta altrove. E ciò specialmente se sono persone spirituali, con cui v'è pericolo di maggior attacco. Dicea il v. p. Sertorio Caputo11 che 'l demonio, per attaccare insieme le persone spirituali, a principio si serve del pretesto della virtù, affinché fatto l'attacco, passi poi l'affetto dalla virtù nelle persone. Avverte perciò S. Agostino: Sermo brevis et rigidus cum his mulieribus habendus est: nec tamen, quia sanctiores sunt, ideo minus cavendae; quo enim sanctiores


- 174 -


fuerint, eo magis alliciunt12. E l'Angelico Dottore aggiunge: Licet carnalis affectio sit omnibus periculosa, ipsis tamen magis perniciosa, quando conversantur cum persona quae spiritualis videtur: nam quamvis principium videatur purum, tamen frequens familiaritas domesticum est periculum; quae quidem familiaritas quanto plus crescit, infirmatur principale motivum, et puritas maculatur13. E soggiunge che tali persone di ciò non se ne accorgono subito, perché il demonio al principio non manda saette apertamente avvelenate, ma solo quelle che alquanto feriscano ed accrescano l'affetto; ma in breve tali persone giungono a segno che non più trattano insieme come angeli, come han cominciato, ma come vestiti di carne: vicendevolmente si guardano e si feriscono le menti con parole blande, che sembrano ancor procedere dalla prima divozione; quindi l'uno comincia ad appetire la presenza dell'altro, sicque (conclude) spiritualis devotio convertitur in carnalem. Ed in fatti oh quanti sacerdoti, che prima


- 175 -


erano buoni, per simili attacchi cominciati collo spirito, han perduto poi lo spirito e Dio!

Per 2. inoltre non sia il confessore così addetto talmente a confessar le donne che ricusi di confessare gli uomini, quando vengono. Quale miseria è il vedere tanti confessori spendere tutta la mattina a sentire bizzoche14 e divotelle, e se poi si accostano poveri uomini o maritate, che sono pieni di travagli e che a stento han lasciate le case e i loro impieghi, li licenziano con dire: Ho che fare, andate ad altri! E questi poi, per non trovar chi li confessi, vivono i mesi e gli anni senza sagramenti e senza Dio. Ma ciò non è confessare per Dio, ma per genio: onde non so quanto merito abbiano a sperarne tali confessori, esercitando il loro ministero in tal modo. Io non dico, come dicono alcuni, esser tempo perduto, anzi dico esser opera molto grata al Signore il guidare l'anime alla perfezione; e perciò ne parlerò a lungo nell'ultimo capitolo. Ma i buoni confessori che confessano solamente per Dio, come faceva un s. Filippo Neri15, un s. Giovanni della Croce16, un s. Pietro d'Alcantara17, quando viene qualche anima bisognosa, la preferiscono alle divote, per cui non mancherà poi tempo di sentirle ed aiutarle quando si vuole.




1 Cfr. Berthe, o. cit. 490-491 (1, pp. 492-494); G. Cacciatore, S. Alfonso de' Liguori e il Giansenismo, Firenze, Fiorentina, 1944, pp. 343-422. Vedere XI Aggiunta.

2 J. Pontas, Dictionnaire des cas de conscience, Paris, Langlois, 1730, v. Confesseur, 1, 2.



3 J. Cabassutius, Juris canonici theoria et praxis, Venetiis, Zane, 1728, 3, 13, 13.



4 F. Victoria, Summa sacramentorum Ecclesiae, Venetiis, Zanettus, 1571, 177.



5 S. Antoninus, Summa theologica, Veronae, Typ. Seminarii, 1740, 3, 17, 16 et 20.



6 Praxis, 115, aggiunge: ita ut poenitens rectam iam sibi formet conscientiam bene operandi (cioè: in modo che il penitente si formi la retta coscienza di operare bene).

7 Ecco quanto prescrive il nuovo codice: Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa. All'obbligo di osservare il segreto sono tenuti anche l'interprete, se c'è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati della confessione (Can. 983).

È affatto proibito al confessore far uso delle conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualsiasi pericolo di rivelazione. Colui che è costituito in autorità ed ha avuto notizia dei peccati in una confessione ricevuta in qualunque momento, non può avvalersene in nessun modo per il governo esterno (Can. 984). Quanto alle pene cfr. can. 1388.



8 Cfr. Can. 979: Il sacerdote nel porre le domande proceda con prudenza e discrezione, avendo riguardo anche della condizione e dell'età del penitente, e si astenga dall'indagare sul nome del complice. Le pene riferite qui nel testo non esistono più. Cfr. n. 72.



9 F. L. Ferraris, Prompta bibliotheca, In Monte Casino, Typ. Abbatiae, 1844 ss. v. Confessarius, 3, 9.

10 Cosi in italiano: I confessori senza necessità non devono udire le confessioni delle donne dopo il crepuscolo della sera e prima dell'aurora.



11 A. Barone, Della vita del P. Sertorio Caputo della Compagnia di Gesù, Napoli, De Bonis, 1691, 1, 3, 8, pp. 331-332.

12 Con queste donne deve tenersi un colloquio breve e rigido; né, perché sono più sante, sono meno da evitare; perché quanto più sono sante tanto più attirano. S. Augustinus, Enarratio in Ps. 50 (ML. 36, 586), ove si parla solo delle cautele da usarsi trattando con le donne.



13 Benché l'affetto carnale sia pericoloso per tutti, ad essi è maggiormente pericoloso, quando parlano con persona che sembra spirituale; quantunque il principio sembri puro, la familiarità è un pericolo domestico e quanto maggiormente cresce, il motivo principale s'indebolisce e la purezza si offusca... e così la devozione spirituale si trasforma in carnale. —De modo confitendi et puritate conscientiae (apocr.): De periculo familiaritatis dominarum vel mulierum, in Opera omnia, Parmae, Fiaccadori, 1852-1872, 17, p. 317.

14 Bizzòche, bizzòchere, quelle donne che ostentano vita spirituale.



15 Bacci, o. cit. 1, 7, 3, vol. 1, p. 29.



16 P. Marco di S. Francesco, Storia della vita di S. Giovanni della Croce, in S. Giov. della Croce, Opere, Vers. it. Venezia, Geremia, 1747, 2, p. 89.



17 Fr. Laurentius a D. Paulo, Vita S. Petri de Alcantara, 229, in Acta Sanctorum octobris, 8, Bruxellis, Greuse, 1853, p. 760.




Precedente - Successivo

Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) © 1996-2006 EuloTech