Il
volume dal titolo Lezioni di Filosofia del Diritto1 la cui
pubblicazione fu curata con riverente pietà e con devota ammirazione dalla
vedova e da alcuni tra i più valenti discepoli poco dopo la morte immatura
dell'autore, è forse tra gli scritti del Vanni quello in cui la sua dottrina
appare più compiutamente ordinata a sistema, e nel quale a un tempo si rivelano
felicemente congiunte le qualità dello scienziato e dell'insegnante; e
veramente si può considerare come il testamento scientifico del celebrato
Maestro. Certo, qualunque giudizio porti sul fondamento e sulla validità
intrinseca del sistema, nessuno può disconoscere la larghezza e la profondità
della cultura filosofica e giuridica, e la chiarezza della trattazione; e
soprattutto la sincerità e, direi, l'onestà scientifica che è propria di chi
medita e scrive per amore disinteressato del vero.
La
filosofia del diritto abbraccia, secondo il Vanni, tre ricerche: la ricerca
critica; la ricerca sintetica o fenomenologia giuridica; e la ricerca
deontologica.
Nella
prima egli comprende non soltanto la determinazione dell'oggetto, dei metodi e
dei rapporti della filosofia del diritto colle scienze affini, ma anche una
indagine preliminare di critica gnoseologica, che il Groppali accordandosi col
Fragapane ritiene, a mio giudizio giustamente, estranea al compito di questa
disciplina. Giustamente, finché si intende che la filosofia del diritto debba
istituire una sua propria ricerca gnoseologica; ma non, se si intende anche di
negare la opportunità di premettere, come in fondo fa il Vanni in queste Lezioni,
quali sono i presupposti gnoseologici accettati. Poiché ogni dottrina deve pur
assumerne, di una o d'altra specie, esplicitamente o implicitamente. Ed è bensí
vero che essi si possono sottintendere e si applicano di solito nelle ricerche
speciali tacitamente. Ma compito del filosofo è appunto, come osservava il
Rosmini, di comprendere e formulare chiaramente quello che gli altri
sottintendono.
Del
resto il fatto che il Vanni voglia prender le mosse da una valutazione critica
sulla natura e sul valore della conoscenza e sulla sua applicazione al sapere
giuridico, prova quanta larghezza di pensiero, e direi, di coscienza filosofica
egli portasse nelle sue ricerche, e con quanto scrupolo sentisse l'obbligo di
rendersi conto anche dei più lontani e generali presupposti della sua dottrina.
La
seconda ricerca si sdoppia in due parti: statica, che determina la
nozione logica del diritto, inducendola dall'analisi del diritto positivo dei
popoli più progrediti, e similmente dello stato; dinamica (genetica o
storica) che studia la genesi e la formazione storica del diritto e dello
stato; e si potrebbe anche chiamare filosofia della storia del diritto.
Alle quali due ricerche corrispondono le parti II e III del volume.
Finalmente
la terza ricerca di carattere etico o valutativo ha per oggetto il problema
della Giustizia, ossia del fondamento intrinseco e delle esigenze
razionali del diritto. Questa, che costituisce la parte IV ed ultima, è
senza dubbio la più importante, perché riguarda quello che è il problema
centrale della filosofia del diritto; e nella cui soluzione principalmente si
manifesta la nota caratteristica delle diverse dottrine. E la dottrina del
Vanni, benché l'indirizzo e, direi, la moda oggi prevalente la consideri
oltrepassata, merita di essere ricordata e discussa; perché, mentre intende il
compito della filosofia del diritto non soltanto come storico-genetico, ma
anche come normativo (nel che si accorda coll'idealismo), si propone di
assolvere questo compito tenendosi nei limiti d'una costruzione puramente
scientifica, ed escludendo ogni postulato di natura metafisica; nel che
consente col proposito, se non col metodo, dello storicismo e del positivismo.
Ora il
difetto principale della sua dottrina non nasce, come può parere a prima vista,
dalla pretesa e comunemente ammessa inconciliabilità tra il compito normativo e
la validità scientifica; ché anzi questo intendimento, chiaramente concepito e
tenacemente proseguito, di una costruzione normativa scientifica del diritto, è,
a mio giudizio, un alto titolo di merito; ma nasce dall'essersi fermato, direi,
a mezza via nel rilevare a quali condizioni sia possibile una costruzione
etico-giuridica che soddisfaccia a un tempo ad ambedue le esigenze.
* * *
La
dottrina del Vanni, per quel che riguarda il fondamento intrinseco del diritto
e il metodo, si può considerare come una forma di quella che lo Spencer ha
propugnato e difeso col nome di utilitarismo razionale; e infatti, pur
rilevando giustamente l'importanza e il valore del pensiero del Romagnosi, egli
la riconosce come il precedente più immediato e più notevole della sua. Ma la
trova erronea per tre rispetti: perché ammette un diritto naturale; perché
pretende di costruire una norma etico-giuridica assoluta; e perché finalmente
lo Spencer intende le condizioni di esistenza da cui le norme devono essere
dedotte, in un senso puramente biologico. Principalmente su questo ultimo punto
egli accentua il suo dissenso, prendendo come base, non le condizioni dell'esistenza
individuale e la legge della sopravvivenza de' più adatti, ma le condizioni
dell'esistenza sociale. Il fondamento dell'etica sta dunque nella necessità per
chi vive in società (e la socialità è la esigenza suprema dell'esistenza umana)
di uniformarsi alle condizioni ed alle esigenze poste dallo stato sociale; e
l'etica dimostra intrinsecamente necessarie quelle forme e quei modi di
condotta che sono richiesti dalle condizioni della vita in comune. Fra queste
condizioni ve ne sono alcune che hanno un'importanza fondamentale e primaria,
in quanto rappresentano l'indispensabile per la convivenza e la cooperazione; e
nell'osservanza delle quali consiste la giustizia. Ma poiché queste
potrebbero non essere spontaneamente osservate, è necessario che le azioni
relative ad esse non restino abbandonate alla buona volontà e alla spontaneità
e che «con una norma di condotta irrefragabilmente obbligatoria ed
eventualmente coattiva s'induca all'osservanza anche il volere recalcitrante.
Quindi in altri termini la necessità del diritto, il quale ci apparisce allora
come una norma che ha da garantire le condizioni fondamentali per la
coesistenza e la cooperazione umana. Cosí non soltanto l'Etica, ma anche il
Diritto viene ad avere un fondamento intrinseco, e viene ad averlo anche lo
Stato, il quale è indispensabile alla funzionalità del Diritto»(pag. 314).
Non è
necessario un lungo discorso per vedere che quando il Vanni crede di fondare in
questo modo l'esigenza razionale del diritto finisce per assumere in realtà come
presupposto il principio che egli vuole, e crede di dovere, derivare
apoditticamente, e al quale appunto è subordinato il valore di necessità
razionale assegnato alle norme ideali che devono servire di modello e di
criterio di valutazione. Infatti la relazione naturale e necessaria tra una
certa condotta e certe condizioni, necessarie alla loro volta alla convivenza e
cooperazione sociale, serve bensí a ristabilire che quella condotta deve essere
riconosciuta come un mezzo necessario al fine di conservare e
promuovere la convivenza e la cooperazione sociale, posto che questo sia
riconosciuto e voluto come fine; ma non vale a stabilire la necessità
razionale di riconoscerlo come fine; e fine precedente in valore e autorità
ad ogni altro.
Il
Vanni par che intenda superare la difficoltà osservando che la necessità
puramente naturale in quanto è pensata dalla mente si trasforma appunto
in una esigenza e in una necessità razionale. «Essa allora esprime un principio
logico fondamentale, il principio di contraddizione». Se in forza della
natura stessa delle cose e dei rapporti causali, per ottenere un certo fine è
indispensabile un certo mezzo, e per raggiungere un certo risultato è
indispensabile un certo modo di condotta, implicherebbe contraddizione che si
potesse impiegare un mezzo diverso o seguire una condotta diversa (p. 315).
Ma è
facile vedere l'equivoco. Contraddizione vi è certamente tra il pensare che una
condotta è indispensabile a raggiungere un certo fine e pensare che questo
stesso fine possa essere raggiunto con una condotta diversa; ma io non violo
nessun principio logico e non sono punto in contraddizione con me stesso se, ammettendo
che un certo fine dipende da certi mezzi, non voglio il fine e non
voglio perciò neanche i mezzi.
E
neppure vale il ricongiungere l'ordine sociale all'ordine cosmico,
considerandolo come la forma più alta a cui riesce il processo della evoluzione
universale. Perché non si fa altro in questo modo che spostare il presupposto;
cioè ammettere, ancora e sempre, che si riconosca valore di fine supremo
a questo adattamento all'ordine cosmico.
Il
quale presupposto potrà o non potrà venir legittimamente assunto come dato o
postulato; ma è e rimane un presupposto. E perciò le norme ideali che se ne
deducono hanno questo valore di norme, nell'ipotesi che si
accetti come fine supremo quell'ordine di effetti dal quale sono dedotte.
Ma
rilevando cosí il carattere necessariamente ipotetico della costruzione, alla
quale riesce anche il «sistema delle condizioni della vita in comune» del
Vanni, io non intendo, anzi escludo, che questo carattere ipotetico costituisca
per sé un vizio proprio di questa e di tutta una classe di costruzioni
etico-giuridiche, come pretende l'idealismo metafisico. Il quale si illude di
poter esso sfuggire a questo carattere ipotetico riallacciando quel tipo di
convivenza e di relazioni sociali, che assume come modello e in conformità al
quale determina le norme ideali, a un fine di natura metafisica, che abbia
perciò valore assoluto. Dove sono da notare, sia detto di passata, due
circostanze, a mio giudizio, decisive: Primo: che le norme ideali sono
pur sempre ricavate o dedotte, malgrado ogni sforzo od ogni apparenza
contraria, dal tipo sociale assunto come modello, e non da un fine metafisico,
della cui autorità e del cui valore esso si riveste. Secondo: che il
valore assoluto di questo fine metafisico non può essere che assunto
anch'esso o come dato o come postulato.
La
verità è semplicemente che un sistema di norme giuridiche contempla di
necessità un certo ordine di vita individuale e sociale; e che la validità
delle norme dipende dal valore che si suppone riconosciuto a questo
ordine di vita. Questo riconoscimento di valore, questa valutazione del fine è
dunque il presupposto inevitabile della validità etica del sistema (la quale
non esclude la validità scientifica, ma non si esaurisce in questa); e la
questione si riduce a decidere se si può o non si può assumere
legittimamente come dato o come postulato questo riconoscimento del valore
che nel sistema è assegnato al fine.
Ora è
nel rispondere a questa questione, non nel carattere ipotetico, che si rivela
l'insufficienza del sistema del Vanni e dell'indirizzo naturalistico in genere;
e alla quale del resto non riesce a sfuggire neppure l'indirizzo metafisico. Infatti
una risposta adeguata alla questione esige che si determinino le condizioni
richieste perché a un ordine di convivenza e di cooperazione si riconosca
valore di fine universalmente regolatore, valore direi (piuttosto che di summum
bonum) di primum desiderabile; ossia perché si possa ammettere che
tutti i soci consentano liberamente nel valutarlo e volerlo come tale. E
che si assuma poi, come modello per dedurne le norme ideali, il tipo sociale
che soddisfa a questa esigenza; cioè il tipo sociale configurato in conformità
di quelle condizioni.
Ma non
è rispondere alla questione il dimostrare la naturalità della convivenza
sociale in genere, o di un certo tipo che si assuma volta a volta come modello.
Questa dimostrazione può servire a farmi trovar buona o giusta o desiderabile
l'osservanza dell'ordine naturale, se io trovo già buono o giusto o degno di
essere voluto, quel tipo di vita sociale, che si presenta come suo effetto; ma
non inversamente. E se, non trovandolo tale, mi rassegnassi a subirlo per la
coscienza della sua necessità naturale, chi potrebbe legittimamente scambiare
questo subire con un volere, e la rassegnazione a un male
con la aspirazione a un bene?
Nemmeno
gioverebbe, d'altra parte, il ricorrere a postulati metafisici. Posto che io
non riconosca l'ordine sociale ideale contemplato da un sistema come degno di
essere voluto, in qual modo si può presumere legittimamente che valga a farmelo
riconoscere tale l'affermazione (poiché qui di dimostrazione non si
potrebbe parlare) che esso ha un fondamento o una giustificazione metafisica,
se la ragione per la quale il sistema gli assegna questo fondamento consiste
appunto nel valore di fine che esso gli attribuisce e che io, per ipotesi, non
gli riconosco?
Ma il
Vanni (per restringermi a lui, poiché all'indirizzo metafisico non ho accennato
qui se non per debito di sincerità e di chiarezza obietterebbe con tutta
probabilità che per la via indicata come la sola legittima si riesce a una
costruzione puramente astratta, di un tipo utopistico di società che non trova
nella realtà storica nessuna corrispondenza; e che si ricade nei difetti (ai
quali appunto egli, d'accordo in ciò con la Scuola storica, s'è proposto, di sfuggire) o del puro formalismo, o di un diritto assoluto valevole per tutto e
sempre, e senza riferimento possibile alla variabilità dei rapporti sociali.
Mentre
riponendo, come egli fa, il fondamento intrinseco del diritto nella conformità
della condotta alle condizioni richieste dalla vita in comune, questo
riferimento non solo appare possibile ma inevitabile. Infatti, insiste egli nel
rilevare, le condizioni della vita in comune non sfuggono al moto
dell'evoluzione e della storia: e se anche alcune hanno il carattere d'una
certa uniformità e costanza, altre invece variano correlativamente al grado di
sviluppo umano e alle forme di organizzazione sociale, e sono proprie di
ciascun grado e di ciascuna forma. Il che importa che debbono variare
corrispondentemente le norme regolatrici; ossia che nell'applicazione «il
sistema etico-giuridico fondato sulle condizioni di esistenza va combinato col
principio di evoluzione e subordinato al criterio della relatività storica»
(p. 318).
Ora,
lasciando di rilevare come con questa subordinazione si assuma sempre per
presupposto che l'osservanza delle condizioni richieste dal tipo sociale
storicamente dato, abbia, per il solo fatto che la coscienza ne riconosce la
necessità storica, anche valore di fine, importa notare come si
venga con ciò a rinunziare ad ogni valutazione comparativa delle diverse forme
storiche del diritto. Perché una valutazione comparativa richiede di necessità
un criterio, il quale non può essere dato dalla corrispondenza alle condizioni
storiche. E se si prende un criterio diverso, allora è la conformità a questo
criterio e non la necessità storica, che si assume come esigenza razionale o
come giustificazione intrinseca del diritto.
È
certo che se una costruzione etico-giuridica per essere razionale dovesse
rimanere sospesa, come gli Dei d'Epicuro, tra cielo e terra, e fuori di ogni
possibilità di applicazione alla condotta individuale e collettiva,
bisognerebbe accettare la tesi del fenomenismo, e negare alla filosofia del
diritto qualsiasi funzione pratica riconducendola nell'ambito della pura
sociologia.
Ma
esiste davvero questa incompatibilità? E non potrebbe essa dipendere, invece
che dalla radicale sterilità di una costruzione veramente razionale2,
dalla preoccupazione di giustificare eticamente forme di diritto che non sono
eticamente giustificabili, di assumere come condizioni richieste dalla
giustizia e conformi ad essa certe condizioni, reali sí, e storicamente date,
ma che sono la negazione di quelle richieste dalle esigenze ideali? Perché se
fosse cosí, la conclusione da trarne sarebbe non che la costruzione razionale è
inapplicabile come criterio di valutazione e come modello normativo, ma che,
essendo le condizioni reali diverse da quelle idealmente contemplate, le norme
ideali non possono essere applicate simpliciter a condizioni diverse
dalle supposte. Ma esse potranno, anzi dovranno ugualmente servire come
criterio per determinare quale sia in un dato momento storico la condotta
sociale e individuale che, nei limiti delle esigenze reali necessariamente
imposte dalle condizioni in effetto esistenti, è più acconcia a favorire la
trasformazione di queste nella direzione segnata da quelle esigenze ideali,
ossia tende ad attuarle. Il che importa che le esigenze corrispondenti alle
condizioni proprie di un certo momento storico non siano assunte esse come esigenze
razionali del diritto, ma forniscano il criterio per stabilire entro quali
limiti sia possibile tradurre in norme di diritto positivo le norme ideali.
Ossia
in breve: l'esigenza razionale segna le condizioni a cui deve soddisfare un
ordine sociale perché possa aver valore di fine; la realtà storica dà la
conoscenza delle condizioni tra le quali si deve spiegare e dei mezzi ai quali
deve adeguarsi, per essere praticamente efficace, la condotta rivolta a quel
fine.
Certamente
una tale applicazione pratica delle norme ideali richiede la soluzione di
problemi delicatissimi e complicatissimi; e tali da non ammettere, si può dirlo
a priori con certezza, che una soluzione approssimativa; ma le difficoltà, per
quanto gravi, non escludono la possibilità.
La
dottrina del Vanni invece finisce per erigere a criterio di valutazione
quello che non può essere se non un criterio di limitazione delle
esigenze etiche; e per assumere come esigenze razionali del diritto le deviazioni
imposte dalle condizioni di fatto alle esigenze razionali.
La
ragione ultima di ciò sta in un preconcetto (che non è del Vanni soltanto) il
quale vizia, come io credo, il modo di intendere la funzione normativa cosí
della filosofia del diritto come dell'Etica; il preconcetto che l'ordine
sociale e per esso la sovranità dello stato debba essere universalmente
riconosciuto come fine etico indipendentemente da alcune, se non da tutte, le
condizioni, dalle quali razionalmente dipende la possibilità che gli sia
riconosciuto universalmente quel valore. Il che induce il bisogno di ricorrere
a un fondamento autoritativo, a un principio di obbligazione, col quale si
cerca di sanare questo difetto, anzi di togliere dalle radici ogni possibilità
di contestazioni; facendo appello a un'autorità sia di ordine soprannaturale,
sia, più ingenuamente, d'ordine naturale. Par di sentire certi superiori
burocratici, che si danno l'aria di persone ragionevoli che non temono la
discussione e fondano la loro autorità sulla persuasione. I quali discutono
bensí e ragionano volentieri, ma lasciando sempre capire che, oltre le ragioni
messe innanzi, ce n'è un'altra più forte di tutte, la quale, veramente, non è
una ragione, ma, occorrendo, supplisce a tutte le deficienze di quelle:
l'autorità di cui sono investiti.
Ma
sulla confusione che cosí si viene a fare tra due problemi distinti — il
problema che riguarda la valutazione del fine e la costruzione normativa, e il
problema che riguarda i motivi, o i fattori psicologici da cui dipende
l'osservanza della norma — non è questo il luogo di insistere nuovamente. Qui
mi restringo a notare uno degli effetti più visibili di quel preconcetto:
l'incoerenza, che ne risulta, qua e là fin troppo manifesta, delle varie
«esigenze razionali» del diritto fra di loro. Cito, tra le altre l'antinomia
dal Vanni stesso rilevata — a proposito delle esigenze della giustizia nei
rapporti internazionali — fra «la natura dello Stato per sé
indipendente e sovrano» e «la costituzione di un potere superiore a
tutti gli Stati» (p. 390).
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