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Sant'Alfonso Maria de Liguori Confessore diretto…campagna IntraText CT - Lettura del testo |
PUNTO III. Della cresima.
17. Brevemente qui vediamo quale sia la materia, la forma, e 'l ministro della cresima. E per I., in quanto alla materia, la materia rimota è il crisma composto di balsamo (il quale basta che sia di qualunque regione, e basta che sia in tal quantità, che se ne senta l'odore, benché non si mischi con ciascuna parte dell'olio), e dall'olio di ulive, benedetto dal vescovo per questo sacramento, a differenza dell'olio de' catecumeni, e dell'olio degl'infermi, come distinse Innoc. III. nel cap. Cum venisset, unic., de sacra unct. Se poi un olio di questi sia materia valida per l'altro sagramento, altri lo negano, ma probabilmente l'affermano Bellarm., Castrop., Bonac., Barbosa. L'olio di ulive è certamente necessario de necessitate sacramenti per la cresima. Il balsamo si richiede de necessitate praecepti, ma se sia anche necessario al valore del sagramento, lo negano Soto, Navarr., Giuven., e 'l Contin. di Tournely con decreto ancora della s.c. addotto dal p. Ferrari. Ma più comunemente l'affermano Gonet, Bellarm., ed altri con s. Tommaso11 e col catechismo romano. E questa seconda sentenza in pratica dee senza dubbio seguirsi, trattandosi di valore di sacramento.
E lo stesso dee dirsi nella questione, se il crisma debba esser benedetto dal vescovo per necessità di precetto o di sagramento; poiché circa il valore de' sagramenti tra le opinioni probabili dee sempre seguirsi o la moralmente certa, o la tuta1. La materia prossima poi è l'unzione che fa il vescovo colla mano destra nella fronte del cresimando in forma di croce. Se poi spetti anche al valore del sagramento l'estensione delle mani che fa il vescovo in dir l'orazione del pontificale prima di ungere, come vogliono alcuni; diciamo che basta quell'estensione di mani che fa il vescovo quando unge il cresimando, come espressamente si dichiara nel cap. unic. §. Per frontis, de sacra unct., dove si dice: Per frontis chrismationem manus impositio designatur. E Bened. XIV. in una sua lettera enciclica ha dichiarato che la nostra sentenza ben può seguirsi in pratica; onde l'ha dichiarata moralmente certa. Il vescovo poi dee ungere col pollice della mano destra; e la quantità del crisma dee esser tanta, che basti a formar la croce, quando si unge la fronte2.
18. Per II. in quanto alla forma della cresima ella è questa: Signo te signo crucis, et confirmo te chrismate salutis, nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Così insegna il catechismo romano3 con s. Tommaso. E così espressamente dichiarò Eugenio IV. nel suo decreto: Forma autem est, Signo te signo crucis etc.5.
19. Per III. in quanto al ministro, il ministro ordinario della cresima è il solo vescovo, come insegna il tridentino6. Ma per concessione del papa può esser ministro estraordinario qualunque sacerdote, come dichiarò Bened. XIV. nella sua bolla, Eo quamvis, nel 1745.7.
20. In oltre bisogna notare più cose. Si noti per 1., che il vescovo il quale cresima i sudditi alieni, ed anche i suoi in altra diocesi, pecca gravemente, ed incorre la sospensione da' ponteficali. Il confermare poi i sudditi alieni nella diocesi propria, per sé non sarebbe lecito, ma è lecito per lo consenso presunto degli altri vescovi, secondo la comune costumanza. Si noti per 2., che pecca anche gravemente il vescovo che trascura per lungo tempo (v. gr. per otto o dieci anni) di dar la cresima a' suoi sudditi. Si noti per 3., che non ostante quel che prima i dd. hanno scritto, presentemente non può dubitarsi, secondo ha dichiarato Bened. XIV. nella sua bolla, Et si pastoralis, del 1745., che peccano gravemente i fedeli che ricusano o trascurano di prender la cresima, potendo. Se poi quei che prendono la prima tonsura o gli ordini, pecchino gravemente se li prendono senza prima cresimarsi, è comunissima la sentenza che lo nega8. Si noti per 4., che Bened. XIV. nella poco anzi citata bolla ha dichiarato di più, non esser oggidì lecito, come si usava anticamente, dar la cresima a' fanciulli che non hanno l'uso di ragione, e non intendono la differenza che vi è tra il battesimo e la cresima. Non però lo stesso pontefice nella sua opera de Synodo scrive, che ben possono cresimarsi i fanciulli, ancorché non siano di sette anni, se quelli siano in punto di morte, o se il vescovo dovesse star lungo tempo lontano dalla diocesi9. Si noti per 5. che la cresima può darsi in ogni giorno ed ora; e non solo in chiesa, ma ancora in qualche luogo decente, come dicono Suar., Bonac., Sa, Barbosa, ed altri; ma vi bisogna qualche causa (benché non grave), e la dispensa del vescovo, dicendosi nel pontificale: Hoc sacramentum potest conferri quacumque die, hora, et loco ex causa ad arbitrium episcopi. Dice ancora il pontificale, che così il confermante come il confermato dovrebbero esser digiuni: Confirmandi deberent esse ieiuni. Ma, come dicono comunemente i dd., ciò è preso come di consiglio, non di precetto; onde l'uso è che la cresima diasi anche dopo pranzo10. Si noti per 6., che sotto colpa grave anche nella cresima si richiede il padrino, il quale dee designarsi o dal cresimando, o da' suoi genitori, o almeno dal vescovo; e questo padrino dee essere per 1. unico, secondo il cap. fin. de cogn. spir. Per 2. cresimato. Per 3. dello stesso sesso del confirmando. Per 4. che non sia monaco, come si ha nel c. Monachi 104. de cons. dist. 4. Il
padrino della cresima contrae la stessa cognazione spirituale che il padrino del battesimo1.