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S. Alfonso Maria de Liguori
Risposta ad un autore che ha censurato...

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II Parte


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Il mentovato anonimo passa poi di slancio a censurare la mia Opera morale; e dopo averla caricata d'ingiurie pesantissime co' termini superlativi, mi usa la carità d'avvertirmi ch'io proibisca a' miei compagni che la leggano, volendomi costringere a ciò fare per disgravio di mia coscienza. Rispondo al mio dotto censore (ch'io venero, quantunque non conosciuto) e dico prima d'altra cosa avanti a Dio che certamente io non ho data alla stampa la mia Morale per desiderio d'esser nominato e lodato. Sarei stato un pazzo, se, dopo aver lasciato il mondo ed essermi ritirato in congregazione a piangere i peccati miei, poi avessi voluto inutilmente spender tanti anni di fatica (mentre questa opera mi costa da dieci anni di fatica, eccessiva e nojosissima) perché? per cacciarne un poco di fumo e da poche persone;


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poiché, trattandosi di materie così controverse, dovea già suppormi che molti, i quali teneano le sentenze contrarie, mi avrebbero contraddetto, trattandomi o di troppo rigido o di troppo benigno, come in fatti già l'uno e l'altro mi è avvenuto.

Il mio fine di far quest'opera è stato solamente prima la gloria di Dio e poi il giovare a' giovani della nostra congregazione, dove i congregati per proprio istituto s'impiegano in far missioni per nove mesi dell'anno alla gente abbandonata della campagna. Che per ciò, vedendo essere ad essi, come missionarj ed addetti ad un continuo impiego di prender le confessioni, sovra tutto necessaria la scienza della morale, ho fatta quest'opera per dar loro in breve la notizia delle dottrine più importanti e specialmente di molte bolle e decisioni di cui negli altri libri io non trovava fatta menzione; ed inoltre, perché non mi pareva a proposito di dare a' giovani altri libri di morale, perché o troppo brevi o troppo voluminosi o troppo rigidi o troppo benigni.

In quanto poi allo scrupolo che vuole impormi il mio venerato censore per le cose che ho scritte, gli dico ch'io ben temo del conto che ho da dare a Dio della mia mala vita menata nel secolo (a Gesù mio Redentore principalmente e poi a Maria, madre e


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avvocata mia appresso Gesù Cristo, stanno le mie speranze del perdono); ma in quanto poi alle dottrine che ho registrate nella mia opera non ho fondamento di temere di doverne dar conto a Dio. Io nelle questioni più dubbie non ho sparambiata fatica in osservare gli autori così moderni come antichi, così della benigna come della rigida sentenza, quali sono il Merbesio, il Genetto, il Contensone, Natale d'Alessandro, Habert, Giovenino, Cabassuzio, Petrocorese, Concina, il continuatore di Tournely ec. Specialmente poi mi sono affaticato ad osservare in fonte tutti i testi canonici che s'appartenevano alle materie trattate. Quando ho ritrovato qualche passo di santo Padre spettante alle cose controverse, ho procurato di notarlo colle proprie parole, con farvi tutta la riflessione e darvi tutto quel peso che meritavasi la sua autorità. Inoltre sono stato attento a trascrivere ed avvalermi delle dottrine di S. Tomaso, cercando di osservarle tutte ne' proprj fonti. Di più nelle controversie più intrigate, non avendo potuto risolvere i miei dubbj colla lettura degli autori, ho procurato di consigliarmi con diversi uomini dotti.

Nella scelta poi delle opinioni ho cercato sempre di preferire la ragione dell'autorità; e prima di dare il mio giudizio ho


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procurato di mettermi in una totale indifferenza e di spogliarmi da ogni passione che mi avesse potuto trasportare a difendere qualche opinione non abbastanza soda. E di questo par che ne sia sufficiente prova il non avere io lasciato con mio rossore, dopo aver fatta miglior riflessione, di rivocarmi, nella seconda edizione che ho fatta del mio libro, in molte opinioni che nella prima avea tenuto. Per altro, nelle questioni io ho esposto bensì quasi sempre il mio parere, per contentare il desiderio de' lettori, i quali soglion nauseare quegli autori di morale che, dopo avere esposti i dubbj, lasciano di dare in fine il lor sentimento; ma del resto io ho registrate le ragioni principali dell'una e dell'altra parte, acciocché il lettore s'appigliasse a quella che gli parea più ragionevole. Dov'io ho trovata ragione convincente non ho ardito di dare mai l'opinione contraria per probabile, con tutto che l'avessi veduta difesa da più autori; il che mi ha conciliato discredito appresso di alcuni. Dove poi all'incontro non ho trovata questa ragione convincente non ho ardito di condannare le opinioni alla mia opposte, come troppo facilmente fanno alcuni, riprovando senza fondamento certo molte opinioni tenute da molti gravi autori.

Non ho avuta poi difficoltà di chiamare probabili certe opinioni, ancorché la mia mi fosse paruta più probabile: perché io tengo per certo potersi dare (almeno speculativamente parlando) opinioni che sieno veramente probabili ancora in concorso delle probabiliori: e tra le altre ragioni una mi sembra evidente, perché altrimenti, se le probabiliori a rispetto delle meno probabili potessero stimarsi moralmente certe, potrebbonsi le probabiliori lecitamente seguire anche nelle controversie d'invalidità de' sacramenti; ma in queste è certo che noi dobbiamo tenere le sentenze più tute o quelle almeno che assolutamente sono moralmente certe, non le probabiliori. Del resto, se in pratica poi possano o no seguirsi le opinioni che pajono meno probabili e meno tute, io non v'entro; mi rimetto a quel che gli altri, specialmente a giorni nostri, ne hanno più che bastantemente scritto. Utinam moderatiores se tenuissent!

Altre opinioni poi, ancorché non mi fossero sembrate abbastanza probabili, non ho ardito (come ho detto di sovra) di condannarle; non intendendo già con ciò di approvarle, ma di rimetterne il giudizio agli altri; poiché ho avuto eguale scrupolo (conforme stimo che debba averlo ciascun autore di morale) così d'ammettere alcune opinioni non bastantemente fondate come di condannare


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quelle che sono assistite da qualche fondamento, da me per altro non tenuto per abbastanza sodo; insegnandomi S. Antonino (che l'ha preso da S. Tomaso) esser cosa molta pericolosa il rendersi cagione della dannazione degli altri col condannare di colpa certa grave quelle azioni che non si scorgono proibite per autorità espressa della sacra Scrittura o della Chiesa ovvero per evidente ragione: Nisi habeatur (sono le parole del Santo) auctoritas expressa sacrae Scripturae aut canonis seu determinationis Ecclesiae vel evidens ratio, nonnisi periculosissime determinatur: nam si determinetur quod sit ibi mortale, et non sit, mortaliter peccabit contra faciens; quia omne quod est contra conscientiam aedificat ad gehennam etc. Part. 2, c. 11, § 28. Lo stesso prima disse S. Raimondo: Unum tamen consulo quod non sis nimis pronus judicare mortalia peccata ubi tibi non constat per certam Scripturam. Lib. 3, tit. de paenit. et remiss., § 21. E lo stesso m'insegna il p. Concina, dicendo che non dee condannarsi alcuna cosa di peccato mortale, nisi evidens ratio id suadeat.

Ma mi dirà taluno: tu ti sei servito di mali principj, di principj probabilistici. Io non voglio sapere se i principj che ho seguitati sieno probabilistici o antiprobabilistici.


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Vorrei solamente che costui m'insegnasse d'onde io debbo prendere questi principj per determinarmi nelle questioni. Nelle sacre Scritture io ne trovo molti, ma non tutti per decidere tutte le controversie morali; né posso trovarli, come sapientemente m'insegna il mio Pritanio morto, cioè Lodovico Muratori nel suo dotto trattato che ho letto della Giurisprudenza, dove appunto mi dice che nella Scrittura non vi sono già i principj chiari per decidere tutte le questioni della morale. Neppure poi questi principj li ritrovo tutti presso i santi Padri, i quali ne' loro libri poco han trattato de' casi morali, avendo essi atteso a determinare i dogmi della fede in mezzo a tante eresie che allora nel principio della Chiesa andavano serpendo. I sacri canoni parimente poche cose hanno stabilite circa i costumi. All'incontro la scienza della morale è così vasta e così oscura, dove una ragione che ad alcuni dotti apparisce certa, ad altri pare insussistente. Quanti autori della più rigida sentenza han dette alcune proposizioni che poi i probabilistici più benigni le hanno stimate lasse! Quanti esempi di ciò potrei qui addurne dove (aggiungo) a noi stessi una ragione che un tempo ci ha convinti, in un altro poi non più ci persuade!

Ora in una scienza così oscura ed intrigata,


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dove tanto è pericoloso (come abbiam veduto) così l'approvare come il condannare le opinioni, par che non vi possa essere via più sicura per non errare che il seguire la regola approvata da tutti i savi, cioè che nelle scienze debbon seguirsi que' principj che sono più ricevuti da' dotti. Ubi est aliqua obscuritas id sequendum est in praxi quod prudentissimi quique judicant. Così dice il dotto continuatore di Tournely, parlando d'una sentenza più comunemente ricevuta, benché ella avesse molti autori contrarj. Dunque io giustamente credo di non aver errato regolandomi con quei principj che da una parte mi son paruti più conformi, anzi in tutto conformi alla ragione, e dall'altra gli ho veduti comunemente o almeno di gran lunga più comunemente approvati da' teologi antichi e moderni; e non avendo poi avuto io il modo né creduto di poterlo trovare per pesare e discernere tra questi quali fossero i più savi, ho stimato di dovermi uniformare a que' principj che ho osservato essere stati più ricevuti dalla maggior parte degli uomini che comunemente sono stimati per pii e dotti e che ex professo han trattato della scienza morale ed hanno dati alle stampe i loro libri in faccia alla Chiesa, la quale senza dubbio ha esaminate le loro opere ed i loro principj.


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vale a dire che la Chiesa non approva tutto ciò che non condanna, ma spesso tollera; poiché ciò può dirsi parlando delle opinioni particolari, ma non già delle altre che contengono dottrine generali, quali sono i principj della morale, da cui dipende poi la direzione delle coscienze in tutti i casi particolari; dicendo S. Agostino, ep. 119: Ecclesia Dei multa tolerat, et tamen quae sunt contra fidem sanctam vel bonam vitam nec approbat nec tacet nec facit. E S. Tomaso, quodlib. 9, art. 15, anche insegna: Quod vergit in commune periculum non est ab Ecclesia sustinendum. Sed Ecclesia sustinet: ergo non est periculum peccati mortalis.

L'autore poi suddetto e mio ammonitore scende a riprendermi di due proposizioni particolari. Per prima, io ho scritto nella seconda edizione del mio libro (dove ho riformata la prima, e specialmente a questo fine l'ho fatta) così: Quod autem dicit Busembaum hic, quod confessarius debet absolvere poenitentem, etsi judicet falsam illius opinionem, intelligendum (così io ho limitata la dottrina di Busembao e di altri autori che la dicono) nisi judicet omnino falsam: quia tunc nec tenetur nec potest absolvere, cum poenitens, praesertim rudis, teneatur hoc casu suam dimittere opinionem; aliter non esset bene dispositus, ut recte


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advertunt Lugo et auctor de offic. confess. apud La-Croix. Secus vero, si opinio illa haberet aliquam existimatam probabilitatem, ita ut reputetur vere probabilis inter DD. probatae auctoritatis; tunc enim, si paenitens tenet eam ut probabilem, confessarius, quamvis putet improbabilem (non improbabilissimam), tenetur eum absolvere semper ac illa opinio non sit omnino improbabilis ex evidentia rationis aut ex prohibitione Ecclesiae. Così sta detto al lib. 1, n. 25, vers. Quod autem. E la ragione che di ciò ivi io ho addotta è perché il penitente non è tenuto a seguire l'opinione del confessore per essere giudicato disposto, ma basta che si formi la coscienza, cioè il dettame pratico di rettamente operare con quella opinione ch'egli giudica sodamente probabile. Ed all'incontro il confessore non è giudice delle controversie, ma, secondo sta dichiarato nel concilio di Trento, sess. 13, cap. 6 et 8, in due cose solamente egli è giudice sovra i penitenti: prima in giudicare della gravezza o leggerezza de' peccati confessati, giusta la cognizione da essi avutane e della penitenza conveniente da imporsi: secondo, della qualità del dolore e proposito in quanto alle colpe certe; perché in quanto poi alle dubbie basta, come si è detto, che il penitente giudichi di aver grave fondamento (benché


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dal confessore non sia riputato abbastanza grave) che possa con sicura coscienza seguire qualche opinione, per essere sufficiente disposto e per aver jus all'assoluzione per ragione della confessione de' suoi peccati già fatta.

Sicché allora gli farebbe ingiuria il confessore se negasse di assolverlo, come dicono comunissimamente il Soto, il Toledo, il Navarro, il Suarez, il Laymann ed innumerabili altri dottori. Altrimenti, anche nel caso che il penitente fosse più dotto del confessore e la sua opinione fosse veramente probabile in pratica, anzi fosse più probabile ed anche moralmente certa, potrebbe il confessore, perché non giunge a stimare quell'opinione (come forse ella è già) abbastanza probabile, potrebbe, dico, negargli l'assoluzione dopo avere intesi i suoi peccati; talmenteché per lo suo dubbio verrebbe a negare quell'assoluzione alla quale ha certo e stretto jus il penitente. Il che non ho capito mai né posso capire come possa farsi in buona coscienza. Altri nondimeno dicono che si possa fare e che così debba farsi; ipsi videant.

Ma ciò ch'io ho detto trovo che non solamente l'hanno insegnato i probabilistici, ma ancora i probabilioristi e benanche gli autori antichi che son riputati fautori della rigida sentenza: Cabassuzio, theor. jur. lib.


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3, cap. 13, n. 13, dice così: Quivis confessarius absolvere debet poenitentem qui non vult ab opere abstinere quod, secundum probabilem piorum et doctorum aliquot hominum non reprobatam in Ecclesia auctoritatem, est licitum, quamvis, juxta probabilem pariter aliorum auctoritatem, quam ipse sequitur confessarius, habeatur ut minus probabilis. Avvertasi già che questo autore è probabiliorista; e tra' probabilioristi è massima certa il non potersi seguire l'opinione probabile in concorso della probabiliore, a distinzione dei probabilisti, che tengono l'opposto. Il cardinal Toledo, lib. 3, cap. 20, n. 7, dice: Cum aliquid est sub opinione, si casu accidit confessarium esse opinionis esse illicitum, et poenitentem, esse licitum, potest poenitens obligare confessarium ut ipsum absolvat in sua opinione. Silvio dottor duacense, 2, 2, q. 154, art. 2: Si confessarii non possint clare percipere utrum ibi sit mortale an solum veniale, persuadeant quoad possunt ut poenitens abstineat; si tamen nolit, non ei faciant conscientiam de mortali, ne deinceps mortaliter peccet ubi aliquis non peccaret, neque absolutionem negent. Ma sovra tutto, lasciando altri, giovami qui addurre l'autorità di S. Antonino, il quale, p. 3, tit. 17, cap. 16, § 2, scrive così: Caveat confessor ne sit praeceps


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ad dandam sententiam de mortali quando non est certus et clarus; et ubi in aliqua materia sunt variae opiniones quamplurium et solemnium doctorum... consultet quod tutius est, non tamen contemnat contrariam opinionem tenentes, nec propter hoc  deneget absolutionem. Dice poi: Si autem omnino conscientia confessoris dictaret illud esse mortale, allora dice che non può assolvere il penitente; ma quando? quando conscientia omnino dictaret illud esse mortale. E più chiaramente in altro luogo, p. 3, tit. 16, c. 20 in fine, dice: Si credit (confessarius) quod sit peccatum, debet ei conscientiam facere quod confitens diligenter se informet de illo facto, utrum sit peccatum. Sed, dato quod ille non vellet cognoscere illud esse peccatum, nihilominus tenetur eum absolvere nec reputare eum inhabilem ad absolutionem: quia ex ratione et non ex protervia haec opinio est. Aggiungo solamente qui e ripeto la dottrina addotta di sovra di S. Raimondo, che parlando  al confessore dice: Unum tamen consulo, quod non sis nimis pronus judicare mortalia peccata ubi tibi non constat per certam Scripturam.

Mi oppone il mio censore la proposizione 3 dannata da Innocenzo XI, che diceva: Generatim, dum probabilitate sive intrinseca sive extrinseca, quantumvis tenui, modo a


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probabilitatis finibus non exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus. Ma è chiaro che la proposizione parla di chi opera (confisi aliquid agimus), non già del confessore che assolve il penitente disposto. Altro è il fatto del penitente che vuole operare secondo quella opinione che stima tenuamente probabile, altro è il fatto del confessore che assolve il penitente che tiene quell'opinione per gravemente probabile (benché al confessore sembri di tenue probabilità), sicché egli è già ben disposto e perciò ha jus all'assoluzione; poiché allora non è che il confessore seguiti quella opinione, ma solamente negative se habet circa la verità dell'opinione, se abbia grave o tenue probabilità, ed assolvendolo non fa altro che non condannarlo come indisposto (conforme non può già condannarlo) e rendergli il certo jus che ha quegli all'assoluzione.

osta il dire che il confessore, assolvendo, anche opera; perché bisogna qui considerare i diversi riguardi che debbono avere il penitente ed il confessore. Il penitente, per operare secondo alcuna opinione, dee riguardare se la probabilità di quella è veramente grave e fondata: altrimenti, se la tiene per tenue o per dubbia (ch'è lo stesso), non può egli secondo quella opinione operare. Il confessore all'incontro, non essendo giudice


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(come abbiam detto) della verità delle opinioni, non ha obbligo di riguardare se l'opinione che vuol seguire il penitente sia certamente probabile; ma, sempreché egli non la tiene per affatto falsa, sicché stia in dubbio se forse ella è vera o no, solamente ha da riguardare la disposizione del penitente, se veramente colui si ha formato il dettame che quella opinione sia certamente probabile e che con quella possa lecitamente operare, perché allora ha certo jus all'assoluzione.

In secondo luogo mi critica l'anonimo perché io non riprovo la sentenza di Lessio, de' Salmaticesi, di Sporer e d'altri, i quali dicono così (vedasi al lib. 3, n. 391, vers. Quando): Si foemina sit tibi consanguinitate valde propinqua, posset, etiam foemina ad copulam consentiente, ejus invasorem occidere, si alias tuam infamiam evitare nequeas. Io per altro nella prima edizione della mia Morale mi trovava detto che questa opinione non potea sostenersi, e mi era fondato sul testo del cap. Si vero I, de sent. excom., dove si dice che colui che percuote il clerico turpiter agentem cum matre, filia aut sorore è libero dalla scomunica, non già dalla colpa. Ma nella seconda edizione, perché (replico) io ho tutto lo scrupolo a condannare quelle opinioni che hanno qualche notabile fondamento, considerando meglio


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che il testo parla non già prima del fatto del turpe congresso, ma quando il congresso è già succeduto, perciò non ho avuto ardire di riprovare la suddetta opinione che parla del caso in cui ancora ha d'avvenire il congresso e il fatto dell'infamia.

Mi oppone a ciò l'autore un'altra proposizione dannata, ch'è la proposizione 18 condannata da Alessandro VII, la quale dicea così: Licet interficere falsum accusatorem, falsos testes ac etiam judicem a quo iniqua certo imminet sententia, si alia via non potest innocens damnum evitare. Dice dunque il mio censore che conforme non può il reo uccidere il giudice per evitare il danno dell'ingiusta sentenza, così non può il marito uccidere l'adultero per evitare l'infamia dell'adulterio.

Ma chi non vede la differenza tra il caso dell'opinione de' suddetti dottori e tra il caso della proposizione dannata? Nel caso della proposizione è evidente che non possa uccidersi il giudice; primieramente perché in tal caso (checché si dicesse l'autore della proposizione) sempre vi è altra via da poter l'innocente ripararsi o rifarsi del danno dell'ingiusta sentenza; secondariamente perché, se si desse luogo alla proposizione, facilmente i rei potrebbero persuadersi, allucinati dalla passione del proprio interesse, di essere ingiustamente


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condannati, e così succederebbero molti omicidj, con danno comune della repubblica. Ma tali inconvenienti non vi sono nel caso della mentovata opinione, dove si considera non esservi altra via di evitare l'infamia e dove certamente non v'è il pericolo dell'allucinazione.

Del resto, che per evitare l'infamia di fatto (non di parole o di segni) sia lecito di uccidere l'invasore, ciò lo dicono comunemente tanti gravi autori, come Navarro, Molina, de Lugo, Lessio, Vasquez, Laymann, Azorio, Filliuccio, Cardenas, i Salmaticesi, Pichler, Roncaglia, Sporer, Tapia, Fagundez ec. (Vedasi al lib. 3, n. 381, dove son citati i luoghi.) E la ragione si è, perché quantunque dee preferirsi la vita del prossimo all'onor proprio, nondimeno ciò corre quando il prossimo si ritrova in estrema necessità, ma non quando spontaneamente egli si espone al pericolo della morte. Altrimenti ad uno che si trovasse moralmente certo in grazia di Dio non sarebbe lecito uccidere l'invasore della sua vita, il quale certamente allora è in peccato mortale; poiché la vita spirituale del prossimo dee certamente preferirsi alla vita propria temporale. Ma noi abbiamo più testi canonici dove si dice esser lecito a ciascuno per ogni legge l'uccidere l'ingiusto invasore:


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così si ha nel cap. Significasti, 8 de homic., e nel cap. Si vero, 3 de sent. excom., dove sta scritto: Cum vim vi repellere omnes leges omniaque jura permittant etc. E ciò sta fondato sulla Scrittura: Si effringens fur domum sive suffodiens fuerit inventus, et, accepto vulnere, mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis. Exod. 22, 2. Sul quale testo S. Tomaso, 2, 2, qu. 74, art. 7, scrive così: Sed multo magis licitum est defendere propriam vitam quam propriam domum. Col che si prova che il santo Dottore ha tenuta la sentenza che non solo è lecito uccidere l'invasore della vita, ma anche delle robe, quando sieno di notabil valore, e tanto più dell'onore. E perché? perché l'ingiusto invasore spontaneamente si espone al pericolo di sua morte: onde dee imputare solamente alla propria malizia il danno di sua morte, se gli avviene.

Termino. Gran cosa! il mio censore, senza avere osservato il mio libro (parlo della seconda edizione, non già di quella della prima ch'io già ho riformata, come egli già sa col suo Deo gratias), lo fa vedere pernicioso e pieno di falsità, sino a dirmi: Tu, auctoritate qua polles, qui praesul es, absoluto aeternoque praecepto prohibe eis (a' miei fratelli) ut imposterum tuam hanc theologiam abiiciant procul a corde, a manibus,


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etiam a cella. Ma all'incontro il nostro regnante pontefice Benedetto XIV, il quale, oltre tante altre scienze che possiede, si vede dalle sue opere quanto sia inteso di teologia morale, dice tutto l'opposto di quel che vuole persuadermi il mio censore. Il papa nella lettera che con tanta benignità m'inviò (e stampata in principio del libro) allorché gli mandai la mia opera, a lui già dedicata, mi scrisse così: “Noi la ringraziamo del regalo: ed avendo data una scorsa al libro della sua Morale, l'abbiamo trovato pieno di buone notizie; ed ella può restar sicura del gradimento universale e della pubblica utilità. Tratto tratto l'anderemo leggendo, e speriamo che quanto leggeremo corrisponderà a quanto abbiamo letto”.

Del resto mi dichiaro qui che, per quante censure uscissero appresso della mia Morale, io non sono più per rispondere, rimettendomi prima al giudizio della santa Chiesa e poi al sano discernimento dei lettori.




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