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Erminio Juvalta
Il fondamento intrinseco del diritto secondo il Vanni

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Il volume dal titolo Lezioni di Filosofia del Diritto1 la cui pubblicazione fu curata con riverente pietà e con devota ammirazione dalla vedova e da alcuni tra i più valenti discepoli poco dopo la morte immatura dell'autore, è forse tra gli scritti del Vanni quello in cui la sua dottrina appare più compiutamente ordinata a sistema, e nel quale a un tempo si rivelano felicemente congiunte le qualità dello scienziato e dell'insegnante; e veramente si può considerare come il testamento scientifico del celebrato Maestro. Certo, qualunque giudizio porti sul fondamento e sulla validità intrinseca del sistema, nessuno può disconoscere la larghezza e la profondità della cultura filosofica e giuridica, e la chiarezza della trattazione; e soprattutto la sincerità e, direi, l'onestà scientifica che è propria di chi medita e scrive per amore disinteressato del vero.

La filosofia del diritto abbraccia, secondo il Vanni, tre ricerche: la ricerca critica; la ricerca sintetica o fenomenologia giuridica; e la ricerca deontologica.

Nella prima egli comprende non soltanto la determinazione dell'oggetto, dei metodi e dei rapporti della filosofia del diritto colle scienze affini, ma anche una indagine preliminare di critica gnoseologica, che il Groppali accordandosi col Fragapane ritiene, a mio giudizio giustamente, estranea al compito di questa disciplina. Giustamente, finché si intende che la filosofia del diritto debba istituire una sua propria ricerca gnoseologica; ma non, se si intende anche di negare la opportunità di premettere, come in fondo fa il Vanni in queste Lezioni, quali sono i presupposti gnoseologici accettati. Poiché ogni dottrina deve pur assumerne, di una o d'altra specie, esplicitamente o implicitamente. Ed è bensí vero che essi si possono sottintendere e si applicano di solito nelle ricerche speciali tacitamente. Ma compito del filosofo è appunto, come osservava il Rosmini, di comprendere e formulare chiaramente quello che gli altri sottintendono.

Del resto il fatto che il Vanni voglia prender le mosse da una valutazione critica sulla natura e sul valore della conoscenza e sulla sua applicazione al sapere giuridico, prova quanta larghezza di pensiero, e direi, di coscienza filosofica egli portasse nelle sue ricerche, e con quanto scrupolo sentisse l'obbligo di rendersi conto anche dei più lontani e generali presupposti della sua dottrina.

La seconda ricerca si sdoppia in due parti: statica, che determina la nozione logica del diritto, inducendola dall'analisi del diritto positivo dei popoli più progrediti, e similmente dello stato; dinamica (genetica o storica) che studia la genesi e la formazione storica del diritto e dello stato; e si potrebbe anche chiamare filosofia della storia del diritto. Alle quali due ricerche corrispondono le parti II e III del volume.

Finalmente la terza ricerca di carattere etico o valutativo ha per oggetto il problema della Giustizia, ossia del fondamento intrinseco e delle esigenze razionali del diritto. Questa, che costituisce la parte IV ed ultima, è senza dubbio la più importante, perché riguarda quello che è il problema centrale della filosofia del diritto; e nella cui soluzione principalmente si manifesta la nota caratteristica delle diverse dottrine. E la dottrina del Vanni, benché l'indirizzo e, direi, la moda oggi prevalente la consideri oltrepassata, merita di essere ricordata e discussa; perché, mentre intende il compito della filosofia del diritto non soltanto come storico-genetico, ma anche come normativo (nel che si accorda coll'idealismo), si propone di assolvere questo compito tenendosi nei limiti d'una costruzione puramente scientifica, ed escludendo ogni postulato di natura metafisica; nel che consente col proposito, se non col metodo, dello storicismo e del positivismo.

Ora il difetto principale della sua dottrina non nasce, come può parere a prima vista, dalla pretesa e comunemente ammessa inconciliabilità tra il compito normativo e la validità scientifica; ché anzi questo intendimento, chiaramente concepito e tenacemente proseguito, di una costruzione normativa scientifica del diritto, è, a mio giudizio, un alto titolo di merito; ma nasce dall'essersi fermato, direi, a mezza via nel rilevare a quali condizioni sia possibile una costruzione etico-giuridica che soddisfaccia a un tempo ad ambedue le esigenze.

 

* * *

 

La dottrina del Vanni, per quel che riguarda il fondamento intrinseco del diritto e il metodo, si può considerare come una forma di quella che lo Spencer ha propugnato e difeso col nome di utilitarismo razionale; e infatti, pur rilevando giustamente l'importanza e il valore del pensiero del Romagnosi, egli la riconosce come il precedente più immediato e più notevole della sua. Ma la trova erronea per tre rispetti: perché ammette un diritto naturale; perché pretende di costruire una norma etico-giuridica assoluta; e perché finalmente lo Spencer intende le condizioni di esistenza da cui le norme devono essere dedotte, in un senso puramente biologico. Principalmente su questo ultimo punto egli accentua il suo dissenso, prendendo come base, non le condizioni dell'esistenza individuale e la legge della sopravvivenza de' più adatti, ma le condizioni dell'esistenza sociale. Il fondamento dell'etica sta dunque nella necessità per chi vive in società (e la socialità è la esigenza suprema dell'esistenza umana) di uniformarsi alle condizioni ed alle esigenze poste dallo stato sociale; e l'etica dimostra intrinsecamente necessarie quelle forme e quei modi di condotta che sono richiesti dalle condizioni della vita in comune. Fra queste condizioni ve ne sono alcune che hanno un'importanza fondamentale e primaria, in quanto rappresentano l'indispensabile per la convivenza e la cooperazione; e nell'osservanza delle quali consiste la giustizia. Ma poiché queste potrebbero non essere spontaneamente osservate, è necessario che le azioni relative ad esse non restino abbandonate alla buona volontà e alla spontaneità e che «con una norma di condotta irrefragabilmente obbligatoria ed eventualmente coattiva s'induca all'osservanza anche il volere recalcitrante. Quindi in altri termini la necessità del diritto, il quale ci apparisce allora come una norma che ha da garantire le condizioni fondamentali per la coesistenza e la cooperazione umana. Cosí non soltanto l'Etica, ma anche il Diritto viene ad avere un fondamento intrinseco, e viene ad averlo anche lo Stato, il quale è indispensabile alla funzionalità del Diritto»(pag. 314).

Non è necessario un lungo discorso per vedere che quando il Vanni crede di fondare in questo modo l'esigenza razionale del diritto finisce per assumere in realtà come presupposto il principio che egli vuole, e crede di dovere, derivare apoditticamente, e al quale appunto è subordinato il valore di necessità razionale assegnato alle norme ideali che devono servire di modello e di criterio di valutazione. Infatti la relazione naturale e necessaria tra una certa condotta e certe condizioni, necessarie alla loro volta alla convivenza e cooperazione sociale, serve bensí a ristabilire che quella condotta deve essere riconosciuta come un mezzo necessario al fine di conservare e promuovere la convivenza e la cooperazione sociale, posto che questo sia riconosciuto e voluto come fine; ma non vale a stabilire la necessità razionale di riconoscerlo come fine; e fine precedente in valore e autorità ad ogni altro.

Il Vanni par che intenda superare la difficoltà osservando che la necessità puramente naturale in quanto è pensata dalla mente si trasforma appunto in una esigenza e in una necessità razionale. «Essa allora esprime un principio logico fondamentale, il principio di contraddizione». Se in forza della natura stessa delle cose e dei rapporti causali, per ottenere un certo fine è indispensabile un certo mezzo, e per raggiungere un certo risultato è indispensabile un certo modo di condotta, implicherebbe contraddizione che si potesse impiegare un mezzo diverso o seguire una condotta diversa (p. 315).

Ma è facile vedere l'equivoco. Contraddizione vi è certamente tra il pensare che una condotta è indispensabile a raggiungere un certo fine e pensare che questo stesso fine possa essere raggiunto con una condotta diversa; ma io non violo nessun principio logico e non sono punto in contraddizione con me stesso se, ammettendo che un certo fine dipende da certi mezzi, non voglio il fine e non voglio perciò neanche i mezzi.

E neppure vale il ricongiungere l'ordine sociale all'ordine cosmico, considerandolo come la forma più alta a cui riesce il processo della evoluzione universale. Perché non si fa altro in questo modo che spostare il presupposto; cioè ammettere, ancora e sempre, che si riconosca valore di fine supremo a questo adattamento all'ordine cosmico.

Il quale presupposto potrà o non potrà venir legittimamente assunto come dato o postulato; ma è e rimane un presupposto. E perciò le norme ideali che se ne deducono hanno questo valore di norme, nell'ipotesi che si accetti come fine supremo quell'ordine di effetti dal quale sono dedotte.

 

Ma rilevando cosí il carattere necessariamente ipotetico della costruzione, alla quale riesce anche il «sistema delle condizioni della vita in comune» del Vanni, io non intendo, anzi escludo, che questo carattere ipotetico costituisca per sé un vizio proprio di questa e di tutta una classe di costruzioni etico-giuridiche, come pretende l'idealismo metafisico. Il quale si illude di poter esso sfuggire a questo carattere ipotetico riallacciando quel tipo di convivenza e di relazioni sociali, che assume come modello e in conformità al quale determina le norme ideali, a un fine di natura metafisica, che abbia perciò valore assoluto. Dove sono da notare, sia detto di passata, due circostanze, a mio giudizio, decisive: Primo: che le norme ideali sono pur sempre ricavate o dedotte, malgrado ogni sforzo od ogni apparenza contraria, dal tipo sociale assunto come modello, e non da un fine metafisico, della cui autorità e del cui valore esso si riveste. Secondo: che il valore assoluto di questo fine metafisico non può essere che assunto anch'esso o come dato o come postulato.

La verità è semplicemente che un sistema di norme giuridiche contempla di necessità un certo ordine di vita individuale e sociale; e che la validità delle norme dipende dal valore che si suppone riconosciuto a questo ordine di vita. Questo riconoscimento di valore, questa valutazione del fine è dunque il presupposto inevitabile della validità etica del sistema (la quale non esclude la validità scientifica, ma non si esaurisce in questa); e la questione si riduce a decidere se si può o non si può assumere legittimamente come dato o come postulato questo riconoscimento del valore che nel sistema è assegnato al fine.

Ora è nel rispondere a questa questione, non nel carattere ipotetico, che si rivela l'insufficienza del sistema del Vanni e dell'indirizzo naturalistico in genere; e alla quale del resto non riesce a sfuggire neppure l'indirizzo metafisico. Infatti una risposta adeguata alla questione esige che si determinino le condizioni richieste perché a un ordine di convivenza e di cooperazione si riconosca valore di fine universalmente regolatore, valore direi (piuttosto che di summum bonum) di primum desiderabile; ossia perché si possa ammettere che tutti i soci consentano liberamente nel valutarlo e volerlo come tale. E che si assuma poi, come modello per dedurne le norme ideali, il tipo sociale che soddisfa a questa esigenza; cioè il tipo sociale configurato in conformità di quelle condizioni.

Ma non è rispondere alla questione il dimostrare la naturalità della convivenza sociale in genere, o di un certo tipo che si assuma volta a volta come modello. Questa dimostrazione può servire a farmi trovar buona o giusta o desiderabile l'osservanza dell'ordine naturale, se io trovo già buono o giusto o degno di essere voluto, quel tipo di vita sociale, che si presenta come suo effetto; ma non inversamente. E se, non trovandolo tale, mi rassegnassi a subirlo per la coscienza della sua necessità naturale, chi potrebbe legittimamente scambiare questo subire con un volere, e la rassegnazione a un male con la aspirazione a un bene?

Nemmeno gioverebbe, d'altra parte, il ricorrere a postulati metafisici. Posto che io non riconosca l'ordine sociale ideale contemplato da un sistema come degno di essere voluto, in qual modo si può presumere legittimamente che valga a farmelo riconoscere tale l'affermazione (poiché qui di dimostrazione non si potrebbe parlare) che esso ha un fondamento o una giustificazione metafisica, se la ragione per la quale il sistema gli assegna questo fondamento consiste appunto nel valore di fine che esso gli attribuisce e che io, per ipotesi, non gli riconosco?

Ma il Vanni (per restringermi a lui, poiché all'indirizzo metafisico non ho accennato qui se non per debito di sincerità e di chiarezza obietterebbe con tutta probabilità che per la via indicata come la sola legittima si riesce a una costruzione puramente astratta, di un tipo utopistico di società che non trova nella realtà storica nessuna corrispondenza; e che si ricade nei difetti (ai quali appunto egli, d'accordo in ciò con la Scuola storica, s'è proposto, di sfuggire) o del puro formalismo, o di un diritto assoluto valevole per tutto e sempre, e senza riferimento possibile alla variabilità dei rapporti sociali.

Mentre riponendo, come egli fa, il fondamento intrinseco del diritto nella conformità della condotta alle condizioni richieste dalla vita in comune, questo riferimento non solo appare possibile ma inevitabile. Infatti, insiste egli nel rilevare, le condizioni della vita in comune non sfuggono al moto dell'evoluzione e della storia: e se anche alcune hanno il carattere d'una certa uniformità e costanza, altre invece variano correlativamente al grado di sviluppo umano e alle forme di organizzazione sociale, e sono proprie di ciascun grado e di ciascuna forma. Il che importa che debbono variare corrispondentemente le norme regolatrici; ossia che nell'applicazione «il sistema etico-giuridico fondato sulle condizioni di esistenza va combinato col principio di evoluzione e subordinato al criterio della relatività storica» (p. 318).

Ora, lasciando di rilevare come con questa subordinazione si assuma sempre per presupposto che l'osservanza delle condizioni richieste dal tipo sociale storicamente dato, abbia, per il solo fatto che la coscienza ne riconosce la necessità storica, anche valore di fine, importa notare come si venga con ciò a rinunziare ad ogni valutazione comparativa delle diverse forme storiche del diritto. Perché una valutazione comparativa richiede di necessità un criterio, il quale non può essere dato dalla corrispondenza alle condizioni storiche. E se si prende un criterio diverso, allora è la conformità a questo criterio e non la necessità storica, che si assume come esigenza razionale o come giustificazione intrinseca del diritto.

È certo che se una costruzione etico-giuridica per essere razionale dovesse rimanere sospesa, come gli Dei d'Epicuro, tra cielo e terra, e fuori di ogni possibilità di applicazione alla condotta individuale e collettiva, bisognerebbe accettare la tesi del fenomenismo, e negare alla filosofia del diritto qualsiasi funzione pratica riconducendola nell'ambito della pura sociologia.

Ma esiste davvero questa incompatibilità? E non potrebbe essa dipendere, invece che dalla radicale sterilità di una costruzione veramente razionale2, dalla preoccupazione di giustificare eticamente forme di diritto che non sono eticamente giustificabili, di assumere come condizioni richieste dalla giustizia e conformi ad essa certe condizioni, reali , e storicamente date, ma che sono la negazione di quelle richieste dalle esigenze ideali? Perché se fosse cosí, la conclusione da trarne sarebbe non che la costruzione razionale è inapplicabile come criterio di valutazione e come modello normativo, ma che, essendo le condizioni reali diverse da quelle idealmente contemplate, le norme ideali non possono essere applicate simpliciter a condizioni diverse dalle supposte. Ma esse potranno, anzi dovranno ugualmente servire come criterio per determinare quale sia in un dato momento storico la condotta sociale e individuale che, nei limiti delle esigenze reali necessariamente imposte dalle condizioni in effetto esistenti, è più acconcia a favorire la trasformazione di queste nella direzione segnata da quelle esigenze ideali, ossia tende ad attuarle. Il che importa che le esigenze corrispondenti alle condizioni proprie di un certo momento storico non siano assunte esse come esigenze razionali del diritto, ma forniscano il criterio per stabilire entro quali limiti sia possibile tradurre in norme di diritto positivo le norme ideali.

Ossia in breve: l'esigenza razionale segna le condizioni a cui deve soddisfare un ordine sociale perché possa aver valore di fine; la realtà storica la conoscenza delle condizioni tra le quali si deve spiegare e dei mezzi ai quali deve adeguarsi, per essere praticamente efficace, la condotta rivolta a quel fine.

Certamente una tale applicazione pratica delle norme ideali richiede la soluzione di problemi delicatissimi e complicatissimi; e tali da non ammettere, si può dirlo a priori con certezza, che una soluzione approssimativa; ma le difficoltà, per quanto gravi, non escludono la possibilità.

La dottrina del Vanni invece finisce per erigere a criterio di valutazione quello che non può essere se non un criterio di limitazione delle esigenze etiche; e per assumere come esigenze razionali del diritto le deviazioni imposte dalle condizioni di fatto alle esigenze razionali.

La ragione ultima di ciò sta in un preconcetto (che non è del Vanni soltanto) il quale vizia, come io credo, il modo di intendere la funzione normativa cosí della filosofia del diritto come dell'Etica; il preconcetto che l'ordine sociale e per esso la sovranità dello stato debba essere universalmente riconosciuto come fine etico indipendentemente da alcune, se non da tutte, le condizioni, dalle quali razionalmente dipende la possibilità che gli sia riconosciuto universalmente quel valore. Il che induce il bisogno di ricorrere a un fondamento autoritativo, a un principio di obbligazione, col quale si cerca di sanare questo difetto, anzi di togliere dalle radici ogni possibilità di contestazioni; facendo appello a un'autorità sia di ordine soprannaturale, sia, più ingenuamente, d'ordine naturale. Par di sentire certi superiori burocratici, che si danno l'aria di persone ragionevoli che non temono la discussione e fondano la loro autorità sulla persuasione. I quali discutono bensí e ragionano volentieri, ma lasciando sempre capire che, oltre le ragioni messe innanzi, ce n'è un'altra più forte di tutte, la quale, veramente, non è una ragione, ma, occorrendo, supplisce a tutte le deficienze di quelle: l'autorità di cui sono investiti.

Ma sulla confusione che cosí si viene a fare tra due problemi distinti — il problema che riguarda la valutazione del fine e la costruzione normativa, e il problema che riguarda i motivi, o i fattori psicologici da cui dipende l'osservanza della norma — non è questo il luogo di insistere nuovamente. Qui mi restringo a notare uno degli effetti più visibili di quel preconcetto: l'incoerenza, che ne risulta, qua e fin troppo manifesta, delle varie «esigenze razionali» del diritto fra di loro. Cito, tra le altre l'antinomia dal Vanni stesso rilevata — a proposito delle esigenze della giustizia nei rapporti internazionali — fra «la natura dello Stato per sé indipendente e sovrano» e «la costituzione di un potere superiore a tutti gli Stati» (p. 390).





1 Icilio Vanni, Lezioni di filosofia del diritto, Bologna, Zanichelli, 1904.



2 Se, e a quali condizioni una tale costruzione sia possibile, è argomento del quale s'è già discorso altrove (Prolegomeni a una morale distinta dalla metafisica) e che non può essere toccato di sfuggita.






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