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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Capo XI - Avvertenze sull'ottavo precetto

Punto Unico. Del giudizio temerario, della contumelia e detrazione.

§. I. Del giudizio temerario.

1. Del giudizio e del sospetto temerario.

2. Avvertimenti per la pratica.

1. Il giudizio temerario allora è peccato grave, quando senza bastante fondamento giudichiamo, che 'l prossimo abbia certamente commesso un grave male. Dal che si deduce, che tali giudizi per lo più sono scusati da colpa mortale, o perché il fondamento si giudica bastante, o perché non sono giudizi, ma sospetti, i quali, benché temerari, non giungono a peccato mortale, se non fossero dubitando, che persone di buona fama fossero ree di colpe gravissime, come d'ateismo, d'eresia, d'incesto commesso co' propri genitori, e simili8.

2. In questa materia dunque avverta bene il confessore, che molti rozzi si accusano di aver fatti giudizi temerari: in ciò bisogna far loro intendere per 1., che quando vi sono sufficienti motivi


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di così giudicare di qualche fatto, il giudizio non è temerario, ma giusto, e perciò non è colpevole. Per 2., che per lo più questi non sono giudizi, ma sospetti, che i padroni ed i padri di famiglia alle volte sono anzi obbligati a farli, per impedire qualche peccato: per esempio, acciocché le figlie non pecchino praticando cogli uomini, e cose simili. Solamente loro s'avverta, che tali sospetti poi non li comunichino ad altre persone senza necessità.

§. II. – Della contumelia e della restituzione dell'onore

3. Della contumelia e della restituzione dell'onore.

4. Cause scusanti da una tale restituzione.

5. Dell'aprire e leggere lettere altrui.

6. A chi ciò sia permesso.

3. La contumelia anch'è peccato grave, quando con quella si offende gravemente l'onore del prossimo in sua presenza. Onde s'è stata pubblica, pubblicamente se gli dee restituire l'onore con cercargli perdono, o almeno onorandolo con segni speciali, avanti tutte le altre persone che vi fossero state presenti, o almeno facendo loro sapere questa restituzione d'onore già eseguita1. E se la contumelia è stata fatta in secreto, anche deve in secreto darsi la soddisfazione, secondo la vera e comune sentenza di Lessio, Lugo, Sporer, Roncaglia, s. Antonino, Salmat., ec., contro Laymann e Molina2.

4. Se n'eccettua nondimeno per 1. se probabilmente si presume, che l'offeso per li segni che ne dimostra, abbia già rimessa l'ingiuria; o che ricusi quella pubblica soddisfazione, per non soffrire un nuovo rossore; ed in tal caso basterà cercare di onorarlo in altri modi. Per 2. se vi fosse probabil pericolo, che colla soddisfazione si rinnovassero gli odii. Per 3. se l'offeso già se ne sia vendicato; o pure se l'offensore ne sia stato già pubblicamente punito dal giudice con castigo sufficiente a riparar l'onore tolto3.

5. Ben anche farebbe contumelia al prossimo chi aprisse e leggesse le di lui lettere, se non ne ha, o almeno ne presume il consenso di colui a chi viene, o che manda la lettera, come dicono Lugo, Busemb., Escob., Nav. ec.4. E peccherebbe gravemente, quando la materia fosse grave, o vero stimasse che 'l prossimo l'apprendesse per grave ingiuria, talmente che gravemente se ne offendesse. In tal caso non però, se veramente la materia fosse in sé leggiera, chi legge non peccherebbe contro la giustizia, ma contro la carità, come rettamente dice La-Croix colla comune contro Bonacina5.

6. È lecito all'incontro per 1. a' principi aprir le lettere de' nemici, ed anche degli altri che in tempo di guerra scrivono da' paesi nemici. E lo stesso è lecito anche a' ministri pubblici, se lo giudicano necessario per lo ben comune. Per 2. i prelati religiosi possono benanche aprir le lettere de' loro sudditi, se in ciò vi è statuto o l'uso, o almeno sospetto probabile, che in quelle contengasi cose male. Ma ciò non s'intende per le lettere che vanno o vengono da' superiori maggiori. Per 3. è lecito ancora a' privati aprir le lettere de' loro avversari che ingiustamente gli vessano; così comunemente Lessio, Lugo, Laymann, Sanch., Navarr., Bonac., Salmat., e Roncaglia. E lo stesso permettono Lugo e Busemb. per evitare un'ingiuria grave che sovrasta ad un terzo6. Se poi alcuno raccogliesse una lettera lacerata dal padrone, e gittata in luogo pubblico (non già occulto), e per curiosità la leggesse, allora non gli fa ingiuria (purché non propalasse il secreto con danno di colui), poiché tutte quelle cose che si hanno per derelitte, ben è lecito convertirle in util proprio: così Laymann, Busemb., Diana, s. Antonino, Silvestro, ec. E ciò, quantunque (dicono Lugo e Roncaglia) il padrone avesse lacerata la lettera in minute parti, poiché sembra che allora abbia voluto cedere al suo ius. Ma a ciò più probabilmente contraddice La-Croix con Rebellio, ec., perché lacerando colui


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minutamente la lettera, ben ha dato a vedere, non voler che si legga, e che non ha voluto cedere al suo diritto. E quel che si è detto delle lettere, corre per ogni altra scrittura; perché ciascuno ha il ius del segreto ne' suoi scritti, che non vuole esser comuni agli altri, come dicono Navar., Molina, Busemb. ec.1.

Ma qui generalmente parlando delle contumelie, avvertasi quel che scrisse ed ordinò Benedetto XIV. nella sua costituzione, Sollicita, sulla proibizione de' libri, data nel giorno 8. di luglio 1753. Ivi riprova sommamente il pontefice l'uso detestabile che ne' tempi nostri si pratica tra gli autori che scrivono di controversie, e par che non sappiano difender la loro causa, se non con lacerarsi scambievolmente, condannando le opinioni opposte, prima che sieno condannate dalla chiesa; e caricando d'ingiurie e dileggiamenti gli avversari, perché si oppongono a ciò ch'essi dicono. Ecco le sue parole: Utinam vero in aspectum lucemque hominum libri eiusmodi in hac temporum licentia et pravitate non efferrentur, in quibus dissidentes auctores mutuis se iurgiis conviciisque proscindunt, aliorum opiniones nondum ab ecclesia damnatas censura perstringunt, adversarios eorumque scholas, aut caetus sugillant, et pro ridiculis ducunt, magno bonorum scandalo, haereticorum vero contemtu, qui, digladiantibus inter se catholicis, seque mutuo lacerantibus, plane triumphant.

Indi soggiunge, che quantunque non possan togliersi le dispute dal mondo, dalle quali dice per altro ricavarsi alle volte grand'utile, nulladimeno vuole, che nello scrivere si osservi la moderazione e mansuetudine cristiana. Onde rinnova l'ordine prima già dato da Innocenzo XI., e dice: Quamobrem firmum sit omnibus qui adversus aliorum sententias scribunt ac disputant, id quod graviter ab Innocentio XI. praescriptum est in decreto edito die 2. martii 1679. (ubi): Tandem ut ab iniuriosis contentionibus doctores, aut alii quicunque in posterum abstineant, ut caritati consulatur, idem sanctissimus in virtute s. obedientiae praecipit, ut tam in libris, quam in thesibus etc., caveant ob omni censura, et nota, nec non a quibuscumque conviciis contra eas propositiones, quae adhuc inter catholicos controvertuntur; donec a s. Sede recognitae sint, et super eis iudicium proferatur. Quindi loda s. Tommaso l'angelico, dicendo, che il s. dottore, parlando delle opinioni d'altri teologi, non mai offese alcuno; e parlando anche degli eretici, cercò bensì di confutare ciò che diceano, ma sempre con modestia. Finalmente ordina: In huiusmodi scriptorum licentiam graviter censuram intendant revisores librorum, eamque congregationis cardinalibus cognoscendam subiiciant, ut eam pro zelo suo et potestate coerceant.

Giustamente ordina il pontefice, che tali sorte di libri e di scritti si aboliscano, poiché questi niente giovano a chiarir la verità, ma ad altro non servono che a far trionfare gli eretici, e scandalizzare la chiesa; mentre chi legge tali scritture, miste verso i contraddittori di oltraggi, d'invettive, e d'irrisioni (le quali sono ingiurie peggiori, che le ingiurie manifeste), già s'accorge, che l'autore scrive così spinto dalla passione che ha per la sua opinione affin di ricavarne almeno la confusione del suo avversario; e chi scrive per passione, poco persuade, e poco è creduto; sì perché ognun sa che la passione altera la vista, e non fa veder la verità; sì perché di colui che si avvale di parole mordaci e disprezzanti in difender la sua causa facilmente si giudica che abbia poca ragione che gli assista, e per difetto di ragioni si serva d'ingiurie e d'irrisioni, affin di così sopraffare ed atterrir l'oppositore per costringerlo a tacere.

§. III. Della detrazione.

7. Della detrazione, quando sia colpevole.

8. Del segreto saputo per frode.

9. Dell'obbligo del segreto.

10. Se possa pubblicarsi un delitto per difesa.


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11. Se per consiglio o sollievo: e se ad una persona proba.

12. Se il delitto è pubblico in un luogo, ecc.

13. Se è stato pubblico in un tempo, ecc.

14. Se il delitto è connesso.

15. Chi lo riferisce come inteso da altri.

16. Chi nomina qualche ordine o monastero.

17. Chi induce e chi sente mormorare.

18. Della restituzione della fama, ecc.

19. Cause scusanti dalla restituzione.

20. Se vi sia obbligo di compensare l'infamazione con danari.

21. Se l'infamato possa da sé compensarsi.

7. La detrazione dell'altrui fama allora è peccato grave, quando si pubblica o un delitto falso del prossimo, o pure un delitto vero ma occulto, e che non è per farsi pubblico tra breve; e di più quando si manifesta a fine d'infamarlo: poiché se si manifesta ad altro giusto fine (parlando del delitto vero), v. gr. acciocché il prossimo sia corretto, o per evitare un danno grave proprio o d'altri, e non vi fosse altro mezzo d'evitarlo, allora il palesarlo non è illecito (se non in caso che il danno del diffamato fosse eccessivamente maggiore del danno proprio); perché, come dice s. Tommaso1, quella sola si chiama vera detrazione, la quale si fa per denigrare la fama altrui, ma non quella che si fa per altro bene necessario: Si verba (sono parole del s. dottore) per quae fama alterius diminuitur, proferat quis propter aliquod bonum necessarium, non est peccatum, neque potest dici detractio2. Lo stesso dice Cuniliati3, seguendo s. Tommaso: Licet revelare crimen alterius ad vitandum grave malum, quod ex caritate non tenemur sufferre.

8. Qui cade una gran questione: se taluno per evitare il suo grave danno, possa rivelare il delitto occulto d'un altro, ma saputo ingiustamente per violenza o per frode, v. gr. aprendo le lettere ec. Vi sono molte sentenze, fra le quali a noi piace quella di Lugo, Laymann, Tournely, La-Croix, e Sporer, i quali dicono che non può; perché quell'azione ingiusta obbliga colui che la fa a restituire al prossimo tutti i danni che da quella saranno per provenirgli. Nel solo caso potrebbe egli rivelare l'altrui delitto, quando gli fosse lecito investigarlo anche per violenza, o con aprire le altrui lettere, come sarebbe se la rivelazione fosse necessaria al ben comune, o se quel prossimo fosse gravemente obbligato a palesare il secreto per riparare il danno: o se quegli desse un'ingiusta vessazione, e l'altro che apre la lettera probabilmente stimasse, che in quella si contiene cosa che direttamente sarebbe cagion dell'ingiusto suo danno, o d'alcun altro innocente: poiché altrimenti, se non si contiene direttamente nella lettera la vessazione, ma solo da quella potesse ricavare indirettamente qualche notizia per procurare il suo vantaggio, o evitare il suo danno, non è lecito allora aprir la lettera, essendo ciò contra il ben comune del commercio umano, il quale deve anteporsi al bene privato; così Lessio, Laymann, e i Salmaticesi con altri comunemente4.

9. Qui cade anche a proposito il sapere, quando siamo o no tenuti ad osservare il secreto. In ciò bisogna distinguere il segreto naturale dal promesso e dal commesso; il naturale è quando taluno vien sapendo a caso qualche fatto occulto: il promesso è quando s'obbliga a non manifestare alcuna cosa: il commesso finalmente è quando alcuno confida ad un altro il segreto con proibizione di palesarlo. Veniamo ora all'obbligo del segreto. Il promesso obbliga secondo l'intenzione del promittente, ma non avrà egli obbligo grave di osservarlo, se non quando è certo d'essersi così obbligato. Il commesso poi (detto ancora rigoroso) obbliga più strettamente del naturale, e può solamente palesarsi ne' seguenti casi: 1. Se si presume il consenso del principale: 2. Se 'l fatto già sia certamente pubblicato. Anzi Azor., Lugo, Bonac., Roncaglia, Salmat., ed altri dicono, non esser colpa mortale il comunicare ad una o due persone probe il secreto commesso, benché di cosa grave; purché la persona non sia tale, che specialmente a lei si stimi il committente


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aver voluto che si celasse. 3. Se l'occultare il segreto ridondasse in danno comune, o d'alcuno innocente, o dello stesso committente; perché allora tu ben puoi palesarlo (e talvolta anche lo dei) quanto basta a rimuovere il danno, quantunque avessi giurato di non manifestarlo. In oltre, secondo la sentenza più probabile con Soto, Navarr., Laym., Less., Lugo, Bonacina, ec., puoi rivelarlo ancora per riparare il tuo grave danno proprio, non essendo tu allora in condizione inferiore degli altri innocenti; purché (si limita) la rivelazione non ridondasse in grave danno comune; e purché non ti fossi obbligato ad occultarlo ancora con qualche tuo danno. Se poi tu possa palesarlo in pericolo della vita, quando anche con tal pericolo di fossi obbligato ad occultarlo; l'una e l'altra sentenza, affirmativa e negativa, son probabili1.

10. Si noti per 1., esser lecito (come dicono Lugo, Cardenas, Tournely, e Busemb.) palesare qualche delitto vero del prossimo, per quanto giova ed è necessario a difendersi da qualche calunnia da lui tramata. Si è detto vero, perché l'apporre un delitto falso è sempre colpa grave, come si ha dalla propos. 44. dannata da Innoc. XI., la quale diceva: Probabile est, non peccare mortaliter, qui imponit falsum crimen alicui, ut suam iustitiam et honorem defendat etc.2. Molti dd. non però scusano da peccato mortale chi per evitare gravi tormenti confessasse d'aver commesso un delitto che non ha fatto; ma ciò noi con altri non l'ammettiamo3; si osservi ciò che si dirà al capo XIII. n. 84.

11. Si noti per 2. esser lecito il palesare l'altrui peccato, per quanto è necessario al proprio consiglio o sollievo in qualche grande ingiuria ricevuta, come dicono comunissimamente Navar., Bonac., Sairo, Ledesma, Mazzotta, Busemb., Salmat., ed altri. E molti gravi dd., come Less., Gaet., p. Navar., Bonac., Covar., Trullench., ec., scusano (almeno da colpa grave) chi palesasse un delitto secreto del prossimo ad una o due persone prudenti; mentre la fama consiste nell'estimazione comune degli uomini, e perciò non si stima diffamazione il far sapere quel peccato ad uno o due, che lo terranno occulto. Ed a ciò chiaramente consente anche s. Tommaso4, dicendo: Si aliquis referat praelato culpam proximi, intendens vel cautelam in futurum, vel aliquid huiusmodi, quod ad emendam proximi videret expedire, non peccat. Si autem ex incautela alicui dixerit hoc (cioè l'altrui peccato), ita tamen quod non proveniat inde infamia delinquenti, tunc non peccat mortaliter, licet incaute agat. Si noti ita tamen, etc., dunque il manifestare il delitto ad un solo non apporta infamia5.

12. Si noti per 3., che quando il delitto è pubblico in un luogo si dubita se sia colpa grave il palesarlo in altro luogo, benché in quello non vi sia giunta la notizia, né sia per giugnervi tra breve. In questo dubbio vi sono tre sentenze. La prima con Dicast., Villalob., Antoine, Tournely, Cuniliati ec., dice, esser colpa grave contro la giustizia, perché il reo in quel luogo ancor possiede la sua fama. La seconda con Lessio, Bonac. e Silvio lo tiene, che sia colpa grave contro la carità, perché quantunque il reo abbia perduto il ius alla sua fama, nondimeno riceverebbe un gran dispiacere in saper, che si pubblica il suo delitto in quel luogo, dove non si sa. La terza sentenza più comune, che tengono Lugo, s. Antonino con Gaetano, Ledesma, e Maggiore (e Lugo la chiama comune, e vera), ed i Salmaticesi con Navarro, Bannez, Serra, Filliuc., Fagund., Macado, ed altri6, dice, non esser colpa né contro la giustizia, né contro la carità. Adducono i suoi fautori più ragioni per tal sentenza, ma la ragione che sembra più forte è, perché conduce al ben pubblico che sieno conosciuti i malfattori, acciocché gli altri possano guardarsene; il quale


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ben comune prepondera al danno del delinquente. Questa ragione a me pare molto probabile, sempreché il delitto è tale, che rende il reo pernicioso e vitando dagli altri, come sarebbe il delitto di lenocinio, di disonestà, di omicidio, di tradimento e simili. Né osta il dire, che il reo possedendo in quel luogo la sua fama, non può esserne spogliato colla sola opinione probabile; perché si risponde, che nello stesso tempo che 'l suo peccato si fa pubblico, da una parte già probabilmente egli perde il ius alla sua fama, e dall'altra parte il comune acquista il ius di conoscerlo per evitarlo; e divenendo il suo ius incerto, diviene anche incerto il possesso di quello. Trovo poi, che 'l p. Concina1 in tal questione distingue, e dice, che quando il delitto è pubblico notorietate facti, cioè pubblicamente commesso, allora può pubblicarsi in ogni luogo; quando poi fosse pubblico solamente notorietate famae, dice così in quanto al manifestarlo: Cauti omnes sint oportet, quia facile fingitur haec publica fama. Si avverta poi, che 'l delitto pubblicato in una sola famiglia, o monastero, non può dirsi assolutamente pubblico; onde non può manifestarsi altrove, e neppure in altro monastero dello stesso ordine, che coll'altro avesse frequente comunicazione2.

13. Il delitto poi d'alcuno, pubblico in un tempo, non può pubblicarsi in un altro, nel quale è occulto, senza colpa grave, almeno contro la carità; eccetto che se 'l delitto fosse pubblico non solo notorietate facti, ma anche notorietate iuris, cioè per sentenza del giudice, o per confessione del reo in giudizio, come insegnano Lessio, Lugo, La-Croix ec.3. Del resto con tutto ciò non si vieta agl'istorici di scrivere i delitti pubblici, anche per lo solo fatto; Soto, Molina, Vasquez ec.4.

14. Si noti per 4., che se alcuno è diffamato per un delitto, non è peccato grave diffamarlo d'un altro a quello connesso o affine, come il dire d'un soldato che abbia fornicato e simili. Altrimenti poi, se si palesasse un altro peccato disparato, o pure di taluno che avesse commesso un adulterio, si palesasse che n'ha commesso due5.

15. Si noti per 5., che pecca solo venialmente chi riferisce un peccato del prossimo, ma come narrato da' suoi nemici, o da altri di poca fede: o pure se stimasi verisimilmente, che gli uditori non lo credano. Ma peccherà poi mortalmente, se dice averlo inteso da persone di credito, ovvero se riferisce un delitto gravissimo; perché di questo sarà colpa grave anche il darne un sospetto fondato6.

16. Si noti per 6., che pecca chi infama non solo un ordine religioso, o un monastero d'alcuna religione, ma ancora chi pubblica qualche delitto d'uno de' religiosi, sol nominando il monastero, o l'ordine. Nondimeno, se l'ordine fosse grande, rettamente dice il padre Concina, che non dee stimarsi peccato grave, né frazione di sigillo, il nominare l'ordine, quando non è di stretta osservanza7.

17. Si noti per 7., che pecca gravemente, chi induce altri a mormorare. Chi poi senza indurre si dilettasse della mormorazione fatta da altri, pecca anche gravemente, ma solo contro la carità. Ma chi si dilettasse, non del danno che patisce il prossimo in quella mormorazione, ma solo del sentire una cosa nuova o curiosa, molti dd. lo scusano da colpa grave; purché non foss'egli superiore, il quale ha obbligato grave di correggere il suddito che mormora. I superiori dunque peccano gravemente contro la carità (ma non contro la giustizia), come ben tengono Lugo, Soto, Reb., Dicast., ec., se omettono di far la correzione a' sudditi che mormorano del prossimo in cosa grave, e segreta8. Ma chi non è superiore, da molti gravi dd. è scusato dal peccato mortale, se per verecondia o


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timore non cerca d'impedir la detrazione, purché al prossimo (oltre l'infamia) non gli sovrasti altro danno per causa della detrazione; e purché, come dice s. Tommaso1, non abbia certezza, che correggendo già impedirebbe la mormorazione; ma questa certezza è moralmente impossibile averla chi non è superiore, almeno se non è molto maggiore in dignità, o nobiltà2. Avvertono poi Lugo, Busemb., ec., che errano coloro i quali al principio che sentono parlare contro del prossimo, subito pensano d'esser tenuti a far la correzione; perché spesso più gioverà al prossimo, che la detrazione incominciata si termini, che s'interrompa; mentre alle volte terminato ch'è il discorso, di quella cosa meno si apprenderà di quel che al principio s'era concepito. Del resto, per liberarsi da ogni scrupolo, in sentire alcuno che mormora, e mormora certamente di cosa grave, ed occulta, basta o il partirsi dalla conversazione, o cercare di mutar discorso, o pure dimostrarne una certa dispiacenza con voltar la faccia, o con abbassare gli occhi, o con farsi veder serio3.

18. Si noti per 8., che l'ingiusto detrattore è tenuto a restituir la fama, ed anche il danno cagionato (purché sia almeno in confuso preveduto); e non solo quando il delitto imposto è falso, col disdirsi avanti gli uditori, così immediati trascurassero di avvertirne i loro uditori), ma ancora quando il delitto è vero, rimediando nel miglior modo che si può, con dire v. gr. Ho preso abbaglio: ho fatto errore: o pure come ammettono altri: Mi sono ingannato: ho mentito, perché ogni peccato è inganno e bugia, secondo dice s. Giovanni. Io soglio consigliare a dire: me l'ho cavato da capo; parlando per anfibologia, poiché tutti i detti escono dalla mente, per cui s'intende il capo. Che se poi il restituir la fama si stimasse prudentemente dover riuscire di maggior danno che d'utile al diffamato, per causa che la cosa si presumesse già dimenticata (come già si presume, quando la diffamazione fosse accaduta da lungo tempo, e dopo non se ne fosse fatta più menzione) allora è meglio cercar di lodare il diffamato in qualche sua virtù, per metterlo in buon concetto, che andar rinnovando la memoria con ricordare il fatto. Ma procuri il confessore, quando comodamente si può, di fargli fare tali restituzioni di fama prima dell'assoluzione, perché dopo con difficoltà si fanno: benché per altro queste sien meno difficili delle restituzioni di roba4.

19. Si noti per ultimo, che il detrattore può essere scusato dalla restituzione di fama per più cause: 1. se 'l delitto già s'è fatto pubblico per altra via o pure se per altri modi il diffamato ha ricuperata la sua fama. 2. Se prudentemente si presume, che 'l diffamato rimetta la restituzione, mentre ciascuno è padrone della sua fama, come dicono Laym., Nav., Trull., Bus., Holzmann, ec., colla comune5; purché s'intende) possa rimetterla, mentre non può, quando la sua infamia cagionasse scandalo, o ridondasse in danno comune, o de' suoi. 3. Se nel restituir la fama s'incontrasse pericolo della vita, o d'un danno molto maggiore di quello del diffamato. 4. Se stimasi, che la detrazione non sia stata creduta, come quando è stata detta nel fervore della passione. 5. Se prudentemente si giudica, che 'l fatto è andato in dimenticanza, come di sovra s'è detto. 6. Se 'l diffamato esso ancora ha tolto a te la fama, e non te l'abbia ancora restituita; perché allora, secondo la sentenza più comune e più probabile di Soto, Silvio, Wigandt, Tournely, Laym., Salmat., ecc., tu puoi sospendere la tua restituzione, finché l'altro faccia la sua6.

20. Si dubita per 1. Se quando la restituzione della fama non può farsi, sia il detrattore obbligato a compensarla con danari. Altri, come Silvio, Soto, ecc., con s. Tommaso7, probabilmente


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dicon di sì, perché la fama anche è di prezzo estimabile. Ma la sentenza più comune, e più probabile, con Lessio, Lugo, Sanch., Laym., Vasq., Bonac., Salmatic., Croix, ec., lo nega, perché la giustizia obbliga solamente a restituire il tolto, o almeno l'equivalente, ma la fama, essendo di diversa specie, poich'è d'ordine superiore alle robe, non può mai compensarsi con qualunque prezzo; onde la restituzione fatta con danaro non è mai competente a soddisfare, giacché l'infamato resterebbe sempre creditore dello stesso modo, come era prima di quella soddisfazione del prezzo1; si osservi quel che si disse al capo X. n. 83.

21. Si dubita per 2. Se quando il detrattore non può o non vuole restituir la fama, possa l'infamato compensarsi col danaro del detrattore. Altri dd. lo negano, perché la compensazione non può farsi colla sola opinione probabile. Altri nondimeno l'affermano, come Lessio, Molina, Aragona, Ledes., ec., ed i Salmaticesi ammettono questa opinione per praticamente probabile, dicendo, che la regola di non potersi far la compensazione colla probabile, corre quando il credito è dubbio, ma non quando il credito è certo (com'è certo il credito che ha l'offeso della sua fama), e si dubita solamente del modo di compensarsi, ed alcun modo probabilmente da' dd. si ammette2. Ciò non ostante, io aderisco alla prima sentenza, mentre l'infamato è creditore in materia di fama, ma non di roba; e s'è probabile, anzi è più probabile (come abbiamo detto poco anzi), che 'l detrattore non è tenuto a compensare in danaro, quando non può restituire la fama, sempre avviene, che compensandosi in roba l'infamato, si compensa col solo credito probabile, non certo3.

22. Deve aggiungersi qualche cosa circa i libelli famosi. Il libello famoso, o sia infamatorio, è quando si pubblica qualche infamia grave occulta in iscritto. Si chiama ancora libello famoso la scrittura data al giudice senza nome dell'accusatore. Contro chi fa questi libelli vi è la scomunica ferenda del c. Quis alterius, 5. quaest. 11. Ma lata, se il libello è contro il papa, o i cardinali; anzi è riservata, s'è contro l'ordine francescano, o domenicano, o pure altro comunicante: ma non già s'è contro qualche religioso particolare. Incorre la stessa colpa, e pena, chi appende alla porta d'alcuno qualche segno infamatorio4.




8 N. 962. ad 963.



1 Lib. 3. n. 966. et 984. ad 988.



2 N. 985.



3 Lib. 2. n. 989. et 990



4 Lib. 5. n. 70. ad 71.



5 N. 70. v. Ita.



6 Lib. 5. n. 70. et lib. 3. n. 969. circa fin.



1 Lib. 5. n. 70. v. 6. Si literas.



1 2. 2. q. 73. a. 2.



2 Lib. 3. n. 969.



3 Tr. 9. c. 7. §. 5. n. 9.



4 L. 3. n. 969.



1 Lib. 3. n. 970. et 971.



2 N. 972.



3 Lib. 4. n. 275.



4 Quodl. 11. a. 13. ad 3.



5 Lib. 3. n. 973. in fine et 974.



6 Lugo d. 15. n. 59. Salm. de rest. . 4. n. 61.



1 Comp. theol. t. 1. pag. 239. n. 10.



2 Lib. 3. n. 974.



3 Ibid. v. Similiter.



4 Salm. de rest. c. 4. n. 37.



5 Lib. 3. n. 976.



6 N. 977. et 978.



7 Lib. 5. n. 979. ad 16. v. Similiter. et l. 6. n. 654. in fine.



8 Lib. 3. n. 980.



1 2. 2. q. 73. art. 4.



2 Lib. 3. n. 981.



3 N. 980.



4 N. 992.



5 N. 1003.



6 N. 998. et 999.



7 2. 2. q. 62. a. 2. ad 2.



1 Lib. 3. n. 627. et 1000.



2 N. 1001.



3 Lib. 1. n. 35. v. Hinc.



4 Lib. 3. n. 995.






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