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Sant'Alfonso Maria de Liguori Confessore diretto…campagna IntraText CT - Lettura del testo |
PUNTO III. Del sagrificio della messa.
18. Circa la celebrazione della messa debbono esaminarsi cinque cose principali: I. che cosa sia la messa; e quante volte il sacerdote sia tenuto a celebrare. II. L'applicazione della messa. III. Lo stipendio della messa. IV. Il tempo, luogo, e modo di dir la messa. V. Le cose richieste per celebrar la messa. Ed in quanto al I. punto, la messa si definisce: Est corporis et sanguinis Domini Iesu Christi consecratio et oblatio. Insegna poi il tridentino5 che la messa è vero sacrificio, anzi è lo stesso che quello della croce, differendo solamente nel modo di offerirsi. Altri dicono che l'essenza della messa consiste nella consagrazione, altri nella sunzione, ma altri più probabilmente nell'una e nell'altra. Il primo offerente nella messa è Gesù Cristo, il secondo è la Chiesa, il terzo è il sacerdote come ministro di Gesù Cristo. Gli effetti della messa sono quattro: 1. la remissione de' peccati, per l'aiuto che nella messa si ottiene al pentimento, per cui i peccati poi son perdonati, come dice l'angelico: 2. la remissione delle pene a coloro, per cui la messa si offerisce: 3. l'aumento della grazia: 4. l'impetrazione de' beni spirituali. Ogni sacerdote poi è tenuto sotto colpa grave a celebrare almeno tre o quattro volte l'anno nelle feste più solenni. Vedi ciò ed altro nell'Esame degli ordinandi6. I parrochi poi, come si dice al capo VII. n. 10., son tenuti celebrare in ogni festa di precetto.
19. Per II. In quanto all'applicazione della messa, si noti per 1. che altro è il frutto della messa ex opere operato, cioè per li meriti di Gesù Cristo, altro ex opere operantis, cioè per li meriti del sacerdote. In oltre altro è il frutto generale, che riguarda tutti i fedeli: altro è lo speciale, che riguarda gli assistenti e colui al quale s'applica la messa: altro lo specialissimo, che spetta al solo celebrante. Il solo speciale può applicarsi ad alcuno, ma non lo specialissimo, giusta la propos. 8. dannata da Alessandro VII. È più probabile poi che la messa non solo intensivamente, ma anche estensivamente sia d'infinito valore; contuttociò perché la sentenza contraria anch'è probabile, il sacerdote non può ricevere due stipendi, applicando la messa a due persone, secondo la proposizione 10. dannata da Alessandro VII. Si noti per 2. che la messa può offerirsi non solo per tutti i fedeli vivi e morti, ma anche per gli scomunicati tollerati ma non per li vitandi in nome della chiesa7. Si noti per 3. che l'applicazione della messa dee farsi almeno prima della consagrazione, non dopo. All'incontro, secondo la comune e vera sentenza di Suar., Lugo, Tourn., Conc. ed altri, basta che l'applicazione sia abituale, cioè che sia stata fatta una volta, e non sia stata rivocata8. Se poi vaglia l'applicazione fatta in confuso per coloro che han data la limosina, v. Istruz.9. La condizionata vale quando la condizione è di fatto passato o presente, ma non già s'è di fatto futuro10. Si noti per 4., che nel giorno de' morti ben può applicarsi la
messa per alcun particolare defunto, con riceverne anche la limosina, giusta il decreto della s.c. Si noti per 5. che nell'altare privilegiato non si guadagna l'indulgenza, se non colla messa di requiem, quando può dirsi1.
20. Si noti per 6. che i parrochi son tenuti ad applicar la messa per lo popolo in tutte le feste di precetto come si disse al capo VII. n. 10. Gli altri beneficiati debbono applicarla per lo fondatore, sempre che il contrario non è certamente espresso. E lo stesso corre per i cappellani delle monache e confraternite che danno a celebrare le messe. Possono però i cappellani perpetui quattro o sei volte l'anno celebrare per loro stessi o per qualche loro parente o amico, purché non ne ricevano alcuno stipendio; ma ciò s'intende, se non costa della volontà contraria del fondatore. Se poi il cappellano giornale stesse infermo per 10. o 15. giorni, ed anche per un mese, come si disse in un concilio di Milano, anzi per due mesi come dicono Nav., Lugo, Castrop., Filliuc., Conc. ed altri, ben può esigere tutta la limosina dell'anno senza dar a celebrare ad altri le messe. Avvertasi poi, che circa il numero delle messe, e l'altre condizioni nella fondazione apposte, non si dà prescrizione; onde pecca il cappellano, se manca spesso senza causa e senza dispensa di celebrare nella chiesa, o nell'altare, o nell'ora destinata dal fondatore. Si è detto senza causa e senza dispensa, perché il vescovo per giusta causa, come dicono i dd. comunemente, può in ciò dispensare; benché il Ferrari nella sua biblioteca riferisce più decreti della s.c. che richiedono in ciò la dispensa della sede apostolica. Pecca similmente il cappellano, se non celebra per se stesso quando sta espresso nella fondazione, perché altrimenti può celebrare per altri2. Se possa poi il vescovo ridurre, o moderare le messe o possan farlo gli stessi cappellani, mancando le rendite, v. Istruz.3.
21. Per III. In quanto allo stipendio delle messe è certo, che per la loro celebrazione è lecito riceverne lo stipendio, ed anche farne il patto; poiché come dice s. Tommaso, Sacerdos non accipit pecuniam quasi pretium consecrationis, sed quasi stipendium suae sustentationis4. E perché i ricchi son degni di mercede per tutte le opere che fanno degne di prezzo, anch'essi secondo la comune de' dd. checché dicansi alcuni pochi, posson ricevere lo stipendio delle loro messe. La giusta tassa poi dello stipendio è quella ch'è determinata dal sinodo, o dal vescovo, o dalla consuetudine del luogo, ed a quella debbono stare anche i regolari; e ciò s'intende per quelle messe che dansi a celebrare senza determinar la limosina; del resto è lecito esigere uno stipendio maggiore della tassa se viene spontaneamente offerto; né può vietarlo il vescovo, come dicono i dd., e secondo il decreto della s.c. All'incontro il vescovo ben può proibire che si riceva stipendio minore dell'infimo che si usa nel luogo, secondo ha dichiarato ancora la s.c.: ed in ciò i sudditi son tenuti ad ubbidire, perché il vescovo ben può comandare coll'opinione probabile, benché sia probabile anche la contraria. Se però il sacerdote avesse già accettato quel piccolo stipendio, non può diminuire il numero delle messe. E la sentenza più probabile vuole che pecchi mortalmente chi lascia di dir la messa promessa, ancorché lo stipendio sia tenue5.
22. Nella bolla poi, Quanta cura, di Bened. XIV. del 1741., sta imposta la sospensione ipso facto riserbata al papa per li chierici, e la scomunica papale per i laici che danno ad altri a celebrare le messe, ritenendosi parte delle limosine ricevute. Che per tanto debbono restituir la parte ritenuta al celebrante, come dicono comunemente i dd. dopo la prop. 9. dannata da Aless. VII. che diceva: Post decretum Urbani potest sacerdos cui missae celebrandae traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta. E ciò quantunque si fosse fatto sapere al celebrante prima di celebrare, che lo stipendio dato era maggiore come dichiarò lo stesso Benedetto nella bolla citata6.
23. Se n'eccettua però per 1. se quello stipendio più pingue fosse dato al sacerdote per riguardo della persona, v. g. come parente, o amico, o povero; il che dee giudicarsi dalle circostanze; o pure per ragion di cappellanie (anche amovibile), o di legato perpetuo, perché
allora ben può egli ritenersi la parte eccedente; mentre la bolla e tutti i decreti contrari parlano delle sole messe manuali. Gli amministratori all'incontro delle chiese, secondo il decreto della s.c. confermato da Innoc. XII., niente posson ritenersi, neppure per le spese che occorrono nella celebrazione delle messe, se non quando la chiesa non avesse alcuna rendita. E così parimente gli esecutori testamentari niente possono ritenersi, ancorché facessero celebrar le messe in luogo lontano, dove è minore la tassa1. Se poi possa ritenersi qualche cosa chi raccoglie le messe per farle celebrare da altri a riguardo della sua fatica, e se sia lecito a chi ha ricevuta la limosina pingue commutar le giornate dell'applicazione delle messe, v. Istr.2.
24. Per IV. esaminiamo ora il tempo, e luogo, quando, e dove può dirsi la messa, e 'l modo con cui dee dirsi. Circa il quando, dice la rubrica: Missa privata saltem post matutinum et laudes quacumque hora ab aurora usque ad meridiem dici potest. Si noti dunque per 1., che il sacerdote non può celebrar prima di aver recitato mattutino e laudi: non già però sotto colpa grave, come vogliono alcuni, ma solo veniale in quanto alla messa privata, secondo l'opinione comune, e più probabile di Bellarmino, Suarez, Tournely, e d'altri con Benedetto XIV. Si è detto in quanto alla messa privata, perché in quanto alla conventuale non si dubita, esser colpa mortale. Si noti per 2., che la messa parimente non può dirsi prima dell'aurora, e dopo mezzo giorno; del resto, come dicono i dd. comunemente, basta che la messa termini nell'aurora, e sia cominciata prima di mezzo giorno; anzi Clemente XII. e Benedetto XIV. han dichiarato, che la messa ben può cominciarsi un terzo d'ora prima dell'aurora, ed un terzo dopo mezzo giorno. Secondo poi l'opinione più comune non si commette colpa grave, se non quando si comincia la messa per un'ora intiera prima dell'aurora, e per un'ora dopo mezzo giorno; altrimenti è sola colpa veniale, da cui scusa ogni causa ragionevole; anzi quando vi fosse scusa più grave, scusa anche la dilazione dell'ora intiera. Si noti per 3., che il celebrare nel giovedì santo e nel sabato santo (checché si dicano altri) affatto non è lecito, neppure privatamente, come consta dal decreto di Clemente XI. confermato da Innoc. XIII., dove si disse: Dichiarando per ultimo Sua Santità, che non intende di permettere, che ne' giorni di giovedì e sabato si celebrino messe private, ma solo la conventuale, secondo il rito della s. Chiesa, e replicati decreti della S.C. de' riti3.
25. Circa il luogo si noti per 1., che può dirsi la messa in tutti gli oratorii benedetti dal vescovo, e designati ad uso sagro, o sia ne' seminari, o ne' conservatorii, o negli spedali, ed anche nelle case private (purché l'oratorio abbia la porta nella via pubblica); di più negli oratorii eretti nelle case de' religiosi, o ne' palagi de' vescovi, perché tali oratorii sono vere chiese; a differenza degli oratorii privati, de' quali già s'è parlato al capo VI. num. 8. Si noti per 2., esser proibito il celebrare nelle chiese pollute. Per tre cause si polluisce la chiesa: 1. per seminis humani effusionem: 2. per lo spargimento di sangue umano, purché sia sparso notoriamente, ed in quantità notabile, mentre nel cap. 10. de consecr. si dice: Si ecclesia semine fuerit, aut sanguinis effusione polluta etc.: 3. per la seppellizione di qualche infedele, o eretico, o scomunicato. Per tanto chi celebra nella chiesa polluta, prima che non è riconciliata dal vescovo, o da altro sacerdote delegato dal vescovo, pecca gravemente, ma non incorre altra pena, secondo la sentenza più probabile. E così anche pecca gravemente, chi celebra nella chiesa dissagrata, cioè dove son cadute le mura, o la crosta in gran parte, s'intende caduta nello stesso tempo, ma non già se a poco a poco. Si noti per 3., non esser lecito celebrare nelle chiese de' regolari, benché esenti, contra la proibizione del vescovo; mentre la S.C. del conc. con più decreti ha dichiarato, che i vescovi han facoltà di proibire a' regolari di ammettere i forastieri a celebrar nelle proprie chiese senza la loro licenza; poiché dal tridentino4, i vescovi circa la celebrazione delle messe sono stati costituiti delegati apostolici5.
26. Circa poi il modo di celebrar la
messa, questo bene sta ordinato e determinato dalle rubriche del messale: delle quali rubriche quelle che sono fuori della messa, come l'abluzione delle mani, le orazioni da dirsi prima e dopo la messa, probabilmente (come dicono più dd.) sono solamente direttive; ma quelle che sono ordinate dentro la messa, son tutte precettive, come apparisce chiaramente dalla bolla di s. Pio V., dove si dice: Districte praecipientes, ut missa iuxta ritum, modum, et normam in missali praescriptam decantent, ac legant. Onde queste tutte obbligano secondo la gravità, o parvità della materia, a colpa grave, o leggiera. E così anche obbligano in tutte le chiese le rubriche del ceremoniale de' vescovi, come sta dichiarato nelle bolle ivi apposte1. Comunemente poi i dd. giusta le rubriche assegnano le seguenti cinque condizioni al modo di celebrare la messa: alte, breviter, clare, devote, et exacte. Si dice alte, cioè che non si dicano sotto voce quelle cose, che debbono farsi udire dal popolo, almeno da' circostanti; come all'incontro non debbon dirsi con voce alta le cose che si hanno da dire in segreto, come sono le parole della consagrazione: nel che vogliono alcuni, che può esservi colpa anche mortale; ma giustamente il p. Concina ciò non sa approvarlo. Breviter, cioè che la messa ordinariamente non sia più lunga di mezz'ora, né più breve di un terzo, come dice il cardinale Lambertini cogli altri comunemente. All'incontro nella nostra Istruzione2, abbiam provato colla comune de' dottori, che per essere scusato da colpa grave il sacerdote nel dir la messa, dee impiegarvi il tempo almeno d'un quarto d'ora, ancorché la messa fosse de' morti; ma più, s'ella fosse più lunga con gloria, e credo. Devote, cioè senza distrazione volontaria, la quale nel canone, e specialmente nella consagrazione o sunzione, dice Tamburino, che può essere colpa grave, benché altri ciò lo negano. Exacte, cioè che non si ometta alcuna cosa: il che è colpa grave o leggiera secondo la materia; v. gr. è colpa leggiera l'omettere solamente il salmo Iudica, o una delle collette, o la gloria, o il credo, o il tratto, o la seguenza, o la prefazione, o il Communicantes proprio, e simili parti; e ben avverte il p. Suarez, esser peccato veniale il tralasciare quantunque cerimonia della messa, come croci, genuflessioni, baci dell'altare, e simili; e lo stesso dee dirsi, se alcuna di tali cerimonie si fa sconciamente. È colpa grave poi l'omettere qualche parte, che in sé è notabile, come sarebbe tutto l'introito, due collette principali, l'epistola, il vangelo, l'offertorio, o l'infusione dell'acqua nel vino, o pure otto o dieci parole del canone, o il Pater noster, o la frazione dell'ostia col di lei mescolamento nel calice, o la purificazione dopo la sunzione3.
27. V. Circa le cose richieste per celebrar la messa, si ricercano sotto precetto grave le seguenti. E per I. l'Altare, o sia la pietra sacra, ove dee riporsi l'ostia e le particole consagrate. La pietra dee esser consagrata dal vescovo, e dee starvi il sepolcro delle reliquie col sigillo, il mondo che si ha per dissagrato l'altare, e non può celebrarvisi sotto colpa grave, se di là son distaccate le reliquie, o il sigillo, o se la pietra notabilmente è rotta, o se la mensa consagrata è rimossa dalla struttura inferiore. Di più nell'altare si ricercano tre tovaglie, benché bastano due, cioè una separata, e l'altra raddoppiata4.
28. Per II. il calice, e la patena consagrata. Il calice si dissagra, quando è perforato nel fondo, o la coppa notabilmente è rotta, oppure se staccasi dal piede, a cui la coppa è fissamente unita, ma non già se il piede è separabile da sé; come neppure, se si perde l'indoratura, secondo la sentenza più comune di Suar., Laym., Lugo, Silvest. Tournely ecc. E perciò il calice di nuovo indorato non ha bisogno di nuova consagrazione. In quanto alla pisside non v'è obbligo di consagrarla; se poi almeno debba essere benedetta, pare più probabile l'opinione affermativa, ma sotto colpa veniale, non già mortale, come tiene il cardinal Lambertini con altri. E lo stesso corre per la lunetta dell'ostensorio, dove si espone il venerabile5.
29. Per III. le vesti sacre benedette dal vescovo, o da altri che ne ha la facoltà da Roma; perché il vescovo, secondo il mio sentimento, non può darla. Pecca gravemente chi celebra (fuor di grave necessità) senza il camice, o
la stola, o il manipolo, o pure con alcuna di dette vesti, ma non benedetta; venialmente poi, se senza il cingolo, o l'amitto. Le vesti si dissagrano, quando perdono il lor uso, v. gr. il camice, quando se ne distacca una manica: la stola, se non può coprire più le spalle, o se da quella si stacca una parte, sì che perda la forma, ed allora non basta risarcirla: il cingolo, se si spezza in modo, che per niuna delle parti vale più a cingere. Il colore poi delle vesti, altri negano, ma altri più probabilmente affermano esser di precetto, ma non grave1.
30. Per IV. il corporale di lino, o di canape, che sia anche benedetto dal vescovo. Si dissagra poi il corporale, se si frange in modo, che non vi possa più capire decentemente il calice, e la patena coll'ostia. Avvertasi, che il celebrare in un corporale molto immondo può giungere anche a colpa grave. Del resto il servirsi de' corporali, o d'altri paramenti alquanto immondi, non è scusato da peccato veniale, se non quando non ve ne fossero altri; e quando avvenisse il caso, che altrimenti esso sacerdote, o gli altri dovesser perdere la messa di precetto, dice il Cont. di Tournely, che può servirsi allora anche d'un corporale notabilmente immondo. In oltre si ricerca la palla anche benedetta, e di lino, almeno dalla parte di sotto, anzi in un decreto della S.C. trovo scritto: Non esse adhibendam pallam a parte superiori drappo serico coopertam. Si richiede anche il purificatoio, ma più probabilmente non è necessario che questo sia benedetto2.
31. Per V. il messale romano, che contenga almeno il canone intiero. Sarebbe poi colpa grave a' sacerdoti secolari il celebrare secondo il rito de' regolari, anche nelle loro proprie chiese3.
32. Per VI. si richiede il ministro, che risponda alla messa; e dee esser maschio sott'obbligo grave, almeno sino all'obblazione; ma se vi fosse necessità di dare il Viatico, o di perdere la messa in giorno di festa di precetto, allora può dirsi senza ministro. Si è detto maschio, perché peccherebbe gravemente una donna, che servisse immediatamente all'altare. Ben si permette però (come dicono i dd.), che le donne rispondano alla messa da lontano, specialmente se sono monache4.
33. Per VII. la Croce col Crocifisso, e ciò ancorché nell'altare vi fosse esposta la eucaristia secondo il decreto della S.C. e 'l ceremoniale de' vescovi. Di più ordina Bened. XIV. in un suo decreto, che senza il crocifisso nullo modo fiat sacrificium. Nondimeno è sentenza comune di Suarez, Habert, Tournely, Concina, Merati, Laymann, e d'altri, che il celebrar senza crocifisso non sia colpa grave. Ordina però lo stesso papa Benedetto nella costituzione, Accedimus, del 1746., che secondo sta prescritto nel ceremoniale de' vescovi l'imagine del crocifisso non sia così piccola, che appena si veda dal sacerdote, o dal popolo: e che sia collocata più alta de candelieri. Se però nell'altare vi è già fissa l'immagine del crocifisso, o scolpita o dipinta, questa basta, come dice lo stesso pontefice5.
34. Per VIII. si richiedono due candele di cera, ma in caso di necessità (non già per divozione) bastano di sevo, o d'olio. Per ultimo si ricercano la borsa, il velo, il cossino, o sia lettorino, e 'l manutergio; ma il celebrar senza questi non è alcun peccato. Il celebrar colla testa coverta per tutta la messa, o mentre si dice il canone, sarebbe colpa grave; ma non già se solamente sino al canone6. Si noti finalmente per 1., che le messe votive, e de' morti, sono proibite di dirsi tutte le domeniche, offici doppi, e nelle ottave privilegiate, eccettoché nella messa solenne del Sagramento, che si dice nell'esposizione delle quarantore, o di requiem nella morte d'alcuno in presenza del cadavere, ed in altri simili giorni7. Si noti per 2., che in quanto al dir le messe votive dice la rubrica, Id passim non fiat, nisi rationabili de causa, prout esset specialis devotio sacerdotis, vel petitio de votiva dantis eleemosynam. Ond'è che il sacerdote quando gli è domandata la messa votiva, è tenuto a celebrarla, sempre che può dirla, come gli è stata richiesta. Si noti per 3., che non è lecito dire più messe in un giorno, se non in due casi, 1. per dare il viatico, 2. acciocché il popolo non resti privo della messa in giorno di festa di precetto, come dicono Navarro ed Azorio. Si noti per 4., che
quando il sacerdote si trovasse celebrando, e la chiesa restasse in quel mentre polluta, o pure venisse ad assistere alla sua messa qualche scomunicato vitando, il quale ammonito non volesse uscir dalla chiesa, il celebrante prima della consagrazione dee lasciar la messa, e partirsi; ma se già ha consagrato, dee proseguirla sino alla sunzione, e subito poi partirsi1. Si osservino poi molti decreti notabili circa la messa, e l'eucaristia, che stan notati nell'Istruzione2.